DECRETO DEL PRESIDENTE
DELLA REPUBBLICA Regolamento per lattuazione di direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni. Art. 1 - Art. 2 - Art. 3 - Art. 4 - Art. 5 - Art. 6 - Art. 7 - Art. 8 - Art. 9 - Art. 10 - Art. 11 - Art. 12 - Art. 13 - Art. 14 - Art. 15 - Art. 16 - Art. 17 - Art. 18 - Art. 19 - Art. 20 - Art. 21 - Art. 22 - Art. 23 - IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto lart. 87,
comma quinto, della Costituzione; Emana il seguente regolamento: Art.
1. 1. Ai fini del presente regolamento si intendano per: a) "diritti
speciali", i diritti concessi da uno Stato membro a
un numero limitato di imprese, mediante ogni strumento
legislativo, regolamentare o amministrativo che,
allinterno di una determinata area geografica,
limiti a due o più il numero di dette imprese
autorizzate a fornire un servizio o a svolgere
unattività, non conformandosi a criteri di
obiettività, proporzionalità e non discriminazione, o
designi, non conformandosi a tali criteri, varie imprese
in concorrenza, autorizzandole a fornire un servizio o a
svolgere unattività, o conferisca a ciascuna
impresa, non conformandosi a tali criteri, vantaggi
legali o regolamentari che influiscono sostanzialmente
sulla capacità di qualsiasi altra impresa di fornire la
stesso servizio di telecomunicazioni o di svolgere la
stessa attività nella stessa area geografica in
condizioni sostanzialmente equivalenti; Art.
2. 1. Linstallazione,
lesercizio e la fornitura di reti di
telecomunicazioni nonchè la prestazione dei servizi ad
esse relativi accessibili al pubblico sono attività di
preminente interesse generale, il cui espletamento si
fonda: 2. Fatto salvo quanto
previsto dal comma 3 sono aboliti: 3. Fino al 1° gennaio 1998 vengono mantenuti i diritti speciali ed esclusivi per la offerta del servizio di telefonia vocale e per linstallazione e la fornitura delle relative reti pubbliche di telecomunicazioni, ad esclusione del servizio di fonia vocale per gruppi chiusi di utenti. Possono essere rilasciate autorizzazioni provvisorie per la sperimentazione del servizio di telefonia vocale e degli altri servizi di telecomunicazioni nonché delle relative reti, comprendendo, se necessario, l'utilizzo di frequenze radio, qualora disponibili, e l'interconnessione con altre reti. 4. Entro il 1°gennaio 1999 sono modificate, su iniziativa dell'Autorità, le concessioni ad uso pubblico e le autorizzazioni di cui all'art. 184, comma 1 del codice postale esistenti al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento, allineandole alle disposizioni in essa contenute. 5. Qualora l'applicazione delle disposizioni del presente regolamento comporti modifiche delle condizioni delle concessioni ed autorizzazioni gia esistenti, rimangono valide le condizioni diverse da quelle che conferiscono diritti speciali o esclusivi, aboliti o da abolire ai sensi del presente regolamento, a condizione di lasciare impregiudicati i diritti delle altre imprese stabiliti anche dal diritto comunitario. 6. Fatte salve le disposizioni dei commi 4 e 5, gli obblighi risultanti dalle concessioni ed autorizzazioni esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, non conformi alle disposizioni dello stesso, alla data del l° gennaio 1999 sono privi di effetto. 7. Le condizioni relative alle autorizzazioni generali e al rilascio delle licenze individuali e quelle relative allaccesso alle reti di telecomunicazioni sono basate su criteri di obiettività, proporzionalità, non discriminazione e trasparenza. 8. Il numero delle licenze individuali può essere limitato esclusivamente in relazione ad insufficienti disponibilità dello spettro di frequenze e per il tempo necessario a rendere disponibili numeri sufficienti. Tale limitazione deve rispettare i principi di proporzionalità, obiettività, non discriminazione e trasparenza. 9. In materia di numerazione nel settore delle telecomunicazioni, le procedure per l'attribuzione dei singoli numeri e delle serie di numeri devono essere trasparenti, eque e tempestive e l'attribuzione deve venire in modo oggettivo e non discriminatorio, anche allo scopo di assicurare una effettiva concorrenza. 10. L'interconnessione delle reti pubbliche di telecomunicazioni e, in particolare, l'interoperabilità dei servizi sono disciplinate dal presente regolamento anche al fine di assicurare la fornitura del servizio universale in una situazione di mercati aperti e concorrenziali. 11. La concessione di diritti di passaggio per la realizzazione di reti pubbliche di telecomunicazioni avviene secondo principi non discriminatori, sì da garantire l'effettività della concorrenza. Tutti i fornitori di tali reti hanno gli stessi diritti secondo le prescrizioni di cui all'art. 13. 12. L'Autorità vigila affinché, nell'usare la rete telefonica pubblica fissa per la fornitura di servizi che sono o possono essere prestati anche da altri soggetti, gli organismi di telecomunicazioni osservino il principio di non discriminazione. 13. Ogni organismo di telecomunicazione deve fornire, a richiesta dell'Autorità, le informazioni necessarie a consentire l'applicazione del presente regolamento nei tempi e nei modi da essa definiti. Art.
3. 1. Il servizio universale
di telecomunicazioni comprende: 2. Il contenuto del servizio universale può evolvere sulla base del progresso tecnologico e degli sviluppi del mercato e la relativa valutazione e la sua eventuale revisione sono effettuate almeno ogni due anni dal Ministro delle comunicazioni, sentita l'Autorità. 3. Il servizio universale è fornito alle condizioni economiche stabilite secondo le procedure vigenti. 4. La società Telecom Italia è l'organismo di telecomunicazioni incaricato di fornire il servizio universale sul territorio nazionale. A partire dal 1° gennaio 1998 possono essere incaricati della fornitura del servizio universale anche altri organismi di telecomunicazioni che, nel rispetto delle condizioni previste dal presente regolamento ed in particolare dall'art.6, comma 7, sono in grado di garantire la fornitura dei servizi di cui al comma 1 su tutto il territorio nazionale o su parte di essa a condizioni economiche accessibili a tutti e non discriminatorie rispetto alla localizzazione geografica dell'utente. 5. Fermo restando quanto previsto dai commi 1 e 2, i singoli servizi facenti parte del servizio universale possono essere espletati, su tutto il territorio nazionale o su una parte di esso, previo conseguimento di licenza individuale o di autorizzazione generale. 6. Qualora, in base alle
disposizioni del presente articolo, gli obblighi di
fornitura del servizio universale rappresentino un onere
iniquo per l'organismo o gli organismi incaricati di
fornire il servizio universale, è previsto un meccanismo
atto a ripartire il costo netto dei suddetti obblighi con
altri organismi che gestiscono reti pubbliche di
telecomunicazioni, con fornitori di servizi di telefonia
vocale accessibili al pubblico e con organismi che
prestano servizi di comunicazione mobili e personali.
Tale meccanismo non è applicabile quando: 7. Il meccanismo di cui al
comma 6 è destinato esclusivamente al finanziamento del
costo netto degli obblighi del servizio universale,
inteso come la differenza fra il costo netto derivante
dalla situazione in cui un organismo è incaricato di
assolvere agli obblighi del servizio universale rispetto
a quella in cui non sia tenuto ad assolvere a tale
obblighi. Il calcolo del suddetto costo netto si
determina considerando gli elementi, di ricavo e di
costo, prospettici incrementali di lungo periodo ed un
rendimento ragionevole sul capitale incrementale
impiegato per la fornitura dei servizi ai clienti non
remunerativi. Il calcolo tiene conto dei seguenti
fattori: 9. Non sono tenuti a
contribuire alla ripartizione dell'onere di fornitura
degli obblighi di servizio universale: 10. Per determinare l'eventuale onere rappresentato dalla fornitura del servizio universale, ogni organismo soggetto ai relativi obblighi deve calcolare il costo netto degli stessi nel rispetto di quanto previsto dal presente articolo nonché delle ulteriori prescrizioni che l'Autorità può emanare, anche al fine di favorire lapplicazione del principio di cui all'art. 2, comma 1, lettera g). Ogni organismo deve tenere a tal fine una contabilità conformemente a quanto previsto dallart. 8. Il calcolo del costo netto connesso con gli obblighi di fornitura del servizio universale è controllato da un soggetto pubblico o privato con specifiche competenze, autonomo rispetto all'organismo di telecomunicazioni, diverso dall'Autorità e da questa incaricato. Il costo di tale controllo viene considerato componente addizionale degli oneri del servizio universale. I risultati del calcolo del costo e le conclusioni dei controlli contabili da esplicitare in una articolata relazione di conformità ai criteri e principi del presente regolamento, sono acquisiti dall'Autorità che provvede a metterli a disposizione del pubblico, anche al fine di approvarli. 11. Sulla base del calcolo del costo netto di cui al comma 7, e della relazione di cui al comma 10, l'Autorità, tenuto anche conto degli eventuali vantaggi di mercato derivanti all'organismo incaricato, stabilisce se il meccanismo di ripartizione del costo netto degli obblighi di servizio universale sia giustificato. In tal caso il relativo onere è ripartito in base a criteri di oggettività, non discriminazione e proporzionalità, attingendo ad un fondo costituito presso il Ministero delle Comunicazioni ed alimentato dai soggetti di cui al comma 6. 12. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento sono fissate dall'Autorità le procedure di applicazione delle norme di cui al comma 11. Art.
