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Le leggi razziali
PROVVEDIMENTI PER LA DIFESA DELLA RAZZA NELLA SCUOLA FASCISTA
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REGIO DECRETO - LEGGE 5 settembre 1938 - XVI, n. 1390
Provvedimenti per la difesa della razza nella scuola fascista
VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO
E PER LA VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA IMPERATORE D'ETIOPIA
Visto l'art. 3, n.2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n.100;
Ritenuta la necessità assoluta ed urgente di dettare disposizioni
per la difesa della razza nella scuola italiana;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di
Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per
le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo;
- Art. 1. All'ufficio
di insegnante nelle scuole statali o parastatali di qualsiasi
ordine e grado e nelle scuole non governative, ai cui studi sia
riconosciuto effetto legale, non potranno essere ammesse persone
di razza ebraica, anche se siano state comprese in graduatorie
di concorso anteriormente al presente decreto; nè potranno essere
ammesse all'assistentato universitario, nè al conseguimento dell'abilitazione
alla libera docenza.
- Art. 2. Alle scuole di qualsiasi ordine
e grado, ai cui studi sia riconosciuto effetto legale, non potranno
essere iscritti alunni di razza ebraica.
- Art. 3. A datare dal
16 ottobre 1938-XVI tutti gli insegnanti di razza ebraica che
appartengano ai ruoli per le scuole di cui al precedente art.
1, saranno sospesi dal servizio; sono a tal fine equiparati al
personale insegnante i presidi e direttori delle scuole anzidette,
gli aiuti e assistenti universitari, il personale di vigilanza
delle scuole elementari. Analogamente i liberi docenti di razza
ebraica saranno sospesi dall'esercizio della libera docenza.
- Art. 4. I membri di razza ebraica delle Accademie, degli Istituti
e delle Associazioni di scienze, lettere ed arti, cesseranno
di far parte delle dette istituzioni a datare dal 16 ottobre
1938-XVI.
- Art. 5. In deroga al precedente art. 2 potranno in
via transitoria essere ammessi a proseguire gli studi universitari
studenti di razza ebraica, già iscritti a istituti di istruzione
superiore nei passati anni accademici.
- Art. 6. Agli effetti del
presente decreto-legge è considerato di razza ebraica colui che
è nato da genitori entrambi di razza ebraica, anche se egli professi
religione diversa da quella ebraica.
- Art. 7. Il presente decreto-legge,
che entrerà in vigore alla data della sua pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale del Regno, sarà presentato al Parlamento per
la sua conversione in legge. Il Ministro per l'educazione nazionale
è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.
Ordiniamo
che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia
inserto nella raccolta delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia,
mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a San Rossore, addì 5 settembre 1938 - Anno XVI Vittorio
Emanuele Mussolini, Bottai, Di Revel
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