TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI PALERMO

V SEZIONE PENALE

VERBALE DI TRASCRZIONE UDIENZA

Proc. P. n.

Udienza del 29/05/1996

A carico di Andreotti


PRESIDENTE:

Stiano comodi. Il Tribunale è dispiaciuto per questo ritardo, ma non dipende da noi. Allora si procede alla costituzione delle parti. L'imputato è presente, difeso dall'avvocato Coppi e dall'avvocato Sbacchi, in sostituzione dell'avvocato...

COSTITUZIONE DELLE PARTI

PRESIDENTE:

E allora, attiviamo il collegamento.

AVV.COPPI:

Signor Presidente!

PRESIDENTE:

Prego, prego, aspetti. Si.

AVV.COPPI:

Prima di dare inizia al collegamento, la Difesa intendeva sottoporre all'attenzione sua e del collegio alcune considerazioni proprio in relazione all'atto istruttorio che stiamo per compiere. Noi procediamo all'esame o dovremmo procedere all'esame del signor Mutolo che, in questo procedimento, compare come imputato di reato connesso, quindi valgono per il suo esame le regole dettate dall'articolo 210 che rinvia, per quanto riguarda le modalità, le caratteristiche dell'esame all'articolo 499 che disciplina l'esame dei testimoni. Ora, l'articolo 146 delle norme di attuazione del codice di procedura penale disciplina in un modo particolare la modalità di assunzione dell'esame testimoniale, faccio riferimento alla seconda parte dell'articolo 146 là dove si dice che il seggio.. anzi all'ultima parte, l'ultimo capoverso, l'ultimo dettato dell'articolo 146, là dove si dice che il seggio delle persone da sottoporre ad esame è collocato in modo da consentire che le persone stesse siano agevolmente visibili sia dal giudice che dalle parti. Questa disposizione collocata fra le norme di attuazione, è un diretto corollario di tutto l'impianto che dovrebbe caratterizzare o che avrebbe dovuto caratterizzare il nostro sistema processuale quell'impianto che sbrigativamente viene definito come impianto accusatorio caratterizzato nella parità nella condizione delle parti e altre caratteristiche che sono tipiche di questo sistema processuale. Ora, uno dei profili più tipici del processo qual'è stato delimitato dal nuovo legislatore, come tutti quanti noi sappiamo, è l'esame diretto dei testimoni e l'esame diretto delle parti e l'acquisizione della prova nella sede dibattimentale e via dicendo. Ora, noi riteniamo che, innanzitutto, esame diretto significhi esame che comporti un contatto immediato, oserei dire addirittura un contatto fisico, non certo una colluttazione, ma un contatto fisico e quindi anche una immediatezza di rapporti fra la fonte di prova che viene esaminata e l'esaminatore. d'altra parte le regole dell'esame incrociato sono regole che sono proprio caratterizzate anche da certe tecniche che il Tribunaleconosce perfettamente, che noi stessi stiamo apprendendo, ma che abbiamo mutuato da altri sistemi che questo tipo di esame praticano già da tempo, e noi sappiamo che proprio una delle caratteristiche di questo esame, ciò che lo rende particolarmente efficace è la possibilità delle parti di avere questo contatto immediato con la fonte di prova, scrutarne addirittura il trasalimento, nel vecchio codice di procedura penale spesso le parti o il collegio di ufficio dettava a verbale che l'imputato o il testimone rispondeva dopo evidente esitazione, sottolineava il tremore o certe forme sintomatiche di espressione del testimone che potevano essere apprezzate ai fini della valutazione della sua credibilità e via dicendo. Tutto ciò esige, quindi, proprio la presenza fisica della persona che deve essere esaminata, tanto più, ripeto, in un processo come il nostro, caratterizzato, come dicevo, dalla assunzione della prova nel dibattimento e da questo tipo particolare, poi, di esame della fonte, che è l'esame incrociato. Anche il dettato secondo cui la prova viene raccolta nel dibattimento, il dibattimento è il luogo deputato alla assunzione della prova, è un altro argomento che sottolinea direi, questo dato implicito, che era stato, certamente, preso in considerazione dal legislatore nel momento in cui ha dettato i principi fondamentali del codice, cioè la presenza fisica della persona che deve essere esaminata perchè il dibattimento non è solo il luogo, nel senso processuale, in cui la prova deve essere raccolta, ma è proprio anche il luogo fisico in cui le parti si scontrano, il giudice controlla la regolarità dell'assunzione delle prove, ma controlla, anche, ai fini della formazione del suo giudizio, la fonte di prova che in quel momento viene sottoposta ad esame. Il collegio ha quindi compreso, certo, perfettamente, qual'è il punto di vista della Difesa. Noi riteniamo che un punto cardinale del procedimento, quale delineato dal codice, comporti la presenza fisica della persona che deve essere sottoposta all'esame. L'articolo 146, quindi dicevo, era una diretta conseguenza di questa... di questo impianto. Del resto il collegio sa perfettamente che la possibilità di ricorrere alla registrazione anche visiva degli esami che si svolgono in sede di indagini preliminari, non è fatta allo scopo di sostituire un... con un esame a distanza, la presa di contatto diretto con una fonte di prova, la possibilità della registrazione visiva è un supporto che si vuole raccogliere proprio allo scopo di fissare in immagini addirittura i (parola non chiara) della fonte di prova che viene esaminata in quel