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Statuto dell'Associazione
Art. 1 - Costituzione dell'Associazione
A Milano, con sede in via Crema n. 12, è costituita l'Associazione Culturale
Isole nella Rete.
L'Associazione ha durata fino al 31 dicembre 2020 e può essere prorogata o sciolta
anticipatamente con deliberazione dell'assemblea dei soci ai sensi dell'Art. 23.
Art. 2 - Scopi
L'Associazione non persegue fini di lucro ed ha come scopo lo studio e la soluzione dei problemi
concernenti lo sviluppo ed il miglioramento della comunicazione in tutti i suoi aspetti, con particolare
riferimento alla tutela della libertà e degli interessi degli utenti di servizi telematici. In particolare
l'Associazione si propone di intraprendere azioni ed iniziative per:
- Dare la possibilità a tutte le realtà di base, dell'autorganizzazione, dell'autogestione, della
cooperazione, del volontariato (anche non costituite in modo formale, purché antifasciste e
antirazziste), di sviluppare strumenti di comunicazione;
- Rendere visibili sulla rete Internet (e/o altre reti telematiche nazionali e internazionali) i propri
scopi, azioni ed iniziative e quelle dei soggetti di cui al punto a), senza alcuna forma di censura,
limitazione o controllo, purché non in antitesi o contrasto con gli scopi dell'Associazione;
- Difendere (anche con interventi presso le pubbliche autorità, enti, istituzioni, associazioni in Italia
e all'estero) la libertà di chiunque usi la comunicazione telematica per esprimere il proprio pensiero
in ogni sua forma;
- Collaborare, anche su scala internazionale, con altre associazioni, organizzazioni od enti che
perseguono fini analoghi o connessi.
Art. 3 - Per raggiungere i propri scopi l'Associazione può:
- Promuovere e organizzare dibattiti e conferenze, corsi, lezioni, seminari;
- Promuovere e organizzare spettacoli, concerti, proiezioni, mostre, feste (anche con servizio di
catering), ai fini dell'autofinanziamento e della promozione culturale e sociale;
- Elaborare, pubblicare e diffondere opuscoli, giornali, libri, materiali informativi su qualsiasi
supporto mediale (audiovisivo, discografico, informatico, fotografico, etc.);
- Acquisire strumentazioni informatiche e servizi telematici;
- Svolgere qualsiasi altra attività attinente o connessa, in maniera diretta o indiretta, con lo scopo
sociale.
Art. 4 - Patrimonio dell'Associazione
Questo è costituito:
- Dalle quote sociali versate annualmente dai propri soci;
- Da eventuali titoli di debito pubblico o privato che potranno essere acquistati in seguito ad
economie di amministrazione;
- Da eventuali donazioni, erogazioni, finanziamenti, lasciti o contributi di qualsiasi tipo,
liberamente erogati;
- Dai proventi eventualmente derivati dalla gestione economica del bilancio e del patrimonio. Le
quote, i contributi e le donazioni di ogni tipo non sono rimborsabili in nessun caso.
Art. 5 - Adesione
Può aderire alla Associazione chiunque (singolo, gruppo o associazione) senza distinzione di razza,
sesso o religione, ad esclusione di coloro che si trovino in una qualsiasi posizione di antitesi o
contrasto con gli scopi sociali. Si ritiene ammesso all'Associazione chiunque, fattane richiesta e
ottenuta l'accettazione ai sensi del punto c) dell'Art. 6
Art. 6 - Organismi
Sono organismi dell'Associazione:
- Il Consiglio Direttivo, composto esclusivamente dai soci fondatori e da un numero di membri
determinato dall'assemblea dei soci fondatori all'atto della sua nomina.
Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni ed è nominato dall'assemblea dei soci fondatori con la
maggioranza dei due terzi dei presenti. Il presidente e il vicepresidente vengono nominati dal
Consiglio medesimo;
- L'Assemblea dei soci fondatori è composta dalle persone che hanno costituito l'associazione e
che sono menzionate nell'atto costitutivo. Possono tuttavia divenire soci fondatori quei soci ordinari
che, fattane richiesta e versata la quota sociale, siano cooptati a maggioranza assoluta dell'assemblea
dei soci fondatori;
- L'Assemblea dei soci ordinari è composta dai soggetti che, fattane richiesta, siano stati accettati
dall'assemblea dei soci fondatori ai sensi dell'Art. 5. I soci ordinari partecipano alle attività
dell'associazione, usufruiscono a pieno titolo dei servizi e di tutte le attività, ma non possono
ricoprire cariche sociali;
- Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri, nominati dall'assemblea dei soci fondatori.
