IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante
delega al Governo per l'emanazione di norme di riforma degli enti
e degli organismi pubblici di informazione statistica;
Acquisito il parere delle competenti commissioni parlamentari
previsto dal citato articolo 24;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 30 agosto 1989;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro per gli affari regionali ed i problemi istituzionali, di
concerto con i Ministri dell'interno, dell'agricoltura e delle
foreste, della sanità, del bilancio e della programmazione
economica e del tesoro;
Emana il seguente decreto legislativo:
Capo I - Sistema statistico nazionale
(omissis)
6. Compiti degli uffici di statistica.
1. Gli uffici di statistica del Sistema statistico nazionale,
oltre agli alti compiti attribuiti dalla normativa che li
riguarda: a) promuovono e realizzano la rilevazione,
l'elaborazione, la diffusione e l'archiviazione dei dati
statistici che interessano l'amministrazione di appartenenza,
nell'ambito del programma statistico nazionale;
b) forniscono al Sistema statistico nazionale i dati informativi
previsti dal programma statistico nazionale relativi
all'amministrazione di appartenenza, anche in forma individuale
ma non nominativa ai fini della successiva elaborazione
statistica;
c) collaborano con le altre amministrazioni per l'esecuzione
delle rilevazioni previste dal programma statistico nazionale;
d) contribuiscono alla promozione e allo sviluppo informatico a
fini statistici degli archivi gestionali e delle raccolte di dati
amministrativi.
2. Gli uffici attuano l'interconnessione ed il collegamento dei
sistemi informativi dell'amministrazione di appartenenza con il
Sistema statistico nazionale. Per attuare il collegamento tra il
sistema informativo dell'anagrafe tributaria ed il Sistema
statistico nazionale, la presidenza del Consiglio dei Ministri
promuove, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, specifiche intese tra il Ministero delle
finanze e l'Istituto nazionale di statistica anche al fine di
assicurare il pieno rispetto dell'anonimato dei singoli
contribuenti e del segreto fiscale.
3. Per i compiti di cui al comma 1, gli uffici di statistica
hanno accesso a tutti i dati statistici in possesso
dell'amministrazione di appartenenza, salvo eccezioni relative a
categorie di dati di particolare riservatezza espressamente
previste dalla legge. Essi possono richiedere all'amministrazione
di appartenenza elaborazioni di dati necessari alle esigenze
statistiche previste dal programma statistico nazionale.
4. Per esigenze particolari, connesse a determinate rilevazioni
statistiche previste dal programma statistico nazionale, il
presidente dell'ISTAT, sentito il comitato di cui all'art. 17,
può richiedere la comunicazione al Sistema, da parte degli
uffici, di categorie di dati in forma nominativa. Sono fatte
salve le riserve previste dalla legge.
5. In casi particolari, l'amministrazione o gli enti di
appartenenza possono individuare ulteriori categorie di dati
assoggettabili anche per tempi determinati a vincolo di
riservatezza, dandone comunicazione al comitato di cui all'art.
17.
6. Gli uffici di statistica inoltrano entro il 31 marzo di
ciascun anno al presidente dell'ISTAT e all'amministrazione di
appartenenza un rapporto annuale sull'attività svolta.
7. Obbligo di fornire dati statistici. 1. Salvo diversa
indicazione del comitato di cui all'art. 17, è fatto obbligo a
tutte le amministrazioni, enti ed organismi pubblici di fornire
tutti i dati e le notizie che vengono loro richiesti per
rilevazioni previste dal programma statistico nazionale. Sono
sottoposti al medesimo obbligo i soggetti privati per le
rilevazioni statistiche, rientranti nel programma stesso,
espressamente indicate con delibera del Consiglio dei Ministri
(7/b). 2. Non rientrano nell'obbligo di cui al comma 1, salvo
l'osservanza del comma 2 dell'art. 9, i dati di carattere
personale relativi all'origine razziale, alle opinioni politiche
e ideologiche, alle convinzioni religiose, nonchéé i dati
relativi allo stato di salute, alla vita sessuale, alle condanne
penali di ciascun cittadino ed ad ogni altra ipotesi prevista da
leggi nazionali o accordi internazionali ratificati dall'Italia.
