Pagina 351 PRESIDENZA DEL PRESIDENTE TIZIANA PARENTI INDICE Pag. Comunicazioni del presidente: Parenti Tiziana, Presidente .......................... 353 Esame del regolamento interno della Commissione: Parenti Tiziana, Presidente .................... 353, 354 355, 356, 357, 358, 359 360, 361, 362, 363, 364 365, 366, 367, 368, 369 Arlacchi Giuseppe .............................. 367, 368 Ayala Giuseppe ............................ 357, 358, 359 360, 361, 363, 364 Azzano Cantarutti Luca ............................... 364 Bargone Antonio ........................... 354, 357, 358 359, 360, 363, 369 Bertoni Raffaele ............................... 354, 355 Bertucci Maurizio .............................. 360, 369 Boso Erminio Enzo .................................... 368 Campus Gianvittorio ....................... 360, 364, 369 Caselli Flavio ....................................... 362 Conti Carlo ..................... 355, 358, 359, 360, 361 Cusimano Vito ........................................ 369 Di Bella Saverio ............................... 367, 368 Doppio Giuseppe ...................................... 368 Garra Giacomo ........................................ 366 Mattarella Sergio ......................... 354, 355, 356 357, 358, 359, 361 Meduri Renato ........................ 358, 360, 363, 369 Ramponi Luigi ................... 356, 360, 361, 363, 369 Scivoletto Concetto .................................. 361 Serena Antonio ....................... 364, 365, 367, 368 Stajano Corrado ................................ 362, 366 Tripodi Girolamo .......................... 359, 360, 362 363, 364, 365, 366 Rinvio dell'esame del programma di lavoro: Parenti Tiziana, Presidente .................... 369, 370 Bargone Antonio ..................................... 370 Cusimano Vito ........................................ 370 Meduri Renato .................................. 369, 370 ALLEGATO ............................................... 371 Pagina 352 Pagina 353 La seduta comincia alle 17. (La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente). Comunicazioni del presidente. PRESIDENTE. Comunico che sono a disposizione dei commissari, presso gli uffici della segreteria, le bozze dei resoconti stenografici delle sedute dal 27 settembre al 7 ottobre scorso (giorno in cui si è svolta l'audizione del governatore della Banca d'Italia). Per le correzioni di queste bozze possiamo stabilire il termine di martedì prossimo, data dopo la quale si procederà a licenziare l'edizione definitiva. Per l'ordinata uscita dei resoconti stenografici, ritengo, se la Commissione consente, che d'ora in avanti si potrebbe stabilire in linea generale il termine di sette giorni a partire dalla seduta interessata per la correzione degli interventi; scaduto tale termine, le bozze dei resoconti saranno inviate in tipografia per l'edizione definitiva. Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito. (Così rimane stabilito). Comunico inoltre che presso la segreteria sono disponibili gli elenchi degli atti pervenuti alla Commissione, alcune copie dei quali sono già disponibili in questa sala, sul tavolo dei documenti. Al riguardo riterrei opportuno, se la Commissione è d'accordo, di seguire la prassi adottata nella precedente legislatura: gli elenchi verranno inviati mensilmente in casella a tutti i commissari, e comunque sarà sempre a disposizione presso la segreteria la versione più aggiornata degli elenchi stessi. Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito. (Così rimane stabilito). Esame del regolamento interno della Commissione. PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca l'esame del regolamento interno della Commissione. Avverto i colleghi che il testo-base della discussione consiste nel regolamento provvisorio adottato dalla Commissione nella seduta del 15 settembre scorso, che è pubblicato nel resoconto stenografico di tale seduta; il testo degli emendamenti, degli articoli aggiuntivi e degli eventuali subemendamenti che esamineremo oggi sarà pubblicato in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna. Comunico che sono stati presentati alcuni emendamenti da parte del gruppo della lega nord che stanno per essere distribuiti. Io avevo fissato un termine per la presentazione, con preghiera di attenervisi, che in realtà era l'inizio della seduta: avevo concesso un termine abbastanza ampio proprio affinché ciascuno vi si attenesse e non cogliesse impreparati la presidenza e tutti i componenti la Commissione. L'invito è stato disatteso, ma non posso impedire la presentazione di tali emendamenti, essendo previsto che essa possa avvenire fino all'inizio della votazione. Nessuno chiedendo di parlare in discussione generale, passiamo all'esame degli articoli. Passiamo all'esame dell'articolo 1. Pagina 354 Nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione. (E' approvato). Passiamo all'esame dell'articolo 2, cui è stato presentato l'emendamento Mancino 2.1. Il senatore Mancino non è presente. SERGIO MATTARELLA. Lo faccio mio. PRESIDENTE. Ho esaminato l'emendamento Mancino 2.1 ed il comma 2 dell'articolo 2 del regolamento provvisorio, rilevando che esula dalle competenze di questa Commissione definire quando la legislatura abbia termine. Avrei pertanto ritenuto che le vie alternative all'emendamento possano essere due: sopprimere il comma 2 dell'articolo 2 del regolamento provvisoriamente vigente (proprio perché la Commissione non può stabilire quando finisce la legislatura) senza l'inserimento dell'emendamento del senatore Mancino, oppure, poiché la disposizione investe profili costituzionali, rimettere l'emendamento ai Presidenti della Camera e del Senato, perché a mio avviso è inammissibile. ANTONIO BARGONE. Presidente, perché il comma 2 prevedrebbe che la Commissione stabilisce quando finisce la legislatura? E' una ipotesi. PRESIDENTE. Nel regolamento che abbiamo adottato in via provvisoria si stabilisce che la Commissione "provvede al rinnovo dei componenti appartenenti alla Camera disciolta secondo le modalità di cui al comma 1", mentre l'emendamento del senatore Mancino dispone che la Commissione "esercita i suoi poteri fino alla prima riunione delle nuove Camere, anche se lo scioglimento riguarda una sola di esse". Ciò significa in sostanza che la Commissione decadrebbe una volta che sia stata sciolta una sola delle Camere. RAFFAELE BERTONI. No, presidente, dice il contrario. SERGIO MATTARELLA. L'emendamento Mancino 2.1, che ho fatto mio, tende a far sì che non sia la Commissione a decidere, in caso di scioglimento di una Camera, se debba continuare o meno i lavori, ma che tale decisione sia rimessa alle due Camere, particolarmente a quella sciolta e rinnovata, che deve così rinnovare la volontà di continuazione dei lavori della Commissione; quindi all'atto dello scioglimento e dell'insediamento della nuova Camera, anche se metà della Commissione si mantiene in vita, la Commissione stessa sospende i propri lavori in attesa che la nuova Camera decida cosa fare. Questo è il senso dell'emendamento del senatore Mancino; in ciò è obiettivamente diverso dal testo attuale, che prevede invece una modalità di sostituzione dei componenti della Camera disciolta e poi rinnovata, dando per scontato che la Commissione continua i suoi lavori. Esiste quindi una differenza tra l'emendamento ed il testo attuale. Non ho ben capito, peraltro, se il presidente ritenga inammissibile l'emendamento o il testo attuale. PRESIDENTE. Allora non era molto chiaro, perché in realtà la norma prevede che la Commissione "esercita i suoi poteri fino alla prima riunione delle nuove Camere", il che mi sembrerebbe il contrario di quanto lei ha affermato ora. Non so se ho compreso bene. SERGIO MATTARELLA. L'emendamento prevede che la Commissione eserciti i suoi poteri fino alla prima riunione delle nuove Camere anche se lo scioglimento riguarda una sola Camera. Mentre ciò è scontato nel caso in cui le due Camere siano entrambe sciolte, lo stesso avviene qualora una sola di esse sia sciolta, lasciando quindi a questa nuova Camera la possibilità di valutare se la Commissione possa continuare o meno i propri lavori. Nel testo attuale è invece previsto che la Commissione continui a lavorare, provvedendo semplicemente al rinnovo dei componenti la Camera disciolta. Pagina 355 CARLO CONTI. La sintesi è una dote pregevolissima. Spesso noi siamo prolissi e quindi chi riesce ad essere sintetico ha la nostra ammirazione. Tuttavia, poiché sono apparse