Codice civile
Art. 2087  - Tutela delle condizioni di lavoro

L'imprenditore è tenuto ad addottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro. 

 
D.P.R. 27 aprile 1955 N. 547
Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro

Art. 4 - Obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti. 

I datori di lavoro, i dirigenti ed i preposti che eserciscono, dirigono o sovraintendono 
alle attività indicate all'art. 1, devono, nell'ambito delle rispettive attribuzioni e 
Competenze: 
a) attuare le misure di sicurezza previste dal presente decreto; 
b) rendere edom i lavoratori dei rischi specifici cui sono esposti e portare a loro 
conoscenza le norme essenziali di prevenzione mediante affissione, negli ambienti di 
lavoro, di estratti, delle presenti norme o, nei casi in cui non sia possibile l'affissione, 
con altri mezzi; 
c) disporre ed esigere che i singoli lavoratori osservino le norme di sicurezza ed usino 
i mezzi di protezione messi a loro disposizione. 

 
 D.P.R. 19 marzo 1956 N. 303
Norme generali per l'igiene del lavoro

Art. 4 - Obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti 

I datori di lavoro, dirigenti e i preposti che esercitano, dirigono o sovraintendono 
alle attività indicate all'art. 1, devono, nell'ambito delle rispettive attribuzioni e 
competenze : 
a) attuare le misure di igiene previste nel presente decreto; 
b) rendere edotti i lavoratori dei rischi specifici cui sono esposti e portare a loro 
conoscenza i modi di prevenire i danni derivanti dai rischi predetti; 
c) fornire ai lavoratori i necessari mezzi di protezione 
d) disporre ed esigere che i singoli lavoratori osservino le norme di igiene ed usino i 
mezzi di protezione messi a loro disposizione. 

 
Legge 24 novembre 1981 N. 689
Modifiche al sistema penale

Art. 590 Codice Penale - Lesioni personali colpose 
(omissis) 
"Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale".