TRIBUNALE DI PALERMO

Il Tribunale di Palermo, Sezione Quinta Penale, composto dai sigg.

1) Dott. Francesco Ingargiola Presidente

2) Dott. Vincenzina Massa Giudice

3) Dott. Salvatore Barresi Giudice

Riunito in camera di consiglio ha pronunziato la seguente

ORDINANZA

decidendo sulle questioni concernenti il contenuto del fascicolo per il dibattimento trattate alle udienze del 9 ottobre e del 17 ottobre 1995;

OSSERVA

L'art.431 c.p.p. nell'impianto del nuovo codice di rito è norma di rilevante importanza in quanto disciplina le modalità di formazione del fascicolo per il dibattimento, i cui atti sono gli unici portati alla conoscenza del giudice, in conformità al principio cardine del nuovo processo penale della centralità del dibattimento, luogo deputato alla formazione della prova nel contraddittorio tra le parti.

L'inserimento degli atti nel fascicolo per il dibattimento comporta invero che gli stessi assumono subito piena rilevanza probatoria ai fini della decisione finale, salvo quanto disposto dall'art.511 c.p.p..

Proprio tale effetto di piena rilevanza probatoria, attribuito ancor prima dell'inizio del dibattimento a determinati atti compiuti nel corso delle indagini preliminari, ha indotto il legislatore a limitare rigorosamente la categoria degli atti previsti dall'art.431 c.p.p., enucleando due generali presupposti che legittimano l'inserimento ab origine di determinati atti: l'uno, relativo agli atti compiuti nel contraddittorio tra le parti (è il caso degli atti assunti in sede di incidente probatorio - lett.d) - nel quale, come è noto, si ha una vera e propria anticipazione della formazione della prova dinanzi al GIP nel contraddittorio tra le parti), l'altro concernente gli atti, del P.M. o della polizia giudiziaria, cosiddetti "irripetibili", tali dunque da non consentirne una rinnovazione nel dibattimento.

La relazione al codice si limita ad osservare che è stata respinta la proposta di una elencazione tassativa degli atti non ripetibili, sia in coerenza della impostazione generale "tendente ad evitare l'elencazione di atti tipici", con specifico riferimento a quelli del P.M., sia "per il rilievo che deve essere riconosciuta al giudice del dibattimento la valutazione circa la effettiva non ripetibilità degli atti in concreto, tanto più che la distinzione tra atti ripetibili ed atti non ripetibili sembra legata anche al divenire della esperienza teorica e pratica".

Occorre dunque individuare i criteri in forza dei quali definire concettualmente il connotato della irripetibilità.

Deve preliminarmente evidenziarsi come l'art.431 lett.b) e c) c.p.p., per le ragioni esposte, comporta una palese deroga al principio dell'oralità che ispira la nuova disciplina del processo penale, di guisa che detta disposizione costituisce una norma eccezionale che impone una rigida interpretazione (Cfr. Cass. Sez.V 12 settembre 1994 n.9776, ric. Lauretta; Cass. Sez.I 7 settembre 1994 n.9676 ric. Sannino).

Ne consegue che non può accogliersi una nozione ampia di irripetibilità che includa qualsiasi situazione nella quale debba salvaguardarsi l'esito dell'atto di indagine dai pericoli connessi al decorso del tempo.

Il concetto di irripetibilità, infatti, in coerenza con le caratteristiche proprie del nuovo processo, non può non coincidere con quello di impossibilità di reiterazione dell'atto stesso in sede dibattimentale, mentre l'esigenza di evitare che il decorso del tempo pregiudichi la genuinità della prova trova tutela nella disciplina dell'incidente probatorio.

La irripetibilità degli atti si concreta dunque nell'impossibilità materiale di rinnovare nel dibattimento il medesimo atto compiuto nella fase delle indagini preliminari e va intesa come irripetibilità congenita, come nel caso di perquisizioni, sequestri, arresti, intercettazioni, rilevazioni urgenti in luoghi, cose o persone, trattandosi di atti descrittivi di situazioni obiettive suscettibili di modificazione nel tempo a causa di comportamenti umani o di eventi naturali (Cass. Sez.I 10 febbraio 1995 n.1344 ric.Rizzo ed altri; Cass. Sez. IV 29 luglio 1994 n.8504 ric. Iavarone; Cass. Sez. I 4 febbraio 1994 n.1343 ric. Costantini, relativo al verbale di sopralluogo; Cass. Sez. I 17 giugno 1993 n.1933 ric. Piccirillo, che attribuisce il connotato dell'irripetibilità anche al verbale di arresto; Cass. Sez. III 22 gennaio 1993 n.524, ric.Cerrone; Cass. Sez.III 13 novembre 1992 n.10949 ric.Milo; Cass. Sez.I 8 ottobre 1992 n.9705 ric. Elmi; ).

