Documento di approfondimento degli orientamenti
per il rinnovo del CCNL del personale del Comparto Sanità Pubblica
per il periodo 1.1.1998 - 31.12.2001.
PREMESSA
La piattaforma per il rinnovo del CCNL del comparto della Sanità afferma con forza il carattere solidaristico del contratto nazionale quale strumento per garantire diritti e tutele in materia normativa ed economica, lasciando alla contrattazione aziendale la possibilità di dispiegare tutte le potenzialità al fine di valorizzare il processo di riforma in atto, migliorare l'efficacia/efficienza del servizio attraverso la valorizzazione delle diverse ed articolate professionalità.
Elemento unificante del rinnovo contrattuale è il territorio inteso come luogo in cui si definisce e si esplica l'offerta dei servizi alla persona, il contratto diviene, quindi, elemento strategico del rapporto fra operatore/lavoratore e utente/cittadino, strumento per contemperare l'interesse dei lavoratori ed il rispetto dei loro diritti con l'interesse dei cittadini e con il processo di riforma del SSN.
I processi di trasformazione in atto nel Servizio Sanitario Nazionale rendono sempre più necessario lo sviluppo del confronto negoziale ai vari livelli istituzionali, quale strumento per la partecipazione dei lavoratori alle scelte per la definizione dei modelli organizzativi in rapporto alle scelte strategiche di cambiamento del Servizio Sanitario e per la piena valorizzazione delle professionalità .
Il nuovo sistema di relazioni sindacali e in modo particolare la contrattazione integrativa necessita di una forte rappresentanza dei lavoratori, attraverso una gestione coordinata delle vertenze e dei rapporti con le controparti, a partire dall'applicazione dal D.Lgs. 396/97 in materia.
La piattaforma per il rinnovo del CCNL confermando la scelta di un'applicazione piena e dinamica delle norme dell'accordo del 23 luglio 1993, ribadisce:
- il modello negoziale sui due livelli di contrattazione (nazionale e decentrato);
- la durata e la decorrenza del CCNL;
- l'incremento salariale collegato ai tassi di inflazione programmata, in ragione d’anno
(relativamente al 1998 e 1999) calcolato sul monte salari.
La piattaforma per il rinnovo del CCNL (1.1.1998 - 31.12.2001) persegue i seguenti obiettivi:
- dare attuazione al nuovo modello di classificazione del personale quale strumento reale d'intervento nei processi di aziendalizzazione e di valorizzazione delle professionalità;
- ampliare gli spazi di partecipazione e di contrattazione, attuando, anche attraverso la contrattazione integrativa, il rafforzamento degli interventi sulla formazione professionale e la piena realizzazione delle innovazioni in materia di inquadramenti professionali;
- realizzare la piena contrattualizzazione del rapporto di lavoro pubblico, a partire dalla applicazione della legge 300/70 e delle norme ex titolo II° del c.c., al fine di portare a compimento il processo già avviato con il precedente CCNL, completando la riscrittura di tutte le norme di riferimento ancora presenti nei vecchi D.P.R. o in altre leggi, attuando la riunificazione dell'intera normativa in materia di rapporto di lavoro dei dipendenti del SSN, al fine di darne piena certezza e comprensibilità;
- attuare una politica di ridistribuzione dell'orario di lavoro per consentire la crescita occupazionale, anche attraverso la riduzione dell'orario di lavoro.
RELAZIONI SINDACALI
Il nuovo assetto istituzionale ha mostrato la necessità di prevedere l'attivazione di specifiche forme di relazioni sindacali con le Regioni che, pur non modificando il modello negoziale derivante dall'accordo intersindacale del 23 luglio 1993, renda possibile la partecipazione della categoria ai momenti concertativi di governo del settore ed alle scelte degli investimenti.
Va quindi consolidato un sistema di relazioni sindacali a tutti i livelli istituzionali che affermi la contrattazione quale strumento principale di relazione e che consenta, anche a livello aziendale, attraverso l'ampliamento della rete dei rapporti, di superare i limiti dell’attuale meccanismo dell'informazione "preventiva – successiva – esame" definendo nuove modalità e tempi certi di contrattazione, ferme restando la rispettiva autonomia e responsabilità delle parti.
