TRIBUNALE DI PALERMO

Il Tribunale di Palermo, Sezione Quinta Penale, composto dai sigg.

1) Dott. Francesco Ingargiola Presidente

2) Dott. Vincenzina Massa Giudice

3) Dott. Salvatore Barresi Giudice

Riunito in camera di consiglio ha pronunziato la seguente

ORDINANZA

decidendo sulle richieste di ammissione di prove e sulle eccezioni ed opposizioni al riguardo formulate dal P.M. e dai difensori alle udienze del 14, 20, 21 e 27 novembre 1995;

osserva

Occorre in primo luogo esaminare la eccezione di inammissibilità formulata dai difensori dell'imputato con riferimento ad una asserita genericità o comunque non sufficiente specificità delle circostanze indicate dal P.M. nelle liste dei testimoni depositate nei termini di cui all'art.468 c.p.p..

Giova sul punto rilevare che anche il P.M. da parte sua ha eccepito la genericità della indicazione delle circostanze su cui la difesa ha chiesto alcune prove testimoniali.

Osserva al riguardo il Collegio che l'art.468 c.p.p. impone alle parti che intendano chiedere l'ammissione al dibattimento dell'esame di testimoni, periti o consulenti di depositare in cancelleria, almeno sette giorni prima della data fissata per il dibattimento, la relativa lista "con la indicazione delle circostanze su cui deve vertere l'esame".

La relazione ministeriale al codice evidenzia espressamente come il deposito delle liste testimoniali assolva principalmente ad una funzione di "discovery" e la relativa previsione normativa persegue dunque la finalità di impedire l'introduzione ad opera di qualsiasi parte di prove a sorpresa che in quanto tali risulterebbero suscettibili di alterare un corretto contraddittorio tra le parti.

La indicazione nella lista depositata delle circostanze sulle quali ciascun teste deve essere sentito - rispetto alla quale non sembra priva di rilievo la considerazione che la norma non richiede l'articolazione specifica omettendo significativamente ogni aggettivazione - non svolge alcuna funzione correlata alla ammissibilità della prova sotto il profilo della rilevanza in quanto gli unici requisiti richiesti in questo momento sono quelli relativi alla legittimità formale delle testimonianze (per consentire al Presidente investito della richiesta di concedere la autorizzazione alla citazione ex art.468 comma 2 c.p.p. di escludere le prove "vietate dalla legge") ed alla loro non manifesta sovrabbondanza (altro connotato che legittimerebbe il diniego della chiesta autorizzazione presidenziale).

Si tratta dunque di un compito di verifica esclusivamente formale esteso alla limitata ipotesi di un'evidente sovrabbondanza delle deduzioni probatorie rispetto allo scopo processuale perseguito, essendo invece ogni altro giudizio - ed in special modo quello attinente alla rilevanza - rimesso al giudice del dibattimento.

I suddetti requisiti (liceità e non manifesta sovrabbondanza) risultano dunque verificabili da parte del Presidente sulla base della semplice indicazione generica dei temi di prova non occorrendo una articolata e specifica deduzione.

Osserva al riguardo la relazione ministeriale al codice che in questa fase la valutazione da parte del Presidente - "che non implica alcun giudizio sulla rilevanza della prova e non preclude una diversa decisione al dibattimento" - è possibile "anche senza la conoscenza degli atti".

Ne consegue che ogni valutazione da parte del giudice afferente all'ammissione delle prove, ed in particolare alla loro rilevanza, nei ristretti limiti che appresso saranno illustrati, non è attribuita al Presidente bensì rimessa ad altra fase processuale e precisamente a quella disciplinata dall'art.493 c.p.p. (esposizione dei fatti e richiesta di ammissione delle prove).

Se dunque la funzione del deposito delle liste testimoniali e della indicazione delle circostanze prevista dall'art.468 c.p.p. è solo quella di consentire alla parte avversa di articolare la propria strategia difensiva ed esercitare il diritto alla prova contraria così come previsto dal comma 4 della medesima disposizione, deve dedursene che l'asserita genericità delle circostanze indicate nella lista non potrà essere eccepita dalla parte che già conosca o abbia avuto la possibilità di conoscere le circostanze sulle quali verterà l'esame del teste dedotto, per essere stato costui già sentito nel corso delle indagini preliminari ovvero per essere autore di atti compiuti o relazioni acquisite nel corso della medesima fase (ovvero nella fase compresa tra l'udienza preliminare e il dibattimento).

Il deposito di tutti gli atti relativi alle indagini preliminari ed alla fase successiva e la conseguente presunzione di conoscenza del loro contenuto (art.433 c.p.p.) impone dunque di ritenere che laddove i testi siano citati ed indicati in lista con riferimento a circostanze di tempo e di luogo chiaramente emerse nel corso degli atti depositati, risulta garantito il più ampio esercizio del diritto alla prova contraria.

Orbene, nel caso in esame l'elencazione delle circostanze contenuta nelle liste depositate dal P.M. in limine litis appare già sufficientemente articolata evidenziando adeguatamente i temi di prova su cui l'esame dei testimoni e degli imputati di reato connesso o collegato sarebbe stato richiesto.

Nè risulta fondata ad avviso del Collegio la doglianza del difensore secondo cui non sarebbe stato possibile collegare singolarmente ogni teste alla circostanza o alle circostanze sulle quali si chiede che ciascuno di essi venga esaminato, sol che si consideri che per ciascun teste indicato il P.M. ha anche specificamente richiamato la deposizione resa nel corso delle indagini preliminari, così evidenziando ulteriormente i temi sui quali la persona è chiamata a deporre.

Sembra dunque sufficiente osservare che proprio la conoscenza del contenuto degli atti delle indagini preliminari che il difensore deve avere consente di pervenire agevolmente alla indicata specifica individuazione e dunque di articolare il proprio diritto alla prova contraria.

In linea con la tesi suesposta risultano peraltro tutte le più recenti pronuncie di legittimità intervenute sul punto (cfr. Cass. Sez.VI 4 aprile 1995 n.3565 secondo cui "l'obbligo dell'indicazione delle circostanze su cui deve vertere l'esame dei testimoni, imposto dall'art.468 comma 1 c.p.p. deve ritenersi rispettato, non soltanto quando nella lista testimoniale le circostanze sono indicate con richiamo diretto al capo di imputazione contestato, ma anche quando sia possibile dedurre <<per relationem>> che la persona indicata è tra i protagonisti e/o i soggetti, pure passivi, dei fatti specificati articolatamente nel capo di imputazione e le circostanze sulle quali è chiamata a deporre sono ricomprese in esso o in altri atti che debbono essere noti alle parti"; cfr. anche Cass. Sez. VI 7 aprile 1994 n.4067 secondo cui "L'onere di indicazione delle circostanze sulle quali deve vertere l'esame testimoniale, gravante sulla parte che lo richiede, deve ritenersi adempiuto quando alle altre parti venga consentito di richiedere la prova contraria, per modo che sia garantita la regolarità del contraddittorio, relativamente all'acquisizione dibattimentale dei mezzi di prova"; cfr. Cass. Sez.III 22 gennaio 1993 n.521; Cass. Sez.VI 25 gennaio 1993 n.669; Cass. Sez. VI 17 giugno 1992, ric. Pani; Cass. Sez. IV 19 dicembre 1991, in causa Colombo ed altri; Cass. Sez. I 27 maggio 1991 n.5760).

Nè può peraltro ritenersi che una corretta interpretazione dell'art.468 c.p.p. imporrebbe una precisazione dei fatti da provare che sul modello processualcivilistico si articolasse in una vera e propria capitolazione delle prove orali in quanto siffatta lettura della norma contrasterebbe manifestamente con il metodo della cross-examination proprio del nuovo rito e che impone invece la più ampia possibilità di esame e controesame nel pieno contraddittorio tra le parti (cfr. Cass. Sez. VI 25 gennaio 1993 n.669, secondo cui l'obbligo di cui all'art.468 c.p.p. "non può tuttavia essere inteso in senso rigoroso alla stregua delle capitolazioni del codice di procedura civile" in quanto "il fulcro del sistema accusatorio è costituito dalla più ampia possibilità di esame e controesame nel contraddittorio contestuale e rifugge, quindi, dall'analitica scomposizione ed anticipata enunciazione dei fatti da provare, nonchè dalle conseguenti esclusioni che sono tipiche delle prove legali"; la Suprema Corte ha poi affermato che "l'esigenza di lealtà processuale che si esprime nella discovery è soddisfatta quando l'individuazione dell'oggetto dell'esame sia idoneo a consentire il diritto alla controprova ai sensi dell'art.495 comma 2 c.p.p."; nella specie si è ritenuta sufficiente l'indicazione delle circostanze riguardanti operazioni di p.g. effettuate in una certa data, in riferimento ai fatti oggetto dell'accusa, in quanto poste in relazione alle pregresse attività d'ufficio ed agli atti della loro documentazione, contenuti nel fascicolo del p.m. e noti alle controparti).

Si consideri ad esempio che osta all'eventuale articolazione delle circostanze in capitoli di prova inclusivi del risultato della prova che si intende acquisire già nella stessa formulazione delle domande, come suole avvenire nel processo civile ("Vero è che ..."), il preciso divieto normativo nel caso dell'esame diretto (art.499 comma 3) delle domande cd. suggestive ovvero che "tendono a suggerire la risposta".

Sembra infine opportuno rilevare che il modello del processo civile è stato nella disciplina di questa fase processuale talmente distante come modello di riferimento che non a caso il legislatore nell'approvare il testo definitivo del nuovo codice ha ritenuto di modificare l'originario art.468 (già 462) comma 4, in accoglimento di un rilievo della Commissione parlamentare, sostituendo con l'espressione "prova contraria" l'originario termine "controprova" proprio perchè si è ritenuto che la precedente locuzione "richiamava l'omologa e riduttiva nozione civilistica di prova contraria dipendente", con ciò dunque evidenziando il favore espresso dal legislatore alla massima estensione al di fuori di rigidi schemi formalistici del diritto delle parti alla prova.

