IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 17 gennaio 1994, n. 47, recante delega al Governo
per l'emanazione di nuove disposizioni in materia di
comunicazioni e certificazioni di cui alla legge 31 maggio 1965,
n. 575;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 5 agosto 1994;
Sulla proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il
Ministro di grazia e giustizia;
Emana il seguente decreto legislativo:
1. Ambito di applicazione.
1. Le disposizioni del presente decreto legislativo si applicano
alle pubbliche amministrazioni e agli enti pubblici, agli enti e
alle aziende vigilati dallo Stato o da altro ente pubblico e alle
società o imprese comunque controllate dallo Stato o da altro
ente pubblico.
2. Ordinamento delle comunicazioni - lettera a) dell'art. 1 comma
1, della legge 17 gennaio 1994, n. 47 (2).
1. In attuazione di specifici progetti di informatizzazione della
pubblica amministrazione sono attivati i collegamenti occorrenti
tra le prefetture e le amministrazioni ed enti pubblici di cui
all'art. 1 che hanno sede nella provincia, per la trasmissione a
questi ultimi, in via informatica o telematica, delle
segnalazioni circa la sussistenza delle cause di divieto o di
sospensione dei procedimenti indicate nell'allegato 1.
2. Nessun provvedimento di diniego o altrimenti sfavorevole
all'interessato può essere adottato o eseguito sulla base delle
segnalazioni trasmesse a norma del comma 1 senza specifica
comunicazione di conferma da effettuarsi, a cura della prefettura
competente, anche mediante elenchi cumulativi, entro dieci giorni
dalla richiesta nominativa. Con l'osservanza delle stesse
modalità e termini si procede per le comunicazioni da
effettuarsi quando i collegamenti di cui al comma 1 non sono
attivati o non sono comunque operanti.
3. Autocertificazione - lettera c) dell'art. 1 comma 1, della
legge 17 gennaio 1994, n. 47 (2).
1. Fuori dei casi previsti dall'art. 4, i contratti e
subcontratti relativi a lavori o forniture dichiarati urgenti ed
i provvedimenti di rinnovo conseguenti a provvedimenti già
disposti, sono stipulati, autorizzati o adottati previa
acquisizione di apposita dichiarazione con la quale l'interessato
attesti che nei propri confronti non sussistono le cause di
divieto, di decadenza o di sospensione indicate nell'allegato 1 e
di non essere a conoscenza dell'esistenza di tali cause nei
confronti dei propri conviventi, nominativamente elencati. La
sottoscrizione della dichiarazione deve essere autenticata con le
modalità dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (4). La
predetta dichiarazione è resa dall'interessato anche quando gli
atti e i provvedimenti della pubblica amministrazione riguardano
le attività di cui all'allegato 2.
2. Fuori dei casi di cui al comma 1 e di quelli previsti
dall'art. 4, i provvedimenti, gli atti, i contratti e i
subcontratti indicati nell'allegato 3 sono adottati, stipulati o
autorizzati previa verifica delle segnalazioni di cui all'art. 2,
comma 2.
4. Informazioni del prefetto - lettera d) dell'art. 1 comma 1,
della legge 17 gennaio 1994, n. 47 (2).
1. Le pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici e gli altri
soggetti di cui all'art. 1, devono acquisire le informazioni di
cui al comma 4 prima di stipulare, approvare o autorizzare i
contratti e subcontratti, ovvero prima di rilasciare o consentire
le concessioni o erogazioni indicati nell'allegato 3, il cui
valore sia:
a) pari o superiore a quello determinato dalla legge in
attuazione delle direttive comunitarie in materia di opere e
lavori pubblici, servizi pubblici e pubbliche forniture,
indipendentemente dai casi di esclusione ivi indicati;
b) superiore a 300 milioni di lire per le concessioni di acque
pubbliche o di beni demaniali per lo svolgimento di attività
imprenditoriali, ovvero per la concessione di contributi,
finanziamenti e agevolazioni su mutuo o altre erogazioni dello
stesso tipo per lo svolgimento di attività imprenditoriali;
c) superiore a 200 milioni di lire per l'autorizzazione di
subcontratti, cessioni o cottimi, concernenti la realizzazione di
opere o lavori pubblici o la prestazione di servizi o forniture
pubbliche.
