(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 11 agosto 1988, n. 188, S. 0.
(2) Della convenzione si riporta soltanto il testo della traduzione
non ufficiale.
T11. 1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a
ratificare la convenzione sul trasferimento delle persone
condannate, adottata a Strasburgo il 21 marzo 1983.
T12 1. Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione di
cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in
conformità a quanto disposto dall'articolo 18 della convenzione
stessa.
T13. 1. Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, della
convenzione è esclusa l'applicazione della procedura prevista
nell'articolo 9, paragrafo 1, lettera b), della convenzione stessa.
T14. 1. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge, pari a lire 160 milioni per ciascuno degli anni 1988, 1989 e
1990, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, al fini del bilancio triennale 1988-1990, al
capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per
l'anno 1988, all'uopo parzialmente utilizzando lo specifico
accantonamento. Abrogazione della ritenuta dei tre decimi della
mercede dei detenuti. Interventi per i detenuti tossicodipendenti.
Revisione della normativa concernente i custodi di beni sequestrati
per misure antimafia. Ratifica delle convenzioni per la esecuzione
delle sentenze penali straniere e per il trasferimento delle persone
condannate. Riforma del sistema della giustizia minorile.
T22. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
T15. 1 La presente legge entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Traduzione non ufficiale
Convenzione sul trasferimento delle persone condannate. Gli Stati
membri del Consiglio d'Europa e gli altri Stati, firmatari della
presente Convenzione,
Considerato che l'obiettivo del Consiglio d'Europa è quello di
realizzare una unione più stretta tra i suoi membri;
Desiderosi di sviluppare ulteriormente la cooperazione
internazionale in materia penale;
Considerando che tale cooperazione deve essere indirizzata alla
buona amministrazione della giustizia e a favorire il reinserimento
sociale delle persone condannate;
Considerando che questi obiettivi richiedono che gli stranieri
privati della libertà a seguito della commissione di un reato
abbiano la possibilità di scontare la condanna nell'ambiente sociale
d'origine;
Considerando che il miglior mezzo per raggiungere tale scopo è
quello di trasferirli nei loro paesi,
Hanno convenuto quanto segue:
Articolo 1
Definizioni
Ai fini della presente Convenzione:
T2a)"condanna" significa qualsiasi pena o misura privativa
della libertà, di durata limitata o illimitata, inflitta dal giudice
a seguito della commissione di un reato;
T2b)"sentenza" significa una decisione o un ordine del
giudice con il quale venga inflitta una condanna;
T2c)"Stato di condanna" significa lo Stato in cui è stata
inflitta la condanna alla persona che puo essere o è già stata
trasferita;
T2d)"Stato di esecuzione" significa lo Stato in cui
persona condannata può essere, o è già stata trasferita, per
scontare la pena.
Articolo 2
Principi generali
T11. Le Parti si impegnano a prestarsi reciprocamente la più
ampia cooperazione possibile in materia di trasferimento delle
persone condannate conformemente alle disposizioni della presente
Convenzione.
T12. Una persona condannata nel territorio di una Parte può,
conformemente alle disposizioni della presente Convenzione, essere
trasferita nel territorio di un'altra Parte per scontare la pena
inflittale. A tal fine essa può manifestare, presso lo Stato di
condanna, o presso lo Stato di esecuzione, il desiderio di essere
trasferita in applicazione della presente Convenzione.
T13. Il trasferimento può essere richiesto o dallo Stato di
condanna, o dallo Stato di esecuzione.
Articolo 3
Condizioni per il trasferimento
T11.Una persona condannata può essere trasferita in
applicazione della presente Convenzione se ricorrono le seguenti
condizioni:
T2a)la persona condannata è cittadino dello Stato di
esecuzione;
T2b) la sentenza è definitiva;
T2d) la persona condannata o, allorquando in considerazione
della sua età o delle sue condizioni fisiche o mentali uno dei due
Stati lo ritenga necessario, il suo rappresentante legale -
acconsente al trasferimento;
T2e) gli atti o le omissioni per i quali è stata inflitta la
condanna costituiscano reato ai sensi della legge dello Stato di
esecuzione o costituirebbero reato se fossero commessi sul suo
territorio; e
T2f) lo Stato di condanna e lo Stato di esecuzione sono
d'accordo sul trasferimento.
