REPUBBLICA FRANCESE
Ministero dell’occupazione e della solidarietà
PROGETTO DI LEGGE DI ORIENTAMENTO ED INCITAMENTO
relativo alla riduzione dell’orario di lavoro
Articolo 1
Viene inserito al capitolo II del titolo I del libro II del codice di lavoro un articolo L. 212 - 1 bis così redatto:
Art. L. 212 - 1 bis - Negli stabilimenti o nelle professioni menzionate all’articolo L. 200 - 1 come anche nelle aziende agricole, artigiane e cooperative, l’orario legale di lavoro effettivo dei lavoratori è fissato a trentacinque ore settimanali (l’orario di lavoro legale attuale è di 39 ore n.d.t.) a partire dal 1° gennaio 2002. E’ fissato a trentacinque ore a partire dal 1° gennaio 2000 per le imprese con un organico di più di venti dipendenti, essendo questo organico regolato dalle condizioni previste al secondo capoverso dell’articolo L. 421 - 1”.
Articolo 2
Le organizzazioni imprenditoriali, gruppi di imprenditori o singoli datori di lavoro come anche le organizzazioni sindacali dei lavoratori rappresentative sono chiamate a negoziare da ora fino alle scadenze fissate all’articolo 1, le modalità di riduzione effettiva dell’orario adattate alle situazioni dei settori e delle imprese.
Articolo 3
Le imprese o gruppi che riducono l’orario di lavoro in applicazione di un accordo collettivo concluso prima delle scadenze menzionate all’articolo 1 e che procedono a delle assunzioni o salvaguardano posti di lavoro possono beneficiare di un aiuto alle condizioni previste qui di seguito.
- Possono beneficiare di tale aiuto le imprese delle categorie menzionate all’articolo L. 212 - 1 bis del codice di lavoro di cui all’articolo primo della presente legge, e le società o organismi di diritto privato, le società di economia mista e aziende pubbliche industriali e commerciali locali di trasporto pubblico urbano dei viaggiatori.
Tuttavia, non possono beneficiare di questo aiuto, in ragione del carattere di monopolio di alcune delle loro attività o per l’importanza del concorso dello Stato nella loro produzione, alcuni organismi pubblici dipendenti dallo Stato, la cui lista è fissata per decreto. Per questi organismi, le modalità di accompagnamento della riduzione dell’orario di lavoro saranno determinate nel quadro delle procedure che regolano le loro relazioni con lo Stato.
La riduzione dell’orario di lavoro deve essere di almeno il 10 % della durata iniziale e portare il nuovo orario collettivo al massimo a livello della durata legale fissata dall’articolo L. 212 - 1 bis del codice del lavoro.
- La riduzione dell’orario di lavoro deve essere organizzata attraverso un accordo aziendale o di gruppo. Questa può essere anche organizzata in applicazione di un accordo o di un contratto di settore esteso sia nelle aziende con più di 50 dipendenti, con riserva di un accordo supplementare aziendale, sia nelle aziende con meno di 50 dipendenti, secondo le modalità di applicazione previste dell’accordo o contratto di settore.
Oltre alle disposizione previste ai punti IV a V del presente articolo, il contratto collettivo determina i termini della riduzione dell’orario di lavoro applicabili nella/e impresa/e interessate in riferimento alla durata iniziale del lavoro, così come le modalità di organizzazione dell’orario di lavoro e di conteggio di questo orario applicabili ai dipendenti dell’azienda, e le modalità e i termini secondo i quali i lavoratori devono essere preavvisati in caso di modifica dell’orario.
Esso determina che, restando salva l’applicazione delle disposizioni del libri IV del codice di lavoro che organizza la consultazione dei rappresentanti del personale, le disposizioni relative al proseguimento della sua applicazione all’interno dell’azienda e, all’occorrenza, del settore.
Esso prevede, all’occorrenza, le condizioni particolari secondo le quali la riduzione si applica al personale di inquadramento e le conseguenze relative ai contratti di lavoro a tempo parziale.
- Nelle imprese o gruppi sprovvisti di delegati sindacali o di delegati del personale designati come delegati sindacali, in mancanza di un accordo di settore che applichi le disposizioni dell’articolo 6 della legge n. 96-985 del 12 novembre 1996, un accordo collettivo può essere concluso da uno o più dipendenti espressamente mandatari di una o diverse organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale.
Non possono essere mandatari i dipendenti che, in ragione dei poteri che detengono, possono essere assimilati ai dirigenti d’azienda e quelli menzionati al primo capoverso degli articoli L. 423-8 e L. 433-5 del codice di lavoro.
