POSTE, TELEGRAFI E TELEFONI
D.M. 13 luglio 1995, n. 385 (1)
Regolamento recante norme sulle modalità di
espletamento dei servizi audiotex e videotex.
IL MINISTRO DELLE POSTE
E DELLE TELECOMUNICAZIONI
Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia
postale, di bancoposta e di telecomunicazioni approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;
Vista la convenzione stipulata in data 1° agosto 1984 tra il
Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la
concessionaria SIP, approvata con decreto del Presidente della
Repubblica 13 agosto 1984, n. 523, che disciplina la concessione
di servizi di telecomunicazioni ad uso pubblico;
Visto l'art. 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, concernente
il nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica
sicurezza;
Visto il decreto ministeriale 27 gennaio 1986, che ha
introdotto in via permanente il servizio pubblico videotel in
campo nazionale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del
31 maggio 1986;
Visto il decreto ministeriale 12 febbraio 1986 concernente la
scelta dello standard relativo al servizio videotel, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 31 maggio 1986;
Visto l'art. 3 del decreto legislativo 9 febbraio 1993, n. 55,
di attuazione della direttiva 90/387/CEE concernente
l'istituzione del mercato interno per i servizi di
telecomunicazioni mediante la realizzazione della fornitura di
una rete aperta di telecomunicazioni;
Visto l'art. 54 della legge 22 febbraio 1994, n. 146, recante
delega per l'attuazione della direttiva CEE n. 90/388 in tema di
concorrenza nei mercati dei servizi di telecomunicazioni;
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 103, con il
quale è stata recepita la direttiva 90/388/CEE;
Riconosciuta l'esigenza di fissare norme di comportamento per
i fornitori dei servizi audiotel e videotel;
Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza
generale dell'8 giugno 1995;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei
Ministri, a norma dell'art. 17, comma 3, della citata legge n.
400/1988;
Adotta il seguente regolamento:
1. Oggetto del regolamento. - 1. Il presente regolamento
disciplina il contenuto e le modalità di fornitura e fruizione
di informazioni o prestazioni dei servizi audiotex e videotex,
fissando le norme di comportamento per ciascuno dei soggetti
interessati di cui all'art. 2.
2. Definizione dei servizi audiotex e videotex e dei soggetti
interessati. - 1. Agli effetti del presente regolamento si
intende per:
a) servizi audiotex, tutti i servizi che consentono, tramite
l'uso di specifiche numerazioni della rete telefonica commutata,
l'accesso, a pagamento, da parte degli utenti telefonici, a
informazioni o prestazioni, di tipo vocale, testuale o grafico,
rese disponibili da fornitori, direttamente ovvero tramite
centri servizi, e contraddistinte da «modalità di espletamento»,
«caratteristiche e contenuti», «procedure di esercizio» quali,
in particolare, descritte nell'allegato 1, che costituisce parte
integrante del presente regolamento;
b) servizi videotex, quei servizi che consentono, tramite
l'uso di specifiche numerazioni della rete di telecomunicazioni
nonché di codici alfanumerici di indirizzamento, l'accesso, a
pagamento, da parte degli utenti della rete, a informazioni o
prestazioni, di tipo testuale o grafico e strutturate secondo
gli standard videotex internazionali, rese disponibili da
fornitori, direttamente ovvero tramite centri servizi, e
contraddistinte da «modalità di espletamento», «caratteristiche
e contenuti», «procedure di esercizio» quali, in particolare,
descritte nell'allegato 1, che costituisce parte integrante del
presente regolamento;
c) gestore della rete, la società che gestisce la rete
pubblica di telecomunicazioni su cui sono trasportate le
informazioni o prestazioni audiotex e videotex;
d) gestore del centro servizi, il soggetto che, con
l'utilizzo di opportuni apparati, consente all'utente di
acquisire le informazioni o prestazioni messe a disposizione dai
fornitori delle stesse e distribuite mediante la rete pubblica
di telecomunicazioni;
e) fornitore di informazioni o prestazioni, il soggetto che
professionalmente fornisce informazioni o prestazioni audiotex e
videotex in forza di contratto con il centro servizi e nel
rispetto del presente regolamento; il centro servizi può anche
operare direttamente come «fornitore di informazioni o
prestazioni»;
f) utente, qualsiasi soggetto che, in quanto utente della
rete pubblica di telecomunicazioni, acceda a informazioni o
prestazioni audiotex e videotex.
