COPYRIGHT E OPERA MULTIMEDIALE
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Premessa.
In Italia non ci sono molti strumenti legislativi inerenti le nuove tecnologie anche se per alcuni settori specializzati sono state emanate norme specifiche: basti pensare che esiste una legge (n. 25) del '94 che riconosce la validità del lodo internazionale pronunciata da arbitri riuniti in teleconferenza.
Dove non esistono leggi specifiche si applicano le leggi per analogia.
Il copyright si estende a tutte le opere dell'ingegno (opere d'arte, foto, opere letterarie, testi ecc.), ma non ai loghi, ai nomi commerciali, agli slogan o ai jingle; se questi però sono registrati come marchi (trademark) non è permesso copiarli o usarli senza autorizzazione del proprietario del marchio stesso.
Il diritto di brevetto è la facoltà che il titolare del brevetto ha di attuare in esclusiva l'invenzione e di trarne profitto nel territorio dello Stato.
Un'idea di soluzione è brevettabile se possiede, congiuntamente:
Sono brevettabili: un procedimento di fabbricazione, una macchina, uno strumento, un prodotto in genere, un microorganismo, una varietà vegetale, una nuova applicazione di una sostanza nota.
Non sono brevettabili (R.D. 29.6.39 n. 1127): le scoperte o le teorie scientifiche in quanto consistono nel rivelare ciò che era ignoto come un fenomeno, una legge o una sostanza naturale, ma senza modificare lo stato delle cose; i piani e i metodi per attività industriali, di giochi, di contabilità, di organizzazione del lavoro, di trattamento chirurgico e terapeutico in quanto non hanno il requisito dell'industrialità; i programmi di elaboratori. In molti Paesi una speciale Legge tutela le topografie dei prodotti a semiconduttori.
La durata del brevetto è variabile da Paese a Paese. Nei paesi Europei ed altri è di 20 anni dalla data di deposito; in USA e Canada è di 17 anni dalla data di concessione; in Giappone è di 15 anni dalla data di pubblicazione. Il brevetto non è rinnovabile.
Prima di andare ad analizzare le norme nazionali italiane sul diritto d'autore è opportuno ricordare i tratti fondamentali delle CONVENZIONI INTERNAZIONALI.
La legge sul diritto d'autore si applica a tutte le opere di autori italiani dovunque pubblicate per la prima volta; si applica ugualmente alle opere di autori stranieri domiciliati in Italia che siano pubblicate per la prima volta in Italia.
L'Italia applica quindi il principio della nazionalità dell'autore per quanto riguarda la protezione di autori italiani e il principio della nazionalità dell'autore per quanto riguarda la protezione delle opere straniere. In base al disposto del DL C.P.S. n. 82 si applica la condizione di reciprocità quando non sussistano le condizioni menzionate negli articoli 185 II e 189 I c. salva l'applicazione delle convenzioni internazionali.
Le principali Convenzioni Internazionali di diritto d'autore cui l'Italia è legata sono la Convenzione di Berna e la Convenzione Universale del diritto d'autore.
Alcuni principi fondamentali che reggono le due convenzioni sono i seguenti:
Il diritto d'autore è regolato in Italia in primo luogo dai seguenti artt. del codice civile:
2575. (Oggetto del diritto). Formano oggetto del diritto di autore le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alle scienze, alla letteratura, alle arti figurative, all'architettura, al teatro e alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione
2576. (Acquisto del diritto). Il titolo originale dell'acquisto del diritto di autore è costituito dalla creazione dell'opera, quale particolare espressione del lavoro intellettuale.
2577. (Contenuto del diritto). L'autore ha il diritto esclusivo di pubblicare l'opera e di utilizzarla economicamente in ogni forma e modo, nei limiti e per gli effetti fissati dalla legge. L'autore, anche dopo la cessione dei diritti previsti dal comma precedente, può rivendicare la paternità dell'opera e può opporsi a qualsiasi deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera stessa, che possa essere di pregiudizio al suo onore o alla sua reputazione.
2578. (Progetti di lavori). All'autore di progetti di lavori d'ingegneria o di altri lavori analoghi che costituiscono soluzioni originali di problemi tecnici, compete, oltre il diritto esclusivo di riproduzione dei piani e disegni dei progetti medesimi, il diritto di ottenere un equo compenso da coloro che eseguono il progetto tecnico a scopo di lucro senza il suo consenso.
