Presentazione della legge

"Costituzione del comitato di sorveglianza per la certificazione di conformità alle convenzioni internazionali in merito sia alla delocalizzazione delle attività produttive sia all'importazione di beni semilavorati o prodotti finiti" 

Onorevoli colleghi, 

Da alcuni anni il nostro paese è sempre più chiamato a confrontarsi con processi di mondializzazione dell'economia coinvolgendo imprese italiane europee e multinazionali che operano sul nostro territorio. 
Da tempo assistiamo ad un processo che si sviluppa nella riduzione continua della presenza industriale a beneficio di una concezione commerciale nella quale il nostro territorio è sempre più configurabile come mercato di consumo. 
Tali fenomeni si configurano prevalentemente nel trasferimento di attività industriali e produttive in paesi nei quali i costi produttivi sono ampiamente inferiori a quanto esiste nei paesi della comunità Europea dove, grazie a decenni di iniziativa politico sindacale si sono determinate le condizioni sociali e di lavoro di una civiltà più avanzata nel rispetto dei diritti sociali politici e del lavoro. 
Questi processi hanno subito una consistente accelerazione negli ultimi anni spaziando in diverse direzioni geografiche, dal nord, al sud, all'est, ma con un unica ragione economica :quella di ridurre i costi del lavoro. 
Che questa sia la ragione prevalente è motivato dal fatto incontestabile che le delocalizzazioni avvengono in luoghi in cui l'assenza di infrastrutture è evidente , in zone dove i trasporti sono inesistenti o fatiscenti, in zone dove la cultura del lavoro subordinato e la competenza professionale sono scarse e in molti casi inesistenti. 

Il nostro paese ha assistito in questi anni a fenomeni di :  

1) deindustrializzazione graduale e progressiva di intere aree territoriali, in quanto il trasferimento di un' azienda in molti casi distrugge il patrimonio produttivo indotto di molte piccole e medie imprese o ne costringe anche per queste il trasferimento; 

2) cancellazione di molti posti di lavoro dipendente ed autonomo che lascia centinaia di famiglie in difficoltà serie non disponendo di alternative occupazionali ; 

3) commercializzazione dei prodotti sul mercato subisce un' indubbia distorsione penalizzando le imprese che operano nel rispetto della legalità e dei diritti sindacali esistenti nelle società Europee.  

I processi di delocalizzazione o trasferimento sono un fenomeno che i paesi più industrializzati hanno da tempo conosciuto e che rappresentano un aspetto quasi fisiologico riguardando questi solo produzioni cosiddette mature o a basso contenuto professionale. 
In questi ultimi tempi di flessibilità tecnologica le produzioni coinvolte da tali processi sono sempre più aumentate coinvolgendo anche settori e attività a medio contenuto tecnologico e professionale. 
Vi sono cioè imprese che delocalizzano interi processi produttivi o parti di essi i quali producono beni che successivamente rientrano nel nostro paese come semilavorati da completare o componenti di prodotto da assemblare o prodotti finiti da vendere . 
In molti casi imprese multinazionali hanno investito nel nostro paese acquistando interi pacchetti azionari,attività produttive e commerciali non con lo scopo di continuare a produrre in Italia, bensì per impossessarsi del marchio frutto dell'ingegno del lavoro italiano e della sua quota di mercato conquistata nella cultura del consumatore, per poi trasferire la produzione in paesi a più basso costo del lavoro. 
Tutto questo è fino ad oggi potuto avvenire in quanto non esiste una legislazione comune tra i paesi più industrializzati, ma soprattutto tra quelli della comunità europea capace di affrontare tali fenomeni non nuovi sul piano della conoscenza, ma certamente più sconvolgenti in questi ultimi anni. 
Appare evidente quindi che la efficacia di questa legge sarà più forte solo nel momento in cui la Comunità Europea ne recepirà ed estenderà i contenuti come del resto già votato in una risoluzione del parlamento Europeo a fine 1996.  
La sola legislazione esistente oggi, a cui con la presente proposta di legge vogliamo richiamarci, è quella riconducibile alle convenzioni internazionali del lavoro riconosciute e sottoscritte da almeno 150 paesi tra cui l'Italia e trasformate in leggi operanti sul nostro territorio. 

legge N° 274 del 1934 sul lavoro forzato e obbligatorio 
legge N° 367 del 1958 sulle libertà sindacali 
legge N° 741 del 1956 sulla parità retributiva uomo donna 
legge N° 405 del 1963 sulla discriminazione in materia di impiego  
legge N° 447 del 1967 sull'abolizione del lavoro forzato 
legge N° 116 del 1981 sull'età minima per l'impiego 
legge N° 167 del 1958 sulla organizzazione e negoziazione collettiva 

