LEGGI D'ITALIA -- testo vigente De Agostini Giuridica
Aggiornamento alla GU 06/09/96
IMPOSTE E TASSE IN GENERE

Riforma tributaria e provvedimenti vari D.L. 14 marzo 1988, n. 70 (1).

Norme in materia tributaria nonché‚ per la semplificazione delle procedure di accatastamento degli immobili urbani.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni in materia tributaria e per la semplificazione delle procedure di accatastamento degli immobili urbani;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 marzo 1988;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e del tesoro;

Emana il seguente decreto:

1.
1. L'ammontare della detrazione di cui al comma 1 dell'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (3), è elevato per l'anno 1988 a lire 516 mila.
2. L'ammontare della ulteriore detrazione di cui al comma 2 dell'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto indicato al comma 1, è elevato a partire dall'anno 1988 a lire 228 mila;

conseguentemente, nel comma 2 dell'articolo 13 dello stesso testo unico le parole "lire 156 mila" sono sostituite dalle parole: "lire 228 mila". Per l'anno 1988 i sostituti di imposta procedono all'applicazione della disposizione del presente comma in sede di conguaglio di fine anno 1988 o, se precedente, alla data di cessazione del rapporto di lavoro.
(omissis)

12-bis.
1. Il Ministro delle finanze promuove le opportune intese con la Presidenza della Camera dei deputati e la Presidenza del Senato della Repubblica per realizzare il collegamento al sistema informativo dell'anagrafe tributaria degli uffici della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, in modo da consentire l'accesso tramite terminale alle informazioni di carattere statistico contenute negli archivi del sistema informativo, nel pieno rispetto dell'anonimato dei singoli contribuenti e del segreto fiscale.
2. Con decreto del Ministro delle finanze, sulla base delle intese di cui al comma 1, sono adottate le disposizioni per definire le modalità e i termini del collegamento di cui al medesimo comma, le aggregazioni dei dati da rendere disponibili e la periodicità di aggiornamento, tenuto conto dei piani di sviluppo del sistema informativo dell'anagrafe tributaria (38).

13.
1. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente decreto, valutati in lire 1.110 miliardi per l'anno 1988, in lire 740 miliardi per l'anno 1989 e in lire 885 miliardi per l'anno 1990, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1988-1990, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1988, all'uopo utilizzando l'accantonamento "Detrazioni IRPEF".
2. All'onere di cui all'articolo 4, commi 3-ter e 3-quater, valutato in lire 50 miliardi annui per gli anni 1989 e 1990, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1988-1990, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1988, all'uopo utilizzando parzialmente l'accantonamento "Esenzione di imposta sugli accantonamenti bancari per rischi verso Paesi in via di sviluppo". I relativi rimborsi sono effettuati a decorrere dal 1° gennaio 1989. 3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio (39).

14.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge. (1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 14 marzo 1988, n. 61 e convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, primo comma, L. 13 maggio 1988, n. 154 (Gazz. Uff. 14 maggio 1988, n. 112), entrata in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. Il secondo comma dello stesso art. 1 ha, inoltre, disposto che restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base delle disposizioni contenute negli articoli 1, 2, 7, 12, commi 5 e 6, 13, 14, 15, 16, 17 e 30 del D.L. 29 dicembre 1987, n. 533, nonché‚ del D.L. 13 gennaio 1988, n. 4, non convertiti in legge. (38) Aggiunto dalla legge di conversione 13 maggio 1988, n. 154. (39) Così sostituito dalla legge 13 maggio 1988, n. 154.


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