Assemblea nazionale delle RSU delle delegate e dei delegati eletti nei luoghi di lavoro

 

29 Settembre 1995, Centro Culturale San Fedele, Piazza San Fedele 4 Milano


Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
proposte per le RSU e i RLS dopo il D.lgs 626/94

La capacità di difendere le condizioni di salute dei lavoratori non dipende soltanto dallo sviluppo della scienza ma anche dai rapporti di forza tra le classi.

Infatti se utilizziamo come indicatori gli andamenti degli infortuni e delle malattie professionali possiamo verificare che la "curva degli infortuni" corrisponde (anche se un po' posticipata) al "ciclo delle conquiste"; cioè, negli anni in cui il movimento dei lavoratori ed il sindacato sono stati all'offensiva si sono ridotti anche gli infortuni e le malattie professionali; il trend si è invertito successivamente.

Negli anni '60 e '70 il movimento dei lavoratori ha realizzato la conoscenza e il controllo sul ciclo produttivo necessari per individuare e rimuovere i fattori di rischio, ed ha realizzato i rapporti di forza necessari per imporre al padronato le soluzioni sul luogo di lavoro (incominciando anche ad intervenire sul rapporto fabbrica/territorio, cioè sull'impatto ambientale).

Successivamente i mutamenti dei modelli organizzativi, le ristrutturazioni, la scomparsa del "gruppo omogeneo" ed in generale il mutamento delle caratteristiche della prestazione lavorativa hanno distrutto le capacità di conoscenza-controllo del movimento dei lavoratori. L'aumento del ricatto occupazionale, della precarizzazione del lavoro, dei ritmi di lavoro, insieme all'inadeguatezza del sindacato (che ha "rimosso" questo tema) ha comportato che venisse meno la prevenzione e la tutela della sicurezza nei luoghi di lavoro. Infatti dall'86/87 gli infortuni e le malattie professionali hanno ripreso ad aumentare in modo consistente.

Dunque l'esperienza finora fatta dal movimento dei lavoratori in tema di salute ha fornito anche alla comunità scientifica una teoria (cioè un insieme coerente di concetti) che possiamo così riassumere:

Questi concetti possono essere (almeno in parte) riscontrati nella normativa vigente.

In sintesi:

fino ad arrivare alla Dlgs 626/94 che, tra l'altro:

Nel Dlgs 626/94 ci sono diversi punti deboli, tra cui è importante segnalare almeno quello relativo alle imprese appaltatrici o ai lavoratori autonomi: infatti l'obbligo di coordinamento previsto tra appaltante e appaltatore è troppo generico e dovrebbe essere meglio definito per ciò che riguarda le procedure, le responsabilità e le sanzioni.

Comunque disponiamo di una "cassetta degli attrezzi" abbastanza ben fornita. Il vero rischio è che, come spesso è successo, questi attrezzi non vengano utilizzati bene, che ci si illuda che basta la legge per "convincere" i padroni ad adottare le misure con lo "spirito" della prevenzione.

Sappiamo che la logica del massimo profitto che motiva sostanzialmente l'agire quotidiano dei padroni è contraddittoria con il concetto di prevenzione e di tutela della salute e che, senza lo sviluppo di una forte iniziativa del movimento dei lavoratori e del sindacato, la 626 e l'insieme della normativa in materia resteranno lettera morta.

Concentriamo ora la nostra attenzione sul ruolo del RLS.

La 626 assegna ai RLS le seguenti attribuzioni:

Come si può notare si tratta di un ruolo di raccolta e trasmissione delle informazioni, di controllo e consultazione, di proposta, ma non di contrattazione. Ciò è importante perché la contrattazione è e deve restare esclusivo compito della RSU.

Tra le questioni dibattute prima della promulgazione della 626 c'era quella se il RLS dovesse essere individuato all'interno della RSU o meno.

Ma purtroppo è passata la prima ipotesi.

Altre questioni controverse sono state "risolte" demandandole alla contrattazione.

Attualmente sono stati realizzati alcuni accordi, tra cui il più importante è quello con la Confindustria. Questo accordo sostanzialmente non ha migliorato la legge per quanto riguarda l'individuazione del RLS all'esterno della RSU, il n° dei RLS, il monte ore per i RLS, le agibilità, ecc. Anzi ha in qualche modo riproposto il concetto di sindacato maggiormente rappresentativo contro cui ci siamo battuti nella vicenda del referendum e della proposta di legge di iniziativa popolare.

Da queste schematiche osservazioni possiamo comunque trarre alcune prime indicazioni per le RSU ed i RLS.

Proposte per le RSU e i RLS

a) Le RSU dovrebbero, per quanto è possibile, controllare che non ci sia una interpretazione restrittiva e contrattare condizioni migliorative rispetto a quanto stabilito dalla legge e dagli accordi esistenti. Ad esempio:

  1. Pattuire un n° di RLS superiore a quanto stabilito da legge e accordi.
  2. Pattuire la possibilità di eleggere i RLS anche non facenti parte della RSU (ma in questo caso non devono entrare automaticamente nella RSU per garantirne il ruolo e per evitare che ciò diventi un "varco" per ingerenze burocratiche del tipo "un terzo"). Se non si riesce ad eleggere i RLS esterni alla RSU occorre quanto meno prestare molta attenzione a tenere il più possibile distinte le due funzioni.
  3. Pattuire un monte ore di permessi per i RLS in aggiunta a quanto stabilito da legge e accordi.
  4. Precisare ed ampliare le agibilità previste per i RLS (es: precisare che il preavviso per accedere ai reparti è da intendere come immediato, non da consegnare un certo n° di ore o giorni prima).
  5. Precisare che le informazioni che l'azienda deve fornire ai RLS debbano contenere anche la documentazione relativa alle imprese appaltatrici, controllando che i piani di sicurezza sia parte integrante dei contratti di appalto.
  6. Precisare che le informazioni che l'azienda deve fornire ai RLS debbano contenere anche la documentazione relativa all'impatto ambientale.
  7. Pattuire che in merito alla formazione/informazione ai lavoratori:
  1. Definire le modalità di elezione dei RSL, quindi:

b) I RLS (che come abbiamo detto hanno un ruolo di raccolta e trasmissione delle informazioni, di controllo e consultazione, di proposta) dovrebbero anche, per quanto è possibile, cercare di:

  1. Realizzare che la formazione congiunta prevista per i RLS avvenga tramite enti bilaterali specifici e con risorse specifiche contrattandone adeguatamente i contenuti (ciò per evitare che qualche Organizzazione sindacale cerchi di utilizzare questa come una occasione di finanziamento scambiandola con una "disponibilità" sui contenuti).
  2. Attivarsi affinché, comunque, le Organizzazioni sindacali promuovano una loro specifica formazione, non solo di carattere tecnico-scientifico, ma anche e soprattutto di ordine metodologico e relazionale e con un orientamento politico-sindacale sulla base dei principi che abbiamo indicato in premessa.
  3. Non limitarsi ad esercitare l'attività all'interno della propria azienda ma anche nei confronti delle attività appaltate e più in generale nel territorio circostante.
  4. Costituire una Associazione unitaria dei RLS (con un suo Statuto), che si collochi nell'ambito del movimento sindacale ma autonoma da qualsiasi Organizzazione sindacale, che coordini l'attività nei luoghi di lavoro ed operi anche sul territorio.