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Le leggi razziali
PROVVEDIMENTI PER LA DIFESA DELLA RAZZA ITALIANA
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DECRETO-LEGGE 17 novembre 1938-XVII, n.1728
Provvedimenti per la difesa della razza italiana
VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO
E PER LA VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA IMPERATORE D'ETIOPIA
Ritenuta
la necessità urgente ed assoluta di provvedere;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, sulla facoltà
del potere esecutivo di emanare norme giuridiche;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del DUCE, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, di concerto coi Ministri per gli affari esteri, per la grazia e giustizia, per
le finanze e per le corporazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:
CAPO I
Provvedimenti relativi ai matrimoni
- Art. 1. Il matrimonio
del cittadino italiano di razza ariana con persona appartenente
ad altra razza è proibito. Il matrimonio celebrato in contrasto
con tale divieto è nullo.
- Art. 2. Fermo il divieto di cui all'art.
1, il matrimonio del cittadino italiano con persona di nazionalità
straniera è subordinato al preventivo consenso del Ministero
per l'interno. I trasgressori sono puniti con l'arresto fino
a tre mesi e con l'ammenda fino a lire diecimila.
- Art. 3. Fermo
il divieto di cui all'art. 1, i dipendenti delle Amministrazioni
civili e militari dello Stato, delle Organizzazioni del Partito
Nazionale Fascista o da esso controllate, delle Amministrazioni
delle Provincie, dei Comuni, degli Enti parastatali e delle Associazioni
sindacali ed Enti collaterali non possono contrarre matrimonio
con persone di nazionalità straniera. Salva l'applicazione, ove
ne ricorrano gli estremi, delle sanzioni previste dall'art. 2,
la trasgressione del predetto divieto importa la perdita dell'impiego
e del grado.
- Art. 4. Ai fini dell'applicazione degli articoli
2 e 3, gli italiani non regnicoli non sono considerati stranieri.
- Art. 5. L'ufficiale dello stato civile, richiesto di pubblicazioni
di matrimonio, è obbligato ad accertare, indipendentemente dalle
dichiarazioni delle parti, la razza e lo stato di cittadinanza
di entrambi i richiedenti. Nel caso previsto dall'art. 1, non
procederà nè alle pubblicazioni nè alla celebrazione del matrimonio.
L'ufficiale dello stato civile che trasgredisce al disposto del
presente articolo è punito con l'ammenda da lire cinquecento
a lire cinquemila.
- Art. 6. Non può produrre effetti civili e
non deve, quindi, essere trascritto nei registri dello stato
civile, a norma dell'art.5 della legge 27 maggio 1929-VII, n.
847, il matrimonio celebrato in violazione dell'art.1. Al ministro
del culto, davanti al quale sia celebrato tale matrimonio, è
vietato l'adempimento di quanto disposto dal primo comma dell'art.8
della predetta legge. I trasgressori sono puniti con l'ammenda
da lire cinquecento a lire cinquemila.
- Art. 7. L'ufficiale dello
stato civile che ha proceduto alla trascrizione degli atti relativi
a matrimoni celebrati senza l'osservanza del disposto dell'art.
2 è tenuto a farne immediata denunzia all'autorità competente.
CAPO II
Degli appartenenti alla razza ebraica
- Art. 8. Agli effetti di legge:
a) è di razza ebraica colui che è nato da genitori
entrambi di razza ebraica, anche se appartenga a religione diversa
da quella ebraica;
b) è considerato di razza ebraica colui che
è nato da genitori di cui uno di razza ebraica e l'altro di nazionalità
straniera;
c) è considerato di razza ebraica colui che è nato
da madre di razza ebraica qualora sia ignoto il padre;
d) è considerato
di razza ebraica colui che, pur essendo nato da genitori di nazionalità
italiana, di cui uno solo di razza ebraica, appartenga alla religione
ebraica, o sia, comunque, iscritto ad una comunità israelitica,
ovvero abbia fatto, in qualsiasi altro modo, manifestazioni di
ebraismo. Non è considerato di razza ebraica colui che è nato
da genitori di nazionalità italiana, di cui uno solo di razza
ebraica, che, alla data del 1í ottobre 1938-XVI, apparteneva
a religioni diversa da quella ebraica.
- Art. 9. L'appartenenza
alla razza ebraica deve essere denunziata ed annotata nei registri
dello stato civile e della popolazione. Tutti gli estratti dei
predetti registri ed i certificati relativi, che riguardano appartenenti
alla razza ebraica, devono fare espressa menzione di tale annotazione.Uguale
menzione deve farsi negli atti relativi a concessione o autorizzazioni
della pubblica autorità. I contravventori alle disposizioni del
presente articolo sono puniti con l'ammenda fino a lire duemila.