2579. (Interpreti ed esecutori). Agli artisti attori o interpreti di opere o composizioni drammatiche o letterarie, a agli artisti esecutori di opere o composizioni musicali, anche se le opere o composizioni sopraindicate sono in dominio pubblico, compete, nei limiti, per gli effetti e con le modalità fissati dalle leggi speciali, indipendentemente dall'eventuale retribuzione loro spettante per la recitazione, rappresentazione od esecuzione, il diritto ad un equo compenso nei confronti di chiunque diffonda o trasmetta per radio, telefono od altro apparecchio equivalente, ovvero incida, registri o comunque riproduca su dischi fonografici, pellicola cinematografica od altro apparecchio equivalente la suddetta recitazione, rappresentazione od esecuzione. Gli artisti attori od interpreti e gli artisti esecutori hanno diritto di opporsi alla diffusione, trasmissione o riproduzione della loro recitazione, rappresentazione od esecuzione che possa essere di pregiudizio al loro onore o alla loro reputazione.
2580. (soggetti del diritto). Il diritto d'autore spetta all'autore ed ai suoi aventi causa nei limiti e per gli effetti fissati dalle leggi speciali.
2581. (trasferimento dei diritti di utilizzazione). I diritti di utilizzazione sono trasferibili. Il trasferimento per atto tra vivi deve essere provato per iscritto.
2582. (Ritiro dell'opera dal commercio). L'autore, qualora concorrano gravi ragioni morali, ha diritto di ritirare l'opera dal commercio, salvo obbligo d'indennizzare coloro che hanno acquistato i diritti di riprodurre, diffondere, eseguire, rappresentare o mettere in commercio l'opera medesima. Questo diritto è personale e intrasmissibile.
2583. (Leggi speciali). L'esercizio dei diritti contemplati in questo capo e la loro durata sono regolati dalle leggi speciali.
Le leggi speciali attualmente vigenti più importanti (con relative modificazioni) in materia in Italia sono il testo di legge del 22 aprile 1941 n. 633 e dal relativo regolamento del 18 giugno 1942 n. 1369.
L. 22 aprile 1941, n. 633 (pubblicata nella G.U. 16 luglio 1941, n. 166 - con modificazioni...)
Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio
(...)
5. Le disposizioni di questa legge non si applicano ai testi degli atti ufficiali dello Stato e delle Amministrazioni pubbliche, sia italiane che straniere.
(...)
11. Alle amministrazioni dello Stato, alle Province ed ai Comuni, spetta il diritto di autore sulle opere create e pubblicate sotto il loro nome ed a loro conto e spese. Lo stesso diritto spetta agli enti privati che non perseguano scopo di lucro, salvo diverso accordo con gli autori delle opere pubblicate, nonché alle accademie e agli altri enti pubblici culturali sulla raccolta dei loro atti e sulle loro pubblicazioni.
(...)
Non è considerata pubblica la esecuzione, rappresentazione o recitazione dell'opera entro la cerchia ordinaria della famiglia, del convitto, della scuola o dell'istituto di ricovero, purché non effettuata a scopo di lucro.
(...)
Sezione II
(...) l'autore conserva il diritto di rivendicare la paternità dell'opera e di opporsi a qualsiasi deformazione, mutilazione od altra modificazione, ed a ogni atto a danno dell'opera stessa
(...)
art. 10
Durata della protezione del diritto d'autore
(...)
DURATA DEI DIRITTI ECONOMICI
Nonostante il voto contrario di quattro paesi (Irlanda, Lussemburgo, Olanda e Portogallo) la CEE ha allungato la protezione per le opere letterarie a 70 anni dalla morte dell'autore. Per i diritti cinematografici e audiovisivi la tutela scade 70 anni dopo il decesso del regista oppure dell'ultimo sopravvissuto tra queste quattro persone: il regista, lo sceneggiatore, l'autore dei dialoghi e il compositore delle musiche originali - per quanto riguarda i diritti connessi: l'intesa è per una durata di 50 anni dal momento della prima diffusione - per opere non pubblicate in precedenza: il diritto è di 25 anni dal momento in cui l'opera viene per la prima volta resa pubblica - le fotografie beneficiano di un diritto di 70 anni.
(…)
Per le opere anonime il termine decorre dalla pubblicazione; se pero prima della scadenza l'autore si rivela, si applica il termine normale (art. 27 e 28).
Per le pubblicazioni curate dagli enti pubblici o dagli enti privati senza scopo di lucro la durata dei diritti esclusivi è di 20 anni (art. 29).
(…)
38. Nell'opera collettiva, salvo patto in contrario., il diritto di utilizzazione economica spetta all'editore dell'opera stessa, (...)