Il mandato così assegnato deve precisare le modalità secondo le quali il dipendente è stato designato e fissare precisamente i termini della contrattazione e gli obblighi di informazione che pesano sul rappresentante, in particolare le condizioni secondo le quali il progetto di accordo è sottoposto al sindacato a norma della contrattazione, come anche le condizioni entro le quali il rappresentante può, in ogni momento, mettere fine al mandato.
L’accordo prevede le modalità secondo le quali i dipendenti dell’impresa e l’organizzazione sindacale mandante sono informati delle condizioni di attuazione e sua applicazione.
Questo accordo è comunicato al comitato dipartimentale della formazione professionale, della promozione sociale e dell’occupazione.
I lavoratori rappresentanti a titolo del presente articolo beneficiano della protezione prevista dalle disposizioni dell’articolo L. 412-18 del codice di lavoro a partire dal momento in cui il datore di lavoro avrà avuto conoscenza della loro designazione. La procedura di autorizzazione si applica al congedo dei lavoratori anziani rappresentanti per i sei mesi successivi alla firma dell’accordo o, in mancanza di questo, alla fine del mandato o alla fine della contrattazione.
- Nel caso in cui l’azienda si impegna a procedere ad assunzioni in conseguenza della riduzione dell’orario di lavoro, l’accordo determina il loro numero per categorie professionali.
L’azienda deve impegnarsi affinché queste assunzioni corrispondano almeno al 6% dell’organico interessato dalla riduzione dell’orario di lavoro. Se l’azienda riduce del 15% la durata del lavoro e si impegna a delle assunzioni corrispondenti almeno al 9% dell’organico interessato dalla riduzione dell’orario di lavoro, questa beneficerà di aiuto maggiore.
L’azienda deve impegnarsi a mantenere l’organico aumentato dalle nuove assunzioni in seguito a questa riduzione, per una durata fissata dall’accordo e che non può essere inferiore ai due anni.
L’aiuto viene attribuito per accordo tra l’Impresa e lo Stato per una durata di cinque anni dopo la verifica della conformità dell’accordo collettivo secondo le disposizione di legge.
- Nel caso in cui la riduzione dell’orario di lavoro permetta di evitare dei licenziamenti previsti nel quadro di una procedura collettiva di licenziamento per motivi economici, l’accordo aziendale o di gruppo determina il numero di posti che la riduzione dell’orario di lavoro permette di mantenere. Questo numero deve essere equivalente almeno al 6% dell’organico al quale si applica la riduzione dell’orario di lavoro.
Se l’azienda riduce del 15% la durata di lavoro e si impegna a preservare un volume di posto di lavoro equivalente almeno al 9% dell’organico al quale si applica la riduzione dell’orario di lavoro, questa beneficerà di un aiuto maggiore.
L’accordo aziendale o di gruppo precisa anche il periodo durante il quale il datore di lavoro si impegna a mantenere l’organico dell’azienda o del gruppo interessato da questa riduzione. La sua durata è di almeno due anni.
Il contributo viene attribuito per accordo tra l’azienda e lo Stato dopo la verifica della conformità dell’accordo aziendale alle disposizioni di legge e tenendo conto dell’equilibrio economico del progetto e delle sue misure di prevenzione e di accompagnamento dei licenziamenti.
Il contributo viene attribuito per una durata iniziale di tre anni. Questo può essere prolungato per due anni in conformità dell’accordo concluso tra Stato e impresa, oppure vista la situazione occupazione dell’impresa.
- Il contributo viene attribuito per ciascun lavoratore al quale si applica la riduzione dell’orario di lavoro, come anche per quelli impiegati nel quadro dispositivo previsto al punto IV del presente articolo. Esso va in deduzione della somma globale dei contributi a carico dei datori di lavoro per il periodo considerato per le assicurazioni sociali, infortuni e malattie professionali e assegni familiari fissati sui salari e remunerazioni dei lavoratori dell’azienda i gruppo interessati..
Il suo beneficio non può essere cumulato con quello di un esonero totale o parziale dei contributi datoriali di sicurezza sociale, o con l’applicazione di tassi specifici, di imponibili o di importi forfettari di contributi, ad eccezione della riduzione prevista all’articolo L. 241 - 13 e dell’articolo L. 711 - 13 del codice di sicurezza sociale così come dei contributi previsti agli articoli L. 322 - e L. 832 - 2 del codice di lavoro.
Un decreto del Consiglio di Stato determina le modalità di controllo di applicazione dell’accordo con lo Stato e le condizioni di sospensione o di rimborso dell’aiuto.