E' dal rispetto di questa legislazione minima già esistente che intendiamo partire istituendo "UN COMITATO DI SORVEGLIANZA " presso la Presidenza del Consiglio CHE CERTIFICHI i prodotti in entrata nel nostro paese al rispetto di questa normativa legislativa e a quelle che auspichiamo verranno realizzate dalla Comunità Europea.  
La proposta di legge è disposta su cinque capitolati: 

1-disposizioni generali 
2-organismi di controllo e di coordinamento 
3-organizzazione 
4- aggiornamento della normativa nazionale 
5-attuazione 

DISPOSIZIONI GENERALI 

Le disposizioni generali - dall'articolo 1 all'articolo 3 - sono finalizzate a costruire la cornice giuridica dell'intervento legislativo. 
L'articolo 1 chiarisce le finalità e l'oggetto della proposta di legge, ovvero di verificare la conformità delle convenzioni internazionali da parte dei prodotti importati e degli investimenti italiani diretti all'estero. 
Al comma 2 che individuano con precisione tutte le convenzioni internazionali che hanno attinenza all'oggetto trattato. 
Il comma 3 asserisce che per avere l'autorizzazione all'importazione e alla delocalizzazione delle attività produttive all'estero occorre il Certificato di Conformità ,non solo, le norme contenute nei codici di condotta delle imprese nazionali di spettanza dell'OIL, sono vincolanti per le imprese nazionali. 
Il comma 5 si preoccupa di rendere visibili il Certificato di idoneità proprio per tutelare i consumatori e quelle imprese che fanno uso del Certificato di Conformità. 
L'art.2 istituisce il Registro nazionale. Attraverso questo strumento sarà possibile valutare, studiare e denunciare tutte le operazioni di importazione e delocalizzazione che non rispettano tali normative. 
L'articolo 3 prevede una relazione annuale da presentare al Parlamento. L'aspetto innovativo di questa relazione è quello di essere un allegato alla Relazione Previsionale e programmatica, cioè un documento fondamentale per la politica economica del Paese. 

ORGANISMI DI CONTROLLO E DI COORDINAMENTO 

Gli organismi di controllo e di coordinamento - dall'articolo 4 all'articolo 5 - consistono nella istituzione del Comitato di Sorveglianza che è ubicato presso la Presidenza del Consiglio (articolo 4) e nella definizione dei compiti dello stesso Comitato di Sorveglianza (articolo 5).  
Il principale compito del Comitato di Sorveglianza è quello di rilasciare il "Certificato di Conformità" relativamente ai prodotti semilavorati e finiti. 
Di particolare rilievo è il comma 2, lettera D. Il Comitato di Sorveglianza ha il compito di redigere una lista di Paesi sospetti e/o a rischio. In questo modo è possibile conoscere con tempestività le aree a rischio e quindi determinare misure più accurate per il controllo di beni e servizi importati e la delocalizzazione di attività produttive nazionali. 
Si è ritenuto quanto mai opportuno coinvolgere l'autorità antitrust (comma 5) proprio per dare attuazione del principio "conflitti di interesse". In questo modo si pensa che le imprese "certificate" abbiano tutto l'interesse a denunciare quelle attività che aggirano le norme internazionali. 

ORGANIZZAZIONE 

Con questo capitolato si affronta la composizione del Comitato di Sorveglianza e del suo necessario supporto tecnico.  
La composizione del Comitato di Sorveglianza è molto ampia ed articolata: ci sono rappresentanze istituzionali, sociali e della società civile. 
Una composizione così ampia dovrebbe garantire una certa trasparenza, ma soprattutto un'accurata analisi delle domande di certificazione. 
L'articolo 7 intende individuare le figure professionali che possono facilitare l'operato del Comitato di Sorveglianza.  

AGGIORNAMENTO DELLA NORMATIVA NAZIONALE 

L'articolo 8 ha lo scopo di riscrivere alcune normative esistenti in merito agli aiuti pubblici alle imprese per l'insediamento delle attività produttive all'estero.  
istituendo l'obbligo per accedere ai finanziamenti della certificazione del Comitato di Sorveglianza. 

ATTUAZIONE 

Gli articoli 9 e 10 si occupano dell'aspetto finanziario e delle norme tecniche.  