Nè deve trascurarsi di considerare, con specifico riferimento alla valutazione che dovrà compiere il giudice sulle richieste di prova, che la vera e propria discovery avviene non con il deposito delle liste - che come si è detto assolve alla funzione di consentire alla controparte la articolazione della più adeguata strategia processuale e particolarmente la deduzione di "prove contrarie" - bensì con la esposizione del programma probatorio previsto dall'art.493 c.p.p.. Si consideri infine che se, come si è detto, l'indicazione delle circostanze è comunque finalizzata all'esercizio ad opera della parte avversa della facoltà di deduzione di prove contrarie ed alla preparazione della più adeguata strategia difensiva, e se tale facoltà è esercitabile ai sensi dell'art.468 comma 4 c.p.p. anche mediante presentazione dei relativi testi direttamente al dibattimento fino al momento della richiesta di ammissione delle prove, non può non rilevarsi come nei fatti la difesa abbia potuto con la più ampia estensione fare uso di tale facoltà avendo in concreto usufruito dopo l'ulteriore analitica esposizione del P.M., con conseguente ancor più completa esplicitazione della propria strategia processuale d'accusa, di un congruo rinvio prima di formulare a sua volta le proprie richieste anche di prova contraria.

Va dunque rigettata perchè infondata l'eccezione concernente l'asserita omessa o insufficiente indicazione nelle liste testimoniali depositate dal P.M. delle circostanze oggetto di esame.

Passando dunque all'esame delle richieste di ammissione di prove testimoniali formulate dalle parti occorre in primo luogo evidenziare i limiti che la legge impone all'esercizio da parte del Tribunale in questa fase dei poteri inerenti all'ammissione o meno delle prove richieste dalle parti.

Deve invero rilevarsi che il giudice è chiamato a decidere sulle prove richieste ai sensi dell'art.190 comma 1 c.p.p. (art.495 comma 1), fermo restando il diritto dell'imputato di ottenere l'ammissione delle prove indicate a discarico sui fatti costituenti oggetto delle prove a carico, e del P.M. di vedere ammesse le prove a carico dell'imputato sui fatti costituenti oggetto delle prove a discarico.

I canoni di valutazione espressamente previsti dalla legge ai quali il Tribunale deve uniformare le proprie decisioni in materia di prove sono estremamente rigidi.

Il giudice invero deve ammettere senza ritardo le prove che le parti richiedono con l'unico limite rappresentato dalla esclusione delle prove vietate dalla legge e di quelle manifestamente superflue o irrilevanti.

Emerge dunque con estrema chiarezza che le uniche ipotesi nelle quali una prova richiesta dovrà (o potrà) essere non ammessa con conseguente limitazione del diritto delle parti alla prova sono quella in iure della contrarietà alla legge (prove vietate) e quella in facto della loro evidente non pertinenza al thema decidendum (per manifesta irrilevanza o superfluità), alla stregua dei criteri comunque enunciati dall'art.187 c.p.p. in tema di oggetto della prova.

E che il legislatore abbia voluto in questa fase processuale, contraddistinta dal riconoscimento di un vero e proprio diritto delle parti alla prova e conseguentemente al pieno dispiegamento delle rispettive strategie processuali, comprimere per converso al massimo il potere limitativo da parte del Tribunale è significativamente confermato dalla circostanza che in sede di approvazione del testo definitivo del codice si sia ritenuto di modificare l'art.489 (oggi 495) sostituendo l'originaria espressione "prove irrilevanti" con la più incisiva espressione "prove manifestamente irrilevanti" con il "chiaro intento di rendere ancor più limitata la possibilità di "rifiutare" l'ammissione delle prove nella fase introduttiva" (pag.117 Suppl. Ord. n.2 Gazzetta Ufficialen.250 del 24/10/88).

Nè deve trascurarsi di considerare che la disposizione in esame è stata modellata proprio in conformità alla direttiva n.69 della legge delega che imponeva al legislatore delegato in materia di prova la garanzia del diritto delle parti all'ammissione ed all'acquisizione dei mezzi di prova richiesti "salvi casi manifesti di estraneità ed irrilevanza".

Non a caso si legge nella relazione al testo definitivo del nuovo c.p.p., a commento della introduzione dell'avverbio "manifestamente" in linea con la direttiva n.69, che "non si può non interpretare la voluntas del legislatore delegante come impegno volto ad impedire una discrezionalità del giudice che faccia discendere l'inammissibilità della prova dal solo dubbio sulla superfluità così da vanificare di fatto quel diritto alla prova che costituisce una delle innovazioni più qualificanti del sistema" (pag.181 Suppl. Ord, G.U. cit.).

Così definiti i ristretti limiti entro i quali operano i poteri del Tribunale in merito alla valutazione delle richieste di prove formulate dalle parti deve osservarsi quanto segue.

In tema di documenti occorre effettuare alcune considerazioni al fine di individuare i criteri cui si uniformerà il Tribunale nella valutazione delle articolate richieste di prova documentale formulate dalle parti.

Una prima questione si pone riguardo alla richiesta di produzione degli atti di varie commissioni parlamentari d'inchiesta.

Ritiene il Tribunale che, seppur in linea teorica possano qualificarsi come documenti gli atti di una commissione parlamentare d'inchiesta, occorre tuttavia sin d'ora esaminare il problema della concreta utilizzabilità come prove al dibattimento di quegli atti e quelle informazioni che, giova evidenziarlo, sono acquisiti da organismi aventi indubbia composizione politica e finalità diverse rispetto a quelle proprie di un processo penale.

Se è vero infatti che i documenti ammessi ai sensi degli artt.234 e ss. e 493 c.p.p. acquistano piena efficacia probatoria attraverso il meccanismo dell'acquisizione e del conseguente inserimento nel fascicolo per il dibattimento (art.515 c.p.p.), occorre valutare in concreto quale uso è lecito operare nell'ambito del porcesso penale dei risultati acquisiti in sede diversa da quella giudiziaria.

Deve al riguardo osservarsi che l'attività di una commissione parlamentare d'inchiesta si articola attraverso l'audizione di persone e l'acquisizione di documenti e viene infine condensata nella stesura di una o più relazioni conclusive.

Orbene, quanto all'esame di persone, comprensive dell'audizione di indagati o imputati di reato connesso, deve rilevarsi che esistono molteplici differenze tra l'istruzione dibattimentale e l'audizione compiuta da una commissione parlamentare d'inchiesta.

Si osserva invero, evidenziando solo le differenze più rilevanti tra le due procedure, che davanti alla commissione parlamentare è pressocchè inapplicabile la disciplina sulle incompatibilità a testimoniare (art.197 c.p.p.); non è previsto l'esame incrociato; non vi sono limiti alla formulazione di domande suggestive o che possano nuocere alla sincerità delle risposte (art.499 commi 2 e 3 c.p.p.), nè alla espressione da parte del soggetto esaminato di apprezzamenti personali (art.194 comma 3 c.p.p); possono essere sentiti, ancorchè "liberamente", persino i magistrati incaricati dei procedimenti relativi ai fatti di cui si interessa l'inchiesta parlamentare, in palese contrasto con quanto disposto in sede penale dall'art.197 lett.d) c.p.p. .

Nè deve trascurarsi di considerare che il codice di rito già prevede all'art.238 c.p.p. rigidi criteri di ammissibilità di prove costituite al di fuori del processo in corso, con esclusivo riferimento a quelle prove "tipiche" provenienti da altri procedimenti giurisdizionali.

Non può infatti revocarsi in dubbio che l'art.238 c.p.p. si riferisca esclusivamente a procedimenti penali (comma 1) o civili (comma 2), e che ad essi non possa essere assimilata l'attività d'inchiesta che si svolge dinanzi ad una commissione parlamentare.

Risulterebbe peraltro irragionevole consentire l'acquisizione, e dunque la piena immediata utilizzabilità in sede penale, dei verbali di audizioni svolte dinanzi ad un organismo avente composizione politica, a fronte invece del divieto di acquisizione o lettura (art.514 c.p.p., con le eccezioni previste dagli artt.512 e 512 bis c.p.p.) dei verbali di dichiarazioni rese dai testimoni dinanzi alla polizia giudiziaria o al P.M. (sul quale ultimo, giova evidenziarlo, pur essendo parte, comunque "grava un dovere di correttezza e di indifferenza al risultato" sufficiente a garantire la genuinità del suo operato: cfr. Corte Costituzionale sent. n.111/1993 e sent. n.241/1994).

E la palesata irragionevolezza di una siffatta conclusione emerge ancor più evidente se si considera che il suddetto divieto di acquisizione opera persino in relazione alle dichiarazioni eventualmente rese al GIP che è un organo giudiziario terzo, dunque super partes come il giudice del dibattimento.

Se dunque il nuovo modello processuale è improntato al principio della formazione della prova al dibattimento che trova il suo momento più saliente proprio nell'obbligo di acquisizione delle prove al dibattimento, o comunque in momenti processuali nei quali è rispettato il principio del contraddittorio nella formazione della prova (art.238 c.p.p.), deve ritenersi inammissibile l'acquisizione e conseguente utilizzazione di prove extracostituite in situazioni e davanti ad organi rispetto ai quali non vi è alcun contraddittorio.

Deve dunque concludersi per la radicale inidoneità dei verbali di una commissione parlamentare d'inchiesta a valere come prove penali.

Le suesposte ragioni valgono in maniera più evidente in relazione ai documenti ed agli atti (sentenze, rapporti di polizia giudiziaria, informative di reato, etc.) che vengono acquisiti da una commissione parlamentare d'inchiesta nel corso dei suoi lavori, acquisizioni per le quali non valgono i limiti imposti in sede di giudizio penale (art.240 c.p.p.: divieti in materia di documenti anonimi; art.238 bis c.p.p.: limiti all'acquisizione ed utilizzazione di sentenze irrevocabili; art.234 comma 3 c.p.p.: divieto di acquisizione di documenti contenenti informazioni sulle voci correnti nel pubblico o sulla moralità in generale delle parti, dei testimoni, dei consulenti tecnici e dei periti; art.514 cpv. c.p.p.: divieto di lettura dei verbali e degli altri atti di documentazione delle attività compiute dalla polizia giudiziaria).