2. In tutti i casi in cui le informazioni o prestazioni, da
fornire tramite servizi audiotex e videotex, attengano a tipo di
attività, il cui esercizio professionale, in relazione alla loro
natura o contenuto, è subordinato, da parte della vigente
legislazione, al ricorrere di determinati requisiti soggettivi
in capo agli esercenti le attività medesime, tali requisiti
devono essere posseduti anche dai fornitori di informazioni o
prestazioni audiotex e videotex.
3. Ingannevolezza. - 1. I servizi audiotex e videotex non
devono avere per oggetto la fornitura di informazioni o
prestazioni errate, inesistenti o non rispondenti alla realtà e
non devono indurre in errore l'utente a causa di omissioni,
ambiguità o esagerazioni non immediatamente e palesemente
riconoscibili come tali. Per le informazioni o prestazioni
relative a dati, fatti o circostanze suscettibili di subire
variazioni nel corso del tempo, ed in particolare nel corso di
ventiquattro ore, i servizi audiotex e videotex devono contenere
anche l'indicazione della data e dell'ora a cui risale
l'aggiornamento delle informazioni o prestazioni fornite. E'
escluso da questo obbligo di aggiornamento l'eventuale indice
delle informazioni o prestazioni presenti sul servizio videotex.
2. I servizi audiotex e videotex non devono essere di tipo
tale da indurre in errore circa il contenuto ed il costo delle
informazioni o prestazioni offerte. I servizi, in relazione alla
unicità o molteplicità delle informazioni o delle prestazioni
fornite e alla semplicità o complessità dei messaggi relativi,
non devono essere irragionevolmente prolungati o contenere pause
che ne amplino artificiosamente la durata o le modalità di
accesso e consultazione. I servizi, che offrono all'utente la
possibilità di ricevere premi o altri vantaggi, non devono
essere strutturati in modo da far corrispondere la probabilità
di ottenere il premio o il vantaggio o l'ammontare del valore di
questi, in tutto o in parte, alla durata della chiamata
telefonica.
3. I servizi audiotex e videotex non devono contenere messaggi
subliminali.
4. Volgarità, indecenza, convinzioni morali, civili e
religiose, dignità della persona, sicurezza e salute. - 1. Le
informazioni o prestazioni audiotex e videotex sono di norma
destinate ai maggiori di 18 anni, salvo quanto disposto
dall'art. 6.
2. Le informazioni o prestazioni audiotex e videotex non
devono offendere la dignità della persona, non devono evocare
discriminazioni di razza, sesso e nazionalità, non devono
esaltare alcuna forma di violenza, non devono offendere
convinzioni religiose ed ideali, non devono indurre a
comportamenti discriminatori o pregiudizievoli per la salute, la
sicurezza e l'ambiente, non devono arrecare pregiudizio morale o
fisico a minorenni né pregiudizio all'autodeterminazione
economica.
3. Le informazioni o prestazioni audiotex e videotex non
devono indurre l'utente all'uso di bevande alcooliche, tabacco,
stupefacenti e farmaci.
4. Le informazioni o prestazioni audiotex e videotex non
devono comunque presentare forme e contenuti a carattere
erotico, pornografico od osceno.
5. Riservatezza. - 1. Le informazioni o prestazioni audiotex e
videotex non devono violare la riservatezza dell'utente e devono
essere strutturate in modo da evitare l'invasione della sfera
privata dell'utente stesso.
2. Le informazioni personali, compresi nomi ed indirizzi,
raccolte attraverso i servizi, non possono essere utilizzate se
non per finalità strettamente connesse al servizio fornito, nei
limiti consentiti dalle leggi in vigore.
6. Servizi rivolti ai minori. - 1. Le informazioni o
prestazioni audiotex e videotex destinate ai minori non devono:
a) avere contenuti che possano danneggiarli psichicamente o
moralmente o rappresentare una minaccia, anche indiretta, alla
loro salute, sicurezza e crescita;
b) abusare della loro naturale credulità o mancanza di
esperienza e del loro senso di lealtà;
c) far leva sui loro bisogni di affetto e protezione.
2. In particolare, fermo restando quanto disposto dagli
articoli 3 e 4, questi servizi non devono:
a) indurre a violare norme di comportamento sociale
generalmente accettate;
b) indurre a compiere azioni, od esporsi a situazioni
pericolose;
c) invitare a ripetere la chiamata allo stesso o ad altri
servizi audiotex e videotex.
