Ordinamento giudiziario

Disposizioni per l'attuazione di convenzioni internazionali aventi ad oggetto l'esecuzione delle sentenze penali.

Titolo I

Norme di attuazione della convenzione sul trasferimento delle persone condannate.

T11.1. Ai fini dell'esecuzione della pena in Italia nei casi di applicazione della convenzione sul trasferimento delle persone condannate, adottata a Strasburgo il 21 marzo 1983, il Ministro di grazia e giustizia richiede il riconoscimento della sentenza penale straniera. A tale scopo trasmette al procuratore generale presso la corte di appello, nel distretto della quale ha sede l'ufficio del casellario competente ai fini della iscrizione, una copia della sentenza, unitamente alla traduzione in lingua italiana, con gli atti che vi siano allegati, e con la documentazione e le informazioni disponibili. Trasmette, inoltre. la domanda di esecuzione nello Stato da parte dello Stato estero ovvero l'atto con cui questo Stato acconsente all'esecuzione.

T22. II procuratore generale promuove il riconoscimento con richiesta alla corte di appello. Si applicano le disposizioni stabilite nel secondo e terzo comma dell'articolo 674 del codice di procedura penale.

T12.1. Alla sentenza penale straniera è dato riconoscimento se ricorrono, oltre quelle previste dalla convenzione, le seguenti condizioni:

T2a) la sentenza non contiene disposizioni contrarie ai principi fondamentali dell'ordinamento giuridico dello Stato;

T2b) per lo stesso fatto e nei confronti della stessa persona non e stata pronunciata nello Stato sentenza irrevocabile;

T2c)per lo stesso fatto e nei confronti della stessa persona non è in corso nello Stato procedimento penale.

T13.1. Con la sentenza di riconoscimento la corte di appello determina, sulla base della pena stabilita nella sentenza straniera, la pena, prevista dalla legge italiana, che deve essere ancora eseguita.

T22. Nel determinare la pena, la corte di appello applica i criteri previsti nell'articolo 10 della convenzione.

T23. Quando l'entità della pena non è stabilita nella sentenza straniera, la corte la determina sulla base dei criteri indicati negli articoli 133, 133-bis e 133-ter del codice penale.

T14.1. All'esecuzione provvede di ufficio il procuratore generale presso la corte di appello che ha deliberato il riconoscimento. Tale corte è equiparata, a ogni effetto, al giudice che ha pronunciato sentenza di condanna in un procedimento penale ordinario.

T22. II condannato trasferito in applicazione della convenzione non può essere nè estradato nè sottoposto di nuovo a procedimento penale nello Stato per lo stesso fatto, neppure se questo viene diversamente considerato per il titolo, per il grado o per le circostanze.

T15.1. L'esecuzione all'estero di una sentenza di condanna non è ammessa se non vi è stata deliberazione favorevole della corte di appello nel cui distretto fu pronunciata la condanna. A tale scopo il Ministro di grazia e giustizia trasmette gli atti al procuratore generale affinchè promuova il procedimento davanti alla corte di appello.

T22.

II consenso del condannato è prestato davanti al magistrato di sorveglianza o al pretore del luogo ove il condannato si trova, ovvero davanti alla corte di appello che procede. L'autorità giudiziaria accerta che il consenso sia prestato volontariamente e con la piena consapevolezza delle conseguenze giuridiche che ne derivano.

T23. Si applicano le disposizioni stabilite nel secondo comma dell'articolo 674 del codice di procedura penale.

T16.1. L'esecuzione della pena nello Stato è sospesa dal momento in cui ha inizio l'esecuzione nell'altro Stato e per tutta la durata della medesima.

T22. La pena non può essere eseguita nello Stato quando, secondo le leggi dell'altro Stato, essa è stata interamente espiata.

Titolo II

Norme di attuazione del trattato di cooperazione per l'esecuzione delle sentenze penali tra il Governo della Repubbllca italiana e il Governo del Regno di Thailandia, firmato a Bangkok il 28 febbraio 1984

T17.1. Ai fini dell'applicazione del trattato di cooperazione per l'esecuzione delle sentenze penali tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno di Thailandia, firmato a Bangkok il 28 febbraio 1984, si osservano le disposizioni degli articoli 1 e 2, dell'articolo 3 comma 1, e degli articoli 4, 5 e 6 della presente legge.

T22. Quando l'esecuzione in Italia di una sentenza penale thailandese comporta l'applicazione della liberazione condizionale o di altra misura analoga disposta dalle autorità thailandesi, la corte di appello la converte in una misura prevista dalla legge italiana che, per quanto possibile, corrisponda a quella convertita; in ogni caso non deve essere aggravato il trattamento sanzionatorio complessivo stabilito nei provvedimenti thailandesi.

T23. Il riconoscimento di una sentenza penale thailandese per l'esecuzione della pena in Italia e l'esecuzione in Thailandia di una sentenza penale italiana sono subordinati alla condizione che il condannato abbia prestato il suo consenso volontariamente e nella piena consapevoIezza delle conseguenze giuridiche dello stesso.

Titolo III

Norme di attuazione della convenzione europea per la sorveglianza delle persone condannate o liberate condizionalmente

T18.1. Ai fini dell'esecuzione della sentenza di condanna nei casi di applicazione della convenzione europea per la sorveglianza delle persone condannate o liberate condizionalmente, adottata a Strasburgo il 30 novembre 1964, si osservano, anche per quanto concerne il titolo II della convenzione, la disposizione degli articoli 1 e 2 e degli articoli 3, comma 1; 4, comma 1; 5, commi 1 e 3, della presente legge.

T19.1. Agli effetti dell'articolo 7, paragrafo 2, della convenzione, il riconoscimento della sentenza straniera non è ammesso soltanto nei casi previsti dalle lettere b) e d).

T22. La corte d'appello che delibera il riconoscimento rinvia gli atti al magistrato di sorveglianza per la determinazione delle misure di sorveglianza ai sensi dell'articolo 11 della convenzione. Si osservano le disposizioni degli articoli 71, 71-bis, 71-ter e 71-quater della legge 26 luglio 1975, n. 354.

T23. Quando la sentenza straniera è stata riconosciuta, il condannato non può essere estradato nè sottoposto di nuovo a procedimento penale nello Stato per lo stesso fatto, neppure se questo viene diversamente considerato per il titolo, per il grado o per le circostanze. Tuttavia, nei casi di applicazione del titolo II della convenzione, il condannato, a seguito della decisione prevista nell'articolo 15 della convenzione stessa, può essere estradato verso lo Stato che ha pronunciato la sentenza di condanna o, se l'estradizione nonè concessa, essere di nuovo sottoposto a procedimento penale nello Stato per lo stesso fatto.

Titolo IV

Disposizione finale

T110. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.