Tutto ciò richiede:
- la definizione di modalità e tempi della contrattazione in sede decentrata;
- la formalizzazione dei momenti di confronto e/o negoziazione sui temi attinenti la gestione del nuovo modello di classificazione del personale correlata all'organizzazione del lavoro ed allo sviluppo professionale, la individuazione dei percorsi professionali, formativi e delle esperienze professionali ecc.;
- la individuazione negoziata delle scelte organizzative che possano produrre sia effetti sui salari che sulle condizioni di lavoro;
- il completamento del percorso di piena contrattualizzazione del rapporto di lavoro anche per quanto riguarda gli aspetti normativi;
- la previsione di momenti conciliativi ed unificanti, in applicazione del passaggio delle controversie in materia di lavoro, dai TAR alla Magistratura ordinaria.
La Contrattazione di secondo livello dovrà riguardare:
- la definizione dei percorsi professionali e formativi, esperienze lavorative ed il relativo inserimento del personale nelle posizioni economiche, per la piena attuazione del nuovo modello di classificazione del personale, nonché la individuazione di tempi e modi per verificare l'adeguatezza degli strumenti agli obiettivi di flessibilità e riconoscimento della professionalità;
- la gestione del salario accessorio e della produttività;
- le scelte ed i programmi d'investimento relativi all'attività aziendale ed alla realizzazione di nuovi servizi, con particolare riguardo alla quantificazione delle risorse necessarie ed all'andamento occupazionale, distinto per sesso;
- le problematiche, anche occupazionali, connesse alle esigenze di ristrutturazione ed i relativi piani di formazione, aggiornamento e riqualificazione, nonché quelle relative alla attivazione delle diverse tipologie di rapporto di lavoro;
- gli effetti sull'organizzazione del lavoro conseguenti alla introduzione di innovazioni tecnologiche e scientifiche;
- le scelte organizzative che possono produrre effetti economici sui salari dei lavoratori;
- la gestione del fondo per la formazione e l'aggiornamento;
- la predisposizione dei programmi di formazione ed i criteri di selezione del personale interessato.
Vanno inoltre previsti anche momenti di confronto, che consentano, attraverso una corretta disciplina degli appalti, di tutelare i diritti e le condizioni di lavoro dei lavoratori delle ditte appaltatrici e la relativa integrazione con i lavoratori dipendenti del SSN.
In particolare dovranno essere oggetto d'informazione e confronto:
- tipologie, occupazione e contratti applicati, certificazione di qualità, esistenza di subappalti, con particolare attenzione in materia di sicurezza;
- vincolo sul rispetto degli obblighi legislativi, contrattuali e previdenziali; sanzioni e clausole di salvaguardia per il ripristino degli obblighi;
- eventuali programmi formativi integrati.
La contrattazione integrativa riguarderà, oltre alle materie ad essa specificamente rinviate dal CCNL, anche altre materie ed istituti relativi al contratto di lavoro sui quali la contrattazione nazionale non è intervenuta, in applicazione del principio della sussidiarietà.
Infine, la contrattazione integrativa dovrà poter utilizzare le risorse economiche correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi concordati fra le parti o a somme derivanti dal bilancio generale dell'azienda.
DIRITTI INDIVIDUALI E COLLETTIVI
Il contratto dovrà:
- definire una rete uniforme di diritti normativi ed economici e di garanzie sindacali per tutte le lavoratrici ed i lavoratori con qualsiasi tipo di rapporto di lavoro con il Servizio Sanitario, per determinare momenti di unificazione e per combattere ogni forma di sottosalario e di assenza totale o parziale di garanzie atte a creare fenomeni di "dumping" e/o aree di sfruttamento anche intellettuale.
- ridurre il "gap" oggi esistente in materia di diritti fra il personale a tempo indeterminato e quello a tempo determinato prevedendo, per quest'ultimo, l'erogazione del Trattamento di Fine Rapporto.
Altre materie da regolamentare in conformità anche ai processi di definizione legislativa in atto sono:
- Congedi parentali;
- Donazioni di midollo osseo;
- Applicazione della legge sulla "privacy";
- Assicurazione per i rischi professionali.
Altre norme da ridefinire riguardano i congedi per malattia e l'unificazione dei periodi di ferie.
