Addì, 16 aprile 1998, presso
il Ministero del Lavoro alla presenza del Ministro On.le Prof.
Tiziano Treu, Confindustria e CGIL, CISL, UIL.
tutto ciò è permesso, con il presente accordo, cui concordemente viene attribuita efficacia transitoria e comunque sussidiaria alla contrattazione collettiva nazionale di categoria, le organizzazioni in epigrafe - ferma restando la validità delle specifiche regolamentazioni già concluse negli accordi di settore - provvedono a definire solo gli elementi che consentano in tutti i settori una prima applicazione della legge.
Il presente accordo decorre dal 16 aprile
1998 ed avrà efficacia fino a quando non sarà sostituito
da apposita disciplina definita per ciascun settore merceologico
fra le Organizzazioni di Confindustria e di CGIL, CISL, e UIL
competenti a stipulare il contratto collettivo nazionale di lavoro
applicato nel medesimo settore.
Con le finalità ed alle condizioni
qui descritte, Confindustria e CGIL, CISL, UIL convengono:
In alternativa, è consentita
la stipulazione di contratti di fornitura di lavoro temporaneo
sino a 5 prestatori di lavoro temporaneo, purché non risulti
superato il totale dei contratti di lavoro a tempo indeterminato
in atto nell'impresa.
Ove ricorrano motivate ragioni di urgenza e necessità la predetta comunicazione sarà effettuata entro i tre giorni successivi alla stipula del contratto.
Inoltre, una volta l'anno, anche per
il tramite dell'associazione imprenditoriale alla quale aderisce
o conferisce mandato, l'azienda utilizzatrice fornisce agli stessi
destinatari di cui al presente punto, il numero e i motivi dei
contratti di fornitura di lavoro temporaneo conclusi, la durata
degli stessi, il numero e la qualifica dei lavoratori interessati.
Il presente accordo viene sottoscritto
fra le parti e notificato al Ministro del Lavoro e della Previdenza
Sociale a tutti i conseguenti effetti.
CONFINDUSTRIA
CGIL-CISL-UIL
MINISTERO DEL LAVORO E
DELLA PREVIDENZA SOCIALE
Premessa
Il 16 aprile scorso, in sede ministeriale, è stato firmato tra CGIL, CISL, UIL e CONFINDUSTRIA l'accordo interconfederale relativo all'utilizzo del lavoro temporaneo.
L'intesa risponde all'esigenza di dare
piena applicazione alla L.196/97 per le parti demandate alla contrattazione
collettiva delle imprese utilizzatrici.
La necessità dell'intervento confederale, più volte discusso, si è reso necessario per alcune condizioni previste dalla legislazione stessa:
Nella versione forte poteva interessare tutte le materie della contrattazione, con la costituzione di precedenti pericolosi nel metodo, con incertezza nella congenialità dei risultati, con la messa in difficoltà del sindacato sul versante degli interlocutori imprenditoriali, imprese utilizzatrici e agenzie fornitrici di lavoro temporaneo.
Nella versione debole, riservata cioè
soltanto alla casistica, avrebbe posto il sindacato in una prospettiva
di gestione conflittuale, esistendo la tesi interpretativa, sostenuta
non solo dalla CONFINDUSTRIA, circa la non necessità di
fissare le percentuali di utilizzo e conseguentemente la possibilità
di ricorrere da parte delle imprese utilizzatrici al lavoro temporaneo,
se non illimitatamente, almeno nella misura pari ai lavoratori
a tempo indeterminato.
Tale accordo, pur con l'esplicitazione e l'assunzione dei precisi limiti, persegue almeno tre obbiettivi immediati:
I contenuti
L'accordo è suddiviso in tre
parti principali: la premessa, la validità transitoria,
i contenuti demandati dalla L.196/97 alla contrattazione collettiva
(casistiche, percentuali di utilizzo, qualifiche escluse, igiene
e sicurezza, salario per obiettivi, informazione preventiva alle
rappresentanze sindacali).
Presenza ed ambito di applicazione
La premessa delimita chiaramente le motivazioni, la portata e le finalità dell'accordo: la promozione dell'impiego, il ricorso ad accordo interconfederale su invito del Ministero del Lavoro, in assenza di contrattazione categoriale conclusiva, l'attuazione tempestiva della normativa sul lavoro temporaneo.
Si evidenzia, inoltre l'efficacia transitoria dell'accordo e la sua funzione sussidiaria rispetto alla contrattazione di categoria, precisandone la cessazione della validità in rapporto alla stipula degli accordi di settore.
Rimane inteso che il presente accordo
riguarda tutte le imprese rientranti nella sfera di applicazione
della CONFINDUSTRIA.
La casistica
La casistica, aggiuntiva a quella prevista
dalla legge 196/97 (qualifiche non previste dai normali assetti
produttivi aziendali, sostituzione di lavoratori assenti) si limita
alle attività incrementali non assolvibili con i normali
assetti produttivi o attività che non trovino riscontro
in livelli professionali interni o sul mercato del lavoro locale.
Percentuali di utilizzo viene precisato che:
Per facilitare il lavoro delle categorie, riducendo il possibile contenzioso, si ricorda che la nostra posizione era di non comprendere nella percentuale le assenze. Si sottolinea perciò che il terzo alinea dell'accordo (..., impiego di professionalità e specializzazioni diverse da quelle impiegate...) richiama esplicitamente la seconda delle classifiche di legge, che è quindi anche esplicitamente inclusa. Viceversa per quanto attiene al tetto alternativo totale - individuato nel numero di 5 prestatori purchè non venga superato il totale dei contratti a tempo indeterminato - è evidente in questo caso l'inclusione di tutte le casistiche, anche per il possibile superamento del 100% nelle aziende da 5 dipendenti in giù;
Qualifiche escluse
Per l'esclusione delle qualifiche di
esiguo contenuto professionale si fa riferimento al precedente
della regolamentazione contrattuale dei contratti di formazione
lavoro.
Igiene e Sicurezza
Gli organismi paritetici previsti nell'accordo
relativo all'igiene e sicurezza (Enti bilaterali, commissioni
paritetiche) sono responsabilizzati alla promozione di attività
formative.
Salario per obiettivi
Sono riportati dispositivi relativi all'acceso salario per obiettivi per i lavoratori temporanei e gli obblighi di informazione sull'utilizzazione ai rappresentanti aziendali ed alle associazioni sindacali.