MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

D.M. 16 maggio 1996, n. 422 (1).

Regolamento recante norme per l'individuazione dei documenti di competenza del Ministero del commercio con l'estero, sottratti al diritto di accesso ai sensi dell'art. 24, comma 4, della L. 7 agosto 1990, n. 241 .

 IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO
Visto l'art. 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
 Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
 400; Visto il decreto del Presidente  della  Repubblica  27
 giugno
1992, n. 352;
Visto il parere della commissione per l'accesso  ai
documenti amministrativi presso la Presidenza del Consiglio
dei  Ministri di cui all'art. 27 della legge 7 agosto 1990,
n.  241,  espresso in data 25 luglio 1995;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso
nell'adunanza
generale del 25 gennaio 1996;
  Vista  la  comunicazione  al  Presidente  del  Consiglio
dei Ministri a norma dell'art. 17, comma 3, della  citata
legge  n. 400 del 1988, inviata con nota del 16 maggio 1996;

  Adotta il seguente regolamento:



 1.    Ambito  di  applicazione.  -  1.  Il  presente
   regolamento individua, in conformità con l'art. 24, comma
   4, della  legge  7 agosto 1990, n. 241    , le categorie
   di documenti  formati  dal Ministero del commercio  con
   l'estero,  o  comunque  rientranti nella sua
   disponibilità, sottratti all'accesso in  relazione  ai
   casi di esclusione del diritto di accesso di  cui
   all'art.  24, comma 2, della medesima legge n. 241 del
   1990     ed all'art.  8 del decreto del Presidente della
   Repubblica 27 giugno  1992,  n. 352     .
 2.    Categorie di documenti inaccessibili  per  la
   salvaguardia della sicurezza, difesa nazionale e
   relazioni internazionali.  - 1. Ai sensi dell'art. 24,
   comma 2, lettera  a),  della  legge  7 agosto 1990, n.
   241    , e dell'art. 8, comma 5, lettera a), del decreto
   del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992,  n.  352,
   ed in relazione all'esigenza di salvaguardare la
   sicurezza, la       difesa  nazionale  e  le  relazioni
   internazionali,   sono sottratti all'accesso i seguenti
   documenti:
 a)    documenti attinenti alla formazione di linee di
   politica commerciale in sede bilaterale, comunitaria e
   multilaterale;
 b)    la  documentazione  relativa  alla  preparazione
   delle riunioni del C.I.P.E.;
 c)    atti procedimentali concernenti il rilascio o il
   diniego di autorizzazioni e relativa documentazione con
   riferimento alle operazioni di  esportazione  e  transito
   di  prodotti  ad  alta tecnologia di uso civile e
   militare, inclusi nell'annesso I alla decisione 94/942
   della  PESC  della  Comunità  europea,  di  cui all'art.
   3 del regolamento 3381/94 U.E.;
 d)    atti  concernenti  l'attività  di  comitati
   consultivi relativi alle operazioni di cui al punto
   precedente;
 e)    atti e  documenti  concernenti  il  procedimento
   per  il rilascio di autorizzazioni in materia di
   commercio con  l'estero
   di materiale di armamento, ivi  compresi  i  relativi
   oneri  di intermediazione consentiti;
 f)    verbali  della  conferenza  di   servizi     a
   carattere
permanente indetta dal Ministero del commercio con l'estero
per il   coordinamento   della   posizione   italiana   nel
quadro dell'accordo  sugli   orientamenti   in   materia   di
crediti all'esportazione   che   beneficiano   di pubblico
sostegno ("Consensus");
 g)    comunicazioni ed atti scambiati per  via  telematica
   tra OCSE, U.E. e Paesi membri, attinenti la gestione
   della  politica internazionale  in  materia  di
   assicurazione  e  finanziamento agevolato dei crediti
   all'esportazione;
 h)    documenti  che  le  organizzazioni  internazionali
   cui l'Italia   partecipa   definiscono    segreti,
   riservati  o
   confidenziali;
 i)    documenti  che,  ancorché  utilizzati   nel   corso
   di
provvedimenti  di  competenza  del  Ministero,  abbiano
formato oggetto di classificazione da parte di altre
amministrazioni. In tali casi il Ministero del commercio  con
l'estero  trasmetterà immediatamente la domanda
all'amministrazione                         che ha
classificato il documento, dandone comunicazione
all'interessato.
 3.    Categorie di documenti inaccessibili  per  la
   salvaguardia della politica monetaria e valutaria. - 1.
   Ai  sensi  dell'art. 24, comma 2, lettera b), della legge
   7 agosto 1990, n. 241     e
   dell'art. 8, comma 5, lettera b),  del  decreto  del
   Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352     ,
   ed  in  relazione
   all'esigenza di salvaguardare la politica monetaria e
   valutaria, sono sottratti all'accesso i seguenti
   documenti:
 a)    documenti connessi  alla  formazione  ed  alla
   eventuale adozione  degli  interventi  temporanei  in
   caso  di   tensioni valutarie, previsti dall'art.  13
   del  decreto  del  Presidente della Repubblica 31 marzo
   1988, n. 148    , la cui competenza  è ripartita tra il
   Ministero  del  commercio  con  l'estero  e  il Ministero
   del tesoro;
 b)    documenti  che,  ancorché  utilizzati   nel   corso
   di
provvedimenti  di  competenza  del  Ministero,  abbiano
formato oggetto di classificazione da parte di altre
amministrazioni. In tali casi il Ministero del commercio  con
l'estero  trasmetterà immediatamente        la   domanda
all'amministrazione                         che ha
classificato     il     documento,     dandone
comunicazione
all'interessato.