T12. In casi eccezionali, le Parti possono concordare il
trasferimento anche se la durata della pena che la persona
condannata deve ancora scontare è inferiore a quella prevista al
paragrafo 1, lettera c).
T13. Ogni Stato può, al momento della firma o del deposito
dello strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di
adesione, per mezzo di una dichiarazione indirizzata al Segretario
Generale del Consiglio d'Europa, indicare che intende escludere
l'applicazione di una delle procedure previste all'articolo 9,
paragrafo 1, lettere a) e b) nelle sue relazioni con le altre Parti.
T14. Ogni Stato può, in qualsiasi momento, per mezzo di una
dichiarazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio
d'Europa, definire, per quanto lo riguarda, il termine "cittadino"
ai fini della presente Convenzione.
Articolo 4
Obbligo di fornire informazioni
T11. Ogni persona condannata alla quale può essere applicata la
presente Convenzione deve essere informata dallo Stato di condanna
del contenuto della presente Convenzione.
T12. Se la persona condannata ha espresso allo Stato di
condanna il desiderio di venire trasferita in applicazione della
presente Convenzione, questo Stato deve informare lo Stato di
esecuzione il più presto possibile dopo che la sentenza è divenuta
definitiva.
T13. Le informazioni devono comprendere:
T2a) il nome, la data ed il luogo di nascita della persona
condannata;
T2b) se del caso, il suo indirizzo nello Stato di esecuzione;
T2c) una esposizione dei fatti sui quali si basa la condanna;
T2d) la natura, la durata e la data dell'inizio della condanna.
T14. Se la persona condannata ha espresso allo Stato di
esecuzione il desiderio di essere trasferita in applicazione della
presente Convenzione, lo Stato di condanna comunica le informazioni
di cui al precedente paragrafo 3 allo Stato di esecuzione, se questo
le richiede.
T15. La persona condannata deve essere informata per iscritto
di ogni azione intrapresa dallo Stato di condanna o dallo Stato di
esecuzione in applicazione dei paragrafi precedenti, così come di
ogni decisione presa da uno dei due Stati in merito ad una richiesta
di trasferimento.
Articolo 5
Domande e risposte
T11. Le domande e le risposte devono essere formulate per
iscritto.
T12 Le domande devono essere indirizzate dal Ministero della
giustizia dello Stato richiedente al Ministero della giustizia dello
Stato richiesto. Le risposte devono essere comunicate attraverso
gli stessi canali.
T13. Ogni Parte può, con una dichiarazione indirizzata al
Segretario Generale del Consiglio d'Europa, indicare che utilizzerà
altri canali di comunicazione.
T14. Lo Stato richiesto deve, nel minor tempo possibile,
informare lo Stato richiedente della sua decisione se accettare o no
il trasferimento richiesto.
Articolo 6
Documentazione da allegare
T11. Lo Stato di esecuzione deve, a richiesta dello Stato di
condanna, fornire a quest'ultimo:
T2a) un documento o una dichiarazione da cui risulti che la
persona condannata è suo cittadino;
T2b) una copia delle disposizioni di legge dello Stato di
esecuzione da cui risulti che gli atti o le omissioni per i quali è
stata inflitta la condanna nello Stato di condanna e costituiscono
reato ai sensi della legge dello Stato di esecuzione o
costituirebbero reato se fossero commessi sul suo territorio;
T2c) una dichiarazione contenente le informazioni previste
all'art.9, paragrafo 2.
