| Capo I | Principi generali |
|---|---|
| Art. 1 | Finalità e definizioni |
| Art. 2 | Ambito di applicazione |
| Art. 3 | Trattamento di dati per fini esclusivamente personali |
| Art. 4 | Particolari trattamenti in ambito pubblico |
| Art. 5 | Trattamento di dati svolto senza l'ausilio di mezzi elettronici |
| Art. 6 | Trattamento di dati detenuti all'estero |
| Capo II | Obblighi per il titolare del trattamento |
| Art. 7 | Notificazione |
| Art. 8 | Responsabile |
| Capo III | Trattamento dei dati personali |
| Sezione I | Raccolta e requisiti dei dati |
| Art. 9 | Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali |
| Art. 10 | Informazioni rese al momento detta raccolta |
| Sezione II | Diritti dell'interessato nel trattamento dei dati |
| Art. 11 | Consenso |
| Art. 12 | Casi di esclusione del consenso |
| Art. 13 | Diritti dell'interessato |
| Art. 14 | Limiti all'esercizio dei diritti |
| Sezione III | Sicurezza nel trattamento dei dati, limiti alla utilizzabilità dei dati e risarcimento del danno |
| Art. 15 | Sicurezza dei dati |
| Art. 16 | Cessazione del trattamento dei dati |
| Art. 17 | Limiti all'utilizzabilità di dati personali |
| Art. 18 | Danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali |
| Sezione IV | Comunicazione e diffusione dei dati |
| Art. 19 | Incaricati del trattamento |
| Art. 20 | Requisiti per la comunicazione e la diffusione dei dati |
| Art. 21 | Divieto di comunicazione e diffusione |
| Capo IV | Trattamento di dati particolari |
| Art. 22 | Dati sensibili |
| Art. 23 | Dati inerenti alla salute |
| Art. 24 | Dati relativi ai provvedimenti di cui all'articolo 686 del codice di procedura penale |
| Art. 25 | Trattamento di dati particolari nell'esercizio della professione di giornalista |
| Art. 26 | Dati concernenti persone giuridiche |
| Capo V | Trattamenti soggetti a regime speciale |
| Art. 27 | Trattamento da parte di soggetti pubblici |
| Art. 28 | Trasferimento di dati personali all'estero |
| Capo VI | Tutela amministrativa e giurisdizionale |
| Art. 29 | Tutela |
| Capo VII | Garante per la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali |
| Art. 30 | Istituzione del Garante |
| Art. 31 | Compiti del Garante |
| Art. 32 | Accertamenti e controlli |
| Art. 33 | Ufficio del Garante |
| Capo VIII | Sanzioni |
| Art. 34 | Omessa o infedele notificazione |
| Art. 35 | Trattamento illecito di dati personali |
| Art. 36 | Omessa adozione di misure necessarie alla sicurezza dei dati |
| Art. 37 | Inosservanza dei provvedimenti del Garante |
| Art. 38 | Inosservanza dei provvedimenti del Garante |
| Art. 39 | Sanzioni amministrative |
| Capo IX | Disposizioni transitorie e finali ed abrogazioni |
| Art. 40 | Comunicazioni al Garante |
| Art. 41 | Disposizioni transitorie |
| Art. 42 | Modifiche a disposizioni vigenti |
| Art. 43 | Abrogazioni |
| Capo X | Copertura finanziaria ed entrata in vigore |
| Art. 44 | Copertura finanziaria |
| Art. 45 | Entrata in vigore |
| Lavori preparatori | |
| Note | |
Sezione I
Raccolta e requisiti dei dati
Art. 9
(Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali)
| [inizio] |
Camera dei Deputati (atto n. 1580) :
Presentato dal Ministro di grazia e giustizia (FLICK) il 20
giugno 1996.
Assegnato alla II commissione (Giustizia) in sede
referente, il 16 luglio 1996, con pareri delle commissioni
I, III, V, VI, VII, X, XI, XII e commissione speciale
Politiche comunitarie.
Esaminato dalla II commissione, in sede referente, l'11,
12, 17, 18 e 19 settembre 1996.
Assegnato nuovamente alla II commissione, in sede
legislativa, il 26 settembre 1996.
Esaminato dalla II commissione, in sede legislativa, e
approvato il 26 settembre 1996.
