IL MINISTRO DELL'INTERNO
Visto l'art. 7 del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n.
203, contenente modificazioni all'art. 109 del testo unico delle
leggi di pubblica sicurezza;
Visti il predetto testo unico, approvato con regio decreto 18
giugno 1931, n. 773, nonché il relativo regolamento di
esecuzione, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635;
Vista la legge-quadro per il turismo 17 maggio 1983, n. 217;
Vista la legge 1 aprile 1981, n. 121;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il proprio decreto 5 luglio 1994, di approvazione del
modello delle schede per la comunicazione dell'arrivo di persone
alloggiate in strutture ricettive;
Ritenuto di dover dare attuazione alla disposizione del terzo
comma del predetto art. 109 del testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza, individuando le modalità di comunicazione
all'autorità di pubblica sicurezza, anche con mezzi informatici,
dell'arrivo delle persone alloggiate nelle strutture ricettive di
cui all'art. 6 della predetta legge n. 217;
Udite le associazioni di categoria Federalberghi e Faita, che ne
hanno fatto richiesta;
Effettuata in data 6 maggio 1996 la comunicazione prevista
dall'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Emana il seguente decreto:
1. Comunicazione giornaliera.
1. La comunicazione giornaliera prevista dall'art. 109 del testo
unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio
decreto 18 giugno 1931, n. 773 (2), come modificato dall'art. 7
del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97 (3), convertito con
modificazioni dalla legge 30 maggio 1995, n. 203, è effettuata
dai gestori delle strutture ricettive di cui al primo comma dello
stesso art. 109, anche per il tramite di loro incaricati, entro
24 ore dall'arrivo delle persone alloggiate, presso l'autorità
locale di pubblica sicurezza, negli uffici così individuati: la
questura, nel caso di struttura ricettiva ubicata nel capoluogo
di provincia;
il commissariato di pubblica sicurezza, dove istituito, nel caso
di struttura ricettiva ubicata in comune diverso dal capoluogo di
provincia;
il comune, nel caso di struttura ricettiva ubicata in comune che
non sia sede n di questura n di commissariato di
pubblica sicurezza.
2. La comunicazione è effettuata mediante consegna agli uffici
di un elenco in duplice copia delle schede, anche elaborato per
mezzo di sistemi automatizzati (tabulato), contenente cognome,
nome, data e luogo di nascita, residenza (città o Stato) delle
persone alloggiate, nonché la denominazione e sede della
struttura ricettiva e la data del giorno cui la comunicazione si
riferisce.
3. L'ufficio ricevente restituisce all'interessato copia
dell'elenco o tabulato vistata dall'operatore a riscontro
dell'avvenuta comunicazione, da conservare a disposizione degli
ufficiali e agenti di pubblica sicurezza.
2. Comunicazione con mezzi informatici o telematici.
1. I gestori delle strutture ricettive che intendono avvalersi
delle modalità di comunicazione mediante trasmissione dei dati
con mezzi informatici o telematici possono chiedere il
collegamento con la questura della provincia in cui hanno sede le
predette strutture. Nella domanda sono indicati gli estremi della
licenza di esercizio in corso di validità e le caratteristiche
tecniche del programma applicativo che si intende utilizzare.
Alla domanda deve essere unito il supporto informatico contenente
copia del software in formato "sorgente", compatibile
con le specifiche tecniche di cui all'allegato A del presente
decreto.
2. I centri di ricezione delle comunicazioni con mezzi
informatici o telematici possono essere istituiti dove ne
facciano richiesta almeno tre esercizi ricettivi, per almeno
duemila posti letto.
3. Per il riscontro delle comunicazioni effettuate con le
modalità di cui al presente articolo, la questura fornisce
automaticamente il segnale di avvenuta trasmissione. Copia dei
dati trasmessi, su idoneo supporto, è conservata a disposizione
degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza.
