La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare.
LAVORI PREPARATORI
Camera dei deputati (atto n. 1579):
Presentato dal Ministro di grazia e giustizia (FLICK) il 20
giugno 1996.
Assegnato alla II commissione (Giustizia), in sede
referente, il 16 luglio 1996, con pareri delle commissioni
I, III, V, VI, IX, XI, XII e della commissione speciale per
le politiche comunitarie.
Esaminato dalla II commissione l'11, 12, 18 e 19 settembre
1996.
Esaminato in aula il 25 settembre 1996 e approvato il 1
ottobre 1996.
Senato della Repubblica (atto n. 1407):
Assegnato alla 2 commissione (Giustizia), in sede
referente, il 4 ottobre 1996, con pareri delle commissioni
1, 3, 5, 6, 8, 10, 11, 12 e della giunta per gli affari
delle Comunità europee.
Esaminato dalla 2 commissione il 9, 10, 24, 29, 30 ottobre;
5, 6 e 7 novembre 1996.
Esaminato in aula e approvato, con modificazioni, il 19
dicembre 1996.
Camera dei deputati (atto n. 1579/B):
Assegnato alla II commissione (Giustizia), in sede
referente, il 20 dicembre 1996, con pareri delle
commissioni I, V e XI.
Esaminato dalla II commissione il 21 dicembre 1996.
Esaminato in aula il 21 dicembre 1996 e approvato il 22
dicembre 1996.
NOTE
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai
sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'art. 686 del Codice di procedura
penale:
"Art. 686 (Iscrizioni nel casellario giudiziale). -
1. Nel casellario giudiziale, oltre le annotazioni prescritte
da particolari disposizioni di legge, si iscrivono per
estratto:
a) nella materia penale, regolata dal codice penale o da
leggi speciali:
1) le sentenze di condanna e i decreti penali appena
divenuti irrevocabili, salvo quelli concernenti
contravvenzioni per le quali è ammessa la definizione in
via amministrativa o l'oblazione, ai sensi dell'art. 162
del codice penale, sempre che per le stesse non sia stata
concessa la sospensione condizionale della pena;
2) i provvedimenti emessi dagli organi giurisdizionali
dell'esecuzione non più soggetti a impugnazione che
riguardano la pena, le misure di sicurezza, gli effetti
penali della condanna, l'applicazione dell'amnistia e la
dichiarazione di abitualità o professionalità nel reato o
di tendenza a delinquere;
3) i provvedimenti che riguardano l'applicazione di pene
accessorie;
4) le sentenze non più soggette a impugnazione che hanno
prosciolto l'imputato o dichiarato non luogo a procedere
per difetto di imputabilità o disposto una misura di
sicurezza o dichiarato estinto il reato per applicazione
di sanzioni sostitutive su richiesta dell'imputato;
b) nella materia civile:
1) le sentenze passate in giudicato che hanno pronunciato
l'interdizione o l'inabilitazione e i provvedimenti che le
revocano;
2) le sentenze con le quali l'imprenditore è stato
dichiarato fallito;
3) le sentenze di omologazione del concordato fallimentare
e quelle che hanno dichiarato la riabilitazione del
fallito;
4) i decreti di chiusura del fallimento;
c) i provvedimenti amministrativi relativi alla perdita o
alla revoca della cittadinanza e all'espulsione dello
straniero;
d) i provvedimenti definitivi che riguardano
l'applicazione delle misure di prevenzione della
sorveglianza speciale semplice o con divieto od obbligo di
soggiorno.
2. Quando sono state riconosciute dall'autorità
giudiziaria, sono pure iscritte, nei casi previsti dal
comma 1, lett. a), le sentenze pronunciate da autorità
giudiziarie straniere.
3. Nel casellario si iscrive altresì, se si tratta di
condanna penale, la menzione del luogo e del tempo in cui
la pena fu scontata e dell'eventuale applicazione di misure
alternative alla detenzione ovvero la menzione che non fu
in tutto o in parte scontata, per amnistia, indulto,
grazia, liberazione condizionale e per altra causa; devono
inoltre essere iscritti i provvedimenti che dichiarano o
revocano la riabilitazione".
