D.P.R. 9-10-1990, n. 309 pag 15/15 (leggi complementari)
Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza



Titolo XII
Disposizioni finali

Capo I - Finanziamento di progetti concessione di contributi e agevolazioni

127 - Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga


1. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri è istituito il Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga per il finanziamento di progetti, finalizzati al perseguimento degli obiettivi del presente testo unico, presentati dai Ministri dell' interno, di grazia e giustizia, della difesa, della pubblica istruzione e della sanità con particolare riguardo per i progetti localizzati nelle regioni meridionali.


2. A valere sul Fondo di cui al comma 1 possono essere finanziati progetti mirati alla prevenzione e al recupero dalle tossicodipendenze elaborati dai comuni maggiormente interessati dall' espansione di tale fenomeno, previa presentazione di progetti di fattibilità indicanti i tempi, le modalità e gli obiettivi che si intendono conseguire nel campo della prevenzione e recupero dalle tossicodipendenze. Al finanziamento dei progetti possono  accedere prioritariamente i comuni del Mezzogiorno e quelli che intendono  attivare servizi sperimentali di prevenzione sul territorio.

3. Una quota almeno pari al 7 per cento degli stanziamenti di cui al comma  11 è destinata al finanziamento di progetti di iniziativa delle regioni volti alla formazione integrata degli operatori dei servizi pubblici e privati convenzionati per l' assistenza socio-sanitaria alle tossicodipendenze, anche con riguardo alle problematiche derivanti dal trattamento di tossicodipendenti sieropositivi.

4. Il finanziamento dei progetti di cui ai commi 1 e 2 è disposto, con proprio decreto, dal Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Comitato nazionale di coordinamento per l' azione antidroga di cui all'art. 1.

5. Il Comitato nazionale di coordinamento per l' azione antidroga, nella prima seduta, specifica le priorità in tema di prevenzione e recupero dalle tossicodipendenze nonché il contenimento del fenomeno della sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS) e determina i criteri per la ripartizione del Fondo e per la valutazione dei progetti, tenendo conto tra l' altro:
a) dell' urgenza degli interventi in relazione a situazioni di alto rischio;
b) degli interventi volti alla prevenzione e al contenimento del diffondersi delle infezioni HLV tra i tossicodipendenti;
c) della carenza di strutture idonee alla lotta alla droga, nel settore di competenza di ciascun soggetto proponente;
d) della necessità di formazione del personale, con riferimento agli specifici obiettivi proposti dalla Organizzazione mondiale della sanità (regione europea) e dalla Comunità europea.

6. Per l' esame istruttorio dei progetti è istituita, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, una commissione presieduta da un esperto designato dal Ministro per gli affari sociali o da un dirigente generale in servizio alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e composta da sette esperti nei campi della prevenzione e del recupero dalle tossicodipendenze, dei seguenti settori: sanitario, farmaco-tossicologico, psicologico, sociologico, riabilitativo, pedagogico, giuridico. Detta commissione è coadiuvata da un ufficio di segreteria al quale è preposto un funzionario della carriera direttiva o dirigenziale in servizio alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

7. Le amministrazioni destinatarie dei finanziamenti avviano la realizzazione dei progetti entro tre mesi dalla erogazione del finanziamento, dandone comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, che, in mancanza, provvede, sentito il Comitato nazionale di coordinamento per l' azione antidroga, a ridistribuire le somme su altri progetti meritevoli di accorgimento.

8. Le amministrazioni provvedono altresì ad inviare alla Presidenza del  Consiglio dei Ministri una relazione semestrale sull' andamento dei progetti e sui risultati conseguiti.

9. Nel caso n cui la realizzazione del progetto finanziato incontri concrete difficoltà operative, l' amministrazione interessata, previo parere favorevole del comitato nazionale di coordinamento per l' azione antidroga, può apportarvi le opportune variazioni, ferma restando l' entità  del finanziamento accordato.

10. L' onere per il funzionamento della commissione di esperti e del  relativo ufficio di segreteria è valutato in lire 800 milioni annui a decorrere dall' anno 1990.

11. L' onere per il finanziamento dei progetti di cui ai commi 1 e 2 è determinato in lire 176.040 milioni per l' anno 1990 e in lire 177.900 milioni a decorrere dal 1991.

12. L' organizzazione del Comitato nazionale di coordinamento per l' azione antidroga è disciplinata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Il Comitato potrà articolarsi in più sezioni; per il suo funzionamento dovranno osservarsi le norme regolamentari di cui all' art. 7, comma 3, della legge 23 agosto 1988, 400.

128 - Contributi

1. Per la costruzione, l' ampliamento o il recupero di immobili destinati a  sedi di comunità terapeutiche il comitato esecutivo del Comitato per l'edilizia residenziale (CER), integrato per tali circostanze da un rappresentante del Ministro per gli affari sociali, può concedere agli enti di cui all' art. 11 un contributo in conto capitale fino alla totale copertura della spesa necessaria.