- Art. 10. I cittadini italiani di razza ebraica non possono:
a) prestare servizio militare in pace e in guerra;
b) esercitare
l'ufficio di tutore o curatore di minori o di incapaci non appartenenti
alla razza ebraica
c) essere proprietari o gestori, a qualsiasi
titolo, di aziende dichiarate interessanti la difesa della Nazione,
ai sensi e con le norme dell'art. 1 R. decreto-legge 18 novembre
1929-VIII, n. 2488, e di aziende di qualunque natura che impieghino
cento o più persone, nè avere di dette aziende la direzione nè
assumervi comunque, l'ufficio di amministrazione o di sindaco;
d) essere proprietari di terreni che, in complesso, abbiano un
estimo superiore a lire cinquemila;
e) essere proprietari di
fabbricati urbani che, in complesso, abbiano un imponibile superiore
a lire ventimila. Per i fabbricati per i quali non esista l'imponibile,
esso sarà stabilito sulla base degli accertamenti eseguiti ai
fini dell'applicazione dell'imposta straordinaria sulla proprietà
immobiliare di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936-XIV, n.
1743. Con decreto Reale, su proposta del Ministro per le finanze,
di concerto coi Ministri per l'interno, per la grazia e giustizia,
per le corporazioni e per gli scambi e valute, saranno emanate
le norme per l'attuazione delle disposizioni di cui alle lettere
c), d), e).
- Art. 11. Il genitore di razza ebraica può essere
privato della patria potestà sui figli che appartengono a religione
diversa da quella ebraica, qualora risulti che egli impartisca
ad essi una educazione non corrispondente ai loro principi religiosi
o ai fini nazionali.
- Art. 12. Gli appartenenti alla razza ebraica
non possono avere alle proprie dipendenze, in qualità di domestici,
cittadini italiani di razza ariana. I trasgressori sono puniti
con l'ammenda da lire mille a lire cinquemila.
- Art. 13. Non possono
avere alle proprie dipendenze persone appartenenti alla razza
ebraica:
a) le Amministrazioni civili e militari dello Stato;
b) il Partito Nazionale Fascista e le organizzazioni che ne dipendono
o che ne sono controllate;
c) le Amministrazioni delle Provincie,
dei Comuni, delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza
e degli Enti, Istituti ed Aziende, comprese quelle dei trasporti
in gestione diretta, amministrate o mantenute col concorso delle
Provincie, dei Comuni, delle Istituzioni pubbliche di assistenza
e beneficenza o dei loro Consorzi;
d) le Amministrazioni delle
aziende municipalizzate;
e) le Amministrazioni degli Enti parastatali,
comunque costituiti e denominati, delle Opere nazionali, delle
Associazioni sindacali ed Enti collaterali e, in genere, di tutti
gli Enti ed Istituti di diritto pubblico, anche con ordinamento
autonomo, sottoposti a vigilanza o a tutela dello Stato, o al
cui mantenimento lo Stato concorra con contributi di carattere
continuativo;
f) le Amministrazioni delle aziende annesse o direttamente
dipendenti dagli Enti di cui alla precedente lettera e) o che
attingono ad essi, in modo prevalente, i mezzi necessari per
il raggiungimento dei propri fini, nonché delle società, il cui
capitale sia costituito, almeno per metà del suo importo, con
la partecipazione dello Stato;
g) le Amministrazioni delle banche
di interesse nazionale;
h) le Amministrazioni delle imprese private
di assicurazione.
- Art. 14. Il Ministro per l'interno, sulla documentata
istanza degli interessati, può, caso per caso, dichiarare non
applicabili le disposizioni dell'art 10, nonché dell'art. 13,
lett. h):
a) ai componenti le famiglie dei caduti nelle guerre
libica, mondiale, etiopica e spagnola e dei caduti per la causa
fascista;
b) a coloro che si trovino in una delle seguenti condizioni:
- mutilati, invalidi, feriti, volontari di guerra o decorati
al valore nelle guerre libica, mondiale, etiopica e spagnola;
- combattenti nelle guerre libica, mondiale, etiopica, spagnola
che abbiano conseguito almeno la croce al merito di guerra;
- mutilati, invalidi, feriti della causa fascista;
- iscritti
al Partito Nazionale Fascista negli anni 1919-20-21-22 e nel
secondo semestre del 1924;
- legionari fiumani;
- abbiano acquisito
eccezionali benemerenze, da valutarsi a termini dell'art.16.
Nei casi preveduti alla lett. b), il beneficio può essere esteso
ai componenti la famiglia delle persone ivi elencate, anche se
queste siano premorte. Gli interessati possono richiedere l'annotazione
del provvedimento del Ministro per l'interno nei registri di
stato civile e di popolazione. Il provvedimento del Ministro
per l'interno non è soggetto ad alcun gravame, sia in via amministrativa,
sia in via giurisdizionale.
- Art. 15. Ai fini dell'applicazione
dell'art. 14, sono considerati componenti della famiglia, oltre
il coniuge, gli ascendenti e i discendenti fino al secondo grado.
- Art. 16. Per la valutazione delle speciali benemerenze di cui
all'art. 14 lett. b), n. 6, è istituita, presso il Ministero
dell'interno, una Commissione composta del Sottosegretario di
Stato all'interno, che la presiede, di un Vice Segretario del
Partito Nazionale Fascista e del Capo di Stato Maggiore della
Milizia Volontaria Sicurezza Nazionale.