T12. In caso di richiesta di trasferimento, lo Stato di
condanna deve fornire i seguenti documenti allo Stato di esecuzione,
salvo che l'uno o l'altro dei due Stati abbia già comunicato che non
darà il suo consenso per il trasferimento:
T2a) una copia autenticata della sentenza e delle disposizioni
di legge su cui è fondata;
T2b) una dichiarazione che indichi il periodo di pena già
scontata, incluse tutte le informazioni relative alla custodia
cautelare, al condono di pena o a qualsiasi altro elemento relativo
all'esecuzione della condanna;
T2c) una dichiarazione da cui risulti il consenso al
trasferimento ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera d);
T2d) quando sarà il caso, ogni rapporto medico o sociale sulla
persona condannata, ogni informazione sul trattamento nello Stato di
condanna ed ogni raccomandazione per la prosecuzione del trattamento
nello Stato di esecuzione.
T13. Ciascuno Stato può chiedere di ricevere uno qualunque dei
documenti o dichiarazioni di cui ai precedenti paragrafi 1 e 2 prima
di fare una richiesta di trasferimento o di prendere la decisione di
accettare o rifiutare il trasferimento.
Articolo 7
Consenso e verifica
T11. Lo Stato di condanna garantirà che la persona che deve
dare il consenso al trasferimento ai sensi dell'articolo 3,
paragrafo 1, lettera d), lo faccia volontariamente e con la piena
consapevolezza delle conseguenze giuridiche che ne derivano. La
procedura da seguire a tale scopo sarà regolata dalla legge dello
Stato di condanna.
T12. Lo Stato di condanna deve dare allo Stato di esecuzione la
possibilità di verificare, per il tramite di un console o di un
altro funzionario designato d'accordo con lo Stato di esecuzione,
che il consenso è stato prestato conformemente a quanto previsto al
precedente paragrafo 1.
Articolo 8
Effetti del trasferimento per lo Stato di condanna
T11. La presa in carico della persona condannata da parte delle
autorità dello Stato di esecuzione ha l'effetto di sospendere
l'esecuzione della pena nello Stato di condanna.
T12. Lo Stato di condanna non può più eseguire la pena se lo
Stato di esecuzione considera che l'esecuzione della pena è stata
completata.
Articolo 9
Effetti del trasferimento per lo Stato di esecuzione
T11. Le autorità competenti dello Stato di esecuzione devono:
T2a) continuare l'esecuzione della condanna immediatamente o
sulla base di una decisione giudiziaria o amministrativa, alle
condizioni previste dall'articolo 10; o
T2b) convertire, per mezzo di una procedura giudiziaria o
amministrativa, la condanna in una decisione di detto Stato,
sostituendo in tal modo la pena inflitta nello Stato di condanna con
una sanzione prevista dalla legge dello Stato di esecuzione per lo
stesso reato, alle condizioni previste all'articolo 11.
T12. Lo Stato di esecuzione deve, se richiesto, indicare allo
Stato di condanna, prima del trasferimento della persona condannata,
quale delle procedure intende seguire.
T13. L'esecuzione della condanna è regolata dalla legge dello
Stato di esecuzione e questo Stato è l'unico competente a prendere
ogni decisione al riguardo.
T14. Ogni Stato che, secondo la propria legge nazionale, non
può ricorrere ad una delle procedure di cui al paragrafo 1 per
eseguire le misure imposte nel territorio di un'altra Parte nei
confronti di persone che, in ragione del loro stato mentale, sono
state dichiarate non imputabili della commissione di un reato, e che
è disposto a prendersi carico di tali persone per la prosecuzione
del trattamento può, con una dichiarazione indirizzata al Segretario
Generale del Consiglio d'Europa, indicare le procedure che seguirà
in questi casi.
Articolo 10
Continuazione dell'esecuzione
T11. In caso di continuazione dell'esecuzione, lo Stato di
esecuzione è vincolato alla natura giuridica e alla durata della
sanzione così come stabilite dallo Stato di condanna.
T12. Tuttavia, se la natura o la durata della sanzione sono
incompatibili con la legge dello Stato di esecuzione, o se la sua
legge lo esige, questo Stato può, per mezzo di una decisione
giudiziaria o amministrativa, adattare la sanzione alla pena o
misura prevista dalla propria legge interna per lo stesso tipo di
reato. La natura di tale pena o misura deve corrispondere, per
quanto possibile, a quella inflitta con la condanna da eseguirsi.