2. La concessione di detto contributo, secondo le procedure dei programmi straordinari attivati dal CER ai sensi dell' art. 3, primo comma, lettera
q), della legge 5 agosto 1978, n. 457, comporta un vincolo decennale di  destinazione dell' immobile a sede di comunità terapeutica residenziale o  diurna per tossicodipendenti ed è subordinata alla previa autorizzazione alla realizzazione dell' opera.

3. I contributi sono ripartiti tra le regioni in proporzione al numero di tossicodipendenti assistiti sulla base delle rilevazioni dell' Osservatorio   permanente di cui all' art. 132 e, in ogni caso, sono destinati in   percentuale non inferiore al 40 per cento al Mezzogiorno a norma dell' art.1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218

4. All' onere derivante dall' attuazione del presente articolo, valutato in lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 1990, 1991 e 1992, si provvede  mediante l' utilizzo delle disponibilità della sezione autonoma della Cassa  depositi e prestiti istituita ai sensi dell' art. 10 dea legge 5 agosto 1978, n. 457.

4-bis. La costruzione, l' ampliamento o il recupero di immobili destinati a sedi di comunità terapeutiche di cui al comma 1, nonchè ogni altro intervento edificativo delle suddette comunità, necessario per il reinserimento socio-sanitario e socio-lavorativo, sono equiparati ai soli  fini della deroga alle prescrizioni dei piani urbanistici, alle opere dichiarate indifferibili ed urgenti ai sensi delle leggi sulle opere pubbliche. Ai suddetti interventi si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9 della legge 28 gennaio 1977, n. 10. Le norme del presente comma si applicano anche alle opere già realizzate, per le quali sia già stata presentata una richiesta di concessione o di autorizzazione in sanatoria.

4-ter. L' applicabilità delle norme di cui al comma 4-bis subordinata alla sussistenza delle seguenti condizioni:
a) che il vincolo di destinazione d' uso di ogni singolo intervento edificativo per attività connesse alle finalità della comunità terapeutica sia almeno cinquantennale. Durante detto periodo il vincolo è immodificabile anche in deroga alle disposizioni vigenti;
b) che lo statuto della comunità terapeutica che attua l' intervento preveda espressamente la totale assenza di finalità di lucro e l' attività della stessa sia sviluppata con modalità residenziali.

4-quater. Qualora la comunità terapeutica che attui l' intervento edificativo abbia o intenda realizzare immobili per una capacità ricettiva superiore alle duecento unità, questa deve procedere a pena di decadenza dai benefici previsti dal comma 4-bis, in proprio alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primarie, ivi comprese quelle necessarie per il trattamento delle acque reflue provenienti dai propri insediamenti residenziali.

129 - Concessione di strutture appartenenti allo Stato

1. Agli enti locali, alle unità sanitarie locali ed agli enti iscritti agli albi previsti all' art. 116, possono essere dati in uso, con convenzione per una durata almeno decennale, con decreto del Ministro delle finanze, emanato di concerto con il Ministro per gli affari sociali, edifici, strutture e aree appartenenti al demanio o al patrimonio e dello Stato, al fine di destinarli a centri di cura recupero di tossicodipendenti, nonché per realizzare centri e case di lavoro per i riabilitati.

2. Gli enti o i centri di cui al comma 1 possono effettuare opere di ricostruzione, restauro e manutenzione per l' adattamento delle strutture attingendo ai finanziamenti di cui all' art. 128 e nel rispetto dei vincoli posti sui beni stessi.

3. Agli enti di cui al comma 1 si applicano le disposizioni dell' art. 1, comma 1, 4, 5 e 6, dell' art. 2 della legge 11 luglio 1986, n. 390.

3-bis. Gli enti che intendono avere in uso gli immobili di cui al comma 1 ne fanno domanda alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali, che provvede a trasmettere la domanda al Ministero delle finanze - Dipartimento del territorio - Direzione centrale del demanio, entro sessanta giorni, corredandola con il proprio parere. Il Ministro delle finanze provvede sull' istanza entro centottanta giorni dalla data di ricezione. Trascorso inutilmente tale termine, il Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale può chiedere che la questione sia iscritta all' ordine del giorno del Consiglio dei Ministri.

130 - Concessione delle strutture degli enti locali

1. Le regioni, le province autonome, gli enti locali, nonché i loro enti strumentali e ausiliari possono concedere in uso gratuito agli enti ausiliari di cui all' art. 115, anche se in possesso dei soli requisiti di cui alle lettere a) e c) del comma 2 dell' art. 116, beni immobili di loro proprietà con vincolo di destinazione alle attività di prevenzione, recupero e reinserimento anche lavorativo dei tossicodipendenti, disciplinate dal presente testo unico.

2. L' uso è disciplinato con apposita convenzione che ne fissa la durata, stabilisce le modalità di controllo sulla utilizzazione del bene e le cause di risoluzione del rapporto, e disciplina le modalità di autorizzazione ad apportare modificazioni o addizioni al bene, anche mediante utilizzazione dei contributi di cui all' art. 128.