Un decreto determinerà le altre condizioni di applicazione del presente articolo, in particolare gli importi del contributo e le disposizioni relative alle maggiorazioni.
- Gli articoli 4, 5 e 6 della L. n. 96/502 dell’11 giugno 1996 tendente a favorire l’occupazione attraverso la regolazione e la riduzione convenzionale dell’orario di lavoro, sono abrogati.
Gli art. 39 e 39-1 della L. quinquennale e n. 93-1313 del 20 dicembre 1993 relativa al lavoro, all’occupazione e alla formazione professionale, sono abrogati. Tuttavia questi ultimi così come le disposizioni i dell’articolo L. 241-13 del codice di sicurezza sociale applicabili prima dell’entrata in vigore della presente legge, rimangono applicabili agli accordi conclusi prima della data di pubblicazione della presente legge.
- All’articolo L. 241-6-3 del codice di sicurezza sociale, le parole: “e gli articoli 39 e 39-1 della L. 93-1313 del 20 dicembre 1993 quinquennale relativo al lavoro, all’occupazione e alla formazione professionale” sono soppresse.
Alla penultima riga dell’articolo L. 241-13 dello stesso codice, le parole: “degli articoli 7, 39 e 39-1” vengono sostituite dalle parole: “dall’articolo 7”.
Articolo 4
Il contratto collettivo può organizzare tutta o parte della riduzione dell’orario di lavoro al di sotto delle 39 ore settimanali sotto forma di giorni di riposo. Esso determina allora le modalità per usufruire di questi riposi, in parte a scelta del lavoratore ed in parte a scelta dell’azienda e, nel limite di un anno, le scadenze entro le quali questi riposi vanno presi e le modalità di ripartizione nel tempo dei diritti al pagamento in funzione del calendario di questi riposi.
Il contratto collettivo può inoltre prevedere che tutti o parte di questi riposo o che quelli di alcune categorie di lavoratori alimentino un conto risparmio del tempo nelle condizioni definite dall’articolo L. 227-1 del codice di lavoro e precisate per decreto.
Articolo 5 (1)
- La prima fase dell’articolo L. 212-5-1 del codice di lavoro è completata dalla frase seguente:
“Questa soglia è fissata a 41 ore a partire dal 1° gennaio 1999.”
- Il secondo capoverso dell’articolo 993 del codice rurale è completato dalla frase seguente:
“Questa soglia è fissata a 41 ore a partire dal 1° gennaio 1999.”
- Dopo la prima frase del IV capoverso dell’articolo 993 del codice rurale, è inserita la frase seguente:
“Questa soglia è fissata a 41 ore a partire dal 1° gennaio 1999.”
(1) Questo articolo si riferisce ai riposi compensativi dovuti per le ore lavorative straordinarie effettuate. La soglia viene abbassata dalla 42esima ora alla 41esima a partire dal 1 gennaio 1999. (ndt).
Articolo 6 (2)
- Il terso capoverso dell’articolo L. 322-12 del codice di lavoro è così redatto:
“Per beneficiare di questo abbattimento, il contratto deve prevedere una durata settimanale di lavoro che può essere calcolata all’occorrenza, sul mese, compresa tra le 18 ore -ore straordinarie non comprese- e le 32 ore - ore straordinarie o supplementari comprese.”
- Il quarto capoverso dello stesso articolo è completato dalla fase seguente:
“Non è tuttavia scontato, in quel caso in cui il tempo parziale calcolate su base annua risulti dall’applicazione nell’impresa di un accordo collettivo che definisca le modalità e le garanzie secondo le quali il lavoro a tempo parziale è praticato su richiesta del lavoratore.”
- Nella prima fase del terzultimo capoverso dello stesso articolo, le parole “trenta giorni” sono sostituite dalle parole: “sessanta giorni.”
- L’abbattimento previsto all’articolo L. 322-12 del codice di lavoro si applica o viene mantenuto, nelle stesse condizioni di quelle previste da questo articolo, in un azienda che ha ridotto convenzionalmente l’orario collettivo di lavoro per i lavoratori con contratto di lavoro a tempo indeterminato, il cui orario di lavoro fissato per contratto è compreso tra i quattro quinti del nuovo orario di lavoro collettivo e le 32 ore (tutte lavorate), e a condizione che le garanzie previste agli articoli L. 212-4-2 e L. 212-4-3 siano applicate.
- In deroga ai punti I e II del presente articolo, l’abbattimento continua ad applicarsi ai lavoratori il cui contratto di lavoro prevede il beneficio in applicazione delle disposizioni in vigore prima della data di pubblicazione della presente legge.