Essa non può essere più grave, per natura o durata, della sanzione
imposta nello Stato di condanna, né eccedere il massimo previsto
dalla legge dello Stato di esecuzione.
Articolo 11
Conversione della condanna
T11.In caso di conversione della condanna si applica la
procedura prevista dalla legge deIlo Stato di esecuzione. All'atto
della conversione, l'autorità competente:
T2a) è vincolata alla constatazione dei fatti così come
figurano esplicitamente o implicitamente nella sentenza pronunciata
nello Stato di condanna;
T2b) non può convertire una sanzione privativa della libertà in
una sanzione pecuniaria;
T2c) deve dedurre integralmente il periodo di privazione di
libertà espiato dalla persona condannata; e
T2d) non deve aggravare la posizione penale della persona
condannata e non è vincolata dal minimo della pena eventualmente
previsto dalla legge dello Stato di esecuzione per il reato o i
reati commessi.
T12. Se la procedura di conversione ha luogo dopo il
trasferimento della persona condannata, lo Stato di esecuzione deve
tenere in custodia questa persona o adottare altre misure idonee ad
assicurare la sua presenza nello Stato di esecuzione fino al termine
della procedura stessa.
Articolo 12
Grazia, amnistia, commutazione
Ciascuna Parte può accordare la grazia, l'amnistia o la commutazione
della condanna conformemente alla propria Costituzione o ad altre
leggi.
Articolo 13
Revisione della sentenza
Soltanto lo Stato di condanna ha diritto di decidere sulle domande
di revisione della sentenza.
Articolo 14
Cessazione dell'esecuzione
Lo Stato di esecuzione deve cessare l'esecuzione della pena non
appena è informato dallo Stato di condanna di qualsiasi decisione o
misura in forza della quale la pena cessa di essere eseguibile.
Articolo 15
Informazioni concernenti l'esecuzione
Lo Stato di esecuzione fornisce informazioni allo Stato di condanna
sull'esecuzione della pena:
T2a) allorché consideri terminata l'esecuzione della pena;
T2b) se la persona condannata evade prima che l'esecuzione
della pena sia terminata; o
T2c) se lo Stato di condanna richiede un rapporto speciale.
Articolo 16
Transito
T11. Una Parte deve, ai sensi della propria legge, accogliere
una richiesta di transito sul suo territorio di una persona
condannata, se tale richiesta viene fatta da un'altra Parte che
abbia concordato con un'altra Parte o con uno Stato terzo il
trasferimento della persona condannata per o dal suo territorio.
T12. Una Parte può rifiutarsi di accordare il transito:
T2a) se la persona condannata è un suo cittadino, ovvero
T2b) se il fatto che ha dato luogo alla condanna non
costituisce reato ai sensi della sua legge.
T13. Le richieste di transito e le risposte debbono essere
comunicate attraverso i canali menzionati all'articolo 5, paragrafi
2 e 3.
T14. Una Parte può accogliere una richiesta, formulata da uno
Stato terzo, di transito sul proprio territorio di una persona
condannata, se quello Stato ha concordato con un'altra Parte il
trasferimento per o dal suo territorio.
T15. La Parte alla quale è richiesto il transito può tenere la
persona condannata in custodia per il tempo strettamente necessario
al transito attraverso il suo territorio.
T16.La Parte richiesta di accordare il transito può essere
invitata a dare assicurazioni che la persona condannata non sarà
perseguita, né detenuta, salvo quanto previsto al paragrafo
precedente, né sottoposta ad alcuna altra restrizione della sua
libertà personale sul territorio dello Stato di transito per reati
commessi o condanne inflitte anteriormente alla sua partenza dal
territorio dello Stato di condanna.
T17. Non è necessaria alcuna richiesta di transito se viene
utilizzata la via aerea sopra il territorio di una Parte e non è
previsto alcun atterraggio. Tuttavia, ogni Stato può, con una
dichiarazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio
d'Europa al momento della firma o del deposito dello strumento di
ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, richiedere
che gli venga data comunicazione di ogni transito al di sopra del
suo territorio.