131 - Contributi per il recupero ed il reinserimento dei tossicodipendenti

Relazione al Parlamento

1. Il Ministro dell' interno può erogare contributi allo scopo di sostenere attività per il recupero e il reinserimento sociale dei tossicodipendenti.

2. La erogazione di contributi da parte del Ministro dell' interno alle    associazioni di volontariato, cooperative e privati, di cui all' art. 132, avviene tramite l' ente locale competente per territorio, fino a quando non sarà regolata con una nuova normativa legislativa la disciplina dei rapporti di enti e associazioni di volontariato che operano sul territorio nazionale nel campo del recupero e del reinserimento sociale dei tossicodipendenti.

3. Il Ministro dell' interno presenta ogni anno al Parlamento una relazione sulle attività relative all' erogazione dei contributi finalizzati al sostegno delle attività di prevenzione e reinserimento dei tossicodipendenti.

132 - Destinazione e criteri di ripartizione dei contributi di cui all'art. 131


1. I contributi di cui all' art. 131 sono destinati ai comuni, alle unità sanitarie locali, nonché ad altri enti, associazioni di volontariato, cooperative e privati che operino senza scopo di lucro e con le specifiche finalità di cui all' art. 131 che si coordinino con le strutture delle unità sanitarie locali con apposite convenzioni e che non impieghino forme di intervento che non rispettino il diritto all' autodeterminazione dei tossicodipendenti con interventi violenti o coattivi contrari allo spirito e alle norme dell' ordinamento.

2. I contributi di cui all' art. 131 vengono erogati previa presentazione e dimostrazione dell' effettiva realizzazione dei servizi e delle iniziative attivate e con il parere dell' ente locale competente per territorio.

3. I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti a trasmettere i propri bilanci, contenenti anche i risultati raggiunti, all' ente erogatore.

4. I contributi vengono ripartiti sulla base dei dati forniti all'osservatorio permanente presso il Ministero dell' interno e dei criteri e dei requisiti determinati da apposita commissione istituita presso la Presidenza del Consiglio del Ministri, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, presieduta dal Ministro per gli affari sociali e composta da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dell' interno, della sanità, di grazia e giustizia del lavoro e della previdenza sociale e dell' Ufficio del Ministro per gli affari sociali, nonché da tre rappresentanti delle regioni e dei comuni, designati, rispettivamente dalla conferenza dei presidenti delle regioni e dall' ANCI. La commissione, sulla base dei criteri e dei requisiti, formula la proposta al Ministro dell'interno riguardante la concessione dei contributi riferiti alle domande presentate.

5. Detti contributi per le attività di prevenzione e reinserimento dei tossicodipendenti sono finanziati con un apposito stanziamento di lire 50 miliardi per gli anni 1990, 1991 e 1992, nonché, ancora per l' anno 1990, di quello di lire 19.200 milioni.

133 - Province autonome di Trento e Bolzano

1. Le province autonome di Trento e Bolzano provvedono, nell' ambito delle proprie competenze, alle finalità di cui all' art. 131 secondo le modalità stabilite dal rispettivi ordinamenti.

134 - Progetti per l' occupazione di tossicodipendenti

1. I contributi di cui all' art. 132 sono destinati, nella misura del 40 per cento, al finanziamento di progetti per l' occupazione di tossicodipendenti che abbiano completato il programma terapeutico e debbano inserirsi o reinserirsi nel mondo del lavoro.

2. I progetti possono essere elaborati dalle comunità terapeutiche e dalle cooperative operanti per l' inserimento lavorativo tanto autonomamente quanto in collaborazione con imprese pubbliche e private e con cooperative e con il concorso, anche in veste propositiva, delle agenzie per l' impiego. I progetti sono inviati al Ministero del lavoro e della previdenza sociale che, entro sessanta giorni dalla loro recezione, esprime alla Commissione di cui all' art. 134 un parere sulla fattibilità e sulla congruità economico-finanziaria, nonché sulla validità del progetto con riferimento alle esigenze del mercato del lavoro. I progetti possono prevedere una prima fase di formazione del personale e possono realizzare l' occupazione anche in forma cooperativistica.

3. La Commissione, acquisito il parere del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, autorizza la realizzazione del progetto e l'anticipazione dei fondi necessari.

135 - Programmi finalizzati alla prevenzione ed alla cura dell' AIDS

1. Il Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri della sanità e per gli affari sociali, approva uno più programmi finalizzati alla prevenzione ed alla cura dell' AIDS, al trattamento socio-sanitario, al recupero e al successivo reinserimento dei tossicodipendenti detenuti.

2. Il Ministro di grazia e giustizia può realizzare i suddetti programmi, anche avvalendosi di strutture esterne, mediante apposite convenzioni, tanto per i detenuti in espiazione di pena, quanto per i detenuti in attesa di giudizio.

3. Il Ministero di grazia e giustizia dovrà attivare corsi di addestramento e riqualificazione del personale dell' amministrazione penitenziaria.

4. L' onere derivante dall' attuazione del presente articolo è determinato in lire 20.000 milioni per gli anni 1990, 1991 e 1992.

Capo II - Abrogazioni

136 - Abrogazioni


1. