D.P.R. 9-10-1990, n. 309 pag
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Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope,
prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza
Titolo XII
Disposizioni finali
Capo I - Finanziamento di progetti concessione di contributi e
agevolazioni
127 - Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga
1. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri è istituito il Fondo nazionale di
intervento per la lotta alla droga per il finanziamento di progetti, finalizzati al
perseguimento degli obiettivi del presente testo unico, presentati dai Ministri dell'
interno, di grazia e giustizia, della difesa, della pubblica istruzione e della sanità
con particolare riguardo per i progetti localizzati nelle regioni meridionali.
2. A valere sul Fondo di cui al comma 1 possono essere finanziati progetti mirati alla
prevenzione e al recupero dalle tossicodipendenze elaborati dai comuni maggiormente
interessati dall' espansione di tale fenomeno, previa presentazione di progetti di
fattibilità indicanti i tempi, le modalità e gli obiettivi che si intendono conseguire
nel campo della prevenzione e recupero dalle tossicodipendenze. Al finanziamento dei
progetti possono accedere prioritariamente i comuni del Mezzogiorno e quelli che
intendono attivare servizi sperimentali di prevenzione sul territorio.
3. Una quota almeno pari al 7 per cento degli stanziamenti di
cui al comma 11 è destinata al finanziamento di progetti di iniziativa delle
regioni volti alla formazione integrata degli operatori dei servizi pubblici e privati
convenzionati per l' assistenza socio-sanitaria alle tossicodipendenze, anche con riguardo
alle problematiche derivanti dal trattamento di tossicodipendenti sieropositivi.
4. Il finanziamento dei progetti di cui ai commi 1 e 2 è
disposto, con proprio decreto, dal Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il
Comitato nazionale di coordinamento per l' azione antidroga di cui all'art. 1.
5. Il Comitato nazionale di coordinamento per l' azione
antidroga, nella prima seduta, specifica le priorità in tema di prevenzione e recupero
dalle tossicodipendenze nonché il contenimento del fenomeno della sindrome da
immunodeficienza acquisita (AIDS) e determina i criteri per la ripartizione del Fondo e
per la valutazione dei progetti, tenendo conto tra l' altro:
a) dell' urgenza degli interventi in relazione a situazioni di alto rischio;
b) degli interventi volti alla prevenzione e al contenimento del diffondersi delle
infezioni HLV tra i tossicodipendenti;
c) della carenza di strutture idonee alla lotta alla droga, nel settore di competenza di
ciascun soggetto proponente;
d) della necessità di formazione del personale, con riferimento agli specifici obiettivi
proposti dalla Organizzazione mondiale della sanità (regione europea) e dalla Comunità
europea.
6. Per l' esame istruttorio dei progetti è istituita, con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, una commissione presieduta da un
esperto designato dal Ministro per gli affari sociali o da un dirigente generale in
servizio alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e composta da sette esperti nei campi
della prevenzione e del recupero dalle tossicodipendenze, dei seguenti settori: sanitario,
farmaco-tossicologico, psicologico, sociologico, riabilitativo, pedagogico, giuridico.
Detta commissione è coadiuvata da un ufficio di segreteria al quale è preposto un
funzionario della carriera direttiva o dirigenziale in servizio alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri.
7. Le amministrazioni destinatarie dei finanziamenti avviano
la realizzazione dei progetti entro tre mesi dalla erogazione del finanziamento, dandone
comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, che, in mancanza, provvede,
sentito il Comitato nazionale di coordinamento per l' azione antidroga, a ridistribuire le
somme su altri progetti meritevoli di accorgimento.
8. Le amministrazioni provvedono altresì ad inviare alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri una relazione semestrale sull' andamento dei
progetti e sui risultati conseguiti.
9. Nel caso n cui la realizzazione del progetto finanziato
incontri concrete difficoltà operative, l' amministrazione interessata, previo parere
favorevole del comitato nazionale di coordinamento per l' azione antidroga, può
apportarvi le opportune variazioni, ferma restando l' entità del finanziamento
accordato.