2. E' vietato, a pena di nullità, il frazionamento dei
contratti, delle concessioni o delle erogazioni compiuto allo
scopo di eludere l'applicazione del presente articolo.
3. Ai fini di cui al comma 1, la richiesta di informazioni è
inoltrata al prefetto della provincia nella quale hanno residenza
o sede le persone fisiche, le imprese, le associazioni, le
società o i consorzi interessati ai contratti e subcontratti di
cui al comma 1, lettere a) e c), o che siano destinatari degli
atti di concessione o erogazione di cui alla lettera b) dello
stesso comma 1. Tale richiesta deve contenere gli elementi di cui
all'allegato 4 (5).
4. Il prefetto trasmette alle amministrazioni richiedenti, nel
termine massimo di quindici giorni dalla ricezione della
richiesta, le informazioni concernenti la sussistenza o meno, a
carico di uno dei soggetti indicati nelle lettere d) ed e)
dell'allegato 4, delle cause di divieto o di sospensione dei
procedimenti indicate nell'allegato 1, nonché le
informazioni relative ad eventuali tentativi di infiltrazione
mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi delle
società o imprese interessate. A tal fine il prefetto, anche
avvalendosi dei poteri di accesso e di accertamento delegati dal
Ministro dell'interno, dispone le necessarie verifiche
nell'ambito della provincia e, ove occorra, richiede ai prefetti
competenti che le stesse siano effettuate nelle rispettive
province.
5. Quando le verifiche disposte a norma del comma 4 siano di
particolare complessità, il prefetto ne dà comunicazione senza
ritardo all'amministrazione interessata e fornisce le
informazioni acquisite entro i successivi trenta giorni. Nel caso
di lavori o forniture di somma urgenza, fatto salvo quanto
previsto dal comma 6, le amministrazioni possono procedere dopo
aver inoltrato al prefetto la richiesta di informazioni di cui al
comma 3.
6. Quando, a seguito delle verifiche disposte a norma del comma
4, emergono elementi relativi a tentativi di infiltrazione
mafiosa nelle società o imprese interessate, le amministrazioni
cui sono fornite le relative informazioni dal prefetto, non
possono stipulare, approvare o autorizzare i contratti o
subcontratti, né autorizzare, rilasciare o comunque
consentire le concessioni e le erogazioni. Nel caso di lavori o
forniture di somma urgenza di cui al comma 5, qualora la
sussistenza di una causa di divieto indicata nell'allegato 1 o
gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa siano
accertati successivamente alla stipula del contratto, alla
concessione dei lavori o all'autorizzazione del subcontratto,
l'amministrazione interessata può revocare le autorizzazioni e
le concessioni o recedere dai contratti, fatto salvo il pagamento
del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese
sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle
utilità conseguite.
5. Imprese, società ed altre persone giuridiche.
1. Quando si tratta di associazioni, imprese, società e
consorzi, le disposizioni degli articoli 2, 3 e 4 del presente
decreto si applicano nei confronti dei soggetti indicati
nell'allegato 5.
6. Entrata in vigore.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Allegato 1
CAUSE DI DIVIETO, DI SOSPENSIONE E DI DECADENZA PREVISTE
DALL'ART. 10 DELLA LEGGE 31 MAGGIO 1965, N. 575, IN RIFERIMENTO
AGLI ARTICOLI 2, COMMA 1; 3, COMMA 1; 4, COMMI 4 E 6, DEL
PRESENTE DECRETO LEGISLATIVO.