45. L'esercizio dei dirti di utilizzazione economica dell'opera cinematografica spetta a chi ha organizzato la produzione stessa (...)
Soprattutto nella legislazione anglosassone ma anche nella nostra è previsto il FAIR USE (= uso consentito) per finalità didattiche ecc. in questo senso va letto il cap. seguente
Capo V - Utilizzazioni libere
65. Gli articoli di attualità', di carattere economico, politico, religioso, pubblicati nelle riviste e giornali, possono essere liberamente riprodotti in altre riviste o giornali, anche radiofonici, se la riproduzione non è stata espressamente riservata, purché si indichino la rivista o il giornale da cui sono tratti, la data e il numero di detta rivista o giornale e il nome dell'autore, se l'articolo è firmato.
66. I discorsi sopra argomenti di interesse politico od amministrativo, tenuti in pubbliche assemblee o comunque in pubblico, possono essere liberamente riprodotti nelle riviste o giornali, anche radiofonici, purché si indichino la fonte, il nome dell'autore e la data e luogo in cui il discorso fu tenuto.
67. Opere o brani di opere possono essere riprodotti nelle procedure giudiziarie od amministrative ai fini del giudizio, purché si indichino la fonte o il nome dell'autore.
68. È libera la riproduzione di singole opere o brani di opere per uso personale dei lettori, fatta a mano con mezzi di riproduzione non idonei a spaccio o diffusione dell'opera del pubblico. È libera la fotocopia di opere esistenti nelle biblioteche, fatta per uso personale o per i servizi della biblioteca. È vietato lo spaccio di dette copie nel pubblico e, in genere ogni utilizzazione di concorrenza con i diritti di utilizzazione economica spettanti all'autore.
69. È libero il prestito al pubblico, per uso personale, di esemplari di opere protette. (...)
70. Il riassunto, la citazione o la riproduzione di brani di opera, per scopi di critica, di discussione ed anche di insegnamento, sono liberi nei limiti giustificati da tali finalità e purché non costituiscano concorrenza alla utilizzazione economica dell'opera.
Nelle antologie ad uso scolastico la riproduzione non può superare la misura determinata dal regolamento il quale fisserà la modalità per la determinazione dell'equo compenso.
Il riassunto, la citazione o la riproduzione debbano essere sempre accompagnati dalla menzione del titolo dell'opera, dei nomi dell'autore, dell'editore e, se si tratti di traduzione, qualora tali indicazioni figurino sull'opera riprodotta.
(...)
73. Nessun compenso (si parla di dischi e di apparecchi analoghi n.d.r.) è dovuto per l'utilizzazione ai fini dell'insegnamento e della propaganda fatta dalla amministrazione dello Stato e da enti a ciò autorizzati dallo Stato.
(..)
88. Spetta al fotografo il diritto esclusivo di riproduzione, diffusione e spaccio della fotografia (...)
Tuttavia se l'opera è stata ottenuta nel corso e nell'adempimento di un contratto di impiego o di lavoro, entro i limiti dell'oggetto e delle finalità del contratto, il diritto esclusivo compete al datore di lavoro.
(...)
(...)
91. La riproduzione di fotografie nelle antologie ad uso scolastico ed in generale nelle opere scientifiche o didattiche è lecita, contro pagamento di un equo compenso, che è determinato nelle forme previste dal regolamento. Nella riproduzione deve indicarsi il nome del fotografo e la data dell'anno della fabbricazione, se risultano dalla fotografia riprodotta.
La riproduzione di fotografie pubblicate su giornali od altri periodici, concernenti persone o fatti di attualità od aventi, comunque, pubblico interesse, è lecita contro pagamento di un equo compenso.
(...)
100. (..) Il titolo del giornale, delle riviste o di altre pubblicazioni periodiche non può essere riprodotto in altre opere della stessa specie o carattere, se non siano decorsi due anni da quando è cessata la pubblicazione del giornale.
101. (...) Sono considerati atti illeciti: a) la riproduzione o la radiodiffusione, senza autorizzazione, dei bollettini di informazioni distribuiti dalle agenzie giornalistiche o di informazioni, prima che siano trascorse sedici ore dalla diramazione del bollettino stesso e, comunque, prima della loro pubblicazione in un giornale, o altro periodico che ne abbia ricevuto la facoltà da parte dell'agenzia. A tal fine, affinché le agenzie abbiano azione contro coloro che li abbiano illecitamente utilizzati, occorre che i bollettini siano muniti dell'esatta indicazione del giorno e dell'ora di diramazione; (...)
103. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri un registro pubblico generale delle opere protette ai sensi di questa legge. La SIAE cura la tenuta di un registro pubblico speciale per le opere cinematografiche.
(...)
La registrazione fa fede, sino a prova contraria, della esistenza dell'opera e del fatto della sua pubblicazione.
È possibile depositare una copia di ogni opera presso l'Ufficio della proprietà letteraria, artistica e scientifica della Presidenza del Consiglio dei Ministri; l'opera è quindi registrata nel registro pubblico generale tenuto dalla detta Presidenza. La registrazione non è necessaria per l'acquisto del diritto, ma essa fa fede, sia della pubblicazione dell'opera, sia, fino a prova contraria, anche della paternità dell'autore indicato nel registro (art. 103, 105 e 106 della legge).
(...)
Scaduto il termine per l'utilizzazione esclusiva da parte dell'autore, l'opera cade in PUBBLICO DOMINIO e, quando si presta alla pubblicazione o diffusione, chiunque può trarne giovamento pur senza il consenso degli eredi o aventi causa dell'autore e senza dover loro alcun compenso. Per ogni rappresentazione o esecuzione di opere adatte a spettacoli pubblici o di opere musicali, che siano cadute in pubblico dominio, è pero dovuto allo Stato un cosi detto diritto demaniale sugli incassi lordi (art. 175 della legge).
(…)
SOFTWARE
La direttiva CEE 91/250 prevede un'articolata tutela dei programmi per elaboratore, e l'art. 1 afferma che i programmi sono tutelati in base al d. d'autore come opera letteraria; cosi il d. lgs. 518 del 1992 prevede appunto specificatamente tale tutela. Titolare del diritto relativo è la persona che ha creato il programma o il datore di lavoro alla cui dipendenza opera il creatore del programma. Infatti all'art. 12 si legge "Salvo patto contrario, qualora un programma per elaboratore sia creato dal lavoratore dipendente nell'esecuzione delle sue mansioni o su istruzioni impartite dal suo datore di lavoro, questi è titolare dei diritti esclusivi di utilizzazione economica del programma creato". La 518/91 prevede fino a 6 milioni e 3 anni di galera per chi duplica software a scopo di lucro interpretato a volte come risparmio ed a volte come speculazione a fini professionali. Questa penalizzazione dell'utenza è specifica esclusivamente della legge 518 e non della legge di riferimento del 1941 sulla questione del diritto d'autore. Nella legge del 1941 sul diritto d'autore non si parla mai di pene detentive se non nel caso estremamente limitato relativo a gravi lesioni dell'onore; cioè quando una persona scrive un libro, io mi approprio di questo libro e lo firmo io, quindi un caso estremamente specifico, in questo caso la pena prevista è fino a un anno.
L'art. 6 del Dgls. 518/92 ha affidato alla Siae la tenuta di un Registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore. Con uno specifico regolamento sono state determinate dalla presidenza del Consiglio dei Ministri le modalità di tenuta del registro (D:P.C.M. n. 244 del 3.1.94 pubblicato nella G.U. 22.4.94). È un meccanismo di pubblicità legale non obbligatorio che dispiega i suoi effetti a tutela dei diritti d'autore. Sono registrabili, oltre ai programmi creati in Italia, i programmi provenienti dall'estero per l'utilizzo in Italia. Infine, si possono registrare anche i programmi derivati o elaborati da programmi originari.
La registrazione di un programma si chiede facendo apposita domanda alla Siae e depositando contestualmente un esemplare del programma riprodotto su disco ottico (CD-ROM). Perché il programma possa essere registrato, è necessario che sia stato pubblicato, intendendosi per pubblicazione il primo atto di esercizio dei diritti esclusivi (art. 6 del D.lgs. 518/92), il che, ad esempio, avviene con la consegna al committente del programma commissionato o con la concessione di licenze d'uso.
I programmi per consuetudine si dividono in:
Public Domain (PD): l'autore li mette gratuitamente a disposizione di chiunque rinunciando ai propri diritti. Qualunque persona può non solo copiare e utilizzare il programma, ma anche modificarlo (spesso nel pacchetto di distribuzione sono acclusi anche i sorgenti del programma), riutilizzarlo, inserirlo in altri programmi anche commerciali.
Freeware: questi programmi sono copiabili e utilizzabili gratuitamente da chiunque, ma il programma non può essere modificato e il codice non può essere utilizzato senza il suo consenso
Cardware: questi programmi sono copiabili e utilizzabili da chiunque a patto che egli invii una cartolina all'autore. Il programma non può essere modificato e il codice non può essere utilizzato senza il suo consenso.
