CONTRATTO METALMECCANICI

Verbale di accordo


In data 4 febbraio 1997 alla presenza del Ministro del Lavoro e della previdenza sociale, On. Prof. Tiziano Treu; del Capo di Gabinetto Avv. Massimo Massella Ducci Teri; del Direttore generale dei rapporti di lavoro Avv. Lucio Alberti, si sono incontrati per la conclusione delle trattative relative al CCNL - 2° biennio:

- Federmeccanica

- Intersind

- Assistal

e FIOM-CGIL, FIM-CISL, UILM-UIL.

Nel riconfermare, in relazione alla presente intesa, l'accordo del 23 luglio 1993 e l'art. 38 del CCNL-Federmeccanica-

Assistal e del punto "Procedure di rinnovo degli accordi aziendali" del CCNL-Intersind, si ribadisce specificamente la non sovrapponibilità nell'anno dei cicli negoziali, ivi comprese le relative erogazioni iniziali.

Le parti convengono che il rinnovo della parte economica del CCNL della categoria metalmeccanica ed installazione di impianti, avvenga secondo i seguenti punti:

  1. La scadenza contrattuale è fissata al 31 dicembre 1998.
  2. Le tranches di aumento delle retribuzioni al lordo degli scatti di anzianità sono: 100.000 lire dal 1° gennaio 1997, 80.000 lire dal 1° marzo 1998 e 20.000 lire dal 1° ottobre 1998.
  3. Per il periodo pregresso, verrà erogata una "una tantum" di 512.000 lire, di cui 312.000 a febbraio 1997 e 200.000 a luglio 1997.
  4. Fermo restando quanto previsto dall'Accordo Interconfederale del 23 luglio 1993, le parti riconfermano che la contrattazione aziendale avente contenuto economico, dovrà riguardare esclusivamente erogazioni legate a risultati conseguiti in termini di incrementi di elementi variabili, quali produttività, qualità, redditività, ed altri elementi rilevanti per il miglioramento della competitività aziendale, conseguiti attraverso la realizzazione di programmi concordati tra le parti. Al fine di assicurare il rispetto di tali criteri, qualora una delle parti lo richieda, potrà essere attivata una sessione di esame tesa al superamento della controversia secondo quanto previsto dal secondo comma dell'art. 17 disc.gen.sez. 3a del CCNL-Federmeccanica-Assistal, a livello delle strutture territoriali ed eventualmente nazionali, della durata complessiva di 20 giorni.
  5. Le parti, in attuazione di quanto previsto dal secondo comma dell'art.2120 C.c., concordano che a decorrere dal 1-1-1998 la gratifica natalizia ovvero la tredicesima mensilità sono escluse dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto.

Tale intesa sarà sostituita da quanto le parti pattuiranno nel prossimo rinnovo del CCNL.

Ferma restando la misura di utilizzo del TFR definita nel protocollo allegato al CCNL 5 luglio 1994 relativo alla Previdenza complementare di categoria, a decorrere dal 1° luglio 1998 le aziende contribuiranno al finanziamento del Fondo Nazionale di Previdenza nella misura dell'1% ragguagliato al valore cumulato di minimi, contingenza, EDR, indennità di funzione quadri e elemento retributivo per la 7a categoria. Tale contributo sarà dovuto a favore dei lavoratori che abbiano espresso volontà di adesione al Fondo medesimo e che contribuiscano in pari misura.

Roma 4 febbraio 1997