MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO
D.M. 16 maggio 1996, n. 422 (1).
Regolamento recante norme per
l'individuazione dei documenti di
competenza del Ministero del commercio con
l'estero, sottratti al diritto di accesso
ai sensi dell'art. 24, comma 4, della
L. 7 agosto 1990, n. 241 .
IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO
Visto l'art. 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27
giugno
1992, n. 352;
Visto il parere della commissione per l'accesso ai
documenti amministrativi presso la Presidenza del Consiglio
dei Ministri di cui all'art. 27 della legge 7 agosto 1990,
n. 241, espresso in data 25 luglio 1995;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso
nell'adunanza
generale del 25 gennaio 1996;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio
dei Ministri a norma dell'art. 17, comma 3, della citata
legge n. 400 del 1988, inviata con nota del 16 maggio 1996;
Adotta il seguente regolamento:
1. Ambito di applicazione. - 1. Il presente
regolamento individua, in conformità con l'art. 24, comma
4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 , le categorie
di documenti formati dal Ministero del commercio con
l'estero, o comunque rientranti nella sua
disponibilità, sottratti all'accesso in relazione ai
casi di esclusione del diritto di accesso di cui
all'art. 24, comma 2, della medesima legge n. 241 del
1990 ed all'art. 8 del decreto del Presidente della
Repubblica 27 giugno 1992, n. 352 .
2. Categorie di documenti inaccessibili per la
salvaguardia della sicurezza, difesa nazionale e
relazioni internazionali. - 1. Ai sensi dell'art. 24,
comma 2, lettera a), della legge 7 agosto 1990, n.
241 , e dell'art. 8, comma 5, lettera a), del decreto
del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352,
ed in relazione all'esigenza di salvaguardare la
sicurezza, la difesa nazionale e le relazioni
internazionali, sono sottratti all'accesso i seguenti
documenti:
a) documenti attinenti alla formazione di linee di
politica commerciale in sede bilaterale, comunitaria e
multilaterale;
b) la documentazione relativa alla preparazione
delle riunioni del C.I.P.E.;
c) atti procedimentali concernenti il rilascio o il
diniego di autorizzazioni e relativa documentazione con
riferimento alle operazioni di esportazione e transito
di prodotti ad alta tecnologia di uso civile e
militare, inclusi nell'annesso I alla decisione 94/942
della PESC della Comunità europea, di cui all'art.
3 del regolamento 3381/94 U.E.;
d) atti concernenti l'attività di comitati
consultivi relativi alle operazioni di cui al punto
precedente;
e) atti e documenti concernenti il procedimento
per il rilascio di autorizzazioni in materia di
commercio con l'estero
di materiale di armamento, ivi compresi i relativi
oneri di intermediazione consentiti;
f) verbali della conferenza di servizi a
carattere
permanente indetta dal Ministero del commercio con l'estero
per il coordinamento della posizione italiana nel
quadro dell'accordo sugli orientamenti in materia di
crediti all'esportazione che beneficiano di pubblico
sostegno ("Consensus");
g) comunicazioni ed atti scambiati per via telematica
tra OCSE, U.E. e Paesi membri, attinenti la gestione
della politica internazionale in materia di
assicurazione e finanziamento agevolato dei crediti
all'esportazione;
h) documenti che le organizzazioni internazionali
cui l'Italia partecipa definiscono segreti,
riservati o
confidenziali;
i) documenti che, ancorché utilizzati nel corso
di
provvedimenti di competenza del Ministero, abbiano
formato oggetto di classificazione da parte di altre
amministrazioni. In tali casi il Ministero del commercio con
l'estero trasmetterà immediatamente la domanda
all'amministrazione che ha
classificato il documento, dandone comunicazione
all'interessato.
3. Categorie di documenti inaccessibili per la
salvaguardia della politica monetaria e valutaria. - 1.
Ai sensi dell'art. 24, comma 2, lettera b), della legge
7 agosto 1990, n. 241 e
dell'art. 8, comma 5, lettera b), del decreto del
Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352 ,
ed in relazione
all'esigenza di salvaguardare la politica monetaria e
valutaria, sono sottratti all'accesso i seguenti
documenti:
a) documenti connessi alla formazione ed alla
eventuale adozione degli interventi temporanei in
caso di tensioni valutarie, previsti dall'art. 13
del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo
1988, n. 148 , la cui competenza è ripartita tra il
Ministero del commercio con l'estero e il Ministero
del tesoro;
b) documenti che, ancorché utilizzati nel corso
di
provvedimenti di competenza del Ministero, abbiano
formato oggetto di classificazione da parte di altre
amministrazioni. In tali casi il Ministero del commercio con
l'estero trasmetterà immediatamente la domanda
all'amministrazione che ha
classificato il documento, dandone
comunicazione
all'interessato.