Shareware: questa è la categoria più grande, ed indica che il programma può essere copiato liberamente (molti autori incoraggiano a farlo) ma può essere utilizzato esclusivamente allo scopo di valutarne la validità in vista di un eventuale acquisto. Le condizioni esatte sotto le quali è ammesso l'uso a tale scopo sono indicate nella licenza. I casi più tipici sono:
Il decreto legislativo 16 novembre 1994 n. 685 (in G.U. n. 293 del 16.12.94) è relativo all'Attuazione della direttiva 92/100/CEE concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto d'autore in materia di proprietà intellettuale". È stato usato per giustificare l'apposizione di bollini su CD-ROM da parte della SIAE. In particolare l'art. 171 ter comma c ci ricorda che sono previste pene da 3 mesi a 3 anni e multe da 0.5 a 6 milioni di lire per chi noleggia, vende ecc. supporti senza bollini Siae. Norma quantomeno contraddittoria visto che l'adesione alla SIAE è volontaria, c'è la possibilità di autorappresentazione ed inoltre come esistono per questa ragione libri con bollini Siae e libri senza non si capisce come mai per altri supporti dovrebbe esserci un obbligo di presenza del bollino stesso…
Per produzioni di tipo artistico da tenere in considerazione anche al cosiddetta Legge Ronchey ovvero il:
Tariffario per la determinazione di canoni, corrispettivi e modalità per le concessioni relative all'uso strumentali e precario dei beni in consegna al Ministero"
contenuto nel
D.M. 8 aprile 1994
pubblicato in
G.U. 6 maggio 1994 n. 104
e derivante dalla
L. 14 gennaio 1994 n. 4 (in G.U. 15.01.93 n. 11)
1. Fatte salve le esigenze di tutela dell'integrità fisica e culturale dei beni culturali in consegna al Ministero per i Beni Culturali e Ambientali e le disposizioni sulle riproduzioni e sui diritti spettanti agli autori, la facoltà di riproduzione e l'uso di tali beni e del materiale (stampe fotografiche, negativi, diapositive, film, nastri, dischi ottici, facsimile, calchi, rilievi e altro) relativo ai medesimi, sono oggetto di concessione.
2. La riproduzione d'un bene culturale è soggetto al pagamento dei canoni e dei corrispettivi fissati nel presente tariffario. La riproduzione per uso strettamente personale o per motivi di studio è soggetta al solo rimborso delle spese sostenute dall'Amministrazione. Non sono soggette al pagamento dei diritti previsti dal presente tariffario le riproduzioni e le riprese a fini istituzionali della ricerca con rigoroso carattere tecnico-sicentifico, nonché le concessioni in uso degli spazi destinate a iniziative rientranti nei fini istituzionali dell'Amministrazione e come tali autorizzate dagli organi competenti.
5. (...) il materiale (..) non può essere riprodotto (...) senza preventiva concessione (...)
8. (..) richieste (..) per riprese cinematografiche e fotografiche (..).
È fatto salvo il diritto di cronaca.
III. (..) Per ulteriori utilizzazioni o per utilizzazioni diverse delle riprese fotografiche, cinematografiche e televisive (prodotti audiovisivi derivati), in aggiunta al pagamento delle tariffe e dei diritti sopraindicati, dovranno essere corrisposte "royalties" del 12% sull'introito lordo (..)
Salvo accordi particolari, non sono consentite le riprese fotografiche delle opere in corso di restauro, nonché per un biennio di quelle restaurate o di nuova acquisizione.
(..)
V: RIPRODUZIONI IN FACSIMILE, COPIE E PRODOTTI DERIVATI
(..)
VI: EDIZIONI A STAMPA E PUBBLICAZIONI
(..)
Legge 22 maggio 1993, n. 159
(in Gazz. Uff., 27 maggio, n. 122).
Norme in materia di abusiva riproduzione di opere librarie e abrogazione del contributo sulle opere di pubblico dominio di cui agli articoli 177, 178 e 179 e all'ultimo comma dell'art. 172 della legge 22 aprile 1941, n. 633.
Art. 1. 1. Chiunque abusivamente riproduce a fini di lucro, con qualsiasi procedimento, la composizione grafica di opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche, didattiche e musicali, che siano protette dalla legge 22 aprile 1941, n. 633 e successive modificazioni, ovvero, pur non avendo concorso alla riproduzione ma avendo conoscenza di essa, pone in commercio, detiene per la vendita o introduce a fini di lucro nel territorio dello Stato le dette riproduzioni, è punito con una sanzione amministrativa da lire un milione fino a lire tre milioni e, in casi di particolare gravità, con una sanzione amministrativa fino a lire dieci milioni. 2. Non è considerata a fini di lucro l'utilizzazione di riproduzioni di testi musicali per attività didattica, di studio e di ricerca, ivi compresi esercitazioni e saggi per le attività musicali amatoriali e per quelle svolte da associazioni e fondazioni senza scopo di lucro, né l'utilizzazione per altre manifestazioni pubbliche di testi musicali che non siano acquistabili sul mercato.
