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Le leggi razziali
PROVVEDIMENTI NEI CONFRONTI DEGLI EBREI STRANIERI
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REGIO DECRETO-LEGGE 7 settembre 1938-XVI, n. 1381
Provvedimenti nei confronti degli ebrei stranieri
VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO
E PER LA VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA IMPERATORE D'ETIOPIA
Ritenuta
la necessità urgente ed assoluta di provvedere;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Duce, Primo Ministro Segretario
di Stato, Ministro Segretario di Stato per l'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:
- Art. 1. Dalla data di pubblicazione
del presente decreto-legge è vietato agli stranieri ebrei di
fissare stabile dimore nel Regno, in Libia e nei Possedimenti
dell'Egeo.
- Art. 2. Agli effetti del presente decreto-legge è
considerato ebreo colui che è nato da genitori entrambi di razza
ebraica, anche se egli professi religione diversa da quella ebraica.
- Art. 3. Le concessioni di cittadinanza italiana comunque fatte
a stranieri ebrei posteriormente al 1í gennaio 1919 s'intendono
ad ogni effetto revocate.
- Art. 4. Gli stranieri ebrei che, alla
data di pubblicazione del presente decreto-legge, si trovino
nel Regno, in Libia e nei Possedimenti dell'Egeo e che vi abbiano
iniziato il loro soggiorno posteriormente al 1í gennaio 1919,
debbono lasciare il territorio del Regno, della Libia e dei Possedimenti
dell'Egeo, entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente
decreto. Coloro che non avranno ottemperato a tale obbligo entro
il termine suddetto saranno espulsi dal Regno a norma dell'art.
150 del testo unico delle leggi di P.S., previa l'applicazione
delle pene stabilite dalla legge.
Art. 5. Le controversie che
potessero sorgere nell'applicazione del presente decreto-legge
saranno risolte, caso per caso, con decreto del Ministro per
l'interno, emesso di concerto con i Ministri eventualmente interessati.
Tale decreto non è soggetto ad alcun gravame nè in via amministrativa,
nè in via giurisdizionale. Il presente decreto entra in vigore
il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e
sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il
Duce, Ministro per l'interno, proponente, è autorizzato a presentare
il relativo disegno di legge.
Ordiniamo
che il presente decreto,
munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale
delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque
spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a San Rossore,
addì 7 settembre 1938-Anno XVI
Vittorio Emanuele, Mussolini
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