4. Categorie di documenti inaccessibili per la
salvaguardia della riservatezza di terzi, persone, gruppi
o imprese. - 1. Ai sensi dell'art. 24, comma 2, lettera
d), della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell'art.
8, comma 5, lettera d), del decreto
del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352 ,
ed in relazione all'esigenza di salvaguardare la
riservatezza di terzi, persone, gruppi ed imprese
garantendo peraltro ai
richiedenti la visione degli atti relativi ai
procedimenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria
per curare o difendere i loro interessi giuridici, sono
sottratti all'accesso i seguenti documenti, salvo che per il
titolare dell'interesse alla riservatezza:
a) rapporti informativi sul personale dipendente;
b) notizie e documenti attinenti alle
selezioni
psico-attitudinali;
c) accertamenti medico-legali, dichiarazioni di
inidoneità al servizio e relativa documentazione;
d) documenti ed atti relativi alla salute delle
persone;
e) documentazione attinente a procedimenti penali
o
disciplinari o concernente l'istruzione dei
ricorsi
amministrativi prodotti dal personale dipendente;
f) rapporti alla procura generale o alle procure
regionali presso la Corte dei conti e richieste o
relazioni di dette procure ove siano nominativamente
indicati i soggetti per i quali si appalesa
la sussistenza di responsabilità
amministrative, contabili, penali; atti di promovimento
di azioni di responsabilità davanti alle competenti autorità
giudiziarie;
g) atti concernenti l'istituzione e la nomina dei
membri nonché l'attività di commissioni di inchiesta;
h) documentazione relativa alla corrispondenza
epistolare di privati, all'attività professionale,
commerciale e industriale, nonché alla situazione
finanziaria, economica e patrimoniale di persone,
gruppi e imprese comunque utilizzata ai fini
dell'attività amministrativa;
i) carteggi posseduti in materia di
assicurazione all'esportazione e finanziamento di
crediti all'esportazione SACE e Mediocredito centrale,
schede sulle promesse di garanzia, garanzie assicurative,
verbali delle riunioni, nei limiti in cui il diniego di
accesso è strettamente connesso alle esigenze
indicate nella prima parte del presente articolo.
5. Esclusioni dal diritto di accesso già
previste
dall'ordinamento. - 1. Sono esclusi dal diritto di
accesso i documenti che altre amministrazioni
escludono dall'accesso e che l'amministrazione detiene
in quanto atti di un procedimento di propria
competenza.
6. Differimento. - 1. Ai sensi dell'art. 24, comma 6,
della
legge 7 agosto 1990, n. 241 , e dell'art. 8, commi 2 e
3, del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno
1992, n. 352 , l'accesso ai seguenti documenti è così
differito:
a) per i documenti preparatori relativi a
negoziati
internazionali bilaterali o multilaterali in
materia
commerciale, fino alla conclusione dei negoziati stessi;
b) per gli atti relativi sia al bilancio sia alle
delibere dell'Istituto nazionale per il commercio estero,
per i quali è prevista l'approvazione del Ministero
del commercio con l'estero, fino al momento
dell'avvenuta approvazione;
c) per gli atti preparatori concernenti i ricorsi
agli strumenti di difesa commerciale ai sensi
delle norme comunitarie, fino alla conclusione della
procedura comunitaria;
d) per i documenti relativi alla preselezione dei
progetti
nell'ambito dei programmi comunitari di cofinanziamento Phare
e Tacis, fino alla conclusione del procedimento in
sede
comunitaria;
e) per gli atti concernenti l'attività dei
comitati
consultivi, fino all'emanazione del provvedimento finale;
f) nelle procedure concorsuali e di selezione del
personale l'accesso agli elaborati ed alle schede
di valutazione è consentito in relazione al concludersi
delle varie fasi della procedura ai cui fini gli atti
stessi sono preordinati. Fino a quando le relative
procedure non siano concluse l'accesso è limitato
ai soli atti che riguardano direttamente il
richiedente, con esclusione pertanto degli atti
relativi ad altri concorrenti.
7. Modifiche del presente regolamento. - 1. Entro due
anni
dalla data di entrata in vigore del presente
regolamento e successivamente almeno ogni tre anni,
l'amministrazione verifica la congruità delle categorie di
documenti sottratti all'accesso individuate dagli articoli
precedenti.
2. Le modifiche ritenute necessarie a seguito della
verifica
di cui al precedente comma vengono adottate nelle
medesime modalità e forme del presente regolamento.
8. Pubblicazione aggiuntiva. - 1. Il presente
regolamento,
oltre che pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, è altresì pubblicato nel Bollettino
ufficiale del Ministero del commercio con l'estero. Le
stesse modalità sono utilizzate per le successive modifiche
ed integrazioni.
(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 14 agosto 1996, n. 190.