I principi ed i tratti più salienti soprattutto quelli che possano riguardare un autore di opere multimediali:
* Riguardo all'aspetto morale, il capoverso dell'art. 2577 del codice civile dice che l'autore, senza limiti di tempo, può rivendicare la paternità dell'opera e può opporsi a qualsiasi deformazione, mutilazione o altra modificazione che possa essere di pregiudizio alla sua fama. Il diritto alla paternità spirituale è il più importante; esso è inalienabile e imprescrittibile: contro il plagio si può agire sempre, nonostante impegni o rinunzie (diritto trasmissibile agli eredi ed in mancanza degli eredi obbligo ad agire appartiene alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, art. 23 e 168 della l. del '41). Non solo, l'editore è tenuto a riprodurla in conformità all'originale (artt. 126 e 138 n. 1 della legge). Eccezioni a quanto detto sono riconosciute in ambito architettonico (art. 15 del reg.) e cinematografico (art. 47 della legge) nonché in caso di necessita dell'editore di aggiornare l'opera (art. 129 della legge).
* La riproduzione è consentita per fini scientifici o didattici (antologie scolastiche) ma a queste condizioni (R.D. 18 maggio '42 n. 1369 pubblicato in G.U. 3.12.42 n. 286):
Il brano riprodotto non può essere superiore alle dodicimila lettere se si tratta di prosa, e a centottanta versi (con una tolleranza di altri trenta se ciò sia necessario per l a comprensione del frammento) per la poesia, alle venti battute per le opere musicali, ai cinquanta metri di pellicola per le opere cinematografiche (art. 22 del Reg.) I compensi per tali riproduzioni sono fissati dal decreto ministeriale del 5 maggio 1976 (G.U. 9 giugno 1976 n. 150) e decreto del PCM 6 luglio 1976 (G.U. 28 luglio 1976 n. 197) nonché da disposizioni successive.
* Non è elencata l'opera multimediale nelle opere protette né alcun formato di tipo "digitale" anche se spesso vengono usati termini come "ogni altro procedimento di riproduzione" o "altri mezzi analoghi"...
* Salvo eccezioni la corrispondenza privata non può essere pubblicata senza il consenso dell'autore o degli eredi.
* I ritratti sono riproducibili su consenso (dell'interessato e del fotografo dietro equo compenso) ma è giustificata per pubblico interesse o scopi scientifici, didattici, culturali ecc. In questo senso il diritto alla propria immagine può talora recare limitazioni al diritto dell'autore di un quadro, disegno, scultura o fotografi artistica, perché, nonostante il diritto morale ed eventualmente anche materiale dell'artista sull'opera, egli non potrà diffonderla senza il consenso della persona raffigurata.
ESEMPI DI GIURISPRUDENZA
PRETURA CIRCONDARIALE di MILANO - UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI
Il Giudice Dottor xxxxxxx xxxxxxx
Letti gli atti del procedimento penale indicato in epigrafe per il reato di cui all'art 615 quater C.P.
Esaminata la richiesta di dissequestro del personal computer formulata nell'interesse dell'indagato e allegata agli atti;
Considerato che l'analisi dei sistemi informatici sequestrati a Valenti Davide non ha consentito di riscontrare presenze di codici di accesso alla rete a commutazione di pacchetto ITAPAC, ne di accertare l'illecita detenzione del codice di accesso già assegnato alla ITALTEL-SIT S.P.A., con ciò dimostrando l'insussistenza del reato di cui all'art 615 quater C.P.;
Rilevato che dalle verifiche operate dalla DIGOS risulta che una parte del software (peraltro nemmeno ben identificata) installata sui sistemi sequestrati al Valenti deriva dalla duplicazione abusiva di programmi originali;
Ritenuto tuttavia che tale circostanza sia irrilevante ai fini penali, non potendosi nel caso di specie ravvisare la violazione nell'art 171 bis L. N. 633/1941;
Considerato che la norma in questione punisce con sanzione penale la duplicazione abusiva dei programmi per elaboratore solo se effettuata a fini di lucro;
Rilevato che manca del tutto la prova che il yyyyyyy avesse duplicato i programmi a fini di lucro, posto che il collegamento alla sua rete informatica non comportava il versamento di alcun corrispettivo e gli utenti si impegnavano ad utilizzare i programmi a scopo di studio;
Rilevato che nessun elemento volto a dimostrare la volontà del Valenti di agire a fini di lucro è stato raccolto dalla Pubblica Accusa;
Ritenuto pertanto che la duplicazione del programma e la comunicazione della copia duplicata agli utenti di una banca dati privata non integri gli estremi di reato e possa eventualmente dar luogo a responsabilità civile per violazione alle norme sul diritto di autore;
Considerato che il computer e i programmi in sequestro non costituiscono corpo di reato, e allo stato degli atti manca la prova che la loro libera disponibilità possa agevolare la commissione di altri reati, sicché devono essere restituititi al legittimo proprietario;
P.Q.M.
