IL MINISTRO DEL TESORO
Visto il regio decreto-legge 18 gennaio 1923, n. 94, sulla
costituzione del Provveditorato generale dello Stato;
Visto il regio decreto 20 giugno 1929, n. 1058, che approva il
regolamento sui servizi del Provveditorato generale dello Stato;
Vista la legge 6 dicembre 1928, n. 2744, riguardante la
costituzione dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato;
Vista la legge 13 luglio 1966, n. 559, che attribuisce, tra
l'altro, all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato la stampa e
la gestione della Gazzetta Ufficiale e della Raccolta ufficiale
delle leggi e dei decreti della Repubblica;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1967,
n. 806, che approva il regolamento di attuazione del nuovo
ordinamento dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
1985, n. 1092, che, tra l'altro, assegna all'Istituto Poligrafico
e Zecca dello Stato il compito di diffusione immediata in tutto
il territorio nazionale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana;
Visto il decreto ministeriale 10 maggio 1989 e successive
modificazioni che approvano le nuove istruzioni per la disciplina
dei servizi di vigilanza e controllo sulla produzione delle
carte-valori, degli stampati a rigoroso rendiconto, degli
stampati comuni e delle pubblicazioni ufficiali, nonché
delle ordinazioni, delle consegne, della distribuzione di tali
prodotti e dei conseguenti rapporti con l'Istituto Poligrafico e
Zecca dello Stato;
Visto il decreto ministeriale 29 settembre 1992, n. 141, che
istituisce presso il Provveditorato generale dello Stato il
centro telematico di distribuzione agli organi dello Stato di
banche dati di interesse pubblico;
Tenuto conto che, anche per effetto del citato decreto del
Presidente della Repubblica n. 1092/85, sono stati istituiti i
servizi ISPOLITEL di diffusione telematica di banche dati nelle
aree giuridica nazionale (GURITEL), giuridica della Comunità
europea (CEETEL), commerciale (COMITEL), concorsi pubblici
(CONCORSI) ed albi professionali (ALBITEL), indirizzati sia ai
settori pubblici che a quelli privati;
Considerato che, fin dal 1989, la Gazzetta Ufficiale telematica
(GURITEL) viene distribuita agli uffici dello Stato anche
attraverso la struttura informatica del Provveditorato generale
dello Stato;
Rilevata l'importanza sociale di istituire un moderno ed uniforme
servizio di informazione da parte degli organi della pubblica
amministrazione rivolto al settore privato;
Ritenuto opportuno di meglio organizzare, nell'area telematica,
le competenze istituzionali dell'Istituto Poligrafico e Zecca
dello Stato concernenti la divulgazione di pubblicazioni
ufficiali dello Stato;
Considerati i vantaggi economici che possono derivare allo Stato
ed alle amministrazioni pubbliche dalla diffusione di banche
dati;
Valutate le economie di scala perseguibili dalla realizzazione di
una struttura telematica integrata fra Provveditorato generale
dello Stato e Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
finalizzata alla fornitura del servizio di accesso a banche dati
pubbliche;
Considerati i vantaggi funzionali per gli utenti che derivano
dalla possibilità di accedere in modo organico e guidato alle
banche dati pubbliche attraverso un solo collegamento;
Considerato che l'attuale struttura commerciale dell'Istituto
Poligrafico e Zecca dello Stato può essere utilizzata anche ai
fini della diffusione di banche dati di pubblica utilità;
Decreta:
1. L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato è autorizzato ad
effettuare la distribuzione di banche dati pubbliche a persone
fisiche ed a persone giuridiche pubbliche e private, fermo
restando l'ambito di competenza del Provveditorato generale dello
Stato definito con decreto ministeriale 29 settembre 1992, n.
141, per quanto concerne la distribuzione delle banche dati di
pubblica utilità agli organi dello Stato.