- Art. 17. è vietato agli
ebrei stranieri di fissare stabile dimora nel Regno, in Libia
e nei Possedimenti dell'Egeo.
CAPO III
Disposizioni transitorie e finali
- Art. 18. Per il periodo di tre mesi dalla data di entrata
in vigore del presente decreto, è data facoltà al Ministro per
l'interno, sentita l'Amministrazione interessata, di dispensare,
in casi speciali, dal divieto di cui all'art. 3, gli impiegati
che intendono contrarre matrimonio con persona straniera di razza
ariana.
- Art. 19. Ai fini dell'applicazione dell'art. 9, tutti
coloro che si trovano nelle condizioni di cui all'art.8, devono
farne denunzia all'ufficio di stato civile del Comune di residenza,
entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto. Coloro che non adempiono a tale obbligo entro il termine
prescritto o forniscono dati inesatti o incompleti sono puniti
con l'arresto fino ad un mese e con l'ammenda fino a lire tremila.
- Art. 20. I dipendenti degli Enti indicati nell'art.13, che appartengono
alla razza ebraica, saranno dispensati dal servizio nel termine
di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
- Art. 21. I dipendenti dello Stato in pianta stabile, dispensati
dal servizio a norma dell'art.20, sono ammessi a far valere il
diritto al trattamento di quiescenza loro spettante a termini
di legge. In deroga alle vigenti disposizioni, a coloro che non
hanno maturato il periodo di tempo prescritto è concesso il trattamento
minimo di pensione se hanno compiuto almeno dieci anni di servizio;
negli altri casi è concessa una indennità pari a tanti dodicesimi
dell'ultimo stipendio quanti sono gli anni di servizio compiuti.
- Art. 22. Le disposizioni di cui all'art.21 sono estese, in quanto
applicabili, agli Enti indicati alle lettere b),c),d),e),f),g),h),
dell'art.13. Gli Enti, nei cui confronti non sono applicabili
le disposizioni dell'art.21, liquideranno, ai dipendenti dispensati
dal servizio, gli assegni o le indennità previste dai propri
ordinamenti o dalle norme che regolano il rapporto di impiego
per i casi di dispensa o licenziamento per motivi estranei alla
volontà dei dipendenti.
- Art. 23. Le concessioni di cittadinanza
italiana comunque fatte ad ebrei stranieri posteriormente al
1° gennaio 1919 si intendono ad ogni effetto revocate.
- Art. 24.
Gli ebrei stranieri e quelli nei cui confronti si applichi l'art.23,
i quali abbiano iniziato il loro soggiorno nel Regno, in Libia
e nei Possedimenti dell'Egeo posteriormente al 1° gennaio 1919,
debbono lasciare il territorio del Regno, della Libia e dei possedimenti
dell'Egeo entro il 12 marzo 1939-XVII. Coloro che non avranno
ottemperato a tale obbligo entro il termine suddetto saranno
puniti con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a lire
5.000 e saranno espulsi a norma dell'art.150 del testo unico
delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R. decreto 18
giugno 1931-IX, n. 773.
- Art. 25. La disposizione dell'art.24
non si applica agli ebrei di nazionalità straniera i quali, anteriormente
al 1° ottobrel938-XVI:
a) abbiano compiuto il 65° anno di età;
b) abbiano contratto matrimonio con persone di cittadinanza italiana.
Ai fini dell'applicazione del presente articolo, gli interessati
dovranno far pervenire documentata istanza al Ministero dell'interno
entra trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto.
- Art. 26. Le questioni relative all'applicazione del
presente decreto saranno risolte, caso per caso, dal Ministro
per l'interno, sentiti i Ministri eventualmente interessati,
e previo parere di una Commissione da lui nominata. Il provvedimento
non è soggetto ad alcun gravame, sia in via amministrativa, sia
in via giurisdizionale.
- Art. 27. Nulla è innovato per quanto
riguarda il pubblico esercizio del culto e la attivita delle
comunità israelitiche, secondo le leggi vigenti, salvo le modificazioni
eventualmente necessarie per coordinare tali leggi con le disposizioni
del presente decreto.
- Art. 28. è abrogata ogni disposizione contraria
o, comunque, incompatibile con quella del presente decreto.
- Art. 29. Il Governo del Re è autorizzato ad emanare le norme necessarie
per l'attuazione del presente decreto. Il presente decreto sarà
presentato al Parlamento per la sua conversione in legge. Il
DUCE, Ministro per l'interno, proponente, è autorizzato a presentare
relativo disegno di legge.
Ordiniamo
che il presente decreto,
munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale
delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque
spetti di osservarlo e farlo osservare.
Dato a Roma, addì 17
novembre 1938 - XVII
Vittorio Emanuele, Mussolini, Ciano, Solmi,
Di Revel, Lantini
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