Nel caso in cui, invece, l'irripetibilità non sia congenita bensì accidentale, come in caso di morte o sopravvenuta irreperibilità di chi ha reso dichiarazioni alla p.g. o al P.M., per gli atti riconducibili a quest'ultima categoria, troverà applicazione l'art.512 c.p.p., ove l'irripetibilità dell'atto sia determinata da fatti e circostanze imprevedibili (Cass. Sez.I 9 maggio 1995 n.5168, ud. 23 gennaio 1995).

In tal caso, infatti, sarà necessaria, ai fini della lettura in dibattimento dei relativi verbali, la sussistenza di una situazione improbabile verificatasi successivamente all'assunzione dell'atto e che a quel momento non era prevedibile con obiettiva probabilità da parte del P.M. o della p.g. (cfr. Cass. Sez.I 10 maggio 1994 n.5398, ric. Berisa).

L'art.512 c.p.p., come modificato dalla legge n.356 del 7 agosto 1992, consente l'utilizzabilità in giudizio, nella ipotesi di sopravvenuta impossibilità di ripetizione, di determinati atti solo "in considerazione della situazione di eccezionalità che si viene a creare, ai fini dell'accertamento della verità, ogni qualvolta si sia verificato un caso di subentrata non reiterabilità" (Cass. Sez. III 28 novembre 1994 n.11950; cfr. anche Cass. Sez. I 9 maggio 1995 n.5168).

Sarà dunque il giudice di merito ad operare la valutazione circa la prevedibilità dell'evento che impedisce la ripetizione dell'atto con riferimento al tempo in cui l'atto è stato assunto e tenuto conto della concreta situazione esistente in detto momento che deve essere tale da non rendere probabile, secondo l'"id quod plerumque accidit", l'intervento di fattori incidenti negativamente sulla ripetibilità dell'atto stesso.

Le considerazioni che precedono, in assoluta coerenza con l'orientamento della Suprema Corte di Cassazione, impongono pertanto di disporre allo stato l'esclusione dal fascicolo per il dibattimento dei verbali relativi ad esami resi da persone decedute.

Un'ulteriore considerazione riguarda le cosiddette relazioni di servizio redatte dalla p.g. che, nella parte relativa alla ricognizione di fatti, situazioni e comportamenti umani dotati di rilevanza penale e suscettibili per loro natura di subire modificazioni (come nel caso di servizi di pedinamento, avvistamento e controllo), e con assoluta esclusione della loro utilizzabilità nella parte contenente giudizi, opinioni o interpretazioni, costituiscono indubbiamente documentazione di attività irripetibile, come tale inseribile ab origine nel fascicolo per il dibattimento.

Resta salva la possibilità per le parti di richiedere comunque l'esame dell'estensore della relazione di servizio ove si ritenga necessario procedere a contestazioni, chiarimenti od altro.

Deve, poi, rilevarsi che le riproduzioni fotografiche e le videoregistrazioni devono in questa fase essere escluse dal fascicolo per il dibattimento potendosi valutare la loro eventuale ammissibilità ai sensi dell'art.234 c.p.p..

Giova in ultimo osservare che, nella fase relativa alle questioni concernenti il contenuto del fascicolo per il dibattimento, nessuna valutazione compete al giudice riguardo alla rilevanza o meno dell'atto da inserire o escludere, dovendosi eslcusivamente fare riferimento alla natura dell'atto stesso al fine di sussumerlo in una delle categorie previste dall'art.431 c.p.p. .

Tale assunto è confermato dal rilievo che in questa fase preliminare il giudice non è in condizione di operare una valutazione circa la rilevanza di atti, ancor prima che le parti abbiano esposto i temi che saranno oggetto di prova.

