TRIBUNALE DI PALERMO

Il Tribunale di Palermo, Sezione Quinta Penale, composto dai sigg.

1) Dott. Francesco Ingargiola Presidente

2) Dott. Vincenzina Massa Giudice

3) Dott. Salvatore Barresi Giudice

Riunito in camera di consiglio ha pronunziato la seguente

ORDINANZA

rilevato che in data 3 ottobre 1995 il P.M. ha depositato presso la cancelleria di questo Tribunale, ai sensi dell'art.121 comma 1 c.p.p., una "memoria" contenente "brevi note riassuntive delle argomentazioni già esposte all'udienza del 26 settembre 1995 sulle questioni di competenza";

che in data 4 ottobre 1995 la difesa dell'imputato ha, a sua volta, depositato una nota con la quale, tra l'altro, in linea principale si contesta la facoltà del P.M. di presentare al giudice memorie, una volta esaurita all'udienza del 26 settembre 1995 la discussione sulle questioni preliminari in ordine alle quali il Tribunale ha riservato la decisione, chiedendo pertanto che la memoria stessa non sia acquisita agli atti;

considerato che l'eccezione difensiva è fondata in quanto il potere delle parti e dei loro difensori di presentare al giudice, in ogni stato e grado del procedimento, memorie o richieste scritte mediante deposito nella cancelleria, non può che trovare un limite nei tempi che, in maniera assolutamente rigida, le norme fissano in tema di trattazione delle questioni preliminari;

rilevato, invero, che l'art.491 comma 3 c.p.p. stabilisce, proprio in tema di discussione delle questioni preliminari, che la stessa avvenga ad opera del P.M. e di un solo difensore per ogni parte privata, e che essa deve essere contenuta nei limiti di tempo strettamente necessari alla illustrazione delle questioni, senza alcuna possibilità di repliche;

che nel giudizio in corso tale fase, almeno nella parte relativa alla trattazione delle questioni già proposte dalla difesa, deve ritenersi ormai esaurita, avendo il Tribunale già riservato la relativa decisione;

che, pertanto, l'articolazione di argomentazioni, seppure già svolte, attraverso la presentazione di memorie ex art.121 c.p.p., si risolverebbe nella riapertura, non ammessa, della discussione sul punto, in palese violazione della disposizione di cui all'art.491 comma 3 c.p.p.;

considerato che tale conclusione è avvalorata dal rilievo che il P.M., con la memoria depositata, così come rilevato dalla difesa, non si è limitato a riassumere le argomentazioni già svolte in udienza, peraltro anche mediante deposito di una memoria, ma ha introdotto alcuni profili assolutamente nuovi, ed in particolare l'inammissibilità dell'eccezione di incompetenza derivante da connessione per intervenuta decadenza, che non erano stati dedotti tempestivamente;

P.Q.M.

visti gli artt.121 e 491 c.p.p.;

dispone restituirsi al P.M. ed alla difesa dell'imputato le memorie rispettivamente depositate in cancelleria in data 3 e 4 ottobre 1995.

Palermo 6 ottobre 1995

Il Presidente