TITOLO IV: SISTEMA D'INFORMAZIONE SCHENGEN
(l'entrata in vigore, prevista per il 1o gennaio 1994, e' stata
procrastinata al 1o gennaio 1995 per problemi telematici di
funzionamento della banca dati: deve consentire la raccolta di
dati automatizzati in sezioni nazionali e la loro trasmissione
alle altre sezioni nazionali attraverso un'unita' di supporto
tecnico che avra' sede a Bruxelles. L'istituzione del SIS e'
cosiderata una deile precondizioni non scritte per l'entrata in
vigore dell'Accordo di Schengen)
- consente, attraverso una procedura d'interrogazione
automatizzata, di disporre di segnalazioni di persone e di
oggetti, in occasione di controlli alle frontiere, di verifiche e
di altri controlli di polizia e doganali effettuati all'interno
del paese conformemente al diritto nazionale
- consiste in un'unita' di supporto tecnico di cui e' responsabile
la Francia, con sede a Strasburgo, che coniene le segnalazioni di
persone e di oggetti che interessino le parti contraenti, e una
sezione nazionale presso ogni parte contraente;
- scopo del SIS e' quello di preservare l'ordine pubblico e la
sicurezza pubblica, compresa queila dello Stato e di assicurare
l'applicazione delle disposizioni sulla circolazione delie
persone;
- i dati inseriti nell archivio sono i seguenti:
a) per quanto riguarda le persone: nome e cognome, segni tisici
particolari, prima lettera del secondo nome, data e luogo di
nascita, sesso, cittadinanza, indicazione se le persone in
questione sono armate, se sono violente, motivo della
segnalazione, linea di condotta da seguire;
b) persone oggetto di "sorveglianza discreta" che valichino i
contini nazionali, la segnalazione riguarda: il fatto che siano
stati trovati la persona o il veicolo segnalati, il luogo e il
momento della verifica, l'itinerario e la destinazione del
viaggio, le persone che accompagnano l'interessato e gli occuanti
del veicolo, il veicolo usato, gli oggetti trasportati, le
circostanze in cui la persona o il veicolo sono stati trovati;
c) oggetti ricercati a scopo di sequestro o di prova in un
procedimento penale;
- i dati relativi alle persone ricercate per l'arresto ai fini di
estradizione sono inseriti a richiesta dell'autorita' giudiziaria
del paese richiedente e questo corrisponde automaticamente ad una
richiesta di arresto:
- i dati relativi agli stranieri segnalati ai fini della non
ammisione sono inseriti in base a segnalazioni nazionali fondate
sulla circostanza che la presenza di uno straniero nel territorio
nazionale costituisce una minaccia per l'ordine e la sicurezza
pubblica o per la sicurezza nazionale (basta che lo straniero sia
stato in passato condannato ad almeno un anno di detenzione o che
vi siano seri motivi di ritenere che abbia commesso fatti punibili
gravi);
- l'accesso alla banca dati SIS e' riservato alle autorita'
competenti in materia di controlli alle frontier, controlli di
polizia e doganali;
- il diritto di ciascuno di accedere ai dati che lo riguardano
inseriti nel SIS e' esercitato nel rispetto del diritto della
parte contraente presso la quale l'interessato lo fa valere; la
parte puo' negargli l'accesso se questo puo' nuocere
all'esecuzione dell'attivita' legale indicata nella segnalazione o
ai fini della tutela dei diritti e delle liberta' altrui, ed e'
obbligatoriamente negato durante il periodo deila segnalazione ai
fini delia soreglianza discreta;
- i dati personali inseriti nel SIS ai fini della ricerca di
persone sono conservati per un periodo di tempo determinato; al
massimo tre anni dopo il loro inserimento la parte che ha
eftettuato la segnalazione riverifica la necessita' di
conservarli. Se decide di cancellarli i dati vengono conservati
per un altro anno presso le unita' di Supporto tecnico, dopo di
che vengono definitivamente cancellati;
-ciascuno Stato designa un'autorita' di controllo incariata di
esercitare un controllo indipendente dell'archivio della sezione
nazionale del SIS; per il controllo dell'unita' di supporto
tecnico del SIS e' istituita un'autorita' di controllo comune che
ha diritto di accesso all'unita';