- Si trascrive il testo dell'art. 26 della legge 3 febbraio
1963, n. 69 (Ordinamento della professione di giornalista):
"Art. 26 (Albo: istituzione). - Presso ogni Consiglio
dell'Ordine regionale o interregionale è istituito l'albo
dei giornalisti che hanno la loro residenza nel territorio
compreso nella circoscrizione del Consiglio.
L'albo è ripartito in due elenchi, l'uno dei
professionisti l'altra dei pubblicisti.
I giornalisti che abbiano la loro abituale residenza
fuori del territorio della Repubblica sono iscritti
nell'albo di Roma".
- Si riporta il testo dell'art. 33 della legge 3 febbraio
1963, n. 69 (Ordinamento della professione di giornalista):
"Art. 33 (Registro dei praticanti). - Nel registro dei
praticanti possono essere iscritti coloro che intendono
avviarsi alla professione giornalistica e che abbiano
compiuto almeno 18 anni di età.
La domanda per l'iscrizione deve essere corredata dai
documenti di cui ai numeri 1), 2) e 4 dell'art. 31. Deve
essere altresì corredata dalla dichiarazione del direttore
comprovante l'effettivo inizio della pratica di cui
all'art. 34.
Si applica il disposto del comma secondo dell'art. 31.
Per l'iscrizione nel registro dei praticanti è
necessario altresì avere superato un esame di cultura
generale, diretto ad accertare l'attitudine all'esercizio
della professione.
Tale esame dovrà svolgersi di fronte ad una commissione,
composta da cinque membri, di cui quattro da nominarsi da
ciascun Consiglio regionale o interregionale, e scelti fra
i giornalisti professionisti con almeno dieci anni di
iscrizione. Il quinto membro, che assumerà le funzioni di
presidente della Commissione, sarà scelto fra gli
insegnanti di ruolo di scuola media superiore e nominato
dal provveditore agli studi del luogo ove ha sede il
Consiglio regionale o interregionale.
Le modalità di svolgimento dell'esame saranno
determinate dal regolamento.
Non sono tenuti a sostenere la prova di esame, di cui
sopra, i praticanti in possesso di titolo di studio non
inferiore alla licenza di scuola media superiore".
- La legge 21 febbraio 1989, n. 98, reca: "Ratifica ed
esecuzione della convenzione n. 108 sulla protezione delle
persone rispetto al trattamento automatizzato di dati di
carattere personale, adottata a Strasburgo il 28 gennaio
1981".
- Il D.Lgs. 12 febbraio 1993, n. 39, reca: "Norme in
materia di sistemi informativi automatizzati delle
amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 2, comma 1,
lettera mm), della legge 23 ottobre 1992, n. 421"
Nota all'art. 3:
- Il testo dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400,
recante: "Disciplina dell'attività di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri",
è il seguente:
"Art. 14 (Decreti legislativi). - 1. I decreti legislativi
addottati dal Governo ai sensi dell'articolo 76 della
Costituzione sono emanati dal Presidente della Repubblica
con la denominazione di "decreto legislativo" e con
l'indicazione, nel preambolo, della legge di delegazione,
della deliberazione del Consiglio dei Ministri e degli
altri adempimenti del procedimento prescritti dalla legge
di delegazione.
2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire entro
il termine fissato dalla legge di delegazione; il testo del
decreto legislativo adottato dal Governo è trasmesso al
Presidente della Repubblica, per la emanazione, almeno
venti giorni prima della scadenza.
3. Se la delega legislativa si riferisce ad una pluralità
di oggetti distinti suscettibili di separata disciplina, il
Governo, può esercitarla mediante più atti successivi per
uno o più degli oggetti predetti. In relazione al termine
finale stabilito dalla legge di delegazione, il Governo
informa periodicamente le Camere sui criteri che segue
nell'organizzazione dell'esercizio della delega.
4. In ogni caso, qualora il termine previsto per
l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo è
tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
decreti delegati. Il parere è espresso dalle Commissioni
permanenti delle due Camere competenti per materia entro
sessanta giorni, indicando specificatamente le eventuali
disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive
della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni
successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue
osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle
Commissioni per il parere definitivo che deve essere
espresso entro trenta giorni".
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