POSTE, TELEGRAFI E TELEFONI

D.M. 13 luglio 1995, n. 385 (1)

Regolamento recante norme sulle modalità di espletamento dei servizi audiotex e videotex.

                        IL MINISTRO DELLE POSTE
                       E DELLE TELECOMUNICAZIONI

    Visto il testo unico delle disposizioni legislative  in  materia
    postale, di bancoposta  e  di  telecomunicazioni  approvato  con
    decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;
      Vista la convenzione stipulata in data 1° agosto 1984  tra  il
    Ministero  delle  poste   e   delle   telecomunicazioni   e   la
    concessionaria SIP, approvata con decreto del  Presidente  della
    Repubblica 13 agosto 1984, n. 523, che disciplina la concessione
    di servizi di telecomunicazioni ad uso pubblico;
      Visto l'art. 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, concernente
    il  nuovo  ordinamento   dell'Amministrazione   della   pubblica
    sicurezza;
      Visto  il  decreto  ministeriale  27  gennaio  1986,  che   ha
    introdotto in via permanente il servizio  pubblico  videotel  in
    campo nazionale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125  del
    31 maggio 1986;
      Visto il decreto ministeriale 12 febbraio 1986 concernente  la
    scelta dello standard relativo al servizio videotel,  pubblicato
    nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 31 maggio 1986;
      Visto l'art. 3 del decreto legislativo 9 febbraio 1993, n. 55,
    di   attuazione   della   direttiva    90/387/CEE    concernente
    l'istituzione   del   mercato   interno   per   i   servizi   di
    telecomunicazioni mediante la realizzazione della  fornitura  di
    una rete aperta di telecomunicazioni;
      Visto l'art. 54 della legge 22 febbraio 1994, n. 146,  recante
    delega per l'attuazione della direttiva CEE n. 90/388 in tema di
    concorrenza nei mercati dei servizi di telecomunicazioni;
      Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995,  n.  103,  con  il
    quale è stata recepita la direttiva 90/388/CEE;
      Riconosciuta l'esigenza di fissare norme di comportamento  per
    i fornitori dei servizi audiotel e videotel;
      Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
      Udito il parere del Consiglio di Stato espresso  nell'adunanza
    generale dell'8 giugno 1995;
      Vista  la  comunicazione  al  Presidente  del  Consiglio   dei
    Ministri, a norma dell'art. 17, comma 3, della citata  legge  n.
    400/1988;
      Adotta il seguente regolamento:


    
      1. Oggetto del  regolamento.  -  1.  Il  presente  regolamento
    disciplina il contenuto e le modalità di fornitura  e  fruizione
    di informazioni o prestazioni dei servizi audiotex  e  videotex,
    fissando le norme di comportamento  per  ciascuno  dei  soggetti
    interessati di cui all'art. 2.


    
      2. Definizione dei servizi audiotex e videotex e dei  soggetti
    interessati. - 1.  Agli  effetti  del  presente  regolamento  si
    intende per:
        a) servizi audiotex, tutti i servizi che consentono, tramite
    l'uso di specifiche numerazioni della rete telefonica commutata,
    l'accesso, a pagamento, da  parte  degli  utenti  telefonici,  a
    informazioni o prestazioni, di tipo vocale, testuale o  grafico,
    rese  disponibili  da  fornitori,  direttamente  ovvero  tramite
    centri servizi, e contraddistinte da «modalità di espletamento»,
    «caratteristiche e contenuti», «procedure di  esercizio»  quali,
    in particolare, descritte nell'allegato 1, che costituisce parte
    integrante del presente regolamento;
        b) servizi videotex, quei servizi  che  consentono,  tramite
    l'uso di specifiche numerazioni della rete di  telecomunicazioni
    nonché di codici alfanumerici di  indirizzamento,  l'accesso,  a
    pagamento, da parte degli utenti della rete,  a  informazioni  o
    prestazioni, di tipo testuale o grafico  e  strutturate  secondo
    gli  standard  videotex  internazionali,  rese  disponibili   da
    fornitori,  direttamente  ovvero  tramite  centri   servizi,   e
    contraddistinte da «modalità di espletamento»,  «caratteristiche
    e contenuti», «procedure di esercizio»  quali,  in  particolare,
    descritte nell'allegato 1, che costituisce parte integrante  del
    presente regolamento;
        c) gestore della rete,  la  società  che  gestisce  la  rete
    pubblica  di  telecomunicazioni  su  cui  sono  trasportate   le
    informazioni o prestazioni audiotex e videotex;
        d)  gestore  del  centro  servizi,  il  soggetto  che,   con
    l'utilizzo  di  opportuni  apparati,  consente   all'utente   di
    acquisire le informazioni o prestazioni messe a disposizione dai
    fornitori delle stesse e distribuite mediante la  rete  pubblica
    di telecomunicazioni;
        e) fornitore di informazioni o prestazioni, il soggetto  che
    professionalmente fornisce informazioni o prestazioni audiotex e
    videotex in forza di contratto  con  il  centro  servizi  e  nel
    rispetto del presente regolamento; il centro servizi  può  anche
    operare  direttamente  come   «fornitore   di   informazioni   o
    prestazioni»;
        f) utente, qualsiasi soggetto che, in  quanto  utente  della
    rete pubblica di  telecomunicazioni,  acceda  a  informazioni  o
    prestazioni audiotex e videotex.
      2. In tutti i casi in cui le informazioni  o  prestazioni,  da
    fornire tramite servizi audiotex e videotex, attengano a tipo di
    attività, il cui esercizio professionale, in relazione alla loro
    natura o  contenuto,  è  subordinato,  da  parte  della  vigente
    legislazione, al ricorrere di determinati  requisiti  soggettivi
    in capo agli esercenti  le  attività  medesime,  tali  requisiti
    devono essere posseduti anche dai fornitori  di  informazioni  o
    prestazioni audiotex e videotex.


    
      3. Ingannevolezza. - 1. I  servizi  audiotex  e  videotex  non
    devono  avere  per  oggetto  la  fornitura  di  informazioni   o
    prestazioni errate, inesistenti o non rispondenti alla realtà  e
    non devono indurre in errore  l'utente  a  causa  di  omissioni,
    ambiguità  o  esagerazioni  non  immediatamente  e   palesemente
    riconoscibili come  tali.  Per  le  informazioni  o  prestazioni
    relative a dati, fatti  o  circostanze  suscettibili  di  subire
    variazioni nel corso del tempo, ed in particolare nel  corso  di
    ventiquattro ore, i servizi audiotex e videotex devono contenere
    anche  l'indicazione  della  data  e  dell'ora  a   cui   risale
    l'aggiornamento delle informazioni  o  prestazioni  fornite.  E'
    escluso da questo obbligo di  aggiornamento  l'eventuale  indice
    delle informazioni o prestazioni presenti sul servizio videotex.
      2. I servizi audiotex e videotex non  devono  essere  di  tipo
    tale da indurre in errore circa il contenuto ed il  costo  delle
    informazioni o prestazioni offerte. I servizi, in relazione alla
    unicità o molteplicità delle informazioni  o  delle  prestazioni
    fornite e alla semplicità o complessità dei  messaggi  relativi,
    non devono essere irragionevolmente prolungati o contenere pause
    che ne amplino artificiosamente  la  durata  o  le  modalità  di
    accesso e consultazione. I servizi, che  offrono  all'utente  la
    possibilità di ricevere  premi  o  altri  vantaggi,  non  devono
    essere strutturati in modo da far corrispondere  la  probabilità
    di ottenere il premio o il vantaggio o l'ammontare del valore di
    questi,  in  tutto  o  in  parte,  alla  durata  della  chiamata
    telefonica.
      3. I servizi audiotex e videotex non devono contenere messaggi
    subliminali.


    
      4.  Volgarità,  indecenza,  convinzioni   morali,   civili   e
    religiose, dignità della persona, sicurezza e salute.  -  1.  Le
    informazioni o prestazioni audiotex e  videotex  sono  di  norma
    destinate  ai  maggiori  di  18  anni,  salvo  quanto   disposto
    dall'art. 6.
      2. Le informazioni  o  prestazioni  audiotex  e  videotex  non
    devono offendere la dignità della persona,  non  devono  evocare
    discriminazioni  di  razza,  sesso  e  nazionalità,  non  devono
    esaltare  alcuna  forma  di  violenza,  non   devono   offendere
    convinzioni  religiose  ed  ideali,   non   devono   indurre   a
    comportamenti discriminatori o pregiudizievoli per la salute, la
    sicurezza e l'ambiente, non devono arrecare pregiudizio morale o
    fisico  a  minorenni   né   pregiudizio   all'autodeterminazione
    economica.
      3. Le informazioni  o  prestazioni  audiotex  e  videotex  non
    devono indurre l'utente all'uso di bevande alcooliche,  tabacco,
    stupefacenti e farmaci.
      4. Le informazioni  o  prestazioni  audiotex  e  videotex  non
    devono  comunque  presentare  forme  e  contenuti  a   carattere
    erotico, pornografico od osceno.


    
      5. Riservatezza. - 1. Le informazioni o prestazioni audiotex e
    videotex non devono violare la riservatezza dell'utente e devono
    essere strutturate in modo da evitare  l'invasione  della  sfera
    privata dell'utente stesso.
      2. Le informazioni  personali,  compresi  nomi  ed  indirizzi,
    raccolte attraverso i servizi, non possono essere utilizzate  se
    non per finalità strettamente connesse al servizio fornito,  nei
    limiti consentiti dalle leggi in vigore.