due interpretazioni di taglio non diverso, ma addirittura contrapposto, invito il proponente a riformulare eventualmente l'emendamento in termini che siano univoci e che non diano adito ad alcun dubbio, visto che la stessa presidenza si è trovata ad avere un'interpretazione opposta a quella del proponente. Se già in fase emendativa noi diamo adito a questi dubbi, figuriamoci poi, quando si tratta di applicare la disposizione! SERGIO MATTARELLA. L'oggetto dell'emendamento è la seconda parte dell'attuale comma 2, che prevede un meccanismo di sostituzione dei commissari della sola Camera rinnovata; l'emendamento preclude questa possibilità, rimettendola tutta alle nuove Camere. PRESIDENTE. Finché la Camera non viene ricostituita, non è possibile neanche procedere alle nomine. La questione non è molto chiara. SERGIO MATTARELLA. Nel testo attuale si dà per scontato che in caso di scioglimento di una Camera quella nuova abbia implicitamente espresso una volontà di continuazione della Commissione e debba limitarsi a nominare i commissari di sua competenza. Non è così con il testo proposto dal senatore Mancino. PRESIDENTE. Se però la Commissione opera per tutta la durata della legislatura, ritengo che la Camera ricostituita non possa avere idee contrarie, perché questo è previsto dalla legge istitutiva. SERGIO MATTARELLA. Varia da Camera a Camera; se si perviene allo scioglimento anticipato... RAFFAELE BERTONI. A me sembra che secondo il testo attuale la Commissione, come d'altra parte è sempre avvenuto anche quando non vigeva questo regolamento, eserciti i suoi poteri fino a quando non si riuniscono le nuove Camere. Poi si aggiunge l'ipotesi di scioglimento anticipato di una sola Camera, che non è stabilito dal regolamento. Quindi, l'obiezione mossa dal presidente mi pare eccessiva: lo scioglimento di una Camera è un fatto che costituisce l'ipotesi presupposta dal regolamento, non è il regolamento a stabilire quando una Camera viene sciolta. PRESIDENTE. Certo. RAFFAELE BERTONI. Il regolamento lo dà per presupposto. Secondo il testo attuale, se si scioglie una sola Camera la Commissione provvede al rinnovo dei componenti appartenenti alla Camera disciolta; ovviamente, rimangono in carica quelli che appartengono alla Camera non sciolta e i componenti della Camera sciolta sono rinnovati, nel momento in cui si riunisce la nuova Camera, evidentemente. E' chiaro che quando ciò avviene il rinnovo si compie. Ora, l'emendamento del senatore Mancino mi sembra semplifichi le cose. Quando si sciolgono tutte e due le Camere la Commissione continua a esercitare i suoi poteri nella composizione che ha fino alla prima seduta delle nuove Camere. Anche se se ne scioglie una, continua ad esercitare i suoi poteri con la composizione che ha, fino a quando non è rinnovata la Camera sciolta, la quale provvederà a rinnovare i suoi componenti all'interno della Commissione. In pratica, se si scioglie il Senato - come è nell'auspicio di alcuni attualmente - noi senatori continuiamo a far parte della Commissione antimafia fino a quando non sarà eletto il nuovo Senato; in quel momento verrà nominata una nuova delegazione del Senato. PRESIDENTE. Questo è scritto nel comma 2 del testo attuale: "La Commissione esercita i suoi poteri fino alla prima riunione delle nuove Camere". RAFFAELE BERTONI. Poi è scritto che nel caso di scioglimento di una Camera, provvede immediatamente al rinnovo, cioè prima della riunione delle nuove Camere. Pagina 356 Mi pare che l'emendamento proposto dal senatore Mancino sia molto più aderente alla realtà costituzionale e anche semplificatorio; non ha bisogno di interpretazioni o di glosse, perché mi pare si interpreti da solo. LUIGI RAMPONI. A me pare corretta anche la formulazione attuale dell'articolo 2. Immaginando cosa potrebbe accadere, obiettivamente non riesco a vedere possibili problemi. Il problema è costituito dallo scioglimento di una sola Camera. Ebbene, in tal caso vale la norma che fa riferimento alla prima riunione delle nuove Camere e nel frattempo avviene l'elezione dei nuovi componenti. Non ho nulla in contrario nei confronti del testo attuale o di quello emendato, ma mi pare sia chiarissimo anche il testo attuale. Quanto previsto dall'emendamento Mancino 2.1 è già insito nell'articolo 2 del testo dell'attuale regolamento. Mi sembra una complicazione da farisei. SERGIO MATTARELLA. Non avrei difficoltà a ritirare l'emendamento Mancino 2.1. Però, vorrei dire che l'attuale testo trasforma una Commissione bicamerale in monocamerale, sia pure per un certo lasso di tempo. L'emendamento del senatore Mancino fa sì che la Commissione rimanga bicamerale. PRESIDENTE. Probabilmente riusciremmo ad avere un'idea più chiara se lei presentasse la formulazione del comma 2 come risulterebbe dall'inserimento dell'emendamento Mancino. SERGIO MATTARELLA. Non ho alcuna difficoltà a farlo. PRESIDENTE. In realtà non c'è alcuna differenza se non nel fatto che la Commissione esercita i suoi poteri fino alla prima riunione delle nuove Camere anche se lo scioglimento riguarda una sola di esse. Però, cosa fa la Commissione dopo? Quando è stata ricostituita l'altra Camera, cosa accade della Commissione? SERGIO MATTARELLA. La Commissione dura per l'intera legislatura, ma quest'ultima vale per ciascuna Camera: se si scioglie una Camera per quella comincia a decorrere una nuova legislatura. La Camera appena eletta dovrà deliberare di nuovo se mantenere la Commissione. Quindi, il problema si ripropone comunque per l'unica Camera sciolta anziché per le due nel caso normale: va ricostituita la volontà di dar vita alla Commissione da parte della Camera appena eletta. LUIGI RAMPONI. Proprio riferendomi a quanto detto prima dal collega, credo che questi problemi nascano dal desiderio di essere sempre più precisi. Se avessimo semplicemente detto che la Commissione esercita i suoi poteri fino alla prima riunione delle nuove Camere, non sarebbero sorti problemi. Ma allora si è posto l'interrogativo: cosa succede se se ne scioglie una sola? Da qui è nata la volontà di introdurre una precisazione. Adesso vogliamo introdurre un ulteriore chiarimento. E' certo che la Commissione, per volontà del legislatore, opera fino a quando non entrano in funzione le nuove Camere. Poi, si è voluto dire - e per me è stata un'aggiunta inutile - che la nuova Commissione avrebbe provveduto al rinnovo dei componenti. Adesso vogliamo precisare che ciò avviene anche quando lo scioglimento riguarda una sola Camera. Ma in sostanza sarebbe sufficiente che dicessimo - secondo l'esigenza di vera sintesi che, a mio avviso, è necessaria - che la Commissione esercita i suoi poteri fino alla prima riunione delle nuove Camere. La Commissione rimane in funzione fino a quando non si rinnovano le Camere, che sia una o due non ha importanza. SERGIO MATTARELLA. E' un caso ipotetico di dubbia realizzazione. A mio avviso, quello del senatore Mancino era un buon emendamento che chiariva il testo dell'articolo 2. PRESIDENTE. Se vuole, onorevole Mattarella, potremmo accantonare questo articolo e l'emendamento del senatore Pagina 357 Mancino, in attesa che lei lo riformuli più chiaramente. SERGIO MATTARELLA. La ringrazio, presidente, ma lo ritiro. PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Mattarella. Pongo in votazione l'articolo 2. (E' approvato). Nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti agli articoli 3 e 4, li porrò direttamente in votazione. Pongo in votazione l'articolo 3. (E' approvato). Pongo in votazione l'articolo 4. (E' approvato). Passiamo all'esame dell'articolo 5, cui sono stati presentati gli emendamenti Bertucci 5.1 e Mancino 5.2. SERGIO MATTARELLA. Faccio mio l'emendamento Mancino 5.2. PRESIDENTE. L'articolo 5 fa riferimento alla costituzione della Commissione nella sua prima seduta, nella quale è evidente che non è ancora stato adottato il regolamento. Pertanto, si adotta il regolamento della Camera cui appartiene il presidente della Commissione. Quindi, la previsione di cui all'articolo 5 andrebbe riferita al caso di elezioni suppletive per l'ufficio di presidenza, come prevede l'emendamento Bertucci 5.1. SERGIO MATTARELLA. E' aggiuntivo, non sostitutivo! PRESIDENTE. L'emendamento 5.1 è stato ritenuto sostitutivo perché la costituzione della Commissione avviene secondo le norme del regolamento della Camera cui appartiene il presidente. Quindi, è inutile inserire una previsione riguardante la costituzione della Commissione nella prima seduta. Invece, occorre