momento, lo sguardo che può lanciare al suo difensore nella speranza di avere una imbeccata su quel che deve fare, certo, quindi, non un sistema sostitutivo dell'esame diretto e dell'esame con il controlo fisico delle parti, ma caso mai un qualche cosa dettato ad integrazione e a completamento di questo sistema di assunzione della prova. all'improvviso, nel sistema delle norme di attuazione viene introdotto l'articolo 147, bis, che è quello sulla base del quale oggi noi dovremmo procedere, una disposizione la quale è attribuisce al collegio e addirittura in casi di urgenza, al Presidente stesso del collegio, il potere di disporre che l'esame avvenga a distanza e l'unica ragione che dovrebbe giustificare questo esame a distanza è quella indicata, molto genericamente, dall'articolo 147 in non meglio precisate ragioni di cautela. le ragioni di cautela, quindi, dovrebbero e potrebbero autorizzare il collegio a fissare determinate regole per l'assunzione della prova e addirittura dovrebbero giustificare, non è ripetuta l'espressione, ma si deve ritenere che valga anche per quanto riguarda l'esame a distanza, queste generiche ragioni di cautela dovrebbero, poi, autorizzare, esse ed esse sole, non meglio precisate, non si richiede neppure, evidentemente, un particolare provvedimento motivato sul punto che spieghi quali sono le ragioni di cautela, questo esame a distanza. Ora, a questo articolo 147 bis, a mio avviso, rompe la linearità della costruzione del codice così come è stata concepita dal legislatore, mentre il codice era tutto quanto costruito in funzione di una prova che doveva essere raccolta nel dibattimento, di una prova, che attraverso l'esame incrociato posturava nella sua più genuina espressione la presenza fisica della fonte di prova, per delle ragioni contingenti che però devono essere sottoposte, adesso, al vaglio e all'attenzione del Tribunale, perchè le ragioni pratiche possono essere le più varie, ma non è detto che tutte le ragioni pratiche possono avere accoglimento in norme giuridiche, possono essere tutte quante disciplinate in maniera conforme ai principi della costituzione, all'improvviso questa linea che era stata costruita dal legislatore, viene interrotta dall'articolo 147 bis, che sottrae alla fisicità del dibattimento una fonte di prova e che consente che essa venga assunta a distanza, sottraendo quindi a mio avviso, all'esame incrociato, proprio una delle caratteristiche fondamentali che lo contraddistinguono e che lo rendono efficace quindi per contatto immediato e anche fisico, come dicevo prima, tra colui che procede all'esame e la fonte di prova che deve essere esaminata. nella misura in cui l'articolo 147 bis, interviene nel rompere la linearietà di questa ricostruzione, essa si propone come una norma palesemente irragionevole rispetto al sistema e, quindi, a mio avviso, ricade sotto il profilo di una illegittimità costituzionale per violazione dell'articolo 3 della costituzione, nella misura in cui, come ormai noi sappiamo, l'articolo 3 serve anche a consentire al giudice del merito prima e poi al giudice della Corte Costituzionale di verificare la ragionevolezza di una norma, intendendosi per ragionevolezza anche la sua coerenza con le linee del sistema, se vogliamo aggiungere qualche cosa sotto il profilo dell'articolo 3 facciamo poi presente che, oltre tutto, questa disposizione dovrebbe valere solo... dovrebbe valere solo per coloro per i quali sono stati raggiunti particolari accordi e che quindi sono stati ammessi a programmi o a misure di protezione. Là dove è evidente che le ragioni di cautela, in realtà, valgono per tutti, non è detto che soltanto nei confronti di persone sottoposte a programmi di protezione ricorrano misure di cautela, basterebbe vedere con quale cautela si procede, oltre tutto, a trasferimenti di imputati che non hanno prestato la loro collaborazione per far presente che, in realtà, le ragioni di cautela sussisterebbero anche nei confronti di queste persone che, dal punto di vista del raggiungimento della verità in un processo, quelle possono essere fonti di prova altrettanto importati di quelle che hanno prestato la loro collaborazione, quindi, oltre tutto, anche sotto questo punto di vista, non si riesce a comprender perchè alcuni dovrebbero essere cautelati sol perchè hanno prestato il loro assenso a una collaborazione e se ne dovrebbe, quindi, consentire l'esame a distanza, mentre, invece, per gli altri, non dovrebbero valere queste cautele e quindi debbano essere per forza sentiti in presenza delle parti nella fisicità del dibattimento. Quindi, anche sotto questo punto di vista mi pare che venga sottolineata la irragionevolezza di questa disposizione, la quale, per di più, non tiene assolutamente in alcun conto quelle che sono le esigenza della Difesa e questo è l'altro profilo, quindi, di illegittimità costituzionale della disposizione, non tiene presente quelle esigenze della Difesa che si esaltano proprio nell'esame diretto, nella presenza... con la presenza fisica della fonte di prova che deve essere esaminata. Noi, d'altra parte, per quel poco di esperienza che abbiamo in questo sistema, abbiamo già saputo di particolari inconvenienti che si realizzano nell'ambito di queste forme di assunzione della prova, sembra, almeno, ma il Tribunale forse ha già più esperienza che non noi, sembra...