3. Il costo delle informazioni o prestazioni destinate ai
minori non deve superare la seconda fascia tariffaria audiotex e
la loro durata non può superare i quattro minuti; dopo tale
termine la linea deve essere disconnessa automaticamente da
parte del centro servizi o del fornitore di informazioni o
prestazioni, salvo quanto disposto dall'art. 22, comma 1.
4. Sono vietati i servizi inerenti a manifestazioni a premio
di durata superiore ai quattro minuti.
7. Inabili. - 1. I fornitori di informazioni o prestazioni
audiotex e videotex non devono approfittare della situazione di
persone che, anche se non interdette o inabilitate, si trovino
nello stato, pur se temporaneo, di infermità o deficienza
fisica, o che risultino portatori di handicap o per altro motivo
psichicamente vulnerabili.
8. Messaggio di presentazione. - 1. Tutte le informazioni o
prestazioni audiotex e videotex sono precedute da un «messaggio
di presentazione» della durata massima di 20 secondi, che deve
contenere i seguenti dati informativi:
a) denominazione, tipologia e contenuti delle informazioni o
prestazioni da fruire, con precisazione della fascia di età, cui
le stesse sono rivolte;
b) centro servizi o fornitore delle informazioni o
prestazioni;
c) costo delle informazioni o prestazioni al minuto + IVA;
d) durata massima delle informazioni o prestazioni.
2. Oltre ai dati di cui al comma 1, ed in immediato seguito
alla loro esposizione, il «messaggio di presentazione» deve
comunque contenere l'«avvertenza» che, decorsi «5» secondi dal
termine dell'avvertenza medesima, l'utente che si mantenga
ancora in comunicazione avrà significato la sua volontà di
fruire dell'informazione o prestazione prescelta, a meno che,
come significazione di opposta volontà, egli, entro lo stesso
tempo di «5» secondi, non ponga termine alla comunicazione.
3. Solo per i servizi audiotex, entro 6 mesi dall'entrata in
vigore del presente regolamento, il «messaggio di presentazione»
sarà gratuito.
4. Il medesimo può essere omesso nei servizi audiotex di
durata non superiore ai 3 minuti.
9. Facoltà dell'utente. - 1. Salvo quanto disposto dall'art.
22, comma 2, è in facoltà dell'utente, che non intenda fruire
dei servizi audiotex, di rinunciarvi con richiesta scritta
indirizzata al gestore della rete, senza sopportare alcun costo
od onere, nel caso di disabilitazione permanente.
2. Sarà cura del gestore della rete dare adeguata informativa
all'utenza, tramite avvisi a mezzo stampa e messaggi da inserire
nella bolletta telefonica, circa le modalità di adesione alla
disabilitazione contrattuale di cui al comma 1.
10. Durata massima dei servizi. - 1. La durata massima dei
servizi audiotex e videotex non può superare i limiti di tempo
previsti dal contratto in essere tra il gestore della rete e i
centri servizi, nel caso dell'audiotex, nonché tra gestore della
rete e centri servizi o fornitori di informazioni o prestazioni,
nel caso del videotex.
11. Inserti pubblicitari. - 1. Le informazioni o prestazioni
audiotex e videotex non possono ospitare inserti pubblicitari.
2. Nel rispetto delle modalità previste dal comma 2 dell'art.
3, fuori dal «messaggio di presentazione» è ammessa la citazione
dell'eventuale sponsor del servizio.
3. Sono, inoltre, ammessi messaggi informativi nei servizi
esplicitamente e chiaramente destinati ad offrire supporti
informativi per gli acquisti, in cui l'azione dell'utente si
configura in termini di ricerca attiva e volontaria dei suddetti
messaggi.
12. Consulenze. - 1. I servizi che offrono informazioni o
consulenze, citando opinioni di esperti o specialisti, o
comunque basandosi sulla autorevolezza di dette opinioni, devono
indicare chiaramente, all'inizio del servizio, l'identità, la
qualifica professionale, l'iscrizione all'ordine professionale,
ove prevista da specifiche norme e l'eventuale carica ricoperta
dall'esperto o specialista. Tale indicazione deve comunque
essere fornita nel rispetto delle norme deontologiche che
vietano, per alcune categorie di professionisti, qualsiasi forma
di pubblicità.
2. I servizi di consulenza devono avvertire l'utente di non
agire sulla base della consulenza senza aver prima consultato un
operatore professionale qualificato nell'ambito della disciplina
oggetto della consulenza medesima.
3. Ogni servizio di consulenza deve essere fornito secondo le
modalità e con il rigore che riflettano la serietà della
disciplina oggetto della consulenza. Nel caso di servizi di
consulenza medica, in particolare, il servizio non deve
contenere descrizioni esplicite o riferimenti impliciti che
possano eccitare desideri sessuali o fare apparire superflua la
consultazione del medico ed i trattamenti curativi eventuali.
13. Manifestazioni a premio. - 1. Qualsiasi servizio audiotex
e videotex, che istituisca una manifestazione a premio, può
essere attivato solo dopo ed in quanto sia stato emesso il
relativo provvedimento di autorizzazione del competente ufficio
del Ministero delle finanze.
2. Il numero e la data del provvedimento di autorizzazione
devono essere citati nel «messaggio di presentazione».
14. Servizi per la raccolta di fondi. - 1. E' fatto divieto di
fornire al pubblico servizi audiotex o videotex finalizzati alla
raccolta di fondi a qualunque titolo, realizzata attraverso la
contabilizzazione di scatti telefonici.
15. Vendita di beni e servizi. - 1. In assenza di una
normativa specifica, è vietata l'attività di commercializzazione
di beni o servizi svolta esclusivamente attraverso i servizi di
audiotex e videotex.
2. In ogni caso, il pagamento del prezzo dei beni o servizi,
prenotati attraverso l'utilizzo di servizi audiotex e videotex,
non può essere realizzato mediante contabilizzazione di scatti
telefonici.
16. Offerta di lavoro. - 1. Prima di attivare servizi audiotex
e videotex che promuovano opportunità di lavoro, il centro
servizi deve preventivamente assicurarsi che, tenuto conto di
tutte le circostanze di fatto e di diritto, la fornitura del
servizio non implichi una violazione della disciplina sul
collocamento dei prestatori di lavoro.
2. I servizi audiotex e videotex, che offrono informazioni su
attività di formazione professionale o corsi di istruzione,
hanno l'obbligo di:
a) non formulare promesse o previsioni irragionevoli di
futuro impiego o di futura remunerazione nei confronti degli
utenti che richiedono le informazioni;
b) comunicare con chiarezza la durata effettiva dei corsi,
il loro costo complessivo, l'eventuale necessità per l'utente di
acquistare materiale di supporto per seguire i corsi con
profitto, il livello di istruzione o la qualifica professionale
richiesta e, ove prescritto dalla legge, il rilascio di
attestati di frequenza.
17. Pubblicità nei servizi. - 1. Ai messaggi pubblicitari
riguardanti i servizi audiotex e videotex ivi compresi quelli
internazionali, da chiunque effettuati, si applicano le norme e
le limitazioni di cui alla vigente legislazione in materia di
pubblicità di beni o servizi.
2. La pubblicità relativa alle informazioni o prestazioni dei
servizi di cui al comma 1, da chiunque eseguita e qualunque sia
il mezzo utilizzato, non deve contenere elementi offensivi per
la dignità delle persone, evocanti discriminazioni razziali, di
sesso o di nazionalità, offensivi di convinzioni religiose ed
ideali. La pubblicità, inoltre, non deve indurre a comportamenti
pregiudizievoli per la salute, la sicurezza e l'ambiente. Essa
deve evitare ambiguità ed omissioni che possano indurre in
errore il consumatore riguardo alle caratteristiche ed al
prezzo.
3. In ogni caso, qualunque sia il mezzo utilizzato, la
pubblicità deve riportare in modo chiaro, facilmente
percepibile, inequivocabile e disposto orizzontalmente (nel caso
di citazioni visive):
a) la natura del servizio, la durata massima e gli eventuali
divieti per i minori;
b) il costo del servizio al minuto più IVA;
c) l'identità del fornitore del servizio completa di ragione
sociale, sede ed indirizzo in Italia;
d) nel caso di servizi di chat-lines, la pubblicità deve
indicare anche un numero di telefono a cui l'utente può
rivolgersi per qualsiasi evenienza;
e) nel caso di servizi connessi con manifestazioni a premio,
gli estremi dell'autorizzazione ministeriale.
4. Restano ferme, con riferimento alle pubblicità
radiotelevisive, le norme recate dalla legge 6 agosto 1990, n.
223 (2), nonché, in generale, quelle di cui al decreto
legislativo 25 gennaio 1992, n. 74 (3).
