TRIBUNALE DI PALERMO

Il Tribunale di Palermo, Sezione Quinta Penale, composto dai sigg.

1) Dott. Francesco Ingargiola       Presidente
2) Dott. Salvatore Barresi          Giudice
3) Dott. Antonio Balsamo            Giudice 

Riunito in camera di consiglio ha pronunziato la seguente

ORDINANZA

decidendo sulla questione relativa al perdurante legittimo impedimento per gravi ragioni di salute della dott.ssa Vincenzina Massa, giudice a latere nel presente procedimento;
sentite le parti;
ritenuto che sulla base del certificato medico oggi acquisito la dott.ssa Massa, affetta in OS da miopia elevata degenerativa con complicanze emorragiche maculari sin dall'11 gennaio 1996, a causa dello scotoma centrale e della metamorfopsia, si trova ancora, a parere del sanitario curante, nell'impossibilità di svolgere l'abituale attività lavorativa con esclusione della capacità di leggere, scrivere ed usare il videoterminale;

che l'attuale stato di malattia, documentato dal certificato medico oggi acquisito, ed in corso già da circa tre mesi, impedisce ancora una volta al medico curante di formulare una prognosi di recupero quoad functionem sì da indurlo a prescrivere ulteriori 30 giorni (a far data dal 3 aprile 1996) di riposo e cure in attesa di successivo controllo;

che tale impedimento ha già imposto il rinvio del procedimento in data 18 gennaio, 3 febbraio, 16 febbraio e 29 febbraio 1996;

rilevato pertanto che, dopo i quattro rinvii già disposti per una durata complessiva di mesi due e giorni 23, un ulteriore rinvio del procedimento, peraltro di almeno tre settimane (tenuto conto del certificato oggi acquisito), non garantisce sulla possibilità di integrale recupero funzionale della Dott.ssa Massa e che pertanto risulta necessario provvedere alla sua sostituzione;

rilevato che ai sensi dell'art.525 comma 2 c.p.p. alla deliberazione della sentenza "concorrono, a pena di nullità assoluta, gli stessi giudici che hanno partecipato al dibattimento", e che pertanto, dovendosi provvedere alla sostituzione di uno dei giudici componenti il collegio, occorre disporre la rinnovazione della citazione a giudizio;

P.Q.M.

          visti gli artt.486 e 525 c.p.p.;
          dispone la rinnovazione della citazione a giudizio per l'udienza 
del 15 maggio 1996, ore 9 e seguenti.
Palermo 10 aprile 1996

  
                                                 Il Presidente