IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'art. 2, comma 1, lettera mm), della legge 23 ottobre
1992, n. 421;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 23 dicembre 1992;
Acquisito il parere delle commissioni permanenti della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 29 gennaio 1993;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di
concerto con il Ministro per la funzione pubblica;
Emana il seguente decreto legislativo:
1. 1. Le disposizioni del presente decreto disciplinano la
progettazione, lo sviluppo e la gestione dei sistemi informativi
automatizzati delle amministrazioni dello Stato, anche ad
ordinamento autonomo, e degli enti pubblici non economici
nazionali, denominate amministrazioni ai fini del decreto
medesimo.
2. L'utilizzazione dei sistemi informativi automatizzati di cui
al comma 1 risponde alle seguenti finalità:
a) miglioramento dei servizi;
b) trasparenza dell'azione amministrativa;
c) potenziamento dei supporti conoscitivi per le decisioni
pubbliche;
d) contenimento dei costi dell'azione amministrativa.
3. Lo sviluppo dei sistemi informativi automatizzati di cui al
comma 1 risponde ai seguenti criteri:
a) integrazione ed interconnessione dei sistemi medesimi;
b) rispetto degli standard definiti anche in armonia con le
normative comunitarie;
c) collegamento con il sistema statistico nazionale.
4. Allo scopo di conseguire l'integrazione e l'interconnessione
dei sistemi informativi di tutte le amministrazioni pubbliche, le
regioni, gli enti locali, i concessionari di pubblici servizi
sono destinatari di atti di indirizzo e di raccomandazioni, nei
modi previsti dall'art. 7. 2.
1. Le amministrazioni provvedono di norma con proprio personale
alla progettazione, allo sviluppo ed alla gestione dei propri
sistemi informativi automatizzati.
2. Ove sussistano particolari necessità di natura tecnica,
adeguatamente motivate, le amministrazioni possono conferire
affidamenti a terzi, anche tramite concessione, qualora la
relativa proposta sia accolta nel piano triennale di cui all'art.
9.
3. In ogni caso le amministrazioni sono responsabili dei progetti
di informatizzazione e del controllo dei risultati, salvi i
poteri dell'Autorità prevista all'art. 4, e conservano la
titolarità dei programmi applicativi.
3. 1. Gli atti amministrativi adottati da tutte le pubbliche
amministrazioni sono di norma predisposti tramite i sistemi
informativi automatizzati.
2. Nell'ambito delle pubbliche amministrazioni l'immissione, la
riproduzione su qualunque supporto e la trasmissione di dati,
informazioni e documenti mediante sistemi informatici o
telematici, nonché l'emanazione di atti amministrativi
attraverso i medesimi sistemi, devono essere accompagnate
dall'indicazione della fonte e del responsabile dell'immissione,
riproduzione, trasmissione o emanazione. Se per la validità di
tali operazioni e degli atti emessi sia prevista l'apposizione di
firma autografa, la stessa è sostituita dall'indicazione a
stampa, sul documento prodotto dal sistema automatizzato, del
nominativo del soggetto responsabile.
4. 1. E' istituita l'Autorità per l'informatica nella pubblica
amministrazione, denominata ai fini del presente decreto
Autorità, la quale opera presso la Presidenza del Consiglio dei
Ministri con autonomia tecnica e funzionale e con indipendenza di
giudizio.
2. L'Autorità è organo collegiale costituito dal presidente e
da quattro membri, scelti tra persone dotate di alta e
riconosciuta competenza e professionalità e di indiscussa
moralità e indipendenza. Il presidente è nominato con decreto
del presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione
del Consiglio dei Ministri. Entro quindici giorni dalla nomina
del presidente, su proposta di quest'ultimo, il Presidente del
Consiglio dei Ministri nomina con proprio decreto, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, gli altri quattro
membri. L'autorevolezza e l'esperienza del presidente e di
ciascuno dei quattro membri dell'Autorità sono comprovate dal
relativo curriculum di cui è disposta la pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, in allegato ai
suddetti decreti.
3. Il presidente e i quattro membri durano in carica quattro anni
e possono essere confermati una sola volta. Per l'intera durata
dell'incarico essi non possono esercitare, a pena di decadenza,
alcuna attività professionale e di consulenza, ricoprire uffici
pubblici di qualsiasi natura, essere imprenditori o dirigenti
d'azienda; nei due anni successivi alla cessazione dell'incarico
non possono altresì operare nei settori produttivi
dell'informatica. I dipendenti statali ed i docenti universitari,
per l'intera durata dell'incarico, sono collocati,
rispettivamente, nella posizione di fuori ruolo e di aspettativa.
4. Al funzionamento degli uffici e dei servizi dell'Autorità, al
fine della corretta esecuzione delle deliberazioni adottate
dall'Autorità medesima, sovrintende un direttore generale, che
ne risponde al presidente dell'Autorità ed è nominato dal
Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del
Consiglio dei Ministri, su designazione del presidente
dell'Autorità. Il direttore generale dura in carica tre anni,
può essere confermato, anche più di una volta, ed è soggetto
alle disposizioni di cui al comma 3.
5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro del tesoro, sono determinate le indennità
da corrispondere al Presidente, ai quattro membri ed al direttore
generale.
5. 1. L'Autorità propone al Presidente del Consiglio dei
Ministri l'adozione di regolamenti concernenti la sua
organizzazione, il suo funzionamento, l'amministrazione del
personale, l'ordinamento delle carriere, nonché la
gestione delle spese nei limiti previsti dal presente decreto.
