D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626.
Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE,
90/270/CEE, 90/394/CEE e 90/679/CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei
lavoratori sul luogo di lavoro.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 19 febbraio 1992, n. 142, ed in particolare l'articolo 43, recante delega al Governo
per l'attuazione delle direttive del Consiglio 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE,
90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE e 90/679/CEE in materia di sicurezza e salute dei lavoratori
durante il lavoro;
Vista la legge 22 febbraio 1994, n. 146, recante proroga del termine della delega legislativa
contemplata dall'art. 43 della citata legge n. 142 del 1992, nonché delega al Governo per l'attuazione
delle direttive particolari già adottate, ai sensi dell'art. 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE,
successivamente alla medesima legge 19 febbraio 1992, n. 142;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 luglio 1994;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato
della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 settembre 1994;
Sulla proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche dell'Unione europea, di concerto con
i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro, del lavoro e della previdenza sociale, della
sanità, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dell'interno e per la funzione pubblica e gli affari
regionali;
Emana il seguente decreto legislativo:
Artt.
TITOLO I:
Capo I - Disposizioni generali. . . . . . . . . 1 - 7
Capo II - Servizio di prevenzione e protezione . 8 - 11
Capo III - Prevenzione incendi, evacuazione dei
lavoratori, pronto soccorso. . . . . . 12 - 15
Capo IV - Sorveglianza sanitaria . . . . . . . . 16 - 17
Capo V - Consultazione e partecipazione dei
lavoratori . . . . . . . . . . . . . . 18 - 20
Capo VI - Informazione e formazione dei
lavoratori . . . . . . . . . . . . . . 21 - 22
Capo VII - Disposizioni concernenti la pubblica
amministrazione. . . . . . . . . . . . 23 - 28
Capo VIII - Statistiche degli infortuni e delle
malattie professionali . . . . . . . . 29
TITOLO II - Luoghi di lavoro . . . . . . . . . . . 30 - 33
TITOLO III - Uso delle attrezzature di lavoro . . . 34 - 39
TITOLO IV - Uso dei dispositivi di protezione
individuale. . . . . . . . . . . . . . 40 - 46
TITOLO V - Movimentazione manuale dei carichi . . 47 - 49
TITOLO VI - Uso di attrezzature munite di
videoterminali . . . . . . . . . . . . 50 - 59
TITOLO VII - Protezione da agenti cancerogeni:
Capo I - Disposizioni generali. . . . . . . . . 60 - 61
Capo II - Obblighi del datore di lavoro. . . . . 62 - 68
Capo III - Sorveglianza sanitaria . . . . . . . . 69 - 72
TITOLO VIII - Protezione da agenti biologici:
Capo I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73 - 77
Capo II - Obblighi del datore di lavoro. . . . . 78 - 85
Capo III - Sorveglianza sanitaria . . . . . . . . 86 - 88
TITOLO IX - Sanzioni . . . . . . . . . . . . . . . 89 - 94
TITOLO X - Disposizioni transitorie e finali. . . 95 - 98
Allegato I - Casi in cui è consentito lo svolgimento diretto da
parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e
protezione dai rischi
Allegato II - Prescrizioni di sicurezza e di salute per i luoghi
di lavoro
Allegato III - Schema indicativo per l'inventario dei rischi ai
fini dell'impiego di attrezzature di protezione individuale
Allegato IV - Elenco indicativo e non esauriente delle
attrezzature di protezione individuale
Allegato V - Elenco indicativo e non esauriente delle attività e
dei settori di attività per i quali può rendersi necessario
mettere a disposizione attrezzature di protezione individuale
Allegato VI - Elementi di riferimento
Allegato VII - Prescrizioni minime
Allegato VIII - Elenco di sistemi, preparati e procedimenti
Allegato IX - Elenco esemplificativo di attività lavorative che
possono comportare la presenza di agenti biologici
Allegato X - Segnale di rischio biologico
Allegato XI - Elenco degli agenti biologici classificati
Allegato XII - Specifiche sulle misure di contenimento e sui
livelli di contenimento
Allegato XIII - Specifiche per processi industriali
(OMISSIS)
TITOLO VI
Uso di attrezzature munite di videoterminali
50. Campo di applicazione. - 1. Le norme del presente titolo si applicano alle attività lavorative
che comportano l'uso di attrezzature munite di videoterminali.
2. Le norme del presente titolo non si applicano ai lavoratori addetti:
a) ai posti di guida di veicoli o macchine;
b) ai sistemi informatici montati a bordo di un mezzo di trasporto;
c) ai sistemi informatici destinati in modo prioritario all'utilizzazione da parte del pubblico;
d) ai sistemi denominati "portatili" ove non siano oggetto di utilizzazione prolungata in un posto di
lavoro;
e) alle macchine calcolatrici, ai registratori di cassa e a tutte le attrezzature munite di un piccolo
dispositivo di visualizzazione dei dati o delle misure, necessario all'uso diretto di tale attrezzatura;
f) alle macchine di videoscrittura senza schermo separato.
