IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare
disposizioni in materia tributaria e per la semplificazione delle
procedure di accatastamento degli immobili urbani;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 14 marzo 1988;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del bilancio e
della programmazione economica e del tesoro;
Emana il seguente decreto:
1.
1. L'ammontare della detrazione di cui al comma 1 dell'articolo
13 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917
(3), è elevato per l'anno 1988 a lire 516 mila.
2. L'ammontare della ulteriore detrazione di cui al comma 2
dell'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con il decreto indicato al comma 1, è elevato a
partire dall'anno 1988 a lire 228 mila;
conseguentemente, nel comma 2 dell'articolo 13 dello stesso testo
unico le parole "lire 156 mila" sono sostituite dalle
parole: "lire 228 mila". Per l'anno 1988 i sostituti di
imposta procedono all'applicazione della disposizione del
presente comma in sede di conguaglio di fine anno 1988 o, se
precedente, alla data di cessazione del rapporto di lavoro.
(omissis)
12-bis.
1. Il Ministro delle finanze promuove le opportune intese con la
Presidenza della Camera dei deputati e la Presidenza del Senato
della Repubblica per realizzare il collegamento al sistema
informativo dell'anagrafe tributaria degli uffici della Camera
dei deputati e del Senato della Repubblica, in modo da consentire
l'accesso tramite terminale alle informazioni di carattere
statistico contenute negli archivi del sistema informativo, nel
pieno rispetto dell'anonimato dei singoli contribuenti e del
segreto fiscale.
2. Con decreto del Ministro delle finanze, sulla base delle
intese di cui al comma 1, sono adottate le disposizioni per
definire le modalità e i termini del collegamento di cui al
medesimo comma, le aggregazioni dei dati da rendere disponibili e
la periodicità di aggiornamento, tenuto conto dei piani di
sviluppo del sistema informativo dell'anagrafe tributaria (38).
13.
1. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente decreto,
valutati in lire 1.110 miliardi per l'anno 1988, in lire 740
miliardi per l'anno 1989 e in lire 885 miliardi per l'anno 1990,
si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 1988-1990, al capitolo
6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per
l'anno 1988, all'uopo utilizzando l'accantonamento
"Detrazioni IRPEF".
2. All'onere di cui all'articolo 4, commi 3-ter e 3-quater,
valutato in lire 50 miliardi annui per gli anni 1989 e 1990, si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 1988-1990, al capitolo
6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per
l'anno 1988, all'uopo utilizzando parzialmente l'accantonamento
"Esenzione di imposta sugli accantonamenti bancari per
rischi verso Paesi in via di sviluppo". I relativi rimborsi
sono effettuati a decorrere dal 1° gennaio 1989. 3. Il Ministro
del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio (39).
14.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge. (1)
Pubblicato nella Gazz. Uff. 14 marzo 1988, n. 61 e convertito in
legge, con modificazioni, dall'art. 1, primo comma, L. 13 maggio
1988, n. 154 (Gazz. Uff. 14 maggio 1988, n. 112), entrata in
vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. Il secondo comma
dello stesso art. 1 ha, inoltre, disposto che restano validi gli
atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti
prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base delle
disposizioni contenute negli articoli 1, 2, 7, 12, commi 5 e 6,
13, 14, 15, 16, 17 e 30 del D.L. 29 dicembre 1987, n. 533,
nonché del D.L. 13 gennaio 1988, n. 4, non convertiti in
legge. (38) Aggiunto dalla legge di conversione 13 maggio 1988,
n. 154. (39) Così sostituito dalla legge 13 maggio 1988, n. 154.