il testo dello schema di Disegno di legge sullorario di lavoro, approvato dal Consiglio dei
ministri del 24/3/98.
CAPO I
Disposizioni in materia di orario di lavoro
ARTICOLO 1 -
Orario di lavoro
A decorrere dal 1° gennaio 2001, per le imprese con
più di 15 dipendenti lorario normale di lavoro,
secondo le modalità di calcolo previsti dai contratti
collettivi di lavoro, è fissato in 35 ore settimanali,
ai fini delle disposizioni del presente Capo. Sono
confermate per le altre imprese le disposizioni di cui al comma 1, primo periodo, dellarticolo 13 della legge 24 giugno 1997,
n. 196
e in ogni caso quelle di cui al
secondo periodo del medesimo comma 1.
ARTICOLO 2 -
Maggiorazioni
1. - Per le ore di lavoro eccedenti
lorario di 35 ore di cui allarticolo 1, comma
1, oltre alle maggiorazioni retributive disposte dalla
contrattazione collettiva, il decreto di cui
allarticolo 13, comma 2, della legge 24 giugno
1997, n. 196 stabilisce altresì, anche a modifica di
quanto previsto dai commi da 18 a 21 della legge 28
dicembre 1995, n. 549, maggiorazioni contributive di
diversa entità rispettivamente per le ore eccedenti
lorario normale di lavoro di cui allarticolo
1 e per le ore eccedenti lorario contrattuale, ove
superiore.
2. - Salvo quanto previsto dal presente articolo e nel
rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo di
cui allarticolo 5, nonché dallarticolo 13,
comma 1, primo periodo, della citata legge n. 196 del
1997, resta ferma la competenza esclusiva dei contratti
collettivi in ordine alla regolazione del regime
ordinario e di retribuzione dellorario di lavoro.
ARTICOLO 3 -
Modifiche allarticolo 13 della legge 24 giugno
1997, n. 196, "Incentivi alla riduzione e
rimodulazione degli orari di lavoro, lavoro a tempo
parziale"
Allarticolo 13, comma 2, della legge 24 giugno
1997, n. 196, il secondo e terzo periodo sono sostituiti
dai seguenti: "Tali misure sono attuate secondo
criteri e modalità stabiliti nel medesimo decreto con
particolare riferimento alla rimodulazione delle aliquote
contributive per fasce di orario. Dette aliquote si
applicano quando lorario medio settimanale sia
compreso nelle fasce suddette, anche con riferimento ai
casi di lavoro a tempo parziale verticale. Le misure sono
prioritariamente finalizzate ad incentivare la tempestiva
conclusione di accordi stipulati dalle organizzazioni
sindacali comparativamente più rappresentative sul piano
nazionale per la riduzione dellorario di lavoro, a
favorire lefficacia di tali accordi sul piano della
promozione di nuova occupazione, in particolare nei casi
in cui sia prevista lassunzione a tempo
indeterminato di personale ad incremento
dellorganico, nonché nei casi di nuovi
insediamenti produttivi o nei casi di trasformazione dei
contratti di lavoro da tempo pieno a tempo parziale,
anche nellambito di processi di gestione degli
esuberi di personale". Il decreto di cui
allarticolo 13, comma 2, della medesima legge n.
196 del 1997, è emanato entro 90 giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge.
ARTICOLO 4 -
Verifica
Entro il 1° novembre 2000 il Governo verifica con le
organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di
lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale
gli effetti delle misure di incentivazione alla riduzione
dellorario di lavoro di cui al presente Capo e le
conseguenze della fissazione della durata
dellorario normale di lavoro in 35 ore settimanali
ai sensi dellarticolo 1, in relazione alla
situazione economica e sociale nei diversi settori
produttivi e aree territoriali.
CAPOII Attuazione della direttiva 93/104/Ce
ARTICOLO 5 - Delega
1. - Il Governo è delegato ad emanare entro 4 mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge
disposizioni intese a dare attuazione alla direttiva
n.93/104/Ce concernente taluni aspetti
dell'organizzazione dellorario di lavoro. Il
decreto legislativo, che terrà conto dellavviso
comune espresso dalle parti sociali, si confermerà ai
seguenti principi e criteri direttivi, oltre a quelli
desumibili dalla stessa direttiva:
valorizzazione della
contrattazione collettiva quale strumento per
disciplinare la materia dellorario di lavoro;
attuazione delle
modifiche alla direttiva eventualmente intervenute
fino allesercizio della delega;
salva
lapplicazione delle norme penali vigenti,
previsione, ove necessario per assicurare
losservanza delle disposizioni, di sanzioni
amministrative per le infrazioni alle disposizioni
medesime secondo i criteri previsti
dallarticolo 3, comma 1,lettera c)della legge 6
febbraio 1996, n.52, e della legge 6 dicembre 1993,
n.499, nonché del decreto legislativo 19 dicembre
1994, n.758, relativamente alla disciplina
sanzionatoria delle disposizioni in materia di orario
di lavoro;
introduzione, alla
fine di evitare disarmonie con le discipline vigenti
per i singoli settori di attività interessati dalla
normativa da attuare, delle necessarie modifiche e
integrazioni alle discipline stesse, ricorrendo anche
alla predisposizione di un Testo unico in materia di
orario di lavoro.
2. - Lo schema di decreto
legislativo di cui al comma 1 è trasmesso alla camera
dei deputati e al Senato della Repubblica ai fini
dellespressione, entro 30 giorni dalla data di
trasmissione, del parere delle competenti Commissioni.
Qualora il termine previsto per il parere scada nei 30
giorni antecedenti allo spirare del termine di cui al
comma 1, o successivamente, la scadenza di
questultimo è prorogata di 60 giorni. Entro 2 anni
dalla data di entrata in vigore della presente legge il
governo può emanare disposizioni integrative e
correttive nel rispetto dei principi e criteri direttivi
di cui al comma 1 con la procedura di cui al presente
comma.
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