In data 4 febbraio 1997 alla presenza del Ministro del Lavoro
e della previdenza sociale, On. Prof. Tiziano Treu; del Capo di
Gabinetto Avv. Massimo Massella Ducci Teri; del Direttore generale
dei rapporti di lavoro Avv. Lucio Alberti, si sono incontrati
per la conclusione delle trattative relative al CCNL - 2°
biennio:
- Federmeccanica
- Intersind
- Assistal
e FIOM-CGIL, FIM-CISL, UILM-UIL.
Nel riconfermare, in relazione alla presente intesa, l'accordo
del 23 luglio 1993 e l'art. 38 del CCNL-Federmeccanica-
Assistal e del punto "Procedure di rinnovo degli accordi
aziendali" del CCNL-Intersind, si ribadisce specificamente
la non sovrapponibilità nell'anno dei cicli negoziali,
ivi comprese le relative erogazioni iniziali.
Le parti convengono che il rinnovo della parte economica del CCNL
della categoria metalmeccanica ed installazione di impianti, avvenga
secondo i seguenti punti:
- La scadenza contrattuale è fissata al 31 dicembre 1998.
- Le tranches di aumento delle retribuzioni al lordo degli scatti
di anzianità sono: 100.000 lire dal 1° gennaio 1997,
80.000 lire dal 1° marzo 1998 e 20.000 lire dal 1° ottobre
1998.
- Per il periodo pregresso, verrà erogata una "una
tantum" di 512.000 lire, di cui 312.000 a febbraio 1997 e
200.000 a luglio 1997.
- Fermo restando quanto previsto dall'Accordo Interconfederale
del 23 luglio 1993, le parti riconfermano che la contrattazione
aziendale avente contenuto economico, dovrà riguardare
esclusivamente erogazioni legate a risultati conseguiti in termini
di incrementi di elementi variabili, quali produttività,
qualità, redditività, ed altri elementi rilevanti
per il miglioramento della competitività aziendale, conseguiti
attraverso la realizzazione di programmi concordati tra le parti.
Al fine di assicurare il rispetto di tali criteri, qualora una
delle parti lo richieda, potrà essere attivata una sessione
di esame tesa al superamento della controversia secondo quanto
previsto dal secondo comma dell'art. 17 disc.gen.sez. 3a del CCNL-Federmeccanica-Assistal,
a livello delle strutture territoriali ed eventualmente nazionali,
della durata complessiva di 20 giorni.
- Le parti, in attuazione di quanto previsto dal secondo comma
dell'art.2120 C.c., concordano che a decorrere dal 1-1-1998 la
gratifica natalizia ovvero la tredicesima mensilità sono
escluse dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto.
Tale intesa sarà sostituita da quanto le parti pattuiranno
nel prossimo rinnovo del CCNL.
Ferma restando la misura di utilizzo del TFR definita nel protocollo
allegato al CCNL 5 luglio 1994 relativo alla Previdenza complementare
di categoria, a decorrere dal 1° luglio 1998 le aziende contribuiranno
al finanziamento del Fondo Nazionale di Previdenza nella misura
dell'1% ragguagliato al valore cumulato di minimi, contingenza,
EDR, indennità di funzione quadri e elemento retributivo
per la 7a categoria. Tale contributo sarà dovuto a favore
dei lavoratori che abbiano espresso volontà di adesione
al Fondo medesimo e che contribuiscano in pari misura.
Roma 4 febbraio 1997