Art. 7
Il numero dei soci è illimitato.
Art. 8 - Recesso, decadenza od esclusione.
La qualità di socio si perde per recesso, decadenza od esclusione; tali ipotesi sono così regolate:
- Il socio può recedere quando abbia perduto i requisiti dell'ammissione o quando non si trovi più
in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali. La ricorrenza dei motivi che il recesso
deve essere constatata dall'assemblea dei soci fondatori con delibera adottata a maggioranza
semplice;
- La decadenza è pronunciata dall'assemblea dei soci fondatori nei confronti dei soci interdetti o
inabilitati o di quelli che vengono a trovarsi in situazione di incompatibilità con gli scopi
dell'associazione;
- L'esclusione è pronunciata dall'assemblea dei soci fondatori nei confronti dei soci:
- Che non ottemperino alle disposizioni del presente statuto, dei regolamenti sociali, delle
deliberazioni regolarmente adottate dagli organi sociali (ivi compreso il mancato versamento della
quota sociale annuale);
- Che svolgono o tentino di svolgere attività contraria agli scopi sociali;
- Che in qualunque modo arrechino danni gravi, anche morali, all'associazione o fomenti in seno
ad essa dissidi e disordini pregiudizievoli. Tanto per la decadenza quanto per l'esclusione le
deliberazioni devono essere adottate con il voto favorevole di almeno il 75% dei soci fondatori. I soci
esclusi per morosità potranno, dietro domanda, essere riammessi pagando una nuova quota di
iscrizione.
I soci esclusi potranno ricorrere al collegio dei probiviri contro il provvedimento.
Art. 9 - Assemblee
Le assemblee dei soci potranno essere ordinarie o straordinarie (ai sensi dei successivi articoli 10 e
11), aperte a tutti o riservate ai soci fondatori nel caso che questi ultimi lo ritengano necessario. La
data, l'ora e l'ordine del giorno dell'assemblea devono essere pubblicizzati almeno 15 giorni prima.
Nel caso dei soci fondatori la convocazione deve essere personale e scritta, in caso di estrema
urgenza può essere convocata telefonicamente due giorni prima. Ogni socio sia fondatore sia
ordinario ha un singolo voto nell'ambito dell'assemblea di appartenenza. Ogni socio può delegare per
iscritto un altro socio a partecipare all'assemblea ed a esprimere il voto per suo conto. Nessun socio
può ricevere più di una delega. Per l'elezione delle cariche sociali non è ammessa la delega.
Art. 10 - Poteri dell'assemblea
L'assemblea ordinaria dei soci fondatori viene convocata almeno una volta all'anno entro il 31 marzo,
nonché negli altri casi previsti dall'Art. 20 del C. C. Essa:
- Approva le linee generali del programma di attività per l'anno sociale;
- Procede all'approvazione di eventuali nuove cariche sociali ;
- Approva il bilancio preventivo e consuntivo;
- Approva gli stanziamenti per le iniziative previste;
- Delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale;
- Delibera circa l'accettazione, la decadenza o l'esclusione dei soci ordinari;
- Delibera circa il riconoscimento della qualifica di socio fondatore.
Art. 11 - Assemblea straordinaria
L'assemblea straordinaria è convocata:
- Tutte le volte che il Consiglio direttivo lo reputi necessario;
- Quando l'assemblea precedente abbia ritenuto necessario aggiornarcisi;
- Allorché ne faccia richiesta motivata almeno un quinto dei soci;
L'assemblea dovrà essere convocata entro trenta giorni dalla data in cui viene richiesta.
Art. 12
In prima convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita con la
presenza di metà più uno dei soci. In seconda convocazione, l'assemblea, sia ordinaria che
straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera
validamente a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti. La seconda convocazione può avere
luogo mezz'ora dopo la prima.
Art. 13
Le votazioni avvengono per alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'assemblea.
È in ogni caso escluso il voto segreto.
Art. 14
L'assemblea, tanto ordinaria che straordinaria è presieduta dal presidente, le deliberazioni adottate
dovranno essere riportate su apposito libro dei verbali.