5. Qualora le informazioni o prestazioni audiotex e videotex
vengano pubblicizzate su mezzi destinati espressamente a bambini
o adolescenti, tale pubblicità deve essere conforme alle
disposizioni di cui all'art. 6.
6. La pubblicità relativa a servizi che offrono informazioni o
consulenze deve indicare chiaramente la qualifica professionale
dell'esperto o esperti o della organizzazione responsabile delle
informazioni o della consulenza, salvo che ciò non sia vietato
dalle norme che disciplinano la pubblicità di categorie
professionali e dei loro aderenti.
7. Per i servizi audiotex di cui al comma 3 dell'art. 8, e
laddove ci si avvalga della facoltà ivi prevista, la pubblicità
deve contenere l'avvertenza che il servizio non è preceduto da
«messaggio di presentazione».
18. Responsabilità e controllo. - 1. I fornitori di
informazioni o prestazioni e i gestori dei centri servizi
assumono la responsabilità del contenuto e delle modalità di
erogazione dei servizi medesimi.
2. Il gestore della rete assume esclusivamente le
responsabilità connesse al trasporto delle informazioni ed alla
contabilizzazione sul contatore di utente secondo le modalità
definite nel vigente regolamento di servizio per l'abbonamento
telefonico.
19. Reclami. - 1. In caso di reclamo motivato, presentato in
forma scritta da parte di un utente che faccia riferimento ad un
servizio audiotex o videotex esattamente individuato o
individuabile dal gestore della rete, quest'ultimo deve, entro
trenta giorni, sentito anche, per le vie brevi, il fornitore di
informazioni o il centro servizi interessato, fornire
spiegazioni scritte, indicando con chiarezza tutti i motivi che
giustificano l'addebito riferito al servizio audiotex o videotex
oggetto di reclamo.
20. Attività di vigilanza. - 1. L'attività di vigilanza è
svolta dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, che
ha il compito di effettuare azioni di monitoraggio
sull'effettivo buon andamento dei servizi, nel rispetto degli
obblighi previsti dal presente regolamento.
2. Nel caso di accertata violazione delle disposizioni
contenute nel presente regolamento, il Ministero delle poste e
delle telecomunicazioni contesta gli addebiti al centro servizi
o al fornitore di informazioni, assegnando un termine non
superiore a quindici giorni per le giustificazioni. Trascorso
tale termine, o quando le giustificazioni risultino inadeguate,
il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni commina le
sanzioni previste dall'articolo 21, dandone comunicazione al
gestore della rete e motivando il provvedimento adottato anche
in ordine alle giustificazioni addotte.
3. Qualora le violazioni riguardino aspetti che coinvolgano le
competenze degli altri organismi, il Ministero delle poste e
delle telecomunicazioni provvede, per tali aspetti, alla
tempestiva devoluzione a detti organismi.
21. Sanzioni. - 1. Fermo restando gli effetti derivanti da
inadempimenti del contratto disciplinante i rapporti fra il
gestore della rete e il centro servizi o il fornitore di
informazioni, nell'ipotesi di violazione delle norme del
presente regolamento, possono essere irrogate le seguenti
sanzioni:
a) diffida a far cessare, entro il termine assegnato dal
Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, il
comportamento illegittimo rilevato su un servizio e a non
ripeterlo su altro servizio;
b) sospensione dell'accesso alla rete del gestore, per un
periodo minimo di un mese fino ad un massimo di sei mesi, da
irrogarsi al soggetto già diffidato e recidivo;
c) disattivazione definitiva dell'accesso nei casi più
gravi.
2. Il gestore della rete è tenuto a dare tempestiva
applicazione alle sanzioni predette.
22. Norme transitorie. - 1. La disconnessione automatica di
cui al comma 3 dell'art. 6 non è fornita dal servizio videotex
«con accesso mediante parola chiave», espletato dal gestore
della rete pubblica.
2. Fermo quanto disposto al comma 1 dell'art. 9, in attesa
della conversione della rete pubblica di telecomunicazioni da
elettromeccanica in elettronica (numerica), gli utenti ancora
collegati a centrali elettromeccaniche non possono fruire di
alcuna forma di disabilitazione. Detti utenti possono accedere
solo a servizi audiotex caratterizzati da contenuti predefiniti
e da basso costo con prezzo massimo predeterminato.
Allegato 1
A) SERVIZI AUDIOTEX
1. Modalità di espletamento.
Servizi di tipo «passivo».