4. 1. L'Autorità assicura, secondo le norme del presente regolamento, l'interconnessione aperta ed efficace delle reti pubbliche di telecomunicazioni di cui all'allegato A, ivi comprese le reti televisive via cavo, nella misura necessaria ad assicurare l'interoperabilità dei servizi, di cui al medesimo allegato A, agli utenti. In particolare lAutorità promuove l'eliminazione delle restrizioni relative ai diritti di interconnessione tra le reti telefoniche pubbliche fisse, tra i sistemi di comunicazioni mobili ad usa pubblico, tra le reti televisive via cavo e tra i sistemi di linee affittate, sia tra le predette categorie sia nell'ambito di ciascuna delle stesse. 2. Ogni organismo di telecomunicazioni, appartenente alle categorie di cui all'allegato B, situato nel territorio italiano o in altro Stato membro dell'Unione europea, ha il diritto e, se richiesto dagli organismi appartenenti a tali categorie, lobbligo di negoziare con essi l'interconnessione con l'obiettivo di offrire i servizi di telecomunicazioni oggetto dellautorizzazione. L'accordo tra le parti interessate contiene le disposizioni tecniche e commerciali in materia di interconnessione. Le predette disposizioni si applicano anche ai soggetti autorizzati dall'Autorità a svolgere attività di sperimentazione. 3. I gestori di sistemi di comunicazioni mobili e personali hanno il diritto di collegare i propri sistemi alla rete telefonica pubblica fissa. A tal fine, lAutorità dispone controlli affinché sia garantito laccesso al necessario numero di punti di interconnessione con la suddetta rete agli organismi cui è stata rilasciata una licenza individuale per la prestazione di servizi di comunicazioni mobili e personali, adoperandosi affinché le interfacce tecniche offerte in tali punti di interconnessione siano le meno restrittive fra quelle disponibili per le funzioni dei servizi mobili. 4. L'Autorità può limitare, caso per caso e temporaneamente, l'obbligo di cui al comma 2, se esistono alternative praticabili dal punto di vista tecnico e commerciale all'interconnessione richiesta e se detta interconnessione non si rivela adeguata alle risorse disponibili per soddisfare la richiesta. Eventuali limitazioni di questo tipo imposte dall'Autorità devono essere motivate e rese pubbliche secondo la procedura prevista dall'art. 19, comma 3, lettera b). 5. Nessuna richiesta di interconnessione può essere negata da un organismo di telecomunicazioni di cui al comma 2 ad altro organismo di cui allo stesso comma senza il previo accordo dell'Autorità. 6. Le informazioni specifiche in ordine agli accordi concernenti l'interconnessione sono messi, su richiesta, a disposizione dell'Autorità e sono disponibili al pubblico ai sensi dell'art. 19, comma 3, lettera c). 7. Ai fini del comma 1,
gli organismi di cui al comma 2 notificati come aventi
notevole forza di mercato in ambito nazionale con
riferimento ai servizi di interconnessione, sono tenuti
a: 8. Le informazioni ricevute da un organismo che intende interconnettersi devono essere utilizzate, sotto la responsabilità di detto organismo, per il solo fine per cui sono state fornite. Esse non devono essere trasmesse a divisioni della stesso organismo nonché a terzi, inclusi le società affiliate a gli interlocutori commerciali, ai quali tali informazioni potrebbero offrire un vantaggio concorrenziale. 9. Ciascun organismo di telecomunicazioni, notificato dall'Autorità come avente notevole forza di mercato di cui all'allegato A, parti 1 e 2, è obbligato a provvedere sollecitamente alla pubblicazione di un'offerta di interconnessione di riferimento. Questa deve comprendere la descrizione delle offerte di interconnessione disaggregate per componenti, in funzione delle esigenze di mercato, nonché i termini e le condizioni relative. Differenti condizioni economiche, termini e condizioni di interconnessione possono essere stabiliti per differenti categorie di organismi quando tali differenze possono essere oggettivamente giustificate sulla base del tipo di interconnessione fornito e delle eventuali condizioni indicate nelle licenze individuali o nelle autorizzazioni generali. L'Autorità, su richiesta di una delle parti, provvede, sentita l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, alle iniziative intese ad accertare che tali differenze non comportino distorsioni della concorrenza e in particolare che l'organismo applichi, a norma del comma 7, lettera a), condizioni economiche, termini e condizioni di interconnessione non discriminatori anche nei casi di interconnessione per la fornitura di servizi prestati da essa o da società sue controllate o collegate. L'Autorità, sentita, ove necessario, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, può imporre, ove ciò sia giustificato, modifiche all'offerta di interconnessione di riferimento. 10. La società Telecom Italia è tenuta a pubblicare l'offerta di cui al comma 9, con la descrizione dei componenti funzionali di base del servizio di telefonia vocale e della rete telefonica pubblica fissa, ivi compresi i punti di interconnessione, le interfacce offerte in conformità con le esigenze del mercato e le condizioni di accesso di cui all'art. 5. 11. L'allegato C fornisce, a titolo esemplificativo, un elenco di elementi per lelaborazione da parte degli organismi di telecomunicazione di cui al comma 2 delle condizioni economiche d'interconnessione nonché delle relative strutture. Qualora un organismo tra quelli obbligati introduca modifiche all'offerta d'interconnessione di riferimento pubblicata ai sensi del comma 9, gli adeguamenti eventualmente richiesti dall'Autorità hanno efficacia retroattiva, con decorrenza dalla data di introduzione della modifica. 12. Le condizioni economiche di interconnessione devono essere disaggregate e idonee ad evitare che il richiedente debba sostenere oneri non strettamente attinenti al servizio richiesto. 13. Qualora sia dovuto il contributo supplementare di accesso previsto dall'art. 7, esso deve essere disaggregato ed individuato separatamente. 14. L'Autorità può fissare in anticipo le condizioni relative alle aree di contenuto elencate nell'allegato D, parte 1. Ogni organismo di telecomunicazioni è tenuto a inserire, salvo in casi motivati, gli elementi indicati nell'allegato D, parte 2, negli accordi di interconnessione stipulati nonché tutti gli elementi della parte 1 che sono nella sua disponibilità negoziale. L'Autorità può inoltre, in qualsiasi momento o su richiesta di una delle parti, fissare le scadenze entro le quali devono essere concluse le trattative in materia di interconnessione. Se non è raggiunto un accordo entro i termini assegnati, l'Autorità adotta misure cogenti per le parti, riguardanti soltanto gli aspetti per i quali non è stato già perfezionato l'accordo secondo le procedure da essa stabilite e rese pubbliche. 15. Le condizioni relative all'interconnessione, ove fissate in anticipo dall'Autorità, sono pubblicate secondo quanto previsto nell'art. 19, comma 3, lettera b). 16. Tra le condizioni fissate dall'Autorità, oltre a quelle previste nell'allegato D parte 1, possono figurare quelle atte a garantire una concorrenza effettiva, quali: le condizioni tecniche ed economiche; le condizioni di fornitura e d'impiego; la conformità alle norme pertinenti; la conformità ai requisiti essenziali; la tutela dell'ambiente; la conservazione della qualità del servizio da punto a punto. 17. Quando un organismo titolare di licenza individuale per la fornitura di reti pubbliche di telecomunicazioni o per la prestazione di servizi di telecomunicazioni accessibili al pubblico stipula accordi di interconnessione con altri, l'Autorità ha facoltà di verificare tali accordi nella loro totalità e di richiedere, in via eccezionale, sentita, ove necessario, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, la loro eventuale modifica per garantire la conformità alle disposizioni del presente regolamento. 18. Ogni organismo che interconnette proprie strutture alle reti pubbliche di telecomunicazioni è tenuto ad osservare la riservatezza delle informazioni trasmesse o archiviate. Art.