3. Coloro che, richiesti di dati e notizie ai sensi del comma 1,
non li forniscano, ovvero li forniscono scientemente errati o
incompleti, sono soggetti ad una sanzione amministrativa
pecuniaria, nella misura di cui all'art. 11, che è applicata
secondo il procedimento ivi previsto.
8. Segreto di ufficio degli addetti agli uffici di statistica. 1.
Le norme in materia di segreto d'ufficio previste dal vigente
ordinamento dell'impiego civile dello Stato si applicano a tutti
gli addetti agli uffici di statistica previsti dagli articoli 3,
4 e 5. 2. Resta fermo il disposto dell'art. 15 del decreto del
Presidente della Repubblica 2 novembre 1976, n. 784 (8).
9. Disposizioni per la tutela del segreto statistico.
1. I dati raccolti nell'ambito di rilevazioni statistiche
comprese nel programma statistico nazionale da parte degli uffici
di statistica non possono essere esternati se non in forma
aggregata, in modo che non se ne possa trarre alcun riferimento
individuale, e possono essere utilizzati solo per scopi
statistici.
2. I dati di cui al comma 1 non possono essere comunicati, se non
in forma aggregata sulla base di dati individuali non nominativi,
ad alcun soggetto esterno, pubblico o privato, n ad alcun
ufficio della pubblica amministrazione.
3. In casi eccezionali, l'organo responsabile
dell'amministrazione nella quale è inserito lo ufficio di
statistica può, sentito il comitato di cui all'art. 17, chiedere
al Presidente del Consiglio dei Ministri l'autorizzazione ad
estendere il segreto statistico anche a dati aggregati.
4. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 8, non rientrano tra i
dati tutelati dal segreto statistico gli estremi identificativi
di persone o di beni, o gli atti certificativi di rapporti,
presenti nei pubblici esercizi.
10. Accesso ai dati statistici.
1. I dati elaborati nell'ambito delle rilevazioni statistiche
comprese nel programma statistico nazionale sono patrimonio della
collettività e vengono distribuiti per fini di studio e di
ricerca a coloro che li richiedono secondo la disciplina del
presente decreto, fermi restando i divieti di cui all'art. 9.
2. Sono distribuite altresì, ove disponibili, su richiesta
motivata e previa autorizzazione del Presidente dell'ISTAT,
collezioni campionarie di dati elementari, resi anonimi e privi
di ogni riferimento che ne permetta il collegamento con singole
persone fisiche e giuridiche.
3. Presso la sede centrale dell'ISTAT in Roma, presso le sedi
regionali dell'ISTAT, nonché presso gli uffici di
statistica delle prefetture, sono costituiti uffici di
collegamento del Sistema statistico nazionale con il pubblico.
Gli altri uffici di statistica di cui all'art. 2 possono
costituire uffici di collegamento del Sistema statistico
nazionale col pubblico, dandone comunicazione all'ISTAT.
4. Enti od organismi pubblici, persone giuridiche, società,
associazioni e singoli cittadini hanno il diritto di accedere ai
dati di cui al comma 1 facendone richiesta agli uffici di cui al
comma 3. I dati, se non immediatamente disponibili, vengono
consegnati ai richiedenti nel tempo strettamente necessario per
la riproduzione, con rimborso delle spese, il cui importo è
stabilito dall'ISTAT.
5. Il comitato di cui all'art. 17 stabilisce le modalità di
funzionamento degli uffici costituiti ai sensi del comma 3.
6. Alle amministrazioni e agli enti pubblici che fanno parte del
Sistema nazionale vengono periodicamente trasmessi, a cura
dell'ISTAT, i dati elaborati dal Sistema statistico nazionale.