disciplinare l'ipotesi in cui occorrano elezioni suppletive per l'ufficio di presidenza. Mentre l'attuale articolo 5 è inutile perché, non essendoci un regolamento nella prima seduta, si deve necessariamente fare ricorso al regolamento della Camera cui appartiene il presidente della Commissione, manca una previsione per l'ipotesi di elezioni suppletive per l'ufficio di presidenza. Praticamente il contenuto dell'emendamento 5.1 ricalca quello dell'articolo 5. ANTONIO BARGONE. Mi sembra di ricordare che in ufficio di presidenza si fosse concordato di fare richiamo esplicito ad un articolo del regolamento per quanto riguarda l'elezione del presidente. Mentre, per quanto attiene a questo aspetto, esso avrebbe dovuto divenire oggetto di un secondo comma. Così mi sembrava di aver concordato. PRESIDENTE. In quella sede è stato ritenuto pleonastico inserire una esplicita previsione a questo riguardo, essendo pacifico che tutte le volte in cui non vi è un regolamento adottato con votazione dalla Commissione - come nel caso della sua costituzione nella prima seduta - si applichi il regolamento della Camera cui appartiene il presidente. Pertanto, si era convenuto di ritenere inutile l'inserimento di una previsione al riguardo. Tuttavia, se la Commissione lo ritiene opportuno, si può comunque introdurre una norma specifica. Anche l'emendamento Mancino 5.2 può essere ritenuto pleonastico. Esso prevede alle votazioni partecipa anche il presidente della Commissione. Ricorderete che nella prima seduta si era ingenerata una certa confusione a questo riguardo, ma secondo il regolamento della Camera il presidente partecipa alla votazione. GIUSEPPE AYALA. Potremmo limitarci a richiamare l'applicabilità del regolamento della Camera cui appartiene il presidente. Chiaramente, in questo caso, se il regolamento della Camera prevede che il presidente partecipi alla votazione, il presidente vota. PRESIDENTE. Però, le faccio presente che poiché nella seduta per la costituzione dell'ufficio di presidenza non è stato adottato Pagina 358 il regolamento interno, anche se approviamo tale norma non serve comunque a nulla, perché non essendoci ad esso non si può fare richiamo. RENATO MEDURI. Si potrebbe anche prevedere una norma transitoria per la quale fino all'adozione da parte della nuova Commissione di un nuovo regolamento, vige questo. Altrimenti è veramente pleonastico parlare di elezioni suppletive. GIUSEPPE AYALA. Non si può fare, perché per principio si applica il regolamento della Camera cui appartiene il presidente. ANTONIO BARGONE. Deve stabilirlo la legge istitutiva, non il regolamento. PRESIDENTE. A noi manca una norma che disciplini eventuali elezioni suppletive per l'ufficio di presidenza. SERGIO MATTARELLA. Se si accoglie il suggerimento dell'onorevole Ayala di fare previamente riferimento al regolamento della Camera per l'elezione dell'ufficio di presidenza, ritiro l'emendamento 5.2, perché altrimenti si rischierebbe di far credere che il presidente voti solo per le elezioni suppletive. GIUSEPPE AYALA. Potremmo richiamarci al regolamento della Camera anche in questo. Presento un subemendamento in tal senso. PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. (E' approvato). In seguito all'approvazione del subemendamento Ayala 0.5.1.1, l'emendamento Bertucci 5.1 risulta del seguente tenore: Art. 5 (Elezioni suppletive per l'ufficio di presidenza). 1. La costituzione dell'Ufficio di presidenza è disciplinata dalle norme del regolamento della Camera di appartenenza del Presidente della Commissione. 2. Nelle elezioni suppletive per l'Ufficio di presidenza, ciascun componente scrive sulla propria scheda un solo nome per i Vicepresidenti e un solo nome per i Segretari. Sono eletti coloro che hanno conseguito il maggior numero di voti; nel caso di parità di voti è proclamato eletto il più anziano di età. Dei risultati dell'elezione è data comunicazione ai Presidenti delle Camere. Ricordo che l'emendamento Mancino 5.2, fatto proprio dall'onorevole Mattarella, è stato ritirato. Pongo in votazione l'emendamento Bertucci 5.1, interamente sostitutivo dell'articolo 5, con le modifiche testé apportate. (E' approvato). Passiamo all'esame dell'articolo 6, cui è stato presentato l'emendamento Bertucci 6.1. Pongo in votazione tale emendamento. (E' approvato). Pongo in votazione l'articolo 6, con le modifiche testé apportate. (E' approvato). Passiamo all'esame dell'articolo 7, cui è stato presentato l'emendamento Conti ed altri 7.1. CARLO CONTI. Innanzitutto, a nome del gruppo della lega nord, mi scuso per la tarda presentazione degli emendamenti, ma tutti gli emendamenti, tranne il 15.01, propongono modifiche formali e comunque di poco conto. In questo senso credo che da parte nostra non vi sia stato alcun tentativo di prevaricazione nei confronti degli altri componenti della Commissione. L'emendamento 7.1, insieme all'emendamento presentato dal collega Bertucci all'articolo 8, mira a coordinare meglio le funzioni dell'Ufficio di presidenza. In particolare vorremmo fosse precisato che nella determinazione del calendario dei lavori l'ufficio di presidenza sia integrato da un rappresentante per ogni gruppo. Pagina 359 GIUSEPPE AYALA. La proposta mi sembra ragionevole e pertanto sono favorevole. SERGIO MATTARELLA. Desidero un chiarimento. Poiché l'espressione "di concerto" è piuttosto pregnante, vorrei sapere se con essa si intende che debba esservi il consenso dei gruppi. CARLO CONTI. In prima analisi, ritengo debba intendersi che è richiesto il consenso dei gruppi. Comunque, se non vado errato, il regolamento della Camera prevede che, in caso di mancata unanimità nella decisione, il Presidente possa adottare una soluzione; considerato che la Commissione si richiama ai princìpi più generali del regolamento della Camera, ritengo che tali princìpi debbano applicarsi anche in questa sede. ANTONIO BARGONE. Noi siamo favorevoli. PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 7.1. (E' approvato). Pongo in votazione l'articolo 7, con le modifiche testé apportate. (E' approvato). Passiamo all'esame dell'articolo 8, cui risulta presentato l'emendamento Bertucci 8.1, che in sostanza propone di applicare le nuove norme del regolamento della Camera concernenti le funzioni dell'ufficio di presidenza, poiché questi articoli del regolamento della Commissione non erano ancora stati aggiornati. SERGIO MATTARELLA. E' evidente che l'intento è quello di garantire la precedenza alle proposte della maggioranza dei componenti della Commissione e di consentire, in coda, l'inserimento di proposte della minoranza graduate secondo il consenso che ricevono. Vorrei però capire secondo quali parametri, con quale successione temporale, sulla base di quali percentuali queste debbano essere valutate. Una volta che si entra nel rapporto maggioranza-minoranza - un terreno inospitale - sarebbe opportuno stabilire percentuali e cadenze temporali delle une e delle altre. Personalmente ritengo sia meglio evitare di addentrarsi in questo terreno. PRESIDENTE. Questo articolo riprende quasi letteralmente l'articolo 23 del regolamento della Camera... SERGIO MATTARELLA. Lì, però, vi sono anche altre norme: in mancanza di consenso è il Presidente che decide. PRESIDENTE. Le modifiche al regolamento della Camera erano state introdotte proprio per questo. Non mi pare, comunque che non vi siano garanzie per i gruppi di minoranza. SERGIO MATTARELLA. Non intendevo sollevare questa obiezione. GIROLAMO TRIPODI. Anche se questa previsione è contenuta nel regolamento della Camera, mi sembra che in questa sede rappresenti una forzatura poiché si va a stabilire, senza poi sapere in che misura, quanto conti ciascun gruppo. Da un certo punto di vista questo può essere importante, ma credo che in questa Commissione ciascuno dà il suo apporto e poi la maggioranza decide; rimane comunque il diritto del presidente di decidere quando non vi sia l'unanimità. Questo mi sembra escludere la necessità di andare a stabilire anticipatamente quanto conta ciascuno. Mi sembra un elemento negativo rispetto allo spirito unitario che dovrebbe caratterizzare in particolare una Commissione bicamerale. Le norme di sicurezza mi sembra esistano, la minoranza non è in condizioni di sabotare i lavori della Commissione, quindi sarei dell'avviso di eliminare il riferimento alla consistenza dei gruppi, poiché mi sembra determini una certa confusione. A mio avviso dovrebbero essere cancellate le parole: "nonché quelle in minoranza in