Nè a diverse conclusioni può pervenirsi con riferimento alle relazioni finali delle commissioni parlamentari d'inchiesta che, come è ampiamente noto, non sempre vengono approvate all'unanimità, prevedendosi la possibilità di stesura di una relazione di maggioranza e di una o più relazioni di minoranza.

Emerge dunque con chiarezza che la valutazione del lavoro compiuto dalla commissione d'inchiesta, ed in particolare la ricostruzione che dei fenomeni esaminati (terrorismo, mafia, caso Sindona, P2, etc.) viene operata dai componenti della commissione stessa designati da tutti i partiti politici, è differenziata in ragione delle prospettazioni che ciascuna parte politica intende evidenziare.

Ne consegue che non può operarsi alcuna, seppur lata, assimilazione delle suddette relazioni, contenenti in conclusione valutazioni, ricostruzioni, deduzioni e giudizi di parte, ai provvedimenti giurisdizionali, per i quali invece vigono i limiti di acquisibilità ed utilizzazione fissati dall'art.238 bis c.p.p., con la conseguenza che nessun uso sul piano del giudizio penale può essere fatto del contenuto delle relazioni, le cui conclusioni peraltro, per le ragioni esposte, sono fondate anche sul risultato di attività che, come si è detto, sono notevolmente differenziate rispetto a quelle del giudice penale.

Va dunque rigettata anche la richiesta di produzione delle relazioni conclusive delle commissioni parlamentari d'inchiesta formulata dalle parti.

Le stesse argomentazioni in larga parte valgono con riferimento alla documentazione del Consiglio Superiore della Magistratura (Doc. nn.1-7 elenco P.M.; doc. n. 21 elenco difesa) contenente numerosi atti (sentenze non definitive, esposti, lettere, verbali di audizioni di persone, richieste e decreti di archiviazione, richieste ed ordinanze di rinvio a giudizio, interventi di consiglieri) la cui acquisizione ed utilizzazione nel giudizio penale è espressamente vietata dalla legge.

Anche per tali atti dunque deve rigettarsi la richiesta di produzione con le eccezioni appresso indicate riguardanti atti cui va invece riconosciuta la natura documentale e la conseguente utilizzazione in giudizio.

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Per quanto riguarda, poi, la questione della produzione di sentenze e più in generale di provvedimenti giurisdizionali, occorre evidenziare come la questione trovi il suo fondamento normativo nell'art.238 bis c.p.p., oltre che, ai limitati fini ivi previsti, nell'art.236 c.p.p. .

Giova sul punto rilevare che fino all'approvazione del D.L. 8 giugno 1992 n.306, la questione in ordine alla possibilità di acquisizione al dibattimento di sentenze, irrevocabili o meno, era stata oggetto di dibattito in dottrina ed in giurisprudenza.

La tesi favorevole alla produzione riteneva di trovare legittimazione normativa nel disposto dell'art.236 c.p.p. che, inserito nel Capo VII del Libro III sulle "Prove" del c.p.p., ed avente una rubrica intitolata "Documenti relativi al giudizio sulla personalità", consente l'acquisizione tra l'altro delle sentenze irrevocabili "ai fini del giudizio sulla personalità dell'imputato o della persona offesa dal reato" nei limiti precisati dalla norma.

Si sosteneva dunque che l'avere ricompreso le sentenze irrevocabili in una norma intitolata ai "documenti" e contenuta in un capo del c.p.p. destinato ai "documenti" fosse argomento sufficiente a confermarne la natura documentale e dunque l'acquisibilità in generale ex artt.234 e ss. c.p.p. (In tal senso è proprio la sentenza citata dal P.M. - Cass.Sez.VI n.9758 del 13 ottobre 1992, ric.P.G. e Taurino - dalla cui motivazione si evince chiaramente - pag.12 - che la decisione, adottata l'11 giugno 1992, e dunque appena due giorni dopo l'entrata in vigore del D.L. n.306 dell'8 giugno 1992, accenna all'asserito, e invece non più esistente, divieto di acquisizione di sentenze anche definitive).

La soluzione come sopra esposta, tutt'altro che pacifica, ha indotto dunque il legislatore all'intervento normativo sul punto mediante l'introduzione dell'art.238 bis c.p.p. con il citato decreto legge, convertito con modificazioni nella legge n.356 del 7 agosto 1992.

Orbene, ritiene il Tribunale che l'espressa previsione normativa, ormai introdotta nel sistema, della acquisibilità delle sole sentenze irrevocabili, peraltro ai limitati fini contemplati dalla disposizione in esame, imponga di ritenere che resta preclusa la facoltà di acquisizione di sentenze o provvedimenti giurisdizionali che non siano irrevocabili nel senso precisato dall'art.648 c.p.p. (che stabilisce che "Sono irrevocabili le sentenze pronunciate in giudizio contro le quali non è ammessa impugnazione diversa dalla revisione").

La Suprema Corte ha ritenuto di ricomprendere nella previsione dell'art.238 bis c.p.p. anche le sentenze, purchè irrevocabili, emesse a seguito di giudizio abbreviato ovvero di applicazione della pena su richiesta (cfr. Cass. Sez.II n.6755 del 10 giugno 1994, ric. Rapanà).

Ritiene pertanto il Tribunale che non possono essere acquisite le sentenze non irrevocabili, nè le sentenze o ordinanze non pronunciate in giudizio (come ad esempio i decreti di archiviazione o le sentenze-ordinanze emesse nella vigenza del codice di rito abrogato dal G.I.).

A tale divieto ritiene il Tribunale debba derogarsi con riferimento ai decreti di applicazione di misure di prevenzione che siano divenuti definitivi, e ciò avuto riguardo al disposto di cui all'art.4 ultimo comma legge n.1423 del 1956 (per cui si osservano in quanto applicabili le norme del c.p.p. per la proposizione, e la decisione dei ricorsi) e considerata la progressiva ed ormai acclarata giurisdizionalizzazione del relativo procedimento, conseguente anche ai ripetuti interventi della Corte Costituzionale (cfr. per tutte le sentenze n.53 del 1968 in materia di tutela del diritto di difesa e n.76 del 1970 in tema di assistenza obbligatoria del difensore) .

Ha osservato al riguardo la Suprema Corte che "Poichè le misure di prevenzione previste dalla cosiddetta legislazione antimafia hanno natura sostanzialmente e formalmente afflittiva e non possono perseguire alcuna finalità rieducativa, anche in tale materia il procedimento probatorio deve assumere il carattere della giurisdizionalità, sia sul piano soggettivo sia sul piano oggettivo; sul piano soggettivo nel senso che deve essere un organo giurisdizionale a presiedere alla formazione della prova; sul piano oggettivo nel senso che devono essere rigorosamente rispettati anche in materia di prevenzione i principi di riserva di legge e di determinatezza della fattispecie sanciti dagli artt.13 e 27 Cost." (Cass. Sez.I 21 gennaio 1991, Piromalli; cfr. anche Cass. 12 giugno 1990, Di Gennaro; Cass. 20 giugno 1990, Corica; Cass. 27 febbraio 1990, Adornato).

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In ordine alle molteplici richieste di produzione di copie di articoli di stampa, di libri, e di servizi televisivi ritiene il Tribunale che, soprattutto in relazione alla valenza probatoria che ad essi si può attribuire, ove ritenuti documenti, mediante l'inserimento nel fascicolo per il dibattimento ai sensi dell'art.515 c.p.p., debbano ancora una volta richiamarsi le osservazioni già svolte a proposito degli atti delle commissioni parlamentari d'inchiesta.

E' indubbio invero che le dichiarazioni assunte e sintetizzate dall'autore di interviste, le ricostruzioni di fatti e vicende operate secondo le informazioni acquisite, e spesso incontrollate, dal giornalista, i servizi televisivi montati secondo soggettive e dunque opinabili tesi, non possono assumere valore di prova in un giudizio penale.

L'acquisizione incontrollata, infatti, di articoli di stampa e servizi televisivi contenenti dichiarazioni, spesso selezionate e dunque anche parziali, provenienti da soggetti che nella prospettazione delle parti dovrebbero assumere, tanto da chiedersene la produzione, significativa rilevanza probatoria ai fini del giudizio penale in corso (nel qual caso gli elementi avrebbero dovuto essere introdotti ricorrendo ad una specifica richiesta di prova orale), striderebbe in misura evidente con i divieti già esaminati fissati dal codice di rito con riferimento all'acquisizione ed utilizzazione di verbali di dichiarazioni, di rapporti giudiziari o di atti di documentazione dell'attività della p.g..

Diversamente opinando si consentirebbe di acquisire, e dunque utilizzare probatoriamente, ricostruzioni giornalistiche soggettive, parziali e spesso incontrollate, o dichiarazioni rilasciate da persone e sintetizzate dal giornalista, pur sussistendo invece un espresso divieto di acquisizione dei verbali di dichiarazioni rese dinanzi all'A.G. (P.M. o GIP), o di utilizzazione degli atti di documentazione dei risultati di indagini della p.g. (art.514 c.p.p.).

Va dunque rigettata la richiesta di produzione di servizi televisivi, copie di articoli di stampa e di libri.

Un discorso a parte merita soltanto il tema delle interviste e delle dichiarazioni rilasciate dall'imputato.

Ai sensi dell'art.237 c.p.p., invero, "è consentita l'acquisizione, anche di ufficio, di qualsiasi documento proveniente dall'imputato, anche se sequestrato presso altri o da altri prodotto".

Orbene, se dunque non vi può essere dubbio che una lettera manoscritta o firmata dall'imputato è documento acquisibile in forza della menzionata norma, non vi è ragione di escludere ogni altro documento attribuibile in maniera certa all'imputato, ancorchè non avente forma scritta.

Occorre invero evidenziare come l'art. 234 c.p.p. prevede espressamente l'acquisizione di documenti "che rappresentano fatti, persone, o cose mediante ... la cinematografia" (cfr. Cass. Sez.V 15 novembre 1993 n.10309).