PRESIDENTE:

No, noi non... Il tribunale, questo Tribunale non ha nessuna esperienza in materia.

AVV.COPPI:

Ora, però, sembra che queste... le voci delle parti giungano a destinazione con un certo intervallo sul modo, cioè di come arrivano a distanza le voci nelle telefonate intercontinentali, si sa di interruzioni che sono avvenute per incidenti tecnici, proprio nel bel mezzo di un esame della fonte di prova e quindi domande che sono rimaste in sospeso con la possibilità per la fonte di prova di riflettere, fino a quando la riparazione non è stata effettuata, sulla risposta che deve essere data, non sappiamo neanche se il mezzo che è, stato predisposto consenta, almeno il rispetto dell'articolo 146, cioè della contemporanea visibilità di tutte le persone che si trovano nel luogo in cui deve essere assunto questo testimone, per questa fonte di prova. Ecco, questo è, detto molto sinteticamente, signor Presidente, il problema che noi intendiamo sottoporre alla sua attenzione. la Difesa del senatore Andreotti, e il senatore Andreotti, per primo, credo abbiamo dimostrato, nel corso di questi mesi che sono passati dalla prima udienza, la volontà di collaborare con la massima lealtà con il Tribunale innanzi tutto e con i nostri contraddittori, per dare, nei limiti del possibile, a questo procedimento l'andamento più svelto e più sollecito che sia. Non lo abbiamo mai detto a scopo puramente retorico o a scopo dimostrativo, o ad uso e consumo della opinione pubblica, noi siamo veramente, fortemente interessati ad un andamento sollecito di questo processo ed in ogni occasione in cui si è dovuta compiere una opzione tra tante varie soluzioni, la Difesa del senatore Andreotti ha scelto sempre quella che consentisse di eliminare qualsiasi ostacolo al rapido andamento di questo processo, ma questa è una situazione sulla quale la Difesa del senatore Andreotti non può non esprimere la sua preoccupazione, è una preoccupazione, direi, che va anche al di là di quella che è la nostra posizione, perchè come il Tribunale comprende, è una questione di principio che interessa un pò tutta la nostra civiltà giuridica. Noi sappiamo che si risponderà che in altri paesi si ricorre, da tempo, a questo sistema di assunzione della prova a distanza, a noi non interessa affatto, noi stiamo ai principi del nostro sistema, interpretiamo il principio della inviolabilità della Difesa, in coerenza con quel che il legislatore aveva voluto fare nel momento in cui ha introdotto un procedimento di carattere accusatorio, conosciamo quali sono le ragioni per le quali è stato introdotto ,l'esame incrociato, sappiamo che ll'esame incrociato intanto ha una sua efficacia proprio in quanto vi sia questa fisica presenza della persona da esaminare, a disposizione delle parti, in modo che ne sia controllata anche la reattività alle domande che gli vengono proposte, tutto questo si dissolve in questa assunzione a distanza, o corre, comunque, il rischio di risolversi fortemente in questa assunzione a distanza. ora, il Tribunale potrà, forse, ritenere forzata questa nostra questione di legittimità costituzionale con riferimento all'articolo 3, all'articolo 24 della Costituzione, certo se le norme vengono esaminate da un punto di vista puramente letterale, si potrebbe anche convenire sul fatto che la nostra è una questione che viene posta ai limiti e al margine della legittimità costituzionale, ma se questo giudice, come è giusto che sia, seguendo un antico insegnamento che si ricollega addirittura ad un nome illustre da tutto noi venerato, quello di Calamandrei, vorrà ritenere che la Costituzione non è semplicemente un complesso di norme distaccata l'una dall'altra, ma vorrà intendere soprattutto lo spirito della costituzione, e quindi per quanto riguarda le norme di natura penali che fanno parte della Costituzione, leggere il significato di quelle norme secondo lo spirito che da esse promana, non potrà non rendersi conto che tutte le disposizioni che riguardano il procedimento penale e in modo particolare quel dettato secondo cui la Difesa è un diritto inviolabile dell'imputato, non può non esser letta nel senso che il progresso che la civiltà giuridica, che l'adeguamento dei nostri processi a quelli che sono i principi fondamentali della nostra Costituzione, i principi fondamentali ormai della civiltà giuridica non può non essere nel senso di un processo accusatorio, nell'ambito del quale, effettivamente, si realizzi il contraddittorio nella sua massima espansione, nella sua massima pienezza e nell'ambito del contraddittorio, quindi, questo esame incrociato caratterizzato proprio dalla disponibilità fisica della fonte di prova. Ecco perchè noi eccepiamo, quindi la illegittimità costituzionale dell'articolo 147 bis delle norme di attuazione, in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione.

PRESIDENTE:

I P.M., se sono in grado di replicare subito oppure vogliono in pò di tempo, non so?

VOCI FUORI MICROFONO

PRESIDENTE:

Prego.

P.M.:

Il Presidente intendeva dire sono in grado di replicare subito o vogliono differire...

PRESIDENTE:

Si.

P.M.:

No, no, siamo...

PRESIDENTE:

Per la loro discrezionalità.

P.M.:

No, no, siamo perfettamente...

PRESIDENTE:

Dato che è una questione nuova e quindi richiede uno studio, ecco.

P.M.:

La questione, signor Presidente, è apparentemente nuova, perchè viceversa è preceduta da un'amplissimo dibattito che è quello che si è sviluppato e si sta, tuttavia, sviluppando, in ordine alla introduzione, anche nel nostro sistema della prova che si viene a formare attraverso il sistema delle teleconferenza. Io, a nome delll'ufficio che rappresento, sono assolutamente soddisfatto del punto di partenza dal quale ha mosso le proprie premessa la Difesa dell'imputato Andreotti, cioè il principio di ragionevolezza del sistema. Sono contento che abbia preso le mosse dal principio di ragionevolezza del sistema perchè è proprio questo il punto più nuovo che i giudici della Corte Costituzionale, i quali come a tutti ben noto, hanno riscritto e stanno riscrivendo il codice di procedura penale, insistono a partire dalle più volte ricordate sentenze del 1992, numeri 254 e 255 e quelle successive, fino alla recentissima sentenza della quale abbiamo avuto notizia dagli organi di stampa ieri. Insistono sul principio di ragionevolezza del sistema perchè sostengono, giustamente ad avviso di questo P.M., che tutte le norme vadano ricondotte a una coerenza complessiva e non vadano assolutamente lette, soprattutto nel momento in cui se ne eccepisce la legittimità costituzionale, da un punto di vista che non tenga conto di tutti gli altri punti di vista compresenti nel sistema. Ed è proprio per questo che, anticipando le conclusioni, ritengo che la eccezione di costituzionalità dell'articolo 147 bis, delle disposizioni di attuazione, in riferimento, sia pure ai margini, così come molto onestamente, dal punto di vista intellettuale ha sottolineato lo stesso avvocato Coppi, viene fatto con riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione. Perchè la introduzione dell'articolo 147 bis, che è stato, lo ricordo solo a me stesso, introdotto col notissimo decreto legge dell'8 giugno 1992, successivo di appena 15 giorni alla strage di capaci, ha segnato un momento di rottura della linea di impostazione del codice, così come è stato richiamato dalla Difesa, che da quel momento ha segnato una inversione di tendenza nella presa di coscienza di ciò che l'attuale codice di procedura penale poteva o doveva dare in nome di un altro principio costituzionale che è stato definito dai giudici della consulta un principio cardine, cioè l'accertamento della verità che resta uno dei pilastri del nostro sistema processual-penalistico, a partire da quel momento del 1992. Infatti, da quel momento, da qual decreto legge, nel nostro sistema sono state introdotte tutta una serie di norme tra cui anche la legge cosiddetta sulla protezione dei collaboratori di giustizia e dei loro familiari, che è giunta a completamente, sostanzialmente, nel 1993, se non vogliamo addirittura portarla al 1994, tenendo in considerazione anche il regolamento di attuazione che ha una larghissima importanza, e questo complesso di norme non possono non essere tenute in considerazione nel momento in cui noi parliamo di ragionevolezza del sistema, ed è proprio sulla base della premessa che noi sottolineamo e riteniamo valida, cioè la ragionevolezza del sistema che restiamo quanto meno sorpresi che oggi, si possa eccepire la legittimità costituzionale di un mezzo, perchè il sistema della video conferenza è soltanto... Prego?

AVV.COPPI:

Dico, l'illegittimità...

P.M.:

Si eccepisca la legittimità, quindi si sollevi la illegittimità.

AVV.COPPI:

Comunque ci siamo capiti.

P.M.:

Comunque ci siamo capiti. Dicevo, colpisce, stupisce che, oggi, si possa discutere e si possa dubitare della legittimità costituzionale del sistema delle video conferenze, nel momento in cui è in corso un amplissimo dibattito che porterà prevedibilmente all'allargamento del sistema della video conferenza, non già al ristretto ambito delle previsioni di cui all'articolo 147 bis, ma addirittura alla partecipazione, alla partecipazione degli stessi imputati ai dibattimenti che li riguardano in un luogo che sia contestuale sotto il profilo multimediale, anche se, fisicamente, distinto da quello in cui siede il giudice che sta conducendo il loro processo, e addirittura di ieri una ribadita dichiarazione del ministro della Giustizia, in questo senso, il quale ha sottolineato che deve essere posta fine al cosiddetto turismo carcerario che porta, ancora oggi, gli imputati in nome di una fisicità, nel senso tradizionale e oseremmo dire, ottocentesco del termine, ai molteplici processi ai quali taluni di essi sono, oggi, chiamati a rispondere, perchè qual'è il sistema che si va delineando e sempre più si delinerà un futuro nel nostro processo penale? E' quello di una udienza multimediale, nella quale, probabilmente, l'ancoraggio tra il luogo in cui siede il giudice e l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si celebra un dibattimento, riguarderà solo ed esclusivamente il giudice e non più le parti, intendendo tra le parti, addirittura, gli stessi difensori e gli stessi rappresentanti dell'ufficio del P.M., l'importanza della contestualità è da tenere in considerazione, solo con riferimento alla possibilità, anche oggi assicurata, che tutte le parti siano contemporaneamente in grado di intervenire in tempo reale nella udienza multimediale che si sta svolgendo, e questo mi pare che sia un dato che dal punto di vista tecnico e dal punto di vista effettuale è assicurato anche oggi. Non vorrei richiamare, perchè è sicuramente noto a chi mi ascolta, tanto quanto è noto a me, che il problema della presenza fisica dello stesso imputato perchè, ripeto, è una problematica che è già stata affrontata e per quanto ne so io, addirittura risolta in senso positivo, nel momento in cui il precedente governo ha presentato il disegno di legge sulla cosiddetta video conferenza che dovrà riguardare anche gli imputati, e nella relazione che ha accompagnato quella... quel disegno di legge, disegno di legge che, non so se sia stato ripresentato ma che, sicuramente, almeno ad ascoltare, ripeto, l'intervento del ministro Flick di ieri, sarà, probabilmente, ripresentato stamani o domani, era già stato superato, cioè quello della presenza fisica, ripeto, dello stesso imputato alla udienza che lo riguardava e venivano richiamate, cito a memoria ma sarei in grado, da qui a qualche minuti di citare, invece, esattamente gli arresti giurisprudenziali che sono richiamati in quella relazione al disegno di legge, sono state richiamate delle sentenze della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, in base alle quali è stato ribadito che non vi è violazione del diritto di difesa nel momento in cui si assicura, così come sottolineavo poc'anzi, che l'imputato e quindi potremmo dire in questo caso ciascuna delle parti del processo, è in grado di intervenire, in tempo reale, nella udienza multimediale che lo riguarda. E' un problema che è già stato affrontato innanzi ad una Corte Internazionale, proprio con riferimento alla eccepita violazione di... eccepita e rigettata violazione dei diritti di difesa riguardanti lo stesso imputato. E' proprio partendo da questa premessa si è presentato quel disegno di legge che stava per essere discusso nella passata legislatura e che, comunque, sarà sicuramente ripresentato e