I) Cause di divieto ad ottenere le licenze, le concessioni, le
iscrizioni, le erogazioni e gli altri provvedimenti ed atti,
nonché a concludere i contratti e subcontratti indicati
nell'art. 10, commi 1 e 2, della legge 31 maggio 1965, n. 575:
a) provvedimento definitivo di applicazione di una misura di
prevenzione (art. 10, comma 2, legge n. 575/1965);
b) sentenza definitiva di condanna, o sentenza di primo grado
confermata in grado di appello, per uno dei delitti di cui
all'art. 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale (art.
10, comma 5-ter, legge n. 575/1965);
c) provvedimento del tribunale che dispone in via provvisoria i
divieti nel corso del procedimento di prevenzione, se sussistono
motivi di particolare gravità (art. 10, commi 3 e 5-bis, legge
n. 575/1965);
d) provvedimento del tribunale che dispone che i divieti operino
anche nei confronti di chiunque conviva con la persona sottoposta
a misura di prevenzione, nonché nei confronti di imprese,
associazioni, società e consorzi di cui la persona sottoposta a
misura di prevenzione sia amministratore o determini in qualsiasi
modo scelte e indirizzi (art. 10, comma 4, legge n. 575/1965).
II) Causa di sospensione dell'efficacia delle iscrizioni, delle
erogazioni e degli altri provvedimenti ed atti di cui all'art.
10, commi 1 e 2, della legge 31 maggio 1965, n. 575:
a) provvedimento del tribunale che in via provvisoria sospende
l'efficacia delle iscrizioni, delle erogazioni e degli altri
provvedimenti ed atti di cui all'art. 10, commi 1 e 2, della
legge n. 575/1965 (art. 10, commi 3 e 5-bis, legge n. 575/1965).
III) Cause di decadenza di diritto dalle licenze, autorizzazioni,
concessioni, iscrizioni, abilitazioni ed erogazioni di cui
all'art. 10, comma 1, della legge 31 maggio 1965, n. 575:
a) provvedimento definitivo di applicazione di una misura di
prevenzione (art. 10, comma 2, legge n. 575/1965);
b) sentenza definitiva di condanna, o sentenza di primo grado
confermata in grado di appello, per uno dei delitti di cui
all'art. 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale (art.
10, comma 5-ter, legge n. 575/1965);
c) provvedimento del tribunale che dispone che le decadenze
operino anche nei confronti di chiunque conviva con la persona
sottoposta a misura di prevenzione, nonché nei confronti
di imprese, associazioni, società e consorzi di cui la persona
sottoposta a misura di prevenzione sia amministratore o determini
in qualsiasi modo scelte e indirizzi (art. 10, comma 4, legge n.
575/1965).
IV) Causa di sospensione del procedimento amministrativo
concernente i provvedimenti, gli atti, i contratti e subcontratti
di cui all'art. 10, commi 1 e 2, della legge 31 maggio 1965, n.
575:
a) procedimento di prevenzione in corso e preventiva
comunicazione al giudice competente da parte della pubblica
amministrazione interessata (art. 10, comma 5-bis, seconda parte,
legge n. 575/1965).
Allegato 2
ATTIVITA' OGGETTO DI ATTI E PROVVEDIMENTI AUTORIZZATORI IN
RIFERIMENTO ALL'ART. 3, COMMA 1, DEL PRESENTE DECRETO
LEGISLATIVO.
a) Attività private, sottoposte a regime autorizzatorio, che
possono essere intraprese su denuncia di inizio da parte del
privato alla pubblica amministrazione competente (casi e
condizioni indicati nell'art. 19, comma 1, della legge 7 agosto
1990, n. 241, come sostituito dall'art. 2, comma 10, della legge
24 dicembre 1993, n. 537). b) Attività private sottoposte alla
disciplina del silenzio-assenso (art. 20 della legge 7 agosto
1990, n. 241), indicate nella tabella C annessa al regolamento
governativo approvato con decreto del Presidente della Repubblica
26 aprile 1992, n. 300.