rapporto alla consistenza dei gruppi consenzienti". Presento un subemendamento in tal senso. Pagina 360 MAURIZIO BERTUCCI. Tale frase non ha intenti punitivi nei confronti della minoranza (questa Commissione dovrebbe lavorare sempre di comune accordo), ma è stata presa dal regolamento della Camera. Comunque non ho nulla in contrario a concludere il periodo con la parola "minoranza", eliminando le parole "in rapporto alla consistenza dei gruppi consenzienti". RENATO MEDURI. Nelle commissioni del consiglio regionale della Calabria, delle quali ho esperienza, si utilizza il voto multiplo, per cui ogni commissario vota rappresentando i componenti del suo gruppo. Nell'ufficio di presidenza vige la stessa regola, con la quale si raggiunge comunque una maggioranza e si rispetta una legge democratica, quella dei numeri. Suggerisco, quindi, di istituire il voto multiplo nell'ufficio di presidenza della Commissione allargato ai rappresentanti dei gruppi. LUIGI RAMPONI. A me non pare che il regolamento della Camera sia discutibile. D'altronde, nell'ambito dell'ufficio di presidenza della Commissione, allargato ai rappresentanti dei gruppi, non è rispettata la proporzionalità. Potrebbe, quindi, accadere, nel caso di un contrasto, che si giudicasse prevalente una proposta... ANTONIO BARGONE. C'è il peso ponderale. LUIGI RAMPONI. Questo fa diventare ponderale l'ultima frase. Stavo dicendo che potrebbe essere considerato prevalente un parere supportato da cinque commissari rispetto ad uno supportato da quattro che però rappresentano la maggioranza. E' giusto quindi dire che ognuno sia presente nell'ufficio di presidenza ma abbia un peso pari al numero dei componenti che rappresenta. Lascerei, quindi, l'emendamento così com'è. GIUSEPPE AYALA. Ciò fa cadere l'ipotesi del voto multiplo. GIROLAMO TRIPODI. Insisto per la votazione del mio subemendamento. GIANVITTORIO CAMPUS. Desidero solo un chiarimento che si riferisce sia all'articolo originario sia all'emendamento sostitutivo. Nell'articolo 8, al punto b) è precisato che l'ufficio di presidenza "delibera sulle spese - ad eccezione di quelle di ordinaria amministrazione - inerenti all'attività della Commissione". Chi delibera sulle spese di ordinaria amministrazione? Se delibera qualcun altro, non sarebbe stato più corretto specificare che l'ufficio di presidenza delibera sulle spese di straordinaria amministrazione? PRESIDENTE. Per le spese di ordinaria amministrazione non è prevista una delibera. GIANVITTORIO CAMPUS. Mi riferivo non a chi delibera ma a chi gestisce le spese di ordinaria amministrazione. PRESIDENTE. L'amministrazione della Camera. I fondi vengono dati dalla Camera e dal Senato che li gestiscono. Pongo in votazione il subemendamento Tripodi 0.8.1.1. (E' respinto). GIROLAMO TRIPODI. Preannuncio il mio voto contrario sull'emendamento Bertucci 8.1. PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Bertucci 8.1, interamente sostitutivo dell'articolo 8. (E' approvato). Passiamo all'esame dell'articolo 9, cui è stato presentato l'emendamento Conti ed altri 9.1. CARLO CONTI. L'emendamento ha lo scopo di dare alcune garanzie sia alla maggioranza sia alla minoranza. Mi spiego: per l'Assemblea dei deputati e dei senatori la convocazione nella sede istituzionale, e non in altra, è immediata. In questo caso, invece, ci troviamo di fronte ad una Commissione d'inchiesta che potrebbe avere la necessità di riunirsi in un luogo diverso dalla sede propria. Con l'emendamento si vuol chiarire, senza lasciare Pagina 361 dubbi, la possibilità che la Commissione si riunisca in una sede diversa che potrebbe essere un ufficio giudiziario o un altro luogo (si potrebbe precisare, se ritenete, che ciò può avvenire nel territorio della Repubblica). Inoltre, nell'emendamento è indicato un termine di convocazione più lungo rispetto a quello ordinario che è di 48 ore. Ciò perché nel caso in cui si ritenga necessario o utile convocare la Commissione in altra sede, si deve dare ai commissari il tempo per organizzarsi. PRESIDENTE. Vorrei fare presente che l'emendamento sembra contrario all'articolo 142 del regolamento della Camera che così recita: "Quando una Commissione d'inchiesta ritenga opportuno di trasferirsi o di inviare alcuno dei suoi componenti fuori della sede del Parlamento, ne informa prima di deliberare al riguardo, il Presidente della Camera". CARLO CONTI. Le norme non sono in contraddizione l'una con l'altra, per cui forse potrebbero essere coordinate. LUIGI RAMPONI. "Ne informa" non vuol dire che vi sia bisogno di un'autorizzazione. GIUSEPPE AYALA. A parte il problema del coordinamento con l'articolo 142, occorre considerare che stiamo parlando di un'eventualità eccezionale, perché normalmente la Commissione è convocata a palazzo San Macuto. Può verificarsi un evento eccezionale per cui la Commissione debba essere straordinariamente convocata altrove. In questo caso, il termine di cinque giorni mi pare una contraddizione, nel senso che se, ad esempio, avviene un fatto straordinario a Palermo e la Commissione decide di riunirsi in quella città per dare testimonianza della propria presenza, che senso ha farlo dopo cinque giorni? CONCETTO SCIVOLETTO. Mi sorge il dubbio che l'emendamento possa essere considerato inammissibile perché, in sostanza, modifica il regolamento della Camera. Comprendo il senso dell'emendamento, che però potrebbe essere riformulato. PRESIDENTE. Credo che una formulazione opportuna potrebbe essere la seguente: "In casi di straordinaria urgenza la Commissione sarà convocata ad horas (...) dando successivamente informativa al Presidente della Camera". Ritengo, in ogni caso, che questo la Commissione possa farlo comunque. LUIGI RAMPONI. Dare informazione non vuol dire attendere l'autorizzazione. Abbiamo visto le ragioni per le quali possiamo dare informazione, cioè emergenza od altro... PRESIDENTE. Però, questo si può fare ugualmente, non vi è nulla che lo vieti; come regola generale, ciò che non è vietato può essere fatto. SERGIO MATTARELLA. Signor presidente, se me lo consentono i colleghi proponenti, vorrei suggerire il ritiro dell'emendamento per un problema di carattere generale. L'articolo 9 di cui discutiamo regola le convocazioni ordinarie della Commissione. Si sta discutendo di trasformare questo emendamento in una possibilità di accesso, audizione, spostamento straordinario della Commissione in circostanze altrettanto straordinarie, il che è un'altra cosa. Riferito all'articolo 9, l'intendimento dell'emendamento è quello di stabilire che ordinariamente la Commissione può anche convocarsi altrove. Ciò non possiamo prevederlo perché il Parlamento si riunisce nella sua sede; soltanto in casi drammatici, imprevedibili, mai verificatisi- e speriamo che mai si verifichino - si può riunire altrove. Il principio per cui il Parlamento può riunirsi fuori dei suoi palazzi non esiste e non può esistere. Per tale motivo chiedo il ritiro dell'emendamento in questione. Le forme di viaggio, di spostamento e di accesso della Commissione possono essere tante e per diversi motivi, ma ribadisco che esse non possono riguardare le convocazioni ordinarie. Pagina 362 PRESIDENTE. Sono d'accordo. Se introdotto come modalità di convocazione ordinaria, l'emendamento è inammissibile. GIROLAMO TRIPODI. Concordo sia con quanto detto poc'anzi dall'onorevole Mattarella sia con lei, signor presidente, a proposito dell'inammissibilità dell'emendamento. Infatti, oltre ad essere in contrasto con il regolamento della Camera, tale emendamento pone problemi più grossi, relativi allo sdoppiamento della sede della Commissione. Ciò non è possibile, perché noi siamo il Parlamento italiano, non un parlamento regionale. Non siamo il parlamento di una parte del paese, ma il Parlamento della Repubblica italiana. Quindi, credo sia giusto rispettare non solo il regolamento della Camera, che regola i nostri lavori, ma anche evitare che si possa instaurare un principio che, automaticamente, già porta ad una divisione tra noi. PRESIDENTE. I proponenti insistono per la votazione dell'emendamento? FLAVIO CASELLI. Sì, signor presidente. PRESIDENTE. Ritengo di doverlo dichiarare inammissibile. CORRADO STAJANO. Se votassimo, l'emendamento potrebbe non essere approvato... PRESIDENTE. Al presidente è attribuita la facoltà, preliminare al merito, di dichiarare inammissibile un emendamento. CORRADO STAJANO. Capisco, ma è anche una manifestazione di autorità. PRESIDENTE. Da parte del presidente non vuole essere una manifestazione