2. L'Autorità provvede all'autonoma gestione delle spese per il
proprio funzionamento e per la realizzazione dei progetti
innovativi da essa direttamente gestiti, nei limiti dei fondi da
iscriversi in due distinti capitoli dello stato di previsione
della spesa della Presidenza del Consiglio dei Ministri. I fondi
sono iscritti mediante variazione compensativa disposta con
decreto del Ministro del tesoro. Detti capitoli sono destinati,
rispettivamente, alle spese di funzionamento e alla realizzazione
dei citati progetti innovativi. La gestione finanziaria è
sottoposta al controllo consuntivo della Corte dei conti.
6. 1. Nella fase di prima attuazione del presente decreto,
l'Autorità si avvale, per lo svolgimento dei propri compiti, di
personale dipendente da amministrazioni o enti pubblici, da
società od organismi a prevalente partecipazione pubblica, in
posizione di comando, di distacco o, nel limite massimo del
contingente previsto dalle tabelle A e B allegate alla legge 23
agosto 1988, n. 400 (3), di fuori ruolo, in conformità ai
rispettivi ordinamenti, nonché di personale con contratti
a tempo determinato, disciplinati dalle norme di diritto privato,
fino ad un limite massimo complessivo di centocinquanta unità.
L'Autorità può avvalersi di consulenti o di società di
consulenza.
2. Entro il 30 giugno 1994 il presidente dell'Autorità riferisce
al Parlamento sullo stato di attuazione del presente decreto e
formula proposte al Presidente del Consiglio dei Ministri in
ordine all'istituzione di un apposito ruolo del personale
dell'Autorità.
7. 1. Spetta all'Autorità: a) dettare norme tecniche e criteri
in tema di pianificazione, progettazione, realizzazione,
gestione, mantenimento dei sistemi informativi automatizzati
delle amministrazioni e delle loro interconnessioni,
nonché della loro qualità e relativi aspetti
organizzativi; dettare criteri tecnici riguardanti la sicurezza
dei sistemi; b) coordinare, attraverso la redazione di un piano
triennale annualmente riveduto, i progetti e i principali
interventi di sviluppo e gestione dei sistemi informativi
automatizzati delle amministrazioni; c) promuovere, d'intesa e
con la partecipazione anche finanziaria delle amministrazioni
interessate, progetti intersettoriali e di infrastruttura
informatica e telematica previsti dal piano triennale e
sovrintendere alla realizzazione dei medesimi anche quando
coinvolgano apparati amministrativi non statali, mediante
procedimenti fondati su intese da raggiungere tramite conferenze
di servizi, ai sensi della normativa vigente; d) verificare
periodicamente, d'intesa con le amministrazioni interessate, i
risultati conseguiti nelle singole amministrazioni, con
particolare riguardo ai costi e benefici dei sistemi informativi
automatizzati, anche mediante l'adozione di metriche di
valutazione dell'efficacia, dell'efficienza e della qualità; e)
definire indirizzi e direttive per la predisposizione dei piani
di formazione del personale in materia di sistemi informativi
automatizzati e di programmi per il reclutamento di specialisti,
nonché orientare i progetti generali di formazione del
personale della pubblica amministrazione verso l'utilizzo di
tecnologie informatiche, d'intesa con la Scuola superiore della
pubblica amministrazione; f) fornire consulenza al Presidente del
Consiglio dei Ministri per la valutazione di progetti di legge in
materia di sistemi informativi automatizzati; g) nelle materie di
propria competenza e per gli aspetti tecnico-operativi, curare i
rapporti con gli organi delle Comunità europee e partecipare ad
organismi comunitari ed internazionali, in base a designazione
del Presidente del Consiglio dei Ministri; h) proporre al
Presidente del Consiglio dei Ministri l'adozione di
raccomandazioni e di atti d'indirizzo alle regioni, agli enti
locali e ai rispettivi enti strumentali o vigilati ed ai
concessionari di pubblici servizi; i) comporre e risolvere
contrasti operativi tra le amministrazioni concernenti i sistemi
informativi automatizzati; l) esercitare ogni altra funzione
utile ad ottenere il più razionale impiego dei sistemi
informativi, anche al fine di eliminare duplicazioni e
sovrapposizioni di realizzazioni informatiche.
2. Anche nell'attuazione di quanto disposto dal comma 1, lettera
h), l'Autorità può proporre al Presidente del Consiglio dei
Ministri la stipulazione di protocolli di intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le province autonome di cui all'art. 12, L. 23 agosto 1988, n.
400 (4), con l'Unione delle province italiane (UPI), con
l'Associazione nazionale dei comuni d'Italia (ANCI), con l'Unione
nazionale comuni, comunità ed enti della montagna (UNCEM), con
l'Unione delle camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura (Unioncamere), nonché con enti e società
concessionari di pubblici servizi in materia di pianificazione
degli investimenti, di linee di normalizzazione e di criteri di
progettazione di sistemi informativi. 3. Spettano inoltre
all'Autorità le funzioni ad essa riferibili in base al D.Lgs. 3
febbraio 1993, n. 29 (5). 4. L'Autorità può corrispondere con
tutte le amministrazioni e chiedere ad esse notizie ed
informazioni utili allo svolgimento dei propri compiti.
(omissis) (1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 20 febbraio 1993, n.
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