PROPOSTA DI LEGGE

"Costituzione del Comitato di Sorveglianza (C.d.S.) per la Certificazione di conformità alle convenzioni internazionali in merito a delocalizzazione delle attività produttive e all'importazione di beni semilavorati e prodotti finiti" 

ART. 1 Finalità 

1 - Nell'ambito delle proprie competenze e, in coerenza con i principi sanciti nelle convenzioni internazionali sottoscritte dalla Repubblica italiana, il Governo e il Parlamento nazionale si impegnano a verificare la conformità delle stesse convenzioni da parte dei prodotti importati in Italia e da parte dei soggetti giuridici italiani che effettuano investimenti all'estero o che intrattengono rapporti di appalto e subappalto con soggetti giuridici esteri. Il Governo si impegna a verificare la conformità delle convenzioni internazionali in merito a tutela ambientale, risorse naturali e umane locali. 

2 - Le Convenzioni internazionali sul lavoro (Oil) a cui si deve fare riferimento sono: 

Convenzione Oil n. 29 del 1930, sul lavoro forzato o obbligatorio, ratificato ai sensi della legge 29 gennaio 1934, n. 274; 

Convenzione Oil n. 87 del 1948, sulla libertà sindacale e la protezione dei diritti sindacali, ratificata ai sensi di legge 22 marzo 1958, n. 367; 

Convenzione Oil n. 98 del 1949, sull'applicazione dei principi del diritto di organizzazione e di negoziazione collettiva, ratificata ai sensi di legge 23 marzo 1958, n. 167; 

Convenzione Oil n. 100 del 1951, sull'uguaglianza di retribuzione fra manodopera maschile e femminile per un lavoro di valore uguale, ratificata ai sensi della legge 22 maggio 1956, n 741; 

Convenzione Oil n. 111 del 1958, sulla discriminazione in materia di impiego e nelle professioni, ratificata ai sensi della legge 6 febbraio 1963, n. 405; 

Convenzione Oil n. 105 del 1957, sull'abolizione del lavoro forzato, ratificata ai sensi della legge 24 aprile 1967, n. 447; 

Convenzione Oil n. 138 del 1973, sull'età minima per l'assunzione all'impiego di revisione delle Convenzioni n. 10 del 1921, n. 33 del 1932 e n. 59 del 1937, ratificata ai sensi di legge 10 aprile 1981, n. 116;

3 - L'importazione di beni e servizi sul territorio nazionale, l'investimento, l'appalto e il subappalto dei soggetti giuridici nazionali all'estero sono autorizzati solo dopo il rilascio del Certificato di conformità alle convenzioni internazionali rilasciato dal C.d.S., ubicato presso la Presidenza del Consiglio. 

4 - Le norme contenute nei codici di condotta dell'OIL (organizzazione internazionale del lavoro), dell'OCSE (Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico), sono vincolanti per i soggetti giuridici nazionali. 

5 - Il "Certificato di conformità alle Convenzioni internazionali" rilasciato dal C.d.S. deve essere visibile e riconoscibile sui beni e servizi importati a tutela dei consumatori e degli imprenditori che si avvalgono della certificazione, così è come deve essere visibile per le agevolazioni pubbliche e per i contratti pattuiti con soggetti giuridici esteri. 

ART.2 Registro nazionale 

1 - Presso la Segreteria della Presidenza del Consiglio è istituito il registro nazionale della Certificazione di conformità alle convenzioni internazionali. Il registro nazionale è aperto al pubblico e viene pubblicato assieme alla relazione annuale di cui all'articolo 3. 

2 -Il registro nazionale è diviso in due sezioni :quella per le imprese e quella per paesi. 
Nella sezione dedicata alle imprese sono registrate tutte le imprese che hanno avviato attività produttive all'estero o che hanno stipulato contratti /accordi. 
Per ogni impresa deve essere specificata la ragione sociale, l'attività, la data dell'accordo e il luogo di trasferimento della produzione, nonchè la Certificazione di Conformità alle convenzioni internazionali. Sul registro nazionale devono essere indicati e/o menzionate le eventuali denunce di violazione delle convenzioni internazionali di cui al comma 2 art.1. Nella sezione dedicata ai paesi sono registrati gli stati che esportano beni e servizi in Italia sulla base delle convezioni di cui al comma 2, art. 1. 

ART. 3 Relazione al Parlamento 

1 - Il Presidente del Consiglio dei ministri riferisce al Parlamento con propria relazione in allegato alla relazione previsionale e programmatica.  