In caso di impedimento grave del presidente, l'assemblea può essere presieduta dal vicepresidente o,
in extremis, da un membro del consiglio direttivo. In questo ultimo caso la scelta deve essere
approvata dalla maggioranza dei soci fondatori.
Art. 15
L'associazione è amministrata dal consiglio direttivo, il presidente ha la rappresentanza legale
dell'associazione di fronte a terzi e in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento, tale
rappresentanza è attribuita al Vicepresidente. Nel caso il consiglio direttivo lo ritenga necessario, e
attraverso una votazione a maggioranza assoluta, il presidente ha facoltà di assumere personale
retribuito per servizi di gestione dell'associazione.
Art. 16
Il Consiglio direttivo si riunisce ogni qualvolta lo ritenga necessario la Presidenza o ne faccia
richiesta almeno un terzo dei consiglieri; in assenza del presidente la riunione sarà presieduta dal
vicepresidente. Le riunioni saranno valide con la presenza di almeno la meta' piu' uno dei membri che
lo compongono.
Art. 17
Il Consiglio Direttivo deve:
- redigere I programmi di attività sociale previsti dallo statutoi sulla base delle linee approvate
dall'assemblea dei soci fondatori e ordinari;
- amministrare il patrimonio sociale e predisporre I bilanci;
- compilare I progetti per l'impiego dei residui del bilancio da sottoporre all'assemblea;
- stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti alla attività sociale;
- formulare il regolamento interno;
- favorire la partecipazione dei soci all'attività dell'associazione;
Art. 18
Le votazioni interne del Consiglio Direttivo avvengono a maggioranza semplice e le delibere
approvate sono vincolanti purchè adottate in presenza di almeno la metà più uno dei suoi membri
compreso il presidente. Non è consentita la formula dell'astensione.
Art. 19
In caso di dimissioni del Consiglio Direttivo ovvero ove lo stesso scendesse al di sotto di tre membri
effettivi piu' il presidente, si promuove un'assemblea straordinaria dei soci fondatori secondo I
termini dell'art. 14.
Art. 20
Lo statuto può essere modificato dall'assemblea straordinaria dei soci fondatori, in presenza del 75%
degli stessi, le mopdificazioni saranno valide se adottate con la maggioranza vincolante dei 2/3 dei
presenti. I progetti di modifica devono essere portati a conoscenza di tutti I soci (fondatori e ordinari)
almeno trenta giorni prima della riunione dei soci fondatori. Tutti i soci devono essere informati delle
riunioni effettuate.
Art. 21
Il bilancio comprende l'esercizio sociale dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno e deve essere
presentato all'assemblea dei soci entro il 31 marzo dell'anno successivo.
Art. 22
Nel caso di residuo attivo del bilancio dell'esercizio annuale, esso sarà devoluto come segue:
- il 10% al fondo di riserva;
- il rimanente a disposizione per le iniziative di cui all'art. 3.
Art. 23
La convocazione del'assemblea per la delibera di scioglimento dell'associazione dovrà essere decisa
da una assemblea comune dei soci fondatori e dei soci ordinari che deliberera' a maggioranza assoluta
dei presenti. Tale assemblea preliminare sarà validamente costituita, in prima convocazione, con la
presenza di almeno il 50% più uno dei soci, sia fondatori che ordinari, iscritti. In seconda
convocazione sarà validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti. La deliberazione
dovrà essere adottata da almeno il 50% più uno dei presenti.
L'assemblea comune dei soci, sia fondatori che ordinari, che dovrà deliberare sullo scioglimento
dell'associazione dovrà essere convocata a mezzo avviso inviato per posta a tutti gli aventi diritto,
nonchè con avviso affisso nei locali della sede, almeno otto giorni prima della data fissata.
L'assemblea comune dei soci, sia fondatori che ordinari, delibererà con la maggioranza di almeno i
3/5 dei presenti. L'assemblea comune sara' validamente costituita in prima convocazione con la presenza
di almeno il 75% dei soci iscritti. In seconda convocazione, da convocare almeno 15 giorni dopo la
prima, sarà validamente cosituita qualunque sia il numero dei presenti.
Art. 24
In caso di scioglimento l'assemblea dei soci fondatori delibera con maggioranza dei 2/3 sulla
destinazione del patrimonio residuo, dedotte le passività, per uno o più scopi previsti dal presente
statuto.
Art. 25
Per quanto non sia previsto dal presente statuto si richiamano le vigenti norme di legge.
Come e perchè diventare soci di Isole nella Rete
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