L'esposizione introduttiva è stata interrotta a pagina 132 per ragioni procedurali spiegate nel documento che segue di cui il Pubblico Ministero ha dato lettura in dibattimento.

Nel prendere doverosamente atto dell'ordinanza del Tribunale, l'Ufficio del P.M. ha adottato una decisione, della quale ritiene necessario illustrare sinteticamente le motivazioni.

Fin dal mese di ottobre del 1989, periodo in cui è entrato in vigore il nuovo codice di procedura penale, negli Uffici giudiziari di Palermo e di altre importanti sedi giudiziarie si è via via formata, e poi consolidata una prassi secondo cui l'esposizione introduttiva del P.M. ha le modalità e le finalità istituzionali che sono state delineate ed evidenziate nella memoria depositata da questo Ufficio all'udienza del 24.10.95.

Memoria che - quindi- rappresentava e rappresenta la sintesi tecnico-giuridica di una amplissima e variegata esperienza processuale attuata dinanzi ai piu' svariati Collegi di Palermo e di altre sedi giudiziarie.

A tal proposito, va ricordata in particolare la decisione della Corte di Assise di Caltanissetta, adottata nel processo per la strage di Capaci; processo nel quale è stato possibile al P.M. svolgere una esposizione introduttiva pienamente conforme al modello teorico ed applicativo risultante dalla prassi dianzi ricordata.

L'esposizione introduttiva iniziale di quest'Ufficio, dunque, era stata elaborata in perfetta coerenza con questo modello, secondo una prassi che era apparsa all'Ufficio universalmente consolidata.

A seguito della linea almeno parzialmente innovativa emersa in questo processo e manifestata nella 2deg. ordinanza del Tribunale, il P.M. ha rielaborato l'esposizione introduttiva nel doveroso rispetto di questa decisione, naturalmente nei limiti consentiti dalla necessità di garantire la funzione essenziale dell'istituto dell'esposizione.

Cio' nonostante si è attuata una linea della Difesa basata su continue interruzioni ed obiezioni; obiezioni e interruzioni che sono andate, di fatto, ben al di là delle prescrizioni contenute nell'ordinanza del Tribunale; poichè la Difesa ha contestato non soltanto l'indicazione. sintetica del contenuto delle "dichiarazioni" dei testi ma anche l'indicazione sintetica di tutte le fonti di prove, intercettazioni, documenti e perfino di atti già contenuti nel fascicolo del dibattimento (int. di BUSCETTA del 6.4.1993), atti ai quali certamente non si riferisce la decisione del Tribunale.

Di fatto, dunque, sembra essere stato recepito un modello di esposizione introduttiva che sembrerebbe doversi esaurire nella mera indicazione dei temi e delle fonti di prova; cosa' già fatta nella lista testi, e quindi in una fase giuridicamente del tutto diversa dall'istituto dell'esposizione.

Cio' premesso, l'Ufficio del P.M. prende doverosamente atto delle decisioni adottate;

Ritiene tuttavia, che a questo punto non sussistano piu' le condizioni indispensabili, perchè il Pubblico Ministero possa assolvere alla funzione istituzionale che il sistema della legge impone di perseguire con l'esposizione introduttiva; e cio' anche perchè si andrebbe altrimenti a determinare una disparità di trattamento a svantaggio degli imputati di altri processi già esauriti o in corso, e si determinerebbe comunque una diversificazione della linea dell'Ufficio, linea che invece deve essere mantenuta coerente ed unitaria nei confronti di tutti i cittadini imputati

In conclusione, l'unica possibilita' di conciliare il doveroso rispetto delle decisioni del Tribunale con l'altrettando doveroso obbligo della Procura di Palermo di assolvere alla propria funzione in maniera eguale e coerente in tutti i processi è quella di rinunziare all'ulteriore svolgimento della esposizione introduttiva.

Va ancora una volta sottolineato che questa rinunzia non deve essere assolutamente interpetrata come una forma di contestazione della decisione del Tribunale , ma soltanto come espressione dell'esigenza di mantenere una linea unitaria e coerente dell'Ufficio.