    
      6.  Servizi  rivolti  ai  minori.  -  1.  Le  informazioni   o
    prestazioni audiotex e videotex destinate ai minori non devono:
        a) avere contenuti che possano danneggiarli psichicamente  o
    moralmente o rappresentare una minaccia, anche  indiretta,  alla
    loro salute, sicurezza e crescita;
        b) abusare della  loro  naturale  credulità  o  mancanza  di
    esperienza e del loro senso di lealtà;
        c) far leva sui loro bisogni di affetto e protezione.
      2.  In  particolare,  fermo  restando  quanto  disposto  dagli
    articoli 3 e 4, questi servizi non devono:
        a)  indurre  a  violare  norme  di   comportamento   sociale
    generalmente accettate;
        b) indurre  a  compiere  azioni,  od  esporsi  a  situazioni
    pericolose;
        c) invitare a ripetere la chiamata allo stesso  o  ad  altri
    servizi audiotex e videotex.
      3. Il costo delle  informazioni  o  prestazioni  destinate  ai
    minori non deve superare la seconda fascia tariffaria audiotex e
    la loro durata non può superare  i  quattro  minuti;  dopo  tale
    termine la linea  deve  essere  disconnessa  automaticamente  da
    parte del centro servizi  o  del  fornitore  di  informazioni  o
    prestazioni, salvo quanto disposto dall'art. 22, comma 1.
      4. Sono vietati i servizi inerenti a manifestazioni  a  premio
    di durata superiore ai quattro minuti.


    
      7. Inabili. - 1. I fornitori  di  informazioni  o  prestazioni
    audiotex e videotex non devono approfittare della situazione  di
    persone che, anche se non interdette o inabilitate,  si  trovino
    nello stato,  pur  se  temporaneo,  di  infermità  o  deficienza
    fisica, o che risultino portatori di handicap o per altro motivo
    psichicamente vulnerabili.


    
      8. Messaggio di presentazione. - 1. Tutte  le  informazioni  o
    prestazioni audiotex e videotex sono precedute da un  «messaggio
    di presentazione» della durata massima di 20 secondi,  che  deve
    contenere i seguenti dati informativi:
        a) denominazione, tipologia e contenuti delle informazioni o
    prestazioni da fruire, con precisazione della fascia di età, cui
    le stesse sono rivolte;
        b)  centro  servizi  o  fornitore   delle   informazioni   o
    prestazioni;
        c) costo delle informazioni o prestazioni al minuto + IVA;
        d) durata massima delle informazioni o prestazioni.
      2. Oltre ai dati di cui al comma 1, ed  in  immediato  seguito
    alla loro esposizione,  il  «messaggio  di  presentazione»  deve
    comunque contenere l'«avvertenza» che, decorsi «5»  secondi  dal
    termine  dell'avvertenza  medesima,  l'utente  che  si  mantenga
    ancora in comunicazione  avrà  significato  la  sua  volontà  di
    fruire dell'informazione o prestazione prescelta,  a  meno  che,
    come significazione di opposta volontà, egli,  entro  lo  stesso
    tempo di «5» secondi, non ponga termine alla comunicazione.
      3. Solo per i servizi audiotex, entro 6 mesi  dall'entrata  in
    vigore del presente regolamento, il «messaggio di presentazione»
    sarà gratuito.
      4. Il medesimo può  essere  omesso  nei  servizi  audiotex  di
    durata non superiore ai 3 minuti.


    
      9. Facoltà dell'utente. - 1. Salvo quanto  disposto  dall'art.
    22, comma 2, è in facoltà dell'utente, che  non  intenda  fruire
    dei servizi  audiotex,  di  rinunciarvi  con  richiesta  scritta
    indirizzata al gestore della rete, senza sopportare alcun  costo
    od onere, nel caso di disabilitazione permanente.
      2. Sarà cura del gestore della rete dare adeguata  informativa
    all'utenza, tramite avvisi a mezzo stampa e messaggi da inserire
    nella bolletta telefonica, circa le modalità  di  adesione  alla
    disabilitazione contrattuale di cui al comma 1.


    
      10. Durata massima dei servizi. - 1.  La  durata  massima  dei
    servizi audiotex e videotex non può superare i limiti  di  tempo
    previsti dal contratto in essere tra il gestore della rete  e  i
    centri servizi, nel caso dell'audiotex, nonché tra gestore della
    rete e centri servizi o fornitori di informazioni o prestazioni,
    nel caso del videotex.


    
      11. Inserti pubblicitari. - 1. Le informazioni  o  prestazioni
    audiotex e videotex non possono ospitare inserti pubblicitari.
      2. Nel rispetto delle modalità previste dal comma 2  dell'art.
    3, fuori dal «messaggio di presentazione» è ammessa la citazione
    dell'eventuale sponsor del servizio.
      3. Sono, inoltre, ammessi  messaggi  informativi  nei  servizi
    esplicitamente  e  chiaramente  destinati  ad  offrire  supporti
    informativi per gli acquisti, in  cui  l'azione  dell'utente  si
    configura in termini di ricerca attiva e volontaria dei suddetti
    messaggi.


    
      12. Consulenze. - 1. I  servizi  che  offrono  informazioni  o
    consulenze,  citando  opinioni  di  esperti  o  specialisti,   o
    comunque basandosi sulla autorevolezza di dette opinioni, devono
    indicare chiaramente, all'inizio del  servizio,  l'identità,  la
    qualifica professionale, l'iscrizione all'ordine  professionale,
    ove prevista da specifiche norme e l'eventuale carica  ricoperta
    dall'esperto  o  specialista.  Tale  indicazione  deve  comunque
    essere  fornita  nel  rispetto  delle  norme  deontologiche  che
    vietano, per alcune categorie di professionisti, qualsiasi forma
    di pubblicità.
      2. I servizi di consulenza devono avvertire  l'utente  di  non
    agire sulla base della consulenza senza aver prima consultato un
    operatore professionale qualificato nell'ambito della disciplina
    oggetto della consulenza medesima.
      3. Ogni servizio di consulenza deve essere fornito secondo  le
    modalità e  con  il  rigore  che  riflettano  la  serietà  della
    disciplina oggetto della consulenza.  Nel  caso  di  servizi  di
    consulenza  medica,  in  particolare,  il  servizio   non   deve
    contenere descrizioni  esplicite  o  riferimenti  impliciti  che
    possano eccitare desideri sessuali o fare apparire superflua  la
    consultazione del medico ed i trattamenti curativi eventuali.