Allegato 3
ATTI, PROVVEDIMENTI, CONTRATTI E SUBCONTRATTI DI CUI ALL'ART. 10
DELLA LEGGE 31 MAGGIO 1965, N. 575, IN RIFERIMENTO AGLI ARTICOLI
3, COMMA 2, E 4, COMMA 1, DEL PRESENTE DECRETO LEGISLATIVO.
a) Licenze o autorizzazioni di polizia e di commercio. b)
Concessioni di acque pubbliche e diritti ad esse inerenti
nonché concessioni di beni demaniali allorch siano
richieste per l'esercizio di attività imprenditoriali. c)
Concessioni di costruzione, nonché di costruzione e
gestione di opere riguardanti la pubblica amministrazione e
concessioni di servizi pubblici. d) Iscrizioni negli albi di
appaltatori o di fornitori di opere, beni e servizi riguardanti
la pubblica amministrazione e nell'albo nazionale dei
costruttori, nei registri della Camera di commercio per
l'esercizio del commercio all'ingrosso e nei registri di
commissionari astatori presso i mercati annonari all'ingrosso. e)
Altre iscrizioni o provvedimenti a contenuto autorizzatorio,
concessorio, o abilitativo per lo svolgimento di attività
imprenditoriali, comunque denominati. f) Contributi,
finanziamenti o mutui agevolati ed altre erogazioni dello stesso
tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello
Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee, per lo
svolgimento di attività imprenditoriali. g) Contratti di
appalto, di cottimo fiduciario, di fornitura di opere, beni o
servizi riguardanti la pubblica amministrazione e relativi
subcontratti, compresi i cottimi di qualsiasi tipo, i noli a
caldo e le forniture con posa in opera.
Allegato 4
ELEMENTI CHE DEVONO ESSERE INDICATI NELLA RICHIESTA DI
INFORMAZIONI AL PREFETTO, IN RIFERIMENTO ALL'ART. 4, COMMI 3 E 4,
DEL PRESENTE DECRETO LEGISLATIVO.
a) Denominazione dell'amministrazione, ente, azienda, società o
impresa che procede all'appalto, concessione o erogazione o che
è tenuta ad autorizzare il subcontratto, la cessione o il
cottimo. b) Oggetto e valore del contratto, subcontratto,
concessione o erogazione. c) Estremi della deliberazione
dell'appalto o della concessione ovvero del titolo che legittima
l'erogazione. d) Complete generalità dell'interessato o, se
trattasi di società, impresa, associazione o consorzio,
denominazione e sede, nonché complete generalità degli
altri soggetti di cui all'art. 5 del decreto e del direttore
tecnico dell'impresa. e) Complete generalità, in relazione ai
soggetti indicati nella lettera d), dei familiari, anche di
fatto, conviventi nel territorio dello Stato.
Allegato 5
ELENCO DELLE PERSONE GIURIDICHE E FISICHE CUI SI RIFERISCE L'ART.
5, COMMA 1, DEL PRESENTE DECRETO LEGISLATIVO.
a) Le società. b) Per le società di capitali anche consortili
ai sensi dell'art. 2615-ter del codice civile, per le società
cooperative, di consorzi cooperativi, per i consorzi di cui al
libro V, titolo X, capo II, sezione II, del codice civile, il
legale rappresentante e gli eventuali altri componenti l'organo
di amministrazione, nonché ciascuno dei consorziati che
nei consorzi e nelle società consortili detenga una
partecipazione superiore al 10 per cento, ed i soci o consorziati
per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino
in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione.
c) Per i consorzi di cui all'art. 2602 del codice civile, chi ne
ha la rappresentanza e gli imprenditori o società consorziate.
d) Per le società in nome collettivo, tutti i soci. e) Per le
società in accomandita semplice, i soci accomandatari. f) Per le
società di cui all'art. 2506 del codice civile, coloro che le
rappresentano stabilmente nel territorio dello Stato.