Si definiscono «passivi» i servizi per i quali il fruitore
riceve un'informazione registrata da parte di un apparato che ha
la possibilità di immagazzinare contenuti informativi. Detti
contenuti vengono scelti in base alla composizione di un numero
telefonico.
Servizi di tipo «interattivo».
Si definiscono «interattivi» i servizi che non forniscono
direttamente l'informazione alla selezione del numero, ma che,
attraverso la presentazione dei contenuti o menù, introducono il
richiedente in un sistema complesso generalmente con più scelte
di argomenti.
Esiste, così, una interazione tra il richiedente il servizio e
il sistema che provvede a condurre il richiedente alla ricerca
dell'argomento desiderato attraverso guide opportune.
L'interazione può avvenire sia con un computer che mediante la
presenza di operatori con conversazioni dal vivo.
2. Caratteristiche e contenuti.
Sono da considerare di tipo «passivo»:
i servizi a contenuto informativo semplice con messaggio
ottenuto direttamente in seguito alla selezione del numero.
Ne sono esempio: notiziari, informazioni varie (quali
informazioni meteorologiche, stradali, per il tempo libero),
informazioni di pubblica utilità o con finalità sociali ecc.,
oroscopi semplici ecc.
Sono da considerare di tipo «interattivo»:
i servizi a contenuto complesso con menù di presentazione e
guida da computer, che conducono l'utente alla scelta
dell'argomento desiderato attraverso selezioni successive di
numeri o la pronuncia di determinate parole o suoni, ad esempio
un servizio di informazioni sanitarie con più argomenti;
i servizi di intrattenimento individuale e collettivo,
finalizzati a incontri telefonici e a conversazione con la
presenza dell'operatore. Ne sono esempio: chat-line, linee
dirette, lettura dei tarocchi, oroscopi complessi;
i servizi a contenuto professionale dal vivo, con la
risposta diretta del consulente o del professionista;
i servizi di prenotazione o proposta di vendita di beni o
servizi, collegati a pubblicazioni, a trasmissioni televisive o
radiofoniche ecc.;
i servizi di messaggistica di intrattenimento (finalizzati
ad incontri tra persone) o professionali (finalizzati ad
attività di segreteria vera e propria o al commercio di beni).
In particolare, nell'ambito di servizi di tipo «interattivo»,
si definisce:
«chat-line», un servizio attraverso il quale più utenti
possono consapevolmente essere messi in conversazione
telefonica, in maniera anonima e senza preventivo accordo fra
loro o con il fornitore di servizi, attraverso l'intervento di
un operatore avente funzione di supervisione e controllo. Se nel
corso della conversazione a più soggetti due persone venute in
contatto chiedono di parlare al di fuori del gruppo, la
«chat-line» si trasforma in «one-to-one»;
«one-to-one», un servizio attraverso il quale, in forma
anonima e con l'intervento di un operatore, due persone vengono
messe in contatto per una conversazione;
«linea diretta», un servizio attraverso il quale la
conversazione avviene unicamente tra un utente che richieda il
servizio ed il fornitore di servizi. I contenuti possono essere
i più disparati e ne sono esempio: intrattenimento e
conversazione, consulenza professionale, assistenza tecnica,
ecc.;
«multiconferenza», un servizio attraverso il quale più
utenti possono essere messi in comunicazione fra di loro
mediante accordo esplicito e preventivo su contenuti, modalità e
tempi della conversazione, tramite controllo fatto da un
operatore;
«messaggeria vocale», un servizio attraverso il quale
l'utente, con la guida di una voce computerizzata, può: 1)
lasciare un messaggio, senza specificare a chi, fornendo i dati
personali che desidera e decidere di lasciarlo solo dopo averlo
riascoltato; 2) ascoltare la registrazione di messaggi lasciati
da altre persone.
Tutto ciò avviene liberamente da parte dell'utente sotto la
supervisione del centro servizi;
«casella telefonica», un servizio analogo a quello di
«messaggeria vocale», la cui operatività, però, è subordinata al
possesso di un codice segreto.
B) SERVIZI VIDEOTEX
1. Modalità di espletamento.
Servizi a «bassa interattività o consultativi».
Si definiscono a «bassa interattività o consultativi» quei
servizi per i quali il fruitore deve espletare un numero ridotto
di scelte, attraverso i menù proposti, per accedere alla
informazione desiderata.
Servizi ad «alta interattività».