    
      13. Manifestazioni a premio. - 1. Qualsiasi servizio  audiotex
    e videotex, che istituisca  una  manifestazione  a  premio,  può
    essere attivato solo dopo ed  in  quanto  sia  stato  emesso  il
    relativo provvedimento di autorizzazione del competente  ufficio
    del Ministero delle finanze.
      2. Il numero e la data  del  provvedimento  di  autorizzazione
    devono essere citati nel «messaggio di presentazione».


    
      14. Servizi per la raccolta di fondi. - 1. E' fatto divieto di
    fornire al pubblico servizi audiotex o videotex finalizzati alla
    raccolta di fondi a qualunque titolo, realizzata  attraverso  la
    contabilizzazione di scatti telefonici.


    
      15. Vendita di  beni  e  servizi.  -  1.  In  assenza  di  una
    normativa specifica, è vietata l'attività di commercializzazione
    di beni o servizi svolta esclusivamente attraverso i servizi  di
    audiotex e videotex.
      2. In ogni caso, il pagamento del prezzo dei beni  o  servizi,
    prenotati attraverso l'utilizzo di servizi audiotex e  videotex,
    non può essere realizzato mediante contabilizzazione  di  scatti
    telefonici.


    
      16. Offerta di lavoro. - 1. Prima di attivare servizi audiotex
    e videotex che  promuovano  opportunità  di  lavoro,  il  centro
    servizi deve preventivamente assicurarsi che,  tenuto  conto  di
    tutte le circostanze di fatto e di  diritto,  la  fornitura  del
    servizio  non  implichi  una  violazione  della  disciplina  sul
    collocamento dei prestatori di lavoro.
      2. I servizi audiotex e videotex, che offrono informazioni  su
    attività di formazione  professionale  o  corsi  di  istruzione,
    hanno l'obbligo di:
        a) non formulare  promesse  o  previsioni  irragionevoli  di
    futuro impiego o di futura  remunerazione  nei  confronti  degli
    utenti che richiedono le informazioni;
        b) comunicare con chiarezza la durata effettiva  dei  corsi,
    il loro costo complessivo, l'eventuale necessità per l'utente di
    acquistare  materiale  di  supporto  per  seguire  i  corsi  con
    profitto, il livello di istruzione o la qualifica  professionale
    richiesta  e,  ove  prescritto  dalla  legge,  il  rilascio   di
    attestati di frequenza.


    
      17. Pubblicità nei servizi.  -  1.  Ai  messaggi  pubblicitari
    riguardanti i servizi audiotex e videotex  ivi  compresi  quelli
    internazionali, da chiunque effettuati, si applicano le norme  e
    le limitazioni di cui alla vigente legislazione  in  materia  di
    pubblicità di beni o servizi.
      2. La pubblicità relativa alle informazioni o prestazioni  dei
    servizi di cui al comma 1, da chiunque eseguita e qualunque  sia
    il mezzo utilizzato, non deve contenere elementi  offensivi  per
    la dignità delle persone, evocanti discriminazioni razziali,  di
    sesso o di nazionalità, offensivi di  convinzioni  religiose  ed
    ideali. La pubblicità, inoltre, non deve indurre a comportamenti
    pregiudizievoli per la salute, la sicurezza e  l'ambiente.  Essa
    deve evitare ambiguità  ed  omissioni  che  possano  indurre  in
    errore  il  consumatore  riguardo  alle  caratteristiche  ed  al
    prezzo.
      3. In  ogni  caso,  qualunque  sia  il  mezzo  utilizzato,  la
    pubblicità   deve   riportare   in   modo   chiaro,   facilmente
    percepibile, inequivocabile e disposto orizzontalmente (nel caso
    di citazioni visive):
        a) la natura del servizio, la durata massima e gli eventuali
    divieti per i minori;
        b) il costo del servizio al minuto più IVA;
        c) l'identità del fornitore del servizio completa di ragione
    sociale, sede ed indirizzo in Italia;
        d) nel caso di servizi di  chat-lines,  la  pubblicità  deve
    indicare  anche  un  numero  di  telefono  a  cui  l'utente  può
    rivolgersi per qualsiasi evenienza;
        e) nel caso di servizi connessi con manifestazioni a premio,
    gli estremi dell'autorizzazione ministeriale.
      4.   Restano   ferme,   con   riferimento   alle    pubblicità
    radiotelevisive, le norme recate dalla legge 6 agosto  1990,  n.
    223  (2),  nonché,  in  generale,  quelle  di  cui  al   decreto
    legislativo 25 gennaio 1992, n. 74 (3).
      5. Qualora le informazioni o prestazioni audiotex  e  videotex
    vengano pubblicizzate su mezzi destinati espressamente a bambini
    o  adolescenti,  tale  pubblicità  deve  essere  conforme   alle
    disposizioni di cui all'art. 6.
      6. La pubblicità relativa a servizi che offrono informazioni o
    consulenze deve indicare chiaramente la qualifica  professionale
    dell'esperto o esperti o della organizzazione responsabile delle
    informazioni o della consulenza, salvo che ciò non  sia  vietato
    dalle  norme  che  disciplinano  la  pubblicità   di   categorie
    professionali e dei loro aderenti.
      7. Per i servizi audiotex di cui al comma  3  dell'art.  8,  e
    laddove ci si avvalga della facoltà ivi prevista, la  pubblicità
    deve contenere l'avvertenza che il servizio non è  preceduto  da
    «messaggio di presentazione».