DIRITTI SINDACALI
Il nuovo CCNL dovrà regolamentare la piena applicazione di tutte le norme della legge 300/70 e prevedere la flessibilizzazione nell'utilizzo delle risorse. In particolare si dovrà prevedere:
- la possibilità di utilizzo dei mezzi informatici per la comunicazione sindacale;
- l'utilizzo di agibilità sindacali (locali, mezzi informatici, ecc.) per favorire il coordinamento tra le rappresentanze sindacali aziendali RSU e i rappresentanti dei lavoratori delle imprese di appalto, delle associazioni di convenzione e delle agenzie del lavoro temporaneo;
- la possibilità di accesso alla rete informativa dell'azienda per tutte le informazioni utili ai confronti negoziali.
MERCATO DAL LAVORO
Riaffermata la priorità della salvaguardia di livelli occupazionali che privilegino il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, il contratto dovrà stabilire anche le modalità di attuazione delle diverse forme di flessibilità del rapporto di lavoro, recuperando ed integrando le disposizioni legislative in materia di mobilità, part-time, forme di accesso e reclutamento, nuove figure professionali, lavoro temporaneo, telelavoro, ecc.
Il contratto stesso va inteso anche quale strumento di governo dell'organizzazione del lavoro nella più ampia accezione.
In particolare dovranno essere regolamentate contrattualmente:
a) nel lavoro a part-time:
- la completa applicazione della legge 863/84 per quanto attiene il regime delle incompatibilità anche in considerazione del suo utilizzo quale strumento per un incremento occupazionale più rispondente alle esigenze di flessibilità e articolazione degli orari;
- la semplificazione delle procedure e la definizione dei tempi per la trasformazione del lavoro da part-time a tempo pieno e viceversa;
- l'erogazione di quote di salario accessorio legato alla produttività a prescindere dal rapporto diretto con il regime d'orario;
- nel solo caso di passaggio del rapporto di lavoro da tempo pieno a part-time l'attribuzione della 13^ mensilità per l'anno di riferimento sarà calcolata secondo il metodo del pro-rata .
b) nel lavoro temporaneo prevedere:
- le figure professionali che possono essere interessate (medio-alte) e quelle che tassativamente devono essere escluse;
- i casi in cui e' possibile ricorrere al lavoro temporaneo;
- le percentuali di utilizzo nell'ambito delle singole aziende anche in rapporto ai contratti a tempo determinato ovvero ai rapporti di convenzione attivati ed al modello negoziato dell'organizzazione del lavoro;
- la definizione dei diritti sindacali uguali a quelli del personale dipendente e i momenti di coordinamento tra le rappresentanze sindacali;
- l'utilizzo dei servizi collettivi presenti nell'azienda.
c) nei rapporti di consulenza e di convenzione:
- la tipologia delle figure interessate da questi rapporti di lavoro riguardanti professionalità e competenze non presenti in azienda;
- la temporaneità delle prestazioni;
- la definizione di una quota di riposi retribuiti (per i rapporti di convenzione);
- la piena applicazione delle normative sulla maternità (per i rapporti di convenzione);
- la tutela economica in caso di malattia e di infortuni.
Il contratto, inoltre, dovrà definire regole e strumenti di negoziazione per evitare l'utilizzo contemporaneo e "sovrapposto" degli istituti e delle modalità di intervento.
Disciplina sperimentale del telelavoro
Occorre prevedere una disciplina contrattuale del telelavoro di natura sperimentale, da monitorare nazionalmente attraverso uno specifico osservatorio e da verificare ed eventualmente adeguare dopo il primo biennio contrattuale.
La disciplina sperimentale, che dovrà trovare concreta applicazione in sede di contrattazione aziendale, dovrà basarsi sulle seguenti linee guida:
- volontarietà e reversibilità;
- mantenimento della posizione funzionale del "tele-lavoratore" nella organizzazione aziendale, possibilità di rientri periodici da concordare, piena garanzia della partecipazione a momenti di formazione, aggiornamento e crescita professionale e di carriera;
- partecipazione alla erogazione dei trattamenti economici accessori secondo le modalità individuate dalla contrattazione integrativa;
- definizione, tramite accordo, delle forme di reperibilità e delle eventuali modalità di verifica delle prestazioni svolte;
- istituzione della posizione assicurativa presso l' INAIL;
- attivazione delle apparecchiature a carico dell'Ente, loro concessione in comodato d'uso (art. 1803 c.c.) e rimborso delle spese energetiche;
- integrale applicazione del D.Lgs. 626/94 e delle vigenti norme di legge, con facoltà del lavoratore di richiedere controlli ed ispezioni rispetto alle apparecchiature in dotazione;
- garanzia dei diritti sindacali, sia attraverso le procedure tradizionali sia tramite la strumentazione di natura informatica.