Senato della Repubblica (atto n. 1409):
Assegnato alla 2 commissione (Giustizia), in sede
referente, l'8 ottobre 1996, con pareri delle commissioni
1, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12 e della giunta per gli affari
delle Comunità europee.
Esaminato dalla 2 commissione, in sede referente l'8, 9,
10, 24, 29, 30, 31 ottobre 1996; il 5, 6, 7 e 12 novembre
1996.
Assegnato nuovamente alla 2 commissione, in sede
deliberante, il 19 novembre 1996.
Esaminato dalla 2 commissione, in sede deliberante, e
approvato, con modificazioni il 20 novembre 1996.
Camera dei deputati (atto n. 1580/B):
Assegnato alla II commissione (Giustizia), in sede
legislativa, il 3 dicembre 1996, con pareri delle
commissioni I, III, V, VI, VII, X, XI, XII e XIV.
Esaminato dalla 2 commissione il 17 dicembre 1996 e
approvato il 18 dicembre 1996.
| [inizio] |
Note all'art. 4:
Note all'art. 7:
Note all'art. 10:
Note all'art. 14:
Nota all'art. 15:
Nota all'art. 18:
Note all'art. 20:
Nota all'art. 22:
Nota all'art. 24:
Nota all'art. 27:
Nota all'art. 28:
Note all'art. 29:
Note all'art. 30:
Note all'art. 31:
Note all'art. 32:
Nota all'art. 39:
Nota all'art. 40:
Note all'art. 42:
Note all'art. 43:
Nota all'art. 45:
"Art. 12. - Sono coperti dal segreto di Stato gli atti, i
documenti, le notizie, le attività e ogni altra cosa la
cui diffusione sia idonea a recar danno alla integrità
dello Stato democratico, anche in relazione ad accordi
internazionali, alla difesa delle istituzioni dalla
Costituzione a suo fondamento, al libero esercizio delle
funzioni degli organi costituzionali, alla indipendenza dello
Stato rispetto agli altri Stati e alle relazioni con essi,
alla preparazione e alla difesa militare dello Stato.
In nessun caso possono essere oggetto di segreto di Stato
fatti eversivi dell'ordine costituzionale".
"Art. 2188 (Registro delle imprese). - È istituito il
registro delle imprese per le iscrizioni previste dalla
legge.
Il registro è tenuto dall'ufficio del registro delle
imprese sotto la vigilanza di un giudice delegato dal
presidente del tribunale.
Il registro è pubblico".
"8. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17
della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, entro
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sono stabilite le norme di attuazione del
presente articolo che dovranno prevedere in particolare:
a) il coordinamento della pubblicità realizzata attraverso
il registro delle imprese con il Bollettino ufficiale delle
società cooperative, previsti dalla legge 12 aprile 1973,
a. 256, e successive modificazioni;
b) il rilascio, anche per corrispondenza e per via
telematica, a chiunque ne faccia richiesta, di certificati
di iscrizione nel registro delle imprese o di certificati
attestanti il deposito di atti a tal fine richiesti o di
certificati che attestino la mancanza di iscrizione,
nonché di copia integrale e parziale di ogni atto per il
quale siano previsti l'iscrizione o il deposito nel
registro delle imprese, in conformità alle norme vigenti;
c) particolari procedure agevolative e semplificative per
l'istituzione e la tenuta delle sezioni speciali del
registro, evitando duplicazioni di adempimenti ed aggravi
di oneri a carico delle imprese;
d) l'acquisizione e l'utilizzazione da parte delle camere
di commercio di ogni altra notizia di carattere economico,
statistico ed amministrativo non prevista ai fini
dell'iscrizione nel registro delle imprese e nelle sue
sezioni, evitando in ogni caso duplicazioni di adempimenti
a carico delle imprese".
"Art. 38 (Facoltà dei difensori per l'esercizio del
diritto alla prova). - 1. Al fine di esercitare il diritto
alla prova previsto dall'articolo 190 del codice, i
difensori, anche a mezzo di sostituti e di consulenti
tecnici, hanno facoltà di svolgere investigazioni per
ricercare e individuare elementi di prova a favore del
proprio assistito e di conferire con le persone che possano
dare informazioni.
2. L'attività prevista dal comma 1 può essere svolta su
incarico del difensore da investigatori autorizzati.
2-bis. Il difensore della persona sottoposta alle
indagini o della persona offesa può presentare
direttamente al giudice elementi che egli reputa rilevanti
ai fini della decisione da adottare.
