TRIBUNALE DI PALERMO

Il Tribunale di Palermo, Sezione Quinta, composto dai sigg.:

1) Dott. Francesco Ingargiola Presidente

2) Dott.ssa Vincenzina Massa Giudice

3) Dott. Salvatore Barresi Giudice

ha pronunziato la seguente

ORDINANZA

rilevato che sono pervenute richieste di autorizzazione alla trasmissione radiofonica (Radio Radicale e RAI) e televisiva (RAI e numerose testate televisive italiane e straniere) ed alle riprese fotografiche del dibattimento;

sentite le parti che hanno espresso il loro consenso, salve le riserve formulate dal P.M. in merito alle modalità di trasmissione televisiva "in diretta" del dibattimento;

considerato che sussiste un interesse sociale particolarmente rilevante alla conoscenza del dibattimento;

che tuttavia è in ogni caso preminente l'esigenza di garantire, comunque, il sereno e regolare svolgimento del processo;

che va pertanto autorizzata la trasmissione radiofonica, anche integrale e diretta, delle udienze, e che va del pari autorizzata la ripresa televisiva;

ritenuto tuttavia che, per contemperare le esigenze dell'esercizio del diritto di cronaca e quelle del regolare svolgimento delle udienze, tenuto conto degli spazi disponibili e dell'elevato numero di richieste di autorizzazione pervenute, va consentita la presenza in aula delle sole telecamere a postazione fissa della RAI, in numero di tre, con il preciso impegno da parte del servizio pubblico, già formalmente assunto nella documentazione in atti, di fornire le immagini relative alle udienze alle emittenti televisive italiane e straniere che ne faranno richiesta, a parità di condizioni;

che per quanto riguarda poi la questione relativa alla trasmissione televisiva "in diretta" delle udienze, cui si è opposto il P.M., osserva il Collegio che una siffatta modalità di trasmissione, per un verso può nuocere al regolare e sereno svolgimento del dibattimento ed in particolare alla genuinità dell'acquisizione della prova, e per altro verso apporta un connotato di spettacolarità nel processo senza alcuna refluenza sull'esercizio del diritto di cronaca ampiamente garantito dalle autorizzazioni già come sopra concesse, ed in particolare dalla trasmissione radiofonica, anche integrale e diretta;

rilevato, poi, che la decisione in merito alla ripresa delle immagini dei testimoni, periti e consulenti tecnici sarà adottata di volta in volta previo interpello del soggetto interessato, esclusivo titolare del diritto alla riservatezza, ai sensi dell'art.147 comma 3 disp. attuazione c.p.p.;

considerato infine che per quanto riguarda i fotooperatori va concessa l'autorizzazione alle riprese fotografiche nel corso del dibattimento con divieto di fare uso di "flash" per l'inevitabile disturbo al regolare svolgimento dell'udienza, e consentendosi l'accesso dei suddetti fotooperatori soltanto nelle tribune sovrastanti l'aula d'udienza;

P.Q.M.

visto l'art.147 disp. attuazione c.p.p.;

salvi comunque i limiti stabiliti dal comma 3 della suddetta disposizione;

autorizza la trasmissione radiofonica, anche integrale e diretta, delle udienze da parte delle emittenti richiedenti, nonchè la ripresa televisiva del dibattimento da parte della RAI con le modalità e gli obblighi specificati nella parte motiva ed esclusa la trasmissione "in diretta";

autorizza altresì la presenza dei fotooperatori con le modalità sopra specificate.

Palermo 26 settembre 1995

Il Presidente