Tanto premesso, ed in conformità ai principi esposti, devono dunque restare raccolti nel fascicolo per il dibattimento esclusivamente gli atti appresso elencati:

1. decreto che dispone il giudizio del 2 marzo 1995 e copia notificata;

2. verbale di deposizione testimoniale resa da Sbardella Vittorio in data 31/3/1994 al GIP di Palermo in sede di incidente probatorio (ff.111-118);

3. verbale di deposizione testimoniale resa al GIP del Tribunale di Perugia da Sbardella Vittorio in data 6/4/94 in sede di incidente probatorio (ff.177-266);

4. verbale di perquisizione del 21/7/93, ed allegati, nei confronti di De Martino Vittorio presso l'abitazione di Annibale Laura;

5. verbali di perquisizione e sequestro del 21/7/93 nei confronti di De Martino Vittorio;

6. verbale di ispezione delegata del 7/7/93 presso l'abitazione di Salvo Ignazio e allegati (certificato catastale e planimetria);

7. verbale di sequestro dell'1/4/93 a carico di Mangiaracina Domenica;

8. verbale di perquisizione locale delegata del 29/11/93 presso la s.n.c. "Publifoto" di Brai Elisabetta e relativo verbale di acquisizione di documentazione;

9. verbale di perquisizione presso lo studio fotografico "Allotta" del 14/12/93;

10. verbale di perquisizione del 20/1/94 presso la segreteria politica dell'On.Giammarinaro;

11. verbale di sequestro del 2/8/93 nei confronti di Favuzza Giuseppe;

12. verbali di perquisizione e sequestro, tutti in data 12/11/84, nei confronti di Sangiorgi Gaetano, Salvo Maria Daniela, Salvo Antonino, Cambria Giuseppe, Salerno Umberto, "Immobiliare Finanziaria M.A.T.E.S." s.p.a., Salvo Ignazio, nonchè verbale di perquisizione e sequestro del 12/11/84, relativo all'autovettura BMW di proprietà della SATRIS s.p.a.;

13. verbale di arresto del 24/9/93 nei confronti di Vanni Calvello Giuseppe (con esclusione delle parti relative alla indicazione del contenuto di dichiarazioni testimoniali);

14. verbale di perquisizione e sequestro del 2/8/93 nei confronti di Scafidi Nicolò;

15. verbale di perquisizione del 12/3/92 presso la segreteria dell'On.Lima Salvatore ed allegata copia di un'agenda dell'anno 1987;

16. verbale di perquisizione del 12/3/92 presso l'abitazione dell'On.Lima Salvatore;

17. verbale di commissione rogatoria internazionale relativo all'esame di Marino Mannoia Francesco reso a New York in data 3/4/93 al P.M. di Palermo;

18. verbale di commissione rogatoria internazionale relativo all'esame di Marino Mannoia Francesco reso a New York in data 4/4/93 (e non 4/3/93 come erroneamente indicato) al P.M. di Caltanissetta;

19. verbale di commissione rogatoria internazionale relativo all'esame di Buscetta Tommaso reso in Florida in data 6/4/93 al P.M. di Palermo;

20. verbale di commissione rogatoria internazionale relativo all'esame di Badalamenti Gaetano reso in data 13/12/94 ai PP.MM. di Palermo e Perugia.

21. verbale del 25/11/93 di consegna di negativi relativi a servizi fotografici (Labruzzo, Battaglia e Zecchin).

Quanto agli atti relativi al processo celebrato negli Stati Uniti a carico di Gambino Giovanni, trattandosi di atti di un procedimento penale straniero, la eventuale richiesta di acquisizione sarà valutata ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 78 disp. att. c.p.p. e 238 c.p.p..

Tale valutazione investe anche gli eventuali atti irripetibili in quella sede compiuti dalla polizia straniera in quanto il menzionato art.78 comma 2 disp. att. c.p.p. dispone che di tali atti è consentita l'acquisizione, sempre ex art.238 esclusivamente se le parti vi consentono, ovvero dopo l'esame testimoniale dell'autore degli stessi, compiuto anche mediante rogatoria internazionale all'estero in contraddittorio.