Giova al riguardo osservare che, se per le interviste apparse sulla stampa non vi è alcuna garanzia della fedele e completa riproduzione integrale delle dichiarazioni effettivamente rese dall'imputato, per ciò che riguarda le interviste televisive può aversi tale garanzia nella sola ipotesi in cui venga prodotto il filmato integrale dell'intervista stessa, e non dunque il solo servizio frutto della eventuale e necessaria sintesi giornalistica.

Le videocassette riproducenti le interviste rilasciate dall'imputato devono dunque ritenersi alla stregua di documenti provenienti dall'imputato e sono pertanto ammissibili a condizione che la parte che ne richiede la produzione depositi la videoregistrazione integrale delle dichiarazioni rese.

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Per quanto riguarda infine la richiesta di esame di alcuni consulenti tecnici formulata dal P.M. deve indubbiamente ammettersi, stante la non manifesta superfluità o irrilevanza, e nulla opponendo la difesa, l'esame sulle circostanze dedotte del consulente tecnico del P.M. Frallicciardi Armando.

Ad opposte conclusioni ritiene invece di pervenire il Tribunale con riferimento a tutte le altre richieste di esame di consulenti formulate dal P.M..

E' noto invero che l'art.359 c.p.p. ("Consulenti tecnici del pubblico ministero") prevede che "il pubblico ministero, quando procede ad accertamenti, rilievi segnaletici, descrittivi o fotografici e ad ogni altra operazione tecnica per cui sono necessarie specifiche competenze, può nominare e avvalersi di consulenti".

L'art.225 c.p.p., dispone poi che il pubblico ministero (e le parti private) ha facoltà di nominare propri consulenti tecnici nel caso in cui venga disposta perizia ai sensi degli artt.220 e ss. del codice di rito. Tale facoltà di nomina di consulenti è peraltro prevista anche nel caso in cui non venga disposta perizia (art.233 c.p.p.).

Orbene, se una perizia è ammessa solo quando "occorre svolgere indagini o acquisire dati o valutazioni che richiedono specifiche competenze tecniche, scientifiche o artistiche" (art.220 comma 1 c.p.p.), è necessario valutare se, vertendosi nel caso di cui all'art.233 c.p.p., i fatti sui quali i consulenti dovrebbero essere esaminati possano costituire oggetto di perizia, e dunque richiedano "specifiche competenze tecniche o scientifiche" (dovendosi sicuramente escludere, in relazione alle richieste formulate dal P.M., quelle "artistiche").

Non si verte sicuramente nel caso già indicato dell'art.359 c.p.p. ove soltanto si consideri che secondo la disposizione cennata il consulente può intervenire solo nell'ipotesi in cui debba procedersi ad "operazioni tecniche" per cui siano necessarie "specifiche competenze".

Nel caso in esame si osserva che per quanto riguarda la consulenza Feo, la stessa si è sostanzialmente risolta nell'attività di ricerca ed acquisizione di servizi televisivi ed articoli di stampa la cui produzione è stata poi richiesta dal P.M. e, per le ragioni esposte, sarà rigettata dal Tribunale.

E' sufficiente al riguardo rilevare che lo stesso P.M. al dibattimento ha precisato che l'esame del consulente Feo non era più necessario ove si fosse acquisita la documentazione di cui era stata richiesta la produzione.

Quanto alle altre consulenze (punti 1,3,5,6 e 7 della lista depositata il 16/9/95), avuto riguardo ai quesiti indicati in lista dal P.M. ed ulteriormente esplicitati nel corso della formulazione della relativa richiesta, si osserva che le stesse hanno avuto ed avrebbero per oggetto analisi di fatti e documenti, ricostruzioni di vicende, individuazione di episodi e persone, nonchè i collegamenti ad essi dell'imputato o di soggetti "facenti parte della sua corrente partitica ovvero del suo entourage" (quesito consulenza Onado), che se per un verso costituiscono proprio l'oggetto delle tesi accusatorie che devono essere articolate attraverso i relativi mezzi di prova previsti dal codice di rito, dall'altro, risolvendosi in una elaborazione del lavoro compiuto da altri (ed in particolare dalle varie commissioni parlamentari di inchiesta), non richiedono indubbiamente "specifiche competenze scientifiche" e meno che mai "tecniche".

Si consideri ad esempio che ai consulenti Amendola e Prof. De Lutiis, nonchè al consulente Nunzi, si chiede, dopo avere individuato negli atti di alcune commissioni parlamentari d'inchiesta i "riferimenti" a rapporti fra l'imputato, Gelli, Pazienza, Sindona, la loggia P2 ed esponenti della massoneria deviata, di "riassumere sinteticamente natura e contenuto di tali rapporti", peraltro anche sulla base degli atti del procedimento penale, diverso dal presente, nell'ambito del quale l'incarico è stato conferito (n.6459/93 N.C. P.M.).

Nè si trascuri di considerare che il parere che detti consulenti dovrebbero esprimere trova fondamento proprio sugli atti, sui documenti utilizzati ed acquisiti, nonchè sulle relazioni conclusive di quelle commissioni parlamentari i cui elaborati, verbali e documenti il Tribunale, per le ragioni esposte, ha ritenuto di non potere acquisire ed utilizzare direttamente nel giudizio penale.

Al consulente Prof. Onado, infatti, si chiede di "indicare", proprio sulla base degli atti pubblicati dalla commissione parlamentare d'inchiesta sul caso Sindona, i "principali temi di indagine svolti dalla stessa" ed in particolare "le conclusioni cui essa è pervenuta" che, come è ovvio, sono condensate nelle relazioni di maggioranza e minoranza delle quali non è stata ammessa la produzione.

Alla medesima conclusione ritiene di pervenire il Tribunale con riferimento alla consulenza affidata al Prof.Galli cui è richiesto, anche stavolta sulla base degli elementi acquisiti in altro procedimento penale (n.3260/94 N.C.), di "ricostruire l'origine e la evoluzione" della corrente andreottiana.

Si ritiene di dovere escludere che tale attività necessiti di "specifiche competenze scientifiche", potendo e dovendo i risultati di una siffatta "ricostruzione", purchè fondata su fatti e documenti comunque già legittimamente acquisiti al dibattimento, essere oggetto di prova orale tempestivamente dedotta, ovvero essere esclusivamente un supporto all'attività d'indagine del P.M. da svilupparsi poi secondo le previste e rituali modalità investigative.

Per quanto riguarda infine la consulenza affidata al Sen.Flamigni, deve rilevarsi che la stessa ha per oggetto un'attività comparativa tra documenti ("evidenziare le differenze esistenti tra gli scritti rinvenuti l'1.10.78 e quelli rinvenuti il 9.10.90") che, oltre a non richiedere "specifiche competenze scientifiche o tecniche", è rimessa proprio alle parti ed al collegio.

Quanto alle restanti parti del quesito formulato ("accerti...in quale parte degli scritti dell'On.Moro rinvenuti nel covo brigatista di via Monte Nevoso 8 a Milano nella date dell'1.10.78 e del 9.10.90 si fa diretto o indiretto riferimento all'On.Giulio Andreotti e a persone al medesimo collegate") è di tutta evidenza che ciò costituisce oggetto proprio del giudizio che le parti ed il collegio dovranno compiere, anche eventualmente ricorrendo, per la individuazione dei cosiddetti "riferimenti indiretti", all'articolazione, ove necessario ed ammissibile, di mezzi di prova.

In ordine, infine, alla ritenuta incompletezza degli scritti, il cui giudizio il P.M. aveva demandato al consulente, deve osservarsi che la stessa può e deve essere prospettata o attraverso la richiesta di mezzi di prova, se necessari, ovvero mediante un'analisi degli scritti stessi la cui fondatezza o meno sarà poi oggetto della valutazione da parte del collegio.

La richiesta di esame, pertanto, di tutti i consulenti formulata dal P.M. - ad eccezione del consulente Frallicciardi - deve essere dunque rigettata.

PROVE RICHIESTE DALL'ACCUSA

lista testimoniale del P.M.

(depositata il 16/9/95 ed integrata il 18/9/95)

Risultando non manifestamente itrrilevante o superfluo, in relazione all'imputazione contestata ed ai temi di prova dedotti, va ammesso l'esame di tutti i testimoni indicati in lista dal P.M., nonchè l'esame degli imputati o indagati di reato connesso.

Deve al riguardo osservarsi che la difesa, al di là della questione generale afferente l'asserita insufficiente o mancante indicazione specifica delle circostanze di prova, questione già esaminata e risolta nel senso sopra indicato, non ha opposto alcunchè nel merito delle richieste di prova orale formulate dal P.M..

sentenze (elenco A)

Avuto riguardo ai criteri già enunciati deve dunque ammettersi, stante la non manifesta superfluità o irrilevanza, e non trattandosi di prove vietate dalla legge, la produzione di tutte le sentenze e dei provvedimenti giudiziari richiesta dal P.M. ad eccezione di quelli contrassegnati ai nn. 5), 11), 12), 13), 17) e 19), difettando il requisito della irrevocabilità, o trattandosi di provvedimenti del G.I. (nn.5,11,12 e 13)..

verbali di prova di altri procedimenti penali

(pagg.86 e ss. lista P.M. dep.16/9/95)

Va ammessa l'acquisizione, ai sensi dell'art.238 c.p.p., e non risultando manifestamente superflui o irrilevanti, dei verbali di prova di altri procedimenti penali richiesta dal P.M. ad eccezione di quelli contrassegnati dai nn.17 e 33.

Deve in particolare essere ammessa l'acquisizione delle perizie di cui ai punti 16 e 18 (pag.88) in quanto si tratta di atti che, seppur compiuti nella vigenza dell'abrogato codice di rito, ai sensi dell'art.243 comma 2 norme transitorie del c.p.p., sono accolti nel fascicolo per il dibattimento, in quanto compiuti con il rispetto del contraddittorio.

Va invece rigettata la richiesta di produzione del Doc. n.17 in quanto l'art. 238 comma 1 c.p.p. consente l'acquisizione esclusivamente di verbali di prove assunte nell'incidente probatorio o nel dibattimento ed è oltremodo significativo che la nuova formulazione della citata disposizione, conseguente all'entrata in vigore del D.L. 306/92, convertito in legge n.356/92, non consenta più l'acquisizione "di verbali di cui sia stata data lettura" nel dibattimento, così come previsto dalla formulazione precedente.

