Attuazione della direttiva 91/250/CEE relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore.
DECRETO LEGISLATIVO 29 dicembre 1992, n. 518.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione.
Visto l'art. 7 della legge 19 dicembre 1992, n. 489, recante delega al Governo per l'attuazione della direttiva 91/250/CEE del Consiglio del 14 maggio 1991, relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 dicembre 1992;
Sulla proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie e per gli affari regionali, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia e del tesoro;
EMANA
il seguente decreto legislativo
Art. 1
1. All'art. 1 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e' aggiunto il seguente comma:
"Sono altresi' protetti i programmi per elaboratore come opere letterarie ai sensi della Convenzione di Berna sulla protezione delle opere letterarie ed artistiche ratificata e resa esecutiva con legge 20 giugno 1978, n. 399".
Art. 2
1. Dopo il n. 7) dell'art. 2 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e' aggiunto il seguente numero:
"8) i programmi per elaboratore, in qualsiasi forma espressi purche' originali quale risultato di creazione intellettuale dell'autore. Restano esclusi dalla tutela accordata dalla presente legge le idee e i principi che
stanno alla base di qualsiasi elemento di un programma, compresi quelli alla base delle sue interfacce. Il termine programma comprende anche il materiale preparatorio per la progettazione del programma stesso".
Art. 3
1. Dopo l'art. 12 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e' inserito il seguente:
"Art. 12-bis - Salvo patto contrario, qualora un programma per elaboratore sia creato dal lavoratore dipendente nell'esecuzione delle sue mansioni o su istruzioni impartite dal suo datore di lavoro, questi e' titolare dei diritti
esclusivi di utilizzazione economica del programma creato".
Art. 4
1. Dopo l'art. 27 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e' inserito il seguente:
"Art. 27-bis - La durata dei diritti di utilizzazione economica del programma per elaboratore prevista dalle disposizioni della presente Sezione si computa, nei rispettivi casi, a decorrere dal 1ø gennaio dell'anno successivo a
quello in cui si verifica l'evento considerato dalla norma".
Art. 5
1. Dopo la sezione V del capo IV del titolo I della legge 22 aprile 1941, n. 633, e' aggiunta la seguente sezione:
"Sezione VI - Programmi per elaboratore
Art. 64-bis - 1. Fatte salve le disposizioni dei successivi articoli 64-ter e 64-quater, i diritti esclusivi conferiti dalla presente legge sui programmi per elaboratore comprendono il diritto di effettuare o autorizzare:
a) la riproduzione, permanente o temporanea, totale o parziale, del programma per elaboratore con qualsiasi mezzo o in qualsiasi forma. Nella misura in cui operazioni quali il caricamento, la visualizzazione,
l'esecuzione, la trasmissione o la memorizzazione del programma per elaboratore richiedano una riproduzione, anche tali operazioni sono soggette all'autorizzazione del titolare dei diritti;
b) la traduzione, l'adattamento, la trasformazione e ogni altra modificazione del programma per elaboratore, nonche' la riproduzione dell'opera che ne risulti, senza pregiudizio dei diritti di chi modifica il programma;
c) qualsiasi forma di distribuzione al pubblico, compresa la locazione, del programma per elaboratore originale o di copie dello stesso. La prima vendita di una copia del programma nella Comunita' Economica Europea da parte
del titolare dei diritti, o con il suo consenso, esaurisce il diritto di distribuzione di detta copia all'interno della Comunita', ad eccezione del diritto di controllare l'ulteriore locazione del programma o di una copia dello stesso.
Art. 64-ter - 1. Salvo patto contrario, non sono soggette all'autorizzazione del titolare dei diritti le attivita' indicate nell'art. 64-bis, lettere a) e b), allorche' tali attivita' sono necessarie per l'uso del programma per
elaboratore conformemente alla sua destinazione da parte del legittimo acquirente, inclusa la correzione degli errori.
2. Non puo' essere impedito per contratto, a chi ha il diritto di usare una copia del programma per elaboratore di effettuare una copia di riserva del programma, qualora tale copia sia necessaria per l'uso.
3. Chi ha il diritto di usare una copia del programma per elaboratore puo', senza l'autorizzazione del titolare dei diritti, osservare, studiare o sottoporre a prova il funzionamento del programma, allo scopo di determinare le
idee ed i principi su cui e' basato ogni elemento del programma stesso, qualora egli compia tali atti durante operazioni di caricamento, visualizzazione, esecuzione, trasmissione o memorizzazione del programma che egli ha il diritto
di eseguire. Gli accordi contrattuali conclusi in violazione del presente comma sono nulli.
