Anche se ancora non applicato in Italia merita la pena riportare uno stralcio dell'Accordo si Schengen per l'importanza che potrebbe assumere in materia una volta ratificato ed applicato.

TITOLO IV: SISTEMA D'INFORMAZIONE SCHENGEN

(l'entrata in vigore, prevista per il 1o gennaio 1994, e' stata

procrastinata al 1o gennaio 1995 per problemi telematici di

funzionamento della banca dati: deve consentire la raccolta di

dati automatizzati in sezioni nazionali e la loro trasmissione

alle altre sezioni nazionali attraverso un'unita' di supporto

tecnico che avra' sede a Bruxelles. L'istituzione del SIS e'

cosiderata una deile precondizioni non scritte per l'entrata in

vigore dell'Accordo di Schengen)

- consente, attraverso una procedura d'interrogazione

automatizzata, di disporre di segnalazioni di persone e di

oggetti, in occasione di controlli alle frontiere, di verifiche e

di altri controlli di polizia e doganali effettuati all'interno

del paese conformemente al diritto nazionale

- consiste in un'unita' di supporto tecnico di cui e' responsabile

la Francia, con sede a Strasburgo, che coniene le segnalazioni di

persone e di oggetti che interessino le parti contraenti, e una

sezione nazionale presso ogni parte contraente;

- scopo del SIS e' quello di preservare l'ordine pubblico e la

sicurezza pubblica, compresa queila dello Stato e di assicurare

l'applicazione delle disposizioni sulla circolazione delie

persone;

- i dati inseriti nell archivio sono i seguenti:

a) per quanto riguarda le persone: nome e cognome, segni tisici

particolari, prima lettera del secondo nome, data e luogo di

nascita, sesso, cittadinanza, indicazione se le persone in

questione sono armate, se sono violente, motivo della

segnalazione, linea di condotta da seguire;

b) persone oggetto di "sorveglianza discreta" che valichino i

contini nazionali, la segnalazione riguarda: il fatto che siano

stati trovati la persona o il veicolo segnalati, il luogo e il

momento della verifica, l'itinerario e la destinazione del

viaggio, le persone che accompagnano l'interessato e gli occuanti

del veicolo, il veicolo usato, gli oggetti trasportati, le

circostanze in cui la persona o il veicolo sono stati trovati;

c) oggetti ricercati a scopo di sequestro o di prova in un

procedimento penale;

- i dati relativi alle persone ricercate per l'arresto ai fini di

estradizione sono inseriti a richiesta dell'autorita' giudiziaria

del paese richiedente e questo corrisponde automaticamente ad una

richiesta di arresto:

- i dati relativi agli stranieri segnalati ai fini della non

ammisione sono inseriti in base a segnalazioni nazionali fondate

sulla circostanza che la presenza di uno straniero nel territorio

nazionale costituisce una minaccia per l'ordine e la sicurezza

pubblica o per la sicurezza nazionale (basta che lo straniero sia

stato in passato condannato ad almeno un anno di detenzione o che

vi siano seri motivi di ritenere che abbia commesso fatti punibili

gravi);

- l'accesso alla banca dati SIS e' riservato alle autorita'

competenti in materia di controlli alle frontier, controlli di

polizia e doganali;

- il diritto di ciascuno di accedere ai dati che lo riguardano

inseriti nel SIS e' esercitato nel rispetto del diritto della

parte contraente presso la quale l'interessato lo fa valere; la

parte puo' negargli l'accesso se questo puo' nuocere

all'esecuzione dell'attivita' legale indicata nella segnalazione o

ai fini della tutela dei diritti e delle liberta' altrui, ed e'

obbligatoriamente negato durante il periodo deila segnalazione ai

fini delia soreglianza discreta;

- i dati personali inseriti nel SIS ai fini della ricerca di

persone sono conservati per un periodo di tempo determinato; al

massimo tre anni dopo il loro inserimento la parte che ha

eftettuato la segnalazione riverifica la necessita' di

conservarli. Se decide di cancellarli i dati vengono conservati

per un altro anno presso le unita' di Supporto tecnico, dopo di

che vengono definitivamente cancellati;

-ciascuno Stato designa un'autorita' di controllo incariata di

esercitare un controllo indipendente dell'archivio della sezione

nazionale del SIS; per il controllo dell'unita' di supporto

tecnico del SIS e' istituita un'autorita' di controllo comune che

ha diritto di accesso all'unita';


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