Norme di attuazione della convenzione sul trasferimento delle
persone condannate.
T11.1. Ai fini dell'esecuzione della pena in Italia nei casi di
applicazione della convenzione sul trasferimento delle persone
condannate, adottata a Strasburgo il 21 marzo 1983, il Ministro di
grazia e giustizia richiede il riconoscimento della sentenza penale
straniera. A tale scopo trasmette al procuratore generale presso la
corte di appello, nel distretto della quale ha sede l'ufficio del
casellario competente ai fini della iscrizione, una copia della
sentenza, unitamente alla traduzione in lingua italiana, con gli
atti che vi siano allegati, e con la documentazione e le
informazioni disponibili. Trasmette, inoltre. la domanda di
esecuzione nello Stato da parte dello Stato estero ovvero l'atto con
cui questo Stato acconsente all'esecuzione.
T22. II procuratore generale promuove il riconoscimento con
richiesta alla corte di appello. Si applicano le disposizioni
stabilite nel secondo e terzo comma dell'articolo 674 del codice di
procedura penale.
T12.1. Alla sentenza penale straniera è dato riconoscimento se
ricorrono, oltre quelle previste dalla convenzione, le seguenti
condizioni:
T2a) la sentenza non contiene disposizioni contrarie ai
principi fondamentali dell'ordinamento giuridico dello Stato;
T2b) per lo stesso fatto e nei confronti della stessa persona
non e stata pronunciata nello Stato sentenza irrevocabile;
T2c)per lo stesso fatto e nei confronti della stessa persona
non è in corso nello Stato procedimento penale.
T13.1. Con la sentenza di riconoscimento la corte di appello
determina, sulla base della pena stabilita nella sentenza straniera,
la pena, prevista dalla legge italiana, che deve essere ancora
eseguita.
T22. Nel determinare la pena, la corte di appello applica i
criteri previsti nell'articolo 10 della convenzione.
T23. Quando l'entità della pena non è stabilita nella sentenza
straniera, la corte la determina sulla base dei criteri indicati
negli articoli 133, 133-bis e 133-ter del codice penale.
T14.1. All'esecuzione provvede di ufficio il procuratore
generale presso la corte di appello che ha deliberato il
riconoscimento. Tale corte è equiparata, a ogni effetto, al giudice
che ha pronunciato sentenza di condanna in un procedimento penale
ordinario.
T22. II condannato trasferito in applicazione della convenzione
non può essere nè estradato nè sottoposto di nuovo a procedimento
penale nello Stato per lo stesso fatto, neppure se questo viene
diversamente considerato per il titolo, per il grado o per le
circostanze.
T15.1. L'esecuzione all'estero di una sentenza di condanna non
è ammessa se non vi è stata deliberazione favorevole della corte di
appello nel cui distretto fu pronunciata la condanna. A tale scopo
il Ministro di grazia e giustizia trasmette gli atti al procuratore
generale affinchè promuova il procedimento davanti alla corte di
appello.
T22. II consenso del condannato è prestato davanti al
magistrato di sorveglianza o al pretore del luogo ove il condannato
si trova, ovvero davanti alla corte di appello che procede.
L'autorità giudiziaria accerta che il consenso sia prestato
volontariamente e con la piena consapevolezza delle conseguenze
giuridiche che ne derivano.
T23. Si applicano le disposizioni stabilite nel secondo comma
dell'articolo 674 del codice di procedura penale.
T16.1. L'esecuzione della pena nello Stato è sospesa dal
momento in cui ha inizio l'esecuzione nell'altro Stato e per tutta
la durata della medesima.
T22. La pena non può essere eseguita nello Stato quando,
secondo le leggi dell'altro Stato, essa è stata interamente espiata.
Titolo II
Norme di attuazione del trattato di cooperazione per
l'esecuzione delle sentenze penali tra il Governo della Repubbllca
italiana e il Governo del Regno di Thailandia, firmato a Bangkok il
28 febbraio 1984
T17.1. Ai fini dell'applicazione del trattato di cooperazione
per l'esecuzione delle sentenze penali tra il Governo della
Repubblica italiana ed il Governo del Regno di Thailandia, firmato a
Bangkok il 28 febbraio 1984, si osservano le disposizioni degli
articoli 1 e 2, dell'articolo 3 comma 1, e degli articoli 4, 5 e 6
della presente legge.
T22. Quando l'esecuzione in Italia di una sentenza penale
thailandese comporta l'applicazione della liberazione condizionale o
di altra misura analoga disposta dalle autorità thailandesi, la
corte di appello la converte in una misura prevista dalla legge
italiana che, per quanto possibile, corrisponda a quella convertita;
in ogni caso non deve essere aggravato il trattamento sanzionatorio
complessivo stabilito nei provvedimenti thailandesi.
T23. Il riconoscimento di una sentenza penale thailandese per
l'esecuzione della pena in Italia e l'esecuzione in Thailandia di
una sentenza penale italiana sono subordinati alla condizione che il
condannato abbia prestato il suo consenso volontariamente e nella
piena consapevoIezza delle conseguenze giuridiche dello stesso.
Titolo III
Norme di attuazione della convenzione europea per la
sorveglianza delle persone condannate o liberate
condizionalmente
T18.1. Ai fini dell'esecuzione della sentenza di condanna nei
casi di applicazione della convenzione europea per la sorveglianza
delle persone condannate o liberate condizionalmente, adottata a
Strasburgo il 30 novembre 1964, si osservano, anche per quanto
concerne il titolo II della convenzione, la disposizione degli
articoli 1 e 2 e degli articoli 3, comma 1; 4, comma 1; 5, commi 1 e
3, della presente legge.
T19.1. Agli effetti dell'articolo 7, paragrafo 2, della
convenzione, il riconoscimento della sentenza straniera non è
ammesso soltanto nei casi previsti dalle lettere b) e d).
T22. La corte d'appello che delibera il riconoscimento rinvia
gli atti al magistrato di sorveglianza per la determinazione delle
misure di sorveglianza ai sensi dell'articolo 11 della convenzione.
Si osservano le disposizioni degli articoli 71, 71-bis, 71-ter e
71-quater della legge 26 luglio 1975, n. 354.
T23. Quando la sentenza straniera è stata riconosciuta, il
condannato non può essere estradato nè sottoposto di nuovo a
procedimento penale nello Stato per lo stesso fatto, neppure se
questo viene diversamente considerato per il titolo, per il grado o
per le circostanze. Tuttavia, nei casi di applicazione del titolo
II della convenzione, il condannato, a seguito della decisione
prevista nell'articolo 15 della convenzione stessa, può essere
estradato verso lo Stato che ha pronunciato la sentenza di condanna
o, se l'estradizione nonè concessa, essere di nuovo sottoposto a
procedimento penale nello Stato per lo stesso fatto.
Titolo IV
Disposizione finale
T110. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Disposizioni per l'attuazione di convenzioni internazionali
aventi ad oggetto l'esecuzione delle sentenze penali.
Titolo I