Pag. 9 PRESIDENZA DEL PRESIDENTE LUCIANO VIOLANTE INDICE pag. Esame del regolamento interno della Commissione: Violante Luciano, Presidente ........................ 11, 12 14, 15, 16, 18, 19, 25, 26, 27, 29 Bargone Antonio ......................................... 13 Biondi Alfredo .......................................... 28 Biscardi Luigi .................................. 12, 16, 25 Cabras Paolo ................................ 18, 19, 25, 26 Cappuzzo Umberto ................................ 19, 26, 27 D'Amato Carlo ........................................... 27 D'Amelio Saverio ........................................ 26 Florino Michele ................................. 13, 15, 24 Frasca Salvatore ................................ 25, 27, 28 Galasso Giuseppe .................................... 27, 28 Matteoli Altero ............................. 13, 14, 16, 25 Sorice Vincenzo ..................................... 13, 25 Taradash Marco .............................. 13, 15, 18, 24 Tripodi Girolamo ........................................ 25 Sulla pubblicità dei lavori: Violante Luciano, Presidente ............................ 11 Pag. 10 Pag. 11 La seduta comincia alle 17. (La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente). Sulla pubblicità dei lavori. PRESIDENTE. Comunico che è stata chiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito. (Così rimane stabilito). Esame del regolamento interno della Commissione. PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca l'esame del regolamento interno della Commissione. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Passiamo all'esame degli articoli. Informo la Commissione che l'ufficio di presidenza ha predisposto un testo base, apportando agli articoli del regolamento vigente nella precedente legislatura le modifiche formali rese indispensabili dal fatto che in questa legislatura è un deputato a presiedere la Commissione. Ad alcuni di questi articoli proporrò inoltre, su mandato dell'ufficio di presidenza, alcuni emendamenti. Do lettura dei primi quattro articoli che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione: Art. 1. (Compiti della Commissione). 1. La Commissione svolge i suoi compiti secondo i principi e le finalità degli articoli 25-quinquies e seguenti del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 1992, n. 356. (E' approvato). Art. 2. (Composizione e durata). 1. La Commissione, composta secondo le modalità di cui all'articolo 25-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 1992, n. 356, dura in carica per tutta la legislatura. (E' approvato). Art. 3. (Sostituzione del presidente e dei componenti della Commissione). 1. In caso di impedimento definitivo, di dimissioni dalla Commissione, di assunzione di un incarico governativo, di cessazione del mandato parlamentare, il presidente e gli altri componenti della Commissione sono sostituiti da altri parlamentari nominati con gli stessi criteri e la stessa procedura di cui all'articolo 25-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 1992, n. 356. 2. Non sono ammesse sostituzioni temporanee dei componenti la Commissione. (E' approvato). Pag. 12 Art. 4. (Partecipazione alle sedute della Commissione). 1. Non è ammessa la partecipazione alle sedute della Commissione di parlamentari che non ne facciano parte o di altri estranei, fatta eccezione dei componenti della segreteria di cui all'articolo 25 e dei collaboratori di cui all'articolo 26 e salvo quanto disposto dagli articoli 16, 17, 18 e 19. (E' approvato). Do lettura dell'articolo 5: Art. 5. (Costituzione della Commissione). 1. La Commissione, nella sua prima seduta, è convocata dal presidente per procedere all'elezione, fra i suoi componenti, di due vicepresidenti e di due segretari. Sono chiamati a fungere da segretari provvisori i due componenti della Commissione più giovani per età presenti alla seduta. 2. Indetta la votazione, ciascun componente scrive sulla propria scheda un solo nome per i vicepresidenti ed un solo nome per i segretari. Sono eletti coloro che hanno conseguito il maggior numero di voti; nel caso di parità di voti è proclamato eletto il più anziano di età. Le stesse disposizioni si applicano per le elezioni suppletive. 3. Dei risultati dell'elezione è data comunicazione ai Presidenti delle Camere. Gli uffici mi segnalano che probabilmente l'articolo 5 dovrebbe essere abrogato, in quanto prescrive che la Commissione procede nella prima seduta all'elezione di due vicepresidenti e di due segretari. Poichè il regolamento viene approvato nel momento in cui si è già proceduto a tale adempimento, la norma in questione appare superflua. LUIGI BISCARDI. Non condivido la sua osservazione, signor presidente, dato che ogni regolamento deve garantire una certa continuità: certe sue norme devono comunque restare in vigore, poiché in caso contrario mancherebbe una regola anche per l'insediamento della Commissione. Certo, il regolamento può essere successivamente modificato ma deve sempre esistere una norma che funga da binario. PRESIDENTE. Ricordo che la nostra Commissione resterà in carica fino al termine della legislatura e che la norma in esame appare superflua. Comunque, dal momento che ne è stato chiesto il mantenimento, pongo in votazione l'articolo 5. (E' approvato). Do lettura dell'articolo 6: Art. 6. (Ufficio di presidenza). 1. L'ufficio di presidenza è composto dal presidente della Commissione, che lo presiede, dai vicepresidenti e dai segretari. 2. Il presidente può convocare alle riunioni dell'ufficio di presidenza i rappresentanti designati dai gruppi quando lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta. Il senatore Florino e l'onorevole Matteoli hanno presentato il seguente emendamento: Sostituire il secondo comma con il seguente: "Il presidente convoca alle riunioni dell'ufficio di presidenza i rappresentanti designati dai gruppi". In relazione a tale emendamento, desidero sottolineare che il regolamento della Camera, alle cui linee dobbiamo attenerci, prevede che il Presidente convochi alle riunioni dell'Ufficio di presidenza i rappresentanti del gruppi quando lo ritiene opportuno. Credo comunque che su tale materia possiamo assumere un orientamento in Pag. 13 base al quale, in linea di massima, i rappresentanti dei gruppi siano convocati alle riunioni dell'ufficio di presidenza. Tuttavia, nei casi in cui quest'ultimo è chiamato a svolgere adempimenti puramente burocratici, tale convocazione non appare necessaria. MICHELE FLORINO. Signor presidente, onorevoli colleghi, abbiamo presentato un emendamento volto ad assicurare comunque la rappresentanza dei gruppi nelle sedute dell'ufficio di presidenza, certamente non per sfiducia nei confronti della presidenza o dei vicepresidenti, che sono persone rispettabilissime. La ragione che ci ha spinto a presentare l'emendamento è riconducibile ai compiti speciali propri della nostra Commissione, ossia la lotta alla mafia ed alla delinquenza, che stanno stravolgendo il nostro paese. In tale contesto, gradirei che tutti i partiti fossero rappresentati nelle riunioni dell'ufficio di presidenza perché i due esponenti che siedono al suo fianco, signor presidente, rappresentano partiti che oggi purtroppo, come la stampa dimostra quotidianamente, hanno, soprattutto nelle regioni del sud, una stretta colleganza con il potere malavitoso. Conseguentemente, in virtù dei poteri speciali della nostra Commissione e del controllo sistematico che essa deve esercitare su atti il cui esame non può