7. Le procedure per l'accesso, da parte della Camera dei deputati
e del Senato della Repubblica e dei loro organi, nonché
dei singoli loro componenti ai dati elaborati dal Sistema
statistico nazionale sono disciplinate dai regolamenti
parlamentari.
11. Sanzioni amministrative.
1. Sanzioni amministrative pecuniarie, di cui all'art. 7, sono
stabilite:
a) nella misura minima di lire quattrocentomila e massima di lire
quattromilioni per le violazioni da parte di persone fisiche;
b) nella misura minima di lire un milione e massima di lire
diecimilioni per le violazioni da parte di enti e società.
2. L'accertamento delle violazioni, ai fini dell'applicazione
delle sanzioni amministrative pecuniarie, è effettuato dagli
uffici di statistica, facenti parte del Sistema statistico
nazionale di cui all'art. 2, che siano venuti a conoscenza della
violazione.
3. Il competente ufficio di statistica redige motivato rapporto
in ordine alla violazione e, previa contestazione degli addebiti
agli interessati secondo il procedimento di cui agli articoli 13
e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689 (9), lo trasmette
al prefetto della provincia, il quale procede, ai sensi dell'art.
18 e seguenti della medesima legge. Dell'apertura del
procedimento è data comunicazione all'ISTAT.
12. Commissione per la garanzia dell'informazione statistica.
1. Al fine di garantire il principio della imparzialità e della
completezza dell'informazione statistica è istituita, presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri, la commissione per la
garanzia dell'informazione statistica. In particolare, la
commissione vigila:
a) sulla imparzialità e completezza dell'informazione statistica
e sull'osservanza delle norme che disciplinano la tutela della
riservatezza delle informazioni fornite all'ISTAT e ad altri enti
del Sistema statistico nazionale;
b) sulla qualità delle metodologie statistiche e delle tecniche
informatiche impiegate nella raccolta, nella conservazione e
nella diffusione dei dati;
c) sulla conformità delle rilevazioni alle direttive degli
organismi internazionali e comunitari.
2. La commissione, nell'esercizio delle attività di cui al comma
1, può formulare osservazioni e rilievi al presidente
dell'ISTAT, il quale provvede a fornire i necessari chiarimenti
entro trenta giorni dalla comunicazione, sentito il comitato di
cui all'art. 17;
qualora i chiarimenti non siano ritenuti esaustivi, la
commissione ne riferisce al Presidente del Consiglio dei
Ministri. Esprime inoltre parere sul programma statistico
nazionale ai sensi dello art. 13.
3. La commissione è composta di nove membri, nominati entro sei
mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con
decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del
Presidente del Consiglio dei Ministri, dei quali sei scelti tra
professori ordinari in materie statistiche, economiche ed affini
o direttori di istituti di statistica o di ricerca statistica non
facenti parte del Sistema statistico nazionale, e tre tra alti
dirigenti di enti e amministrazioni pubbliche, che godano di
grande prestigio e competenza nelle discipline e nei campi
collegati alla produzione, diffusione e analisi delle
informazioni statistiche e che non siano preposti ad uffici
facenti parte del Sistema statistico nazionale. Possono essere
nominati anche cittadini di Paesi comunitari che abbiano i
medesimi requisiti.
4. Il presidente della commissione è eletto dagli stessi membri.
5. I membri della commissione restano in carica sei anni e non
possono essere confermati.
6. La commissione si riunisce almeno due volte all'anno e redige
un rapporto annuale, che si allega alla relazione al Parlamento
sull'attività dell'ISTAT.
7. Partecipa alle riunioni il presidente dell'ISTAT.
8. Alle funzioni di segreteria della commissione provvede il
Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri
(9/a), che istituisce, a questo fine, un apposito ufficio, che
può avvalersi anche di esperti esterni ai sensi della legge 23
agosto 1988, n. 400 (10).
9. I compensi di cui all'art. 20 per i membri della commissione
sono posti a carico del bilancio dell'ISTAT.
13. Programma statistico nazionale.
1. Le rilevazioni statistiche di interesse pubblico affidate al
Sistema statistico nazionale ed i relativi obiettivi sono
stabiliti nel programma statistico nazionale.