di autorità, ma un esercizio dei propri diritti. FLAVIO CASELLI. Noi accettiamo il giudizio di inammissibilità. PRESIDENTE. L'emendamento Conti 9.1 è inammissibile in quanto contenente la previsione di una sede parlamentare distinta da quella propria delle due Camere. Pongo in votazione l'articolo 9. (E' approvato). Nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, pongo in votazione l'articolo 10. (E' approvato). Passiamo al successivo articolo 11, cui sono stati presentati gli emendamenti Parenti 11.1 e Conti ed altri 11.2. Il comma 1 dell'articolo 11 prevede che per la validità delle deliberazioni della Commissione è necessaria la presenza di un terzo dei componenti. L'emendamento proposto dai colleghi del gruppo della lega nord prevede, invece, che per la validità delle deliberazioni della Commissione è necessaria la presenza di metà dei componenti. Faccio rilevare che ove si elevi in misura così ampia il numero legale, si rischia di paralizzare il lavoro della Commissione. E' per tale ragione che avevo ritenuto opportuno mantenere la presenza di un terzo dei componenti già adottata dalla precedente Commissione. FLAVIO CASELLI. La ragione del nostro emendamento 11.2 è molto chiara: intende garantire una maggiore partecipazione alle deliberazioni. E' una questione di buon senso: si tratta di vedere se debba prevalere l'esigenza di maggiore funzionalità della Commissione o quella di una maggiore democrazia, se vogliamo usare una parola grossa. Aggiungo che quanto previsto nel nostro emendamento vale soltanto per le votazioni, non per la normale attività della Commissione. PRESIDENTE. E' ovvio che è auspicabile la maggior partecipazione possibile alle votazioni. Però, per evitare che i lavori della Commissione si paralizzino... FLAVIO CASELLI. Signor presidente, si pongono soltanto queste due esigenze: garantire la maggiore partecipazione alle decisioni dei membri della Commissione, e Pagina 363 valutare se ciò contrasta con l'esigenza di funzionalità della Commissione stessa. ANTONIO BARGONE. A mio avviso, l'emendamento proposto contrasta con l'esigenza di maggiore funzionalità, perché in Commissione non vi sono soltanto deliberazioni importanti, ma anche di routine; può accadere, pertanto, che proprio in simili circostanze i commissari non siano spinti a partecipare ai lavori della Commissione. Del resto, se dovessi giudicare dalla presenza dei colleghi alle sedute che abbiamo tenuto fin qui, credo che non avremmo mai raggiunto il numero legale previsto in questo emendamento. Poiché su questa questione vi è stata una discussione piuttosto lunga ed approfondita nella passata legislatura, a me sembra che la dizione prevista al comma 1 dell'articolo 11 rappresenti il punto d'equilibrio più ragionevole, tenuto conto che ci troveremo ad assumere non solo deliberazioni di particolare importanza, per cui è presumibile che i commissari siano spinti ad essere presenti per una ragione politica, ma anche, per esempio, sulla richiesta di un commissario di mettere all'ordine del giorno della seduta successiva un determinato punto; ebbene, se in questo caso mancasse il numero legale, la Commissione si troverebbe a procedere in modo piuttosto frammentario. Credo che l'attuale formulazione assicuri una maggiore funzionalità ai lavori della Commissione. GIUSEPPE AYALA. Mi dichiaro completamente d'accordo con l'intervento del collega Bargone. RENATO MEDURI. A me sembra che la presenza di un terzo dei componenti sia molto riduttiva, soprattutto dell'immagine del Parlamento, in quanto si potrebbe supporre che la Commissione è costretta a deliberare con un terzo dei componenti perché non riuscirebbe a raggiungere la metà degli stessi. A me sembra che la dizione prevista sia una forzatura che non dà lustro al Parlamento. Mi dichiaro quindi favorevole all'emendamento 11.2, perché la presenza di metà dei componenti la Commissione è il minimo che si possa prevedere... PRESIDENTE. Mi chiedo se il comma 1 sia stato letto attentamente. Dire che per la validità delle deliberazioni della Commissione è necessaria la presenza di un terzo dei componenti non significa che sia esclusa, in ipotesi, la presenza di tutti i membri della Commissione stessa. RENATO MEDURI. Continuo a ritenere che sia necessario prevedere almeno metà dei componenti, perché considero molto riduttiva della nostra immagine la presenza di un terzo dei componenti la Commissione. GIUSEPPE AYALA. Il problema è coniugare il funzionamento della Commissione con la responsabilità politica di chi non ritiene di partecipare ai lavori della stessa. Resta il fatto che la Commissione deve funzionare. LUIGI RAMPONI. E' vero, la Commissione deve funzionare. Credo che non dobbiamo mettere nessun vincolo se diciamo che essere presenti è una questione di responsabilità, ma se vogliamo dare un obbligo alla presenza, è più dignitoso il riferimento alla metà dei componenti la Commissione. PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 11.2. (E' respinto). Passiamo all'emendamento Parenti 11.1. ANTONIO BARGONE. Abbiamo votato contro il precedente emendamento, ma in questo caso mi sembra che si ecceda in senso contrario. LUIGI RAMPONI. Quali sono le motivazioni di tale emendamento? PRESIDENTE. L'emendamento tende a garantire maggiore funzionalità alla Commissione. Devo però riconoscere che quanto proposto potrebbe essere considerato Pagina 364 una forzatura. Sono pertanto disposta a ritirarlo. LUCA AZZANO CANTARUTTI. Signor presidente, se il criterio seguito per la votazione procedente era quello di garantire maggiore funzionalità ai lavori della Commissione, credo che sia logico e conseguente applicare il medesimo criterio anche riguardo a questo emendamento. Ritengo perciò che, coerentemente con l'impostazione espressa poc'anzi dalla maggioranza, ci si debba esprimere nel senso che non sia necessaria la richiesta da parte di tre commissari per procedere alla verifica. GIUSEPPE AYALA. Sono d'accordo. GIANVITTORIO CAMPUS. Il comma 2 dell'articolo 11 recita: "La presidenza non è obbligata a verificare se la Commissione sia oppure no in numero legale per deliberare, se non quando la Commissione stessa stia per procedere ad una votazione". La norma, così com'è scritta, già impone la verifica del numero legale nel caso di votazione; non è necessario che lo chieda un commissario o due o tre: anche se non viene avanzata alcuna richiesta, la verifica del numero legale avviene automaticamente. GIUSEPPE AYALA. Credo che la soluzione più saggia sia quella di ritirare l'emendamento; il collega ha fatto un rilievo molto giusto, nel senso che la migliore formulazione dell'articolo 11 è quella attuale. Il punto fondamentale è che, qualora l'emendamento venisse approvato, l'obbligo attualmente previsto di procedere alla verifica del numero legale in caso di votazioni verrebbe subordinato alla richiesta da parte di tre commissari. PRESIDENTE. La norma proposta è simile a quella prevista dal regolamento della Camera. GIUSEPPE AYALA. Non lo discuto; la norma ha senz'altro un senso. Mi auguro che la maggioranza non condivida questo senso, affinché possa essere assicurata speditezza ai lavori della Commissione. PRESIDENTE. Ritiro l'emendamento 11.1. Pongo in votazione l'articolo 11. (E' approvato). Poiché agli articoli 12, 13, 14 e 15 non sono stati presentati emendamenti e nessuno chiede di parlare, li porrò direttamente in votazione. Pongo in votazione l'articolo 12. (E' approvato). Pongo in votazione l'articolo 13. (E' approvato). Pongo in votazione l'articolo 14. (E' approvato). Pongo in votazione l'articolo 15. (E' approvato). Passiamo all'articolo aggiuntivo Serena ed altri 15.01. ANTONIO SERENA. Questo articolo aggiuntivo si richiama alle conclusioni della parte della relazione conclusiva della precedente Commissione elaborata dal senatore Smuraglia, nella quale veniva individuata una mafia del nord, neonata ma in crescita, con caratteristiche totalmente dissimili da quelle della tradizionale mafia del sud. Questa mafia del nord di recente sta operando con particolare virulenza. L'emendamento si illustra da sé, ma non posso esimermi dal riferire su quanto è stato detto nel corso dei colloqui di questi giorni, nonché in un intervento svolto in merito ad un precedente emendamento. Mi riferisco a quanto detto dal senatore Tripodi, che mi è sembrato volesse far presente che era stato presentato un emendamento, il nostro, ispirato a sentimenti antimeridionalisti. E' lungi da noi qualsiasi sentimento di tale