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"Costituzione del comitato di sorveglianza per la certificazione di conformità alle convenzioni internazionali in merito sia alla delocalizzazione delle attività produttive sia all'importazione di beni semilavorati o prodotti finiti" Onorevoli colleghi, Da alcuni anni il nostro paese è sempre più
chiamato a confrontarsi con processi di mondializzazione dell'economia
coinvolgendo imprese italiane europee e multinazionali che operano sul
nostro territorio.
Il nostro paese ha assistito in questi anni a fenomeni di : 1) deindustrializzazione graduale e progressiva di intere aree territoriali, in quanto il trasferimento di un' azienda in molti casi distrugge il patrimonio produttivo indotto di molte piccole e medie imprese o ne costringe anche per queste il trasferimento; 2) cancellazione di molti posti di lavoro dipendente ed autonomo che lascia centinaia di famiglie in difficoltà serie non disponendo di alternative occupazionali ; 3) commercializzazione dei prodotti sul mercato subisce un' indubbia distorsione penalizzando le imprese che operano nel rispetto della legalità e dei diritti sindacali esistenti nelle società Europee. I processi di delocalizzazione o trasferimento sono
un fenomeno che i paesi più industrializzati hanno da tempo conosciuto
e che rappresentano un aspetto quasi fisiologico riguardando questi solo
produzioni cosiddette mature o a basso contenuto professionale.
legge N° 274 del 1934 sul lavoro forzato e obbligatorio
E' dal rispetto di questa legislazione minima già
esistente che intendiamo partire istituendo "UN COMITATO DI SORVEGLIANZA
" presso la Presidenza del Consiglio CHE CERTIFICHI i prodotti in entrata
nel nostro paese al rispetto di questa normativa legislativa e a quelle
che auspichiamo verranno realizzate dalla Comunità Europea.
1-disposizioni generali
DISPOSIZIONI GENERALI Le disposizioni generali - dall'articolo 1 all'articolo
3 - sono finalizzate a costruire la cornice giuridica dell'intervento legislativo.
ORGANISMI DI CONTROLLO E DI COORDINAMENTO Gli organismi di controllo e di coordinamento - dall'articolo
4 all'articolo 5 - consistono nella istituzione del Comitato di Sorveglianza
che è ubicato presso la Presidenza del Consiglio (articolo 4) e
nella definizione dei compiti dello stesso Comitato di Sorveglianza (articolo
5).
ORGANIZZAZIONE Con questo capitolato si affronta la composizione
del Comitato di Sorveglianza e del suo necessario supporto tecnico.
AGGIORNAMENTO DELLA NORMATIVA NAZIONALE L'articolo 8 ha lo scopo di riscrivere alcune normative
esistenti in merito agli aiuti pubblici alle imprese per l'insediamento
delle attività produttive all'estero.