Art. 64-quater - 1. L'autorizzazione del titolare dei diritti non e' richiesta qualora la riproduzione del codice del programma di elaboratore e la traduzione della sua forma ai sensi dell'art. 64-bis, lettere a) e b), compiute al fine di
modificare la forma del codice, siano indispensabili per ottenere le informazioni necessarie per conseguire l'interoperabilita', con altri programmi, di un programma per elaboratore creato autonomamente purche' siano soddisfatte le seguenti condizioni.
a) le predette attivita' siano eseguite del licenziatario o da altri che abbia il diritto di usare una copia del programma oppure, per conto loro, da chi e' autorizzato a tal fine,
b) le informazioni necessarie per conseguire l'interoperabilita' non siano gia' facilmente e rapidamente accessibili ai soggetti indicati alla lettera a);
c) le predette attivita' siano limitate alle parti del programma originale necessarie per conseguire l'interoperabilita'.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non consentono che le informazioni ottenute in virtu' della loro applicazione:
a) siano utilizzate a fini diversi dal conseguimento dell'interoperabilita' del programma creato autonomamente;
b) siano comunicate a terzi, fatta salva la necessita' di consentire l'interoperabilita' del programma creato autonomamente,
c) siano utilizzate per lo sviluppo, la produzione o la commercializzazione di un programma per elaboratore sostanzialmente simile nella sua forma espressiva, o per ogni altra attivita' che violi il diritto d'autore.
3. Gli accordi contrattuali conclusi in violazione dei commi 1 e 2 sono nulli.
4. Conformemente alla convenzione di Berna sulla tutela delle opere letterarie ed artistiche ratificata e resa esecutiva con legge 20 giugno 1978, n. 399, le disposizioni del presente articolo non possono essere interpretate
in modo da consentire che la loro applicazione arrechi indebitamente pregiudizio agli interessi legittimi del titolare dei diritti o sia in conflitto con il normale sfruttamento del programma".
Art. 6
1. All'art. 103 della legge 22 aprile 1941, n. 633, sono apportate le seguenti integrazioni:
a) Dopo il terzo comma e' aggiunto il seguente:
"Alla Societa' italiana degli autori ed editori e' affidata, altresi', la tenuta di un registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore. In tale registro viene registrato il nome del titolare dei diritti esclusivi di
utilizzazione economica e la data di pubblicazione del programma, intendendosi per pubblicazione il primo atto di esercizio dei diritti esclusivi".
b) Dopo il quinto comma e' aggiunto il seguente:
"I registri di cui al presente articolo possono essere tenuti utilizzando mezzi e strumenti informatici".
Art. 7
1. Dopo il secondo comma dell'art. 105 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e' inserito il seguente:
"Per i programmi per elaboratore la registrazione e' facoltativa ed onerosa".
Art. 8
1. All'art. 161 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"Le disposizioni di questa Sezione si applicano anche a chi mette in circolazione in qualsiasi modo, o detiene per scopi commerciali copie non autorizzate di programmi e qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o
facilitare la rimozione arbitraria o l'esclusione funzionale dei dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratore".
Art. 9
1. Al primo comma dell'art. 171 della legge 22 aprile 1941, n. 633, sono permesse le seguenti parole: "Salvo quanto previsto dall'art. 171-bis".
Art. 10
1. Dopo l'art. 171 della legge 22 aprile 1941, n.633, e' inserito il seguente:
"Art. 171-bis - 1. Chiunque abusivamente duplica a fini di lucro, programmi per elaboratore, o, ai medesimi fini e sapendo o avendo motivo di sapere che si tratta di copie non autorizzate, importa, distribuisce, vende,
detiene a scopo commerciale, o concede in locazione i medesimi programmi, e' soggetto alla pena della reclusione da tre mesi a tre anni e della multa da L. 500.000 a L. 6.000.000. Si applica la stessa pena se il fatto concerne
qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale dei dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratore. La pena non e' inferiore nel minimo a sei mesi di
reclusione e la multa a L. 1.000.000 se il fatto e' di rilevante gravita' ovvero se il programma oggetto dell'abusiva duplicazione, importazione, distribuzione, vendita, detenzione a scopo commerciale o locazione sia stato precedentemente
distribuito, venduto o concesso in locazione su supporti contrassegnati dalla Societa' italiana degli autori ed editori ai sensi della presente legge e del relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 18 maggio 1942, n. 1369.
2. La condanna per i reati previsti al comma 1 comporta la pubblicazione delle sentenza in uno o piu' quotidiani e in uno o piu' periodici specializzati".
