Il ministro del lavoro e della previdenza sociale

Accordo interconfederale

per la disciplina del contratto di fornitura di lavoro temporaneo

ex art.11, comma 4, della legge 24.6.1997, n.196.

Addì, 16 aprile 1998, presso il Ministero del Lavoro alla presenza del Ministro On.le Prof. Tiziano Treu, Confindustria e CGIL, CISL, UIL.

tutto ciò è permesso, con il presente accordo, cui concordemente viene attribuita efficacia transitoria e comunque sussidiaria alla contrattazione collettiva nazionale di categoria, le organizzazioni in epigrafe - ferma restando la validità delle specifiche regolamentazioni già concluse negli accordi di settore - provvedono a definire solo gli elementi che consentano in tutti i settori una prima applicazione della legge.

Il presente accordo decorre dal 16 aprile 1998 ed avrà efficacia fino a quando non sarà sostituito da apposita disciplina definita per ciascun settore merceologico fra le Organizzazioni di Confindustria e di CGIL, CISL, e UIL competenti a stipulare il contratto collettivo nazionale di lavoro applicato nel medesimo settore.

Con le finalità ed alle condizioni qui descritte, Confindustria e CGIL, CISL, UIL convengono:


In alternativa, è consentita la stipulazione di contratti di fornitura di lavoro temporaneo sino a 5 prestatori di lavoro temporaneo, purché non risulti superato il totale dei contratti di lavoro a tempo indeterminato in atto nell'impresa.

Ove ricorrano motivate ragioni di urgenza e necessità la predetta comunicazione sarà effettuata entro i tre giorni successivi alla stipula del contratto.

Inoltre, una volta l'anno, anche per il tramite dell'associazione imprenditoriale alla quale aderisce o conferisce mandato, l'azienda utilizzatrice fornisce agli stessi destinatari di cui al presente punto, il numero e i motivi dei contratti di fornitura di lavoro temporaneo conclusi, la durata degli stessi, il numero e la qualifica dei lavoratori interessati.

Il presente accordo viene sottoscritto fra le parti e notificato al Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale a tutti i conseguenti effetti.

CONFINDUSTRIA

CGIL-CISL-UIL

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE






CGIL-CISL-UIL

ACCORDO INTERCONFEDERALE CON CONFINDUSTRIA SU UTILIZZAZIONE LAVORO TEMPORANEO

Note interpretative

Premessa

Il 16 aprile scorso, in sede ministeriale, è stato firmato tra CGIL, CISL, UIL e CONFINDUSTRIA l'accordo interconfederale relativo all'utilizzo del lavoro temporaneo.

L'intesa risponde all'esigenza di dare piena applicazione alla L.196/97 per le parti demandate alla contrattazione collettiva delle imprese utilizzatrici.

La necessità dell'intervento confederale, più volte discusso, si è reso necessario per alcune condizioni previste dalla legislazione stessa:

Nella versione forte poteva interessare tutte le materie della contrattazione, con la costituzione di precedenti pericolosi nel metodo, con incertezza nella congenialità dei risultati, con la messa in difficoltà del sindacato sul versante degli interlocutori imprenditoriali, imprese utilizzatrici e agenzie fornitrici di lavoro temporaneo.

Nella versione debole, riservata cioè soltanto alla casistica, avrebbe posto il sindacato in una prospettiva di gestione conflittuale, esistendo la tesi interpretativa, sostenuta non solo dalla CONFINDUSTRIA, circa la non necessità di fissare le percentuali di utilizzo e conseguentemente la possibilità di ricorrere da parte delle imprese utilizzatrici al lavoro temporaneo, se non illimitatamente, almeno nella misura pari ai lavoratori a tempo indeterminato.

Tale accordo, pur con l'esplicitazione e l'assunzione dei precisi limiti, persegue almeno tre obbiettivi immediati:

I contenuti

L'accordo è suddiviso in tre parti principali: la premessa, la validità transitoria, i contenuti demandati dalla L.196/97 alla contrattazione collettiva (casistiche, percentuali di utilizzo, qualifiche escluse, igiene e sicurezza, salario per obiettivi, informazione preventiva alle rappresentanze sindacali).

Presenza ed ambito di applicazione

La premessa delimita chiaramente le motivazioni, la portata e le finalità dell'accordo: la promozione dell'impiego, il ricorso ad accordo interconfederale su invito del Ministero del Lavoro, in assenza di contrattazione categoriale conclusiva, l'attuazione tempestiva della normativa sul lavoro temporaneo.

Si evidenzia, inoltre l'efficacia transitoria dell'accordo e la sua funzione sussidiaria rispetto alla contrattazione di categoria, precisandone la cessazione della validità in rapporto alla stipula degli accordi di settore.

Rimane inteso che il presente accordo riguarda tutte le imprese rientranti nella sfera di applicazione della CONFINDUSTRIA.

La casistica

La casistica, aggiuntiva a quella prevista dalla legge 196/97 (qualifiche non previste dai normali assetti produttivi aziendali, sostituzione di lavoratori assenti) si limita alle attività incrementali non assolvibili con i normali assetti produttivi o attività che non trovino riscontro in livelli professionali interni o sul mercato del lavoro locale.

Percentuali di utilizzo viene precisato che:

Per facilitare il lavoro delle categorie, riducendo il possibile contenzioso, si ricorda che la nostra posizione era di non comprendere nella percentuale le assenze. Si sottolinea perciò che il terzo alinea dell'accordo (..., impiego di professionalità e specializzazioni diverse da quelle impiegate...) richiama esplicitamente la seconda delle classifiche di legge, che è quindi anche esplicitamente inclusa. Viceversa per quanto attiene al tetto alternativo totale - individuato nel numero di 5 prestatori purchè non venga superato il totale dei contratti a tempo indeterminato - è evidente in questo caso l'inclusione di tutte le casistiche, anche per il possibile superamento del 100% nelle aziende da 5 dipendenti in giù;

Qualifiche escluse

Per l'esclusione delle qualifiche di esiguo contenuto professionale si fa riferimento al precedente della regolamentazione contrattuale dei contratti di formazione lavoro.

Igiene e Sicurezza

Gli organismi paritetici previsti nell'accordo relativo all'igiene e sicurezza (Enti bilaterali, commissioni paritetiche) sono responsabilizzati alla promozione di attività formative.

Salario per obiettivi

Sono riportati dispositivi relativi all'acceso salario per obiettivi per i lavoratori temporanei e gli obblighi di informazione sull'utilizzazione ai rappresentanti aziendali ed alle associazioni sindacali.