10. L' onere per il funzionamento della commissione di esperti
e del relativo ufficio di segreteria è valutato in lire 800 milioni annui a
decorrere dall' anno 1990.
11. L' onere per il finanziamento dei progetti di cui ai commi
1 e 2 è determinato in lire 176.040 milioni per l' anno 1990 e in lire 177.900 milioni a
decorrere dal 1991.
12. L' organizzazione del Comitato nazionale di coordinamento
per l' azione antidroga è disciplinata con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri. Il Comitato potrà articolarsi in più sezioni; per il suo funzionamento
dovranno osservarsi le norme regolamentari di cui all' art. 7, comma 3, della legge 23
agosto 1988, 400.
128 - Contributi
1. Per la costruzione, l' ampliamento o il recupero di
immobili destinati a sedi di comunità terapeutiche il comitato esecutivo del
Comitato per l'edilizia residenziale (CER), integrato per tali circostanze da un
rappresentante del Ministro per gli affari sociali, può concedere agli enti di cui all'
art. 11 un contributo in conto capitale fino alla totale copertura della spesa necessaria.
2. La concessione di detto contributo, secondo le procedure
dei programmi straordinari attivati dal CER ai sensi dell' art. 3, primo comma, lettera
q), della legge 5 agosto 1978, n. 457, comporta un vincolo decennale di destinazione
dell' immobile a sede di comunità terapeutica residenziale o diurna per
tossicodipendenti ed è subordinata alla previa autorizzazione alla realizzazione dell'
opera.
3. I contributi sono ripartiti tra le regioni in proporzione
al numero di tossicodipendenti assistiti sulla base delle rilevazioni dell' Osservatorio
permanente di cui all' art. 132 e, in ogni caso, sono destinati in
percentuale non inferiore al 40 per cento al Mezzogiorno a norma dell' art.1 del testo
unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218
4. All' onere derivante dall' attuazione del presente
articolo, valutato in lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 1990, 1991 e 1992, si
provvede mediante l' utilizzo delle disponibilità della sezione autonoma della
Cassa depositi e prestiti istituita ai sensi dell' art. 10 dea legge 5 agosto 1978,
n. 457.
4-bis. La costruzione, l' ampliamento o il recupero di
immobili destinati a sedi di comunità terapeutiche di cui al comma 1, nonchè ogni altro
intervento edificativo delle suddette comunità, necessario per il reinserimento
socio-sanitario e socio-lavorativo, sono equiparati ai soli fini della deroga alle
prescrizioni dei piani urbanistici, alle opere dichiarate indifferibili ed urgenti ai
sensi delle leggi sulle opere pubbliche. Ai suddetti interventi si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 9 della legge 28 gennaio 1977, n. 10. Le norme del
presente comma si applicano anche alle opere già realizzate, per le quali sia già stata
presentata una richiesta di concessione o di autorizzazione in sanatoria.
4-ter. L' applicabilità delle norme di cui al comma 4-bis
subordinata alla sussistenza delle seguenti condizioni:
a) che il vincolo di destinazione d' uso di ogni singolo intervento edificativo per
attività connesse alle finalità della comunità terapeutica sia almeno cinquantennale.
Durante detto periodo il vincolo è immodificabile anche in deroga alle disposizioni
vigenti;
b) che lo statuto della comunità terapeutica che attua l' intervento preveda
espressamente la totale assenza di finalità di lucro e l' attività della stessa sia
sviluppata con modalità residenziali.
4-quater. Qualora la comunità terapeutica che attui l'
intervento edificativo abbia o intenda realizzare immobili per una capacità ricettiva
superiore alle duecento unità, questa deve procedere a pena di decadenza dai benefici
previsti dal comma 4-bis, in proprio alla realizzazione delle opere di urbanizzazione
primarie, ivi comprese quelle necessarie per il trattamento delle acque reflue provenienti
dai propri insediamenti residenziali.