E' di tutta evidenza quindi che la mera indicazione di atti utilizzabili ai fini della decisione, equivalente alla loro lettura ex art.511 comma 5 c.p.p., non è più condizione sufficiente a consentire l'acquisizione delle relative prove in altro procedimento ex art.238 c.p.p..

E ciò risulta ancor più corretto ove si consideri che con il sistema della lettura o della indicazione, nella vigenza del codice di rito abrogato, venivano dichiarati utilizzabili atti, come i rapporti di p.g., che nel nuovo rito non hanno più possibilità di essere acquisiti al fascicolo per il dibattimento.

Ad analoghe conclusioni deve pervenirsi con riferimento al Doc.33) contenente le copie dei verbali di alcune udienze del cd. primo maxiprocesso in quanto si tratta di atti dei quali l'art.238 c.p.p. non consente l'acquisizione.

Le medesime ragioni impongono fin d'ora il rigetto anche del Doc.38 (videocassette del maxiprocesso).

Va invece ammessa ex art.238 c.p.p. la produzione del Doc.24 in quanto si tratta di verbale di prova testimoniale resa dal sen.Andreotti al dibattimento.

verbali di cui si chiede l'acquisizione e la lettura

ai sensi degli artt.238 e 512 c.p.p.

(elenco D)

Si tratta di verbali di dichiarazioni rese da testi o di interrogatori resi da imputati di reato connesso, assunti nella fase delle indagini preliminari del presente procedimento, ovvero provenienti da altri procedimenti penali (e per questi la richiesta viene formulata ai sensi dell'art.238 comma 3 c.p.p.), per i quali si è verificata una situazione di sopravvenuta irripetibilità, a causa del loro decesso.

La richiesta del P.M. può essere accolta, nulla avendo opposto peraltro la difesa se non per il teste Stramandino per il quale, tuttavia, non ha poi documentato la sollevata opposizione.

intercettazioni ambientali e telefoniche

(elenco C)

Per quanto riguarda le intercettazioni delle quali il P.M. ha chiesto l'acquisizione e la trascrizione, risulta corretta l'osservazione della difesa secondo cui non si verte nell'ipotesi disciplinata dall'art.242 c.p.p., invocata dal P.M., che riguarda il caso del rinvenimento, nell'ambito del procedimento in corso, di nastri magnetofonici, bensì nell'ipotesi prevista e disciplinata dall'art.270 c.p.p..

Le intercettazioni in esame, invero, per stessa ammissione del P.M., provengono da altri procedimenti di guisa che l'utilizzazione dei risultati delle intercettazioni medesime è subordinata alla sussistenza della condizione prevista dalla citata disposizione: indispensabilità per l'accertamento di delitti per i quali è obbigatorio l'arresto in flagranza (nulla quaestio, procedendosi a carico dell'imputato per il reato di cui all'art.416 bis c.p.).

In relazione alle intercettazioni di cui al punto 1) dell'elenco la difesa si è opposta all'acquisizione lamentando che manca agli atti il decreto autorizzativo del GIP.

Deve al riguardo osservarsi che, secondo la giuriscprudenza della Suprema Corte (cfr. Cass. Sez.VI 10 ottobre 1992 n.3107), pur se l'art.270 c.p.p. non prevede l'obbligo del deposito nel procedimento ad quem dei decreti con i quali in quello originario furono autorizzate le intercettazioni, deve escludersi che il legislatore abbia voluto impedire alla difesa l'esercizio di un potere di controllo su tali provvedimenti, la cui illegittimità comporterebbe l'inutilizzabilità delle intercettazioni medesime ex art.271 c.p.p..

Deve pertanto onerarsi il P.M. del deposito del decreto autorizzativo emesso dal GIP in data 15/1/91 riservando pertanto ogni decisione al riguardo.

Per quanto riguarda invece le intercettazioni sub 2), si osserva quanto segue.

Se oggetto delle contestazioni sono tra l'altro i rapporti dell'imputato con l'On.Lima e di quest'ultimo con presunti esponenti di Cosa Nostra, quali il Farinella Cataldo, deve ritenersi sussistente il requisito dell'indispensabilità dei risultati delle intercettazioni con riferimento al presente processo.

Non risulta peraltro fondata l'eccezione della difesa secondo cui non sarebbero stati compiuti gli adempimenti di cui all'art.268 c.p.p., richiamato nei suoi commi 6,7 e 8 dall'art.270 c.p.p..

La Suprema Corte, infatti, in tema di intercettazioni telefoniche da utilizzare in altri procedimenti, ha stabilito che il divieto di utilizzazione dei risultati delle medesime sussiste soltanto, ai sensi dell'art.271 comma 1 c.p.p., quando esse siano eseguite fuori dai casi consentiti dalla legge, o qualora non siano state osservate le disposizioni previste dagli artt. 267 e 268 commi 1 e 3 c.p.p., e non pure nel caso in cui non siano state osservate le disposizioni previste dall'art.268 comma 4 e ss. o dall'art. 270 comma 2 relativi al deposito dei verbali o delle registrazioni delle intercettazioni (Cass. Sez. V 28 agosto 1991 n.788).

L'intercettazione di cui al punto 2) va pertanto acquisita al fascicolo per il dibattimento e non è necessaria peraltro la trascrizione della stessa essendo stata acquisita copia della trascrizione operata nel procedimento penale di provenienza.

Per quanto riguarda invece le intercettazioni di cui al punto 3) deve farsi carico al P.M. di produrre sia tutti i decreti autorizzativi, così come richiesto dalla difesa, sia la trascrizione delle suddette conversazioni telefoniche, acquisendole presso l'A.G. di Milano, al fine di consentire al Collegio la valutazione del requisito dell'indispensabilità dei risultati emergenti dalle stesse.

documenti

(elenco B e B1)

Avuto riguardo ai criteri già evidenziati ed ai parametri valutativi utilizzabili in questa fase processuale (non contrarietà alla legge, non manifesta superfluità o irrilevanza), ritiene il Tribunale che debbano essere ammessi tutti i documenti la cui produzione è stata richiesta dall'accusa ad eccezione dei seguenti:

1), 3), 6), 7) trattandosi di atti relativi ai lavori del C.S.M.;

da 8) a 15) trattandosi di atti e relazioni di commissioni parlamentari d'inchiesta;

17) non valutandosene la rilevanza avuto riguardo al fatto che si tratta di una lettera con la quale viene comunicato alla competente autorità giudiziaria italiana che può essere formulata commissione rogatoria internazionale per la richiesta alla competente autorità degli USA di copia di un rapporto che non risulta sia stato poi acquisito;

18) trattandosi di atti di una commissione parlamentare d'inchiesta;

32) trattandosi di videoregistrazione di un'intervista rilasciata da soggetto che avrebbe dovuto essere, se del caso, citato come teste;

34) trattandosi di una lettera che potrà essere utilizzata esclusivamente a seguito della deposizione del suo presunto autore citato come teste;

38) per le ragioni già svolte a proposito dei verbali di prova di altri procedimenti;

40) trattandosi di fotocopie di quotidiani e della copia di un fascicolo processuale di "atti relativi", contenente rapporti giudiziari, verbali di s.i.t., missive, e dunque atti che non possono essere acquisiti al fascicolo per il dibattimento;

66) trattandosi di un appunto riferentesi a notizie apprese da fonte confidenziale ed il cui contenuto doveva essere oggetto di prova testimoniale a mezzo dell'estensore dell'appunto stesso;

74) trattandosi di una richiesta di autorizzazione a procedere, e dunque di un atto del P.M. la cui produzione non è ammissibile;

77) trattandosi di un libro il cui autore peraltro è citato come teste nel procedimento;

80) trattandosi di un ordinanza e dunque di un atto non acquisibile ex art.238 c.p.p.;

81) trattandosi di atto che potrà essere utilizzato esclusivamente a seguito della deposizione del suo autore citato come teste;

82) trattandosi di copia di un giornale;

83) trattandosi di un verbale di audizione dinanzi ad una commissione parlamentare d'inchiesta;

84) essendo un rapporto giudiziario proveniente dagli atti di una commissione parlamentare d'inchiesta;

85) essendo un verbale di prova di altro procedimento penale incompleto e comunque già ammesso;

87) trattandosi di documenti trasmessi ad una commissione parlamentare d'inchiesta il cui contenuto deve essere oggetto di prova orale, nonchè di un memoriale manoscritto datato 10 aprile 1974 e di un verbale di confronto dinanzi al G.I. di Padova, atti non acquisibili al fascicolo per il dibattimento;

92) trattandosi di ordinanze, istanze ed atti non acquisibili ex art.238 c.p.p.;

94) trattandosi del confronto avvenuto dinanzi ad una commissione parlamentare d'inchiesta tra il Sen.Andreotti e l'Avv.Guzzi; deve a tal riguardo osservarsi che il confronto ha per presupposto un contrasto tra precedenti dichiarazioni e che in particolare quelle rese dinanzi al suddetto organismo parlamentare dall'Avv.Guzzi, peraltro citato come teste nel presente procedimento, non possono per le ragioni già esposte essere acquisite e valutate dal Tribunale;

95) trattandosi di atti provenienti da una commissione parlamentare ed in particolare di verbali di s.i.t. rese da Calvi Clara al P.M. di Milano;

96) trattandosi di atto proveniente da una commissione parlamentare e costituito da una copia di giornale;

98) trattandosi di copie di articoli di stampa;

da 99) a 125) e da 127) a 144) trattandosi di copie di articoli di stampa e di videoregistrazioni di servizi televisivi;

150) trattandosi di copia di un articolo di una rivista, asseritamente riproducente il diario del Governatore Baffi il cui contenuto deve essere oggetto di prova testimoniale (l'autore dell'articolo è peraltro teste dell'accusa);

152) e 153) trattandosi di copie di articoli di stampa;

154) trattandosi della proposta formulata dal Questore di Palermo e non del provvedimento conseguenziale e definitivo;

155) non rientrando nella categoria delle sentenze acquisibili ex art.238 bis c.p.p.;

157) trattandosi di verbale di esame testimoniale reso al G.I.;

