GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Roma - Giovedi', 6 aprile 1995

DECRETO LEGISLATIVO 17 marzo 1995, n.103.

Recepimento della direttiva 90/388/CEE relativa alla concorrenza nei

mercati

dei servizi di telecomunicazioni

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

[...]

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto legislativo si intendono per:

[...]

d) "servizi di telecomunicazioni", i servizi la cui fornitura consiste

totalmente o parzialmente nella trasmissione e nell'instradamento di

segnali

sulla rete pubblica di telecomunicazioni mediante procedimenti di

telecomunicazioni, ad eccezione della radiodiffusione e della televisione;

[...]

g) "servizio di telefonia vocale", la fornitura al pubblico del

trasporto

diretto e della commutazione della voce in tempo reale in partenza e a

destinazione dei punti terminali della rete pubblica commutata, che

consente ad

ogni utente di utilizzare l'attrezzatura collegata al suo punto terminale

di

tale rete per comunicare con un altro punto terminale;

[...]

i) "servizio di trasmissione di dati a commutazione di pacchetto o di

circuito", la fornitura al pubblico del trasporto diretto di dati in

partenza e

a destinazione dei punti terminali della rete pubblica commutata, che

consente

ad ogni utente di utilizzare l'attrezzatura collegata al suo punto

terminale di

tale rete per comunicare con un altro punto terminale;

l) "semplice rivendita di capacita'", la fornitura al pubblico, come

servizio distinto, della trasmissione di dati su linee affittate in cui la

commutazione, il trattamento, l'archiviazione di dati o la conversione di

protocollo sono compresi solo nella misura necessaria per la trasmissione

in

tempo reale in partenza e a destinazione della rete pubblica commutata.

Art. 2.

Accesso alla rete pubblica di telecomunicazioni

1. L'accesso alla rete pubblica per la fornitura, mediante collegamenti

commutati o diretti della predetta rete, dei servizi di telecomunicazioni

diversi dal servizio di telefonia vocale, come definito dall'Art. 1, comma

1,

lettera g), e' consentito, salvo quanto disposto nei commi 2 e 3, ai sensi

del

presente decreto legislativo.

2. Il presente decreto legislativo non si applica al servizio telex, alla

radiotelefonia mobile, al radioavviso ed alle comunicazioni via satellite.

3. L'accesso di cui al comma 1 puo' essere limitato, nell'ambito dei poteri

di

autorizzazione di cui all'art. 3, per il rispetto delle esigenze

fondamentali

rappresentate:

a) dalla sicurezza di funzionamento della rete pubblica;

b) dal mantenimento dell'integrita' della rete stessa;

c) dalla interoperabilita' dei servi di telecomunicazioni e dalla

protezione di dati qualora ricorrano comprovati motivi di interesse

pubblico

generale non di natura economica.

[...]

Art. 3.

Offerta di servizi di telecomunicazioni

1. Quando sono utilizzati collegamenti commutati della rete pubblica, i

servizi

di cui all'art. 2, comma 1, fatta eccezione per quelli di cui al comma 3

del

presente articolo, possono essere offerti al pubblico decorsi sessanta

giorni

dalla presentazione al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni di

una

dichiarazione con la relazione descrittiva dei servizi e dei collegamenti.

[...]

3. L'offerta al pubblico di servizi di trasmissione dati a commutazione di

pacchetto o di circuito, come definiti dall'art. 1, comma 1, lettera i),

nonche' l'offerta al pubblico della semplice rivendita di capacita', come

definita dall'art. 1, comma 1, lettera l), devono essere previamente

autorizzate dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

4. L'autorizzazione di cui al comma 3 comporta l'esplicito impegno del

titolare

e dei suoi collaboratori a qualsiasi titolo a rispettare gli obblighi

concernenti:

a) le esigenze fondamentali di cui all'art. 2, comma 3;

b) la natura e le caratteristiche dei servizi di trasmissione dati a

commutazione;

c) le condizioni di permanenza, di disponibilita' e di qualita' dei

servizi sotto l'aspetto commerciale;

d) le prescrizioni tecniche riguardanti:

1) l'accesso ai servizi di trasmissione dati a commutazione da

parte

di terzi;

2) l'interconnessione tra servizi di telecomunicazioni;

3) la compatibilita' di funzionamento tra servizi di

telecomunicazioni;

e) le condizioni per la salvaguardia dei compiti di interesse

economico

generale affidati al gestore della rete pubblica per quanto concerne la

trasmissione dati a commutazione, con particolare riguardo alla graduale

estensione della copertura geografica sul territorio nazionale ed al

rispetto

delle norme sulla concorrenza;

f) la salvaguardia dell'ordine pubblico, della sicurezza e della

difesa

nazionale;

g) il divieto di effettuare la semplice rivendidta di capacita' di

circuiti affittati per l'espletamento del servizio di telefonia vocale,

come definito dall'art. 1, comma 1, lettera g), e dei servizi di cui

all'art. 2, comma 2.

[...]