51. Definizioni. - 1. Ai fini del presente titolo si intende per:
a) videoterminale: uno schermo alfanumerico o grafico a prescindere dal tipo di procedimento di
visualizzazione utilizzato;
b) posto di lavoro: l'insieme che comprende le attrezzature munite di videoterminale,
eventualmente con tastiera ovvero altro sistema di immissione dati, ovvero software per l'interfaccia
uomo-macchina, gli accessori opzionali, le apparecchiature connesse, comprendenti l'unità a dischi, il
telefono, il modem, la stampante, il supporto per i documenti, la sedia, il piano di lavoro, nonché
l'ambiente di lavoro immediatamente circostante;
c) lavoratore: il lavoratore che utilizza una attrezzatura munita di videoterminale in modo
sistematico ed abituale, per almeno quattro ore consecutive giornaliere, dedotte le interruzioni di cui
all'art. 54, per tutta la settimana lavorativa.
52. Obblighi del datore di lavoro. - 1. Il datore di lavoro, all'atto della valutazione del rischio di cui
all'art. 4, comma 1, analizza i posti di lavoro con particolare riguardo:
a) ai rischi per la vista e per gli occhi;
b) ai problemi legati alla postura ed all'affaticamento fisico o mentale;
c) alle condizioni ergonomiche e di igiene ambientale.
2. Il datore di lavoro adotta le misure appropriate per ovviare ai rischi riscontrati in base alle
valutazioni di cui al comma 1, tenendo conto della somma ovvero della combinazione della incidenza
dei rischi riscontrati.
53. Organizzazione del lavoro. - 1. Il datore di lavoro assegna le mansioni e i compiti lavorativi
comportanti l'uso dei videoterminali anche secondo una distribuzione del lavoro che consente di evitare
il più possibile la ripetitività e la monotonia delle operazioni.
54. Svolgimento quotidiano del lavoro. - 1. Il lavoratore, qualora svolga la sua attività per almeno
quattro ore consecutive, ha diritto ad una interruzione della sua attività mediante pause ovvero
cambiamento di attività.
2. Le modalità di tali interruzioni sono stabilite dalla contrattazione collettiva anche aziendale.
3. In assenza di una disposizione contrattuale riguardante l'interruzione di cui al comma 1, il
lavoratore comunque ha diritto ad una pausa di quindici minuti ogni centoventi minuti di applicazione
continuativa al videoterminale.
4. Le modalità e la durata delle interruzioni possono essere stabilite temporaneamente a livello
individuale ove il medico competente ne evidenzi la necessità.
5. E' comunque esclusa la cumulabilità delle interruzioni all'inizio ed al termine dell'orario di lavoro.
6. Nel computo dei tempi di interruzione non sono compresi i tempi di attesa della risposta da parte
del sistema elettronico, che sono considerati, a tutti gli effetti, tempo di lavoro, ove il lavoratore non
possa abbandonare il posto di lavoro.
7. La pausa è considerata a tutti gli effetti parte integrante dell'orario di lavoro e, come tale, non è
riassorbibile all'interno di accordi che prevedono la riduzione dell'orario complessivo di lavoro.
55. Sorveglianza sanitaria. - 1. I lavoratori prima di essere addetti alle attività di cui al presente
titolo, sono sottoposti ad una visita medica per evidenziare eventuali malformazioni strutturali e ad un
esame degli occhi e della vista effettuati dal medico competente. Qualora l'esito della visita medica ne
evidenzi la necessità, il lavoratore è sottoposto ad esami specialistici.
2. In base alle risultanze degli accertamenti di cui al comma 1 i lavoratori vengono classificati in:
a) idonei, con o senza prescrizioni;
b) non idonei.
3. I lavoratori classificati come idonei con prescrizioni ed i lavoratori che abbiano compiuto il
quarantacinquesimo anno di età sono sottoposti a visita di controllo con periodicità almeno biennale.
4. Il lavoratore è sottoposto a controllo oftalmologico a sua richiesta, ogni qualvolta sospetta una
sopravvenuta alterazione della funzione visiva, confermata dal medico competente.
5. La spesa relativa alla dotazione di dispositivi speciali di correzione in funzione dell'attività svolta
è a carico del datore di lavoro.
56. Informazione e formazione. - 1. Il datore di lavoro fornisce ai lavoratori informazioni, in
particolare per quanto riguarda:
a) le misure applicabili al posto di lavoro, in base all'analisi dello stesso di cui all'art. 52;
b) le modalità di svolgimento dell'attività;
c) la protezione degli occhi e della vista.
2. Il datore di lavoro assicura ai lavoratori una formazione adeguata in particolare in ordine a
quanto indicato al comma 1.
3. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità, stabilisce
con decreto una guida d'uso dei videoterminali.
57. Consultazione e partecipazione. - 1. Il datore di lavoro informa preventivamente i lavoratori e
il rappresentante per la sicurezza dei cambiamenti tecnologici che comportano mutamenti
nell'organizzazione del lavoro, in riferimento alle attività di cui al presente titolo.
58. Adeguamento alle norme. - 1. I posti di lavoro utilizzati successivamente alla data di entrata in
vigore del presente decreto devono essere conformi alle prescrizioni dell'allegato VII.
2. I posti di lavoro utilizzati anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto devono
essere adeguati a quanto prescritto al comma 1 entro il 1° gennaio 1997.
59. Caratteristiche tecniche. - 1. Con decreto dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale,
della sanità e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la commissione consultiva
permanente, sono disposti, anche in recepimento di direttive comunitarie, gli adattamenti di carattere
tecnico all'allegato VII in funzione del progresso tecnico, della evoluzione delle normative e specifiche
internazionali oppure delle conoscenze nel settore delle attrezzature dotate di videoterminali.
(OMISSIS)