CARCERI E CASE DI RIEDUCAZIONE A) Ordinamento e funzionamento D.M. 2 agosto 1993 (1).

Disposizioni relative alle autorizzazioni ed alle modalità delle visite per i colloqui a fini investigativi con detenuti ed internati

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA d'intesa con IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto l'art. 16 del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, recante "Modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa";

Ritenuto che, ai sensi del comma 4 dell'art. 16 del citato decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, con decreto del Ministro di grazia e giustizia, di intesa con il Ministro dell'interno, devono essere adottate disposizioni di attuazione dell'art. 18-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, inserito dal comma 3 dell'art. 16 del predetto decreto-legge, relativo ai colloqui a fini investigativi, per regolare le modalità delle visite e disciplinare il rilascio delle autorizzazioni, nonché le relative comunicazioni e annotazioni, in modo da garantirne la riservatezza;

Decreta:

1. Provvedimento di autorizzazione. - 1. Il provvedimento di autorizzazione ai colloqui investigativi previsti dal comma 2 dell'art. 18-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354 ,

contiene l'indicazione dell'autorità che l'ha emanato, la data dell'emissione, l'indicazione dei soggetti autorizzati a svolgere il colloquio e i nominativi dei detenuti e degli internati con i quali il colloquio deve svolgersi.

2. Salva diversa determinazione da parte dell'autorità che lo emana, il provvedimento di autorizzazione indicato nel comma 1 ha validità per un periodo di quindici giorni dalla data di emanazione.

2. Attestazione dei casi di particolare urgenza. - 1. L'attestazione del Ministro dell'interno o, per sua delega, del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, prevista dal comma 4 dell'art. 18-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354 , contiene l'indicazione dell'autorità che l'ha emessa, la data dell'emissione, l'indicazione dei soggetti autorizzati a svolgere il colloquio a fini investigativi, i nominativi dei detenuti e degli internati con cui detto colloquio deve svolgersi, nonché l'indicazione dei motivi di particolare urgenza.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si osservano anche con riferimento all'attestazione prevista dal comma 6 dell'art. 1-quinquies del decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629 , e successive modificazioni, rilasciata dal Ministro dell'interno o, per sua delega, da altro organo, ufficio od autorità ai sensi del comma 2-quater dell'art. 2 del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345 , convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410, come sostituito dal comma 3 dell'art. 1 della legge 7 agosto 1992, n. 356.

 

3. Modalità di tenuta del registro riservato presso l'autorità che autorizza i colloqui a fini investigativi. - 1. Il registro previsto dal comma 3 dell'art. 18-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354 , deve essere conservato, nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2 di detto articolo presso la segreteria di sicurezza del Ministro di grazia e giustizia o del suo delegato e, nell'ipotesi di cui alla lettera b), presso la segreteria del procuratore della Repubblica. Il registro è conservato con le modalità previste, rispettivamente, per la tenuta degli atti conservati presso le segreterie di sicurezza e per la tenuta dei registri per l'annotazione delle intercettazioni telefoniche.

2. Nel registro indicato al comma 1 è annotata, in ordine cronologico, ogni autorizzazione al colloquio investigativo con l'indicazione dei soggetti autorizzati a svolgere il colloquio e dei detenuti o internati con i quali il colloquio deve svolgersi.

3. Il direttore dell'istituto penitenziario interessato trasmette all'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione ai sensi del comma 2 dell'art. 18-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354 , immediatamente dopo lo svolgimento di ciascun colloquio investigativo, l'indicazione dei nominativi dei soggetti che lo hanno svolto e di quelli dei detenuti od internati con i quali il colloquio si è tenuto, della data, dell'ora di inizio e di fine dello stesso, nonché copia dell'eventuale provvedimento attestante la particolare urgenza del colloquio.

4. Le informazioni di cui al comma 3 sono annotate nel registro previsto dal comma 1.

4. Modalità di effettuazione dei colloqui a fini

investigativi. - 1. Per poter effettuare i colloqui a fini investigativi con detenuti e internati, i soggetti di volta in volta legittimati presentano al direttore dell'istituto penitenziario l'autorizzazione rilasciata dall'autorità competente ovvero l'attestazione prevista dall'art. 2 del presente decreto.

2. Quando si tratta di colloqui con internati, condannati o imputati, che sono sottoposti a indagini per altro fatto, l'autorizzazione deve provenire sia dal Ministro di grazia e giustizia o da un suo delegato sia dal pubblico ministero che procede. La disposizione non si applica quando l'internato, il condannato o l'imputato non è detenuto anche per l'altro fatto in ordine al quale è sottoposto a indagini.

3. Il personale ammesso ai colloqui investigativi è identificato secondo le disposizioni previste dall'ordinamento penitenziario.

4. I colloqui investigativi si svolgono di regola in locali distinti e riservati, adottate in ogni caso le misure necessarie a garantire le esigenze di sicurezza e riservatezza.

5. Modalità di tenuta del registro dei colloqui a fini investigativi presso l'istituto penitenziario. - 1. Dei colloqui a fini investigativi svolti con detenuti e internati il direttore dell'istituto o un suo delegato formalmente designato fa annotazione in apposito registro riservato, che deve essere conservato personalmente dal direttore e con modalità tali da impedire che il registro stesso possa essere consultato da altre persone.

2. Sul registro sono annotati i nominativi di chi ha svolto il colloquio, i nominativi dei detenuti o internati, la data e l'ora di inizio e fine dello stesso, nonché gli estremi del provvedimento di autorizzazione o dell'attestazione prevista dall'art. 2 del presente decreto.

6. Modalità delle comunicazioni. - 1. Le comunicazioni all'autorità indicata nel comma 2, lettera a) dell'art. 18-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354 , e al Procuratore nazionale antimafia sono effettuate, anche per via telematica, con modalità tali da garantire la massima riservatezza ad evitarne la conoscenza da parte di soggetti diversi dal destinatario o dalle sue segreterie particolari.

7. Modalità di effettuazione delle visite a fini

investigativi. - 1. Le visite agli istituti penitenziari di cui al comma 1 dell'art. 18-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, avvengono con modalità riservate e tali da non creare turbativa all'interno dell'istituto penitenziario.

8. Comunicazioni all'esito del colloquio a fini investigativi.

- 1. L'autorità che ha svolto il colloquio a fini investigativi deve dare immediata comunicazione al direttore dell'istituto penitenziario e alla segreteria di sicurezza del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria delle esigenze eventualmente emerse dallo svolgimento del colloquio relative alla tutela dell'incolumità del detenuto o internato con cui si è svolto il colloquio stesso o di altri detenuti o internati, ovvero della necessità od opportunità di adottare nei confronti di detenuti o internati misure custodiali particolari o provvedimenti concernenti comunque la gestione penitenziaria dei suddetti soggetti.

9. Istituzione dei registri. - Sono istituiti i registri previsti dagli articoli 3 e 5 secondo i modelli allegati al presente decreto.

(Si omettono gli allegati)

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 6 agosto 1993, n. 183.


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