discusso nella presente legislatura. Quindi se tutto questo è vero, così come ritengo che sia non solo vero ma incontestabile, e ovviamente da ritenere irrilevante, da ritenere non pertinente la eccezione di costituzionalità che è stata avanzata stamani, con riferimento addirittura a una irragionevolezza del sistema, per quello che riguarda l'introduzione, a partire dal '92, della norma di cui al 147 bis, perchè verrebbe meno, ho ricordato qual'è stato l'arresto giurisprudenziale della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, sulla presenza fisica dell'imputato, perchè verrebbe meno la presenza fisica di un imputato di reato connesso ai fini di che cosa? Di assicurare la fisicità del... non già dello scontro, perchè è stato detto dall'avvocato Coppi, ma della possibilità di avere, di poter cogliere i trasalimenti, le titubanze e quant'altro di un teste imputato di reato connesso. ecco, io ritengo che, per quella brevissima esperienza che ho potuto maturare in questi due mesi di sperimentazione del sistema della video conferenza, che forse il sistema della video conferenza è addirittura più impietoso di quanto non sia la stessa presenza fisica di un teste, di un imputato che parla e che viene esaminato, contro esaminato direttamente nell'aula nella quale si svolge il dibattimento, perchè, talvolta, il semplice fatto di ascoltare con particolare attenzione le parole che vengono proferite da chi sta parlando, le rende molto ma molto più significative di quanto non avvenga quando l'apprezzamento avviene mediante l'ascolto diretto e con presenza. ma si tratta, tra l'altro, di una delle finalità della Cross Examination, che non credo che sia stata presa in considerazione neppure da quei sistemi ai quali noi ci siamo rifatti nella tendenziale introduzione, nel nostro sistema di un rito diverso da quello che avevamo, perchè la rottura della filosofia, della linea di impostazione del codice del 1988, è tutta da dimostrare, sotto questo profilo, giacchè è noto a tutti noi che, addirittura, si parla di un codice che tende all'accusatorio, ma che sempre più si allontana dall'accusatorio, proprio per assicurare il rispetto ai canoni fondamentali della nostra Carta Costituzionale sul processo penale, e che quindi, non credo che possano essere invocati, in questo caso, per contestare la possibilità di ascoltare un collaboratore di giustizia, con le cautele che, per altro, sono sempre ad avviso di chi vi parla, minori di quelle che dovrebbero essere assicurate, di un collaboratore di giustizia, la cui esposizione a pericolo e non credo di violare alcun segreto istruttorio perchè rivelo cosa che è stata detta pubblicamente, in una prova formatasi in un dibattimento diverso da quello che ci occupa, aveva visto cosa nostra, cioè quella stessa organizzazione della quale, secondo impostazione dell'accusa, avrebbe fatto parte l'imputato Giulio Andreotti, interessata, in fase esecutiva, a colpire uno dei testi di cui questo ufficio ha chiesto la escussione nel presente procedimento, in occasione di una sua partecipazione diretta ad una udienza che si è tenuta nella città di Bologna, non molti mesi addietro. Ripeto, insistere su questi argomenti mi sembra ultroneo e per quello che mi riguarda potrebbe anche essere una caduta di stile. lascerei molto di più alla intelligenza di chi mi ascolta che non alle capacità argomentative della mia motivazione, su questo punto, sull'esigenza che ha mosso il sistema in nome della sua ragionevolezza, a prevedere l'introduzione dell'articolo 147 bis, ed addirittura il potenziamento delle previsioni di cui all'articolo 147 bis, per evitare proprio quella fisicità della presenza delle fonti di prova che, oggi, è stata richiamata dalla Difesa dell'imputato Andreotti.