essere riservato all'ufficio di presidenza ma va esteso a tutti i gruppi, auspico l'approvazione del nostro emendamento, volto a garantire una maggiore trasparenza e soprattutto efficacia nella lotta alla mafia. VINCENZO SORICE. Signor presidente, il regolamento interno viene approvato in attuazione della legge istitutiva della Commissione, la quale, prevedendo l'ufficio di presidenza, ne determina i compiti, le funzioni e la composizione. Se si accogliesse l'emendamento presentato, si altererebbe l'impostazione della legge istitutiva, rischiando nello stesso tempo di depauperare la Commissione delle sue funzioni. L'ufficio di presidenza, in quanto svolge determinati compiti di gestione della Commissione, deve potersi avvalere, quando lo ritiene opportuno, del contributo dei rappresentanti dei gruppi. Se invece tale rappresentanza venisse istituzionalizzata, si rischierebbe di alterare la funzione dello stesso organismo oltre che - lo ribadisco - di depauperare l'attività della Commissione. Sulla base di tali considerazioni, sono contrario all'emendamento presentato. MARCO TARADASH. Condivido l'orientamento espresso dal presidente secondo cui, quando vi saranno ragioni politiche di convocazione dell'ufficio di presidenza, le riunioni di quest'ultimo saranno allargate ai rappresentanti dei gruppi. D'altro canto, l'ufficio di presidenza svolge anche compiti di gestione ai quali non può adempiere in maniera assembleare. ANTONIO BARGONE. Condivido l'impostazione del presidente, anche per le ragioni esposte dall'onorevole Sorice. Del resto, mi sembra sufficiente affermare un orientamento in base al quale alle riunioni dell'ufficio di presidenza siano convocati in linea di massima i rappresentanti dei gruppi. Tra l'altro, mi appare improprio il riferimento all'esame degli atti, della loro rilevanza e utilizzazione, dal momento che ciò rientra in una valutazione non imputabile specificamente all'ufficio di presidenza ma alla Commissione nel suo complesso. Si tratta di un aspetto che dovrà trovare comunque puntuale disciplina nel regolamento interno. ALTERO MATTEOLI. Anche se giudico positivamente le dichiarazioni del presidente in merito all'emendamento che abbiamo presentato, desidero intervenire in riferimento alle osservazioni del collega Sorice: se è vero che la legge istitutiva prevede l'ufficio di presidenza, è altrettanto vero che essa prescrive l'approvazione di un regolamento interno. Pag. 14 Di fronte a tale adempimento, la Commissione è sovrana. Se si accogliesse il ragionamento del collega Sorice, sarebbe del tutto superfluo procedere all'approvazione del regolamento interno, in quanto tutto sarebbe disciplinato dalla legge istitutiva. Ritengo, pertanto, che la convocazione dei rappresentanti dei gruppi alle riunioni dell'ufficio di presidenza non alteri le funzioni di tale organismo, ma anzi ne snellisca i lavori. In conclusione, anche se dopo le dichiarazioni del presidente avremmo potuto ritirare l'emendamento, le osservazioni dei colleghi Sorice e Taradash ci inducono a mantenerlo. PRESIDENTE. Ho già avuto modo di rilevare che, dal punto di vista formale, l'emendamento in esame è in contrasto con il regolamento della Camera; non potrei, quindi, porlo in votazione. Invito, pertanto, i colleghi presentatori a ritirarlo, anche perché, dal punto di vista sostanziale, mi sembra funzionale ai lavori della Commissione che il presidente inviti di regola alle riunioni dell'ufficio di presidenza i rappresentanti di tutti i gruppi. Fissare, invece, un esplicito obbligo in tal senso sarebbe in contrasto - lo ribadisco - con il regolamento della Camera. ALTERO MATTEOLI. Concordiamo con le osservazioni del presidente e ritiriamo l'emendamento. PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 6. (E' approvato). Do lettura dei successivi tre articoli che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione: Art. 7. (Funzioni del presidente, dei vicepresidenti e dei segretari). 1. Il presidente della Commissione la rappresenta, la convoca e ne presiede le sedute regolando le discussioni e le votazioni secondo le norme del presente regolamento. Formula e dirama l'ordine del giorno delle sedute. Convoca l'ufficio di presidenza con le procedure di cui all'articolo 9. Esercita altresì gli altri compiti attribuitigli dal presente regolamento. 2. I vicepresidenti sostituiscono il presidente in caso di assenza o di impedimento. I segretari verificano i risultati delle votazioni e controllano la redazione del processo verbale. 3. In casi straordinari di necessità ed urgenza, il presidente esercita poteri spettanti all'ufficio di presidenza, riferendo entro 48 ore all'ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi. (E' approvato). Art. 8. (Funzioni dell'ufficio di presidenza). 1. L'ufficio di presidenza: a) propone il programma e il calendario dei lavori della Commissione indicando i criteri per la formulazione dell'ordine del giorno delle sedute; b) delibera sulle spese - ad eccezione di quelle di ordinaria amministrazione - inerenti all'attività della Commissione; c) esamina le questioni, sia di merito che procedurali, che sorgano nel corso dell'attività della Commissione, alla quale riferisce; d) propone alla Commissione la costituzione di gruppi di lavoro ai sensi del comma 3 dell'articolo 15. (E' approvato). Art. 9. (Convocazione della Commissione). 1. Al termine di ciascuna seduta, di norma il presidente della Commissione annuncia la data, l'ora e l'ordine del Pag. 15 giorno della seduta successiva. La convocazione e l'ordine del giorno sono stampati e pubblicati, salvo diversa deliberazione nell'ipotesi di seduta segreta. 2. Nei casi in cui non sia stata data comunicazione della convocazione al termine della seduta, la Commissione è convocata dal presidente con avviso personale ai suoi componenti, diramato, di norma, almeno 48 ore prima della riunione. Con l'avviso di convocazione viene trasmesso ai membri della Commissione l'ordine del giorno della riunione, il quale deve essere stampato e pubblicato, salvo quanto previsto dal comma 1. 3. La convocazione può essere richiesta al presidente da un quarto dei componenti per la discussione di argomenti di particolare rilevanza. In tal caso il presidente convoca la Commissione con la procedura di cui al comma 2. (E' approvato). Do lettura dell'articolo 10: Art. 10. (Ordine del giorno delle sedute). 1. La Commissione non può deliberare su argomenti che non siano all'ordine del giorno della seduta, salvo che non venga diversamente deciso dalla maggioranza dei due terzi dei presenti. 