2 - La relazione di cui al comma 1 dovrà contenere indicazioni analitiche - per tipi, quantità, qualità - degli oggetti concernenti le operazioni di importazione di beni e servizi e la delocalizzazione delle attività produttive all'estero dei soggetti giuridici nazionali. La relazione annuale di cui al comma 1 segnala e aggiorna la lista dei Paesi sospetti e/o a rischio di cui all'articolo 5, comma 2, lettera D. 

ART 4 ORGANISMI DI CONTROLLO E DI COORDINAMENTO 

Istituzione del Comitato di Sorveglianza 

1 - Per concorrere alla attuazione della presente legge è istituito presso la Presidenza del Consiglio il "Comitato di Sorveglianza" (C.d.S.) con il compito di attuare, promuovere e verificare la legge medesima, oltre a realizzazione gli impegni assegnategli dai successivi articoli. 

ART. 5 Compiti del Comitato di Sorveglianza 

1 - Il C.d.S. ha il compito di rilasciare il "Certificato di conformità alle convenzioni internazionali".  
Il Certificato di conformità alle convenzioni internazionali viene rilasciato dopo una attenta valutazione ed esame da parte del C.d.S. , supportato dal personale di sostegno di cui all'art.7. Il certificato di conformità alle convenzioni internazionali è obbligatorio per tutte le agevolazioni pubbliche per gli insediamenti produttivi all'estero, per i contratti di fornitura e subfornitura di beni importati.  

2 - Il C.d.S. ha l'obbligo di osservare, studiare e valutare per il rilascio del Certificato di conformità alle convenzioni internazionali i seguenti ambiti: 

la normativa esistente, come modificata dalla presente legge, in merito alle agevolazioni pubbliche per l'insediamento produttivo in Stati esteri; 

gli accordi bilaterali tra l'Italia e altri Paesi in campo economico e fiscale; 

i contratti tra soggetti giuridici nazionali e extra-UE interessati da un accordo bilaterale tra il Paese ricevente e l'Italia; 

sui beni importati da Paesi sospetti e/o a rischio indicati annualmente dal C.d.S.; 

Compito del C.d.S. è quello di aggiornare la lista dei Paesi a rischio da introdurre nella relazione annuale di cui all'articolo 3, comma 2. 

le convenzioni internazionali su sicurezza sul posto di lavoro, così come le convenzioni internazionali e dell'Unione Europea su ambiente e tutela ambientale. 

Il Comitato di Sorveglianza segnala ai Ministri competenti le convenzioni di cui sopra e rilascerà il "Certificato di Conformità" alle convenzioni internazionali considerando anche la normativa a sostegno dell'ambiente e della sua tutela .

3 - Il C.d.S. ha il compito di aggiornare il Registro nazionale della Certificazione di conformità alle convenzioni internazionali di cui all'articolo 2 

4 - Il C.d.S. nei limiti della propria azione interviene ogni volta che vi siano elementi di non rispondenza di una operazione produttiva o di trasferimenti ai criteri stabiliti dallo stesso C.d.S. attraverso una iniziativa di indagine da parte della finanza su richiesta del C.d.S. 
Qualora il C.d.S. ricevesse comunicazione scritta da parte di associazioni, sindacati e soggetti giuridici ubicati in paesi terzi in merito agli oggetti trattati dalla presente legge, il C.d.S. ha l'obbligo di istruire una indagine mirata. La comunicazione scritta di cui sopra deve rispondere a criteri di trasparenza dettaglio, correttezza e fornire elementi informativi oggettivi ( documentazione verificabile)  

5 - Il Comitato di Sorveglianza segnala all'autorità antitrust le imprese che operano al di fuori dell'attuale normativa, con azioni che minano alla fonte il libero mercato (dumping sociale) La legge determina i casi in cui la denuncia è obbligatoria , il Comitato di Sorveglianza ha l'obbligo di informare le autorità competenti qualora si verificassero degli atti e degli atteggiamenti elusivi dalla presente normativa. 

ART. 6 Composizione del Comitato di Sorveglianza 

1 - Il C.d.S. è presieduto dal Presidente del Consiglio o da un suo delegato, ed è composto dalle rappresentanze dei seguenti Ministeri: 

Ministero del Commercio con l'estero; 
MICA; 
Ministero delle Finanze; 
N° 1 rappresentanti Ministero del Lavoro; 
N° 4 rappresentanti di Camera e Senato (due di maggioranza e due di minoranza); 
N° 3 rappresentanti di associazioni e/o centri di ricerca maggiormente impegnati su questo tema; 
N° 3 rappresentanti delle associazioni imprenditoriali. 
N° 3 rappresentati delle tre organizzazioni sindacali più rappresentative. 