Si definiscono ad «alta interattività» quei servizi per
l'espletamento dei quali è richiesto al fruitore un continuo
scambio di informazioni.
2. Caratteristiche e contenuti.
Sono da considerare «a bassa interattività o consultativi»:
servizi quali annuari, news o banche dati in generale, ecc.
Sono da considerare «ad alta interattività»: servizi quali
trasferimento elettronico fondi, teleprenotazioni, messaggerie,
ecc.
Inoltre, in base alle caratteristiche ed ai contenuti, i
servizi in videotex possono suddividersi in:
servizi di «tipo professionale».
Si definiscono professionali i servizi destinati a fruitori
con specifici interessi economici, scientifici, culturali. Ad
esempio: visure protesti, gestione aziendale, servizi
finanziari, informazioni di borsa in tempo reale, ecc.;
servizi per «grande pubblico».
Si definiscono servizi per «grande pubblico» quelli che
soddisfano bisogni di tipo informativo di carattere non
specialistico. Ad esempio: notiziari meteo, informazioni
turistiche, informazioni sportive, teleacquisti, ecc.
servizi di «intrattenimento».
Si definiscono servizi di intrattenimento quei servizi
destinati al tempo libero. Ad esempio: messaggerie, giochi,
test, ecc.
In particolare nell'ambito dei servizi «grande pubblico» si
definisce: «casella postale» quel servizio destinato a stabilire
contatti o appuntamenti mediante l'invio e il deposito di
opportuni messaggi; gli utenti per tale servizio necessitano di
un codice di identificazione.
Nell'ambito dei servizi di intrattenimento si definisce:
«chat-line o messaggeria» un servizio attraverso il quale
due o più utenti possono consapevolmente essere messi in
conversazione telematica in maniera anonima.
C) PROCEDURE DI ESERCIZIO
PER I SERVIZI AUDIOTEX E VIDEOTEX
1. Chat-line, one-to-one, linea diretta, multiconferenza e
messaggerie videotex.
Durante l'espletamento di detti servizi i centri servizi
audiotex e videotex devono adoperarsi per evitare che gli
utilizzatori comunichino nomi, patronimici, numeri telefonici,
indirizzi di abitazioni o luoghi di lavoro, o che organizzino
incontri.
I centri servizi devono provvedere altresì ad estromettere
dalla comunicazione qualsiasi utente che, nonostante il richiamo
dell'operatore, non si adegui alle prescrizioni in parola.
I centri servizi si impegnano ad utilizzare, per il controllo
dei suddetti servizi, esclusivamente operatori qualificati per
tale mansione.
Detta qualifica deve risultare dai seguenti requisiti minimi:
età non inferiore ad anni 18;
conoscenza delle norme del presente regolamento e dei
princìpi a cui si ispira, ottenuta attraverso un apposito corso
organizzato dal fornitore dei servizi.
Gli operatori devono fare il possibile, in conformità alle
norme del presente regolamento, per evitare l'accesso di minori
d'età ai servizi suddetti. Se un operatore ha motivo di
sospettare che l'utente sia minorenne, deve adottare la seguente
metodologia:
chiedere all'utente l'età e la data di nascita;
rivolgere all'utente altre domande la cui risposta potrebbe,
secondo l'operatore, rivelare l'effettiva età dell'utente o
fornire utili indicazioni su di essa;
se le risposte risultano indicative della minore età
dell'utente o se questi esita senza una valida giustificazione a
rispondere, l'utente stesso deve essere considerato un minore
d'età ed essere escluso dai servizi di cui trattasi, salvo che
non si tratti di un servizio previsto dall'art. 6 del presente
decreto.
Qualora l'utente risulti utilizzare il servizio in modo
eccessivo, per la frequenza con cui le chiamate vengono fatte,
deve essere avvisato dall'operatore circa i costi potenziali
derivanti da tale utilizzo.
Ad un utente che continui ad utilizzare il servizio dopo aver
ricevuto l'avvertimento sopra descritto, l'operatore deve
richiedere se egli sia il titolare dell'utenza telefonica (o
della password di accesso) o se comunque sia da questi
autorizzato. Se esiste un qualsiasi motivo per il quale
l'operatore possa dubitare della veridicità delle risposte,
l'utente deve essere escluso dalla comunicazione.
