IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 9 febbraio 1982, n. 42, recante delega al Governo
ad emanare norme per l'attuazione delle direttive della Comunità
economica europea;
Vista la direttiva n. 77/312 del 29 marzo 1977, emanata dal
Consiglio delle Comunità europee, concernente la sorveglianza
biologica della popolazione contro il rischio di saturnismo;
Considerato che in data 25 febbraio 1982, ai termini dell'art. 1
della legge 9 febbraio 1982, n. 42, è stato inviato lo schema
del presente provvedimento ai Presidenti della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica per gli adempimenti ivi
previsti;
Tenuto conto delle osservazioni formulate in sede parlamentare;
Considerato che risulta così completato il procedimento previsto
dalla legge di delega;
Sulla proposta del Ministro per il coordinamento interno delle
politiche comunitarie, di concerto con i Ministri degli affari
esteri, del tesoro, della sanità, dell'industria, del commercio
e dell'artigianato, di grazia e giustizia;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 28 maggio 1982;
Emana il seguente decreto:
1. L'esposizione della popolazione al rischio di saturnismo fuori
dei luoghi di lavoro si basa, ai sensi del presente decreto,
sulla misurazione della piombemia e, a titolo di esame indicativo
o complementare, sulla misurazione dell'ALAD (deidratasi
dell'acido delta-aminolevulinico) secondo le modalità di cui
agli allegati II e III.
I prelievi di sangue per la campionatura sono effettuati su base
volontaria.
2. Le regioni attuano la procedura di sorveglianza biologica,
avvalendosi delle competenti autorità sanitarie locali.
In particolare le regioni provvedono:
a) alla redazione del programma di sorveglianza biologica;
b) al coordinamento ed alla verifica di coerenza dei programmi
delle competenti autorità sanitarie locali;
c) alla normativa integrativa e di attuazione dei criteri e delle
norme generali previste dal presente decreto.
Le unità sanitarie locali provvedono all'attuazione dei compiti
previsti dal presente decreto. L'attività statale di
coordinamento è affidata all'Istituto superiore di sanità,
sulla base delle direttive impartite dal Ministero della sanità.
L'Istituto superiore di sanità manterrà i necessari rapporti a
livello tecnico con la commissione delle Comunità europee.
3. La campionatura riguarda:
gruppi di almeno 100 persone in zone urbane che contano più di
0,5 milioni di abitanti;
gruppi di almeno 100 persone, se tale cifra potrà essere
raggiunta, scelte tra le popolazioni esposte a fonti
significative di inquinamento da piombo;
gruppi critici determinati dalle autorità competenti delle
singole regioni.
4. La campionatura dei gruppi di cui al precedente articolo viene
effettuata durante due campagne in ciascuna zona considerata per
tutta la durata del programma, con un intervallo minimo di 24
mesi. La seconda campagna non riguarda necessariamente i medesimi
individui della prima.
5. Per la valutazione dei risultati della sorveglianza biologica,
simultaneamente sono considerati come livelli di riferimento i
seguenti livelli di piombemia, che tengono conto delle relazioni
dose-effetto riportate nell'allegato I:
20 microgrammi al massimo di Pb/100 ml di sangue per il 50% del
gruppo di popolazione esaminato;
30 microgrammi al massimo di Pb/100 ml di sangue per il 90% del
gruppo di popolazione esaminato;
35 microgrammi al massimo di Pb/100 ml di sangue per il 98% del
gruppo di popolazione esaminato.
6. Per la determinazione della piombemia: le singole regioni
comunicano al Ministero della sanità ed all'Istituto superiore
di sanità i nomi dei laboratori che partecipano al programma di
sorveglianza biologica ed i metodi di analisi usati;
l'Istituto superiore di sanità, in collegamento con le regioni,
organizza programmi di mutuo confronto nell'ambito dei programmi
della commissione delle Comunità europee, cui partecipano
rappresentanti dei predetti laboratori: l'Istituto superiore di
sanità, in collegamento con le regioni, esamina i risultati di
tali programmi allo scopo di migliorare la comparabilità dei
metodi di analisi;
l'Istituto superiore di sanità informa periodicamente il
Ministero della sanità e la commissione delle Comunità europee
dei risultati così ottenuti.
7. L'esito delle analisi che accerti uno o più superamenti dei
livelli di riferimento di cui all'art. 5, è immediatamente
comunicato alle regioni ed al Ministero della sanità.
Essi:
verificano la validità dei risultati;
ricavano le fonti di esposizione che provocano tali superamenti,
effettuando tutte le indagini necessarie anche su tutti gli
individui il cui livello di piombemia supera 35 æg/100 ml;
adottano nell'ambito delle rispettive competenze misure adeguate.
8. Le regioni, entro tre mesi dalla data di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale del presente decreto, comunicano la
designazione del rappresentante regionale incaricato di
trasmettere al Ministero della sanità ed all'Istituto superiore
di sanità;
i dati relativi alla sorveglianza biologica dei gruppi di
popolazione di cui all'art. 3, contenenti indicazioni riguardanti
il metodo d'analisi, i gruppi di popolazione esaminati e le zone
in cui è stata effettuata la campionatura; tali dati debbono
garantire l'anonimato delle persone esaminate. Le modalità e la
prima trasmissione dei dati suddetti saranno stabilite di comune
accordo tra il Ministero della sanità, l'Istituto superiore di
sanità e le singole regioni;
le informazioni sui fattori che si presume siano le cause del
superamento dei livelli di riferimento di cui all'art. 5.
La regione comunica inoltre al Ministero della sanità le misure
adottate a norma dell'art. 7.
Il Ministero stesso provvederà a riferire i dati, le
informazioni e le misure di cui al comma precedente alla
commissione delle Comunità europee.
9. Si terranno, almeno due volte all'anno, riunioni presso
l'Istituto superiore di sanità, dei rappresentanti delle
regioni, segnatamente al fine di:
assicurare l'esecuzione armonizzata della sorveglianza biologica
ed in particolare delle disposizioni degli articoli 3 e 4;
controllare la comparabilità delle analisi effettuate;
esaminare le informazioni e facilitare lo scambio di informazioni
tra le regioni sui risultati ottenuti mediante la sorveglianza
biologica e sulle misure adottate a norma dell'art. 7. L'Istituto
superiore di sanità invierà dettagliati rapporti, su queste
riunioni, al Ministero della sanità ed alla commissione delle
Comunità europee.
10. Sulla base delle informazioni raccolte a norma dell'art. 8,
l'Istituto superiore di sanità elabora con i rappresentanti
delle singole regioni: una relazione annua di sintesi
sull'esecuzione di tale programma, che verrà trasmessa alla
commissione delle Comunità europee;
una relazione generale alla fine di tale programma, che servirà
di base all'eventuale elaborazione di nuove proposte per le quali
si terrà anche conto dei progressi raggiunti nel campo
scientifico e tecnico.
11. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. (Si
omettono gli allegati) (1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 4 agosto
1982, n. 212. (2) Si ritiene opportuno riportare anche la
premessa del presente decreto.