Visto l'art 263 C.P.P., ordina
la restituzione del computer e dei dati in esso memorizzati in favore di YYYYY yyyyy.
Tribunale di Roma
(ordinanza)
15 gennaio 1996
G.D.
Sorrentino
Parti:
Di Giacomo
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
La pubblicazione di un audiovisivo su un compact disc costituisce attività di distribuzione spettante al produttore e non attività di elaborazione o trasformazione che richiede il consenso dell'autore.
Sez. 4 sent. 01448 del 22 febbraio 1994
In caso di vendita o di noleggio di videocassette riproducenti opere cinematografiche senza il contrassegno SIAE è irrilevante la caduta dell'opera in pubblico dominio. (…) tutelare l'acquirente ed il noleggiante del prodotto sia in riferimento alla genuinità dell'opera sia alla legittimità della provenienza.
Sez. 5 sent 03998 del 12 aprile 1995
Integra il delitto di cui all'art. 470 Cod. Pen. (vendita o acquisto di contrassegno originale). (Fattispecie relativa alla vendita di videocassette recanti sul frontespizio la riproduzione fotografica del contrassegno della SIAE).
CONFLITTI ED ESPERIENZE
La telematica è la tecnologia che oiuù crea contraddizioni al concetto di copyright ma anche che prospetta nuovi scenari applicativi (crittografia=firma digitale). Come si giustifica per esempio l'opera del browser in Internet che scarica automaticamente materiale anche coperto da © sul PC in uso ? Non tenendo di conto un aspetto generale come le speculazioni private su innovazioni raggiunte tramite investimenti pubblici come nel caso della Rete stessa.
Diritto di cronaca
Interessante il conflitto di interessi che venne fuori alcuni anni fa quando si prospettò lo scippo dei diritti televisivi "in chiaro" effettuato da Cecchi Gori alla RAI. Interessante perché la RAI dichiarò comunque di voler effettuare lo stesso programmi sul calcio avvalendosi del DIRITTO DI CRONACA che le garantisce di usare immagini di qualsiasi evento fino a 3 (tre) minuti appunto per il diritto di cronaca.
LIBERATORIE
Per tutto anche per i campionamenti di brani musicali (p.e.: puoi adoperare questo se mi dai TOT Lire ma solo fino a tal condizioni).
Per la produzione di CD-ROM ci sono i diritti di riproduzione da pagare per quanto concerne immagini provenienti da musei o collezioni fotografiche, brani musicali e disegni d'autore. Conseguentemente, solo i grandi editori, per ora, che possano contare su grandi archivi di informazione sia di tipo fotografico che testuale si sono buttati in pista...
Buonismo targato Disney
Nel 1990 l'ex disegnatore della Disney Greg Brown, nel 1990 riedita con un gruppo di artisti un cartoon disneyano accidentalmente privo di copyright: "The mad doctor 1933".
Successivamente vengono scoperti altri 4 cartoon di "dominio pubblico": "Lane Crazy 1928", Allopin Gaucho 1928" e "Teamboat willie 1928".
Secondo Greg (e confortato dal parere di numerosi esperti legali americani) l'omissione tecnica del copyright su alcuni cartoons delle origini ha reso il personaggio Topolino (e non solo lui..) di dominio pubblico.
La Disney prima si dice pronta a trattare in cambio del silenzio sulla "scoperta" poi ottiene con provvedimento esecutivo un blocco del progetto evitando la causa in tribunale.
Nel 1990 Disney minaccia di far causa a tre asili infantili di Hallandale, in Florida, per aver dipinto sui muri esterni le immagini di Topolino, Minnie e Paperino.
Disney impedisce alla cittadina canadese di White River di erigere una statua all'orsetto Winnie Pooh.
Nel 1993 Disney impedisce allo scultore Dennis Oppenheim di incorporare Michey e Donald Duck in una sua opera che dovrebbe essere esposta a Los Angeles.
Nell'agosto 1995 la società multimedia Wire ha fatto causa alla Disney per aver illegalmente copiato la sua newsletter e per averla distribuita tra i suoi funzionari grazie ad una dritta proveniente da una talpa interna che era "schifata dal fatto che la società per cui lavora persegue regolarmente chiunque viola i suoi copyright, mentre i suoi dipendenti utilizzano spesso illecitamente il lavoro creativo altrui".
SIAE STORY
La SIAE esiste di fatto dal 1882, quando fu fondata a Milano da personaggi quali De Amicis, Verga, Verdi Sonzogno, Hoepli, Ricordi e Carducci ecc.
Nel 1941, nell'ambito della legge italiana relativa al diritto d'autore, la sua esistenza viene regolata dallo stato italiano pur rimanendo una società privata.
La legge non vieta agli autori e agli editori di gestire direttamente i propri diritti rivolgendosi anche alla Presidenza del Consiglio dei Ministri competente in materia, anche se la gestione diretta sia in pratica molto difficile.
Compiti della SIAE:
- concessione, per conto e nell'interesse degli aventi diritto, di licenze e autorizzazioni per l'utilizzazione delle opere tutelate
- percezione dei proventi derivanti da dette licenze e autorizzazioni
- ripartizione dei proventi
- determinazione del diritto demaniale sui pezzi staccati e sulle brevi composizioni musicali
- tenuta del registro delle denunce riguardanti gli aumenti del valore delle opere figurative
- timbratura delle copie stampate di ciascun volume al fine di controllare l'esecuzione del contratto di esecuzione
- tenuta del registro speciale per le opere cinematografiche
- rappresentanza e amministrazione dei coeredi.
La SIAE può assumere altri compiti connessi con la protezione delle opere di ingegno, per conto dello stato e di enti pubblici e privati.
Anche nell'ambito della legge n. 518/92 (legge relativa alla protezione del software) vengono previsti specifici compiti per la SIAE, in quanto deve istituire un registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore e contrassegnare i supporti.
A causa della grande disparità di trattamento tra iscritti e soci si sono verificarti negli ultimi anni diversi episodi di protesta.
Per la musica utilizzata la SIAE vuole il 2,5% del prezzo di copertina.
Il video viene depositato in SIAE come dimostrazione di paternità dell'opera ma la SIAE non effettua nessuna ricerca in proposito.
Le preoccupazioni (e precauzioni) del copyright sono legate al livello di distribuzione del prodotto.
Le responsabilità vengono spesso scaricate dai grandi produttori alle piccole aziende in quanto se si va in causa la controparte sa che dalla piccola azienda non ci ricava niente di buono...
Spesso viene usata questa formula:
"L'editore è a disposizione degli aventi diritto nell'ambito delle leggi internazionali sul copyright.
I diritti di riproduzione con qualsiasi mezzo (compresi microfilms e copie fotostatiche) sono consentiti solo con previa autorizzazione dell'autore, per tutti i paesi).
È consuetudine accademica di fare a corpo rientrato le citazioni per far vedere chiaramente che lo sono (cosi come riportato nel libro di Eco su come fare una tesi ed un libro) mettendoci magari fonte ed edizione di provenienza.
Il copyright sull'originale è di 70 anni, quello sulla traduzione 20. I piccoli editori hanno i calendari che li indicano le scadenze dei diritti delle opere. P.e. nel 1995 sono uscite varie edizioni del Piccolo Principe (diritti scaduti) mentre si dice che l'allungamento voluto dalla CEE da 50 a 70 anni di tutela sia stato per tutela re quei soggetti come la Mondadori che avrebbero perso i diritti su autori come Pirandello.
Mentre esistono dei listini (Gadef) per la riproduzione su carta di immagini non esiste niente per CD-ROm e tutto si basa su trattativa privata dopo aver capito (ricerca difficoltosa) chi detiene i diritti.
Il budget per la produzione di un CD-ROM è molto elevato.
Solo chi ha accesso a finanziamenti pubblici (o privati) si può permettere di fare produzioni all'avanguardia tipo il CD-ROM francese sul Louvre.
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INFO
Centro d'informazione sul diritto d'autore - CNIDA
Presidenza del Consiglio dei ministri
Dipartimento per l'informazione e l'editoria
Via Po, 16
00198 Roma
ITALIA