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D.P.R.
27 aprile 1955 N. 547
Norme
per la prevenzione degli infortuni sul lavoro
Art. 4 - Obblighi dei datori di lavoro,
dei dirigenti e dei preposti.
I datori di lavoro, i dirigenti ed i preposti
che eserciscono, dirigono o sovraintendono
alle attività indicate all'art.
1, devono, nell'ambito delle rispettive attribuzioni e
Competenze:
a) attuare le misure di sicurezza previste
dal presente decreto;
b) rendere edom i lavoratori dei rischi
specifici cui sono esposti e portare a loro
conoscenza le norme essenziali di prevenzione
mediante affissione, negli ambienti di
lavoro, di estratti, delle presenti norme
o, nei casi in cui non sia possibile l'affissione,
con altri mezzi;
c) disporre ed esigere che i singoli lavoratori
osservino le norme di sicurezza ed usino
i mezzi di protezione messi a loro disposizione. |