2 - I membri del C.d.S. sono nominati dalla Presidenza del Consiglio sulla base delle designazioni degli enti di cui al comma precedente e della proposta formulata dalla competente Commissione parlamentare. 

3 - Le attività di segreteria e di supporto tecnico del C.d.S. sono svolte dai servizi prestati dalla Presidenza del Consiglio e dai ministeri coinvolti. 

4 - Il C.d.S. può deliberare con la presenza di almeno la metà dei componenti e la deliberazione è adottata con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. 

5 - Il C.d.S. presieduto dal Presidente del Consiglio o da un suo delegato ed è convocato dallo stesso Presidente del Consiglio o da un suo delegato in seduta ordinaria almeno ogni 30 giorni . La convocazione straordinaria è obbligatoria qualora la richieda almeno un terzo dei componenti del C.d.S. 

6 - I membri del C.d.S. sono incarica per 3 anni e possono essere ricandidati solo una volta. 

ART.7 Personale di sostegno al C.d.S. 

1 - Il C.d.S. si avvale della consulenza tecnica di: 

un esperto nominato dal Ministro del Commercio con l'estero; 
un esperto nominato dal MICA; 
un esperto del Ministero delle Finanze; 
un esperto del Ministero del Lavoro; 
un esperto di diritto internazionale nominato dal Presidente del Consiglio; 
un esperto in rogatorie internazionali. 

I compensi agli esperti sono regolati dalla normativa vigente. 

ART. 8 Modifica dell'attuale normativa a sostegno delle imprese" 

1- La legge n° 49/87 art 7, comma 1 viene così modificato : 

A volere sul Fondo di rotazione d cui all'art. 6, e con le stesse procedure, possono essere concessi crediti agevolati alle imprese italiane con il parziale finanziamento della quota di capitale di rischio in imprese miste da realizzare in paesi in via di sviluppo con la partecipazione di investitori, pubblici o privati dal paese destinatario nonché di altri paesi. 
Per accedere ai crediti agevolati di cui sopra è obbligatorio il Certificato di Conformità alle convenzioni internazionali rilasciato dal Comitato di Sorveglianza per la certificazione di conformità alle internazionali in merito a delocalizzazione delle attività produttive a all'importazione di beni della presente legge. 

La legge n° 100/90 art. 4, alla fine del comma 1 si aggiunge:
Il Mediocredito centrale per l'autorizzazione del credito agevolato agli operatori italiani come parziale finanziamento della loro quota di capitale di rischio nelle società e imprese miste all'estero partecipate dalla SIMEST S.P.A deve verificare se l'operazione considerata è in possesso " del certificato di conformità alle convenzioni internazionali" rilasciato dal Comitato di Sorveglianza ai sensi della presente legge. 

3 - La legge n° 227/77 l' art. 15 lettera E è così integrato: 

"le operazioni di assicurazione per l'oggetto di cui sopra è concessa solo se esiste il certificato di conformità alle convenzioni internazionali, rilasciato dal Comitato di Sorveglianza istituito con la presente legge. 

4 - Il decreto legge 28 maggio 1981, n° 251, concernente provvedimenti per il sostegno delle esportazioni italiane all'estero, convertito in legge il 29 luglio 1981, n° 314 è così integrato alla fine dell'art. 2 : " Per accedere ai finanziamenti di cui sopra, è obbligatorio il Certificato di Conformità alle convenzioni internazionali rilasciato dal C.d.S., istituito con la presente legge, la quale modifica la legge n° 227 del 1977.  

5- La legge n° 68 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 27 marzo 1997 che definisce la riforma dell'ICE è integrata all'art 2 comma 1 con il seguente paragrafo: "tutte le operazioni di cui sopra sono soggette alla legge n°.......... , che istitusce il Comitato di Sorveglianza, al fine di disincentivare azioni distorsive del mercato attraverso delle operazioni che possono comportare dumping sociale." 

ART. 9 Norma finanziaria 

1 - Per realizzazione le finalità della presente legge e permettere l'attuazione di tutti i compiti del C.d.S. indicati agli articoli 2, 3, 5 e 7 sono stanziati £ 20 miliardi per il 1998 e successivamente regolati con la legge di bilancio annuale da assegnare alla Presidenza del Consiglio. 

ART. 10 Norme di attuazione 

1 - La legge è ufficialmente in vigore con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale e operativa entro 3 mesi dalla sua applicazione; 

2 - La Presidenza del Consiglio adotterà tutti gli strumenti necessari per l'attuazione della presente legge in accordo con i Ministeri interessati.