Art. 11
1. Dopo l'art. 199 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e' inserito il seguente:
"Art. 199-bis - 1. Le disposizioni della presente legge si applicano anche ai programmi creati prima della sua entrata in vigore, fatti salvi gli eventuali atti conclusi e i diritti acquisiti anteriormente a tale data".
Art. 12
1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da emanarsi, sentita la Societa' italiana degli autori ed editori, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge saranno determinate le caratteristiche del
registro, le modalita' di registrazione di cui agli articole 6 e 7 e le relative tariffe.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 29 dicembre 1992
SCALFARO
Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri
Costa, Ministro per il coordinamento delle
politiche comunitarie e per gli affari regionali
Colombo, Ministro per gli affari esteri
Martelli, Ministro di grazia e giustizia
Barucci, Ministro del tesoro
Per ragioni di urgenza si omette la pubblicazione delle note al presente decreto legislativo, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione, sulla
emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 14 marzo 1986, n. 217.
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La forbice si allarga
Un decreto legislativo appena pubblicato sulla G.U. ha inasprito le sanzioni a carico dei duplicatori abusivi di programmi.
Rispetto alle multe finora previste (da 500 mila a 6 milioni) oltre alla reclusione da tre mesi a tre anni, il nuovo decreto raddoppia quasi la sanzione portandola da un minimo di un milione a un massimo di 10 milioni di lire.
Nel caso in cui il fatto sia di rilevante gravita' o se il software pirato e' stato venduto su supporti contrassegnati dalla SIAE, la pena non potra' essere inferiore a sei mesi di reclusione e a tre milioni di lire di multa, contro un milione di lire finora previsti.
Un'altra innovazione introdotta dal nuovo decreto legislativo rende nulle tutte le clausole contrattuali pattuite in violazione delle norme che disciplinano il diritto ad utilizzare copie di programmi per elaboratori.
:-(
Si continua a voler inasprire le pene a fronte di una tecnologia che rende sempre piu' facile lo scambio di informazioni.
La forbice continua ad essere sempre piu' larga cosicche' saranno sempre piu' difficile e dolorosi i suoi tagli...
:-(
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Una sentenza interessante :-)
ASSOLUZIONE
PRETURA CIRCONDARIALE di MILANO - UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI
Il Giudice Dottor xxxxxxx xxxxxxx
Letti gli atti del procedimento penale indicato in epigrafe per il reato di cui all'art 615 quater C.P.
Esaminata la richiesta di dissequestro del personal computer formulata nell'interesse dell'indagato e allegata agli atti;
Considerato che l'analisi dei sistemi informatici sequestrati a Valenti Davide non ha consentito di riscontrare presenze di codici di accesso alla rete a commutazione di pacchetto ITAPAC, ne di accertare l'illecita detenzione del codice di accesso gia' assegnato alla ITALTEL-SIT S.P.A., con cio' dimostrando l'insussistenza del reato di cui all'art 615 quater C.P.;
Rilevato che dalle verifiche operate dalla DIGOS risulta che una parte del software (peraltro nemmeno ben identificata) installata sui sistemi sequestrati al Valenti deriva dalla duplicazione abusiva di programmi originali;
Ritenuto tuttavia che tale circostanza sia irrilevante ai fini penali, non potendosi nel caso di specie ravvisare la violazione nell'art 171 bis L. N. 633/1941;
Considerato che la norma in questione punisce con sanzione penale la duplicazione abusiva dei programmi per elaboratore solo se effettuata a fini di lucro;
Rilevato che manca del tutto la prova che il yyyyyyy avesse duplicato i programmi a fini di lucro, posto che il collegamento alla sua rete informatica non comportava il versamento di alcun corrispettivo e gli utenti si impegnavano ad utilizzare i programmi a scopo di studio;
Rilevato che nessun elemento volto a dimostrare la volonta' del Valenti di agire a fini di lucro e' stato raccolto dalla Pubblica Accusa;
Ritenuto pertanto che la duplicazione del programma e la comunicazione della copia duplicata agli utenti di una banca dati privata non integri gli estremi di reato e possa eventualmente dar luogo a responsabilita' civile per violazione alle norme sul diritto di autore;
Considerato che il computer e i programmi in sequestro non costituiscono corpo di reato, e allo stato degli atti manca la prova che la loro libera disponibilita' possa agevolare la commissione di altri reati, sicche' devono essere restituititi al leggittimo proprietario;
P.Q.M.
Visto l'art 263 C.P.P., ordina
la restituzione del computer e dei dati in esso memorizzati in favore di YYYYY yyyyy.