5. 1. Ogni organismo autorizzato a fornire reti pubbliche di telecomunicazioni e servizi di telecomunicazioni accessibili al pubblico di cui all'allegato A, notificato tra quelli aventi notevole forza di mercato, deve soddisfare le richieste ragionevoli di accesso alla rete anche in punti diversi dai punti terminali di rete secondo il quadro di riferimento riportato nell'allegato E. 2. L'Autorità elabora e rende pubbliche apposite procedure al fine di decidere, caso per caso e nei tempi più brevi, se sussistono le condizioni per consentire agli organismi di telecomunicazioni che gestiscono le reti telefoniche pubbliche fisse di adottare misure quali il diniego dell' accesso alle suddette reti oppure la sospensione o la riduzione della disponibilità del servizio di telefonia vocale facendo valere l'inosservanza da parte dell'utente delle condizioni di uso. Tali procedure possono inoltre prevedere che l'Autorità autorizzi a priori misure specifiche nel caso di determinate violazioni delle condizioni di uso. 3. L'Autorità provvede affinché le procedure di cui al comma 2 garantiscano un processo decisionale trasparente, in cui vengano rispettati i diritti delle parti. La decisione è presa dopo aver offerto ad entrambe le parti la possibilità di esporre i propri argomenti. Il provvedimento, debitamente motivato, è notificato alle parti entro una settimana dalla sua adozione. 4. Qualora l'accesso o l'impiego della rete telefonica pubblica fissa siano soggetti a restrizioni in base alle esigenze fondamentali, l'Autorità provvede affinché le disposizioni nazionali in materia specifichino in base a quali esigenze fondamentali, fra quelle elencate dall'art. 12, tali restrizioni siano possibili. L'Autorità cura la pubblicazione delle informazioni relative all'accesso ed all'uso della rete telefonica pubblica fissa ed al servizio di telefonia vocale secondo quanto previsto dall'art. 19, comma 3, lettera b). 5. Ogni organismo che fornisce reti e presta servizi di telecomunicazioni, notificato tra quelli aventi notevole forza di mercato, ha l'obbligo di negoziare, su richiesta di un altro organismo di telecomunicazioni, accordi in relazione ad un accesso speciale alla sua rete e alle condizioni in grado di rispondere ad esigenze specifiche. Gli accordi possono prevedere il rimborso all'organismo di telecomunicazioni dei costi sostenuti per fornire l'accesso speciale richiesto. La determinazione di tali oneri deve essere ispirata ai principi di orientamento ai costi. 6. L'Autorità ha facoltà di intervenire in qualsiasi momento, di propria iniziativa ovvero è tenuta a farlo su richiesta di una delle parti, al fine di garantire che le condizioni di accesso alla rete siano eque, ragionevoli e non discriminatorie per entrambe le parti e che si producano benefici per gli utenti, nonché, ove ciò sia giustificato, di apportare modifiche alle disposizioni degli accordi. 7. Informazioni specifiche in ordine agli accordi concernenti l'accesso speciale alla rete sono, su richiesta, messe a disposizione dell'Autorità. 8. Qualora, in risposta ad una particolare richiesta, un organismo di telecomunicazioni, notificato tra quelli aventi notevole forza di mercato, ritenga che non sia ragionevole fornire l'accesso speciale alla rete richiesto deve chiedere, entro trenta giorni, con relazione contenente le motivazioni, lautorizzazione dell'Autorità per limitare o rifiutare l'accesso. Gli interessati devono essere sentiti dall'Autorità prima che sia emanato un provvedimento. Qualora venga negato laccesso speciale alla rete, chi ha effettuato la richiesta deve essere tempestivamente informato dei motivi del diniego. Art.
6. 1. L'offerta al pubblico di servizi di telecomunicazioni diversi dalla telefonia vocale, dall'installazione e dalla fornitura di reti pubbliche di telecomunicazioni, comprese quelle basate sull'impiego di radiofrequenze, è subordinata ad una autorizzazione generale sulla base delle condizioni e dei criteri elencati nell'allegato F. Tali condizioni devono essere oggettivamente giustificate in relazione allo specifico servizio oggetto dell'autorizzazione e comportare il sistema meno oneroso per assicurare il rispetto delle esigenze fondamentali. 2. L'Autorità può modificare le condizioni relative ad un'autorizzazione generale nei casi oggettivamente giustificati e in modo proporzionato. In tali casi le parti interessate, opportunamente informate, hanno facoltà di comunicare il proprio punto di vista sulle modifiche proposte. 3.Prima di avviare il servizio, l'impresa che ritiene di essere in regola con le condizioni di un'autorizzazione generale, secondo quanto previsto dal comma 1, deve comunicare all'Autorità la propria dichiarazione in tal senso annettendo tutte le informazioni relative al servizio, necessarie a verificare la conformità alle condizioni stabilite. Nel caso in cui l'Autorità non comunichi all'interessato un provvedimento negativo entro 4 settimane dal recepimento della dichiarazione, l'autorizzazione si intende rilasciata ai sensi dell'art. 20 della legge 2 agosto 1990, n. 241, sulla base dell'istituto del silenzio -assenso. Nei casi espressamente individuati dall'Autorità ai sensi dell'art. 22, comma 1, lettera f), l'interessato può dare immediato inizio al servizio, ai sensi dell'art. 19 della legge 2 agosto 1990, n.241. La dichiarazione predetta costituisce denuncia di inizio attività. 4. Qualora non risultino rispettate, sia in relazione a quanto disposto dal comma 3 sia successivamente, le condizioni poste dall'autorizzazione generale, l'Autorità comunica all'impresa che non ha il diritto di avvalersi dell'autorizzazione generale e impone, in modo proporzionato, disposizioni specifiche volte ad assicurare il rispetto delle condizioni. L'impresa deve sanare le irregolarità entro un mese a decorrere dall'intervento dell'Autorità, potendo, al contempo, rendere noto il proprio punto di vista sull'applicazione delle condizioni. Se l'impresa sana tempestivamente le irregolarità, l'Autorità, entro due mesi dallintervento iniziale, adotta le conseguenti determinazioni. Se l'impresa resta inadempiente, lAutorità, entro due mesi dall'intervento iniziale, conferma il proprio provvedimento e ne indica le motivazioni. Il provvedimento è comunicato all'impresa entro una settimana dall'adozione. 5. Il contributo richiesto alle imprese per la procedura relativa all'autorizzazione generale copre esclusivamente i costi amministrativi connessi all'istruttoria, al controllo della gestione del servizio e del mantenimento delle condizioni previste per l'autorizzazione stessa. La misura di tale contributo è fissata dall'Autorità con apposito provvedimento e resa pubblica ai sensi delle normative vigenti ed in coerenza con le disposizioni dell'art. 19, comma 3. 6. L'offerta di servizi
diversi da quelli per i quali, ai sensi del comma 1, è
prevista un'autorizzazione generale e di quelli che
richiedano l'uso di risorse scarse, fisiche o di altro
tipo, o che siano soggetti ad obblighi particolari, è
subordinata ad una licenza individuale. Una licenza
individuale è richiesta, tra l'altro, per i seguenti
casi: 7. Le condizioni per le licenze individuali, aggiuntive rispetto a quelle stabilite per le autorizzazioni generali, sono fissate secondo quanto indicato nell'allegato F, ove giustificato. 8. I diritti accordati in base ad un'autorizzazione generale e le condizioni della medesima non possono essere limitati o estesi dalla concessione di una licenza individuale tranne nei casi obiettivamente giustificati e in misura proporzionata, in particolare per riflettere obblighi inerenti alla fornitura del servizio universale e al controllo di una rilevante quota di mercato o per tenere conto degli obblighi inerenti alle offerte nel corso di una procedura di licitazione. 9. L'Autorità può modificare le condizioni previste per le licenze individuali in casi obiettivamente giustificati e in maniera proporzionata. 10. Per il rilascio delle