OCCUPAZIONE E ORARIO DI LAVORO
Scelta irrinunciabile del nuovo CCNL è quella di consentire una crescita dell'occupazione anche attraverso una piena rispondenza tra orario contrattuale e orario effettuato. Andrà quindi definita una norma che determini un rapporto tra straordinario, suo superamento strutturale e ridefinizione delle dotazioni organiche.
Le politiche contrattuali sull’orario di lavoro, nell’ambito delle politiche generali che vedono coinvolto l’intero movimento sindacale e le parti sociali, assumono un carattere particolarmente rilevante e sono precipuamente finalizzate a rispondere alla domanda occupazionale sempre più diffusa e da favorire, attraverso la contrattazione, risposte sia sul versante di una maggiore fruibilità dei servizi pubblici che dell’organizzazione dei tempi di vita delle persone.
L’effettivo governo degli orari deve ricondurre quello di “fatto” a quello contrattuale, attraverso adeguate riduzioni delle prestazioni straordinarie definite nel CCNL e gestite in sede di contrattazione aziendale.
Le 35 ore settimanali a parità di retribuzione, da ottenere per via contrattuale, rappresentano una questione strategica per le OO.SS. di comparto.
Riduzioni di orario più significative, dovranno essere previste, inoltre, per il personale operante nelle attività che si svolgono nelle 24 ore ovvero particolarmente gravose.
La negoziazione di secondo livello, tramite specifici accordi, dovrà definire modelli organizzativi che, attraverso la corretta applicazione delle norme contrattuali, avuto riguardo alla articolazione dei turni, tengano conto delle assenze medie per malattia, infortuni ed altre assenze retribuite, rimodulando la definizione delle dotazioni organiche del personale.
Il processo di riduzione dell'orario di lavoro dovrà interessare anche il personale con differenti rapporti di lavoro.
FORMAZIONE
Il Contratto dovrà contenere uno specifico articolo che, partendo dal riconoscimento della valenza strategica del personale nelle aziende sanitarie e dalla necessità di adeguare le conoscenze al continuo sviluppo della scienza, della tecnologia e dei modelli gestionali, riconosca la formazione come diritto/dovere e preveda che la contrattazione esamini e valuti i bisogni formativi, individui le priorità e le risorse per i programmi.
Andranno quindi previsti programmi annuali di formazione, da effettuarsi prevalentemente durante l'orario di lavoro o in permesso retribuito, strettamente collegati alle scelte organizzative dell'azienda.
In caso di processi di ristrutturazione o riconversione aziendale, andranno previsti specifici programmi formativi finalizzati ad agevolare il reinserimento dei lavoratori o la loro eventuale mobilità.
Per quanto attiene la formazione complementare, per i profili che la prevedono, dovrà essere rilevato il fabbisogno in sede di contrattazione aziendale per consentire una più corretta programmazione regionale.
Quanto alle risorse da destinare alla formazione, oltre a parte della quota capitaria già finalizzata alla formazione del personale e che dovrà essere formalizzata nella contrattazione di secondo livello e allo stanziamento previsto dal protocollo d'intesa sul lavoro pubblico del 12/3/97 (1% della spesa complessiva per il personale), la contrattazione integrativa potrà ricercare ulteriori risorse.
Nei casi di riconversione delle strutture si rivendica la possibilità di avvalersi degli stanziamenti a copertura dell'accordo per il lavoro sottoscritto il 24/9/96.