8. Le prescrizioni tecniche relative agli obblighi di cui al comma 4 sono

adottate con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni da

emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del

presente decreto legislativo.

Art. 4.

Interfacce tecniche ed omologazione

1. Le caratteristiche delle interfacce tecniche necessarie per

l'utilizzazione delle reti pubbliche di telecomunicazioni sono disciplinate

dal regolamento di attuazione della legge 28 marzo 1991, n. 109, adottato

con decreto del Ministro delle Poste e delle telecomunicazioni 23 maggio

1992, n. 314.

2. Le apparecchiature terminali necessarie per l'esercizio dei servizi di

telecomunicazioni di cui all'art. 2, comma 1, devono essere omologate; si

applicano le disposizioni di cui alla citata legge n. 109 del 1991 ed al

relativo regolamento di attuazione, adottato con il citato decreto del

Ministro delle poste e delle telecomunicazioni n. 314 del 1992.

Art. 5

Interconnessione con la rete pubblica

1. E' consentito interconnettere collegamenti diretti per servizi di

trattamento delle informazioni e per servizi di trasmissione dati a

commutazione di pacchetto o di circuito tra di loro e con la rete pubblica

di telecomunicazioni, alle condizioni tecniche e commerciali stabilite

dalle disposizioni vigenti in materia.

Art. 6

Trattamento dei segnali

1. Nella prestazione dei servizi di telecomunicazioni non sono ammesse

restrizioni relative al trattamento dei segnali prima della loro

trasmissione sulla rete pubblica o dopo la loro ricezione, diverse da

quelle occorrenti per la salvaguardia delle esigenze connesse all'ordine

pubblico, alla sicurezza pubblica ed alla difesa nazionale.

Art. 7

Sanzioni

1. In caso di violazione delle disposizioni di cui all'art. 3, comma 1, ed

all'art. 12, comma 1, il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni

dispone la sospensione dei collegamenti sino alla regolarizzazione delle

relative procedure.

2. In caso di espletamento dei servizi di cui all'art. 3, commi 2 e 3, in

difformita' da quanto previsto negli atti di autorizzazione, il Ministero

delle poste e delle telecomunicazioni dispone la sospensione dei

collegamenti utilizzati per un periodo da dieci giorni a tre mesi; in caso

di recidiva, dispone la revoca dell'autorizzazione.

3. In caso di violazione delle disposizioni di cui all'art. 3, commi 2 e 3,

e di omessa richiesta di autorizzazione, di cui all'art. 12, comma 1, oltre

a quanto previsto nel comma 2, si applica la sanzione amministrativa del

pagamento di una somma da lire cinquemilioni a lire trentamilioni.

[...]

Art. 10

Contributi

1. I titolari delle autorizzazioni di cui all'art. 3, commi 2 e 3, sono

tenuti a versare al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, al

momento del rilascio e del rinnovo, un contributo a rimborso degli oneri

sostenuti.

2. I titolari delle autorizzazioni di cui all'art. 3, comma 3, sono

altresi' tenuti a versare al Ministero delle poste e delle

telecomunicazioni un contributo annuo per le spese dallo stesso sostenute

per verifiche e controlli tecnici ed amministrativi.

3. I contributi di cui ai commi 1 e 2, dovuti anche dal gestore della rete

pubblica, nonche' le relative modalita' di versamento sono fissati con

decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con

il ministro del tesoro. I contributi sono aggiornati ogni due anni secondo

il tasso programmato di inflazione.

4. I contributi non versati sono riscossi, con gli interessi legali

maggiorati del tre per cento, mediante ruoli formati dal Ministero delle

poste e delle telecomunicazioni, ad opera dei concessionari della

riscossione dei tributi. Per la formazione dei ruoli e per la riscossione

delle quote in essi inscritte si applicano le disposizioni contenute

nell'art. 67, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28

gennaio 1988, n. 43.

Art. 11

Svolgimento dei servizi

1. Ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con

decreto del Presidente della Repubblica sono stabilite le caratteristiche e

le modalita' di svolgimento dei servizi di telecomunicazioni di cui

all'art. 2, comma 1, anche per i servizi destinati a gruppi chiusi di

utenti.

2. Sono fatte salve le disposizioni di legge relative al trattamento dei

dati personali.

Art. 12

Disposizione transitoria

1. Chiunque, alla data di entrata in vigore del presente decreto

legislativo, offra al pubblico i servizi di telecomunicazioni di cui

all'art. 2, comma 1, deve, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore

del decreto di cui all'art. 11, comma 1, presentare la dichiarazione o

richiedere l'autorizzazione in conformita' a quanto previsto dall'art. 3,

commi 1, 2 e 3.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella

Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto

obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 17 marzo 1995

SCALFARO

DINI, Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro

MASERA, Ministro del bilancio e della programmazione economica incaricato

del coordinamento delle politiche dell'Unione europea

GAMBINO, Ministro delle poste e delle telecomunicazioni

AGNELLI, Ministro degli affari esteri

MANCUSO, Ministro di grazia e giustizia

CLO', Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del

commercio con l'estero.


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