    
      18.  Responsabilità  e  controllo.  -  1.   I   fornitori   di
    informazioni o  prestazioni  e  i  gestori  dei  centri  servizi
    assumono la responsabilità del contenuto  e  delle  modalità  di
    erogazione dei servizi medesimi.
      2.  Il   gestore   della   rete   assume   esclusivamente   le
    responsabilità connesse al trasporto delle informazioni ed  alla
    contabilizzazione sul contatore di utente  secondo  le  modalità
    definite nel vigente regolamento di servizio  per  l'abbonamento
    telefonico.


    
      19. Reclami. - 1. In caso di reclamo motivato,  presentato  in
    forma scritta da parte di un utente che faccia riferimento ad un
    servizio  audiotex  o   videotex   esattamente   individuato   o
    individuabile dal gestore della rete, quest'ultimo  deve,  entro
    trenta giorni, sentito anche, per le vie brevi, il fornitore  di
    informazioni  o   il   centro   servizi   interessato,   fornire
    spiegazioni scritte, indicando con chiarezza tutti i motivi  che
    giustificano l'addebito riferito al servizio audiotex o videotex
    oggetto di reclamo.


    
      20. Attività di vigilanza. -  1.  L'attività  di  vigilanza  è
    svolta dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni,  che
    ha   il   compito   di   effettuare   azioni   di   monitoraggio
    sull'effettivo buon andamento dei servizi,  nel  rispetto  degli
    obblighi previsti dal presente regolamento.
      2.  Nel  caso  di  accertata  violazione  delle   disposizioni
    contenute nel presente regolamento, il Ministero delle  poste  e
    delle telecomunicazioni contesta gli addebiti al centro  servizi
    o al  fornitore  di  informazioni,  assegnando  un  termine  non
    superiore a quindici giorni per  le  giustificazioni.  Trascorso
    tale termine, o quando le giustificazioni risultino  inadeguate,
    il Ministero delle poste e delle  telecomunicazioni  commina  le
    sanzioni previste dall'articolo  21,  dandone  comunicazione  al
    gestore della rete e motivando il provvedimento  adottato  anche
    in ordine alle giustificazioni addotte.
      3. Qualora le violazioni riguardino aspetti che coinvolgano le
    competenze degli altri organismi, il  Ministero  delle  poste  e
    delle  telecomunicazioni  provvede,  per  tali   aspetti,   alla
    tempestiva devoluzione a detti organismi.


    
      21. Sanzioni. - 1. Fermo restando  gli  effetti  derivanti  da
    inadempimenti del contratto  disciplinante  i  rapporti  fra  il
    gestore della rete  e  il  centro  servizi  o  il  fornitore  di
    informazioni,  nell'ipotesi  di  violazione  delle   norme   del
    presente  regolamento,  possono  essere  irrogate  le   seguenti
    sanzioni:
        a) diffida a far cessare, entro  il  termine  assegnato  dal
    Ministero   delle   poste   e   delle   telecomunicazioni,    il
    comportamento illegittimo  rilevato  su  un  servizio  e  a  non
    ripeterlo su altro servizio;
        b) sospensione dell'accesso alla rete del  gestore,  per  un
    periodo minimo di un mese fino ad un massimo  di  sei  mesi,  da
    irrogarsi al soggetto già diffidato e recidivo;
        c)  disattivazione  definitiva  dell'accesso  nei  casi  più
    gravi.
      2.  Il  gestore  della  rete  è  tenuto  a   dare   tempestiva
    applicazione alle sanzioni predette.


    
      22. Norme transitorie. - 1. La  disconnessione  automatica  di
    cui al comma 3 dell'art. 6 non è fornita dal  servizio  videotex
    «con accesso mediante  parola  chiave»,  espletato  dal  gestore
    della rete pubblica.
      2. Fermo quanto disposto al comma 1  dell'art.  9,  in  attesa
    della conversione della rete pubblica  di  telecomunicazioni  da
    elettromeccanica in elettronica (numerica),  gli  utenti  ancora
    collegati a centrali elettromeccaniche  non  possono  fruire  di
    alcuna forma di disabilitazione. Detti utenti  possono  accedere
    solo a servizi audiotex caratterizzati da contenuti  predefiniti
    e da basso costo con prezzo massimo predeterminato.