2. Coloro che intendono fare dichiarazioni, comunicazioni o richieste alla Commissione su argomenti non iscritti all'ordine del giorno, debbono previamente informare il presidente dell'oggetto dei loro interventi. Il senatore Florino e l'onorevole Matteoli hanno presentato il seguente emendamento: Aggiungere infine le parole: "Gli argomenti non iscritti all'ordine del giorno vanno discussi nella prima riunione successiva a quella in corso". Probabilmente si dovrebbe parlare di argomenti non esaminati anziché non iscritti. MICHELE FLORINO. Il comma 2 dell'articolo 10 del regolamento recita: "Coloro che intendono fare dichiarazioni, comunicazioni, o richieste alla Commissione su argomenti non iscritti all'ordine del giorno, debbono previamente informare il presidente dell'oggetto dei loro interventi". Generalmente in questi casi il presidente, almeno secondo quanto ho verificato nel corso della precedente legislatura, dà la possibilità di intervenire. Tuttavia, tenuto conto che i membri della Commissione sono 50, se, oltre alle questioni all'ordine del giorno, si volessero discutere anche altri argomenti, risulterebbe impossibile la nostra attività nelle aule parlamentari. L'emendamento, quindi, si propone di snellire i lavori della Commissione. MARCO TARADASH. A dire la verità, non mi è chiaro il senso di questo emendamento: o entra in contraddizione con il comma 1, dove si parla di una votazione a maggioranza qualificata per inserire nuovi argomenti all'ordine del giorno, altrimenti non riesco a comprendere. Vorrei capire se si tratta di un emendamento al comma 1 o se si riferisce ad una questione diversa. PRESIDENTE. La Commissione non può deliberare su argomenti non iscritti all'ordine del giorno, salvo che ciò non sia deciso con una votazione dalla maggioranza dei due terzi (come previsto per l'Assemblea). Coloro che intendono fare dichiarazioni, comunicazioni o richieste su argomenti non iscritti, devono previamente informare il presidente: quindi, si informa il presidente e poi si delibera se accogliere o meno la richiesta. A questo punto, i colleghi Florino e Matteoli propongono che se la delibera non è avvenuta in quella stessa seduta, abbia luogo in quella successiva. Pag. 16 LUIGI BISCARDI. Mi pare di avere capito che questo emendamento stabilisca che gli argomenti inseriti all'ordine del giorno su richiesta formulata ai sensi del comma 2 dell'articolo 10, debbano essere portati alla riunione successiva per dar modo a chi non conosce tali argomenti e voglia intervenire sugli stessi di partecipare alla discussione con cognizione di causa. Se c'è un argomento all'ordine del giorno e si delibera di inserirne un altro, qualora la discussione su quest'ultimo avvenga immediatamente molti dei componenti la Commissione potrebbero non averne una conoscenza precisa, con la conseguente impossibilità di partecipare alla discussione con cognizione dei fatti. ALTERO MATTEOLI. Signor presidente, non è questo il senso del nostro emendamento: coloro che intendono fare dichiarazioni, comunicazioni o richieste alla Commissione su argomenti non iscritti all'ordine del giorno devono previamente informare il presidente dell'oggetto dei loro interventi. In questo caso, se la richiesta è accettata dalla presidenza, non sappiamo quando tali argomenti verranno iscritti all'ordine del giorno. Il nostro emendamento si propone di inserire una norma che sancisce che ciò avvenga nella seduta successiva. PRESIDENTE. Alla luce di questa precisazione, pongo in votazione l'emendamento Florino e Matteoli all'articolo 10. (E' approvato). Pongo in votazione l'articolo 10 con la modifica testé approvata. (E' approvato). Do lettura dell'articolo 11: Art. 11. (Numero legale). 1. Salvo quanto è disposto nel comma 2 dell'articolo 15, per la validità delle deliberazioni della Commissione è necessaria la presenza di un terzo dei componenti. 2. La presenza del numero legale è accertata dal presidente all'inizio della seduta; nel corso di questa prima di ogni deliberazione, ciascun componente può richiederne la verificazione. 3. Se si accerta la mancanza del numero legale, il presidente sospende la seduta per un'ora. Qualora, alla ripresa, la Commissione non risulti in numero legale, il presidente toglie la seduta, annunciando la data e l'ora della seduta successiva con lo stesso ordine del giorno della seduta che è stata tolta. A tale articolo l'ufficio di presidenza propone i seguenti emendamenti: Sostituire il secondo comma con il seguente: "La presidenza non è obbligata a verificare se la Commissione sia, oppure no, in numero legale per deliberare, se non quando la Commissione stessa stia per procedere ad una votazione". Sostituire il terzo comma con il seguente: "Se si accerta la mancanza del numero legale, il presidente sospende la seduta per un'ora. Qualora, alla ripresa, sia nuovamente accertata, ai sensi del comma precedente, la mancanza del numero legale, il presidente toglie la seduta, annunciando la data e l'ora della seduta successiva con lo stesso ordine del giorno della seduta che è stata tolta". Nel precedente regolamento della Commissione, era stabilito che prima di iniziare i lavori si dovesse verificare l'esistenza del numero legale. Devo dire che non è sempre facile - per gli impegni che ciascuno di noi ha - che all'inizio della seduta della Commissione siano presenti 26 componenti. Pertanto, propongo che non sia necessario verificare l'esistenza del numero legale all'inizio della seduta, ferma restando la necessità di tale verifica quando si stia per procedere a deliberazioni. Pag. 17 Pongo in votazione l'emendamento proposto dall'ufficio di presidenza al secondo comma dell'articolo 11. (E' approvato). Pongo in votazione l'emendamento proposto dall'ufficio di presidenza al terzo comma dell'articolo 11. (E' approvato). Pongo in votazione l'articolo 11 con le modifiche testé approvate. (E' approvato). Do lettura dell'articolo 12: Art. 12. (Deliberazioni della Commissione). 1. Le deliberazioni della Commissione sono adottate a maggioranza dei presenti, comprendendosi, in essi, anche gli astenuti e salvi i casi per i quali sia richiesta una maggioranza speciale. In caso di parità di voti, la deliberazione si intende non approvata. 2. La Commissione vota normalmente per alzata di mano, a meno che tre commissari chiedano la votazione nominale o un quinto dei componenti lo scrutinio segreto. 3. La richiesta, anche verbale, deve essere presentata dopo la chiusura della discussione e prima che il presidente abbia invitato la Commissione a votare per alzata di mano. Se il numero dei richiedenti la votazione nominale o lo scrutinio segreto presenti in Commissione è inferiore a quello previsto dal comma 2, la domanda si intende ritirata. 4. Quando si verifichino irregolarità, il presidente, apprezzate le circostanze, può annullare la votazione e disporre che sia immediatamente ripetuta. A tale articolo l'ufficio di presidenza propone i seguenti emendamenti: Sostituire il primo comma con il seguente: "Le deliberazioni della Commissione sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo i casi in cui sia richiesta una maggioranza speciale. Ai fini del computo della maggioranza sono considerati presenti coloro che esprimono voto favorevole o contrario. In caso di parità di voti la proposta si intende respinta". Al secondo comma sostituire l'espressione:"tre commissari" con l'espressione: "quattro commissari". Il primo emendamento si rende necessario per un'esigenza di coordinamento con il regolamento della Camera, il quale, diversamente da ciò che prevede quello del Senato, non computa gli astenuti ai fini della determinazione della maggioranza. Il secondo emendamento deriva dal fatto che i componenti della Commissione sono passati da 40 a 50. Pongo in votazione l'emendamento proposto dall'ufficio di presidenza al primo comma dell'articolo 12. (E' approvato). Pongo in votazione l'emendamento proposto dall'ufficio di presidenza al secondo comma dell'articolo 12. (E' approvato). Pongo in votazione l'articolo 12 con le modifiche testé approvate. (E' approvato). Do lettura dell'articolo 13: Art. 13. (Pubblicità dei lavori). 1. Tutte le volte che lo ritenga opportuno, la Commissione può decidere di riunirsi in seduta segreta, su richiesta del presidente o di un decimo dei componenti. 2. Le delibere della Commissione vengono di norma pubblicate negli atti parlamentari, tranne che venga diversamente deciso. Pag. 18 3. Per determinati documenti, notizie o discussioni, la Commissione può stabilire, finché lo ritenga opportuno, che i propri componenti siano vincolati dal segreto. 