2-ter. La documentazione presentata al giudice è
inserita nel fascicolo relativo agli atti di indagine in
originale o in copia, se la persona sottoposta alla
indagini ne richieda la restituzione".
A tale scopo nomina fra i propri componenti una
commissione formata in modo da ridare la proporzione dei
vari gruppi. La commissione d'inchiesta procede alle
indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse
limitazioni dell'autorità giudiziaria".
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti
legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli
relativi a materie riservate alla competenze regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi
o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti
di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge.
"Art. 2050 (Responsabilità per l'esercizio di attività
pericolose). Chiunque cagiona danno ad altri nello
svolgimento di un'attività pericolosa, per sua natura e
per la natura dei mezzi adoperati, è tenuto al
risarcimento, se non prova di avere adottato tutte le
misure idonee ad evitare il danno".
"Art. 60 (Composizione). - 1. Il gruppo bancario è
composto alternativamente:
a) dalla banca italiana
capogruppo e dalle società bancarie, finanziarie e
strumentali da questa controllate;
b) dalla società finanziaria capogruppo e dalle società
bancarie finanziarie e strumentali da questa controllate,
quando nell'ambito del gruppo abbia rilevanza la componente
bancaria, secondo quanto stabilito dalla Banca d'Italia, in
conformità delle deliberazioni del CICR".
"Art. 2359 (Società controllate e società collegate). -
Sono considerate società controllate:
1) le società in cui un'altra società, dispone della
maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;
2) le società in cui un'altra società dispone di voti
sufficienti per esercitare un'influenza dominante
nell'assemblea ordinaria;
3) le società che sono sotto influenza dominante di
un'altra società in virtù di particolari vincoli
contrattuali con essa.
Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo
comma, si computano anche i voti spettanti a società
controllate, a società fiduciarie e a persona interposta;
non si computano i voti spettanti per conto di terzi.
Sono considerate collegate le società sulle quali
un'altra società esercita un'influenza notevole.
L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria può
essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un
decimo se la società ha azioni quotate in borsa".
"Art. 686 (Iscrizione nel casellario giudiziale). - 1.
Nel casellario giudiziale, oltre le annotazioni prescritte
da particolari disposizioni di legge, si iscrivono per
estratto:
a) nella materia penale, regolata dal codice penale o da
leggi speciali:
1) le sentenze di condanna e i decreti penali appena
divenuti irrevocabili, salvo quelli concernenti
contravvenzioni per le quali è ammessa la definizione in
via amministrativa o l'oblazione, ai sensi dell'art. 162
del codice penale, sempre che per le stesse non sia stata
concessa la sospensione condizionale della pena;
2) i provvedimenti emessi dagli organi giurisdizionali
dell'esecuzione, non più soggetti a impugnazione che
riguardano la pena, le misure di sicurezza, gli effetti
penali della condanna, l'applicazione dell'amnistia e la
dichiarazione di abitualità o professionalità nel reato o
di tendenza a delinquere;
3) i provvedimenti che riguardano l'applicazione di pene
accessorie;
4) le sentenze non più soggette a impugnazione che hanno
prosciolto l'imputato o dichiarato non luogo a procedere
per difetto di imputabilità o disposto una misura di
sicurezza o dichiarato estinto il reato per applicazione di
sanzioni sostitutive su richiesta dell'imputato;
b) nella materia civile:
1) le sentenze passate in giudicato che hanno pronunciato
l'interdizione o l'inabilitazione e i provvedimenti che le
revocano;
2) le sentenze con le quali l'imprenditore è stato
dichiarato fallito;
3) le sentenze di omologazione del concordato fallimentare
e quelle che hanno dichiarato la riabilitazione del
fallito;
4) i decreti di chiusura del fallimento;
c) i provvedimenti amministrativi relativi alla perdita o
alla revoca della cittadinanza e all'espulsione dello
straniero;
d) i provvedimenti definitivi che riguardano
l'applicazione delle misure di prevenzione della
sorveglianza speciale semplice o con divieto od obbligo di
soggiorno.
2. Quando sono state riconosciute dall'autorità
giudiziaria, sono pure iscritte, nei casi previsti dal
comma 1, lettera a), le sentenze pronunciate da autorità
giudiziarie straniere.
