STATISTICA
A) Istituto nazionale di statistica D.Lgs. 6 settembre 1989, n. 322 (1).

Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante delega al Governo per l'emanazione di norme di riforma degli enti e degli organismi pubblici di informazione statistica;
Acquisito il parere delle competenti commissioni parlamentari previsto dal citato articolo 24;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 agosto 1989;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli affari regionali ed i problemi istituzionali, di concerto con i Ministri dell'interno, dell'agricoltura e delle foreste, della sanità, del bilancio e della programmazione economica e del tesoro;

Emana il seguente decreto legislativo:

Capo I - Sistema statistico nazionale

(omissis)

6. Compiti degli uffici di statistica.

1. Gli uffici di statistica del Sistema statistico nazionale, oltre agli alti compiti attribuiti dalla normativa che li riguarda: a) promuovono e realizzano la rilevazione, l'elaborazione, la diffusione e l'archiviazione dei dati statistici che interessano l'amministrazione di appartenenza, nell'ambito del programma statistico nazionale;
b) forniscono al Sistema statistico nazionale i dati informativi previsti dal programma statistico nazionale relativi all'amministrazione di appartenenza, anche in forma individuale ma non nominativa ai fini della successiva elaborazione statistica;
c) collaborano con le altre amministrazioni per l'esecuzione delle rilevazioni previste dal programma statistico nazionale;
d) contribuiscono alla promozione e allo sviluppo informatico a fini statistici degli archivi gestionali e delle raccolte di dati amministrativi.

2. Gli uffici attuano l'interconnessione ed il collegamento dei sistemi informativi dell'amministrazione di appartenenza con il Sistema statistico nazionale. Per attuare il collegamento tra il sistema informativo dell'anagrafe tributaria ed il Sistema statistico nazionale, la presidenza del Consiglio dei Ministri promuove, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, specifiche intese tra il Ministero delle finanze e l'Istituto nazionale di statistica anche al fine di assicurare il pieno rispetto dell'anonimato dei singoli contribuenti e del segreto fiscale.

3. Per i compiti di cui al comma 1, gli uffici di statistica hanno accesso a tutti i dati statistici in possesso dell'amministrazione di appartenenza, salvo eccezioni relative a categorie di dati di particolare riservatezza espressamente previste dalla legge. Essi possono richiedere all'amministrazione di appartenenza elaborazioni di dati necessari alle esigenze statistiche previste dal programma statistico nazionale.

4. Per esigenze particolari, connesse a determinate rilevazioni statistiche previste dal programma statistico nazionale, il presidente dell'ISTAT, sentito il comitato di cui all'art. 17, può richiedere la comunicazione al Sistema, da parte degli uffici, di categorie di dati in forma nominativa. Sono fatte salve le riserve previste dalla legge.

5. In casi particolari, l'amministrazione o gli enti di appartenenza possono individuare ulteriori categorie di dati assoggettabili anche per tempi determinati a vincolo di riservatezza, dandone comunicazione al comitato di cui all'art. 17.

6. Gli uffici di statistica inoltrano entro il 31 marzo di ciascun anno al presidente dell'ISTAT e all'amministrazione di appartenenza un rapporto annuale sull'attività svolta.

7. Obbligo di fornire dati statistici. 1. Salvo diversa indicazione del comitato di cui all'art. 17, è fatto obbligo a tutte le amministrazioni, enti ed organismi pubblici di fornire tutti i dati e le notizie che vengono loro richiesti per rilevazioni previste dal programma statistico nazionale. Sono sottoposti al medesimo obbligo i soggetti privati per le rilevazioni statistiche, rientranti nel programma stesso, espressamente indicate con delibera del Consiglio dei Ministri (7/b). 2. Non rientrano nell'obbligo di cui al comma 1, salvo l'osservanza del comma 2 dell'art. 9, i dati di carattere personale relativi all'origine razziale, alle opinioni politiche e ideologiche, alle convinzioni religiose, nonchéé‚ i dati relativi allo stato di salute, alla vita sessuale, alle condanne penali di ciascun cittadino ed ad ogni altra ipotesi prevista da leggi nazionali o accordi internazionali ratificati dall'Italia. 3. Coloro che, richiesti di dati e notizie ai sensi del comma 1, non li forniscano, ovvero li forniscono scientemente errati o incompleti, sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria, nella misura di cui all'art. 11, che è applicata secondo il procedimento ivi previsto.

8. Segreto di ufficio degli addetti agli uffici di statistica. 1. Le norme in materia di segreto d'ufficio previste dal vigente ordinamento dell'impiego civile dello Stato si applicano a tutti gli addetti agli uffici di statistica previsti dagli articoli 3, 4 e 5. 2. Resta fermo il disposto dell'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 1976, n. 784 (8).

