CARTA
della Rappresentanza Democratica Elettiva dei Lavoratori
Finalità della Carta
poiché
-
non può esserci democrazia in
un sistema politico senza democrazia nella rappresentanza degli interessi,
ed in particolare, nella rappresentanza sindacale
-
non ci può essere democrazia
nel Paese, senza democrazia nei luoghi di lavoro
-
le attuali norme di Legge, i Contratti
collettivi di lavoro e gli accordi tra le parti sociali, risultano inadeguati
in materia di democrazia e rappresentanza sindacale, anche per verificare
il consenso dei lavoratori ai metodi ed ai contenuti dell'azione sindacale
in generale
al fine di
-
realizzare un giusto equilibrio tra
ruolo della rappresentanza diretta attraverso l'elezione dei delegati nei
luoghi di lavoro e la tutela delle prerogative e della libertà di
associazione sindacale sanciti dall'art. 39 della Costituzione della Repubblica
Italiana
-
Introdurre regole certe di mandato
all'azione, e di ratifica da parte dei rappresentati dell'operato dei rappresentanti
-
unificare le regole della rappresentanza
tra lavoro privato e pubblico
i firmatari di questa Carta,
lavoratori e lavoratrici, delegate
e delegati eletti nei luoghi di lavoro,
organismi sindacali elettivi,
associazioni sindacali e loro strutture
fanno propri i principi in essa
contenuti si impegnano a realizzarli, operando nelle associazioni di cui
fanno parte sollecitando il Parlamento della Repubblica affinché
promulghi una legislazione che li rispetti, promuovendo, direttamente se
necessario, le elezioni della rappresentanza, sulla base dei principi e
delle regole contenute nella "Carta"
1°
La rappresentanza nei luoghi di lavoro
Tutti i lavoratori nei luoghi di lavoro,
siano essi:
-
impresa privata
-
ente pubblico o privato
-
amministrazione dello Stato
-
più unità dello stesso
datore di lavoro
-
più unità appartenenti
a società collegate
-
cantieri, insediamenti o centri di
servizio omogeneo in cui insistano più datori di lavoro
costituiscono delle Rappresentanze
Sindacali Unitarie Elettive, che assumono forma di organismo collegiale
chiamato "Rappresentanza Sindacale Unitaria Elettiva" (RSUE).
La RSUE può essere formata
in unità con un numero minimo definito di lavoratori, che può
risultare diverso a seconda della tipologia aziendale.
Norme di Legge, accordi tra le
parti sociali e Contratti collettivi, stabiliscono, per luogo di lavoro,
il rapporto tra numero dei lavoratori e quello dei loro rappresentanti
sindacali.
La RSUE rimane in carica per un
periodo predeterminato, senza possibilità di proroga. Prima della
scadenza del suo mandato si procederà a nuove elezioni.
2°
Ambiti di competenza
Alle RSUE ed alle associazioni sindacali
è riconosciuta parità di diritti ed autonomia nelle sfere
di competenza.
Le associazioni sindacali esercitano
il diritto d'iniziativa nell'elezione delle RSUE e le assistono nella negoziazione
in tutte quelle materie che la contrattazione collettiva nazionale, gli
accordi tra le parti sociali, le norme di legge e comunitarie, rimandano
agli ambiti aziendali.
Le RSUE partecipano, in maniera
paritaria con le associazioni sindacali, alla definizione ed alla negoziazione
delle piattaforme contrattuali nazionali ed agli eventuali rapporti tra
le parti sociali (sindacato-imprenditori-Governo).
Contratti ed accordi stipulati
in qualsiasi ambito, non possono in ogni caso, ledere diritti ed autonomia
delle RSUE e delle associazioni sindacali.
3°
L'elezione ed il diritto di iniziativa sindacale
L'elezione delle
RSUE :
-
avviene con voto segreto, su base proporzionale
e con elettorato passivo ed attivo da parte di tutti i lavoratori
-
ha effetto se il numero dei voti validi
espressi è almeno pari alla maggioranza assoluta degli aventi diritto
L'iniziativa
delle elezioni può essere assunta da:
-
associazioni sindacali firmatarie di
contratti applicati nel luogo di lavoro
-
associazioni sindacali alle quali risultino
iscritti una quota minima dei lavoratori operanti nel luogo di lavoro
-
lavoratori, tramite semplice raccolta
di firme Tutti questi soggetti hanno diritto alla presentazione delle liste
elettorali.
Le liste:
-
i candidati sono compresi in liste
-
ciascuna di queste ha il diritto a
tanti posti quante volte il quoziente elettorale (rapporto tra voti validi
e n° dei posti disponibili) risulta contenuto nel numero dei voti validi
da essa riportati.
-
i posti rimasti vacanti sono attribuiti
sulla base dei resti maggiori
-
l'elettore esprime semplice voto di
lista, di lista e preferenza, oppure di sola preferenza
-
in ciascuna lista risultano eletti
i lavoratori che conseguono il più alto numero di preferenze
-
l'elezione avviene ripartendo i posti
spettanti per collegio elettorale in modo da rispondere alle specificità
organizzative, tecniche e produttive delle differenti aree di lavoro
-
si deve anche tenere conto della eventuale
divisione contrattuale tra operai, impiegati e quadri, garantendo a ciascuna
categoria una rappresentanza proporzionale, e comunque una presenza, quando
il numero di lavoratori che compongono la categoria risulti essere almeno
pari a quello definito come sufficiente per l'elezione della rappresentanza
unitaria viene istituito un regolamento di riferimento, contemplando anche
il numero di rappresentanti da eleggere, le modalità organizzative
e di costituzione dell'eventuale comitato elettorale.