Per quanto riguarda in particolare i 6 faldoni, contrassegnati mediante la sigla cerchiata "2" e con i numeri 1/A, 2B, 5, 7 e 8, gli stessi vanno restituiti integralmente al P.M. per l'allegazione al fascicolo del pubblico ministero, potendosi ritenere legittimamente inserito nel fascicolo per il dibattimento esclusivamente il "Resoconto sommario" della seduta del Senato della Repubblica del 13 maggio 1993 nel corso della quale è stata concessa l'autorizzazione a procedere relativa al processo in corso (ff.1-27).

Si osserva al riguardo che l'art.431 lett.a) c.p.p. dispone che siano raccolti nel fascicolo per il dibattimento "gli atti relativi alla procedibilità dell'azione penale", e ciò ai fini della valutazione da parte del giudice in ogni momento della sussistenza o meno di determinate cause di non punibilità (nella specie di improcedibilità) ai sensi degli artt.129 o 529 c.p.p..

Ne consegue che ogni altro atto diverso da quello che rimuove la causa di improcedibilità dell'azione penale non può essere inserito, come si evince anche dal disposto dell'art.511 comma 4 c.p.p. che, pur legittimamente inserendosi nel fascicolo per il dibattimento la dichiarazione orale di querela o di istanza, prevede che di essa sia tuttavia consentita la lettura "ai soli fini dell'accertamento della esistenza della condizione di procedibilità".

Ai fini che interessano, dunque, è necessario e sufficiente il resoconto della seduta del Senato in esito alla quale l'autorizzazione a procedere nei confronti del Sen. Andreotti è stata concessa.

Tutti gli altri atti contenuti nei predetti faldoni, non rientrando in alcuna delle categorie previste dall'art.431 c.p.p., devono essere pertanto estromessi dal fascicolo per il dibattimento e restituiti al P.M. per l'inserimento nel suo fascicolo.

Per quanto riguarda il faldone n.6 (contrassegnato anch'esso dalla sigla cerchiata "2"), gli atti in esso contenuti vanno restituiti al P.M. ad eccezione dei seguenti verbali di interrogatori resi in sede di commissione rogatoria internazionale (art.431 lett.d) c.p.p.):

1. verbale dell'interrogatorio reso al P.M. di Palermo da Buscetta Tommaso a New York in data 3/10/91;

2. verbale dell'interrogatorio reso al P.M. di Palermo da Buscetta Tommaso a Washington in data 11/9/92;

3. verbale dell'interrogatorio reso al G.I. di Palermo da Buscetta Tommaso nel New Jersey (Stati Uniti) in data 1/2/88;

4. verbale dell'interrogatorio reso ai P.M. di Palermo e Roma da Marino Mannoia Francesco a New York in data 15/7/91;

5. verbali degli interrogatori resi al G.I. di Palermo da Calderone Antonino a Marsiglia in data 27/7/87 e 27/8/87.

Vanno infine mantenuti nel fascicolo per il dibattimento anche i faldoni contenenti le trascrizioni delle intercettazioni telefoniche secondo quanto previsto dall'art.268 comma 7 c.p.p..

Tutti gli altri atti già inseriti nel fascicolo per il dibattimento, non espressamente menzionati in precedenza, esulando dal novero degli atti previsti dall'art.431 c.p.p., devono essere esclusi ed inseriti nel fascicolo del pubblico ministero.

Per quanto riguarda, poi, le richieste di inserimento di atti nel fascicolo per il dibattimento, formulate dal P.M. all'udienza del 9 ottobre 1995, in aderenza ai criteri come sopra esposti, può accogliersi la richiesta limitamente agli atti contrassegnati nell'elenco predisposto dal P.M. ai numeri :

6) verbale di ispezione delegata del 7/7/93 presso l'abitazione di Salvo Ignazio (esclusa la relativa videocassetta registrata);

9) verbale di ispezione dell'1/7/95 presso la stanza dell'Hotel Ambasciatori di Roma in uso a Gelli Licio;

11) verbale di perquisizione e sequestro del 2/2/94 nei confronti di Cuccia Salvatore e relativi allegati;

13) verbale di sequestro ed apposizione di sigilli relativo al documentazione di pertinenza dell'Avv.Ambrosoli (con esclusione del decreto);

14) verbale di arresto del 29/3/95 relativo a Calò Giuseppe e Rotolo Antonino;

18) verbale di ispezione delegata dell'abitazione di Gambino Carlo del 10/3/94 (esclusi gli allegati rilievi fotografici);