2. Il programma statistico nazionale ha durata triennale e viene
tenuto aggiornato.
3. Il programma statistico nazionale è predisposto dall'ISTAT,
sottoposto al parere della commissione per la garanzia
dell'informazione statistica di cui all'art. 12 ed approvato con
decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del
Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del
CIPE.
4. Gli aggiornamenti del programma statistico nazionale sono
predisposti e approvati con la stessa procedura di cui al comma 3
(10/a). Capo II - Organizzazione e funzioni dell'ISTAT
(omissis) (1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 22 settembre 1989, n.
222. (7/b)
Con D.P.R. 2 marzo 1993 (Gazz. Uff. 13 aprile 1993, n. 85, S.O.)
è stato approvato l'elenco delle rilevazioni rientranti nel
Programma statistico nazionale 1993-1995, per le quali sussiste
l'obbligo dei soggetti privati di fornire tutti i dati e le
notizie che siano loro richiesti.
Con D.P.R. 8 agosto 1994 (Gazz. Uff. 31 ottobre 1994, n. 255,
S.O.) è stato approvato l'elenco delle medesime rilevazioni
rientranti nel Programma statistico nazionale 1994-1996.
Con D.P.R. 5 aprile 1995 (Gazz. Uff. 29 maggio 1995, n. 123,
S.O.) è stato approvato l'elenco delle rilevazioni rientranti
nel Programma statistico nazionale 1995-1997.
Con D.P.R. 22 gennaio 1996 (Gazz. Uff. 19 marzo 1996, n. 66,
S.O.), è stato approvato l'Elenco delle rilevazioni rientranti
nel Programma statistico nazionale 1996-1998.
(8) Recante modifiche al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605,
riportato alla voce Redditi delle persone fisiche e delle persone
giuridiche (Imposte sui).
(9/a) Ai sensi dell'art. 2, D.P.C.M. 14 settembre 1992 (Gazz.
Uff. 22 settembre 1992, n. 223), le funzioni di segreteria della
commissione di garanzia per l'informazione statistica previste
dall'art. 12, comma 8, sono assicurate dal Dipartimento degli
affari generali e del personale.
(10/a) Con D.P.R. 2 aprile 1992 (Gazz. Uff. 10 giugno 1992, n.
135, S.O.) è stato approvato il Programma statistico nazionale
per gli anni 1992-1994. Con D.P.C.M. 12 febbraio 1993 (Gazz. Uff.
13 aprile 1993, n. 85, S.O.) è stato approvato il Programma
statistico nazionale per gli anni 1993-1995. Con D.P.C.M. 28
marzo 1994 (Gazz. Uff. 31 ottobre 1994, n. 255, S.O.) è stato
approvato il Programma statistico nazionale per gli anni
1994-1996. Con D.P.C.M. 9 dicembre 1994 (Gazz. Uff. 29 maggio
1995, n. 123, S.O.) è stato approvato il Programma statistico
nazionale per gli anni 1995-1997. Con D.P.C.M. 11 dicembre 1995
(Gazz. Uff. 19 marzo 1996, n. 66, S.O.), è stato approvato il
Programma statistico nazionale per gli anni 1996-1998.
(11/b) Comma così corretto con avviso di rettifica pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 10 luglio 1990, n. 159.
(11/c) Con D.P.C.M. 1° luglio 1996 (Gazz. Uff. 26 luglio 1996,
n. 174) è stato approvato il regolamento concernente la
determinazione dei criteri e delle modalità per la concessione
di benefici economici a persone ed enti pubblici o privati e per
la corresponsione dei compensi a consulenti esterni ed ai
componenti di commissioni esaminatrici presso l'Istituto
nazionale di statistica.
(13) Recante istituzione di uffici di statistica nei Comuni con
popolazione di centomila o più abitanti.
(15) Recante variazioni alla tabella del personale degli uffici
di corrispondenza regionali e interregionali dell'Istituto
centrale di statistica.