licenze individuali può essere previsto, in particolare
nei casi di licitazione: 11. Fermo quanto previsto nel presente regolamento, i rapporti tra l'Autorità ed il titolare di una licenza individuale sono da essa disciplinati regolando gli obblighi e i diritti del titolare stesso, le garanzie di espletamento del servizio, la disciplina di condivisione degli impianti, le ipotesi di rinnovo, di revisione e di estinzione anticipata del rapporto, il rispetto del soddisfacimento delle esigenze fondamentali. 12. Qualora un'impresa richiedente una licenza individuale non fornisca le informazioni che è tenuta a dare al fine di dimostrare il possesso dei requisiti prescritti, l'Autorità non concede la licenza individuale, dandone comunicazione trascorsi sessanta giorni dalla richiesta delle informazioni. 13. L'Autorità per
rilasciare una licenza individuale: 14. E facoltà dell'Autorità di limitare il numero di licenze individuali per una categoria di servizi di telecomunicazioni al sussistere delle condizioni di cui al comma 8 dell'art. 2. Fintantoché vi sono frequenze disponibili, l'Autorità è tenuta a rilasciare licenze individuali ad ogni richiedente sulla base di procedure aperte, non discriminatorie e trasparenti. 15. Nell'ipotesi di cui al
comma 14, l'Autorità: 16. In particolare per i
sistemi di comunicazioni mobili e personali, fermo
restando quanto previsto dal comma 14, le condizioni
relative alle licenze individuali: 17. Fatto salvo il
disposto dei commi 11 e 16, le licenze individuali
relative ai servizi di comunicazioni mobili e personali
comportano, tra l'altro, i seguenti obblighi: 18. Se il titolare di una licenza individuale non ottempera a una delle condizioni indicate nella licenza stessa, l'Autorità può sospendere, modificare o revocare la licenza individuale o imporre in maniera proporzionata misure specifiche per garantire tale ottemperanza. L'Autorità offre, in ogni caso, all'impresa una ragionevole opportunità per rendere noto il proprio punto di vista sull'applicazione delle condizioni e, eccetto che nei casi di violazioni ripetute da parte della suddetta impresa, può richiedere l'attuazione di disposizioni adeguate entro un mese a decorrere dal suo intervento. Se l'impresa ottempera a quanto richiesto dall'Autorità, questa, entro due mesi dal suo intervento iniziale, adotta le conseguenti determinazioni. Se l'impresa non ottempera a quanto richiesto, l'Autorità, entro due mesi dal suo intervento iniziale, conferma il proprio provvedimento motivandolo. Il provvedimento è comunicato all'impresa interessata entro una settimana dall'adozione. 19. Nel caso di interferenze indesiderabili tra una rete di telecomunicazioni che utilizza frequenze radio ed altri sistemi, l'Autorità prende immediate iniziative per risolvere il problema. In siffatto caso l'Autorità offre successivamente all'impresa in questione una ragionevole opportunità per rendere noto il suo punto di vista e per proporre soluzioni all'interferenza indesiderata. 20. Fatti salvi i contributi finanziari per la prestazione del servizio universale conformemente all'art. 3, il contributo richiesto alle imprese per le procedure relative alle licenze individuali è esclusivamente finalizzato a coprire i costi amministrativi sostenuti per l'istruttoria, per il controllo della gestione del servizio e del mantenimento delle condizioni previste per le licenze stesse. La misura di tale contributo è fissata con apposito provvedimento, da pubblicare secondo le normative vigenti ed in coerenza con le disposizioni dell'art. 19, comma 3, lettera b). 21. In caso di utilizzo di risorse scarse, è in facoltà dell'Autorità imporre contributi finalizzati anche ad assicurare l'uso ottimale di dette risorse, tenendo anche conto dei corrispondenti aspetti commerciali. I contributi devono essere non discriminatori e tenere conto in particolare della necessita di incoraggiare lo sviluppo di servizi innovativi e della competitività. La misura dei contributi è fissata dall'Autorità con apposito provvedimento e resa pubblica ai sensi delle normative vigenti ed incoerenza con le disposizioni dell'art. 19, comma 3, lettera b). 22. Nel caso di richiesta per la prestazione di un nuovo servizio di telecomunicazioni, l'Autorità, non oltre sei settimane dal ricevimento della richiesta, adotta condizioni transitorie anche ai fini del rilascio di autorizzazioni provvisorie o respinge la richiesta e informa l'impresa interessata delle proprie ragioni. Non appena possibile, sono stabilite le condizioni definitive o sono indicate le ragioni del rifiuto. 23. Le informazioni sulle condizioni fissate per le autorizzazioni generali e per le licenze individuali sono pubblicate ai sensi dell'art. 19, comma 3, lettera b), nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana; è disposto l'inserimento dei riferimenti di tale pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee. 24. Presso l'Autorità è tenuto un pubblico registro dei soggetti autorizzati a fornire i servizi di telecomunicazioni e ad installare o fornire reti di telecomunicazioni. 25. Il rilascio delle licenze individuali previste per l'installazione delle reti pubbliche di telecomunicazioni costituisce dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza delle opere espressamente specificate per gli effetti previsti dagli articoli da 231 a 239 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, e deve contenere la previsione dei termini di inizio e compimento del procedimento e dell'opera. Qualora la licenza non contenga lindicazione dei predetti termini, prevista dall'art. 13 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, il procedimento espropriativo ed i lavori devono essere compiuti entro il termine di due anni decorrente dal rilascio della licenza. 26. Gli impianti di telecomunicazioni diversi da quelli di cui al comma 25 e le opere accessorie occorrenti per la funzionalità di detti impianti, sempreché attengano all'installazione di reti di telecomunicazioni debitamente autorizzate, possono essere dichiarati di pubblica utilità con decreto del Ministro delle comunicazioni, ove concorrano motivi di pubblico interesse. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 231, commi quarto e quinto, e da 232 a 239 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156. 27. Le licenze individuali di cui al presente articolo hanno una validità non superiore a 15 anni e sono rinnovabili, conformemente alle norme vigenti al momento del rinnovo e previa richiesta da presentarsi almeno sei mesi prima della scadenza. I titolari di autorizzazioni generali e di licenze individuali sono tenuti ad adeguarsi alle disposizioni di volta in volta emanate per la disciplina del settore delle telecomunicazioni. 28. Le licenze individuali e le autorizzazioni generali non possono essere cedute a terzi, senza l'assenso dell'Autorità competente al rilascio. 29. Le autorizzazioni generali e le licenze individuali possono essere rilasciate a persone ad imprese aventi cittadinanza o nazionalità di Paesi dell'Unione europea o di Paesi appartenenti all'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) o di Paesi con i quali vi siano accordi di reciprocità nei settori disciplinati dal presente regolamento, fatta comunque salva ogni eventuale limitazione derivante da accordi internazionali. 30. Le disposizioni del decreto legislativo 17 marzo 1995, n.103, del decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1995, n. 420, e del decreto legislativo 11 febbraio 1997, n. 55, relative alle condizioni per l'esercizio dei servizi ivi liberalizzati, continuano ad applicarsi fino alla pubblicazione, sulla base del presente regolamento, delle corrispondenti condizioni di autorizzazione. I soggetti che prestano servizi di telecomunicazioni sulla base delle predette disposizioni sono tenuti a conformarsi alle condizioni ivi previste entro centoventi giorni della loro emanazione. Art.