natura. Si tratta di preconcetti che non accettiamo. GIROLAMO TRIPODI. Non ho detto questo. Pagina 365 PRESIDENTE. Vorrei invitare il proponente ad affrontare, oltre al merito dell'emendamento, anche gli aspetti di legittimità e di costituzionalità della proposta. ANTONIO SERENA. Desidero comunque riferirmi ai colloqui di questi giorni ed ai tentativi di far ritirare l'emendamento. Nel corso degli incontri che si sono svolti tra lei, signor presidente, ed il capogruppo della lega nord ed anche il sottoscritto l'emendamento è stato collocato in un'ottica che noi assolutamente non accettiamo. Mi scuso con il collega Tripodi se ho mal interpretato il suo pensiero, ma mi sembrava che nel suo intervento avesse espresso tale opinione. Del resto, quanto mi sembrava che il collega Tripodi avesse detto è in sintonia con le affermazioni del presidente, il quale ha parlato di unità d'Italia e della mafia come di un fenomeno circolare. Condividiamo quest'ultimo giudizio, ma ravvediamo in questo momento una forte presenza al nord, il che non implica che il fenomeno non possa essere circolare: oggi riteniamo che il nord abbia bisogno di determinate difese, e ciò per difendere tutto il paese. Ribadisco che non vi è alcun motivo di fare richiami all'unità d'Italia, né alcun tentativo da parte nostra di limitare il ruolo del presidente della Commissione antimafia. Anzi, vogliamo alleggerire il lavoro della Commissione. In questi giorni, parlando con vari colleghi della maggioranza e dell'opposizione, ho potuto constatare che la nostra proposta è condivisa da molti. L'emendamento, che non è firmato soltanto da esponenti della maggioranza, trae origine dalla relazione del senatore Smuraglia. Avvertiamo il bisogno di cambiare modo di operare e riteniamo si debba addivenire a più frequenti audizioni. Ecco la necessità di scegliere una città del nord nella quale potersi riunire; vedremo se ciò sarà possibile. Siamo comunque disposti a ragionare ed eventualmente a modificare il nostro emendamento. C'è bisogno di una presenza continua sul territorio. PRESIDENTE. In verità, l'avevo pregata di affrontare anche le questioni di ammissibilità. L'articolo aggiuntivo è stato già preso in considerazione dall'ufficio di presidenza che ne ha rilevato l'inammissibilità, anche per motivi di illegittimità costituzionale. Occorre tenere presente che questa è una Commissione bicamerale che deve lavorare collegialmente e solo per motiviorganizzativi può essere - come recita il regolamento - suddivisa in gruppi, fermo restando che al suo interno non può essere costituita un'altra Commissione, peraltro neppure rappresentativa di tutti i gruppi parlamentari. Inoltre, non è possibile prevedere una sede diversa da quella delle Camere: come si è affermato in precedenza, è incostituzionale che la Commissione, o una sua parte, si riunisca altrove; peraltro l'individuazione della sede della prefettura contrasterebbe con la funzione della Commissione di vigilanza sul Governo, in quanto la prefettura è sede di Governo. In considerazione dell'articolo 82 della Costituzione e dell'articolo 142 del regolamento della Camera, dopo aver acquisito anche l'opinione dei componenti l'ufficio di presidenza, l'emendamento si dovrebbe ritenere inammissibile. Questa argomentazione viene prima del merito: la divisione dell'Italia in due, in tre o in quattro parti non c'entra nulla! E' una questione di ammissibilità. Poiché sembra che la questione sia di vitale importanza ed anche per essere sicuri che il presidente e l'ufficio di presidenza non abbiano preso abbagli, probabilmente è opportuno rimetterla alle Presidenze delle Camere. Ripeto, l'emendamento è stato dichiarato inammissibile e quindi sarà rimesso alle Presidenze delle Camere. GIROLAMO TRIPODI. Mi dichiaro d'accordo sui rilievi da lei formulati, signor presidente, che peraltro la Commissione aveva già manifestato, sull'emendamento. Quest'ultimo, in verità, non è un emendamento ma una proposta più organica perché evidenzia un fatto sostanziale, Pagina 366 ossia la costituzione di un'altra commissione, il che non può essere oggetto di nostre decisioni. In effetti si tratta di istituire un comitato che si deve interessare ad una parte del territorio nazionale: in proposito, caro collega, non avevo assolutamente espresso giudizi sull'antimeridionalismo o meno, non era questo il punto; abbiamo di fronte altri problemi, di carattere costituzionale e, quindi, in contrasto con le norme fondamentali del nostro ordinamento democratico. Se la proposta dovesse rimanere in questi termini, dovrebbe essere presentata una proposta di legge per la costituzione di un comitato che analizza un fenomeno in un'altra zona del paese. Aggiungo che la mafia non è diversa: quella del nord agisce o si organizza in un modo... PRESIDENTE. Senatore Tripodi, non può entrare nel merito dell'emendamento; noi non abbiamo valutato il merito, ma solo l'ammissibilità. La prego di attenersi al profilo dell'ammissibilità. GIROLAMO TRIPODI. Poiché nella proposta emendativa si parla di mafia del nord, vorrei sottolineare come questa sia uguale dappertutto. E' stata la Commissione ad esaminare la relazione conclusiva dell'indagine svolta al nord dal gruppo di lavoro diretto dal senatore Smuraglia. PRESIDENTE. Prego i colleghi di non entrare nel merito ma di attenersi ai profili di ammissibilità. GIROLAMO TRIPODI. Signor presidente, ritengo che la via da lei proposta, relativa alla sottoposizione della questione al Presidente della Camera, non possa essere percorsa. A parte il fatto che l'ufficio di presidenza si è orientato diversamente, siamo di fronte - lo ripeto - ad una proposta incostituzionale, rispetto alla quale non dobbiamo avere qualche titubanza e sottoporla al parere del Presidente della Camera. Se è incostituzionale, è inutile rinviare la questione al Presidente della Camera. O è una cosa o è l'altra. Anche lei, signor presidente, ha riconosciuto l'incostituzionalità della proposta. Del resto questa Commissione non può costituirne un'altra al suo interno, ma solo i gruppi di lavoro. CORRADO STAJANO. E' difficile non entrare nel merito dell'argomento. La proposta, così come è strutturata, non è ammissibile. E' inammissibile senza ulteriori certificazioni. Se mi consentite, aggiungerei una postilla o una raccomandazione: dopo i risultati raggiunti dal gruppo di lavoro Smuraglia, che nella scorsa legislatura si occupò delle zone non tradizionalmente mafiose, forse dovremmo interessarci più specificatamente di tre regioni settentrionali, cioè il Piemonte, la Lombardia e il Veneto. La mafia al nord non è neonata: vi sono trent'anni di storia, e nell'ultimo anno la procura distrettuale di Milano ha effettuato 2.500 arresti! Dunque, la situazione è molto grave. Ripeto, la proposta così come è strutturata non è ammissibile, ma questo è uno dei programmi della nostra Commissione. PRESIDENTE. Certo. GIACOMO GARRA. Per dare concretezza e base giuridica alla dichiarazione di inammissibilità enunciata dal presidente, non credo ci si debba richiamare ai principi dell'unità d'Italia né ritenere che il fenomeno della mafia debba essere esaminato unitariamente sull'intero territorio nazionale. Nel passato si sono avute inchieste parlamentari su fatti di carattere regionale, non solo di rilevanza nazionale. L'ostacolo insormontabile, però, riguarda il rispetto delle norme sulla formazione delle leggi. Il legislatore può con legge istituire una Commissione d'inchiesta che si occupi di un fenomeno localizzato sul territorio nazionale, mentre non si può ipotizzare che un regolamento consegua i risultati che solo il Parlamento può raggiungere con l'istituzione di un'apposita commissione (che abbia riferimento ad aspetti più settoriali e territoriali di questa piaga nazionale) perché sarebbe una introduzione surrettizia. Pagina 367 A parte i rilievi dell'onorevole Tripodi e quelli del presidente riguardanti la sede dei lavori parlamentari, che non può essere modificata in quanto prevista dalla Costituzione, credo risulti preclusivo dell'esame dell'emendamento il richiamo ai principi concernenti la formazione delle leggi che verrebbero ignorati. SAVERIO DI BELLA. Vorrei che non si confondesse il "no" per motivi procedurali validi con la sottovalutazione del fenomeno mafia al nord. Se dovessimo badare solo alle differenze, dovremmo istituire decine di Commissioni perché la mafia è diversissima - nonostante le somiglianze - anche nell'ambito delle classiche regioni ad insediamento