Nel caso in cui un utente sia rimasto collegato ai servizi
audiotex o videotex in questione per un periodo di tempo
considerevole (avuto riguardo anche al numero totale degli
utenti coinvolti nella conversazione) senza parlare o scambiare
informazioni, l'operatore deve attenersi alla seguente
metodologia:
chiedere all'utente se intende prendere parte alla
conversazione;
non ricevendo alcuna risposta, informare l'utente sui costi
che derivano dall'uso eccessivo del servizio;
non ricevendo ancora alcuna risposta, escludere l'utente
dalla comunicazione.
Nei servizi inerenti a manifestazioni a premio in ogni caso,
(indipendentemente dalla possibilità di ottenere la necessaria
autorizzazione di cui all'art. 12 del presente regolamento)
devono essere evitate regole inutilmente complicate nella
strutturazione della manifestazione.
Per i servizi audiotex e videotex consistenti in
manifestazioni a premio per partecipare alle quali la durata
della chiamata possa essere superiore a 10 minuti, deve essere
prevista, ad intervalli di non più di 5 minuti, la richiesta
della conferma da parte dell'utente della sua volontà di
rimanere in comunicazione.
Tale conferma può essere espressa in uno dei modi seguenti:
nel caso di servizi audiotex e videotex, richiedendo
all'utente di fornire una risposta positiva, ma variamente
strutturata, ad una domanda appropriata, qualora le risposte
vengano identificate per mezzo di tecniche di riconoscimento
vocale, multifrequenza o di digitazione di appositi tasti;
nel solo caso di servizi audiotex, richiedendo all'utente di
rispondere a due domande appropriate e consecutive, laddove, per
confermare la continuazione del servizio, una risposta richieda
silenzio e l'altra l'emissione di un segnale significativo
espressamente indicato dalla macchina.
In caso di risposte sbagliate, il centro servizi deve, previo
avvertimento, procedere all'interruzione del collegamento.
2. Messaggeria vocale audiotex, casella telefonica audiotex e
casella postale videotex.
Il centro servizi è responsabile del controllo del contenuto
di ogni messaggio, il quale può riportare numeri telefonici,
indirizzi o qualsiasi altra indicazione utile per consentire
contatti personali solo quando siano state seguite le seguenti
procedure:
Messaggeria vocale audiotex: l'utente può lasciare o ascoltare
un messaggio. Nel caso di registrazione del suo messaggio
l'utente può fornire i dati personali che desidera, a condizione
che egli possa riascoltare il messaggio e decidere di
diffonderlo. Il centro servizi si impegna a:
non diffondere i messaggi che nella forma e nel contenuto
risultino contrari alla legge, al comune senso del pudore o alle
norme del presente regolamento;
verificare l'identità dell'utente che ha lasciato un proprio
recapito, prima che il suo messaggio sia diffuso;
avere dall'utente una conferma sui contenuti del messaggio.
Casella telefonica audiotex: l'utente lascia un messaggio che
non contiene elementi utili per individuare la sua identità; può
ascoltare un messaggio e registrare una risposta indirizzata in
modo univoco al messaggio appena ascoltato. Il messaggio di
risposta può essere ascoltato esclusivamente dalla persona a cui
è rivolto e può contenere tutti i dati che chi lo realizza ha
deciso di comunicare a condizione che la registrazione del
messaggio sia fatta riascoltare ed approvare prima che essa sia
inserita nella casella telefonica. Il centro servizi deve
strutturare il proprio servizio in modo da chiarire la dinamica
dello stesso, mettere sull'avviso che i messaggi contrari alla
legge soggiacciono a sanzioni e infine garantire la riservatezza
dei dati registrati.
Casella postale videotex: il messaggio può essere letto
esclusivamente dall'utente a cui è rivolto.
Il fornitore di informazioni è responsabile del controllo del
contenuto di ogni messaggio, il quale, a scelta del mittente,
può contenere numeri telefonici, o qualsiasi altra indicazione
utile per consentire contatti personali.
Il fornitore di informazioni si impegna a non diffondere i
messaggi che nella forma e nel contenuto risultino contrari alla
legge, al comune senso del pudore o alle norme del presente
regolamento.
Il fornitore di informazioni dovrà strutturare il proprio
servizio in modo da chiarire la dinamica dello stesso, mettere
sull'avviso che i messaggi contrari alla legge soggiacciono a
sanzioni e garantire la riservatezza dei dati.
In caso di richiesta da parte dell'utente, il centro servizi
deve rimuovere i dati di quest'ultimo dal servizio entro 24 ore
lavorative.
(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 18 settembre 1995, n.
218.