158) trattandosi di copia di articolo di stampa;

162) trattandosi della proposta formulata dal Procuratore della Repubblica di Palermo e non del provvedimento conseguenziale e definitivo;

da 165 a 167) trattandosi di copie di articoli di stampa;

172) trattandosi di copia di articolo di stampa;

175) e 176) trattandosi di rapporti giudiziari;

da 185) a 191) trattandosi di copie di articoli di stampa;

211) trattandosi di copie di articoli di stampa;

220) trattandosi di atti sulla cui provenienza e del cui contenuto dovrà riferire un teste;

226) e 227) trattandosi di copie di articoli di stampa;

244) trattandosi di copie di dispacci di agenzia di stampa;

253) trattandosi di copie di articoli di stampa;

266) trattandosi di un'informativa di p.g. e di copia di un articolo di stampa;

267) e 268) trattandosi di atti il cui contenuto doveva essere oggetto di prova orale;

269) e 273) trattandosi di copie di articoli di stampa;

da 276) a 278) trattandosi di atti di un procedimento penale non acquisibili;

da 299) a 302) trattandosi di atti di un procedimento penale non acquisibili;

311) trattandosi di copie di verbali di deposizioni al G.I. e di audizioni dinanzi ad una commissione parlamentare d'inchiesta;

314) trattandosi di copie di verbali di deposizioni al G.I.;

320) e 321), e da 328) a 344) trattandosi di copie di articoli di stampa o di libri;

345) trattandosi della registrazione di un'intervista rilasciata da persona che sarà esaminata come teste.

Alcune osservazioni devono essere infine svolte con riferimento ai documenti appresso elencati, dei quali va ammessa la produzione, integrale o parziale:

  • Doc.2) limitatamente alla nota del 6/5/92 a firma del Presidente Brancaccio certificante la composizione dei collegi della Prima sezione Penale della Corte di Cassazione negli anni 1989-1992 (ff.711-721 carpetta Doc.2A);

  • Doc.4) trattandosi di una relazione dell'Ispettorato Generale del Ministero di Grazia e Giustizia relativa ad accertamenti compiuti presso la Corte di cassazione e dei relativi allegati;

  • Doc.5) limitatamente alla nota del Direttore Generale degli Affari Penali del Ministero di Grazia e Giustizia, dott.ssa Ferraro, del 28/1/93;

  • Doc.16) va ammesso, pur proveniendo dagli atti di una commissione parlamentare d'inchiesta, perchè si tratta della copia del memoriale manoscritto dell'On.Moro, e della relativa trascrizione;

  • Doc.30) va ammesso avendo contenuto riepilogativo di dati e risultati di attività accertativa, ma con esclusione dell'all.2 alla nota DIA 8/7/94, trattandosi di verbale di persona informata sui fatti escussa dalla p.g. (Scarlata Giovanni Battista, peraltro citato come teste), nonchè della parte dell'anzidetta nota (pag.5-6) contenente parti di dichiarazioni di persone esaminate dalla p.g. (il predetto Scarlata, nonchè Capraia Elisabetta, anch'essa citata come teste);

  • Doc.31) va ammesso a condizione che il P.M. produca la videoregistrazione integrale della intervista;

  • Doc.33) va ammessa solo la produzione dei testi legislativi in detto documento contenuti;

  • Doc.35) va ammessa solo la parte degli allegati contenente le schede relative alle varie società (ff.331-381, allegati da 1 a 23) nonchè il verbale di sequestro dell'1/9/72 di un passaporto intestato a Marinelli Mauro e la fotocopia dell'anzidetto documento;

  • Doc.41) va ammesso con esclusione soltanto dei verbali di s.i.t. resi da Ursino Vincenzo e Lombardo Roberto;

  • Doc. da 43) a 65) potendosi qualificare detti atti ex art.253 c.p.p. come cose pertinenti al reato di omicidio in pregiudizio di Pecorelli Carmine, fatto sul quale sono state articolate richieste di prove nel presente processo;

  • Doc.69) vanno ammesse esclusivamente la sentenza della Corte di Cassazione del 24/10/90 (all.6) essendo irrevocabile, e le certificazioni di cui agli all.ti 5 e 6, con esclusione di tutto il resto trattandosi di esposti, lettere ed atti dei quali non è consentita la produzione;

  • Doc.75) e 96) va ammessa esclusivamente la produzione della lettera datata 28/9/76 (a firma di Sindona Michele, deceduto), del "passi" e degli elenchi degli appartenenti alla loggia P2 (pagg.1121-1282); va invece rigettata la richiesta di produzione della lettera a firma Magnoni dell'8/10/73, il cui contenuto poteva formare oggetto di prova orale, nonchè della lettera a firma Fred J.Douglas (Capo della International Criminal Police Organizzation di Washington) datata 1/11/67 ed indirizzata alla Criminalpol di Roma, sia perchè la stessa risulta fondata su "informazioni non controllate", sia perchè il suo contenuto doveva se del caso essere oggetto di richiesta di prova orale, eventualmente ai sensi dell'art.78 comma 2 disp. att. c.p.p.; va infine rigettata la richiesta di produzione della copia del giornale contenente un "affidavit" (atto peraltro contenuto nel doc.96), nonchè di tutti i rimanenti atti contenuti nella carpetta sub 75) (corrispondenza varia) trattandosi di documentazione proveniente da una commissione parlamentare d'inchiesta e la cui utilizzabilità, ove necessaria, doveva essere oggetto di specifica richiesta di prova orale;

  • Doc.93) trattandosi del resoconto stenografico di una deposizione resa dall'imputato dinanzi ad una commissione parlamentare d'inchiesta, acquisibile ai sensi dell'art.237 c.p.p.;

  • Doc.126) tale documento contenente un intervista rilasciata dall'imputato va ammesso ai sensi dell'art.237 c.p.p. a condizione che il P.M. produca la registrazione integrale delle dichiarazioni;

  • Doc.156) trattandosi di deposizioni istruttorie rese da un teste (Annaloro Giuseppe) al G.I. il cui contenuto è stato confermato in dibattimento (cfr. prod.31 dell'elenco del P.M. dei verbali di prova di altri procedimenti);

  • Doc.171) va ammesso limitatamente alla parte relativa alla localizzazione delle tenute di caccia nelle varie province;

  • Doc.177) va ammesso trattandosi di un verbale di fermo, atto da qualificarsi come irripetibile al pari dei verbali di arresto (cfr. ordinanza 17 ottobre 1995);

  • Doc.178) in quanto contiene solo la ricostruzione delle partecipazioni alla Banca Popolare di Palermo (vi è consenso della difesa);

  • Doc.193) va ammesso limitatamente al decreto della Corte di Appello di Palermo del 19/10/70;

  • Doc.195), 198) e 239) vanno ammessi con esclusione delle sole copie di articoli di stampa;

  • Doc.271) va ammesso il documento in esame trattandosi non già di una videoregistrazione, bensì di certificazioni dell'Assemblea Regionale Siciliana e del Comune;

  • Doc.291) limitatamente ai processi verbali datati 7/10/93 di "operazioni compiute" del Nucleo Regionale della Polizia Tributaria della Guardia di Finanza;

  • Doc.294) va ammesso ai sensi degli art.238 c.p.p. e 78 disp. att. c.p.p. trattandosi della copia di deposizioni rese nel corso del procedimento svoltosi a carico di Gambino Giovanni ed altri negli Stati Uniti;

  • Doc.313) va ammessa esclusivamente la produzione del fonogramma della Direzione della casa di reclusione di Spoleto del 26/3/93 avente contenuto certificativo, rigettandosi il rimanente atto in quanto dispositivo di una sentenza non irrevocabile;

  • Doc.310 e 316) va ammessa ai sensi degli artt.238 e 78 disp. att. c.p.p. il solo verbale di deposizione (e relativa traduzione in lingua italiana) resa da Marino Mannoia Francesco in data 4/2/93;

  • Doc.322) limitatamente all'elenco dei voli (allegato alla nota 18/6/81 ff.1-10).

PROVE RICHIESTE DALLA DIFESA

DELL'IMPUTATO

prove testimoniali

Deve in primo luogo ritenersi infondata l'eccezione formulata dal P.M. in relazione alle richieste di prova testimoniale della difesa dell'imputato sul rilievo che alcune di esse avrebbero ad oggetto circostanze e fatti estranei al thema decidendum, investendo in particolare l'attività governativa e ministeriale svolta dall'imputato nel corso degli anni.

Nel ribadire che il Tribunale in questa fase processuale ha il potere di escludere soltanto le prove contrarie alla legge e quelle manifestamente superflue o irrilevanti, deve osservarsi che l'art.187 comma 1 c.p.p. stabilisce che sono oggetto di prova "i fatti che si riferiscono all'imputazione" e che ai sensi dell'art.495 comma 2 c.p.p. l'imputato ha diritto all'ammissione delle prove indicate a discarico sui fatti costituenti oggetto delle prove a carico.

Orbene, secondo il capo di imputazione contestato al prevenuto la "partecipazione" del Sen.Andreotti all'associazione per delinquere Cosa Nostra viene individuata nell'avere l'imputato "messo a disposizione" dell'associazione per delinquere in argomento "per la tutela degli interessi ed il raggiungimento degli scopi criminali della stessa", "partecipando in questo modo al mantenimento, al rafforzamento ed all'espansione dell'associazione medesima" "l'influenza ed il potere derivanti dalla sua posizione di esponente di vertice di una corrente politica, nonchè delle relazioni intessute nel corso della sua attività".

Esemplificativamente, poi, detti apporti dell'imputato all'associazione criminale sono stati individuati in una serie di condotte tra le quali quella di avere determinato "nei capi di Cosa Nostra ed in altri suoi aderenti la consapevolezza della disponibilità di esso Andreotti a porre in essere (in varie forme e modi, anche mediati) condotte volte ad influenzare, a vantaggio dell'associazione per delinquere, individui operanti in istituzioni giudiziarie ed in altri settori dello Stato.

