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Le leggi razziali
DISCIPLINA DELL'ESERCIZIO DELLE PROFESSIONI DA PARTE DEI CITTADINI DI RAZZA EBRAICA
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DISCIPLINA DELL'ESERCIZIO DELLE PROFESSIONI DA PARTE DEI CITTADINI DI RAZZA EBRAICA
Con Legge 29 Giugno
1939, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 2 Agosto 1939-XVIII,
N. 179, sono state dettate le norme seguenti circa l'esercizio
delle professioni da parte di cittadini di razza ebraica:
CAPO I.
Disposizioni generali
- Art. 1. L'esercizio delle professioni
di giornalista, medico-chirurgo, farmacista, veterinario, ostetrica,
avvocato, procuratore, patrocinatore legale, esercente in economia
e commercio, ragioniere, ingegnere, architetto, chimico, agronomo,
geometra, perito agrario, perito industriale, è, per i cittadini
appartenenti alla razza ebraica, regolato dalle seguenti disposizioni.
- Art. 2. Ai cittadini italiani di razza ebraica è vietato l'esercizio
della professione di notaro. Ai cittadini italiani di razza ebraica
non discriminato è vietato l'esercizio della professione di giornalista.
Per quanto riguarda la professione di insegnante privato, rimangono
in vigore le disposizioni di cui agli articoli 1 e 7 del Regio
decreto-legge 15 novembre 1938-XVII, n. 1779.
- Art. 3. I cittadini
di razza ebraica esercenti una delle professioni di cui all'art.
1, che abbiano ottenuto la discriminazione a termini dell'art.
14 del Regio decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, saranno
iscritti in "elenchi aggiunti", da istituirsi in appendice agli
albi professionali, e potranno continuare nell'esercizio della
professione, a norma delle vigenti disposizioni, salve le limitazioni
previste dalla presente legge. Sono altresì istituiti, in appendice
agli elenchi transitori eventualmente previsti dalle vigenti
leggi o regolamenti in aggiunta agli albi professionali, elenchi
aggiunti dei professionisti di razza ebraica discriminati. Si
applicano agli elenchi aggiunti tutte le norme che regolano la
tenuta e la disciplina degli albi professionali.
- Art. 4. I cittadini
italiani di razza ebraica non discriminati, i quali esercitano
una delle professioni indicate dall'art. 1, esclusa quella di
giornalista, potranno essere iscritti in elenchi speciali secondo
le disposizioni del capo II della presente legge, e potranno
continuare nell'esercizio professionale con le limitazioni stabilite
dalla legge stessa.
- Art. 5. Gli iscritti negli elenchi speciali
professionali previsti dall'art. 4 cessano dal far parte delle
Associazioni sindacali di categoria giuridicamente riconosciute,
e non possono essere da queste rappresentati. Tuttavia si applicano
ad essi le norme inerenti alla disciplina dei rapporti collettivi
di lavoro.
- Art. 6. è fatto obbligo ai professionisti che si trovino
nelle condizioni previste dagli articoli 1 e 2, primo comma,
ed a quelli iscritti nei ruoli di cui all'art. 23 di denunciare
la propria appartenenza alla razza ebraica, entro il termine
di venti giorni dalla entrata in vigore della presente legge,
agli organi competenti per la tenuta degli albi o dei ruoli.
I trasgressori sono puniti con l'arresto sino ad un mese e con
l'ammenda sino a lire tremila. La denunzia deve essere fatta
anche nel caso che sia pendente ricorso per l'accertamento della
razza ai sensi dell'art. 26 del R. decreto-legge 17 novembre
1938-XVII, n. 1728. Il reato sarà dichiarato estinto se il ricorso
di cui al terzo comma sia deciso con la dichiarazione di non
appartenenza del ricorrente alla razza ebraica. Ove la denunzia
non sia effettuata, gli organi competenti per la tenuta degli
albi o dei ruoli provvederanno d'ufficio all'accertamento. La
cancellazione dagli albi o dai ruoli viene deliberata dai predetti
organi non oltre il febbraio 1940-XVIII, ma ha effetto alla scadenza
di detto termine. La deliberazione è notificata agli interessati
a mezzo di ufficiale giudiziario, e con le forme della notificazione
della citazione.
