TRIBUNALE DI PALERMO

Il Tribunale di Palermo, Sezione Quinta, composto dai sigg.:

1) Dott. Francesco Ingargiola Presidente

2) Dott. Vincenzina Massa Giudice

3) Dott. Salvatore Barresi Giudice

riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente

ORDINANZA

decidendo sulla richiesta di revoca dell'ordinanza emessa il 18 ottobre 1995 formulata dal P.M.;

sentiti il difensore dell'imputato e quello della parte civile;

letta la memoria depositata dal P.M. all'udienza del 24 ottobre 1995;

viste le ordinanze già emesse all'udienza del 18 ottobre 1995 il cui contenuto si intende qui integralmente richiamato;

ribadito che l'esposizione analitica del contenuto di dichiarazioni rese nella fase delle indagini preliminari non può ritenersi consentita in quanto, in base al sistema del doppio fascicolo, al giudice è preclusa la conoscenza di atti diversi da quelli già inseriti nel fascicolo per il dibattimento;

che tale principio cardine del nuovo processo penale è confermato dall'art.114 comma 3 c.p.p. che vieta la pubblicazione, anche parziale, degli atti del fascicolo del pubblico ministero, non solo per l'intera durata del dibattimento di primo grado, ma sino alla pronuncia della sentenza in grado di appello;

che tale principio è stato recentemente ribadito dalla stessa Corte Costituzionale che, con sentenza n. 59 del 20-24 febbraio 1995, ha affermato come il protrarsi del divieto di pubblicazione del fascicolo del P.M. anche oltre il termine delle indagini, durante il dibattimento, ha, nei principi fondamentali dettati dalla legge di delega, la funzione di evitare una distorsione delle regole dibattimentali, impedendo che il giudice formi il suo convincimento sulla base di atti che devono restargli ignoti;

che dunque in tale prospettiva, nemmeno surrettiziamente, così come fondatamente eccepito dalla difesa all'udienza odierna, possono essere portate a conoscenza del Collegio dichiarazioni già rese nella fase delle indagini preliminari da persone informate sui fatti o da imputati di reato connesso;

rilevato che pertanto non può che riaffermarsi che l'esposizione introduttiva deve essere limitata alla sola indicazione dei fatti oggetto dell'imputazione e delle richieste di prova, con esclusione, quindi, di anticipazioni su questioni di merito;

P.Q.M.

visto l'art.493 c.p.p.;

conferma le ordinanze emesse in data 18 ottobre 1995 e dispone procedersi oltre.

Palermo 31 ottobre 1995

Il Presidente