9. Disposizioni per la tutela del segreto statistico.
1. I dati raccolti nell'ambito di rilevazioni statistiche comprese nel programma statistico nazionale da parte degli uffici di statistica non possono essere esternati se non in forma aggregata, in modo che non se ne possa trarre alcun riferimento individuale, e possono essere utilizzati solo per scopi statistici.
2. I dati di cui al comma 1 non possono essere comunicati, se non in forma aggregata sulla base di dati individuali non nominativi, ad alcun soggetto esterno, pubblico o privato, n‚ ad alcun ufficio della pubblica amministrazione.
3. In casi eccezionali, l'organo responsabile dell'amministrazione nella quale è inserito lo ufficio di statistica può, sentito il comitato di cui all'art. 17, chiedere al Presidente del Consiglio dei Ministri l'autorizzazione ad estendere il segreto statistico anche a dati aggregati.
4. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 8, non rientrano tra i dati tutelati dal segreto statistico gli estremi identificativi di persone o di beni, o gli atti certificativi di rapporti, presenti nei pubblici esercizi.

10. Accesso ai dati statistici.
1. I dati elaborati nell'ambito delle rilevazioni statistiche comprese nel programma statistico nazionale sono patrimonio della collettività e vengono distribuiti per fini di studio e di ricerca a coloro che li richiedono secondo la disciplina del presente decreto, fermi restando i divieti di cui all'art. 9.
2. Sono distribuite altresì, ove disponibili, su richiesta motivata e previa autorizzazione del Presidente dell'ISTAT, collezioni campionarie di dati elementari, resi anonimi e privi di ogni riferimento che ne permetta il collegamento con singole persone fisiche e giuridiche.
3. Presso la sede centrale dell'ISTAT in Roma, presso le sedi regionali dell'ISTAT, nonché‚ presso gli uffici di statistica delle prefetture, sono costituiti uffici di collegamento del Sistema statistico nazionale con il pubblico. Gli altri uffici di statistica di cui all'art. 2 possono costituire uffici di collegamento del Sistema statistico nazionale col pubblico, dandone comunicazione all'ISTAT.
4. Enti od organismi pubblici, persone giuridiche, società, associazioni e singoli cittadini hanno il diritto di accedere ai dati di cui al comma 1 facendone richiesta agli uffici di cui al comma 3. I dati, se non immediatamente disponibili, vengono consegnati ai richiedenti nel tempo strettamente necessario per la riproduzione, con rimborso delle spese, il cui importo è stabilito dall'ISTAT.
5. Il comitato di cui all'art. 17 stabilisce le modalità di funzionamento degli uffici costituiti ai sensi del comma 3.
6. Alle amministrazioni e agli enti pubblici che fanno parte del Sistema nazionale vengono periodicamente trasmessi, a cura dell'ISTAT, i dati elaborati dal Sistema statistico nazionale.
7. Le procedure per l'accesso, da parte della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica e dei loro organi, nonché‚ dei singoli loro componenti ai dati elaborati dal Sistema statistico nazionale sono disciplinate dai regolamenti parlamentari.

11. Sanzioni amministrative.
1. Sanzioni amministrative pecuniarie, di cui all'art. 7, sono stabilite:
a) nella misura minima di lire quattrocentomila e massima di lire quattromilioni per le violazioni da parte di persone fisiche;
b) nella misura minima di lire un milione e massima di lire diecimilioni per le violazioni da parte di enti e società.
2. L'accertamento delle violazioni, ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, è effettuato dagli uffici di statistica, facenti parte del Sistema statistico nazionale di cui all'art. 2, che siano venuti a conoscenza della violazione.
3. Il competente ufficio di statistica redige motivato rapporto in ordine alla violazione e, previa contestazione degli addebiti agli interessati secondo il procedimento di cui agli articoli 13 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689 (9), lo trasmette al prefetto della provincia, il quale procede, ai sensi dell'art. 18 e seguenti della medesima legge. Dell'apertura del procedimento è data comunicazione all'ISTAT.

12. Commissione per la garanzia dell'informazione statistica.
1. Al fine di garantire il principio della imparzialità e della completezza dell'informazione statistica è istituita, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, la commissione per la garanzia dell'informazione statistica. In particolare, la commissione vigila:
a) sulla imparzialità e completezza dell'informazione statistica e sull'osservanza delle norme che disciplinano la tutela della riservatezza delle informazioni fornite all'ISTAT e ad altri enti del Sistema statistico nazionale;
b) sulla qualità delle metodologie statistiche e delle tecniche informatiche impiegate nella raccolta, nella conservazione e nella diffusione dei dati;
c) sulla conformità delle rilevazioni alle direttive degli organismi internazionali e comunitari.
2. La commissione, nell'esercizio delle attività di cui al comma 1, può formulare osservazioni e rilievi al presidente dell'ISTAT, il quale provvede a fornire i necessari chiarimenti entro trenta giorni dalla comunicazione, sentito il comitato di cui all'art. 17;
qualora i chiarimenti non siano ritenuti esaustivi, la commissione ne riferisce al Presidente del Consiglio dei Ministri. Esprime inoltre parere sul programma statistico nazionale ai sensi dello art. 13.
3. La commissione è composta di nove membri, nominati entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, dei quali sei scelti tra professori ordinari in materie statistiche, economiche ed affini o direttori di istituti di statistica o di ricerca statistica non facenti parte del Sistema statistico nazionale, e tre tra alti dirigenti di enti e amministrazioni pubbliche, che godano di grande prestigio e competenza nelle discipline e nei campi collegati alla produzione, diffusione e analisi delle informazioni statistiche e che non siano preposti ad uffici facenti parte del Sistema statistico nazionale. Possono essere nominati anche cittadini di Paesi comunitari che abbiano i medesimi requisiti.
4. Il presidente della commissione è eletto dagli stessi membri.
5. I membri della commissione restano in carica sei anni e non possono essere confermati.
6. La commissione si riunisce almeno due volte all'anno e redige un rapporto annuale, che si allega alla relazione al Parlamento sull'attività dell'ISTAT.
7. Partecipa alle riunioni il presidente dell'ISTAT.
8. Alle funzioni di segreteria della commissione provvede il Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri (9/a), che istituisce, a questo fine, un apposito ufficio, che può avvalersi anche di esperti esterni ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400 (10).
9. I compensi di cui all'art. 20 per i membri della commissione sono posti a carico del bilancio dell'ISTAT.