4. Delle sedute della Commissione si redige il processo verbale, a cura dei segretari. 5. Dei lavori della Commissione è pubblicato un resoconto sommario con l'indicazione degli intervenuti nelle discussioni, delle opinioni espresse e delle deliberazioni adottate. 6. Il presidente può disporre che per determinate sedute sia pubblicato il resoconto stenografico, che viene, comunque, redatto per tutte le sedute. Nei resoconti non si fa menzione delle discussioni e delle deliberazioni di cui al comma 3. 7. Qualora un quarto dei componenti la Commissione lo richieda, almeno 24 ore prima, il presidente può disporre che la stampa o il pubblico siano ammessi a seguire lo svolgimento della seduta, in separati locali, attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso. A tale articolo l'onorevole Taradash ha presentato il seguente emendamento: Sostituire il settimo comma con il seguente: "Fatto salvo quanto previsto al comma 1, la stampa o il pubblico sono ammessi a seguire lo svolgimento della seduta, in separati locali, attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso". MARCO TARADASH. Poiché è già previsto al comma 1 che la Commissione possa decidere di riunirsi in seduta segreta, trovo non ci sia necessità di chiedere che la seduta pubblica sia aperta alla stampa, nel senso che una seduta pubblica è di per sè aperta alla stampa. Pertanto, l'emedamento propone che, fatta salva l'eventuale deliberazione di seduta segreta prevista dal comma 1, la stampa e il pubblico siano sempre ammessi a seguire lo svolgimento della seduta attraverso l'impianto audiovisivo a circuito chiuso. PRESIDENTE. L'emendamento del collega Taradash propone di eliminare la necessità della richiesta per disporre che la stampa o il pubblico segua la seduta attraverso gli impianti a circuito chiuso. Ritengo che questa esigenza sia fondata. Tra l'altro, maggiore è la pubblicità sui lavori, meglio è. PAOLO CABRAS. Questo emendamento risponde alla prassi seguita nella passata legislatura. PRESIDENTE. Naturalmente la pubblicità mediante impianto audiovisivo rimane esclusa quando non vi sia accordo o quando, anche in seduta pubblica, emerga l'esigenza della segretezza. Pongo in votazione l'emendamento Taradash al settimo comma dell'articolo 13. (E' approvato). Pongo in votazione l'articolo 13 con la modifica testé approvata. (E' approvato). Do lettura dell'articolo 14 che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione: Art. 14. (Norme applicabili). 1. Nello svolgimento dei lavori della Commissione si osservano, per i casi non espressamente disciplinati dal presente regolamento, ed in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel regolamento della Camera dei deputati. (E' approvato). Do lettura dell'articolo 15: Art. 15. (Svolgimento dell'inchiesta. Poteri e limitazioni). 1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e gli stessi limiti dell'Autorità giudiziaria. Si Pag. 19 applicano, in quanto compatibili, le norme del codice di procedura penale. 2. I poteri di cui al comma 1 sono esercitati e l'attività istruttoria è svolta dalla Commissione con la presenza della maggioranza dei suoi componenti. 3. La Commissione può delegare a gruppi di lavoro compiti particolari su oggetti e per tempi determinati. A tale articolo l'ufficio di presidenza propone i seguenti emendamenti: Sopprimere il secondo comma. Alla fine del terzo comma aggiungere il seguente periodo: "e, in tali casi, provvede a definire i poteri dei gruppi di lavoro predetti". L'abrogazione del secondo comma si rende necessaria per esigenze di funzionalità dei lavori della Commissione. Tale comma stabilisce che i poteri di cui al comma 1 e l'attività istruttoria sono esercitati con la presenza della maggioranza dei componenti: ciò significa che la maggioranza dei componenti dovrebbe essere garantita durante tutta la seduta. Per ragioni di funzionalità, propongo di eliminare questa norma, ferma restando la necessità della presenza della maggioranza per procedere a deliberazioni. Altrimenti si rischia di dover sospendere l'attività in corso ogni qual volta venga meno la maggioranza, anche per un'assenza momentanea. Il secondo emendamento riguarda una questione della quale si discuterà in sede di ufficio di presidenza allargato ai rappresentanti dei gruppi, cioè i gruppi di lavoro. Il comma 3 dell'articolo 15 stabilisce che la Commissione può delegare a gruppi di lavoro compiti particolari su oggetti e per tempi determinati: l'emendamento propone di aggiungere che in tali casi la Commissione provvede a definire i poteri dei predetti gruppi di lavoro, stabilendo chi sia possibile ascoltare e quali documenti possano essere acquisiti. In tal modo si definisce meglio il rapporto tra Commissione e gruppi di lavoro. UMBERTO CAPPUZZO. Nella precedente legislatura non furono costituiti gruppi di lavoro. Non vedo quali poteri si debba concedere ad essi. PRESIDENTE. La questione sta in questi termini: la Commissione può affidare ad un gruppo di lavoro, per esempio, un'indagine sulle forze di polizia con facoltà di chiedere documenti agli uffici di polizia. Ciò chiarisce le funzioni dei gruppi di lavoro. UMBERTO CAPPUZZO. In passato lo facevamo tramite la presidenza. Potrebbe succedere che più gruppi di lavoro che operano su materie diverse chiedano gli stessi documenti, magari già acquisiti dalla Commissione. PAOLO CABRAS. Sono d'accordo con il senatore Cappuzzo. PRESIDENTE. Ritiro l'emendamento presentato al comma 3. Pongo in votazione l'emendamento proposto dall'ufficio di presidenza soppressivo del comma 2 dell'articolo 15. (E' approvato). Pongo in votazione l'articolo 15 con la modifica testé approvata. (E' approvato). Do lettura dei successivi tre articoli che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione: Art. 16. (Attività istruttoria). 1. Oltre alle indagini ed agli esami di cui al comma 1 dell'articolo 15, la Commissione può procedere ad indagini conoscitive, acquisendo documentazioni, notizie Pag. 20 e informazioni nei modi che ritenga più opportuni ed anche mediante libere audizioni. 2. I parlamentari, i membri del Governo ed i magistrati incaricati di procedimenti relativi agli stessi fatti che formano oggetto dell'inchiesta sono di norma sentiti nelle forme dell'audizione libera. 3. Le persone imputate o indiziate di procedimenti penali sono sentite liberamente ed hanno facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia. (E' approvato). Art. 17. (Esame di testimoni). 1. Fuori dei casi previsti dall'articolo 16, la Commissione esamina come testimoni le persone informate dei fatti, che ritiene utili per lo svolgimento e la conclusione dell'inchiesta. 2. Il presidente della Commissione avverte i testimoni dell'obbligo di dire tutta la verità e rammenta loro le pene stabilite dagli articoli 366 e 372 del codice penale - richiamati dall'articolo 25-septies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1992, n. 356 - contro coloro che rifiutano uffici legalmente dovuti e contro gli autori di dichiarazioni false o reticenti. 3. Le domande sono rivolte ai testimoni dal presidente ovvero dai singoli componenti della Commissione nell'ordine e nei modi fissati dal presidente. Qualora la Commissione lo deliberi, le domande potranno avere ad oggetto soltanto i fatti preventivamente esaminati in capitoli separati ed eventualmente comunicati a ciascun testimone al momento della sua convocazione. Anche in questo caso, tuttavia, il presidente della Commissione può decidere che siano rivolte ai testimoni domande utili a chiarire i fatti enunciati oppure relative ad altri fatti. 4. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano anche alle audizioni delle persone sentite liberamente. (E' approvato). Art. 18. (Convocazione di persone che debbono essere sentite liberamente e di testimoni). 1. Le persone, che debbono essere sentite liberamente ovvero come testimoni, sono convocate mediante lettera raccomandata, con avviso di ricevimento o per mezzo di un ufficiale di polizia giudiziaria. 2. Se il testimone regolarmente convocato si rifiuta o omette di comparire senza che sussista un legittimo impedimento, la Commissione può ordinarne l'accompagnamento. 3. Ai testimoni verrà sottoposto, appena possibile, il resoconto stenografico della loro deposizione perché lo sottoscrivano. Delle eventuali richieste di rettifica è fatta menzione in calce al resoconto e di esse il presidente informa la Commissione per gli opportuni provvedimenti. (E' approvato). Do lettura dell'articolo 19: Art. 19. (Falsa testimonianza). 1. Se il testimone commette alcuno dei fatti di cui all'articolo 372 del codice penale, il presidente della Commissione, premessa, se crede, una nuova ammonizione circa la responsabilità penale conseguente a questi fatti, ne fa compilare processo verbale che quindi la Commissione trasmette all'autorità giudiziaria competente. In nessun caso i testimoni possono essere arrestati o trattenuti in stato di arresto provvisorio dalla Commissione. 2. Resta fermo quanto stabilito dall'articolo 3 della legge 23 marzo 1988, Pag. 21 n. 94, circa il segreto che può essere opposto dai testimoni o comunque dalle persone ascoltate dalla Commissione. A tale articolo l'ufficio di presidenza propone il seguente emendamento: Sopprimere il secondo comma. Tale emendamento si propone di sopprimere il comma 2 in quanto il principio della segretezza è già nella legge istitutiva, per cui è inutile richiamarlo nel regolamento. Pongo in votazione l'emendamento proposto dall'ufficio di presidenza soppressivo del comma 2 dell'articolo 19. (E' approvato). Pongo in votazione l'articolo 19 con la modifica testé approvata. (E' approvato). Do lettura dell'articolo 20: Art. 20. (Richiesta di copie e di documenti relativi a procedimenti d'inchiesta in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, nonché richieste di copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari. Regime di pubblicità degli atti e documenti acquisiti). 1. Per la richiesta di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, per la richiesta di copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari, per il regime di pubblicità degli atti e documenti acquisiti resta fermo quanto stabilito dall'articolo 5 della legge 23 marzo 1988, n. 94. A tale articolo l'ufficio di presidenza propone il seguente emendamento: Sopprimere l'articolo. Anche questo emendamento si giustifica perché richiama disposizioni della legge istitutiva. Pongo in votazione il mantenimento dell'articolo 20 di cui l'emendamento proposto dall'ufficio di presidenza chiede la soppressione. (E' respinto). L'articolo 20 s'intende pertanto soppresso. Do lettura dell'articolo 21 che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione: Art. 21. (Denuncia di reati). 1. Nei casi di cui al comma 1 dell'articolo 19 ed in quelli indicati nei commi 2 e 3 dell'articolo 25-novies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1992, n. 356, la Commissione invia rapporto all'autorità giudiziaria. Se del fatto viene indicato quale autore uno dei componenti della Commissione, il rapporto viene trasmesso anche ai Presidenti delle due Camere. (E' approvato). Do lettura dell'articolo 22: Art. 22. (Archivio della Commissione). 1. Gli atti, le delibere e la documentazione completa raccolta dalla Commissione sono depositati in apposito archivio riservato. Il presidente sovrintende all'archivio, ne cura la funzionalità e adotta le misure di sicurezza che ritenga opportune, d'intesa con i Presidenti delle due Camere. 2. Gli atti depositati in archivio possono essere consultati dai commissari e dai collaboratori della Commissione. 3. Nel caso di atti, delibere e documenti segreti, ai sensi dei commi 1 e 3 dell'articolo 13 del presente regolamento o dell'articolo 25-octies comma 3 del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1992, n. 356, non è consentita in Pag. 22 nessun caso la possibilità di estrarne copia. Tale limite si applica anche per gli scritti anonimi. A tale articolo l'ufficio di presidenza propone il seguente emendamento: Premettere il seguente comma: "1. Qualunque atto o documento che perviene alla Commissione è immediatamente protocollato a cura dell'ufficio di segreteria". Su tale argomento il collega Galasso mi ha inviato una lettera in cui pone un problema serio, quello di disciplinare con chiarezza i poteri dei singoli commissari in relazione alla documentazione pervenuta, per evitare che accada che documenti pervenuti alla Commissione non giungano a tutti i commissari ma solo al presidente. Con l'emendamento da me presentato ogni atto o documento che perviene alla Commissione è immediatamente protocollato prima che lo veda il presidente; inoltre, ciascun membro della Commissione ha diritto di accesso al registro dove sono protocollati i documenti. Il collega Galasso chiede una disciplina più attenta degli atti pubblici e degli atti riservati. Ritengo opportuno che questa materia sia delegata all'ufficio di presidenza che preparerà una proposta da sottoporre ai capigruppo. Pongo in votazione l'emendamento all'articolo 22. (E' approvato). Pongo in votazione l'articolo 22 con la modifica testé approvata. (E' approvato). Do lettura dei successivi tre articoli che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione: Art. 23. (Relazione conclusiva). 1. Fermi restando l'obbligo della Commissione di riferire comunque annualmente al Parlamento, nonché la facoltà di farlo ogni volta che lo ritenga opportuno, la Commissione deve presentare al Parlamento entro il termine fissato per l'ultimazione dei suoi lavori una relazione sulle risultanze delle indagini concernenti l'oggetto dell'inchiesta. Possono essere presentate relazioni di minoranza. 2. In nessun caso possono essere utilizzate nelle relazioni informazioni risultanti da scritti anonimi. (E' approvato). Art. 24. (Pubblicazioni di atti e documenti). 1. Salvo quanto disposto dal comma 3 dell'articolo 25-octies comma 3 del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1992, n. 356, la Commissione delibera se e quali atti o documenti possono essere pubblicati nel corso dei suoi lavori. 2. Contestualmente alla presentazione della relazione conclusiva, la Commissione decide direttamente, o a mezzo di un comitato nominato nel proprio seno, quali atti e documenti formati o acquisiti nel corso dell'inchiesta debbono essere pubblicati. 3. Tutti gli atti comunque inerenti allo svolgimento dell'inchiesta vengono vergati nell'Archivio storico del ramo del Parlamento cui appartiene il presidente della Commissione. (E' approvato). TITOLO V DISPOSIZIONI CONCLUSIVE Art. 25. (Sede, segreteria e dotazione finanziaria della Commissione). 1. Per l'espletamento delle sue funzioni la Commissione dispone di una sede e di un adeguato personale assegnati Pag. 23 dai Presidenti delle Camere, di intesa fra loro. 2. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste per metà a carico del bilancio del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio della Camera dei deputati. 3. La Commissione dispone di un apposito fondo per le spese di ordinaria amministrazione, alla cui gestione sovrintende il presidente. Le decisioni di spesa della Commissione sono comunicate all'amministrazione di competenza che procede a ripartire i relativi oneri tra i due rami del Parlamento. (E' approvato). Do lettura dell'articolo 26: Art. 26. (Collaborazioni). 1. Al fine di consentire alla Commissione di avvalersi di tutte le collaborazioni ritenute necessarie per il migliore espletamento della sua attività, il presidente sottopone all'ufficio di presidenza le relative deliberazioni. I nominativi dei collaboratori sono comunicati alla Commissione. 2. I collaboratori prestano giuramento circa l'osservanza del vincolo del segreto ai sensi dell'articolo 25-novies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1992, n. 356, e dell'articolo 13, comma 3, del presente regolamento, svolgono gli incarichi loro affidati conformandosi alle istruzioni del presidente e possono assistere ai lavori della Commissione. Riferiscono alla Commissione ogni qualvolta sia loro richiesto. 3. Ai collaboratori spetta, qualora ciò sia consentito dalle leggi in vigore, un compenso adeguato alle funzioni cui sono preposti, il cui ammontare è fissato dall'ufficio di presidenza. Si applicano i commi 2 e 3 dell'articolo 25 del presente regolamento. A tale articolo i colleghi Florino e Matteoli hanno presentato il seguente emendamento: Al comma 1, alla quart'ultima riga, dopo la parola "presidente" sostituire le parole che seguono con: "concorda con l'ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi le relative deliberazioni". La modifica proposta si riferisce alle deliberazioni relative ai consulenti. L'emendamento chiede che tali deliberazioni siano adottate dall'ufficio di presidenza allargato ai rappresentanti dei gruppi. Ho già dichiarato che condivido questa proposta. Pongo in votazione l'emendamento Florino e Matteoli al comma 1 dell'articolo 26. (E' approvato). Pongo in votazione l'articolo 26 con la modifica testé approvata. (E' approvato). Do lettura dell'articolo 27: Art. 27. (Modifiche al regolamento della Commissione). 1. Ciascun componente la Commissione può proporre la modifica delle norme del presente regolamento, attraverso la presentazione al presente di una proposta redatta in articoli e accompagnata da una relazione. La proposta, se positivamente valutata dall'ufficio di presidenza, è stampata e distribuita agli altri commissari e comunicata ai Presidenti delle Camere. 2. Il comma 1 trova applicazione anche per le aggiunte al regolamento. 3. Si applicano alla discussione le norme contenute nel titolo III del presente regolamento. Le modifiche o aggiunte sono approvate dalla Commissione a maggioranza dei componenti. Pag. 24 A tale articolo l'ufficio di presidenza propone i seguenti emendamenti: Sostituire il secondo periodo del primo comma con il seguente: "La proposta è preliminarmente esaminata dall'ufficio di presidenza che ne riferisce alla Commissione con relazione scritta. Il testo e la relazione del proponente, nonché la relazione e l'eventuale testo dell'ufficio di presidenza sono stampati e distribuiti agli altri commissari e comunicati ai Presidenti delle Camere". Sopprimere l'ultima parte del terzo comma. Il primo emendamento propone di eliminare la necessità di una preventiva positiva valutazione dell'ufficio di presidenza perché le proposte di modifica al regolamento presentate da ciascun commissario siano stampate e distribuite. Il secondo emendamento tende ad eliminare un'incongruenza, perché nel testo attuale le modifiche al regolamento devono essere approvate da una maggioranza superiore a quella prevista per l'approvazione del regolamento stesso. Pongo in votazione l'emendamento al comma 1 dell'articolo 27. (E' approvato). Pongo in votazione l'emendamento al comma 3 dell'articolo 27. (E' approvato). Pongo in votazione l'articolo 27 con le modifiche testé approvate. (E' approvato). I colleghi Florino e Matteoli hanno presentato il seguente articolo aggiuntivo: Al titolo V, Disposizioni conclusive, aggiungere il seguente articolo: "Art. 28 - 1. Il componente della Commissione colpito da avviso di garanzia e da parere favorevole per l'autorizzazione a procedere, decade da membro della stessa". Credo che per questo emendamento si ponga un problema di ammissibilità. La verifica dei titoli per stare in questa Commissione non spetta ai componenti la Commissione stessa, la quale non può stabilire motivi di decadenza. Per recuperare l'esigenza posta alla base di questo emendamento, si potrebbe stabilire che la Commissione segnali ai Presidenti della Camera e del Senato il fatto che un suo componente sia stato colpito da avviso di garanzia per alcuni tipi di reato particolarmente gravi, aggiungendo che essa è considerata dalla Commissione causa di incompatibilità. MICHELE FLORINO. Mi sentirei a disagio a stare al fianco di un collega colpito da avviso di garanzia per associazione di stampo mafioso! Già mi sento a disagio a stare in Parlamento, figuriamoci in questa Commissione. Ritengo, quindi, che l'emendamento vada chiarito con i componenti la Commissione e che quest'ultima debba assumere, in merito al medesimo, un atteggiamento più incisivo. MARCO TARADASH. Generalmente sono contrario alle stelle di David applicate sul petto e ai triangoli gialli o rosa, per cui mi dichiaro assolutamente disgustato dalle iniziative tendenti a sottrarre al singolo parlamentare i diritti che gli sono riconosciuti. Ritengo che qualora venissero a manifestarsi fatti particolarmente delicati, la Commissione dovrebbe risolverli di volta in volta, anziché esprimere giudizi a priori che, per altro, finirebbero per bloccare le stesse autorizzazioni a procedere; dubito, infatti, che quest'ultime vengano concesse, considerate le conseguenze automatiche che da esse deriverebbero. Ripeto: nel momento in cui ci troveremo di fronte alla situazione prospettata nell'emendamento dei colleghi Florino e Matteoli, credo che debbano essere i componenti la Commissione ad assumersi le loro responsabilità in un senso o nell'altro, anche perché giudico contrari Pag. 25 alla Costituzione e a qualsiasi regolamento i criteri di decadenza o di ripudio cui si riferisce tale emendamento. PAOLO CABRAS. La prima obiezione che desidero muovere all'emendamento dei colleghi Florino e Matteoli è relativa all'oggettiva impossibilità, da parte nostra, di stabilire, tramite un regolamento, i criteri in base ai quali un componente la Commissione debba decadere da membro della stessa, dal momento che a tali criteri non fa riferimento la legge istitutiva della Commissione antimafia. Ritengo, quindi, che l'emendamento di cui discutiamo debba considerarsi inammissibile o improponibile, sebbene ponga un problema tutt'altro che astratto e che, come tale, necessita di una soluzione di carattere politico. La soluzione proposta dal presidente può intendersi come una deliberazione della Commissione antimafia, nel senso che, ove si verificasse ciò che l'emendamento prevede, le decisioni in merito dovranno essere assunte dai Presidenti delle due Camere. Accogliere l'emendamento dei colleghi Florino e Matteoli significherebbe un eccesso di zelo non rispondente all'esigenza di trasparenza cui deve essere improntata non solo l'attività di questa Commissione ma, in genere, tutta l'attività