AMBIENTE DI LAVORO
L'attuale normativa contrattuale relativa all'ambiente, alla salute e alla sicurezza nei luoghi di lavoro va perfezionata in rapporto alla evoluzione delle normative legislative ed all'accordo interconfederale del 12 marzo 1996. In particolare dovrà essere previsto:
- l'inserimento nel testo contrattuale di un numero di almeno 10 ore per consentire la formazione rivolta ai lavoratori in ordine alla salute ed alla sicurezza nei luoghi di lavoro, anche in analogia con quanto previsto dai contratti di formazione lavoro. I programmi, le modalità ed i tempi per realizzare la formazione dei lavoratori dovranno essere strutturati per migliorare la conoscenza normativa, sensibilizzare e diffondere la cultura della prevenzione e sicurezza, individuare metodologie di lotta agli infortuni ed alle malattie professionali, nonché per individuare indicatoti che riconoscano la salute, sicurezza ed ambiente, quali parametri di valutazione della qualità del lavoro;
- la modifica ed aggiornamento delle norme sugli indumenti di lavoro e sui mezzi di protezione nel rispetto del D.Lgs. 626/94 e successive modificazioni ed integrazioni.
PREVIDENZA COMPLEMENTARE E TFR
Il contratto dovrà:
- istituire la previdenza complementare, secondo quanto già previsto nel precedente CCNL del comparto, nonchè quanto disposto dalla legge 449/97 ( finanziaria 1998), da integrare con le norme in materia di TFR e di previdenza complementare contenute nel D.Lgs 124/93 e nella legge 335/95;
- definire le modalità di trasformazione dell’indennità premio di servizio (IPS) in trattamento di fine rapporto (TFR) per coloro che vi optano, per la realizzazione della previdenza complementare.
La previdenza complementare va finanziata con una quota di del TFR, con un contributo dell’ente datore di lavoro e con un contributo del lavoratore dipendente pari all’ 1,5% dell’attuale aliquota contributiva (2,50%) corrisposta per l’IPS.
La quota residua della predetta aliquota deve restare ed essere utilizzata nel sistema previdenziale di comparto, con modalità da definire in sede negoziale, ivi compresa la salvaguardia dei diritti acquisiti riferiti agli sgravi fiscali ed al trattamento economico lordo ai fini previdenziali attraverso il sistema del “pro-rata”.
Per i neo-assunti dal 1° gennaio 1996 va applicata integralmente la normativa sul TFR, secondo quanto disposto dalla legge 335/95.
Per i dipendenti di primo impiego, successivo al 28 aprile 1993, è dovuta alla previdenza complementare l’integrale destinazione del TFR, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 124/93.
PARTE ECONOMICA
Nel ribadire la piena validità dell'accordo interconfederale del 23 luglio 1993 il CCNL dovrà prevedere:
- un aumento salariale collegato ai tassi di inflazione programmata 1,8% per il 1998 e 1,5% per il 1999 per garantire il potere d'acquisto delle retribuzioni calcolato su tutto il monte salari al 31.12 .1997 ;
- la decorrenza contrattuale 1/1/98.
Si impone una opportuna azione di riallineamento e di coerenza del finanziamento della struttura della retribuzione attribuendo alla quota stipendiale attinente alla "retribuzione professionale" una priorità strategica.
Tale azione, oltre a dare omogeneità per i vari CCNL agli elementi strutturali della retribuzione consentirebbe anche una più agevole copertura finanziaria dell'esito della riclassificazione del personale rispetto alla valenza professionale. Ciò, per altro, darebbe corpo e sostanza alla contrattazione decentrata, collegandola strettamente alle strategie aziendali ed alla organizzazione del lavoro, oltre a stimolare, sempre in ambito decentrato, la individuazione di risorse fresche per sostenere i processi di risultato.
Per rendere maggiormente flessibile l'utilizzo delle risorse economiche del contratto nazionale e' necessario modificare il modello di ripartizione delle stesse definendo un unico fondo che ricomprenda le risorse già previste agli artt. 43, 44, 45, 46, 48.
Tale fondo, pertanto, deve ricomprendere:
- tutte le risorse resesi disponibili dal personale andato in quiescenza;
- le quote dei risparmi di gestione;
- le economie derivanti dalle trasformazioni dei rapporti di lavoro in rapporti a part-time , fatto salvo quanto reinvestito in occupazione;
- la riconferma delle quantità economiche derivanti da norme diverse riconducendole al CCNL;
- le risorse aggiuntive ed integrative per finanziare progetti di efficacia e/o efficienza delle aziende;
- le eventuali risorse aggiuntive derivanti dal bilancio generale dell'azienda.