PRESIDENTE:

Il difensore della parte civile?

P.C.:

La problematica sollevata non pare, ad avviso della Parte Civile, che ponga una questione di ragionevolezza dell'articolo 1476 bis. Il mezzo audio visivo non è infatti un mezzo ordinario, ma il suo utilizzo è rimesso alla valutazione del giudice, che al riguardo, non ha un obbligo ma una facoltà. Deve il giudice valutare, caso, per caso, se le esigenza particolari di tutela prevalgano rispetto alle esigenze delle parti rappresentate anche dalla Difesa, e quindi decidere, con provvedimento, adeguatamente motivato.

PRESIDENTE:

Va bene. E allora, il Tribunale si ritira in camera di consiglio, la camera di consiglio sarà quella della V sezione penale e non questa, per evidenti motivi.

VOCI FUORI MICROFONO

SOSPENSIONE

PRESIDENTE:

Si accomodino. Allora, il Tribunale ha emesso la seguente ordinanza, decidendo sulla questione di legittimità costituzionale dell'articolo 147 bis delle norme di attuazione del, codice di procedura penale, in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione, sollevata dalla Difesa dell'imputato all'udienza odierna, sentiti il P.M. e i Difensore della Parte Civile, osserva l'articolo 147 bis, delle norme di attuazione al codice di procedura penale, è stato introdotto con l'articolo 7 del decreto legge 8 giugno 1992, numero 306, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 1992, numero 356. In epoca immediatamente successiva alla strage di capaci, per adeguare la vigente legislazione ad una realtà criminale connotata da una estrema pericolosità e capacità di intimidazione. Proprio nellì'ottica di una adeguata tutela della sicurezza dei soggetti che, amnesia programmi di protezione, sono più di altri esposti al rischio di aggressioni criminali, è stata introdotta, con l'articolo 147 bis, la possibilità del ricorso dell'esame a distanza degli stessi, anche mediante collegamento audio visivo. Nella relazione che accompagna il disegno di legge di conversione del decreto legge, si afferma, infatti, che la previsione del nuovo articolo 147 bis, è dettata dalla intuibile esigenza di salvaguardare l'immagine delle persone che per la collaborazione prestata alla giustizia, si trovano esposte al rischio di ritorsione. prosegue la relazione evidenziato che la possibilità di un esame a distanza, già da tempo utilizzato in altri paesi, è lo strumento che meglio soddisfa le accennate esigenze e salvaguarda, al tempo stesso, l'oralità e la dinamica probatoria, fisiche del contraddittorio dibattimentale. Quanto osservato in ordine alla ratio della norma, e dalle finalità che essa intende perseguire, rende evidente che la disciplina impugnata che prevede una deroga alla regola ordinaria della comparizione della persona da esaminare nel luogo ove si svolge il dibattimento, sfugge a qualsiasi censura di irragionevolezza. Nell'ipotesi in cui, infatti, si lamenti, come nel caso in esame, un asserito contrasto con il principio sancito dall'articolo 3 della Costituzione, occorre verificare se la differenziata disciplina normativa di determinate situazioni risponda o meno ad un principio di ragionevolezza. ha infatti osservato la Corte Costituzionale, con pronta sentenza numero 89, del 25-28 marzo 1996, che il giudizio di eguaglianza è in se un giudizio di ragionevolezza, vale a dire un apprezzamento di conformità tra la regola introdotta e la causa normativa che la deve assistere. Ove la disciplina positiva si discosti dalla funzione che la stessa è chiamata a svolgere nel sistema, ed ometta, quindi, di operare il doveroso bilanciamento dei valori che in concreto risultano coinvolti, sarà la stessa ragione della norma a venire meno introducendo una selezione di regimen giuridico priva di causa giustificativa e