    
                                                          Allegato 1

                          A) SERVIZI AUDIOTEX


      1. Modalità di espletamento.
      Servizi di tipo «passivo».
      Si definiscono «passivi» i servizi per  i  quali  il  fruitore
    riceve un'informazione registrata da parte di un apparato che ha
    la possibilità di  immagazzinare  contenuti  informativi.  Detti
    contenuti vengono scelti in base alla composizione di un  numero
    telefonico.
      Servizi di tipo «interattivo».
      Si definiscono «interattivi»  i  servizi  che  non  forniscono
    direttamente l'informazione alla selezione del numero,  ma  che,
    attraverso la presentazione dei contenuti o menù, introducono il
    richiedente in un sistema complesso generalmente con più  scelte
    di argomenti.
      Esiste, così, una interazione tra il richiedente il servizio e
    il sistema che provvede a condurre il richiedente  alla  ricerca
    dell'argomento desiderato attraverso guide opportune.
      L'interazione può avvenire sia con un computer che mediante la
    presenza di operatori con conversazioni dal vivo.

      2. Caratteristiche e contenuti.
      Sono da considerare di tipo «passivo»:
        i servizi a contenuto  informativo  semplice  con  messaggio
    ottenuto direttamente in seguito alla selezione del numero.
      Ne  sono  esempio:  notiziari,   informazioni   varie   (quali
    informazioni meteorologiche, stradali,  per  il  tempo  libero),
    informazioni di pubblica utilità o con  finalità  sociali  ecc.,
    oroscopi semplici ecc.
      Sono da considerare di tipo «interattivo»:
        i servizi a contenuto complesso con menù di presentazione  e
    guida  da  computer,  che   conducono   l'utente   alla   scelta
    dell'argomento desiderato  attraverso  selezioni  successive  di
    numeri o la pronuncia di determinate parole o suoni, ad  esempio
    un servizio di informazioni sanitarie con più argomenti;
        i  servizi  di  intrattenimento  individuale  e  collettivo,
    finalizzati a incontri  telefonici  e  a  conversazione  con  la
    presenza  dell'operatore.  Ne  sono  esempio:  chat-line,  linee
    dirette, lettura dei tarocchi, oroscopi complessi;
        i  servizi  a  contenuto  professionale  dal  vivo,  con  la
    risposta diretta del consulente o del professionista;
        i servizi di prenotazione o proposta di vendita  di  beni  o
    servizi, collegati a pubblicazioni, a trasmissioni televisive  o
    radiofoniche ecc.;
        i servizi di messaggistica di  intrattenimento  (finalizzati
    ad  incontri  tra  persone)  o  professionali  (finalizzati   ad
    attività di segreteria vera e propria o al commercio di beni).
      In particolare, nell'ambito di servizi di tipo  «interattivo»,
    si definisce:
        «chat-line», un servizio  attraverso  il  quale  più  utenti
    possono   consapevolmente   essere   messi   in    conversazione
    telefonica, in maniera anonima e senza  preventivo  accordo  fra
    loro o con il fornitore di servizi, attraverso  l'intervento  di
    un operatore avente funzione di supervisione e controllo. Se nel
    corso della conversazione a più soggetti due persone  venute  in
    contatto  chiedono  di  parlare  al  di  fuori  del  gruppo,  la
    «chat-line» si trasforma in «one-to-one»;
        «one-to-one», un servizio  attraverso  il  quale,  in  forma
    anonima e con l'intervento di un operatore, due persone  vengono
    messe in contatto per una conversazione;
        «linea  diretta»,  un  servizio  attraverso  il   quale   la
    conversazione avviene unicamente tra un utente che  richieda  il
    servizio ed il fornitore di servizi. I contenuti possono  essere
    i  più  disparati  e  ne   sono   esempio:   intrattenimento   e
    conversazione,  consulenza  professionale,  assistenza  tecnica,
    ecc.;
        «multiconferenza»,  un  servizio  attraverso  il  quale  più
    utenti  possono  essere  messi  in  comunicazione  fra  di  loro
    mediante accordo esplicito e preventivo su contenuti, modalità e
    tempi  della  conversazione,  tramite  controllo  fatto  da   un
    operatore;
        «messaggeria  vocale»,  un  servizio  attraverso  il   quale
    l'utente, con la guida  di  una  voce  computerizzata,  può:  1)
    lasciare un messaggio, senza specificare a chi, fornendo i  dati
    personali che desidera e decidere di lasciarlo solo dopo  averlo
    riascoltato; 2) ascoltare la registrazione di messaggi  lasciati
    da altre persone.
      Tutto ciò avviene liberamente da parte  dell'utente  sotto  la
    supervisione del centro servizi;
        «casella  telefonica»,  un  servizio  analogo  a  quello  di
    «messaggeria vocale», la cui operatività, però, è subordinata al
    possesso di un codice segreto.

                          B) SERVIZI VIDEOTEX


      1. Modalità di espletamento.
      Servizi a «bassa interattività o consultativi».
      Si definiscono a «bassa  interattività  o  consultativi»  quei
    servizi per i quali il fruitore deve espletare un numero ridotto
    di  scelte,  attraverso  i  menù  proposti,  per  accedere  alla
    informazione desiderata.
      Servizi ad «alta interattività».
      Si  definiscono  ad  «alta  interattività»  quei  servizi  per
    l'espletamento dei quali è richiesto  al  fruitore  un  continuo
    scambio di informazioni.