politica ed istituzionale. LUIGI BISCARDI. Dichiaro di rimettermi alla proposta del presidente e di non concordare con il collega Taradash in merito all'atteggiamento che la Commissione dovrebbe assumere nell'eventualità sottolineata nell'emendamento dei colleghi Florino e Matteoli. SALVATORE FRASCA. Mi dichiaro contrario all'emendamento, perché per essere membri della Commissione antimafia la legge non prevede altri requisiti se non quello di rivestire lo status di parlamentare. Per esempio, nel caso in cui un membro della Commissione venga incriminato per aver commesso il reato di cui all'articolo 416-bis del codice penale, dovrà essere il presidente a risolvere il problema che ne consegue, in base a criteri di opportunità e previa intesa con i Presidenti dei due rami del Parlamento. VINCENZO SORICE. Ritengo anch'io che, qualora si verificasse l'ipotesi prevista dall'emendamento in questione, la Commissione dovrebbe limitarsi a segnalarla al Presidente del ramo del Parlamento cui appartiene il commissario che ne fosse interessato. ALTERO MATTEOLI. Al momento in cui, assieme al collega Florino, ho presentato l'emendamento di cui discutiamo, ero perfettamente consapevole della sua improponibilità, proprio perché i membri di questa Commissione sono nominati dai Presidenti della Camera e del Senato. Premesso che non mi tange più di tanto la battuta del collega Taradash sulle stelle di David, voglio dunque precisare che abbiamo sollevato il problema consapevoli che avrebbero potuto risolverlo soltanto i Presidenti dei due rami del Parlamento. Volevamo però portarlo all'attenzione della Commissione, seppur in maniera provocatoria, poiché siamo convinti che si tratta di un problema non astratto ma reale. PRESIDENTE. Quindi, onorevole Matteoli, lei non mi costringe a dichiarare inammissibile l'emendamento che ha presentato assieme al collega Florino? ALTERO MATTEOLI. No, lo ritiriamo perché improponibile. GIROLAMO TRIPODI. Concordo con la proposta del presidente ma desidero aggiungere una precisazione. Considerato il compito specifico di questa Commissione, sarebbe assurdo se al suo interno tollerassimo presenze di commissari nei confronti dei quali possa ravvisarsi il sospetto di collusioni mafiose. Ciò premesso, credo sia necessaria una distinzione a proposito dei reati per i Pag. 26 quali è richiesta l'autorizzazione a procedere, nel senso che, per quanto ci riguarda, deve essere chiaro che essi devono attenere a quelli connessi ai fenomeni mafiosi o a quelli perpetrati contro la pubblica amministrazione. Non credo, infatti, che la Commissione debba interessarsi delle richieste di autorizzazione a procedere qualora queste siano avanzate, per esempio, per il reato di diffamazione a mezzo stampa. SAVERIO D'AMELIO. Mi rendo conto che viviamo in un momento in cui imperversano avvisi di garanzia nei confronti di parlamentari che, purtroppo, si sono macchiati di reati gravi, tuttavia credo che dobbiamo prestare attenzione alla proposta contenuta nell'emendamento Florino e Matteoli. Condivido l'interpretazione che ne ha dato il presidente, e sulla quale si sono attestati i colleghi intervenuti prima di me, ma non il fatto che debba decadere da membro della Commissione il componente della medesima che sia colpito da avviso di garanzia e da parere favorevole per l'autorizzazione a procedere, perché questi ultimi potrebbero attenere a reati non in grado di interferire con la nostra attività. Ribadisco la necessità di prestare attenzione a questo emendamento, anche in considerazione di una circostanza che mi dispiace evidenziare, cioè che la magistratura, nonostante le affermazioni esternate tempo addietro dal presidente Biondi, sempre più frequentemente procede sulla base di scritti anonimi. Tali scritti possono arrivare anche in questa sede; quindi credo che dobbiamo affidarci alla capacità ed all'equilibrio del presidente di discernere di volta in volta, dando però per scontato il discrimine quando si tratti di argomenti che contrastano in radice con la natura stessa di questa Commissione, dunque reati incompatibili con la nostra presenza in quest'aula. UMBERTO CAPPUZZO. Vorrei richiamarmi, signor presidente, alla disposizione della legge istitutiva in base alla quale la Commissione può avvalersi della collaborazione di un magistrato nonché di un dirigente dell'amministrazione del Ministero dell'interno, per domandare se non si ritenga opportuno introdurre qualche maggiore precisazione riguardo alle funzioni di entrambi. Nel nostro regolamento non vi è alcun riferimento a queste due figure, pertanto suggerisco di indicare esattamente quali debbano essere le loro competenze. PRESIDENTE. La ringrazio, senatore, e colgo l'occasione per informare che i due collaboratori sono già stati designati. Si tratta del dottor Grasso, che è già stato consulente della Commissione nella scorsa legislatura, per quanto riguarda il Ministero di grazia e giustizia, e del viceprefetto Nardone, che faceva parte dell'Alto commissariato antimafia, per il Ministero dell'interno. Se me lo consente, vorrei osservare che questa, a mio giudizio, è materia di competenza non del regolamento bensì dell'ufficio di presidenza allargato ai rappresentanti di gruppo, nel momento in cui si assegnano i compiti ai vari consulenti. PAOLO CABRAS. E' una questione di coordinamento stabilita dalla legge. Si tratta di due collaboratori designati rispettivamente dal ministro di grazia e giustizia e dal ministro dell'interno. PRESIDENTE. Sì, è così. UMBERTO CAPPUZZO. L'altro dubbio che desidero manifestare è relativo alla dimensione internazionale che intendiamo conferire all'attività di questa Commissione. Ritengo che un qualche riferimento ai contatti internazionali che essa può avere andrebbe inserito nel regolamento, laddove si parla di indagini conoscitive. PRESIDENTE. Il collega Cappuzzo pone un problema molto importante, poiché il versante internazionale sta dimostrandosi di particolare rilevanza. La legge istitutiva della Commissione stabilisce Pag. 27 che il ministro della giustizia e il ministro dll'interno fissano loro punti di coordinamento con la Commissione; il senatore Cappuzzo si domanda perché non pensare a qualcosa del genere anche sul versante dei rapporti con l'estero. Questa potrebbe essere una indicazione per l'ufficio di presidenza allargato ai rappresentanti dei gruppi, perché nel designare i consulenti valuti con particolare attenzione la possibilità di contattare il ministro degli esteri affinché indichi un rappresentante del suo ministero incaricato di svolgere una funzione di raccordo per quanto riguarda l'attività che la Commissione potrebbe svolgere all'estero. Ciò risponde all'esigenza da lei manifestata, senatore Cappuzzo? UMBERTO CAPPUZZO. In passato membri della Commissione si sono recati all'estero e vi hanno svolto un' attività di acquisizione di dati che dovrebbe in qualche modo essere regolamentata. Non si tratta di un'indagine conoscitiva ma di qualcosa di diverso, per la quale un certo collegamento è necessario. PRESIDENTE. Se lei è d'accordo, possiamo riservare alla fase del coordinamento l'esplicitazione di questa esigenza. UMBERTO CAPPUZZO. Sono d'accordo. CARLO D'AMATO. Torno rapidamente al problema di cui è stato investito l'ufficio di presidenza dopo che è stato ritirato l'emendamento presentato dai colleghi del gruppo del movimento sociale italiano-destra nazionale e che, per la verità, mi sembrava assai garantista in relazione a quello che è lo status del parlamentare, anche se concordo con le osservazioni del collega Taradash. Abbiamo dunque demandato all'ufficio di presidenza allargato la disciplina della procedura che si debba eventualmente seguire nei confronti di un collega colpito da avviso di garanzia e da parere favorevole per l'autorizzazione a procedere. Il presidente ha precisato che gli atti che dovessero pervenire saranno protocollati e poi ne sarà data notizia. A questo punto, però, si pone il problema se dobbiamo tener conto delle denunce degli anonimi. Infatti, se si trattasse di atti ufficiali il Presidente della Camera ne sarebbe informato prima di questa Commissione e la questione sollevata sarebbe un falso problema. L'argomento sul quale l'ufficio di presidenza si dovrà intrattenere è dunque quello della utilizzazione di scritti anonimi. Nel caso si tratti di un atto ufficiale, quindi di un avviso di garanzia, la comunicazione che si chiede di fare al Presidente potrebbe essere definita come un'azione rafforzativa, dal momento che questi è il primo ad avere notizia di un determinato comportamento. E' vero che l'emendamento aggiuntivo è stato ritirato dai colleghi Florino e Matteoli, ma si è poi parlato della possibilità di disciplinare la materia. Mi chiedo, dunque, che cosa si voglia disciplinare. GIUSEPPE GALASSO. Si tratta di una giusta precisazione. PRESIDENTE. Nel momento in cui insorgesse un evidente contrasto tra il tipo di contestazione effettuata e l'autorizzazione a procedere concessa, faccio ad esempio il caso di un omicidio doloso, mi pare difficile pensare ad una compatibilità: ma sono di questo tipo i reati ai quali intendo riferirmi. In casi del genere, dunque, pensavo potesse essere utile una segnalazione da parte della Commissione al Presidente della Camera. SALVATORE FRASCA. Il presidente della Commissione può procedere a tale segnalazione autonomamente, nella sua discrezionalità. PRESIDENTE. Se lo ritenete opportuno, può anche essere il presidente ad assumere tale iniziativa. Pag. 28 GIUSEPPE GALASSO. Se non fossimo in tempi da basso impero questa discussione non ci sarebbe neanche stata. Se non fossimo in tempi da basso impero non si potrebbe neanche immaginare che possa far parte di una Commissione antimafia qualcuno che sia imputato di associazione mafiosa. Detto questo, mi dichiaro assolutamente contrario a qualsiasi tipo di formalizzazione o delimitazione, perché continuiamo a seguire la strada della delega all'autorità giudiziaria per qualunque cosa. Io voglio essere libero di valutare secondo un principio rigorosissimo di responsabilità politico-istituzionale casi che, siano o non siano reati, rappresentano per me, parlamentare e membro di questa Commissione, ragioni per le quali io mi sento di segnalare al titolare del potere di designazione e di nomina, che è il Presidente della Camera, ipotesi di incompatibilità. Questo è un punto che mi sembra fuori discussione. Circoscrivere delimita. E' come se da un lato buttiamo addosso ad una Commissione parlamentare, già prima che qualsiasi evento si verifichi, una sorta di sospetto circa i suoi componenti; dall'altro delimitiamo il campo di modo che se non vi è richiesta di autorizzazione a procedere o questa non viene concessa (impigliandoci, tra l'altro, in un rapporto complicatissimo con la Giunta per le autorizzazioni a procedere) non se ne fa nulla, mentre possono esservi comportamenti che noi non riteniamo compatibili con la presenza in questa Commissione. Dico questo per sottolineare l'estrema delicatezza delle nostre funzioni che richiede, dunque, la qualità professionale e morale dei componenti. Non dimentichiamo, infatti, che non ci troviamo nella posizione di un qualunque parlamentare. Non concordo, a tale proposito, con l'onorevole Taradash perché questa Commissione ha poteri eguali a quelli dell'autorità giudiziaria (e ciò vale solo per questa Commissione) vale a dire ha la possibilità di verificare, per esempio, cosa accade in inchieste giudiziarie coperte da segreto istruttorio. Proprio per questa ragione una qualunque delimitazione o incarico d'ufficio al presidente o all'ufficio di presidenza è, a mio avviso, fuori luogo. ALFREDO BIONDI. Riprendo le osservazioni svolte dal collega Galasso, che condivido, facendo presente che possono presentarsi, e si presenteranno, magari ad alcuni di noi che svolgono la professione di avvocato, proprio per il fatto di svolgere la funzione sia difensiva sia di parlamentare, problemi relativi all'autotutela della funzione di membro della Commissione, e di non commistione tra tale funzione con il nobile esercizio della difesa (che potrebbe talvolta essere in contrasto con la presenza in quest'aula). Avverto tale problema perché anche se mi capita raramente di assumere mandati di tal genere, può accadere di riceverne e di dovervi adempiere. Credo che in quel caso si verifichino situazioni che pongono obiettivamente nelle condizioni di dover denunciare un motivo di astensione, esponendo al presidente le ragioni del contrasto della propria coscienza nell'esercizio della duplice funzione di difesa e di indagine che si svolge con i limiti, i modi e le possibilità dell'autorità giudiziaria. Credo che ciò possa essere stabilito dal presidente della Commissione e dal Presidente della Camera, anche in considerazione della lealtà cui devono essere improntati i nostri rapporti; possono infatti verificarsi situazioni che comportano la necessità di un'astensione, ma ciò non può essere sancito. Ha pertanto ragione l'onorevole Galasso quando afferma che non dobbiamo fissare un limite, ma porre ciascuno di noi nelle condizioni di esercitare una facoltà, evitando gironi infernali più o meno gravi a seconda dei casi e padroneggiando la nostra coscienza e la confidenza che abbiamo con i Presidenti tanto della Camera quanto di questa Commissione. SALVATORE FRASCA. Mi pare che il collega Biondi, con l'acume che lo Pag. 29 contraddistingue, abbia sollevato un problema relativo alla funzione del parlamentare avvocato nella lotta contro la mafia, se sia cioè compatibile la funzione di membro di questa Commissione con l'esercizio dell'attività che porta il parlamentare ad essere il difensore di noti capi mafiosi nei processi di mafia. Tale fattispecie è diversa da quella di cui abbiamo parlato. Vorrei che di ciò si discutesse, anche se non so in quale sede, perché una volta o l'altra dovremo parlare anche di ciò. PRESIDENTE. Tale questione rientra tra le prudenti valutazioni su cause di incompatibilità rispetto all'essere membro di questa Commissione e svolgere altre attività. Per certi versi anche essere avvocato di parte civile può porre problemi se l'avvocato in questione consulta in Commissione atti coperti dal segreto che come legale non potrebbe vedere. Si tratta di un pacchetto di questioni che a mio avviso vanno lasciate alla valutazione politica. Inoltre, non si è mai discusso così a lungo di un emendamento ritirato! Il regolamento sarà immediatamente votato per alzata di mano. Chiedo, in caso di approvazione, di essere autorizzato a procedere al coordinamento formale del testo. Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito. (Così rimane stabilito). Pongo in votazione il regolamento nel suo complesso. (E' approvato). Comunico che la Commissione è convocata per giovedì 8 ottobre alle 16,30 per l'audizione del Presidente del Consiglio dei ministri e del ministro dell'interno, mentre l'ufficio di Presidenza allargato ai rappresentanti dei gruppi è convocato per giovedì mattina alle 9. La seduta termina alle 17,50.