7. 1. Le condizioni economiche per l'accesso e per l'uso di una rete telefonica pubblica fissa e per i servizi di telecomunicazioni accessibili al pubblico sulla suddetta rete osservano i principi di trasparenza, di obiettività e di orientamento ai costi nel caso di operatori con una notevole forza di mercato nonché i criteri di carattere generale stabiliti per la disciplina dei servizi di pubblica utilità dalla legge n. 481 del 1995 e dalla delibera CIPE del 24 aprile 1996, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 118 del 22 maggio 1996. 2. Tenendo conto delle specifiche condizioni del mercato e considerandola necessità di garantire la fornitura del servizio universale ad un prezzo accessibile, l'Autorità può effettuare ovvero consentire, anche su proposta dell'organismo incaricato del servizio universale, interventi di riequilibrio tariffario con lobiettivo di realizzare una struttura tariffaria orientata ai costi. 3. Lo squilibrio risultante dalla struttura delle tariffe telefoniche, da rilevarsi entro l'1 gennaio 1998, può essere progressivamente eliminato anche su proposta della società Telecom considerando anche le condizioni di mercato e l'evoluzione tecnologica, entro il 31 dicembre 1999. 4.Qualora il riequilibrio tariffario non sia stato completato entro l1 gennaio 1998, la società Telecom è obbligata a trasmettere all'Autorità entro tale data una relazione in tal senso, sulla base di specifiche informazioni certificate dal soggetto di cui al comma 7. L'Autorità, anche considerando il livello di concorrenzialità del mercato, istituisce entro novanta giorni dalla predetta data, un meccanismo atto a ripartire leventuale deficit sull'accesso risultante dalle predette informazioni con gli organismi di telecomunicazioni che si interconnettono con la rete telefonica pubblica fissa di Telecom Italia. 5. Il meccanismo di cui al comma 4, distinto da quello riguardante la determinazione ed il finanziamento del costo netto degli obblighi di servizio universale, deve basarsi su procedure e criteri obiettivi, trasparenti, non discriminatori e proporzionati e deve prevedere una chiara identificazione di ogni deficit dichiarato. 6. Il meccanismo di cui al comma 4 deve considerarsi provvisorio e non può essere applicato oltre l'1 gennaio 2000. 7. Il calcolo del deficit sull'accesso è controllato da un soggetto pubblico o privato con specifiche competenze, autonomo rispetto all'organismo di telecomunicazioni, diverso dall'Autorità e da questa incaricato. I risultati del calcolo del deficit sull'accesso e le conclusioni dei controlli, anche contabili costituiscono oggetto di una relazione a cura del suddetto soggetto. Tale relazione è acquisita dall'Autorità che provvede a metterla a disposizione del pubblico. 8. Sulla base del calcolo del deficit sull'accesso, di cui al presente articolo, l'Autorità applica il meccanismo di ripartizione. Il deficit è finanziato dai soggetti di cui al comma 4 tramite una quota supplementare alle condizioni economiche di interconnessione definite secondo quanto previsto dallart. 4, comma 7, lettera d). La suddetta quota supplementare deve essere calcolata proporzionalmente all'utilizzo della rete telefonica pubblica fissa e tenere conto di eventuali meccanismi di conguaglio derivanti dal mancato allineamento fra i tempi di entrata in vigore delle modificate condizioni economiche di offerta al pubblico e di tempi di calcolo e verifica del deficit nell'accesso ai fini della determinazione della quota supplementare. 9. Le condizioni economiche di accesso e di uso di una rete telefonica pubblica fissa di telecomunicazioni devono essere stabilite indipendentemente dal tipo di applicazione da parte degli utenti, eccetto quando siano richiesti servizi o prestazioni supplementari. In via generale, spetta al gestore dalla cui infrastruttura la chiamata è originata definirne le condizioni economiche di offerta. Nel procedere alla revisione delle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, l'Autorità, considerando l'evoluzione del quadro concorrenziale nel mercato dei servizi di telecomunicazioni, previa consultazione con gli organismi di telecomunicazioni interessati, stabilirà entro l1 gennaio 1999, sulla base degli studi e delle occorrenti valutazioni tecniche, le modalità e le scadenze per definire la titolarità della tariffa relativa alle chiamate originate da una rete telefonica pubblica fissa e terminate sulle reti radiomobili in esercizio alla data di entrata in vigore del presente regolamento. 10. Le condizioni economiche relative a prestazioni supplementari rispetto alla fornitura del collegamento ad una rete telefonica pubblica fissa di telecomunicazioni ed alla fornitura del servizio di telefonia vocale devono essere scorporate per evitare che l'utente paghi prestazioni non richieste. 11. L'Autorità può consentire che vengano offerti agli utenti regimi di riduzione delle condizioni economiche normalmente applicate in relazione a situazioni di elevato volume di traffico e può approvare condizioni economiche speciali per la fornitura di servizi di interesse sociale, quali quelli destinati ad utenti che li utilizzano in misura ridotta o a categorie sociali particolari. 12. Le variazioni delle condizioni economiche di offerta sono oggetto di una adeguata informativa al pubblico con un congruo anticipo di tempo fissato dall'Autorità. 13. Le prestazioni effettuate a fronte di richieste di intercettazioni e di informazioni da parte delle competenti autorità giudiziarie sono obbligatorie, non appena tecnicamente possibile da parte dell'organismo di telecomunicazioni nei tempi e nei modi che questo concorderà con le predette Autorità. Le prestazioni relative alle richieste di intercettazioni vengono remunerate secondo un listino, redatto per tipologie e fasce quantitative di servizi, proposto dall'organismo di telecomunicazioni ed approvato dal Ministero delle comunicazioni di concerto con il Ministero di grazia e giustizia. Art.
8. 1. Ogni organismo di telecomunicazioni di cui all'allegato B, notificato dall'Autorità come avente notevole forza di mercato, deve provvedere non oltre 30 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento affinché il sistema di contabilità dei costi da essa utilizzato sia adeguatamente dettagliato secondo le indicazioni di cui all'allegato G. 2. Il sistema di cui al
comma 1 deve consentire la disaggregazione, almeno, dei
seguenti elementi: 3. Possono essere applicati altri sistemi di calcolo dei costi, quali ad esempio i costi prospettici incrementali di lungo periodo, se risultano adeguati ai fini dell'applicazione del presente regolamento. A tale fine lAutorità potrà emanare specifiche direttive, previa consultazione con gli organismi di telecomunicazione interessati. 4. Su richiesta dell'Autorità, che tratta i dati informa riservata, ciascun organismo di telecomunicazioni, di cui al comma 1, deve rendere disponibile, una descrizione, ed eventualmente informazioni specifiche, del sistema di contabilità dei costi impiegato che precisi le principali categorie in cui sono raggruppati i costi nonché i criteri utilizzati per la loro imputazione, in particolare per il servizio di telefonia vocale. Un soggetto pubblico o privato con specifiche competenze, indipendente dagli organismi di telecomunicazioni diverso dall'Autorità e da questa incaricato, verifica, salvo quanto disposto dall'art. 3, comma 11, l'adeguatezza del suddetto sistema di contabilità dei costi alle disposizioni del presente regolamento. Una relazione in tal senso deve essere prodotta a scadenze annuali da parte del suddetto soggetto e trasmessa, a cura dell'organismo di telecomunicazioni, all'Autorità. Il costo della suddetta verifica è da ricomprendersi, per le autorizzazioni generali, nel contributo di cui all'art. 6, comma 5 e, per le licenze individuali, in quello di cui all'art. 6, comma 20. 5. Ogni organismo di telecomunicazioni incaricato della fornitura del servizio universale è obbligato a tenere conti separati specificamente finalizzati alla determinazione ed alla trasparente rappresentazione degli oneri relativi agli obblighi di tale fornitura, fermo quanto previsto dall'art. 3. 6. Il bilancio di esercizio annuale di ciascun organismo di cui al comma 1, deve essere sottoposto a revisione contabile da parte di un ente indipendente, scelto tra quelli che risultano iscritti all'apposito albo istituito presso la Commissione nazionale per le società e la borsa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136; il bilancio deve essere pubblicato secondo le norme vigenti. Art.
