Il Tribunale di Palermo, Sezione Quinta, composto dai sigg.:
1) Dott. Francesco Ingargiola Presidente
2) Dott. Vincenzina Massa Giudice
3) Dott. Salvatore Barresi Giudice
riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
decidendo sulla ulteriore questione sollevata dalla difesa dell'imputato in ordine al contenuto ed ai limiti dell'esposizione introduttiva del P.M.;
sentiti il P.M. e la parte civile;
vista l'ordinanza già emessa in proposito all'udienza odierna;
rilevato che, iniziata l'esposizione introduttiva, il P.M. ha già fatto più volte riferimento esplicito al contenuto specifico di dichiarazioni rese nella fase delle indagini preliminari da persone esaminate;
che sul punto la difesa dell'imputato ha lamentato che così procedendo si viola il principio della esclusiva formazione della prova al dibattimento, anticipando al giudice, che invece non può conoscerne, il contenuto analitico delle dichiarazioni rese nella fase delle indagini preliminari;
considerato che in questa fase il P.M. deve limitarsi alla generica indicazione dei temi di prova, omettendo, quindi, ogni specifico riferimento alle singole circostanze che formeranno oggetto dell'assunzione della prova, ove ammessa, nel corso del dibattimento;
che l'esposizione analitica del contenuto di dichiarazioni rese nella fase delle indagini preliminari non può ritenersi consentita in quanto, in base al sistema del doppio fascicolo, al giudice è preclusa la conoscenza di atti diversi da quelli già inseriti nel fascicolo per il dibattimento;
che il contenuto delle dichiarazioni assunte nella fase delle indagini preliminari può essere palesato al giudice eslcusivamente mediante le eventuali contestazioni che interverrano nel corso dell'assunzione della prova ai sensi degli artt.500 e 503 c.p.p.;
che d'altra parte l'esposizione analitica suddetta non risulta nemmeno funzionale alla formulazione delle richieste di ammissione delle prove ed in particolare alla valutazione che di esse dovrà farne il giudice, in quanto l'unico criterio al quale attenersi in tema di ammissione delle prove, ai sensi dell'art.190 comma 1 c.p.p., è quello di escludere le prove vietate dalla legge e "quelle che manifestamente sono superflue o irrilevanti";
che proprio in tale prospettiva la sola generica indicazione dei temi di prova, esplicativa delle circostanze già elencate nelle liste depositate ai sensi dell'art.468 c.p.p., è sufficiente per consentire al giudice di adottare le proprie determinazioni in ordine alla prova ex art.495 c.p.p.;
dispone che nel corso dell'esposizione introduttiva le parti si attengano ai criteri indicati in parte motiva.
Palermo 18 ottobre 1995