3. Nel casellario si iscrive altresì, se si tratta di
condanna penale, la menzione del luogo e del tempo in cui
la pena fu scontata e dell'eventuale applicazione di misure
alternative alla detenzione ovvero la menzione che non fu
in tutto o in parte scontata, per amnistia, indulto,
grazia, liberazione condizionale o per altra causa; devono
inoltre essere iscritti i provvedimenti che dichiarano o
revocano la riabilitazione".
"Art. 5 (Criteri di organizzazione). - 1. Le
amministrazioni pubbliche sono ordinate secondo i seguenti
criteri:
a) articolazione degli uffici per funzioni omogenee,
distinguendo tra funzioni finali e funzioni strumentali o
di supporto;
b) collegamento delle attività degli uffici attraverso il
dovere di comunicazione interna ed esterna ed
interconnessione mediante sistemi informatici e statistici
pubblici, nei limiti della riservatezza e della segretezza
di cui all'articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
c) trasparenza, attraverso l'istituzione di apposite
strutture per l'informazione ai cittadini, e, per ciascun
provvedimento, attribuzione ad un unico ufficio della
responsabilità complessiva dello stesso, nel rispetto
della legge 7 agosto 1990, n. 241;
d) armonizzazione degli orari di servizio, di apertura
degli uffici e di lavoro con le esigenze dell'utenza e con
gli orari delle amministrazioni pubbliche dei Paesi della
Comunità europea, nonché con quelli del lavoro privato;
e) responsabilità e collaborazione di tutto il personale
per il risultato dell'attività lavorativa;
f) flessibilità nell'organizzazione degli uffici e nella
gestione delle risorse umane anche mediante processi di
riconversione professionale e di mobilità del personale
all'interno di ciascuna amministrazione, nonché tra
amministrazioni ed enti diversi".
"Art. 4. - Quando la contestazione cade sopra un diritto
che si pretende leso da un atto dell'autorità
amministrativa, i tribunali si limiteranno a conoscere
degli effetti dell'atto stesso in relazione all'oggetto
dedotto in giudizio.
L'atto amministrativo non potrà essere revocato o
modificato se non sovra ricorso alle competenti autorità
amministrative, le quali si conformeranno al giudicato dei
tribunali in quanto riguarda il caso deciso"
"Art. 13 (Aspettativa obbligatoria per situazioni di
incompatibilità) - Ferme restando le disposizioni vigenti
in materia di divieto di cumulo dell'ufficio di professore
con altri impieghi pubblici o privati, il professore
ordinario è collocato d'ufficio in aspettativa per la
durata della carica del mandato o dell'ufficio nei seguenti
casi:
1) elezione al Parlamento nazionale ed europeo;
2) nomina alla carica di Presidente del Consiglio dei
Ministri, di Ministro o di Sottosegretario di Stato;
3) nomina a componente delle istituzioni dell'Unione
europea;
3-bis) nomina a componente di organi ed istituzioni
specializzate delle Nazioni Unite che comporti un impegno
incompatibile con l'assolvimento delle funzioni di
professore universitario;
4) nomina a giudice della Corte costituzionale;
5) nomina a presidente o vice presidente del Consiglio
nazionale dell'economia e del lavoro;
6) nomina a membro del Consiglio superiore della
magistratura;
7) nomina a presidente o componente della giunta regionale
e a presidente del consiglio regionale;
8) nomina a presidente della giunta provinciale;
9) nomina a sindaco del comune capoluogo di provincia;
10) nomina alle cariche di presidente, di amministratore
delegato di enti pubblici a carattere nazionale,
interregionale o regionale, di enti pubblici economici, di
società a partecipazione pubblica, anche a fini di lucro.
Restano in ogni caso escluse le cariche comunque direttive
di enti a carattere prevalentemente culturale o scientifico
e la presidenza, sempre che non remunerata, di case
editrici di pubblicazione a carattere scientifico;
11) nomina a direttore, condirettore e vice direttore di
giornale quotidiano o a posizione corrispondente del
settore dell'informazione radio-televisiva;
12) nomina a presidente o segretario nazionale di partiti
rappresentati in Parlamento;
13) nomine ad incarichi dirigenziali di cui all'art. 16 del
D.P.R. 30 giugno 1972, n. 748, o comunque previsti da
altre leggi presso le amministrazioni dello Stato, le
pubbliche amministrazioni o enti pubblici economici.