mafioso, dalla Calabria alla Campania alla Puglia. PRESIDENTE. Come già ho avuto modo di dire, a questo si ovvia con la costituzione dei gruppi di lavoro. ANTONIO SERENA. Vorrei far presente che nessuno ha parlato di costituire una seconda Commissione antimafia. L'emendamento reca l'istituzione del "Comitato per la lotta alla mafia del nord" e la parola comitato ricorre all'articolo 23 del regolamento interno che - appunto - si riferisce ad un comitato assimilabile ad un gruppo di studio. Il fatto che si sia parlato di una seconda commissione antimafia è assolutamente fuori luogo. Ci riferiamo ad un comitato che agisce alle dipendenze del presidente della Commissione antimafia: non so come si possa parlare di una seconda commissione antimafia. PRESIDENTE. Collega Serena, non è la parola "comitato" ad essere in discussione, ma è la formulazione dell'articolo aggiuntivo, che secondo il senatore Tripodi dovrebbe essere oggetto di una proposta di legge. La prego comunque di concludere. ANTONIO SERENA. Se mi lascia il tempo per farlo. Pensavo che l'incostituzionalità potesse riferirsi al comma 4, tant'è che nella mia illustrazione ho dichiarato di essere disponibile a discuterne. Il problema poteva essere risolto in questa sede senza demandarlo al Presidente della Camera. Ripeto, l'incostituzionalità riguarda il comma 4, non l'intero articolo. GIUSEPPE ARLACCHI. Visto che il senatore Serena ha ribadito ulteriormente che l'ispirazione di questo emendamento non tende ad introdurre surrettiziamente una commissione nella commissione e considerato che non vi è un irrigidimento sulla formulazione dell'emendamento medesimo - l'ultimo intervento si è rivelato chiarificatore da questo punto di vista - non mi sembra il caso di spaccare la Commissione su questa richiesta. Del resto, gli intervenuti nel dibattito hanno concordato sulla rilevanza del tema da affrontare. Pertanto, poiché il gruppo della lega nord non si irrigidisce sulla formulazione della proposta, possiamo tranquillamente includere il tema degli insediamenti mafiosi nel nord tra quelli propri dei gruppi di lavoro della Commissione (di due dei quali l'ufficio di presidenza ha già discusso). La cosa può risolversi in questi termini, se i colleghi sono d'accordo. PRESIDENTE. In tal caso dovrebbero però ritirare il loro articolo aggiuntivo. SAVERIO DI BELLA. Dovrebbe essere ritirato e riformulato secondo queste indicazioni. PRESIDENTE. Il discorso è diverso: sul fatto che la Commissione articoli organizzativamente il suo lavoro in gruppi che si occuperanno della mafia nel nord, che è omogenea e disomogenea, e di quelle del centro, del sud e delle isole, non c'è alcun dubbio. L'ho spiegato più volte. Poiché però si insiste ... ANTONIO SERENA. Siamo disposti a riformulare l'articolo aggiuntivo, ma non a ritirarlo! GIUSEPPE ARLACCHI. Mi pare che la discussione sia arrivata ad un punto che ha superato questa questione. Se ritorniamo di nuovo alla questione dell'ammisibilità Pagina 368 o dell'inammissibilità, ritorniamo all'inizio della discussione! Mi sembra vi sia stata una disponibilità ... ERMINIO ENZO BOSO. Collega Tripodi, di fronte a questo possiamo arrivare al punto di chiarire una cosa che vi chiarisco subito. Qua mi sa che si vuol giocare alle palline dove non c'è il gioco delle palline. Di fronte a questo - ve lo dico sinceramente e bonariamente - me ne vado, do le dimissioni. E non è questione che lasci due righe; veramente faccio una dichiarazione cattiva, perché non posso accettare discriminanti all'interno della situazione della penetrazione nel tessuto produttivo del nord da parte della realtà delinquenziale della mafia! Se qualcuno vuole tenersi come realtà propria Cosa nostra e la mafia in casa sua, non vedendo la pericolosità della sua penetrazione all'interno del tessuto produttivo del nord, delle casse rurali, delle multiproprietà e delle imprese, e cerca esclusivamente la fuga di fronte alla balla di costituire una seconda commissione - non è questo, perché voi sapete cosa chiediamo! - dimostra soltanto la volontà di non voler capire ciò che gli viene chiesto. Allora, ditelo pure: il meridione si gestisce la mafia. E noi ce ne andiamo. Dico veramente che me ne vado perché voi volete gestirvi la mafia; non vi interessa la situazione della penetrazione delinquenziale al nord! (Il senatore Boso esce dall'aula della Commissione). PRESIDENTE. Vi prego nuovamente di non fare discussioni nel merito! Essendovi l'intenzione di mantenere evidentemente la questione, ritengo opportuno rimettere il giudizio sulla sua ammissibilità al Presidente della Camera. Con questo l'argomento è concluso! Non si può discutere all'infinito, soprattutto quando avevo pregato i colleghi di attenersi all'esame del problema dell'ammissibilità e non a quello del merito dell'articolo aggiuntivo, in quanto la discussione nel merito è successiva a quella sulla ammissibilità. ANTONIO SERENA. Il capogruppo sono io, presidente, gli altri non mi interessano! Se si tratta di un problema procedurale ... PRESIDENTE. Non posso farci niente! Il Presidente della Camera si pronuncerà, con tutte le garanzie del caso. Nel caso in cui la Presidenza della Camera dovesse dichiarare ammissibile l'articolo aggiuntivo, lo discuteremo nel merito. Poiché nessuno chiede di parlare e non essendo stati presentati emendamenti agli articoli 16,17, 18, 19 e 20, li porrò direttamente in votazione. Pongo in votazione l'articolo 16. (E' approvato). Pongo in votazione l'articolo 17. (E' approvato). Pongo in votazione l'articolo 18. (E' approvato). Pongo in votazione l'articolo 19. (E' approvato). Pongo in votazione l'articolo 20. (E' approvato). Passiamo all'articolo 21, al quale è stato presentato l'emendamento Bertucci 21.1. Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione. (E' approvato). Pongo in votazione l'articolo 21 con la modifica testé apportata. (E' approvato). Passiamo all'articolo 22, al quale è stato presentato l'emendamento Mancino 22.1. Il senatore Mancino non è presente. GIUSEPPE DOPPIO. Lo faccio mio, presidente. GIUSEPPE ARLACCHI. Poiché l'emendamento va nella direzione di rafforzare un certo costume di riservatezza dei lavori della Commissione, mi pare possa essere accolto. Pagina 369 VITO CUSIMANO. Anche alla luce di quanto è successo! LUIGI RAMPONI. Questa è una forma di difesa rispetto a quanto è accaduto in passato. PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Mancino 22.1. (E' approvato). Pongo in votazione l'articolo 22 con la modifica testé apportata. Poiché agli articoli 23, 24 e 25 non sono stati presentati emendamenti e nessuno chiede di parlare, li porrò direttamente in votazione. Pongo in votazione l'articolo 23. (E' approvato). Pongo in votazione l'articolo 24. (E' approvato). Pongo in votazione l'articolo 25. (E' approvato). Passiamo all'articolo aggiuntivo Bertucci 25.01. MAURIZIO BERTUCCI. Ritengo che il mio articolo aggiuntivo si illustri da sé. GIANVITTORIO CAMPUS. Vorrei rimarcare che questo articolo aggiuntivo può farci superare l'impasse che potrebbe crearsi relativamente all'articolo aggiuntivo Serena 15.01. Lo dico anche per tranquillizzare i colleghi della lega nord, perché questa norma prevede che sia regolare e legittimo che in corso d'opera possa essere introdotta una modifica ... PRESIDENTE. Senatore Campus, devo interromperla, perché questo non riguarda questa ma la prossima Commissione! GIANVITTORIO CAMPUS. Allora di cosa stiamo discutendo? RENATO MEDURI. Lei ha detto che non possiamo fare una norma transitoria, tanto più non possiamo fare ... PRESIDENTE. La norma entrerà in vigore dopo l'approvazione finale. Ricordo che sull'articolo aggiuntivo Serena 15.01 pende la pronuncia dei Presidenti delle Camere. VITO CUSIMANO. Il gruppo di alleanza nazionale-MSI voterà a favore dell'articolo aggiuntivo Bertucci 25.01 per le stesse motivazioni addotte dal senatore Campus. Credo che i colleghi della lega nord si fossero resi conto che il loro articolo aggiuntivo 15.01 non poteva essere accolto e si stessero orientando a modificarlo. Ebbene, una volta approvato l'articolo aggiuntivo in esame, essi avranno la possibilità di ripresentarlo, modificandolo alla luce di quanto è stato detto. PRESIDENTE. Questi sono propositi per il futuro. ANTONIO BARGONE. Siamo favorevoli all'articolo aggiuntivo Bertucci 25.01. PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo Bertucci 25.01. (E' approvato). L'approvazione finale del regolamento potrà avvenire una volta intervenuta la