3. Schede di dichiarazione delle persone alloggiate.
1. I gestori delle strutture ricettive che assolvono all'obbligo
di comunicazione giornaliera con le modalità di cui ai
precedenti articoli 1 e 2 e che non intendono conservare presso
le stesse strutture ricettive gli esemplari originali delle
schede sottoscritte a norma di legge, sono tenuti a consegnarli
alla questura competente per territorio o all'ufficio indicato
dal questore, mensilmente, entro il decimo giorno del mese
successivo a quello della compilazione, ovvero per raccolte di
almeno mille schede.
2. La modalità prescelta di consegna degli originali deve essere
preventivamente comunicata, per iscritto, all'ufficio designato
per la ricezione.
4. Comunicazione mediante consegna della scheda di dichiarazione
delle persone alloggiate.
1. I gestori delle strutture ricettive privi dei supporti tecnici
occorrenti ovvero per i quali risulterebbe impossibile o
eccessivamente onerosa, tenuto conto del tipo di struttura, la
compilazione entro le 24 ore dell'elenco delle persone
alloggiate, possono richiedere al questore di essere autorizzati
a consegnare quotidianamente alle autorità di cui all'art. 1
l'originale delle schede sottoscritte a norma di legge,
conservandone copia a riscontro dell'avvenuto adempimento, a
disposizione degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza.
2. Il questore disporrà il ritiro e la custodia delle schede
originali consegnate presso gli uffici comunali.
5. Entrata in vigore.
1. Le modalità di comunicazione previste dal presente decreto
entrano in vigore a decorrere dal 1 ottobre 1996.
Allegato A
Per la trasmissione per via telematica dei dati presso ciascuna
Questura saranno installati dei personal computer con sistema
operativo MD/DOS 6.X o adeguati sistemi operativi multiutente,
collegati a linea telefonica commutata, tramite modem a
correzione di errore con velocità minima di 2400 bps. Per la
trasmissione dei dati, che dovrà avvenire in formato ASCII sono
ammessi i seguenti caratteri: i caratteri maiuscoli dalla
"A" alla "Z";
i caratteri da "0" a "9" che dovranno essere
usati per le date nel formato AAAAMMGG (anno di 4 cifre - mese
giorno). Per gli stranieri dovrà essere prevista la possibilità
dell'inserimento delle cifre relative al solo anno. E' pertanto
vietato l'utilizzo di lettere minuscole e accentate.
Record di testata |
Lunghezza |
Note |
Tipo di dato |
Numero di schede da trasmettere |
3 |
||
Identificativo Hotel (per esteso) |
50 |
||
Checksum Id Hotel |
10 |
||
Password accesso |
10 |
||
Record di dati |
Lunghezza |
Note |
Tipo di dato |
Carattere fisso "*" (asterisco) |
1 |
Inizio nuova scheda |
|
Cognome |
25 |
||
Nome |
25 |
||
Sesso |
1 |
||
Data di nascita |
8 |
Formato AAAAMMGG |
|
Stato di nascita |
5 |
Uniformato alle tabelle in uso presso il Min. int. |
|
Luogo di nascita |
30 |
Facoltativo per stranieri |
|
Provincia di nascita |
2 |
Facoltativo per stranieri |
|
Tipo di documento |
5 |
Uniformato alle tabelle in uso presso il Min. int. |
|
Numero di documento |
5 |
||
Data emissione documento |
8 |
Formato: AAAAMMGG |
|
Camera |
6 |
||
Flag stato |
1 |
"A" per arrivo - "P" per partenza |
|
Data di arrivo/partenza |
8 |
Formato AAAAMMGG |
|
Nr progressivo schedina |
8 |
||
Nr progressivo familiare/ elemento del gruppo |
3 |
||
Checksum |
10 |
a 16 bit (CRC) |
(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 30 agosto 1996, n. 203.
(2) Riportato al n. A/I.
(3) Riportato alla voce Turismo.