Articolo 17
Lingue e spese
T11. Le informazioni ai sensi dell'articolo 4, paragrafi da 2 a
4, debbono essere fornite nella lingua della Parte cui sono
indirizzate o in una delle lingue ufficiali del Consiglio d'Europa.
T12. Salvo quanto previsto al seguente paragrafo 3, non è
necessaria alcuna traduzione delle domande di trasferimento o dei
documenti allegati.
T13. Ogni Stato può, al momento della firma o del deposito
dello strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di
adesione, con una dichiarazione indirizzata al Segretario Generale
del Consiglio d'Europa, richiedere che le domande di trasferimento e
i documenti allegati siano accompagnati da una traduzione nella
propria lingua o in una delle lingue ufficiali del Consiglio
d'Europa o in quella fra queste lingue che indicherà. In tale
occasione può dichiarare che è disposto ad accettare traduzioni in
qualsiasi altra lingua oltre alla lingua ufficiale, o alle lingue
ufficiali, del Consiglio d'Europa.
T14.Salvo l'eccezione prevista all'articolo 6, paragrafo 2,
lettera a), i documenti trasmessi in applicazione alla presente
Convenzione non devono essere autenticati.
T15. I costi derivanti dall'applicazione della presente
Convenzione sono a carico dello Stato di esecuzione, tranne le spese
verificatesi esclusivamente sul territorio dello Stato di condanna.
Articolo 18
Firma ed entrata in vigore
T11. La presente Convenzione è aperta alla firma degli Stati
membri del Consiglio d'Europa e degli Stati non membri che hanno
partecipato alla sua elaborazione. Essa è sottoposta a ratifica,
accettazione o approvazione. Gli strumenti di ratifica, di
accettazione o di approvazione saranno depositati presso il
Segretario Generale del Consiglio d'Europa.
T12. La presente Convenzione entrerà in vigore il primo giorno
del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi
decorrente dalla data in cui tre Stati membri del Consiglio d'Europa
hanno espresso il loro consenso ad essere parti della Convenzione,
conformemente a quanto previsto al paragrafo 1.
T13. Per ogni Stato firmatario che successivamente esprimerà il
suo assenso ad essere parte della Convenzione, essa entrerà in
vigore il primo giorno del mese successivo lo scadere di un periodo
di tre mesi decorrente dalla data del deposito dello strumento di
ratifica, di accettazione o di approvazione.
Articolo 19
Adesione degli Stati non membri
T11. Dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione, il
Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, dopo aver consultato
gli Stati contraenti, potrà invitare ogni Stato non membro del
Consiglio e non menzionato all'articolo 18, paragrafo 1, ad aderire
alla presente Convenzione, mediante una decisione presa con la
maggioranza prevista dall'articolo 20, lettera d), dello Statuto del
Consiglio d'Europa, con voto unanime dei rappresentanti degli Stati
contraenti aventi diritto di sedere nel Comitato.
T12. Nei confronti di ogni Stato aderente, la Convenzione
entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere
di un periodo di tre mesi decorrente dalla data del deposito dello
strumento di adesione presso il Segretario Generale del Consiglio
d'Europa.
Articolo 20
Applicazione territoriale
T11. Ogni Stato può, al momento della firma o al momento del
deposito dello strumento di ratifica, di accettazione, di
approvazione o di adesione, designare il o i territori ai quali
applicherà la presente Convenzione.
T12. Ogni Stato può in qualsiasi momento successivo, mediante
una dichiarazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio
d' Europa, estendere l'applicazione della presente Convenzione a
qualsiasi altro territorio indicato nella dichiarazione. Rispetto a
detto territorio, la Convenzione entrerà in vigore il primo giorno
del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi
decorrente dalla data di ricevimento della dichiarazione da parte
del Segretario Generale.
T13. Ogni dichiarazione fatta in applicazione dei due paragrafi
precedenti potrà essere ritirata, con riguardo a qualsiasi
territorio indicato nella dichiarazione, mediante notifica
indirizzata al Segretario generale. Il ritiro avrà efficacia il
primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre
mesi decorrente dalla data del ricevimento della notifica da parte
del Segretario generale.
