REPUBBLICA FRANCESE


Ministero dell’occupazione e della solidarietà


PROGETTO DI LEGGE DI ORIENTAMENTO ED INCITAMENTO
relativo alla riduzione dell’orario di lavoro


Articolo 1
Viene inserito al capitolo II del titolo I del libro II del codice di lavoro un articolo L. 212 - 1 bis così redatto:
Art. L. 212 - 1 bis - Negli stabilimenti o nelle professioni menzionate all’articolo L. 200 - 1 come anche nelle aziende agricole, artigiane e cooperative, l’orario legale di lavoro effettivo dei lavoratori è fissato a trentacinque ore settimanali (l’orario di lavoro legale attuale è di 39 ore n.d.t.) a partire dal 1° gennaio 2002. E’ fissato a trentacinque ore a partire dal 1° gennaio 2000 per le imprese con un organico di più di venti dipendenti, essendo questo organico regolato dalle condizioni previste al secondo capoverso dell’articolo L. 421 - 1”.

Articolo 2
Le organizzazioni imprenditoriali, gruppi di imprenditori o singoli datori di lavoro come anche le organizzazioni sindacali dei lavoratori rappresentative sono chiamate a negoziare da ora fino alle scadenze fissate all’articolo 1, le modalità di riduzione effettiva dell’orario adattate alle situazioni dei settori e delle imprese.

Articolo 3
Le imprese o gruppi che riducono l’orario di lavoro in applicazione di un accordo collettivo concluso prima delle scadenze menzionate all’articolo 1 e che procedono a delle assunzioni o salvaguardano posti di lavoro possono beneficiare di un aiuto alle condizioni previste qui di seguito. Articolo 4
Il contratto collettivo può organizzare tutta o parte della riduzione dell’orario di lavoro al di sotto delle 39 ore settimanali sotto forma di giorni di riposo. Esso determina allora le modalità per usufruire di questi riposi, in parte a scelta del lavoratore ed in parte a scelta dell’azienda e, nel limite di un anno, le scadenze entro le quali questi riposi vanno presi e le modalità di ripartizione nel tempo dei diritti al pagamento in funzione del calendario di questi riposi.
Il contratto collettivo può inoltre prevedere che tutti o parte di questi riposo o che quelli di alcune categorie di lavoratori alimentino un conto risparmio del tempo nelle condizioni definite dall’articolo L. 227-1 del codice di lavoro e precisate per decreto.

Articolo 5 (1) (1) Questo articolo si riferisce ai riposi compensativi dovuti per le ore lavorative straordinarie effettuate. La soglia viene abbassata dalla 42esima ora alla 41esima a partire dal 1 gennaio 1999. (ndt).

Articolo 6 (2)
(2) Questo articolo regola l’abbattimento dei contributi sociali da parte dei datori di lavoro a favore della creazione o della trasformazione di posti di lavoro a tempo parziale (ndt).

Articolo 7
(3) Questo paragrafo riporta a livello di settore la possibilità di portare il volume di ore complementari dal 10% ad un terzo della durata prevista per contratto, sopprimendo il rimando alla contrattazione aziendale come previsto dalla legge quinquennale del 20 dicembre 1993; l’obiettivo è quindi di rafforzare la contrattazione a livello settoriale, pur mantenendo validità agli accordi conclusi anteriormente alla legge (ndt).

Articolo 8
“Articolo. 1031-3. - In deroga alle disposizioni dell’articolo 1031, in caso di passaggio con l’accordo del lavoratore da un regime di lavoro a tempo pieno ad un regime di lavoro a tempo parziale ai sensi dell’articolo L. 212-4-2 del codice di lavoro, l’assetto dei contributi destinati a finanziare l’assicurazione di vecchiaia può essere mantenuto al livello di salario corrispondente alla sua attività esercitata a tempo pieno.
La parte salariale corrispondente a questo supplemento non è assimilabile, nel caso se ne faccia carico il datore di lavoro, ad una remunerazione.
Un decreto del Consiglio di Stato determina le condizioni di applicazione di questa disposizione da parte dei datori di lavoro.
“L’opzione fissata al momento della trasformazione dell’impiego vale solamente nel caso di una attività a tempo parziale esercitata a titolo esclusivo quando l’attività resta esercitata in queste condizioni.
“Un decreto del Consiglio di Stato fissa il valore dei contributi.”

Articolo 9
Entro il 30 settembre 1999 e dopo concertazione con le parti sociali, il Governo presenterà al Parlamento un bilancio che analizzerà l’evoluzione della durata convenzionale ed effettiva del lavoro e l’impatto della sua riduzione sullo sviluppo dell’occupazione e sull’organizzazione delle imprese.
Sulla base di questo bilancio, che terrà conto della dimensione delle imprese, si trarrà insegnamento dagli accordi conclusi e saranno determinati agli orientamenti concernenti in particolare il regime delle ore straordinarie, le regole relative all’organizzazione e alla modulazione del lavoro, i mezzi scelti per favorire il tempo parziale e le modalità particolari applicabili ai quadri.