Come si vede le condotte partecipative addebitate all'imputato, a prescindere dalla formale considerazione che nessuna correlazione nell'indicato senso di "contestualità funzionale" è, nella contestazione, tra le stesse e la carica istituzionale di ministro rivestita dall'imputato, a più riprese, nei periodi in contestazione, nella sostanza, sarebbero state poste in essere dal Sen.Andreotti facendo uso, o meglio abusando, dell'influenza acquisita negli ambienti politico-istituzionali e del suo potere di "controllo" derivante dalla sua precedente e persistente qualità di capocorrente del partito della Democrazia Cristiana.

Se dunque proprio nell'aspettativa dell'esercizio di tale potere di influenzare ogni settore del circuito istituzionale politico a vantaggio dell'organizzazione per delinquere Cosa Nostra si è sostanziato, nell'ipotesi d'accusa che si esamina, l'"apporto", il "contributo", la "partecipazione" dell'imputato all'organizzazione criminale (condotta criminosa peraltro protrattasi per circa un ventennio) è indubbiamente nel diritto dell'imputato confutare l'accusa cercando di evidenziare l'attività di contrasto posta in essere nei riguardi della criminalità organizzata di cui Cosa Nostra ha rappresentato almeno nell'ultimo decennio il fenomeno più temibile e pericoloso per le Istituzioni.

Analoghe considerazioni possono svolgersi con riferimento alle prove testimoniali dedotte in ordine alle iniziative concernenti la repressione interna ed internazionale del traffico di stupefacenti che, come è noto, rappresenta da sempre una delle più importanti e indubbiamente la più redditizia attività criminale del sodalizio mafioso.

Alla stregua delle considerazioni che precedono deve, dunque, rigettarsi l'opposizione formulata dal P.M. nei termini già precisati.

Passando dunque alla decisione sulle richieste di prova testimoniale le stesse, non risultando vietate dalla legge, nè, per le argomentazioni svolte, manifestamente superflue o irrilevanti, vanno tutte ammesse ad eccezione:

1) del teste Sen. Cossiga per la parte relativa ai capitoli sub a) (risultando la circostanza manifestamente irrilevante rispetto al thema decidendum), d) limitatamente alla parte avente ad oggetto "il suo personale punto di vista in ordine alla legittimità costituzionale" di alcuni provvedimenti (risolvendosi nella esposizione di un giudizio e non nella narrazione di fatti) e g) stante la manifesta genericità;

2) del teste Prof. Vassalli limitatamente al capitolato sub e) stante la manifesta genericità;

5) del teste Walters limitatamente alla parte del capitolato avente ad oggetto "elementi utili alla conoscenza della personalità morale del sen.Andreotti", stante la genericità ed il divieto di cui all'art.194 comma 1 c.p.p.;

10) del teste Prefetto Finocchiaro limitatamente alla parte del capitolato concernente l'entità dei versamenti in favore di collaboranti o di loro familiari, stante la manifesta genericità ed inconducenza della richiesta;

11) del teste Prefetto Malpica per le stesse considerazioni di cui al punto 10);

25) del teste On.Signorello limitatamente alla parte del capitolato avente ad oggetto "quant'altro a sua conoscenza sulla attività politica e sulla personalità del sen.Andreotti" stante la manifesta genericità ed il divieto di cui all'art.194 comma 1 c.p.p..

Per quanto riguarda in particolare l'esame del teste Gen.Delfino (n.34 lista) lo stesso va ammesso su tutti i temi indicati, mentre per la parte del capitolato avente ad oggetto il contenuto di un intervista (della quale si rigetta la richiesta di acquisizione), l'esame va ammesso limitatamente alla indicazione di fatti specifici di cui il teste sia a conoscenza e non alla enunciazione di riferimenti generici o giudizi.

Va infine ammessa la richiesta di prova, formulata dalla difesa all'udienza del 20 novembre 1995, ai sensi dell'art.493 comma 3 c.p.p., di esame, sulle circostanze dedotte, dei testi On.De Mita Ciriaco e dott. Spagnuolo, avendo la parte dimostrato di non averne potuto richiedere l'esame nei termini e con le forme di cui all'art.468 c.p.p..

documenti

Avuto riguardo ai criteri già evidenziati ed ai parametri valutativi utilizzabili in questa fase processuale (non contrarietà alla legge, non manifesta superfluità o irrilevanza), ritiene il Tribunale che debbano essere ammessi tutti i documenti la cui produzione è stata richiesta dalla difesa dell'imputato ad eccezione dei seguenti:

da 1) a 3) trattandosi di atti del P.M. (richieste di autorizzazione a procedere e successive integrazioni) che non sono acquisibili al fascicolo per il dibattimento;

4) trattandosi della relazione della Giunta delle Elezioni e delle Immunità Parlamentari del Senato della Repubblica, dunque di atti parlamentari non acquisibili;

5) trattandosi di atto già acquisito al fascicolo per il dibattimento ex art.431 lett.a) c.p.p.;

21) trattandosi di deposizione resa dinanzi al C.S.M., che, per le ragioni esposte, non è acquisibile, nè utilizzabile;

29), 30), 35), 38), 65), 67) trattandosi di copie di articoli di stampa;

31) e 59) trattandosi di provvedimenti giurisdizionali (richiesta di archiviazione e decreto di archiviazione) non acquisibili ex art.238 bis c.p.p.;

43) trattandosi di un atto il cui autore è citato come teste;

48/3), 48/4) e 48/5) trattandosi di atti il cui contenuto sarà oggetto di prova testimoniale;

48/8) e 49) va esclusa esclusivamente la parte del resoconto stenografico contenente gli interventi di altre persone presenti all'audizione del Sen.Andreotti dinanzi a commissioni parlamentari (acquisibile invece ex art.237 c.p.p.);

50) e 62) trattandosi delle relazioni conclusive di commissioni parlamentari d'inchiesta;

53/1) trattandosi di copia di un giornale;

64) trattandosi di lettera il cui autore sarà esaminato al dibattimento.

LISTA TESTI A PROVA CONTRARIA DEL P.M.

Le richieste del P.M. di prova contraria, formulate ai sensi dell'art.468 comma 4 c.p.p., che faculta ciascuna parte a "chiedere la citazione a prova contraria di testimoni, periti e consulenti tecnici non compresi nella propria lista" anche presentandoli al dibattimento, devono essere accolte con le esclusioni appresso indicate.

Una considerazione preliminare tuttavia si impone.

In relazione a molti testimoni della difesa il P.M. ha formulato richiesta di citazione di testimoni ai sensi dell'art.194 comma 2 c.p.p..

Orbene, la disposizione in esame, contenuta in una norma riguardante "oggetto e limiti della testimonianza", dopo avere al primo comma precisato che "il testimone è esaminato sui fatti che costituiscono oggetto di prova" , prevede al secondo comma che "l'esame può estendersi anche ai rapporti di parentela e di interesse che intercorrono tra il testimone e le parti o altri testimoni nonchè alle circostanze il cui accertamento è necessario per valutarne la credibilità".

Non può dunque revocarsi in dubbio che tale disposizione, come è confermato dallo stesso tenore letterale della norma ("Il testimone è esaminato... L'esame può estendersi....") fa esplicito riferimento al testimone il cui esame può essere esteso, anche e soprattutto in sede di controesame, ad ogni circostanza il cui accertamento serva a valutarne la credibilità.

Nel caso in esame il P.M., oltre ad invocare tale disposizione legittimamente per chiedere l'esame diretto del teste dedotto dalla difesa al fine di escuterlo su circostanze ritenute necessarie per il giudizio sulla credibilità, ha in forza della medesima disposizione richiesto anche l'ammissione dell'esame di altri testimoni su circostanze il cui accertamento dovrebbe poi essere utile ai fini della formulazione del suddetto giudizio.

Tale richiesta non si ritiene fondata in quanto l'art.194 comma 2 c.p.p. si riferisce esclusivamente alla facoltà concessa alle parti di esaminare il teste già dedotto ed ammesso e non legittima dunque la richiesta di ammissione di altri testi che dovrà, ove possibile, essere formulata ai sensi dell'art.493 comma 3 c.p.p..

Potrà dunque il P.M. (e ciascuna parte) nel corso del controesame (o dell'esame diretto del teste originariamente dedotto da controparte, se richiesto ex art.468 comma 4 c.p.p.) formulare domande sulle circostanze ed ai fini di cui all'art.194 comma 2 c.p.p., ma l'ammissione di nuovi testimoni dovrà avvenire, ove ne ricorrano le condizioni, ex art.493 comma 3 c.p.p..

Ne consegue che i testi a prova contraria, il cui esame è ammesso ai sensi dell'art.468 comma 4 c.p.p. possono essere dedotti esclusivamente sulle specifiche circostanze e sui temi di prova indicati da controparte.