Hanno diritto a richiedere una limitazione dell'attività
didattica i professori di ruolo che ricoprano la carica di
rettore, pro-rettore, preside di facoltà e direttori di
dipartimento, di presidente di consiglio di corso di
laurea, di componente del Consiglio universitario
nazionale. La limitazione è concessa con provvedimento
del Ministro della Pubblica istruzione e non dispensa
dall'obbligo di svolgere il corso ufficiale.
Il professore che venga a trovarsi in una delle situazioni
di incompatibilità di cui ai precedenti commi deve darne
comunicazione, all'atto della nomina, al rettore, che
adotta il provvedimento di collocamento in aspettativa per
la durata della carica, del mandato o dell'ufficio. Nel
periodo dell'aspettativa è corrisposto il trattamento
economico previsto dalle norme vigenti per gli impiegati
civili dello Stato che versano in una delle situazioni
indicate nel primo comma. È fatto salvo il disposto
dell'art. 47, secondo comma, della legge 24 aprile 1980, n.
146. In mancanza di tali disposizioni l'aspettativa è
senza assegni.
Il periodo dell'aspettativa, anche quando questo ultimo sia
senza assegni, è utile ai fini della progressione nella
carriera, del trattamento di quiescenza e di previdenza
secondo le norme vigenti, nonché della maturazione dello
straordinariato ai sensi del precedente art. 6.
Qualora l'incarico per il quale è prevista l'aspettativa
senza assegni non comporti, da parte dell'ente, istituto o
società, la corresponsione di una indennità di carica si
applicano, a far tempo dal momento in cui è cominciata a
decorrere l'aspettativa, le disposizioni di cui alla legge
12 dicembre 1966, n. 1078. Qualora si tratti degli
incarichi previsti ai numeri 10), 11) e 12) del presente
articolo, gli oneri di cui al n. 3) dell'art. 3 della
citata legge 12 dicembre 1966, n. 1078, sono a carico
dell'ente, istituto o società.
I professori collocati in aspettativa conservano il titolo
a partecipare agli organi universitari cui appartengono,
con le modalità previste dall'art. 14, terzo e quarto
comma, della legge 18 marzo 1958, n. 311; essi mantengono
il solo elettorato attivo per la formazione delle
commissioni di concorso e per l'elezione delle cariche
accademiche previste dal precedente secondo comma ed hanno
la possibilità di svolgere, nel quadro dell'attività
didattica programmata dal consiglio di corso di laurea, di
dottorato di ricerca, delle scuole di specializzazione e
delle scuole a fini speciali, cicli di conferenze e di
lezioni ed attività seminariali anche nell'ambito dei
corsi ufficiali di insegnamento, d'intesa con il titolare
del corso, del quale è comunque loro preclusa la
titolarità. È garantita loro, altresì, la possibilità
di svolgere attività di ricerca anche applicativa, con
modalità da determinare d'intesa tra il professore ed il
consiglio di facoltà e sentito il consiglio di istituto o
di dipartimento, ove istituito, e di accedere ai fondi per
la ricerca scientifica. Per quanto concerne l'esclusione
della possibilità di far parte delle commissioni di
concorso sono fatte salve le situazioni di incompatibilità
che si verifichino successivamente alla nomina dei
componenti delle commissioni.
Il presente articolo si applica anche ai professori
collocati fuori ruolo per limiti di età".
"Art. 12 (Ufficio relazioni con il pubblico). - 1. Le
amministrazioni pubbliche, al fine di garantire la piena
attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241, individuano,
nell'ambito della propria struttura e nel contesto della
ridefinizione degli uffici di cui all'art. 31, uffici per
le relazioni con il pubblico.
2. Gli uffici per le relazioni con il pubblico
provvedono, anche mediante l'utilizzo di tecnologie
informatiche:
a) al servizio all'utenza per i diritti di partecipazione
di cui al capo III della legge 7 agosto 1990, a. 241;
b) all'informazione all'utenza relativa agli atti e allo
stato dei procedimenti;
c) alla ricerca ed analisi finalizzate alla formulazione di
proposte alla propria amministrazione sugli aspetti
organizzativi e logistici del rapporto con l'utenza.
