|
Le leggi razziali
INTEGRAZIONE DELLE NORME PER LA DIFESA DELLA RAZZA NELLA SCUOLA ITALIANA
|
REGIO DECRETO - LEGGE 15 novembre 1938 - XVII, n. 1779
Integrazione e coordinamento in unico testo delle norme già emanate per la difesa della razza nella Scuola Italiana
VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO
E PER LA VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA IMPERATORE D'ETIOPIA
Veduto il R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1390;
Veduto il R. decreto-legge 23 settembre 1938-XVI, n. 1630;
Veduto il testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sull'istruzione
elementare approvato con R. decreto 5 febbraio 1928-VI, n. 877,
e successive modificazioni;
Veduto il R. decreto-legge 3 giugno 1938-XVI, n. 928; Veduto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n.100;
Riconosciuta la necessità urgente ed assoluta di dettare ulteriori disposizioni per la difesa della razza nella Scuola italiana e di coordinarle in unico testo con quelle sinora
emanate;
Udito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del DUCE, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per l'interno e del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale,
di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:
- Art. 1. A qualsiasi ufficio od impiego nelle scuole di ogni
ordine e grado, pubbliche e private, frequentate da alunni italiani,
non possono essere ammesse persone di razza ebraica, anche se
siano state comprese in graduatorie di concorsi anteriormente
al presente decreto; nè possono essere ammesse al conseguimento
dell'abilitazione alla libera docenza. Agli uffici ed impieghi
anzidetti sono equiparati quelli relativi agli istituti di educazione,
pubblici e privati, per alunni italiani, e quelli per la vigilanza
nelle scuole elementari.
- Art. 2. Delle Accademie, degli Istituti
e delle Associazioni di scienze, lettere ed arti non possono
far parte persone di razza ebraica.
- Art. 3. Alle scuole di ogni
ordine e grado, pubbliche o private, frequentate da alunni italiani,
non possono essere iscritti alunni di razza ebraica. è tuttavia
consentita l'iscrizione degli alunni di razza ebraica che professino
la religione cattolica nelle scuole elementari e medie dipendenti
dalle Autorità ecclesiastiche.
- Art. 4. Nelle scuole d'istruzione
media frequentate da alunni italiani è vietata l adozione di
libri di testo di autori di razza ebraica. Il divieto si estende
anche ai libri che siano frutto della collaborazione di più autori,
uno dei quali sia di razza ebraica; nonché alle opere che siano
commentate o rivedute da persone di razza ebraica.
- Art. 5. Per
i fanciulli di razza ebraica sono istituite, a spese dello Stato,
speciali sezioni di scuola elementare nelle località in cui il
numero di essi non sia inferiore a dieci. Le comunità israelitiche
possono aprire, con l'autorizzazione del Ministro per l'educazione
nazionale, scuole elementari con effetti legali per fanciulli
di razza ebraica, e mantenere quelle all'uopo esistenti. Per
gli scrutini e per gli esami nelle dette scuole il Regio provveditore
agli studi nomina un commissario. Nelle scuole elementari di
cui al presente articolo il personale potrà essere di razza ebraica;
i programmi di studio saranno quelli stessi stabiliti per le
scuole frequentate da alunni italiani, eccettuato l'insegnamento
della religione cattolica; i libri di testo saranno quelli di
Stato, con opportuni adattamenti, approvati dal Ministro per
l'educazione nazionale, dovendo la spesa per tali adattamenti
gravare sulle comunità israelitiche.
- Art. 6. Scuole d'istruzione
media per alunni di razza ebraica potranno essere istituiti dalle
comunità israelitiche o da persone di razza ebraica. Dovranno
all'uopo osservarsi le disposizioni relative all'istituzione
di scuole private. Alle scuole stesse potrà essere concesso il
beneficio del valore legale degli studi e degli esami à sensi
dell'art.15 del R. decreto-legge 3 giugno 1938-XVI n.928, quando
abbiano ottenuto di far parte in qualità di associate dell'Ente
nazionale per l'insegnamento medio: in tal caso i programmi di
studio saranno quelli stessi stabiliti per le scuole corrispondenti
frequentate da alunni italiani, eccettuati gli insegnamenti della
religione e della cultura militare. Nelle scuole d'istruzione
media di cui al presente articolo il personale potrà essere di
razza ebraica e potranno essere adottati libri di testo di autori
di razza ebraica.
- Art. 7. Per le persone di razza ebraica l'abilitazione
a impartire l'insegnamento medio riguarda esclusivamente gli
alunni di razza ebraica.
- Art. 8. Dalla data di entrata in vigore
del presente decreto il personale di razza ebraica appartenente
ai ruoli per gli uffici e gli impieghi di cui al precedente art.1
è dispensato dal servizio, ed ammesso a far valere i titoli per
l'eventuale trattamento di quiescenza ai sensi delle disposizioni
generali per la difesa della razza italiana. Al personale stesso
per il periodo di sospensione di cui all'art.3 del R. decreto
legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1390, vengono integralmente corrisposti
i normali emolumenti spettanti ai funzionari in servizio. Dalla
data di entrata in vigore del presente decreto i liberi docenti
di razza ebraica decadono dall'abilitazione.
- Art. 9 Per l'insegnamento
nelle scuole elementari e medie per alunni di razza ebraica saranno
preferiti gl'insegnanti dispensati dal servizio a cui dal Ministro
per l'interno siano state riconosciute le benemerenze individuali
o famigliari previste dalle disposizioni generali per la difesa
della razza italiana. Ai fini del presente articolo sono equiparati
al personale insegnante i presidi e direttori delle scuole pubbliche
e private e il personale di vigilanza nelle scuole elementari.
- Art. 10. In deroga al precedente art. 3 possono essere ammessi
in via transitoria a proseguire gli studi universitari studenti
di razza ebraica già iscritti nei passati anni accademici a Università
o Istituti superiori del Regno. La stessa disposizione si applica
agli studenti iscritti ai corsi superiori e di perfezionamento
per i diplomati nei Regi conservatori, alle Regie accademie di
belle arti e ai corsi della Regia accademia d'arte drammatica
in Roma, per accedere ai quali occorre un titolo di studi medi
di secondo grado o un titolo equipollente. Il presente articolo
si applica anche agli studenti stranieri, in deroga alle disposizioni
che vietano agli ebrei stranieri di fissare stabile dimora nel
Regno.
- Art. 11. Per l'anno accademico 1938-39 la decorrenza dei
trasferimenti e delle nuove nomine dei professori universitari
potrà essere protratta al 1í gennaio 1939-XVII. Le modificazioni
agli statuti delle Università e degl'Istituti d'istruzione superiore
avranno vigore per l'anno accademico 1938-39, anche se disposte
con Regi decreti di data posteriore al 29 ottobre 1938-XVII.
- Art. 12. I Regi decreti-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1390,
e 23 settembre 1938-XVI, n.1630, sono abrogati. è altresì abrogata
la disposizione di cui all'art.3 del Regio decretolegge 20 giugno
1935-XIII, n.1071.
- Art. 13. Il presente decreto sarà presentato
al Parlamento per la conversione in legge. Il Ministro proponente
è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.
Ordiniamo
che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato,
sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti
del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo
e di farlo osservare.
Dato a San Rossore, addì 15 novembre 1938
- XVII
Vittorio Emanuele Mussolini, Bottai, Di Revel
[
INDICE SEZIONE
|
BANCA DATI DELLA MEMORIA
|
CLARENCE HOMEPAGE
]