CAPO II.
Degli elenchi speciali e delle condizioni
per essere iscritti
- Art. 7. Per ogni circoscrizione di Corte
di appello sono istituiti, presso la Corte medesima, gli elenchi
speciali per le singole professioni previsti dall'art. 4. Nessuno
può essere iscritto contemporaneamente in più di un elenco per
la stessa professione; su domanda dell'interessato è ammesso
tuttavia il trasferimento da un elenco distrettuale all'altro.
Il trasferimento non interrompe il corso dell'anzianità di iscrizione.
- Art. 8. I cittadini di razza ebraica esercenti una delle professioni
di cui all'art. 1, esclusa quella di giornalista, e che intendano
ottenere l'iscrizione nel rispettivo elenco speciale, dovranno
farne domanda al primo presidente della Corte di appello del
distretto, in cui abbiano la residenza, nel termine di centottanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
- Art. 9. Per essere iscritti negli elenchi speciali è necessario:
a) essere cittadini italiani;
b) essere di specchiata condotta
morale e di non avere svolto azione contraria agli interessi
del Regime e della Nazione;
c) avere la residenza nella circoscrizione
della Corte di appello;
d) essere in possesso degli altri requisiti
stabiliti dai vigenti ordinamenti professionali per l'esercizio
della rispettiva professione.
- Art. 10. Non possono conseguire
l'iscrizione negli elenchi speciali coloro che abbiano riportato
condanna per delitto non colposo per il quale la legge commini
la pena della reclusione, non inferiore nel minimo a due anni
e nel massimo a cinque o, comunque, condanna che importi la radiazione
o cancellazione dagli albi professionali. Non possono, parimenti,
conseguire l'iscrizione coloro che siano stati o si trovino sottoposti
ad una delle misure di polizia previste dal testo unico delle
leggi di pubblica sicurezza approvato con R. decreto 18 giugno
1931-IX, n. 773.
- Art. 11. Le domande per l'iscrizione devono
essere corredate dai seguenti documenti:
a) atto di nascita;
b) certificato di cittadinanza italiana;
c) certificato di residenza;
d) certificato di buona condotta morale, civile e politica;
e) certificato generale del casellario giudiziario di data non anteriore
a mesi 3 dalla presentazione della domanda e certificato dei
procedimenti a carico;
f) certificato dell'Autorità di pubblica
sicurezza del luogo di residenza del richiedente, attestante
che questi non è stato sottoposto ad alcuna delle misure previste
dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con
R. decreto 18 giugno 1931-IX, n. 773;
g) titoli di abilitazione
richiesti per la iscrizione nell'albo professionale.
- Art. 12.
Le attribuzioni relative alla tenuta degli elenchi di cui all'art.
4 ed alla disciplina degli iscritti, previste dalle vigenti leggi
e regolamenti professionali, sono esercitate nell'ambito di ciascun
distretto di Corte di appello, per tutti gli elenchi, da una
Commissione distrettuale. Essa ha sede presso la Corte di appello,
è presieduta dal primo presidente della Corte medesima, o da
un magistrato della Corte, da lui delegato, ed è composta di
sei membri, rispettivamente designati dal Ministro per l'Interno,
dal Segretario del Partito Nazionale Fascista, Ministro Segretario
di Stato, dai Ministri per l'Educazione Nazionale, per i Lavori
Pubblici e per le Corporazioni, nonché dal Presidente della Confederazione
Fascista dei Professionisti ed Artisti.