9. 1. Ogni organismo che gestisce e fornisce reti pubbliche di telecomunicazioni e presta servizi di telecomunicazioni accessibili al pubblico o offre servizi di interconnessione ad altri servizi, di cui all'allegato A, notificato alla Commissione europea dall'Autorità come organismo detentore di una notevole forza di mercato, è obbligato a predisporre, entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, ed in ogni caso all'avvio del servizio, una contabilità separata per ogni attività svolta sia in relazione all'interconnessione, compresi i servizi di interconnessione offerti all'interno del medesimo organismo e quelli forniti ad altri, sia per rendere disponibili conti distinti per le attività di installazione ed esercizio delle reti rispetto a quelli relativi alla prestazione dei singoli servizi offerti. Dette prescrizioni non si applicano ai predetti organismi il cui fatturato annuo attribuito alle attività di telecomunicazioni svolte in ambito nazionale sia inferiore a trenta miliardi di lire né agli organismi che, pur realizzando un fatturato annuo superiore a 30 miliardi, non detengono una notevole forza di mercato. 2. Ogni organismo che, direttamente o indirettamente, fornisce reti pubbliche di telecomunicazioni e presta servizi di telecomunicazioni accessibili al pubblico e che detiene, in Italia ovvero anche in altro Stato membro dellUnione europea, diritti speciali o esclusivi per la fornitura di servizi in settori diversi da quello delle telecomunicazioni in ambito nazionale, è obbligato a predisporre, entro 30 giorni dall'avvio del servizio, ovvero entro i 30 giorni successivi allentrata in vigore del presente regolamento, una contabilità separata in grado di evidenziare trasparentemente i risultati economici e finanziari relativi a ciascuna delle attività svolte nel settore delle telecomunicazioni ovvero a provvedere ad una separazione strutturale per le suddette attività di telecomunicazioni. L'organismo è inoltre tenuto a predisporre ogni utile elaborazione al fine di comprovare che le condizioni di utilizzazione delle proprie infrastrutture per la gestione delle suddette attività avviene nel rispetto delle norme della concorrenza e da condizioni eque e non discriminatorie. L'Autorità può, anche sentita l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, richiedere ogni modifica delle suddette condizioni al fine di assicurare una concorrenza effettiva nel settore delle telecomunicazioni. Dette prescrizioni non si applicano agli organismi il cui fatturato annuo attribuito alle attività di telecomunicazioni svolte in ambito nazionale sia inferiore a settantacinque miliardi di lire. 3. L'organismo, titolare del diritto esclusivo di fornire l'infrastruttura della rete televisiva via cavo in una determinata area geografica, è obbligato a predisporre, entro 30 giorni dall'avvio del servizio, ovvero entro i 30 giorni successivi all'entrata in vigore del presente regolamento, una contabilità separata in relazione alla sua attività di fornitore di capacita di rete per i servizi di telecomunicazioni nel caso in cui realizzi un fatturato superiore a settantacinque miliardi di lire sul mercato dei servizi di telecomunicazioni diversi da quelli di distribuzione di programmi radiotelevisivi nell'area di cui trattasi. 4. Ogni organismo che fornisce reti pubbliche di telecomunicazioni e presta servizi di telecomunicazioni accessibili al pubblico, notificato tra quelli aventi notevole forza di mercato, deve comunicare all'Autorità informazioni relative agli aspetti economici e finanziari della gestione. L'Autorità può pubblicare, oltre a quanto previsto dall'art. 19, comma 3, lettera c), dette informazioni se possono contribuire ad un mercato aperto e concorrenziale, tenendo conto delle disposizioni vigenti in materia di trattamento dei dati e di riservatezza commerciale. 5. Un soggetto pubblico o privato con specifiche competenze, indipendente dall'organismo di telecomunicazioni e dall'Autorità e da questa incaricato, verifica, salvo il disposta dell'art. 3, comma 11, l'adeguatezza del sistema di separazione contabile adottato dall'organismo. Una relazione di conformità in tal senso è trasmessa con cadenza annuale da parte del suddetto soggetto all'Autorità. Il costo della suddetta verifica è da ricomprendersi, per le autorizzazioni generali, nel contributo di cui all'art.6, comma 5 e per le licenze individuali, nel contributo di cui all'art. 6, comma 20. Art. 10. 1. Ogni organismo di telecomunicazioni che fornisce reti telefoniche pubbliche fisse e servizi telefonici accessibili al pubblico è tenuto, anche sulla base delle indicazioni che saranno fornite dall'Autorità e comunque previa comunicazione a quest'ultima, a fissare e pubblicare contestualmente alla pubblicazione del bilancio annuale d'esercizio una relazione contenente quanto indicato nell'allegato H, nonché gli obiettivi relativi ai tempi di fornitura e ai parametri di qualità del servizio. In rapporto a tali obiettivi l'organismo deve pubblicare annualmente anche le definizioni inerenti ai suddetti parametri di qualità del servizio, i metodi di misurazione e le effettive prestazioni. L'Autorità ha facoltà di effettuare o disporre i controlli necessari, nonché di rivedere almeno ogni tre anni le definizioni, i metodi di misurazione e gli obiettivi. 2. Ogni organismo di telecomunicazioni che offre il servizio di telefonia vocale è tenuto a fornire, compatibilmente con la fattibilità tecnica e la convenienza economica, le prestazioni supplementari elencate nell'allegato I, punto 1, conformemente alle norme tecniche specificate nell'art. 14. 3. Ogni organismo di telecomunicazioni può fornire i servizi e le prestazioni supplementari elencate nellallegato I, punto 2, conformemente alle norme tecniche specificate nell'art.14, anche mediante la stipula di accordi commerciali con altri organismi e, se del caso, con altri soggetti che forniscono il servizio o la prestazione supplementare, in modo da soddisfare le esigenze degli utenti. 4. L'Autorità provvede affinché le date proposte per l'introduzione dei servizi e delle prestazioni di cui al comma 3 e di ulteriori nuove prestazioni supplementari vengano fissate e pubblicate, ai sensi dell'art. 19, comma 3, lettera b), su proposta degli organismi di telecomunicazioni, tenendo conto del grado di sviluppo della rete, della domanda di mercato e dei progressi in materia di normalizzazione. 5. Ogni organismo di telecomunicazioni è tenuto al rispetto della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 gennaio 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 43 del 22 febbraio 1994, in merito alla adozione e dalla pubblicazione della propria carta dei servizi. 6. Ogni organismo di telecomunicazioni che installa ed esercita reti pubbliche di telecomunicazioni e che presta servizi accessibili al pubblico è tenuto a trasmettere semestralmente all'Autorità, tenendo conto delle norme internazionali, una relazione contenente dati consuntivi sulla qualità dei servizi resi ed a fornire ogni indicatore utile nonché elementi di raffronto con il semestre precedente. Art. 11. 1. L'Autorità definisce, previa consultazione degli organismi di telecomunicazioni, i piani e le procedure in materia di numerazione in modo da garantire un'effettiva concorrenza attraverso lassegnazione di numeri o serie di numeri adeguati per tutti i servizi pubblici di telecomunicazioni nei rispetto dei principi di cui al comma 9 dell'art. 2. 2. L'Autorità, se necessario, nel rispetto dei criteri richiamati nel comma 1, può disporre una diversa assegnazione di numeri o di serie di numeri. Questi non possono essere oggetto di cessione tra organismi di telecomunicazioni senza l'assenso dell'Autorità. 3. Ogni organismo di telecomunicazioni cui è stata attribuita una serie di numeri è tenuto a non operare indebite discriminazioni nell'ambito delle sequenze di numeri utilizzate per fornire l'accesso ai servizi di altri operatori di telecomunicazioni. L'assegnazione dei numeri o serie di numeri è fatta dall'Autorità su richiesta degli operatori di telecomunicazioni autorizzati ai sensi dell'art.2, comma 3 e dell'art. 6 previa corresponsione di un apposito contributo. Con provvedimento da adottare entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento e da pubblicare ai sensi dell'art.19, comma 3, lettera b), lAutorità determina l'importo di tale apposito contributo e le modalità e le condizioni di pagamento. Tale apposito contributo è finalizzato esclusivamente a coprire i costi di gestione del procedimento amministrativo collegato alla richiesta di assegnazione dei numeri nonché delle attività di controllo ad essa relative. 4. L'Autorità predispone immediatamente uno studio finalizzato a garantire la disponibilità di numeri adeguati per tutti i servizi di telecomunicazioni. A tal fine, lAutorità provvede a censire i numeri disponibili sulla base del piano di numerazione nazionale vigente, comprendendovi anche quelli eventualmente ad oggi non utilizzati all'interno dei distretti telefonici esistenti, anche al fine di garantire la immediata disponibilità di archi di numerazione. L'Autorità si adopera affinché il nuovo piano di numerazione nazionale sia definito immediatamente ed assicura che venga realizzato senza indugio ed in ogni caso entro il 31 dicembre 1999. A tale scopo è costituito con decreto del Ministro delle comunicazioni una commissione per la normativa tecnica sulla numerazione delle telecomunicazioni incaricata degli adempimenti al riguardo richiesti. 