129 - Concessione di strutture appartenenti allo Stato
1. Agli enti locali, alle unità sanitarie locali ed agli enti
iscritti agli albi previsti all' art. 116, possono essere dati in uso, con convenzione per
una durata almeno decennale, con decreto del Ministro delle finanze, emanato di concerto
con il Ministro per gli affari sociali, edifici, strutture e aree appartenenti al demanio
o al patrimonio e dello Stato, al fine di destinarli a centri di cura recupero di
tossicodipendenti, nonché per realizzare centri e case di lavoro per i riabilitati.
2. Gli enti o i centri di cui al comma 1 possono effettuare
opere di ricostruzione, restauro e manutenzione per l' adattamento delle strutture
attingendo ai finanziamenti di cui all' art. 128 e nel rispetto dei vincoli posti sui beni
stessi.
3. Agli enti di cui al comma 1 si applicano le disposizioni
dell' art. 1, comma 1, 4, 5 e 6, dell' art. 2 della legge 11 luglio 1986, n. 390.
3-bis. Gli enti che intendono avere in uso gli immobili di cui
al comma 1 ne fanno domanda alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per
gli affari sociali, che provvede a trasmettere la domanda al Ministero delle finanze -
Dipartimento del territorio - Direzione centrale del demanio, entro sessanta giorni,
corredandola con il proprio parere. Il Ministro delle finanze provvede sull' istanza entro
centottanta giorni dalla data di ricezione. Trascorso inutilmente tale termine, il
Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale può chiedere che la questione sia
iscritta all' ordine del giorno del Consiglio dei Ministri.
130 - Concessione delle strutture degli enti locali
1. Le regioni, le province autonome, gli enti locali, nonché
i loro enti strumentali e ausiliari possono concedere in uso gratuito agli enti ausiliari
di cui all' art. 115, anche se in possesso dei soli requisiti di cui alle lettere a) e c)
del comma 2 dell' art. 116, beni immobili di loro proprietà con vincolo di destinazione
alle attività di prevenzione, recupero e reinserimento anche lavorativo dei
tossicodipendenti, disciplinate dal presente testo unico.
2. L' uso è disciplinato con apposita convenzione che ne
fissa la durata, stabilisce le modalità di controllo sulla utilizzazione del bene e le
cause di risoluzione del rapporto, e disciplina le modalità di autorizzazione ad
apportare modificazioni o addizioni al bene, anche mediante utilizzazione dei contributi
di cui all' art. 128.
131 - Contributi per il recupero ed il reinserimento dei tossicodipendenti
Relazione al Parlamento
1. Il Ministro dell' interno può erogare contributi allo
scopo di sostenere attività per il recupero e il reinserimento sociale dei
tossicodipendenti.
2. La erogazione di contributi da parte del Ministro dell'
interno alle associazioni di volontariato, cooperative e privati, di cui all'
art. 132, avviene tramite l' ente locale competente per territorio, fino a quando non
sarà regolata con una nuova normativa legislativa la disciplina dei rapporti di enti e
associazioni di volontariato che operano sul territorio nazionale nel campo del recupero e
del reinserimento sociale dei tossicodipendenti.
3. Il Ministro dell' interno presenta ogni anno al Parlamento
una relazione sulle attività relative all' erogazione dei contributi finalizzati al
sostegno delle attività di prevenzione e reinserimento dei tossicodipendenti.
132 - Destinazione e criteri di ripartizione dei contributi di cui all'art. 131
1. I contributi di cui all' art. 131 sono destinati ai comuni, alle unità sanitarie
locali, nonché ad altri enti, associazioni di volontariato, cooperative e privati che
operino senza scopo di lucro e con le specifiche finalità di cui all' art. 131 che si
coordinino con le strutture delle unità sanitarie locali con apposite convenzioni e che
non impieghino forme di intervento che non rispettino il diritto all' autodeterminazione
dei tossicodipendenti con interventi violenti o coattivi contrari allo spirito e alle
norme dell' ordinamento.
2. I contributi di cui all' art. 131 vengono erogati previa
presentazione e dimostrazione dell' effettiva realizzazione dei servizi e delle iniziative
attivate e con il parere dell' ente locale competente per territorio.
3. I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti a trasmettere i
propri bilanci, contenenti anche i risultati raggiunti, all' ente erogatore.
