CARTA

della Rappresentanza Democratica Elettiva dei Lavoratori


Finalità della Carta

poiché
al fine di
i firmatari di questa Carta,
lavoratori e lavoratrici, delegate e delegati eletti nei luoghi di lavoro,
organismi sindacali elettivi, associazioni sindacali e loro strutture
 

fanno propri i principi in essa contenuti si impegnano a realizzarli, operando nelle associazioni di cui fanno parte sollecitando il Parlamento della Repubblica affinché promulghi una legislazione che li rispetti, promuovendo, direttamente se necessario, le elezioni della rappresentanza, sulla base dei principi e delle regole contenute nella "Carta"


   La rappresentanza nei luoghi di lavoro

Tutti i lavoratori nei luoghi di lavoro, siano essi: costituiscono delle Rappresentanze Sindacali Unitarie Elettive, che assumono forma di organismo collegiale chiamato "Rappresentanza Sindacale Unitaria Elettiva" (RSUE).
La RSUE può essere formata in unità con un numero minimo definito di lavoratori, che può risultare diverso a seconda della tipologia aziendale.
Norme di Legge, accordi tra le parti sociali e Contratti collettivi, stabiliscono, per luogo di lavoro, il rapporto tra numero dei lavoratori e quello dei loro rappresentanti sindacali.
La RSUE rimane in carica per un periodo predeterminato, senza possibilità di proroga. Prima della scadenza del suo mandato si procederà a nuove elezioni.

   Ambiti di competenza

Alle RSUE ed alle associazioni sindacali è riconosciuta parità di diritti ed autonomia nelle sfere di competenza.
Le associazioni sindacali esercitano il diritto d'iniziativa nell'elezione delle RSUE e le assistono nella negoziazione in tutte quelle materie che la contrattazione collettiva nazionale, gli accordi tra le parti sociali, le norme di legge e comunitarie, rimandano agli ambiti aziendali.
Le RSUE partecipano, in maniera paritaria con le associazioni sindacali, alla definizione ed alla negoziazione delle piattaforme contrattuali nazionali ed agli eventuali rapporti tra le parti sociali (sindacato-imprenditori-Governo).
Contratti ed accordi stipulati in qualsiasi ambito, non possono in ogni caso, ledere diritti ed autonomia delle RSUE e delle associazioni sindacali.

    L'elezione ed il diritto di iniziativa sindacale

L'elezione delle RSUE : L'iniziativa delle elezioni può essere assunta da: Le liste:

   La Rappresentanza Unitaria Elettiva (RSUE)

E' l'organismo composto dai rappresentanti sindacali unitari eletti dai lavoratori e dura in carica per un periodo definito.
Opera nella piena autonomia, delibera a maggioranza assoluta e stabilisce regole democratiche per il proprio funzionamento, procedendo eventualmente anche alla nomina di commissioni di lavoro e di organismi ad esso interni e preposti a compiti meramente esecutivi.
Costituisce l'organismo titolare del diritto di negoziazione collettiva in ambito aziendale e partecipa alla elezione della delegazione alle trattative per i livelli negoziali superiori a quello aziendale, contratti nazionali e confronti tra le parti sociali.

I soggetti partecipanti riconoscono alla RSUE:

La RSUE organizza quindi la propria attività in maniera autonoma, fissando le proprie regole di convocazione, funzionamento e decisione.
La RSUE non può essere sciolta prima della scadenza, se non per dimissioni della maggioranza assoluta dei suoi componenti, oppure su richiesta della maggioranza assoluta dei lavoratori aventi diritto alla elezione della RSUE.

   I poteri, la contrattazione ed i diritti in azienda

La RSUE:

   La contrattazione nazionale, territoriale e tra le parti       sociali

Tutti i lavoratori interessati, attraverso un processo democratico fondato sulla partecipazione e sul consenso, concorrono alla definizione delle piattaforme contrattuali di livello superiore a quello aziendale.
Tali piattaforme sono sottoposte ad approvazione tramite referendum con voto segreto.
Le RSUE concorrono alla elezione della parte della delegazione trattante la cui nomina non spetta alle organizzazioni sindacali e che è composta in maniera paritaria dalle organizzazioni sindacali e dalle RSUE.
Qualsiasi ipotesi di accordo è stipulata per iscritto e sottoposta ad approvazione di tutti i lavoratori interessati tramite referendum con voto segreto.
Le ipotesi si traducono in contratto od accordo, solo se ricevono la maggioranza assoluta dei voti validi, sempre che questi risultino in numero almeno pari alla maggioranza dei lavoratori aventi diritto.
In caso contrario risultano privi di effetti.

    Le risorse economiche

La RSUE dispone di una propria autonomia finanziaria, derivante anche dai contributi versati dai soggetti partecipanti alle loro elezioni.

    La RSUE di società e di gruppo

Le RSUE di più unità appartenenti alla medesima proprietà, oppure di società tra di loro collegate o controllate da un'unica società (art. 2359 c.c.) formano un organismo collegiale, chiamato RSUE di gruppo o società, che è composta da tutti i rappresentanti sindacali unitari eletti.
Le RSUE definiscono la ripartizione delle risorse ed i propri ambiti di competenza in rapporto a quelli della RSUE di gruppo o società.
Questa ha la titolarità del diritto di negoziazione collettiva negli ambiti e per le competenze che esulano da quelle delle RSUE che la compongono.
Per le competenze ad essa assegnate delibera e decide a maggioranza assoluta delle RSUE che la compongono e stabilisce regole democratiche per il suo funzionamento, procedendo eventualmente anche alla costituzione di commissioni di lavoro e di organismi interni preposti a compiti meramente esecutivi.
Opera, nella contrattazione e nella consultazione dei lavoratori, secondo le regole ed i vincoli propri delle RSUE che la compongono.