5. Al fine di garantire la piena interoperabilità delle reti e dei servizi su scala europea, l'Autorità rappresenta la posizione nazionale in seno agli organismi internazionali in cui vengono adottate decisioni in materia di numerazione, tenendo conto dei possibili sviluppi del settore in Europa. 6. L'Autorità dispone la realizzazione entro il 31 dicembre 1997 di uno studio per garantire condizioni eque, non discriminatorie, trasparenti ed obbiettive per l'uso di alcuni prefissi o di alcuni codici abbreviati, in particolare ove questi siano impiegati per servizi di interesse pubblico generale (i numeri verdi, i servizi di addebito a "chiosco", i servizi di consultazione elenchi e quelli di emergenza) o per garantire, al più tardi entro l1 gennaio 1998, l'effettiva applicazione della funzione di "selezione dell'operatore" (easy access). L'Autorità entro l1 gennaio 2000 promuove condizioni eque, non discriminatorie, trasparenti ed obiettive per consentire l'effettiva applicazione della funzione di "preselezione dell'operatore" (equal access). 7. L'Autorità promuove altresì la pubblicazione dei principali elementi del piano di numerazione nazionale e delle relative modifiche nel rispetto dei limiti riguardanti la sicurezza nazionale, secondo quanto previsto dall'art. 19, comma 3, lettera b). 8.Gli organismi di telecomunicazione sono tenuti a provvedere, nei tempi più brevi possibili, all'introduzione della portabilità del numero affinché gli utenti finali che ne facciano richiesta possano conservare il loro numero o i loro numeri nella rete telefonica pubblica fissa in un luogo specifico, a prescindere dall'organismo che fornisce il servizio. In ogni caso gli organismi di telecomunicazioni devono garantire che detta prestazione sia disponibile almeno nei maggiori centri abitati entro l1 gennaio 2001. Art. 12. 1. Fermo restando quanto
previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera c), nei casi
di interconnessione alle reti pubbliche di
telecomunicazioni e di prestazione di servizi di
telecomunicazioni accessibili al pubblico devono essere
rispettate, anche sulla base di appropriate norme
tecniche, le seguenti esigenze fondamentali: 2. L'Autorità, qualora ritenga necessario imporre condizioni basate sulle esigenze fondamentali negli accordi di interconnessione e per laccesso e luso della rete telefonica pubblica fissa, provvede alla loro pubblicazione secondo quanto previsto nell'articolo 19, comma 3, lettera b). Art. 13. 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 6, commi 25 e 26, le autorità competenti alla gestione del suolo pubblico non operano discriminazioni per quanto riguarda la concessione di diritti di passaggio per linstallazione di reti pubbliche di telecomunicazioni. L'installazione delle infrastrutture e delle apparecchiature deve essere realizzata nel rispetto dell'ambiente, della qualità estetica dei luoghi adottando le soluzioni meno dannose per la proprietà privata e di beni pubblici. 2.Quando, in base alle norme vigenti, un organismo che fornisce reti pubbliche di telecomunicazioni e servizi di telecomunicazioni accessibili al pubblico ha il diritto di installare strutture su, al di sopra o al di sotto di terreni pubblici o privati, o quando esso può ricorrere a una procedura per l'espropriazione o per l'uso di una proprietà, l'Autorità e, ove espressamente previsto, gli organismi territoriali competenti, possono promuovere l'uso comune di tali strutture e proprietà con altri organismi che forniscono reti pubbliche di telecomunicazioni e servizi di telecomunicazioni accessibili al pubblico, fermo restando quanto previsto al comma 1. 3. Qualora non sia possibile concedere nuovi diritti di passaggio alle imprese che intendono fornire reti pubbliche di telecomunicazioni anche a causa delle pertinenti esigenze fondamentali, l'Autorità e, ove espressamente previsto, gli organismi territoriali competenti possono disporre l'accesso, a condizioni eque, alle infrastrutture esistenti installate in virtù dei diritti di passaggio ed il cui raddoppio non è possibile. 4. Gli accordi per l'ubicazione e l'uso comune delle strutture sono oggetto di un accordo commerciale e tecnico tra le parti interessate. L'Autorità interviene per dirimere le controversie, su richiesta di una delle parti interessate. In particolare può emanare disposizioni in materia di uso comune delle strutture e delle proprietà, previe adeguate consultazioni nel corso delle quali alle parti interessate è data la facoltà di esprimere il proprio parere. Tali disposizioni possono comprendere indicazioni circa la ripartizione dei costi dell'uso comune delle strutture e delle proprietà. Art. 14. 1. Ogni organismo di
telecomunicazioni che fornisce reti pubbliche di
telecomunicazioni o presta servizi di telecomunicazioni
accessibili al pubblico è obbligato a tener conto delle
norme pubblicate nella Gazzetta ufficiale delle Comunità
europee ai fini dell'interfacciamento tecnico
armonizzato, per la fornitura della rete aperta, per
l'accesso alla rete, per linterconnessione e per
linterfunzionalita. In mancanza di tali norme
l'organismo è tenuto a fornire interfacce tecniche di
interconnessione e di accesso e di funzioni di rete
rispondenti alle seguenti norme o specifiche tecniche: 2. Per la connessione
delle apparecchiature terminali alle reti pubbliche di
telecomunicazioni si applicano le disposizioni di cui
alla legge 28 marzo 1991, n. 109, al decreto del Ministro
delle poste e delle telecomunicazioni 23 maggio 1992, n.
314, ed al decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 614.
Nei casi in cui l'apparecchiatura terminale di utente non
sia o non risulti più conforme alle condizioni di
omologazione, oppure presenti disfunzioni che possano
danneggiare l'integrità della rete o creare un rischio
fisico per le persone, si applica la seguente procedura: Art. 15. 1. Per le problematiche attinenti alle misure di sicurezza adottate dai fornitori di telecomunicazione accessibili al pubblico, ai dati personali relativi agli utenti e agli abbonati, all'identificazione della linea chiamante e della linea collegata, nonché alle chiamate a fini pubblicitari, si osservano le disposizioni di cui alle leggi 31 dicembre 1996, n.675 e n.676 e nei relativi decreti legislativi di attuazione. Art. 16. 1. Ogni organismo di
telecomunicazioni che fornisce servizi accessibili al
pubblico mediante reti di telecomunicazioni o sistemi di
comunicazioni mobili è tenuto: 2. Ogni organismo di telecomunicazioni informa gli utenti, su richiesta, in merito a norme o specifiche tecniche, in base alle quali sono forniti i servizi di telecomunicazioni e le prestazioni supplementari. 3. Ogni organismo di telecomunicazioni deve garantire che le offerte di servizi esistenti siano mantenute sul mercato per un congruo periodo di tempo e che la cessazione di un'offerta o un cambiamento che ne modifichi il possibile uso possano aver luogo solo dopo adeguato periodo di preavviso stabilito dall'Autorità. Tale preavviso è comunicato agli utenti interessati a cura dell'organismo di telecomunicazioni. 4. Ogni organismo di telecomunicazioni è tenuto ad informare in anticipo gli utenti, con mezzi adeguati, dei periodi in cui l'accesso o l'uso della rete pubblica di telecomunicazioni può essere limitato o precluso a causa di interventi programmati di manutenzione. 5.Ogni organismo di telecomunicazioni è tenuto ad includere negli schemi di contratto le clausole contenute nella carta dei servizi, di cui all'articolo 10, comma 5, relativamente al servizio minimo fornito, alle modalità di indennizzo e di rimborso in caso di inosservanza dei livelli qualitativi del servizio stabiliti nel contratto, salva l'azionabilità degli ordinari rimedi previsti dall'ordinamento in caso di danno derivante da inadempimento. 6. L'Autorità può proporre la modifica delle condizioni contrattuali e delle condizioni di indennizzo e di rimborso applicate dagli organismi di telecomunicazione. I contratti devono contenere indicazioni riguardanti modalità per avviare procedure di conciliazione per la risoluzione di controversie. Art. 17. 1. L'Autorità provvede
affinché: 2. Ogni organismo di telecomunicazioni deve rendere disponibili ed accessibili a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie, su richiesta, le basi dei dati relativi agli elenchi pubblici dei propri abbonati al servizio di telefonia vocale anche al fine di consentire la realizzazione di elenchi telefonici generali. 3. Ogni organismo di telecomunicazione deve rendere disponibili, anche telematicamente, al centra elaborazione dati del Ministero dell'Interno gli elenchi di tutti i propri abbonati e di tutti gli acquirenti del traffico prepagato della telefonia mobile. 4. L'Autorità dispone affinché siano messi a disposizione apparecchi telefonici pubblici a pagamento in grado di soddisfare le ragionevoli esigenze degli utenti in termini sia di numero che di distribuzione e copertura geografica, dai quali sia possibile effettuare anche chiamate di emergenza. Le chiamate al numero unico europeo per chiamate di emergenza e le altre chiamate di emergenza sono gratuite. 5. L'Autorità promuove l'introduzione graduale di apparecchi telefonici pubblici a pagamento armonizzati, incluse le interfacce di rete, conformi alle relative norme ETSI/CEN/CENELEC. 6. Le schede telefoniche prepagate armonizzate, da utilizzare negli apparecchi telefonici a pagamento armonizzati nell'ambito dei Paesi dell'Unione europea, devono essere conformi alle relative norma ETSI/CEN/CENELEC. Un riferimento alle norme armonizzate europee relative alle schede e alle apparecchiature deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ai sensi dell'articolo 19, comma 3, lettera b). Art. 18. 1. L'Autorità stabilisce procedure di conciliazione facilmente accessibili e poco onerose per un'equa, tempestiva e trasparente composizione delle controversie tra utenti ed organismi di telecomunicazioni e fra organismi di telecomunicazioni tra di loro. In caso di mancato accordo l'Autorità definisce il contenzioso mediante un atto vincolante tra le parti. 2. Un utente o un organismo di telecomunicazioni può, qualora la controversia interessi organismi di telecomunicazioni appartenenti ad altri Stati membri, ricorrere alla procedura di conciliazione mediante notifica scritta all'Autorità nazionale ed alla Commissione europea. Per le controversie riguardanti la competenza del comitato ONP, l'Autorità nazionale o la Commissione possono, se ritengono che vi siano i presupposti per un riesame, rinviare il caso al presidente del comitato ONP, come descritto al comma 10. 3. L'Autorità può