Consolidata la massa salariale disponibile, il fondo a livello aziendale, dovrà articolarsi in quote non rigide per il finanziamento della produttività, del disagio e rischio ed una base per sostenere il finanziamento dell’ istituendo " fondo di posizione".
Il contratto nazionale conferma gli istituti contrattuali relativi al rischio, disagio e danno e ne prevede il valore definito a livello nazionale; la contrattazione di secondo livello ne quantifica il fabbisogno in rapporto al modello organizzativo adottato in azienda, alla composizione quali/quantitativa delle dotazioni organiche e alla tipologia dei servizi.
Con specifico riferimento all'indennità di rischio da radiazioni ed alla normativa in materia, se ne propone la trasformazione in "indennità professionale" per i tecnici sanitari di radiologia medica mentre, per il restante personale, detta indennità resta, al di là delle qualifica rivestita, condizionata esclusivamente alla effettiva esposizione al rischio, con le modalità già previste dal contratto. Il contratto dovrà recepire, inoltre, la normativa relativa al congedo straordinario per il recupero biologico (15 gg).
Il contratto ridefinirà la normativa relativa alla maggiorazione dell'indennità infermieristica in relazione al nuovo modello di classificazione. La nuova normativa, nel rispetto di quanto già stabilito all’art. 53 punto 5 del CCNL, dovrà salvaguardare i diritti maturati e le relative risorse.
Per quanto attiene lo straordinario, in coerenza con quanto già rivendicato nel capitolo orario di lavoro, la negoziazione di 2° livello provvederà a definirne la quota necessaria.
Dovrà essere inoltre previsto il consolidamento di una quota del fondo per le retribuzione di risultato per gli obiettivi conseguiti e stabilizzati nel tempo.
In considerazione delle tipologie di attività presenti e sulle quali incide il logoramento psicofisico, anche in relazione all'allungamento della vita lavorativa, e per agevolare processi di mobilità nei diversi tipi di attività presenti nelle strutture sanitarie si reputa utile prevedere una normativa che permetta la stabilizzazione di quote del trattamento economico legato al disagio (indennità per turni h 24) dopo un congruo numero di anni di attività svolta in turnazione. Il contratto di lavoro dovrà determinare un rapporto tra anni di servizio ed età anagrafica che permetta la definizione dell'istituto.
Struttura della retribuzione
La struttura della retribuzione dovrà essere definita in:
- stipendio tabellare così come verrà rideterminato;
- R.I.A (dove acquisita);
- indennità Integrativa speciale;
- assegno per nucleo familiare (ove spettante).
Finanziamento per la classificazione del personale
Oltre alle risorse che la contrattazione decentrata deciderà di finalizzare alla classificazione del personale dovranno essere ad essa destinate tutte le risorse economiche derivanti da acquisizione di condizioni individuali resesi disponibili dal personale andato in quiescenza ( RIA, maggiorazione indennità infermieristica, ecc.)
La nuova classificazione del personale potrà essere finanziata con:
- quote (da consolidare) di risorse già finalizzate al lavoro straordinario;
- fondo ex art. 48 (fondino);
- quota del fondo già destinato alla retribuzione di risultato;
- risorse derivanti dalla contrattazione integrativa.
La spesa per il personale deve essere rigorosamente separata dalle spese generali dell'azienda. Tuttavia, il fondo per le retribuzioni del personale può essere incrementato anche attraverso la contrattazione integrativa, con risorse aggiuntive derivanti dal bilancio generale, atte a finanziare progetti di produttività della stessa o processi di formazione e/o aggiornamento del personale legati ai primi.
NORME PARTICOLARI
Personale degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e degli Istituti Zooprofilattici: il CCNL dovrà individuare norme e criteri per garantire uniformità di applicazione dello stesso, tenendo conto, altresì dei fini istituzionali e delle specificità dei suddetti istituti.
Il contratto dovrà risolvere tutte le situazioni di incertezza negli inquadramenti dovute ad inadempienze del Governo o delle Regioni, con particolare riferimento all'attuazione dell’ art.116 del D.P.R. 270/87.