dunque sondata su scelte arbitrarie che, ineluttabilmente, perturbano il canone dell'uguaglianza. nel caso in esame, invece, la deroga introdotta dall'articolo 147 bis, è limitata ai casi di persone ammesse in base alla legge a programmi o misure di protezione, e dunque a quei soggetti in relazione ai quali è riconosciuta normativamente l'esistenza di un grave ed attuale pericolo per effetto della loro collaborazione a delle dichiarazioni rese. Articolo 9 del decreto legge 15 gennaio '91, numero 8, convertito con modificazione dalla legge 15 marzo 1991, numero 82. La deroga dell'articolo 147 bis, è dunque giustificata in termini di evidente ragionevolezza dalla primaria esigenza di salvaguardare il prevalente diritto alla vita e alla integrità fisica della persona da esaminare. manifestamente, priva di fondamento, e per tanto le eccezioni di illegittimità costituzionale dell'articolo 147 bis sotto il dedotto profilo della palese irragionevolezza ex articolo 3 della Costituzione, della suddetta disposizione. La norma, per altro, ha cura di prevedere una serie idonei a garantire, comunque, la corretta assunzione della prova, sia attraverso la presenza nel posto ove si trova la persona da esaminare, di un ausiliario del giudice, o di altro pubblico ufficiale autorizzato che attesta l'identità di essa, sia mediante l'indicazione da parte dell'ausiliario medesimo delle cautele adottate al fine di assicurare la genuinità dell'esame. la dedotta violazione del diritto di difesa, ex articolo 24 Costituzione, in relazione all'assenza dall'aula di udienza della persona da esaminare e alla conseguente impossibilità di vederne il viso, cogliendo e valutando le espressioni del volto, non risulta fondata, in quanto, anche nell'ipotesi di comparizione al dibattimento di persona ammessa a programmi o misure di protezione, può essere preclusa alle parti la visibilità del volto dell'esaminando per le stesse ragioni di sicurezza che hanno imposto l'introduzione della norma in oggetto. Nè la possibilità di vedere il volto della persona da esaminare e la sua presenza in aula, costituiscono condizioni essenziali per una corretta e completa assunzione della prova. Non può, in vero, disconoscersi che la sua esposta disciplina risulta idonea a salvaguardare le esigenze di sicurezza, concretamente configurabili, senza tuttavia determinare una limitazione della essenziali manifestazioni del diritto di difesa, che può, comunque. compiutamente esplicarsi mediante la diretta ed attiva partecipazione alla formazione della prova nel contraddittorio e fra le parti. Anche sotto tale profilo, pertanto, la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 147 bis, in relazione all'articolo 24 della Costituzione, deve ritenersi manifestamente infondata. Per questi motivi, visti gli articoli 147 bis, norme di attuazione del codice di procedura penale, 24 legge 11 marzo 1953, numero 87, respinge le eccezioni di illegittimità costituzionale dell'articolo 147 bis, delle norme di attuazione del codice di procedura penale in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione, per manifesta infondatezza. Dispone procedersi oltre nel dibattimento. A causa del protrarsi della camera di consiglio, e atteso che noi avevamo la possibilità di esaminare l'imputato di reato connesso, Mutolo, fino alle ore 14.00 e non oltre, il Tribunale dispone, dico, ci sentono, lì, a Roma? Il Tribunale dispone la ricitazione dell'imputato di reato connesso Gaspare Mutolo, per l'udienza di domani 30 maggio, ore 9.30. Per quanto riguarda, invece, l'esame dell'imputato di reato connesso Cannella Tullio, si rinvia detto esame a data da destinarsi. L'udienza è tolta. Rinvio l'udienza a domani, ore 9.30.

VOCI FUORI MICROFONO

FINE REGISTRAZIONE