 4.    Categorie di documenti inaccessibili  per  la
   salvaguardia della riservatezza di terzi, persone, gruppi
   o imprese. - 1.  Ai sensi dell'art. 24, comma 2, lettera
   d), della  legge  7  agosto 1990, n. 241     e dell'art.
   8, comma 5, lettera d), del decreto
del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352     ,
ed in relazione all'esigenza di salvaguardare  la
riservatezza  di terzi,  persone,  gruppi  ed  imprese
garantendo  peraltro                        ai
richiedenti la  visione  degli  atti  relativi  ai
procedimenti amministrativi la cui conoscenza sia  necessaria
per  curare  o difendere i loro interessi giuridici, sono
sottratti all'accesso i seguenti documenti, salvo che per il
titolare  dell'interesse alla riservatezza:
 a)    rapporti informativi sul personale dipendente;
 b)    notizie   e   documenti   attinenti   alle
   selezioni
   psico-attitudinali;
 c)    accertamenti medico-legali, dichiarazioni  di
   inidoneità al servizio e relativa documentazione;
 d)    documenti ed atti relativi alla salute delle
   persone;
 e)    documentazione  attinente  a   procedimenti   penali
   o
disciplinari   o   concernente    l'istruzione    dei
ricorsi
amministrativi prodotti dal personale dipendente;
 f)    rapporti alla procura generale o alle  procure
   regionali presso la Corte dei conti  e  richieste  o
   relazioni  di  dette procure ove siano nominativamente
   indicati  i  soggetti  per  i quali     si   appalesa
   la   sussistenza    di        responsabilità
amministrative,  contabili,  penali;  atti  di  promovimento
di azioni  di  responsabilità  davanti  alle  competenti         autorità
giudiziarie;
 g)    atti concernenti l'istituzione e  la  nomina  dei
   membri nonché l'attività di commissioni di inchiesta;
 h)    documentazione relativa alla corrispondenza
   epistolare di privati, all'attività professionale,
   commerciale e  industriale, nonché alla situazione
   finanziaria, economica e patrimoniale  di persone,
   gruppi  e  imprese   comunque   utilizzata   ai   fini
   dell'attività amministrativa;
 i)    carteggi   posseduti   in   materia   di
   assicurazione all'esportazione e  finanziamento  di
   crediti  all'esportazione SACE e Mediocredito centrale,
   schede sulle promesse di garanzia, garanzie assicurative,
   verbali delle riunioni, nei limiti in cui il diniego di
   accesso  è  strettamente  connesso  alle  esigenze
   indicate nella prima parte del presente articolo.
   5.    Esclusioni   dal   diritto   di   accesso   già
     previste
     dall'ordinamento. - 1. Sono esclusi dal  diritto  di
     accesso  i documenti che altre amministrazioni
     escludono dall'accesso e che l'amministrazione detiene
     in quanto atti di un  procedimento  di propria
     competenza.
6.    Differimento. - 1. Ai sensi dell'art. 24,  comma  6,
 della
 legge 7 agosto 1990, n. 241    , e dell'art. 8, commi 2 e
 3, del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno
 1992,  n.  352 , l'accesso ai seguenti documenti è così
 differito:
 a)    per  i  documenti  preparatori  relativi   a
   negoziati
internazionali   bilaterali   o   multilaterali    in
materia
commerciale, fino alla conclusione dei negoziati stessi;
 b)    per gli atti relativi sia al bilancio sia  alle
   delibere dell'Istituto nazionale per il commercio estero,
   per i  quali  è prevista  l'approvazione  del  Ministero
   del   commercio   con l'estero, fino al momento
   dell'avvenuta approvazione;
 c)    per gli  atti  preparatori  concernenti  i  ricorsi
   agli strumenti  di  difesa   commerciale   ai   sensi
   delle   norme comunitarie, fino alla conclusione della
   procedura comunitaria;
 d)    per i documenti relativi alla preselezione  dei
   progetti
nell'ambito dei programmi comunitari di cofinanziamento Phare
e Tacis,  fino  alla  conclusione   del   procedimento in
sede
comunitaria;
 e)    per  gli  atti  concernenti  l'attività   dei
   comitati
   consultivi, fino all'emanazione del provvedimento finale;
 f)    nelle procedure concorsuali e di selezione del
   personale l'accesso  agli  elaborati  ed  alle  schede
   di  valutazione  è consentito in relazione al concludersi
   delle  varie  fasi  della procedura ai cui fini gli atti
   stessi sono preordinati.  Fino  a quando le relative
   procedure  non  siano  concluse  l'accesso  è limitato
   ai  soli   atti   che   riguardano   direttamente   il
   richiedente, con esclusione  pertanto  degli  atti
   relativi  ad altri concorrenti.
7.    Modifiche del presente regolamento. -  1.  Entro  due
 anni
 dalla data di entrata  in  vigore  del  presente
 regolamento  e successivamente almeno ogni tre anni,
 l'amministrazione verifica la congruità delle categorie di
 documenti sottratti  all'accesso individuate dagli articoli
 precedenti.
 2. Le modifiche ritenute necessarie a seguito  della
 verifica
 di cui al  precedente  comma  vengono  adottate  nelle
 medesime modalità e forme del presente regolamento.
8.    Pubblicazione aggiuntiva. -   1.  Il  presente
 regolamento,
oltre che pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  della
Repubblica italiana, è altresì  pubblicato  nel  Bollettino
ufficiale  del Ministero del commercio con l'estero. Le
stesse  modalità  sono utilizzate per le successive modifiche
ed integrazioni.

(1)   Pubblicato nella Gazz. Uff. 14 agosto 1996, n.    190.

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