20) verbale di perquisizione e sequestro del 16/5/94 presso lo studio fotografico di Radogna Marcellino;

22) verbale di ispezione del 29/9/93 presso l'immobile di proprietà di Bontate Stefano e Bontate Giovanni (esclusa la relativa videocassetta registrata);

24) verbale di ispezione delegata del 10/11/93 presso un immobile nella disponibilità degli eredi di Nicoletti Rosario (esclusi i relativi rilievi fotografici e la videocassetta registrata);

26) verbale di ispezione delegata del 23/9/93 presso la villa di proprietà di Piraino Filippo (esclusi i relativi rilievi fotografici e la videocassetta registrata);

27) verbale del 9/1/90 di restituzione e consegna di opere d'arte sequestrate nel corso del procedimento penale a carico di Vaccari Bruno ed altri;

28) verbale del 28/9/91 del sopralluogo eseguito a Misterbianco in occasione del rinvenimento del cadavere di Arena Paolo;

29) relazione del 31/5/84 relativa a un servizio di osservazione effettuato nella via Segesta n.9 (esclusi i rilievi fotografici).

In particolare la richiesta del P.M. di inserimento degli atti elencati ai nn.12), 15) e 16) va rigettata perchè riguarda atti che risultano già raccolti nel fascicolo per il dibattimento.

Il rigetto si estende anche agli atti di cui ai nn.8), 8 bis), 17), 19), 21), 23) e 25) che non possono essere inseriti nel fascicolo per il dibattimento, in quanto si tratta di decreti, mentre l'art.431, lettere b) e c), c.p.p. dispone che siano raccolti o acquisiti solo i "verbali degli atti non ripetibili compiuti dalla polizia giudiziaria o dal P.M.".

Gli atti di cui al n.7) dell'elenco predisposto dal P.M., tutti riguardanti una commissione rogatoria internazionale compiuta per l'esame di Badalamenti Gaetano negli Stati Uniti, non possono essere inseriti nel fascicolo per il dibattimento in quanto l'art.431 lett.d) dispone che siano acquisiti solo "i verbali degli atti ... assunti all'estero a seguito di rogatoria".

Ne consegue che l'unico atto inseribile sarebbe il verbale dell'esame di Badalamenti Gaetano del 13/12/94 che tuttavia risulta già contenuto ab origine nel fascicolo.

Va in proposito precisato che tutti i rimanenti atti che documentano la legittimità della commissione rogatoria internazionale - come pure quelli relativi alla ritualità degli incidenti probatori assunti - non possono essere inseriti nel fascicolo per il dibattimento, salvo che sorgano tra le parti questioni o contestazioni in merito.

Gli atti di cui ai nn.da 1 a 5 dell'elenco predisposto dal P.M. riguardano verbali di dichiarazioni rese da soggetti successivamente deceduti dei quali, per le ragioni già esposte, dovrà trattarsi nel prosieguo del dibattimento ove la richiesta di acquisizione sia formulata ai sensi degli artt.238 comma 3 ovvero ex art. 512 c.p.p..

Il documento di cui al n.10) (rilievi fotografici e videocassetta riproducenti l'appartamento occupato da Gelli Licio nel 1991 presso l'Hotel Ambasciatori di Roma) non rientra in alcuna delle categorie di atti previsti dall'art.431 c.p.p., di guisa che lo stesso potrà essere eventualmente valutato come prova documentale.

Deve infine osservarsi che le eccezioni formulate dalla difesa in merito alla legittimità di alcune intercettazioni telefoniche, saranno valutate nel prosieguo del dibattimento, dovendosi dunque riservare la relativa decisione.