      2. Caratteristiche e contenuti.
      Sono da considerare «a bassa  interattività  o  consultativi»:
    servizi quali annuari, news o banche dati in generale, ecc.
      Sono da considerare «ad  alta  interattività»:  servizi  quali
    trasferimento elettronico fondi, teleprenotazioni,  messaggerie,
    ecc.
      Inoltre, in base  alle  caratteristiche  ed  ai  contenuti,  i
    servizi in videotex possono suddividersi in:
        servizi di «tipo professionale».
      Si definiscono professionali i servizi  destinati  a  fruitori
    con specifici interessi economici,  scientifici,  culturali.  Ad
    esempio:   visure   protesti,   gestione   aziendale,    servizi
    finanziari, informazioni di borsa in tempo reale, ecc.;
        servizi per «grande pubblico».
      Si  definiscono  servizi  per  «grande  pubblico»  quelli  che
    soddisfano  bisogni  di  tipo  informativo  di   carattere   non
    specialistico.  Ad  esempio:   notiziari   meteo,   informazioni
    turistiche, informazioni sportive, teleacquisti, ecc.
        servizi di «intrattenimento».
      Si  definiscono  servizi  di  intrattenimento   quei   servizi
    destinati al tempo  libero.  Ad  esempio:  messaggerie,  giochi,
    test, ecc.
      In particolare nell'ambito dei servizi  «grande  pubblico»  si
    definisce: «casella postale» quel servizio destinato a stabilire
    contatti o  appuntamenti  mediante  l'invio  e  il  deposito  di
    opportuni messaggi; gli utenti per tale servizio necessitano  di
    un codice di identificazione.
      Nell'ambito dei servizi di intrattenimento si definisce:
        «chat-line o messaggeria» un servizio  attraverso  il  quale
    due  o  più  utenti  possono  consapevolmente  essere  messi  in
    conversazione telematica in maniera anonima.

                       C) PROCEDURE DI ESERCIZIO
                   PER I SERVIZI AUDIOTEX E VIDEOTEX


      1. Chat-line, one-to-one,  linea  diretta,  multiconferenza  e
    messaggerie videotex.
      Durante l'espletamento  di  detti  servizi  i  centri  servizi
    audiotex e  videotex  devono  adoperarsi  per  evitare  che  gli
    utilizzatori comunichino nomi, patronimici,  numeri  telefonici,
    indirizzi di abitazioni o luoghi di lavoro,  o  che  organizzino
    incontri.
      I centri servizi devono  provvedere  altresì  ad  estromettere
    dalla comunicazione qualsiasi utente che, nonostante il richiamo
    dell'operatore, non si adegui alle prescrizioni in parola.
      I centri servizi si impegnano ad utilizzare, per il  controllo
    dei suddetti servizi, esclusivamente operatori  qualificati  per
    tale mansione.
      Detta qualifica deve risultare dai seguenti requisiti minimi:
        età non inferiore ad anni 18;
        conoscenza  delle  norme  del  presente  regolamento  e  dei
    princìpi a cui si ispira, ottenuta attraverso un apposito  corso
    organizzato dal fornitore dei servizi.
      Gli operatori devono fare il  possibile,  in  conformità  alle
    norme del presente regolamento, per evitare l'accesso di  minori
    d'età  ai  servizi  suddetti.  Se  un  operatore  ha  motivo  di
    sospettare che l'utente sia minorenne, deve adottare la seguente
    metodologia:
        chiedere all'utente l'età e la data di nascita;
        rivolgere all'utente altre domande la cui risposta potrebbe,
    secondo l'operatore,  rivelare  l'effettiva  età  dell'utente  o
    fornire utili indicazioni su di essa;
        se  le  risposte  risultano  indicative  della  minore   età
    dell'utente o se questi esita senza una valida giustificazione a
    rispondere, l'utente stesso deve essere  considerato  un  minore
    d'età ed essere escluso dai servizi di cui trattasi,  salvo  che
    non si tratti di un servizio previsto dall'art. 6  del  presente
    decreto.
      Qualora  l'utente  risulti  utilizzare  il  servizio  in  modo
    eccessivo, per la frequenza con cui le chiamate  vengono  fatte,
    deve essere avvisato dall'operatore  circa  i  costi  potenziali
    derivanti da tale utilizzo.
      Ad un utente che continui ad utilizzare il servizio dopo  aver
    ricevuto  l'avvertimento  sopra  descritto,   l'operatore   deve
    richiedere se egli sia il  titolare  dell'utenza  telefonica  (o
    della  password  di  accesso)  o  se  comunque  sia  da   questi
    autorizzato.  Se  esiste  un  qualsiasi  motivo  per  il   quale
    l'operatore possa  dubitare  della  veridicità  delle  risposte,
    l'utente deve essere escluso dalla comunicazione.
      Nel caso in cui un utente sia  rimasto  collegato  ai  servizi
    audiotex o  videotex  in  questione  per  un  periodo  di  tempo
    considerevole (avuto  riguardo  anche  al  numero  totale  degli
    utenti coinvolti nella conversazione) senza parlare o  scambiare
    informazioni,   l'operatore   deve   attenersi   alla   seguente
    metodologia:
        chiedere  all'utente  se   intende   prendere   parte   alla
    conversazione;
        non ricevendo alcuna risposta, informare l'utente sui  costi
    che derivano dall'uso eccessivo del servizio;
        non ricevendo ancora  alcuna  risposta,  escludere  l'utente
    dalla comunicazione.
      Nei servizi inerenti a manifestazioni a premio in  ogni  caso,
    (indipendentemente dalla possibilità di ottenere  la  necessaria
    autorizzazione di cui  all'art.  12  del  presente  regolamento)
    devono  essere  evitate  regole  inutilmente  complicate   nella
    strutturazione della manifestazione.
      Per   i   servizi   audiotex   e   videotex   consistenti   in
    manifestazioni a premio per partecipare  alle  quali  la  durata
    della chiamata possa essere superiore a 10 minuti,  deve  essere
    prevista, ad intervalli di non più di  5  minuti,  la  richiesta
    della  conferma  da  parte  dell'utente  della  sua  volontà  di
    rimanere in comunicazione.
      Tale conferma può essere espressa in uno dei modi seguenti:
        nel  caso  di  servizi  audiotex  e  videotex,   richiedendo
    all'utente di  fornire  una  risposta  positiva,  ma  variamente
    strutturata, ad una domanda  appropriata,  qualora  le  risposte
    vengano identificate per mezzo  di  tecniche  di  riconoscimento
    vocale, multifrequenza o di digitazione di appositi tasti;
        nel solo caso di servizi audiotex, richiedendo all'utente di
    rispondere a due domande appropriate e consecutive, laddove, per
    confermare la continuazione del servizio, una risposta  richieda
    silenzio e  l'altra  l'emissione  di  un  segnale  significativo
    espressamente indicato dalla macchina.
      In caso di risposte sbagliate, il centro servizi deve,  previo
    avvertimento, procedere all'interruzione del collegamento.