3. Agli uffici per le relazioni con il pubblico viene
assegnato, nell'ambito delle attuali dotazioni organiche
delle singole amministrazioni, personale con idonea
qualificazione e con elevata capacità di avere contatti
con il pubblico, eventualmente assicurato da apposita
formazione.
4. Al fine di assicurare la conoscenza di normative,
servizi e strutture, le amministrazioni pubbliche
programmano ed attuano iniziative di comunicazione di
pubblica utilità; in particolare, le amministrazioni dello
Stato, per l'attuazione delle iniziative individuate
nell'ambito delle proprie competenze, si avvalgono del
Dipartimento per l'informazione e l'editoria della
Presidenza del Consiglio dei Ministri quale struttura
centrale di servizio, secondo un piano annuale di
coordinamento del fabbisogno di prodotti e servizi, da
sottoporre all'approvazione del Presidente del Consiglio
dei Ministri".
"Art. 220 (Attività ispettive e di vigilanza). - 1.
Quando nel corso di attività ispettive di vigilanza
previste da leggi o decreti emergano indizi di reato, gli
atti necessari per assicurare le fonti di prova e
raccogliere quant'altro possa servire per l'applicazione
della legge penale sono compiuti con l'osservanza delle
disposizioni del codice.".
"Art. 4. - 1. E' istituita l'Autorità per l'informatica
nella pubblica amministrazione denominata "Autorità" ai
fini del presente decreto; tale Autorità opera in piena
autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione.
2. L'Autorità è organo collegiale costituito dal
presidente e da quattro membri, scelti tra persone dotate
di alta e riconosciuta competenza e professionalità e di
indiscussa moralità e indipendenza. Il presidente è
nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.
Entro quindici giorni dalla nomina del presidente, su
proposta di quest'ultimo, il Presidente del Consiglio dei
Ministri nomina con proprio decreto, previa deliberazione
del Consiglio dei Ministri, gli altri quattro membri.
L'autorevolezza e l'esperienza del presidente e di ciascuno
dei quattro membri dell'Autorità sono comprovate dal
relativo curriculum di cui è disposta la pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, in
allegato ai suddetti decreti.
3. Il presidente e i quattro membri durano in carica
quattro anni e possono una sola volta. Per l'intera durata
dell'incarico essere confermati essi non possono
esercitare, a pena di decadenza, alcuna attività
professionale e di consulenza, ricoprire uffici pubblici di
qualsiasi natura, essere imprenditori o dirigenti
d'azienda, nei due anni successivi alla cessazione
dell'incarico non possono altresì operare nei settori
produttivi dell'informatica. I dipendenti statali ed i
docenti universitari, per l'intera durata dell'incarico,
sono collocati, rispettivamente, nella posizione di fuori
ruolo e di aspettativa.
4. Al funzionamento degli uffici e dei servizi
dell'Autorità, al fine della corretta esecuzione delle
deliberazioni adottate dall'Autorità medesima, sovrintende
un direttore generale, che ne risponde al presidente
dell'Autorità ed è nominato dal Presidente del Consiglio
dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri, su designazione del presidente dell'Autorità. Il
direttore generale dura in carica tre anni, può essere
confermato, anche più di una volta, ed è soggetto alle
disposizioni di cui al comma 3.
5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,
su proposta del Ministro del tesoro, sono determinate le
indennità da corrispondere al Presidente, ai quattro
membri ed al direttore generale".
"Art. 5. - 1. Le norme concernenti l'organizzazione ed il
funzionamento dell'Autorità, l'istituzione del ruolo del
personale, il relativo trattamento giuridico ed economico e
l'ordinamento delle carriere, nonché la gestione delle
spese nei limiti previsti dal presente decreto, anche in
deroga alle disposizioni sulla contabilità generale dello
Stato, sono adottate con regolamento emanato con decreto
del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del
Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, su
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di
concerto con il Ministro del tesoro e su parere conforme
dell'Autorità medesima. Il parere del Consiglio di Stato
sullo schema di regolamento è reso entro trenta giorni
dalla ricezione della richiesta, decorsi i quali il
regolamento può comunque essere emanato. Si applica il
trattamento economico previsto per il personale del Garante
per l'editoria e la radiodiffusione ovvero dell'organismo
che dovesse subentrare nelle relative funzioni, fermo
restando il limite massimo complessivo di centocinquanta
unità. Restano altresì fermi gli stanziamenti dei
capitoli di cui al comma 2, così come determinati per il
1995 e tenendo conto dei limiti di incremento previsti per
la categoria IV per il triennio 1996-1998.