ATTUAZIONE Gli articoli 9 e 10 si occupano dell'aspetto finanziario e delle norme tecniche. "Costituzione del Comitato di Sorveglianza (C.d.S.) per la Certificazione di conformità alle convenzioni internazionali in merito a delocalizzazione delle attività produttive e all'importazione di beni semilavorati e prodotti finiti" ART. 1 Finalità 1 - Nell'ambito delle proprie competenze e, in coerenza con i principi sanciti nelle convenzioni internazionali sottoscritte dalla Repubblica italiana, il Governo e il Parlamento nazionale si impegnano a verificare la conformità delle stesse convenzioni da parte dei prodotti importati in Italia e da parte dei soggetti giuridici italiani che effettuano investimenti all'estero o che intrattengono rapporti di appalto e subappalto con soggetti giuridici esteri. Il Governo si impegna a verificare la conformità delle convenzioni internazionali in merito a tutela ambientale, risorse naturali e umane locali. 2 - Le Convenzioni internazionali sul lavoro (Oil) a cui si deve fare riferimento sono: 3 - L'importazione di beni e servizi sul territorio nazionale, l'investimento, l'appalto e il subappalto dei soggetti giuridici nazionali all'estero sono autorizzati solo dopo il rilascio del Certificato di conformità alle convenzioni internazionali rilasciato dal C.d.S., ubicato presso la Presidenza del Consiglio.Convenzione Oil n. 29 del 1930, sul lavoro forzato o obbligatorio, ratificato ai sensi della legge 29 gennaio 1934, n. 274; 4 - Le norme contenute nei codici di condotta dell'OIL (organizzazione internazionale del lavoro), dell'OCSE (Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico), sono vincolanti per i soggetti giuridici nazionali. 5 - Il "Certificato di conformità alle Convenzioni internazionali" rilasciato dal C.d.S. deve essere visibile e riconoscibile sui beni e servizi importati a tutela dei consumatori e degli imprenditori che si avvalgono della certificazione, così è come deve essere visibile per le agevolazioni pubbliche e per i contratti pattuiti con soggetti giuridici esteri. ART.2 Registro nazionale 1 - Presso la Segreteria della Presidenza del Consiglio è istituito il registro nazionale della Certificazione di conformità alle convenzioni internazionali. Il registro nazionale è aperto al pubblico e viene pubblicato assieme alla relazione annuale di cui all'articolo 3. 2 -Il registro nazionale è diviso in due sezioni
:quella per le imprese e quella per paesi.
ART. 3 Relazione al Parlamento 1 - Il Presidente del Consiglio dei ministri riferisce al Parlamento con propria relazione in allegato alla relazione previsionale e programmatica. 2 - La relazione di cui al comma 1 dovrà contenere indicazioni analitiche - per tipi, quantità, qualità - degli oggetti concernenti le operazioni di importazione di beni e servizi e la delocalizzazione delle attività produttive all'estero dei soggetti giuridici nazionali. La relazione annuale di cui al comma 1 segnala e aggiorna la lista dei Paesi sospetti e/o a rischio di cui all'articolo 5, comma 2, lettera D. ART 4 ORGANISMI DI CONTROLLO E DI COORDINAMENTO Istituzione del Comitato di Sorveglianza 1 - Per concorrere alla attuazione della presente legge è istituito presso la Presidenza del Consiglio il "Comitato di Sorveglianza" (C.d.S.) con il compito di attuare, promuovere e verificare la legge medesima, oltre a realizzazione gli impegni assegnategli dai successivi articoli. ART. 5 Compiti del Comitato di Sorveglianza 1 - Il C.d.S. ha il compito di rilasciare il "Certificato
di conformità alle convenzioni internazionali".
2 - Il C.d.S. ha l'obbligo di osservare, studiare e valutare per il rilascio del Certificato di conformità alle convenzioni internazionali i seguenti ambiti: 3 - Il C.d.S. ha il compito di aggiornare il Registro nazionale della Certificazione di conformità alle convenzioni internazionali di cui all'articolo 2la normativa esistente, come modificata dalla presente legge, in merito alle agevolazioni pubbliche per l'insediamento produttivo in Stati esteri; 4 - Il C.d.S. nei limiti della propria azione interviene
ogni volta che vi siano elementi di non rispondenza di una operazione produttiva
o di trasferimenti ai criteri stabiliti dallo stesso C.d.S. attraverso
una iniziativa di indagine da parte della finanza su richiesta del C.d.S.
5 - Il Comitato di Sorveglianza segnala all'autorità antitrust le imprese che operano al di fuori dell'attuale normativa, con azioni che minano alla fonte il libero mercato (dumping sociale) La legge determina i casi in cui la denuncia è obbligatoria , il Comitato di Sorveglianza ha l'obbligo di informare le autorità competenti qualora si verificassero degli atti e degli atteggiamenti elusivi dalla presente normativa. ART. 6 Composizione del Comitato di Sorveglianza 1 - Il C.d.S. è presieduto dal Presidente del Consiglio o da un suo delegato, ed è composto dalle rappresentanze dei seguenti Ministeri: Ministero del Commercio con l'estero;
2 - I membri del C.d.S. sono nominati dalla Presidenza del Consiglio sulla base delle designazioni degli enti di cui al comma precedente e della proposta formulata dalla competente Commissione parlamentare. 3 - Le attività di segreteria e di supporto tecnico del C.d.S. sono svolte dai servizi prestati dalla Presidenza del Consiglio e dai ministeri coinvolti. 4 - Il C.d.S. può deliberare con la presenza di almeno la metà dei componenti e la deliberazione è adottata con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. 5 - Il C.d.S. presieduto dal Presidente del Consiglio o da un suo delegato ed è convocato dallo stesso Presidente del Consiglio o da un suo delegato in seduta ordinaria almeno ogni 30 giorni . La convocazione straordinaria è obbligatoria qualora la richieda almeno un terzo dei componenti del C.d.S. 6 - I membri del C.d.S. sono incarica per 3 anni e possono essere ricandidati solo una volta. ART.7 Personale di sostegno al C.d.S. 1 - Il C.d.S. si avvale della consulenza tecnica di: un esperto nominato dal Ministro del Commercio con
l'estero;
I compensi agli esperti sono regolati dalla normativa vigente. ART. 8 Modifica dell'attuale normativa a sostegno delle imprese" 1- La legge n° 49/87 art 7, comma 1 viene così modificato : A volere sul Fondo di rotazione d cui all'art. 6,
e con le stesse procedure, possono essere concessi crediti agevolati alle
imprese italiane con il parziale finanziamento della quota di capitale
di rischio in imprese miste da realizzare in paesi in via di sviluppo con
la partecipazione di investitori, pubblici o privati dal paese destinatario
nonché di altri paesi.
Il Mediocredito centrale per l'autorizzazione del credito agevolato agli operatori italiani come parziale finanziamento della loro quota di capitale di rischio nelle società e imprese miste all'estero partecipate dalla SIMEST S.P.A deve verificare se l'operazione considerata è in possesso " del certificato di conformità alle convenzioni internazionali" rilasciato dal Comitato di Sorveglianza ai sensi della presente legge.La legge n° 100/90 art. 4, alla fine del comma 1 si aggiunge: 3 - La legge n° 227/77 l' art. 15 lettera E è così integrato: "le operazioni di assicurazione per l'oggetto di cui sopra è concessa solo se esiste il certificato di conformità alle convenzioni internazionali, rilasciato dal Comitato di Sorveglianza istituito con la presente legge. 4 - Il decreto legge 28 maggio 1981, n° 251, concernente provvedimenti per il sostegno delle esportazioni italiane all'estero, convertito in legge il 29 luglio 1981, n° 314 è così integrato alla fine dell'art. 2 : " Per accedere ai finanziamenti di cui sopra, è obbligatorio il Certificato di Conformità alle convenzioni internazionali rilasciato dal C.d.S., istituito con la presente legge, la quale modifica la legge n° 227 del 1977. 5- La legge n° 68 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 27 marzo 1997 che definisce la riforma dell'ICE è integrata all'art 2 comma 1 con il seguente paragrafo: "tutte le operazioni di cui sopra sono soggette alla legge n°.......... , che istitusce il Comitato di Sorveglianza, al fine di disincentivare azioni distorsive del mercato attraverso delle operazioni che possono comportare dumping sociale." ART. 9 Norma finanziaria 1 - Per realizzazione le finalità della presente legge e permettere l'attuazione di tutti i compiti del C.d.S. indicati agli articoli 2, 3, 5 e 7 sono stanziati £ 20 miliardi per il 1998 e successivamente regolati con la legge di bilancio annuale da assegnare alla Presidenza del Consiglio. ART. 10 Norme di attuazione 1 - La legge è ufficialmente in vigore con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale e operativa entro 3 mesi dalla sua applicazione; 2 - La Presidenza del Consiglio adotterà tutti gli strumenti necessari per l'attuazione della presente legge in accordo con i Ministeri interessati. |