      2. Messaggeria vocale audiotex, casella telefonica audiotex  e
    casella postale videotex.
      Il centro servizi è responsabile del controllo  del  contenuto
    di ogni messaggio, il quale  può  riportare  numeri  telefonici,
    indirizzi o qualsiasi altra  indicazione  utile  per  consentire
    contatti personali solo quando siano state seguite  le  seguenti
    procedure:
      Messaggeria vocale audiotex: l'utente può lasciare o ascoltare
    un messaggio.  Nel  caso  di  registrazione  del  suo  messaggio
    l'utente può fornire i dati personali che desidera, a condizione
    che  egli  possa  riascoltare  il  messaggio   e   decidere   di
    diffonderlo. Il centro servizi si impegna a:
        non diffondere i messaggi che nella forma  e  nel  contenuto
    risultino contrari alla legge, al comune senso del pudore o alle
    norme del presente regolamento;
        verificare l'identità dell'utente che ha lasciato un proprio
    recapito, prima che il suo messaggio sia diffuso;
        avere dall'utente una conferma sui contenuti del messaggio.
      Casella telefonica audiotex: l'utente lascia un messaggio  che
    non contiene elementi utili per individuare la sua identità; può
    ascoltare un messaggio e registrare una risposta indirizzata  in
    modo univoco al messaggio  appena  ascoltato.  Il  messaggio  di
    risposta può essere ascoltato esclusivamente dalla persona a cui
    è rivolto e può contenere tutti i dati che chi  lo  realizza  ha
    deciso di comunicare  a  condizione  che  la  registrazione  del
    messaggio sia fatta riascoltare ed approvare prima che essa  sia
    inserita  nella  casella  telefonica.  Il  centro  servizi  deve
    strutturare il proprio servizio in modo da chiarire la  dinamica
    dello stesso, mettere sull'avviso che i messaggi  contrari  alla
    legge soggiacciono a sanzioni e infine garantire la riservatezza
    dei dati registrati.
      Casella  postale  videotex:  il  messaggio  può  essere  letto
    esclusivamente dall'utente a cui è rivolto.
      Il fornitore di informazioni è responsabile del controllo  del
    contenuto di ogni messaggio, il quale, a  scelta  del  mittente,
    può contenere numeri telefonici, o qualsiasi  altra  indicazione
    utile per consentire contatti personali.
      Il fornitore di informazioni si impegna  a  non  diffondere  i
    messaggi che nella forma e nel contenuto risultino contrari alla
    legge, al comune senso del pudore  o  alle  norme  del  presente
    regolamento.
      Il fornitore di  informazioni  dovrà  strutturare  il  proprio
    servizio in modo da chiarire la dinamica dello  stesso,  mettere
    sull'avviso che i messaggi contrari alla  legge  soggiacciono  a
    sanzioni e garantire la riservatezza dei dati.
      In caso di richiesta da parte dell'utente, il  centro  servizi
    deve rimuovere i dati di quest'ultimo dal servizio entro 24  ore
    lavorative.

    (1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 18  settembre  1995,  n.
    218.

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