- Art. 13. I componenti
della Commissione di cui all'articolo precedente sono nominati
con decreto del Ministro per la Grazia e Giustizia. Essi durano
in carica tre anni e possono essere confermati. Quelli nominati
in sostituzione di altri durante il triennio durano in carica
sino alla scadenza del triennio.
- Art. 14. La Commissione distrettuale
verifica le domande di cui all'art. 8 e, ove ricorrano le condizioni
richieste dalla presente legge, delibera la iscrizione del professionista
nel rispettivo elenco speciale. Le adunanze della Commissione
sono valide con l'intervento di almeno quattro componenti. Le
deliberazioni della Commissione sono motivate; vengono prese
a maggioranza di voti; in caso di parità di voti prevale quello
del presidente. Esse sono notificate, nel termine di 15 giorni,
agli interessati ed al Procuratore generale presso la Corte di
appello, nonché al Prefetto, qualora riguardino esercenti le
professioni sanitarie.
- Art. 15. Contro le deliberazioni della
Commissione in ordine alla iscrizione ed alla cancellazione dall'elenco,
nonché ai giudizi disciplinari, è dato ricorso tanto all'interessato
quanto al Procuratore generale della Corte di appello, e, nel
caso di esercenti le professioni sanitarie, al Prefetto, entro
30 giorni dalla notifica, ad una Commissione Centrale che ha
sede presso il Ministero di Grazia e Giustizia.
- Art. 16. La Commissione
centrale, di cui all'articolo precedente, è presieduta da un
magistrato di grado terzo ed è composta del Direttore generale
degli affari civili e delle professioni legali presso il Ministero
di Grazia e Giustizia, o di un suo delegato, e di altri sette
membri, rispettivamente designati dal Ministro per l'interno,
dal Segretario del Partito Nazionale Fascista, Ministro Segretario
di Stato, dai Ministri per l'Educazione Nazionale, per i Lavori
Pubblici, per l'Agricoltura e per le Foreste e per le Corporazioni,
nonché dal Presidente della Confederazione Fascista dei Professionisti
e degli Artisti. I componenti della Commissione sono nominati
con decreto Reale, su proposta del Ministro per la Grazia e Giustizia.
Essi durano in carica tre anni e possono essere confermati. Quelli
nominati in sostituzione di altri durante il triennio durano
in carica sino alla scadenza del triennio. Le adunanze della
Commissione centrale sono valide con l'intervento di almeno cinque
componenti. Il ministro per la Grazia e Giustizia provvede con
suo decreto alla costituzione della Segreteria della predetta
Commissione.
CAPO III.
Disciplina degli iscritti negli elenchi speciali
- Art. 17. Entro il mese di febbraio di ogni anno, la
Commissione di cui all'art. 12 procede alla revisione dell'elenco
speciale, apportandovi le modificazioni e le aggiunte che fossero
necessarie. Ai provvedimenti adottati si applicano le disposizioni
degli articoli 14, ultimo comma, e 15.
- Art. 18. La Commissione
può applicare sanzioni disciplinari:
- per gli abusi e le mancanze
degli iscritti nell'elenco speciale commesso nell'esercizio della
professione;
- per motivi di manifesta indegnità morale e politica.
Le sanzioni disciplinari sono:
a) censura;
b) sospensione dall'esercizio
professionale per un tempo non maggiore di sei mesi;
- cancellazione
dall'elenco. I provvedimenti di cui al comma precedente sono
notificati all'interessato per mezzo dell'ufficiale giudiziario.
L'istruttoria che precede il giudizio disciplinare può essere
promossa dalla Commissione su domanda di parte, o su richiesta
del pubblico ministero, ovvero d'ufficio in seguito a deliberazione
della Commissione ad iniziativa di uno o più membri. I fatti
addebitati devono essere contestati all'interessato con l'assegnazione
di un termine per la presentazione delle giustificazioni.