Articolo 21
Applicazione nel tempo
La presente Convenzione sarà applicabile alla esecuzione di condanne
pronunciate sia prima che dopo la sua entrata in vigore.
Articolo 22
Relazioni con altre convenzioni ed accordi
T11. La presente Convenzione non pregiudica i diritti e gli
obblighi derivanti da trattati di estradizione ed altri trattati di
cooperazione internazionale in Materia penale che prevedono il
trasferimento di persone detenute allo scopo di confronti o
testimonianze.
T12. Due o più Parti che abbiano già concluso, o concludano in
futuro, un accordo o un trattato sul trasferimento delle persone
condannate, ovvero che abbiano regolato, o regolino in futuro, in un
altro modo le loro relazioni in questo campo, avranno la facoltà di
applicare detto accordo o trattato o intesa al posto della presente
Convenzione.
T13. La presente Convenzione non pregiudica il diritto degli
Stati che sono Parti della Convenzione europea sulla validità
internazionale dei giudizi repressivi di concludere tra loro accordi
bilaterali o multilaterali, relativi a materie regolate da quella
Convenzione e diretti a completare le disposizioni o facilitare
l'applicazione dei principi in essa contenuti.
T14. Se una domanda di trasferimento rientra nell'ambito di
applicazione della presente Convenzione e della Convenzione europea
sulla validità internazionale dei giudizi repressivi o di un altro
accordo o trattato relativo al trasferimento delle persone
condannate, lo Stato richiedente deve, quando formula la domanda,
precisare sulla base di quale strumento essa viene formulata.
Articolo 23
Composizione amichevole
Il Comitato europeo per i problemi criminali del Consiglio d'Europa
sarà informato della applicazione della presente Convenzione e farà
quanto necessario per facilitare la composizione amichevole di ogni
difficoltà che può nascere per la sua applicazione.
Articolo 24
Denuncia
T11. Ogni Parte può in qualsiasi momento denunciare la presente
Convenzione, con una notifica indirizzata al Segretario Generale del
Consiglio d'Europa.
T12. La denuncia ha effetto dal primo giorno del mese
successivo allo scadere di un periodo di tre mesi decorrente dalla
data di ricevimento della notifica da parte del Segretario Generale.
T13. La presente Convenzione tuttavia, continuerà ad applicarsi
per l'esecuzione di condanne relative a persone che sono state
trasferite in applicazione della Convenzione prima della data in cui
la denuncia ha effetto.
Articolo 25
Notifiche
Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa notificherà agli Stati
membri del Consiglio d'Europa, agli Stati non membri che hanno
partecipato all'elaborazione della presente Convenzione, così come
ad ogni Stato che vi abbia aderito:
T2a) tutte le firme;
T2b) il deposito di tutti gli strumenti di ratifica, di
accettazione, di approvazione o di adesione;
T2c) tutte le date di entrata in vigore della presente
Convenzione conformemente all'articolo 18, paragrafi 2 e 3,
all'articolo 19, paragrafo 2, ed all'articolo 20, paragrafi 2 e 3;
T2d) ogni altro atto, dichiarazione, notifica o comunicazione
relativi alla presente Convenzione.
In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale
scopo, hanno firmato la presente Convenzione. Fatta a Strasburgo il
21 marzo 1983, in francese e in inglese, i due testi facenti
ugualmente fede, in un solo esemplare che sarà depositato negli
archivi del Consiglio d'Europa. Il Segretario Generale del
Consiglio d'Europa trasmetterà copia autentica a ciascuno Stato
membro del Consiglio d'Europa, agli Stati non membri che hanno
partecipato all'elaborazione della presente Convenzione e ad ogni
altro Stato invitato ad aderirvi.
Legge 25 luglio 1988, n. 334 (1).
Ratifica ed esecuzione della convenzione sul trasferimento delle
persone condannate, adottata a Strasburgo il 21 marzo 1983 (2).
T2c) la durata della pena che la persona condannata deve ancora
scontare è di almeno sei mesi alla data di ricevimento della
richiesta di trasferimento, o indeterminata;