(2) Questo articolo regola l’abbattimento dei contributi sociali da parte dei datori di lavoro a favore della creazione o della trasformazione di posti di lavoro a tempo parziale (ndt).
Articolo 7
- Al IV° capoverso dell’articolo L. 212-4-3 del codice di lavoro, vengono soppresse le parole: “o un accordo o un contratto aziendale o di gruppo”. (3)
- Il secondo articolo è completato da un paragrafo cosi redatto:
“gli orari di lavoro dei lavoratori a tempo parziale non possono comportare, nel corso di una stessa giornata, più di una interruzione di attività o una interruzione superiore alle due ore, a meno che un accordo o un contratto collettivo di settore lo preveda, per mezzo di specifiche controparti e tenendo conto delle esigenze proprie dell’attività esercitata”.
- Le disposizioni del punto II° del presente articolo sono applicabili a partire dal 31 marzo 1999.
(3) Questo paragrafo riporta a livello di settore la possibilità di portare il volume di ore complementari dal 10% ad un terzo della durata prevista per contratto, sopprimendo il rimando alla contrattazione aziendale come previsto dalla legge quinquennale del 20 dicembre 1993; l’obiettivo è quindi di rafforzare la contrattazione a livello settoriale, pur mantenendo validità agli accordi conclusi anteriormente alla legge (ndt).
Articolo 8
- Il punto VIII dell’articolo 43 della legge quinquennale n. 93-313 del 20 dicembre 1993 relativa al lavoro, all’occupazione e alla formazione professionale è abrogata.
- E’ inserito nel codice di sicurezza sociale un articolo L. 241-3-1 così redatto:
“Art. L. 241-3-1. - In deroga alle disposizioni dell’articolo L. 231-3, in caso di passaggio con l’accordo del lavoratore da un regime di lavoro a tempi pieno ad un regime di lavoro a tempo parziale ai sensi dell’articolo L. 212-4-2 del codice di lavoro, l’imponibile dei contributi destinati a finanziare l’assicurazione di vecchiaia può essere mantenuto al livello del salario corrispondente alla sua attività esercitata a tempo pieno.
La parte salariale corrispondente a questo supplemento non è assimilabile nel caso che se ne faccia carico il datore di lavoro, ad una remunerazione ai sensi dell’articolo L. 242-1.
Un decreto del Consiglio di Stato determina le condizioni di esercizio di questa disposizione per i datori di lavoro. L’opzione di scelta al momento della trasformazione dell’occupazione vale solamente nel caso di una attività a tempo parziale esercitata a titolo esclusivo in quanto l’attività resta esercitata in queste condizioni.
“ Un decreto del Consiglio di Stato fissa il valore dei contributi.”
- L’articolo 63 della legge n. 95-95 del 1 febbraio 1995 di modernizzazione dell’agricoltura viene abrogato.
“Articolo. 1031-3. - In deroga alle disposizioni dell’articolo 1031, in caso di passaggio con l’accordo del lavoratore da un regime di lavoro a tempo pieno ad un regime di lavoro a tempo parziale ai sensi dell’articolo L. 212-4-2 del codice di lavoro, l’assetto dei contributi destinati a finanziare l’assicurazione di vecchiaia può essere mantenuto al livello di salario corrispondente alla sua attività esercitata a tempo pieno.
La parte salariale corrispondente a questo supplemento non è assimilabile, nel caso se ne faccia carico il datore di lavoro, ad una remunerazione.
Un decreto del Consiglio di Stato determina le condizioni di applicazione di questa disposizione da parte dei datori di lavoro.
“L’opzione fissata al momento della trasformazione dell’impiego vale solamente nel caso di una attività a tempo parziale esercitata a titolo esclusivo quando l’attività resta esercitata in queste condizioni.
“Un decreto del Consiglio di Stato fissa il valore dei contributi.”
Articolo 9
Entro il 30 settembre 1999 e dopo concertazione con le parti sociali, il Governo presenterà al Parlamento un bilancio che analizzerà l’evoluzione della durata convenzionale ed effettiva del lavoro e l’impatto della sua riduzione sullo sviluppo dell’occupazione e sull’organizzazione delle imprese.
Sulla base di questo bilancio, che terrà conto della dimensione delle imprese, si trarrà insegnamento dagli accordi conclusi e saranno determinati agli orientamenti concernenti in particolare il regime delle ore straordinarie, le regole relative all’organizzazione e alla modulazione del lavoro, i mezzi scelti per favorire il tempo parziale e le modalità particolari applicabili ai quadri.