2. L'Autorità provvede all'autonoma gestione delle spese
per il proprio funzionamento e per la realizzazione dei
progetti innovativi da essa direttamente gestiti, nei
limiti dei fondi da iscriversi in due distinti capitoli
dello stato di previsione della spesa della Presidenza del
Consiglio dei Ministri. I fondi sono iscritti mediante
variazione compensativa disposta con decreto del Ministro
del tesoro. Detti capitoli sono destinati, rispettivamente,
alle spese di funzionamento e alla realizzazione dei citati
progetti innovativi. La gestione finanziaria è sottoposta
al controllo consuntivo della Corte dei conti.".
"Art. 9. - 1. L'autorità che ha la competenza centrale
per la sezione nazionale del Sistema d'informazione
Schengen, di cui all'articolo 108 della Convenzione, è il
Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica
sicurezza. Essa è altresì competente per le attività di
cui agli articoli 37, paragrafo 1,38, paragrafo 4, e 46,
paragrafo 2, della convenzione. È fatto divieto di
trasmettere i dati personali dei richiedenti l'asilo alle
autorità dei loro Presi di provenienza o a parti
contraenti che non prevedono analogo divieto.
2. L'autorità di controllo di cui all'art. 114 della
Convenzione è il Garante per la tutela delle persone e di
altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.
Fino a quando non sarà istituito tale organo, i relativi
compiti sono svolti dal Comitato parlamentare di cui al
secondo comma dell'art. 11 della legge 24 ottobre 1977, n.
801, il quale può designare, per i compiti di controllo
previsti dal predetto art. 114 della Convenzione e per
quelli di cui all'art. 115 della Convenzione stessa uno o
più dei suoi componenti e un esperto particolarmente
qualificato nella materia scelto dal comitato stesso. La
designazione non ha effetto se non è comunicata
all'autorità di controllo comune istituita a norma
dell'art. 115 della Convenzione".
"Art. 10. - 1. Per il funzionamento del Sistema
d'informazione Schengen si applicano direttamente le
disposizioni di cui agli articoli da 94 a 104, nonché
quelle di cui agli articoli 112 e 113 della Convenzione
stessa per quanto concerne le categorie di dati, le
specifiche finalità di utilizzazione, le autorità che
possono accedere ai dati e la durata di conservazione degli
stessi.
2. Per tutto quanto non disciplinato dalla Convenzione, e
fino alla data di entrata in vigore della legge istitutiva
del Garante per la tutela delle persone e di altri soggetti
rispetto al trattamento dei dati personali si applicano, in
quanto compatibili, le disposizioni degli articoli da 7 a
11 della legge 1 aprile 1981, n. 121.
3. Le disposizioni dell'articolo 12 della legge 1 aprile
1981, n. 121, si applicano anche nei confronti del pubblico
ufficiale che comunica o fa uso di dati o informazioni in
violazione delle disposizioni che disciplinano il Sistema
d'informazione Schengen.
"Art. 6. (Coordinamento e direzione unitaria delle forze
di polizia) - Il dipartimento della pubblica sicurezza, ai
fini dell'attuazione delle direttive impartite dal Ministro
dell'interno nell'esercizio delle attribuzioni di
coordinamento e di direzione unitaria in materia di ordine
e di sicurezza pubblica, espleta compiti di:
a) classificazione, analisi e valutazione delle
informazioni e dei dati che devono essere forniti anche
dalle forze di polizia in materia di tutela dell'ordine,
della sicurezza pubblica e di prevenzione e repressione
della criminalità e loro diramazione agli organi operativi
delle suddette forze di polizia;
b) ricerca scientifica e tecnologica, documentazione,
studio e statistica;
c) elaborazione della pianificazione generale dei servizi
d'ordine e sicurezza pubblica;
d) pianificazione generale e coordinamento delle
pianificazioni operative dei servizi logistici e
amministrativi di carattere comune alle forze di polizia;
e) pianificazione generale e coordinamento delle
pianificazioni operative della dislocazione delle forze di
polizia e dei relativi servizi tecnici;
f) pianificazione generale e coordinamento delle
pianificazioni finanziarie relative alle singole forze di
polizia;
g) mantenimento e sviluppo delle relazioni comunitarie e
internazionali".
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