4°
La Rappresentanza Unitaria Elettiva (RSUE)
E' l'organismo composto dai rappresentanti
sindacali unitari eletti dai lavoratori e dura in carica per un periodo
definito.
Opera nella piena autonomia, delibera
a maggioranza assoluta e stabilisce regole democratiche per il proprio
funzionamento, procedendo eventualmente anche alla nomina di commissioni
di lavoro e di organismi ad esso interni e preposti a compiti meramente
esecutivi.
Costituisce l'organismo titolare
del diritto di negoziazione collettiva in ambito aziendale e partecipa
alla elezione della delegazione alle trattative per i livelli negoziali
superiori a quello aziendale, contratti nazionali e confronti tra le parti
sociali.
I soggetti partecipanti riconoscono
alla RSUE:
-
piena autonomia di azione e di organizzazione
-
il concorso all'effettivo godimento
delle risorse e dei diritti di cui i soggetti partecipanti alle elezioni
beneficiano, secondo quanto stabilito da norme di legge, contratti ed accordi
tra le parti sociali
La RSUE organizza quindi la propria
attività in maniera autonoma, fissando le proprie regole di convocazione,
funzionamento e decisione.
La RSUE non può essere sciolta
prima della scadenza, se non per dimissioni della maggioranza assoluta
dei suoi componenti, oppure su richiesta della maggioranza assoluta dei
lavoratori aventi diritto alla elezione della RSUE.
5°
I poteri, la contrattazione ed i diritti in azienda
La RSUE:
-
ha la titolarità della negoziazione
aziendale
-
in questo ambito, ricevuto il mandato
dei lavoratori attraverso un processo democratico, fondato sulla partecipazione
e sul consenso, conduce la negoziazione e stipula, per iscritto, ipotesi
di accordo.
Le ipotesi di accordo devono essere
obbligatoriamente sottoposte ad approvazione da parte dei lavoratori interessati,
tramite referendum con voto segreto, qualora riguardino accordi aziendali
di applicazione generale o che trattino materie quali l'orario di lavoro
e la sua articolazione, la retribuzione e l'organizzazione del lavoro
le ipotesi di accordo si traducono
in contratto se ricevono il consenso della maggioranza assoluta dei voti
validi, sempre che questi risultino in numero pari alla maggioranza di
quello degli aventi diritto
-
ha diritto a negoziare col datore di
lavoro, anche secondo modalità stabilite dalla contrattazione collettiva
e dagli accordi tra le parti sociali
-
opera con l'assistenza di esperti e
delle associazioni sindacali di cui al punto 2, comma 2
-
beneficia di diritti e garanzie che
gli articoli 4, 6, 18, 20, 21, 22, 24, 25 e 27 della legge 300 del 20 maggio
1970 attribuiscono alle rappresentanze sindacali aziendali ed ai loro dirigenti;
l'esercizio di tali diritti è privo di vincoli da parte degli altri
soggetti titolari, coi quali comunque si condividono le risorse disponibili
-
per l'applicazione dell'attività
rappresentativa e di contrattazione, vede riconosciuta la legittimazione
attiva di cui all'art. 28 della legge 300 del 20 maggio 1970
-
in materia di sicurezza ed ambiente
di lavoro, oltre che di salute dei lavoratori, risulta titolare in ambito
aziendale dei diritti sindacali riconosciuti dalle norme di legge e comunitarie
6°
La contrattazione nazionale, territoriale e tra le
parti sociali
Tutti i lavoratori interessati, attraverso
un processo democratico fondato sulla partecipazione e sul consenso, concorrono
alla definizione delle piattaforme contrattuali di livello superiore a
quello aziendale.
Tali piattaforme sono sottoposte
ad approvazione tramite referendum con voto segreto.
Le RSUE concorrono alla elezione
della parte della delegazione trattante la cui nomina non spetta alle organizzazioni
sindacali e che è composta in maniera paritaria dalle organizzazioni
sindacali e dalle RSUE.
Qualsiasi ipotesi di accordo è
stipulata per iscritto e sottoposta ad approvazione di tutti i lavoratori
interessati tramite referendum con voto segreto.
Le ipotesi si traducono in contratto
od accordo, solo se ricevono la maggioranza assoluta dei voti validi, sempre
che questi risultino in numero almeno pari alla maggioranza dei lavoratori
aventi diritto.
In caso contrario risultano privi
di effetti.
7°
Le risorse economiche
La RSUE dispone di una propria autonomia
finanziaria, derivante anche dai contributi versati dai soggetti partecipanti
alle loro elezioni.
8°
La RSUE di società e di gruppo
Le RSUE di più unità
appartenenti alla medesima proprietà, oppure di società tra
di loro collegate o controllate da un'unica società (art. 2359 c.c.)
formano un organismo collegiale, chiamato RSUE di gruppo o società,
che è composta da tutti i rappresentanti sindacali unitari eletti.
Le RSUE definiscono la ripartizione
delle risorse ed i propri ambiti di competenza in rapporto a quelli della
RSUE di gruppo o società.
Questa ha la titolarità
del diritto di negoziazione collettiva negli ambiti e per le competenze
che esulano da quelle delle RSUE che la compongono.
Per le competenze ad essa assegnate
delibera e decide a maggioranza assoluta delle RSUE che la compongono e
stabilisce regole democratiche per il suo funzionamento, procedendo eventualmente
anche alla costituzione di commissioni di lavoro e di organismi interni
preposti a compiti meramente esecutivi.
Opera, nella contrattazione e nella
consultazione dei lavoratori, secondo le regole ed i vincoli propri delle
RSUE che la compongono.