intervenire d'ufficio in qualsiasi momento ed è tenuta a
farlo, se richiesta da una delle parti, per le seguenti
materie: 4. I provvedimenti dell'Autorità, adeguatamente motivati, e le condizioni fissate dalla stessa sono rese pubbliche secondo le modalità dell'articolo 19, comma 3, lettera b). 5. In caso di controversia
in materia di interconnessione tra organismi di
telecomunicazioni, su richiesta di una delle parti,
l'Autorità si adopera per risolvere dette controversie
anche in conformità alle procedure richiamate al comma
1. A tal fine l'Autorità tiene conto, tra l'altro, di
quanto segue: 6. Qualora gli organismi autorizzati a fornire reti pubbliche di telecomunicazioni e servizi di telecomunicazioni accessibili al pubblico non abbiano interconnesso le loro strutture, lAutorità, nel rispetto del principio di proporzionalità e nell'interesse degli utenti, può imporre agli organismi interessati di interconnettere le loro strutture al fine di proteggere interessi pubblici fondamentali e può fissare le condizioni dell'interconnessione. 7. In caso di controversia in materia di interconnessione fra organismi che operano in base alle autorizzazioni rilasciate dal rispettivo Stato, ciascuna parte può deferire la controversia alla propria Autorità, sempreché la controversia non sia di competenza di un'unica Autorità nazionale che operi in base al comma 5. Le Autorità interessate alla vertenza coordinano la loro attività per risolvere la controversia sempre nel rispetto dei principi di cui al comma 5. 8. Se le autorità nazionali di regolamentazione interessate non concordano tra di loro una soluzione della controversia entro sei mesi dal suo deferimento, una di esse può avvalersi della procedura descritta al comma 9, inviando una comunicazione scritta alla Commissione; di essa trasmette copia per conoscenza alle parti e alle autorità nazionali di regolamentazione interessate. La decisione della Commissione ha forza vincolante solo in caso di accordo di tutte le parti. 9. Nel caso di cui al
comma 8, il presidente del comitato ONP, verificato che
siano stati fatti tutti gli sforzi ragionevoli a livello
nazionale, avvia la seguente procedura: Art. 19. 1. L'Autorità provvede alla predisposizione delle procedure di rilascio delle licenze individuali per la prestazione del servizio di telefonia vocale e per l'installazione e la fornitura delle reti pubbliche di telecomunicazioni, dandone preventiva comunicazione alla Commissione. Tali procedure saranno pubblicate senza indugio dopo l'entrata in vigore del regolamento. 2. L'Autorità provvede affinché i principi applicati per la ripartizione dei costi relativi alla fornitura del servizio universale siano accessibili al pubblico. 3. L'Autorità provvede
alla pubblicazione: 4. L'Autorità, di propria iniziativa o su domanda di un soggetto interessato, se constata che il numero di licenze individuali può essere aumentato, pubblica tale informazione. 5. L'Autorità vigila sull'obbligo degli organismi di telecomunicazioni di pubblicare informazioni aggiornate ed adeguate alle esigenze della clientela circa le condizioni tecniche ed economiche di accesso alla rete telefonica pubblica fissa ed ai servizi di telecomunicazioni accessibili al pubblico. Art. 20. 1. L'Autorità rilascia le licenze individuali per la gestione dei sistemi mobili operanti in base allo standard DCS 1800, fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 8 e dall'articolo 6. 2. Nel rispetto di quanto
stabilito all'articolo 2, comma 7, lAutorità
rilascia le licenze individuali perle applicazioni di
accesso alla rete pubblica di telecomunicazioni -
telepoint; in particolare lutilizzazione della
standard DECT è ammessa, previo rilascio di licenza
individuale: 3. Non sono fissate restrizioni sull'abbinamento di tecnologie o sistemi mobili, in particolare qualora siano disponibili apparecchiature multistandard. L'Autorità, nel consentire labbinamento, accerta che sia garantita la concorrenza tra organismi di telecomunicazioni nei mercati interessati. 4. I titolari di licenze individuali per lo svolgimento dei servizi pubblici di comunicazioni mobili e personali possono provvedere direttamente alla installazione delle infrastrutture occorrenti per il funzionamento del sistema di comunicazioni mobili e personali, nonché richiedere all'Autorità l'assegnazione, a titolo oneroso, delle frequenze disponibili per i collegamenti in ponte radio. 5. I titolari di licenze individuali per lo svolgimento dei servizi pubblici di comunicazioni mobili e personali possono impiegare anche le infrastrutture fornite da terzi e possono provvedere all'uso in comune delle infrastrutture, di altri impianti e siti, limitatamente alle attività oggetto della licenza. 6. La sperimentazione delle applicazioni in tecnologia DECT è subordinata ad autorizzazione provvisoria dell'Autorità. Art. 21. 1. Il presente regolamento
lascia impregiudicate: 2. Salvo quanto espressamente disposto dal presente regolamento, continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni in materia di telecomunicazioni. Continuano in particolare ad applicarsi, per le finalità di cui all'articolo 6, commi 20 e 21, e fino a diverso provvedimento dell'Autorità, le disposizioni di cui all'articolo 188 del codice postale. 3. Sono subordinati ad autorizzazione generale ovvero a licenza individuale, secondo le disposizioni del presente Regolamento, l'installazione di infrastrutture e l'esercizio di servizi di telecomunicazioni ad uso privato di cui alle seguenti partizioni del libro quarto del codice postale: titolo primo, capo quarto; titolo terzo, capo secondo; titolo quarto, capo secondo. 4. Le concessioni e le autorizzazioni ad uso privato sono adeguate in sede di rinnovo, ovvero, in ogni tempo, su iniziativa dell'Autorità. 5. I titolari di concessioni ad uso privato ovvero di autorizzazioni gia rilasciate alla data di entrata in vigore del presente regolamento, possono ottenere il rilascio di una autorizzazione di cui all'articolo 6, alle condizioni ivi stabilite per l'uso proprio, istituzionale ovvero per l'offerta a terzi o al pubblico. 6. Il Gestore, entro
trenta giorni dall'entrata in vigore del presente
regolamento, dovrà proporre all'Autorità le condizioni
tecniche ed amministrative che consentano di applicare ai
servizi radiomobili in tecnica DCS 1800 il principio in
base al quale spetta al Gestore dalla cui infrastruttura
la chiamata è originata stabilire le condizioni
economiche di offerta. Detta proposta dovrà ispirarsi,
tra laltro, ai seguenti criteri direttivi: Art. 22. 1. Fermo quanto previsto
dal presente regolamento, l'ulteriore disciplina e le
relative modalità di applicazione concernenti le
seguenti materie sono determinate dall'Autorità: Art. 23. 1. Fino all'entrata in funzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni competente per i settori oggetto del presente regolamento ed alla definizione delle corrispondenti attribuzioni, le funzioni ed i poteri previsti dal medesimo regolamento competono al Ministero delle comunicazioni. 2. Fino all'entrata in funzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, operano, con oneri a carico del bilancio del Ministero delle comunicazioni e presso il Ministero stesso, due commissioni con poteri consultivi competenti l'una nel settore dei sistemi e dei servizi di comunicazioni mobili e personali, l'altra nel settore delle reti e dei servizi diversi. Tali commissioni sono costituite dai rappresentanti dei fornitori di servizi, delle associazioni degli utenti e da personalità qualificate nominate dal Ministro delle comunicazioni. 3. Le commissioni di cui al comma 2 possono essere consultate dal Ministro delle comunicazioni e dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni su tutte le questioni attinenti le procedure di rilascio delle autorizzazioni generali e delle licenze individuali, le modifiche delle condizioni tecniche relative all'installazione delle reti, le specifiche disposizioni tecniche ed economiche relative alla prestazione di servizi nel settore di competenza. Il presente decreto, munito del sigillo della Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addí 19 settembre 1997 SCALFARO Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri Maccanico, Ministro delle comunicazioni |