- Art. 19. La cancellazione dall'elenco speciale, oltre che per motivi
disciplinari, può essere pronunciata dalla Commissione, su domanda
dell'interessato. Può essere promossa d'ufficio su richiesta
del procuratore generale della Corte di appello nel caso:
a) di perdita della cittadinanza;
b) di trasferimento dell'iscritto
in altro elenco;
c) di trasferimento dell'iscritto all'estero.
Contro la pronuncia della Commissione è sempre ammesso ricorso
a norma dell'art. 15.
- Art. 20. La condanna o l'applicazione di
una delle misure previste dal testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza approvato col R. decreto 18 giugno 1931-IX, n. 773,
importano la cancellazione dall'elenco speciale. L'iscritto che
si trovi sottoposto a procedimento penale, ovvero deferito per
l'applicazione di una delle misure di cui al comma precedente,
può essere sospeso dall'esercizio della professione. La sospensione
ha sempre luogo quando è emesso mandato di cattura e fino alla
sua revoca.
CAPO IV.
Dell'esercizio professionale degli iscritti negli elenchi aggiunti e negli elenchi speciali
- Art. 21. L'esercizio
professionale da parte dei cittadini italiani di razza ebraica,
iscritti negli elenchi speciali, è soggetto alle seguenti limitazioni:
a) salvi i casi di comprovata necessità ed urgenza, la professione
deve essere esercitata esclusivamente a favore di persone appartenenti
alla razza ebraica;
b) la professione di farmacista non può essere
esercitata se non presso le farmacie di cui all'art. 114 del
testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 27
luglio 1934-XII, n. 1265, qualora l'Ente cui la farmacia appartiene
svolga la propria attività istituzionale esclusivamente nei riguardi
di appartenenti alla razza ebraica;
c) ai professionisti di razza
ebraica non possono essere conferiti incarichi che importino
funzioni di pubblico ufficiale, ne può essere consentito l'esercizio
di attività per conto di enti pubblici, fondazioni, associazioni
e comitati di cui agli articoli 34 e 37 del Codice civile o in
locali da questi dipendenti. La disposizione di cui alla lettera
c) del presente articolo si applica anche ai cittadini italiani
di razza ebraica iscritti negli "elenchi aggiunti".
- Art. 22.
I cittadini italiani di razza ebraica non possono essere iscritti
nei ruoli degli amministratori giudiziari, se già iscritti, ne
sono cancellati.
- Art. 23. I cittadini di razza ebraica non possono
essere comunque iscritti nei ruoli dei revisori ufficiali dei
conti, di cui al R. decreto-legge 24 luglio 1936-XIV, n. 1548,
o nei ruoli dei periti e degli esperti ai termini dell'art. 32
del testo unico delle leggi sui Consigli e sugli Uffici provinciali
delle corporazioni, approvato con R. decreto 20 settembre 1934XII,
n. 2011, e, se vi sono già iscritti, ne sono cancellati.
- Art. 24. I professionisti forensi cittadini italiani di razza ebraica,
che siano iscritti negli albi speciali per l'infortunistica,
perdono il diritto a mantenere l'iscrizione negli albi stessi
a decorrere da 180 giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge.
- Art. 25. è vietata qualsiasi forma di associazione
e collaborazione professionale tra i professionisti non appartenenti
alla razza ebraica e quelli di razza ebraica.
- Art. 26. L'esercizio
delle attività professionali vietate dall'art. 21 è punito ai
sensi dell'art. 348 del Codice penale. La trasgressione alle
disposizioni di cui all'art. 25 importa la cancellazione, secondo
i casi, dagli albi professionali, dagli elenchi aggiunti, ovvero
dagli elenchi speciali.
CAPO V.