pronuncia dei Presidenti delle Camere sull'ammissibilità dell'articolo aggiuntivo Serena 15.01. Rinvio dell'esame del programma di lavoro. PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca l'esame del programma di lavoro. RENATO MEDURI. Avremmo bisogno di un po' di tempo per leggere lo schema di programma, signor presidente. Sarebbe opportuno un rinvio. PRESIDENTE. Se fossimo stati d'accordo, avrei potuto illustrarlo questa sera; poiché però vi sono obiezioni, ritengo che si possa rinviare a domani. Vorrei infatti che per la prossima settimana potessimo avere già un programma operativo. Pagina 370 RENATO MEDURI. Debbo farle presente, signor presidente, che l'Assemblea del Senato terrà seduta domani sia la mattina sia il pomeriggio. PRESIDENTE. Debbo ribadire l'esigenza di disporre la prossima settimana di un programma operativo, a partire da martedì. RENATO MEDURI. Vi è anche un fatto procedurale da considerare. Se il regolamento non può essere approvato prima che il Presidente della Camera si sia pronunciato sulla ammissibilità dell'articolo aggiuntivo 15.01... PRESIDENTE. Non è così. Abbiamo approvato tutti gli articoli del regolamento interno, che non può essere approvato nel suo complesso in relazione ad un articolo aggiuntivo; ciò non modifica però in alcun modo i lavori della Commissione. Tra l'altro, è in vigore quello provvisorio. VITO CUSIMANO. Qualche collega fortunato ha avuto prima il programma, tanto da poter presentare proposte di modifica. PRESIDENTE. Il programma è stato già discusso in ufficio di presidenza per ben due volte. Ecco perché qualcuno lo aveva già; perché evidentemente fa parte dell'ufficio di presidenza. VITO CUSIMANO. Bisogna essere fortunati! PRESIDENTE. Considerato che non si ritiene possibile esaminare il programma questa sera, proporrei di fissare la seduta per giovedì prossimo, convocando domani l'ufficio di presidenza. ANTONIO BARGONE. Mi permetto di proporre, signor presidente, di fissare la seduta per la mattina di martedì prossimo. PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Bargone. Valutati gli orientamenti emersi, ritengo opportuno rinviare l'esame del programma ad una prossima seduta da tenersi martedì 18 ottobre alle 9. Comunico inoltre che per domani, mercoledì 12 ottobre, alle 15,30 è convocato l'ufficio di presidenza allargato ai rappresentanti dei gruppi. La seduta termina alle 19,15. Pagina 371 ALLEGATO EMENDAMENTI, ARTICOLI AGGIUNTIVI E SUBEMENDAMENTI AL REGOLAMENTO PROVVISORIO DELLA COMMISSIONE Art. 2. All'Art. 2, il comma 2 è sostituito dal seguente: 2. La Commissione esercita i suoi poteri fino alla prima riunione delle nuove Camere, anche se lo scioglimento riguarda una sola di esse. 2.1 Mancino Art. 5. Sostituire l'articolo 5 con il seguente: Art. 5. (Elezioni suppletive per l'Ufficio di Presidenza). 1. Nelle elezioni suppletive per l'Ufficio di Presidenza, ciascun componente scrive sulla propria scheda un solo nome per i Vicepresidenti e un solo nome per i Segretari. Sono eletti coloro che hanno conseguito il maggior numero di voti; nel caso di parità di voti è proclamato eletto il più anziano di età. 2. Dei risultati dell'elezione è data comunicazione ai Presidenti delle Camere. 5.1 Bertucci All'Art. 5, comma 2, in fine, è aggiunto il seguente periodo: Alle predette votazioni partecipa anche il Presidente. 5.2 Mancino All'emendamento 5.1, in principio, inserire il seguente comma: 1. La costituzione dell'Ufficio di Presidenza è disciplinata dalle norme del regolamento della Camera di appartenenza del Presidente della Commissione. 0.5.1.1 Ayala Art. 6. Al comma 2, in fine, aggiungere le seguenti parole: da parte di un rappresentante di gruppo. 6.1. Bertucci Art. 7. Al comma 1, dopo la parola: Formula inserire le seguenti: di concerto con i rappresentanti dei gruppi. 7.1 Conti, Caselli, Azzano Cantarutti, Viale, De Vecchi, Boso, Dolazza, Serena. Art. 8. Sostituire l'articolo 8 con il seguente: Art. 8. (Funzioni dell'Ufficio di Presidenza). 1. L'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, predispone il programma e il calendario dei lavori della Commissione. Il programma ed il calendario sono comunicati alla Commissione: Pagina 372 qualora nell'Ufficio di Presidenza non si raggiunga un accordo unanime, essi sono predisposti dal Presidente, inserendovi le proposte prevalenti nonchè quelle in minoranza in rapporto alla consistenza dei Gruppi consenzienti. Sulla comunicazione è consentito l'intervento di un commissario per Gruppo, per non più di 5 minuti. 2. L'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, esamina le questioni, sia di merito sia procedurali, che sorgano nel corso dell'attività della Commissione, alla quale riferisce. Esso propone alla Commissione la costituzione di gruppi di lavoro ai sensi del comma 2^ dell'articolo 19. 3. L'Ufficio di Presidenza delibera sulle spese - ad eccezione di quelle di ordinaria amministrazione - inerenti all'attività della Commissione. 8.1. Bertucci All'emendamento 8.1, al comma 1, sopprimere le seguenti parole: in rapporto alla consistenza dei gruppi consenzienti. 0.8.1.1. Tripodi. Art. 9. Dopo il comma 3, aggiungere il comma seguente: 4. La convocazione può essere stabilita, dall'Ufficio di Presidenza, di concerto coi rappresentanti dei gruppi, anche fuori dalla sede istituzionale della Commissione. In tali casi la convocazione avverrà ai sensi del secondo comma del presente articolo ma il termine minimo è elevato a 5 giorni. 9.1. Conti, Azzano Cantarutti, Viale, De Vecchi, Serena, Caselli, Boso, Dolazza. Art. 11. All'Art. 11, comma 2, in fine, aggiungere le seguenti parole: e ciò sia richiesto da almeno tre commissari. 11.1. Parenti All'articolo 11, sostituire il primo comma con il seguente: 1. Per la validità delle deliberazioni della Commissione è necessaria la presenza di metà dei componenti. 11.2. Conti, Azzano Cantarutti, Viale, Boso, Caselli, Dolazza, Serena, De Vecchi. Art. 15. Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente articolo: Art. 15-bis. (Istituzione del Comitato per la lotta alla mafia del nord). 1. Al fine di accentuare l'azione contro il fenomeno della mafia del nord che opera con tecniche e metodi differenti da quella del sud del Paese è istituito, in seno alla Commissione, il Comitato per la lotta alla mafia del nord con le seguenti funzioni: a) individuare le matrici della mafia nel nord, le centrali di smistamento, i punti di interscambio della malavita; b) promuovere le azioni per contrastare il fenomeno della mafia del nord. 2. Il Comitato opera con le stesse funzioni e attribuzioni previste dal presente Regolamento e dalla legge istitutiva della Commissione. 3. Il Comitato è composto da cinque Commissari eletti dalla Commissione tra i suoi membri. Tra questi la Commissione elegge il Presidente. Il Presidente del Comitato riferisce alla Commissione con relazione Pagina 373 semestrale e comunque ogni qualvolta il Presidente della Commissione ne faccia richiesta. 4. Il Comitato verrà dotato di una sede presso la Prefettura di Verona e di un organico di segreteria di non più di dieci unità. 5. Il Comitato permane in carica per tutta la durata dell'attività della Commissione. 15.01. Serena, Boso, Dolazza, Azzano Cantarutti, Viale, Peruzzotti, Bertoni, Marini. Art. 21. Al primo comma, in fine, aggiungere il seguente periodo: Il regime di riservatezza o di segretezza dei documenti viene stabilito dal Presidente, al momento dell'acquisizione da parte dell'ufficio di segreteria, salva la successiva ratifica da parte dell'Ufficio di Presidenza. 21.1. Bertucci Art. 22. All'articolo 22, dopo il comma 1, aggiungere il seguente: 1-bis. Ogni volta che la Commissione deve riferire al Parlamento il Presidente predispone una proposta di relazione, ovvero incarica uno dei componenti di predisporla. La proposta viene illustrata dal Presidente o dal relatore in apposita seduta. Fino a quando non è illustrato alla Commissione il documento non può essere divulgato. 22.1. Mancino Art. 25. Dopo l'articolo 25, aggiungere l'articolo seguente: Art. 25-bis. (Modifiche al Regolamento della Commissione). 1. Ciascun componente la Commissione può proporre la modifica delle norme del presente Regolamento, attraverso la presentazione di una proposta redatta in articoli e accompagnata da una relazione. Il testo e la relazione del proponente sono stampati e distribuiti agli altri Commissari. 2. Si applicano alla discussione le norme contenute nel titolo III del presente Regolamento. 25.01. Bertucci