P.Q.M

visti gli artt. 268, 431, 491 c.p.p.; 148 disp. att. c.p.p.;

dispone eliminarsi dal fascicolo per il dibattimento tutti gli atti diversi da quelli appresso elencati:

1. decreto che dispone il giudizio del 2 marzo 1995 e copia notificata;

2. verbale di deposizione testimoniale resa da Sbardella Vittorio in data 31/3/1994 al GIP di Palermo in sede di incidente probatorio (ff.111-118);

3. verbale di deposizione testimoniale resa al GIP del Tribunale di Perugia da Sbardella Vittorio in data 6/4/94 in sede di incidente probatorio (ff.177-266);

4. verbale di perquisizione del 21/7/93, ed allegati, nei confronti di De Martino Vittorio presso l'abitazione di Annibale Laura;

5. verbali di perquisizione e sequestro del 21/7/93 nei confronti di De Martino Vittorio;

6. verbale di ispezione delegata del 7/7/93 presso l'abitazione di Salvo Ignazio e allegati (certificato catastale e planimetria);

7. verbale di sequestro dell'1/4/93 a carico di Mangiaracina Domenica;

8. verbale di perquisizione locale delegata del 29/11/93 presso la s.n.c. "Publifoto" di Brai Elisabetta e relativo verbale di acquisizione di documentazione;

9. verbale di perquisizione presso lo studio fotografico "Allotta" del 14/12/93;

10. verbale di perquisizione del 20/1/94 presso la segreteria politica dell'On.Giammarinaro;

11. verbale di sequestro del 2/8/93 nei confronti di Favuzza Giuseppe;

12. verbali di perquisizione e sequestro, tutti in data 12/11/84, nei confronti di Sangiorgi Gaetano, Salvo Maria Daniela, Salvo Antonino, Cambria Giuseppe, Salerno Umberto, "Immobiliare Finanziaria M.A.T.E.S." s.p.a., Salvo Ignazio, nonchè verbale di perquisizione e sequestro del 12/11/84, relativo all'autovettura BMW di proprietà della SATRIS s.p.a.;

13. verbale di arresto del 24/9/93 nei confronti di Vanni Calvello Giuseppe (con esclusione delle parti relative alla indicazione del contenuto di dichiarazioni testimoniali);

14. verbale di perquisizione e sequestro del 2/8/93 nei confronti di Scafidi Nicolò;

15. verbale di perquisizione del 12/3/92 presso la segreteria dell'On.Lima Salvatore ed allegata copia di un'agenda dell'anno 1987;

16. verbale di perquisizione del 12/3/92 presso l'abitazione dell'On.Lima Salvatore;

17. verbale di commissione rogatoria internazionale relativo all'esame di Marino Mannoia Francesco reso a New York in data 3/4/93 al P.M. di Palermo;

18. verbale di commissione rogatoria internazionale relativo all'esame di Marino Mannoia Francesco reso a New York in data 4/4/93 (e non 4/3/93 come erroneamente indicato) al P.M. di Caltanissetta;

19. verbale di commissione rogatoria internazionale relativo all'esame di Buscetta Tommaso reso in Florida in data 6/4/93 al P.M. di Palermo;

20. verbale di commissione rogatoria internazionale relativo all'esame di Badalamenti Gaetano reso in data 13/12/94 ai PP.MM. di Palermo e Perugia.

21. verbale del 25/11/93 di consegna di negativi relativi a servizi fotografici (Labruzzo, Battaglia e Zecchin).

22. verbale dell'interrogatorio reso al P.M. di Palermo da Buscetta Tommaso a New York in data 3/10/91;

23. verbale dell'interrogatorio reso al P.M. di Palermo da Buscetta Tommaso a Washington in data 11/9/92;

24. verbale dell'interrogatorio reso al G.I. di Palermo da Buscetta Tommaso nel New Jersey (Stati Uniti) in data 1/2/88;

25. verbale dell'interrogatorio reso ai P.M. di Palermo e Roma da Marino Mannoia Francesco a New York in data 15/7/91;

26. verbali degli interrogatori resi al G.I. di Palermo da Calderone Antonino a Marsiglia in data 27/7/87 e 27/8/87.

dispone altresì acquisirsi al fascicolo per il dibattimento i documenti contrassegnati ai nn.6), 9), 11), 13) (con esclusione del decreto di sequestro), 14), 18), 20), 22), 24), 26), 27), 28) e 29) dell'elenco predisposto dal P.M. e depositato all'udienza del 9 ottobre 1995 (con le limitazioni di cui in parte motiva);

dispone che tutti i rimanenti atti siano restituiti al P.M. per l'inserimento nel suo fascicolo.

Riserva al prosieguo del dibattimento la decisione sulle eccezioni formulate dalla difesa all'udienza del 9 ottobre 1995 in ordine ad alcune intercettazioni telefoniche.

Palermo 17 ottobre 1995

Il Presidente