Disposizioni transitorie e finali
- Art. 27. I cittadini italiani di razza ebraica possono continuare
l'esercizio della professione senza limitazioni fino alla cancellazione
dall'albo. Avvenuta la cancellazione e fino a quando non abbiano
ottenuto la iscrizione nell'elenco speciale, non potranno esercitare
alcuna attività professionale. Con la cancellazione deve essere
esaurita, o, comunque, cessare, qualsiasi prestazione professionale
da parte dei cittadini italiani di razza ebraica non discriminati
a favore di cittadini non appartenenti alla razza ebraica. è
tuttavia in facoltà del cliente non appartenente alla razza ebraica
di revocare al professionista di razza ebraica non discriminato
l'incarico conferitogli, anche prima della cancellazione dall'albo.
- Art. 28. I cittadini italiani di razza ebraica, ammessi in via
transitoria a proseguire gli studi universitari o superiori in
virtù dell'art. 10 del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII,
n. 1728, nonché tutti coloro che, conseguito il titolo accademico,
non abbiano ancora ottenuta la relativa abilitazione professionale,
a norma delle leggi e regolamenti vigenti, ove sussistano i requisiti
e le condizioni previste dalle predette leggi e regolamenti per
l'iscrizione negli albi, nonché dalla presente legge, potranno
ottenere la iscrizione negli elenchi aggiunti o negli elenchi
speciali.
- Art. 29. I notari di razza ebraica, dispensati dall'esercizio
a norma della presente legge, sono ammessi a far valere il diritto
al trattamento di quiescenza loro spettante a termini di legge
da parte della Cassa nazionale del notariato. In deroga alle
vigenti disposizioni, a coloro che non hanno maturato il periodo
di tempo prescritto è concesso il trattamento minimo di pensione
se hanno compiuto almeno dieci anni di esercizio; negli altri
casi, è concessa una indennità di lire mille per ciascuno anno
di servizio.
- Art. 30. Ai giornalisti di razza ebraica non discriminati,
che cessano dall'impiego per effetto della presente legge, verrà
corrisposto dal datore di lavoro l'indennità di licenziamento
prevista dal contratto collettivo di lavoro giornalistico per
il caso di risoluzione del rapporto d'impiego per motivi estranei
alla volontà del giornalista. L'Istituto nazionale di previdenza
dei giornalisti italiani "Arnaldo Mussolini" provvederà alla
cancellazione dei predetti giornalisti dagli elenchi dei propri
iscritti, alla liquidazione del fondo di previdenza costituito
a suo nome e al trasferimento al nome dei medesimi della proprietà
della polizza di assicurazione sulla vita, contratta dall'Istituto
presso l'Istituto Nazionale delle assicurazioni.
- Art. 31. Con disposizioni successive saranno regolati i rapporti tra i professionisti
di razza ebraica e gli enti di previdenza previsti dalla legislazione
vigente, escluse le categorie contemplate negli articoli 29 e
30 della presente legge. Verranno inoltre emanate le norme speciali
riflettenti la cessazione del rapporto d'impiego privato tra
i professionisti di razza ebraica e i loro dipendenti.
- Art. 32. Il Ministro per la Grazia e Giustizia, di concerto con i Ministri
interessati, è autorizzato ad emanare le norme per la determinazione
dei contributi da porsi a carico degli iscritti negli elenchi
speciali, per il funzionamento delle commissioni di cui agli
articoli 12 e 15.
- Art. 33. Agli effetti della presente legge,
l'appartenenza alla razza ebraica è determinata a norma dell'art.
8 del R. decreto - legge 17 novembre 1938 - XVII, 1728, ed ogni
questione relativa è decisa dal Ministro per l'interno a norma
dell'art. 26 dello stesso Regio decreto - legge.
- Art. 34. Per
tutto quanto non è contemplato dalla presente legge, si applicano
le leggi ed i regolamenti di carattere generale che disciplinano
le singole professioni.
- Art. 35. Con decreto Reale saranno emanate,
ai sensi dell'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926 - IV,
n. 100, le norme complementari e di coordinamento che potranno
occorrere per l'attuazione della presente legge.
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