13. Programma statistico nazionale.
1. Le rilevazioni statistiche di interesse pubblico affidate al Sistema statistico nazionale ed i relativi obiettivi sono stabiliti nel programma statistico nazionale.
2. Il programma statistico nazionale ha durata triennale e viene tenuto aggiornato.
3. Il programma statistico nazionale è predisposto dall'ISTAT, sottoposto al parere della commissione per la garanzia dell'informazione statistica di cui all'art. 12 ed approvato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del CIPE.
4. Gli aggiornamenti del programma statistico nazionale sono predisposti e approvati con la stessa procedura di cui al comma 3 (10/a). Capo II - Organizzazione e funzioni dell'ISTAT

(omissis) (1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 22 settembre 1989, n. 222. (7/b)
Con D.P.R. 2 marzo 1993 (Gazz. Uff. 13 aprile 1993, n. 85, S.O.) è stato approvato l'elenco delle rilevazioni rientranti nel Programma statistico nazionale 1993-1995, per le quali sussiste l'obbligo dei soggetti privati di fornire tutti i dati e le notizie che siano loro richiesti.
Con D.P.R. 8 agosto 1994 (Gazz. Uff. 31 ottobre 1994, n. 255, S.O.) è stato approvato l'elenco delle medesime rilevazioni rientranti nel Programma statistico nazionale 1994-1996.
Con D.P.R. 5 aprile 1995 (Gazz. Uff. 29 maggio 1995, n. 123, S.O.) è stato approvato l'elenco delle rilevazioni rientranti nel Programma statistico nazionale 1995-1997.
Con D.P.R. 22 gennaio 1996 (Gazz. Uff. 19 marzo 1996, n. 66, S.O.), è stato approvato l'Elenco delle rilevazioni rientranti nel Programma statistico nazionale 1996-1998.
(8) Recante modifiche al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605, riportato alla voce Redditi delle persone fisiche e delle persone giuridiche (Imposte sui).
(9/a) Ai sensi dell'art. 2, D.P.C.M. 14 settembre 1992 (Gazz. Uff. 22 settembre 1992, n. 223), le funzioni di segreteria della commissione di garanzia per l'informazione statistica previste dall'art. 12, comma 8, sono assicurate dal Dipartimento degli affari generali e del personale.
(10/a) Con D.P.R. 2 aprile 1992 (Gazz. Uff. 10 giugno 1992, n. 135, S.O.) è stato approvato il Programma statistico nazionale per gli anni 1992-1994. Con D.P.C.M. 12 febbraio 1993 (Gazz. Uff. 13 aprile 1993, n. 85, S.O.) è stato approvato il Programma statistico nazionale per gli anni 1993-1995. Con D.P.C.M. 28 marzo 1994 (Gazz. Uff. 31 ottobre 1994, n. 255, S.O.) è stato approvato il Programma statistico nazionale per gli anni 1994-1996. Con D.P.C.M. 9 dicembre 1994 (Gazz. Uff. 29 maggio 1995, n. 123, S.O.) è stato approvato il Programma statistico nazionale per gli anni 1995-1997. Con D.P.C.M. 11 dicembre 1995 (Gazz. Uff. 19 marzo 1996, n. 66, S.O.), è stato approvato il Programma statistico nazionale per gli anni 1996-1998.
(11/b) Comma così corretto con avviso di rettifica pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 luglio 1990, n. 159.
(11/c) Con D.P.C.M. 1° luglio 1996 (Gazz. Uff. 26 luglio 1996, n. 174) è stato approvato il regolamento concernente la determinazione dei criteri e delle modalità per la concessione di benefici economici a persone ed enti pubblici o privati e per la corresponsione dei compensi a consulenti esterni ed ai componenti di commissioni esaminatrici presso l'Istituto nazionale di statistica.
(13) Recante istituzione di uffici di statistica nei Comuni con popolazione di centomila o più abitanti.
(15) Recante variazioni alla tabella del personale degli uffici di corrispondenza regionali e interregionali dell'Istituto centrale di statistica.


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