Passando all'esame delle richieste di prova contraria del P.M., ivi comprese quelle formulate all'udienza odierna, le stesse vanno ammesse con esclusione:

- del teste Sen.Cossiga a prova contraria (punti da 1 a 11 in pagg.2-3 lista P.M.) sul capitolato sub g) della difesa, in quanto tale parte del capitolato difensivo non è stata ammessa;

- dei testi dott.ri Cicala, Lari e Spataro, trattandosi di circostanze che risultano manifestamente irrilevanti rispetto al thema decidendum;

- del teste Calabrò sul rilievo che la stessa dovrebbe deporre su circostanze apprese de relato da persona che a sua volta avrebbe appreso i medesimi fatti da altro soggetto ancora (dunque notizie de relato di terzo grado), e tenuto conto del fatto che lo stesso episodio è oggetto di testimonianza, pur sempre de relato, ma di prima fonte, da parte del teste Caprara;

- del teste dott.Romiti trattandosi di circostanze che risultano manifestamente irrilevanti rispetto al thema decidendum;

- del teste Dott.Di Gennaro non essendo ammessa per le ragioni esposte la richiesta di esame di testi ex art.194 comma 2 c.p.p.;

- del teste Cataldi, in quanto per un verso l'esame del Malpica non è stato ammesso, mentre anche per il teste Finocchiaro, avuto riguardo all'unico tema di prova articolato dalla difesa ed ammesso (conferma del contenuto di una corrispondenza avuta con l'imputato ed occasione della stessa), la prova contraria dedotta dal P.M. a mezzo del Cataldi risulta del tutto inconferente; ne consegue che va rigettata, stante la manifesta superfluità, anche la richiesta di acquisizione di verbali di altro procedimento penale;

- del teste Jucci per tutti i capitolati diversi da quelli di cui ai punti 7) e 11) (che si ammettono), stante la manifesta estraneità ai fatti di causa;

- del teste Mattarella a prova contraria rispetto all'esame del teste Sen.Cappuzzo in quanto i temi dedotti dal P.M. risultano del tutto estranei alle circostanze indicate dalla difesa, e non sono ammissibili, per le ragioni esposte, testi a prova contraria ex art.194 comma 2 c.p.p.;

- del teste Prefetto Sica a prova contraria in quanto i temi dedotti dal P.M. risultano del tutto estranei alle circostanze indicate dalla difesa e che riguardano esclusivamente modalità e contenuto di una riunione del C.I.S. in data 8/8/89;

- dei testi Augello, Di Fresco, Magg. Ardizzone, Mar.Silvestri e Mar. Alfano a prova contraria rispetto all'esame del teste On. Cirino Pomicino in quanto le circostanze dedotte dal P.M. sono del tutto estranee rispetto all'unico episodio sul quale l'esame del teste è stato ammesso (incontro con l'on.Lima ed il dott.Falcone) e non sono ammissibili, per le ragioni esposte, testi a prova contraria ex art.194 comma 2 c.p.p.;

- del teste Stella Gian Antonio perchè ex art.194 comma 2 c.p.p. non possono essere dedotti testi;

- del teste On.Fumagalli Carulli limitatamente al capitolo sub 1) in quanto i fatti risultano manifestamente irrilevanti rispetto al thema decidendum e non influenti ai fini del giudizio sulla credibilità;

- del teste dott. Caponnetto trattandosi di fatti del tutto estranei rispetto alle circostanze indicate in lista dalla difesa e non essendo ammissibili, per le ragioni esposte, testi a prova contraria ex art.194 comma 2 c.p.p.;

- del teste Mattarella e dell'imputato di reato connesso Pennino a prova contraria rispetto all'esame del teste della difesa Graffagnini in quanto le circostanze dedotte dal P.M. sono del tutto estranee rispetto alle circostanze sulle quali l'esame del teste è stato ammesso (conoscenza Salvo-Andreotti) e non sono ammissibili, per le ragioni esposte, testi a prova contraria ex art.194 comma 2 c.p.p.;

- del teste Dalla Chiesa Fernando e degli imputati di reato connesso Buscetta e Marino Mannoia a prova contraria rispetto all'esame del teste della difesa Martellucci in quanto le circostanze dedotte dal P.M. sono del tutto estranee rispetto alla circostanza (interferenze del sen.Andreotti sulle scelte dei candidati operanti in Sicilia) sulle quali l'esame del teste è stato ammesso e non sono ammissibili, per le ragioni esposte, testi a prova contraria ex art.194 comma 2 c.p.p.;

- del teste Farinacci a prova contraria rispetto all'esame del teste della difesa Sensini in quanto la circostanza dedotta dal P.M. risulta del tutto estranea rispetto alla unico tema di prova sul quale l'esame del teste è stato ammesso e non sono ammissibili, per le ragioni esposte, testi a prova contraria ex art.194 comma 2 c.p.p.;

- del teste De Mita, limitatamente agli articolati dal 9) al 23) in quanto si tratta di circostanze estranee rispetto al tema di prova indicato dalla difesa, e pertanto di prova diretta tardivamente articolata.

Va poi ammessa l'acquisizione del verbale di esame testimoniale reso dal Sen.Cossiga all'udienza dibattimentale del 15/3/95 in altro procedimento, avendo il P.M. potuto formulare la richiesta solo dopo la indicazione da parte della difesa del Sen.Cossiga nella sua lista testimoniale.

Va infine rigettata la richiesta del P.M. di acquisizione di un nastro magnetofonico e di una copia di un giornale contenenti un'intervista rilasciata dal Sen.Alessi, che peraltro dovrà essere esaminato al dibattimento, per le ragioni già ampiamente esposte.

Il P.M., infine, con la medesima lista con la quale sono state formulate le richieste di prova contraria ex art.468 comma 4 c.p.p. ha altresì richiesto "l'esame di tutti gli autori degli articoli di stampa dei quali è stata chiesta l'acquisizione come documenti, in ordine al contenuto degli stessi".

Si tratta con tutta evidenza di richiesta tardiva, non essendo stati rispettati gli adempimenti previsti dall'art.468 c.p.p., di guisa che la stessa va rigettata.

LISTA TESTI A PROVA CONTRARIA

DELLA DIFESA DELL'IMPUTATO

Per quanto riguarda i testi a prova contraria richiesti dalla difesa, anche all'udienza odierna, ritiene il Tribunale che gli stessi devono essere ammessi sulle circostanze specificamente dedotte per ciascuno di essi, ad eccezione:

- dei testi Ginaldi e Vachez, in quanto la prova principale richiesta dal P.M. (produzione articoli di stampa e servizi televisivi, e consulenza Feo) è stata rigettata;

- dei testi Scalfari Eugenio e Felici Carlo, essendo stata rigettata sul punto la prova contraria richiesta dal P.M. (punto 9 pag.3 e punti 9-23 elenchi P.M. testi a prova contraria).

*****

Va infine rigettata la richiesta formulata sia dal P.M. sia dalla difesa dell'imputato di audizione dei testi indicati nelle rispettive liste "sulle medesime circostanze, sui fatti oggetto del procedimento e su quant'altro a loro conoscenza" - formula identica usata da entrambe le parti - stante la manifesta genericità della stessa, e non essendo ragionevolmente ammissibile che ciascuna delle parti faccia propria la lista testimoniale contraria.

Deve peraltro osservarsi che proprio il controesame dei testimoni che a ciascuna delle parti spetta sulle medesime circostanze dedotte da controparte, e su quant'altro il codice di rito consente, è idoneo a garantire il pieno e completo svolgimento della propria rispettiva strategia.

Quanto, infine, all'esame dell'imputato, va senz'altro ammesso quello richiesto dalla difesa, mentre deve riservarsi la pronuncia in ordine alla omologa richiesta del P.M. dovendo al riguardo interpellarsi l'imputato.

P.Q.M.

visti gli artt.187, 190, 194, 197, 210, 220 e ss., 234, 236, 237, 238, 238 bis, 240, 242, 266 e ss., 468, 493, 495, 511, 512, 512 bis, 513, 514, 515, 648 c.p.p.; 78 e 243 disp. att. c.p.p.;

ammette

l'esame di tutti i testimoni indicati dal P.M. nelle liste depositate il 16/9/95 ed il 18/9/95, nonchè del consulente Frallicciardi Armando;

l'acquisizione di tutte le sentenze indicate dal P.M. nell'elenco A) ad eccezione dei provvedimenti contrassegnati dai nn.5), 11), 12), 13), 17) e 19;

l'acquisizione dei verbali di prova di altri procedimenti penali indicati nella lista depositata dal P.M. il 16/9/95 ad eccezione di quelli contrassegnati dai nn.17 e 33;

l'acquisizione della intercettazione telefonica di cui al punto 2) dell'elenco C) del P.M., riservando ogni decisione in ordine alle richieste sub 1) e 3) del medesimo elenco all'esito dell'esame degli atti che saranno prodotti dal P.M. nei termini precisati in motivazione;

la produzione di tutti i documenti indicati dal P.M. nell'elenco B) (con le precisazioni indicate in motivazione) e nell'elenco integrativo B1), ad eccezione di quelli contrassegnati dai nn.1, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 32, 34, 38, 40, 66, 74, 77, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 87, 92, 94, 95, 96, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 150, 152, 153, 154, 155, 157, 158, 162, 165, 166, 167, 172, 175, 176, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 211, 220, 226, 227, 244, 253, 266, 267, 268, 269, 273, 276, 277, 278, 299, 300, 301, 302, 311, 314, 320, 321, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341,342, 343, 344, 345;

l'esame di tutti i testimoni indicati dalla difesa dell'imputato sui capitoli di prova dedotti e con le esclusioni e limitazioni enunciate nella parte motiva, ad eccezione del teste Prefetto Malpica;

l'esame dei testi De Mita Ciriaco e dott. Spagnuolo dedotti dalla difesa ex art.493 comma 3 c.p.p.;

la produzione dei documenti indicati dalla difesa ad eccezione di quelli contrassegnati dai nn.1, 2, 3, 4, 5, 21, 29, 30, 31, 35, 38, 43, 48/3, 48/4, 48/5, 48/8, 49, 50, 53/1, 59, 62, 64, 65, 67;

ammette

l'esame dei testimoni dedotti a prova contraria dal P.M., con i limiti specificati in motivazione, ad eccezione dei testi Cicala, Lari, Spataro, Calabrò, Romiti, Di Gennaro, Cataldi, Mattarella, Sica, Augello, Di Fresco, Ardizzone, Silvestri, Alfano, Stella, Caponnetto, Dalla Chiesa e Farinacci (ammesso solo come prova contraria rispetto al teste Cossiga ed ai testi della difesa di cui ai nn. da 38 a 57, e rigettato invece cone teste a prova contraria rispetto al teste della difesa Sensini Alberto), nonchè degli imputati di reato connesso Pennino, Buscetta e Marino Mannoia;

l'esame di tutti i testi a prova contraria dedotti dalla difesa dell'imputato, ad eccezione dei testi Ginaldi e Vachez, Scalfari e Felici;

dispone l'esame dell'imputato richiesto dalla difesa, riservando la decisione sulla omologa richiesta del P.M.;

dispone

acquisirsi il verbale di esame testimoniale reso dal Sen.Cossiga all'udienza dibattimentale del 15/3/95 nel procedimento penale indicato dal P.M.;

acquisirsi i verbali delle dichiarazioni e degli interrogatori richiesti dal P.M. e dalla difesa dell'imputato resi da soggetti deceduti;

rigetta

ogni ulteriore richiesta formulata dalle parti.

Palermo 27 novembre 1995

Il Presidente