2. Il sistema informatico dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello
Stato, limitatamente alle attività di cui al precedente
articolo, è integrato con il centro telematico di distribuzione
banche dati del Provveditorato generale dello Stato, che assolve
agli stessi compiti nei confronti degli organi centrali dello
Stato.
3. Le funzioni di vigilanza e controllo, istituzionalmente
esercitate dal Provveditorato generale dello Stato, si applicano
anche nei confronti delle attività dell'Istituto Poligrafico e
Zecca dello Stato di cui al presente atto.
4. Il servizio di distribuzione banche dati dell'Istituto
Poligrafico e Zecca dello Stato è integrativo rispetto ai
servizi di distribuzione eventualmente svolti autonomamente dalle
singole amministrazioni per le proprie produzioni.
5. L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato stipula convenzioni
con amministrazioni, enti od istituti pubblici fornitori di
banche dati, a titolo gratuito od oneroso, per la relativa
diffusione ai settori d'utenza di propria competenza. Dette
convenzioni, della durata di un anno e tacitamente rinnovabili in
mancanza di disdetta, stabiliscono le modalità di accesso, i
criteri di abilitazione degli utenti, gli eventuali costi delle
banche dati, a carattere forfettario o calcolati a tariffa, i
sistemi di contabilizzazione degli accessi e le caratteristiche
di fruibilità delle informazioni rese disponibili.
6. Nelle convenzioni deve essere inserita apposita clausola con
cui amministrazioni, enti ed istituti pubblici e l'Istituto
Poligrafico e Zecca dello Stato sono esonerati da ogni
responsabilità per danni di qualsiasi natura, diretti od
indiretti, ed in particolare per i danni derivanti da eventuali
inesattezze od incompletezze dei dati contenuti nelle banche
dati, nonché da eventuali sospensioni del servizio.
7. Le amministrazioni, enti od istituti pubblici fornitori di
banche dati hanno la piena ed esclusiva proprietà delle
informazioni ed dei metodi di ricerca; hanno altresì il diritto
di estendere o cancellare i contenuti informativi dello loro
banche dati, nonché di modificare i metodi di ricerca.
Nessuna responsabilità può ad essi essere imputata in
conseguenza delle variazioni suddette.
8. L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato stipula contratti
di fornitura del servizio di distribuzione banche dati con gli
utenti appartenenti ai settori di propria competenza, nell'ambito
delle attribuzioni di cui all'art. 1. Nei contratti devono essere
indicate le banche dati cui viene concesso l'accesso e le
caratteristiche di fruizione, così come espresso nelle
convenzioni stipulate con le amministrazioni, enti ed istituti
pubblici fornitori delle banche dati stesse. Nei contratti deve
essere altresì indicato il divieto di distribuire a terzi, anche
gratuitamente, le informazioni ottenute o comunque di compiere
alcun atto di commercio delle stesse ed il divieto, se espresso
nelle convenzioni, di produrre le informazioni su supporti adatti
alla elaborazione elettronica, o di compiere in alcun modo
attività diretta di elaborazione elettronica sulle informazioni
stesse.
9. L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato si assume la
responsabilità del controllo delle abilitazioni agli accessi
alle banche dati e del rispetto da parte degli utenti di tutte le
clausole previste nelle convenzioni e nei contratti.
10. In considerazione delle attività che svolge nei settori
della diffusione dell'informazione pubblica e dell'editoria di
Stato, l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato può realizzare
nuove banche dati mediante la collaborazione di amministrazioni
centrali e periferiche dello Stato e di enti pubblici interessati
alla diffusione delle proprie informazioni.
11. Le spese ed i proventi derivanti dal servizio di cui al
presente decreto sono imputati al bilancio dell'Istituto
Poligrafico e Zecca dello Stato. (1) Pubblicato nella Gazz. Uff.
24 marzo 1993, n. 69. (2) Si ritiene opportuno riportare anche la
premessa del presente decreto.