4. I contributi vengono ripartiti sulla base dei dati forniti
all'osservatorio permanente presso il Ministero dell' interno e dei criteri e dei
requisiti determinati da apposita commissione istituita presso la Presidenza del Consiglio
del Ministri, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, presieduta dal
Ministro per gli affari sociali e composta da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri
dell' interno, della sanità, di grazia e giustizia del lavoro e della previdenza sociale
e dell' Ufficio del Ministro per gli affari sociali, nonché da tre rappresentanti delle
regioni e dei comuni, designati, rispettivamente dalla conferenza dei presidenti delle
regioni e dall' ANCI. La commissione, sulla base dei criteri e dei requisiti, formula la
proposta al Ministro dell'interno riguardante la concessione dei contributi riferiti alle
domande presentate.
5. Detti contributi per le attività di prevenzione e
reinserimento dei tossicodipendenti sono finanziati con un apposito stanziamento di lire
50 miliardi per gli anni 1990, 1991 e 1992, nonché, ancora per l' anno 1990, di quello di
lire 19.200 milioni.
133 - Province autonome di Trento e Bolzano
1. Le province autonome di Trento e Bolzano provvedono, nell'
ambito delle proprie competenze, alle finalità di cui all' art. 131 secondo le modalità
stabilite dal rispettivi ordinamenti.
134 - Progetti per l' occupazione di tossicodipendenti
1. I contributi di cui all' art. 132 sono destinati, nella
misura del 40 per cento, al finanziamento di progetti per l' occupazione di
tossicodipendenti che abbiano completato il programma terapeutico e debbano inserirsi o
reinserirsi nel mondo del lavoro.
2. I progetti possono essere elaborati dalle comunità
terapeutiche e dalle cooperative operanti per l' inserimento lavorativo tanto
autonomamente quanto in collaborazione con imprese pubbliche e private e con cooperative e
con il concorso, anche in veste propositiva, delle agenzie per l' impiego. I progetti sono
inviati al Ministero del lavoro e della previdenza sociale che, entro sessanta giorni
dalla loro recezione, esprime alla Commissione di cui all' art. 134 un parere sulla
fattibilità e sulla congruità economico-finanziaria, nonché sulla validità del
progetto con riferimento alle esigenze del mercato del lavoro. I progetti possono
prevedere una prima fase di formazione del personale e possono realizzare l' occupazione
anche in forma cooperativistica.
3. La Commissione, acquisito il parere del Ministro del lavoro
e della previdenza sociale, autorizza la realizzazione del progetto e l'anticipazione dei
fondi necessari.
135 - Programmi finalizzati alla prevenzione ed alla cura dell' AIDS
1. Il Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i
Ministri della sanità e per gli affari sociali, approva uno più programmi finalizzati
alla prevenzione ed alla cura dell' AIDS, al trattamento socio-sanitario, al recupero e al
successivo reinserimento dei tossicodipendenti detenuti.
2. Il Ministro di grazia e giustizia può realizzare i
suddetti programmi, anche avvalendosi di strutture esterne, mediante apposite convenzioni,
tanto per i detenuti in espiazione di pena, quanto per i detenuti in attesa di giudizio.
3. Il Ministero di grazia e giustizia dovrà attivare corsi di
addestramento e riqualificazione del personale dell' amministrazione penitenziaria.
4. L' onere derivante dall' attuazione del presente articolo
è determinato in lire 20.000 milioni per gli anni 1990, 1991 e 1992.
Capo II - Abrogazioni
136 - Abrogazioni
1. Sono abrogati la legge 22 ottobre 1954, n. 1041, ad eccezione dell' art. 1, per quanto
concerne l' ufficio centrale stupefacenti, gli articoli 447 e 729 del codice penale e ogni
altra forma in contrasto con il presente testo unico.
2. Sono abrogati gli articoli 2, 8, 9, 75, 80, 80-bis, 82 e 83
della legge 22 dicembre 1975, n. 685.
3. Sono abrogati gli articoli 227 e 228 del decreto
legislativo 28 luglio 1989, n. 271, recante norme di attuazione, di coordinamento e
transitorie del codice di procedura penale.
(Allegati omessi)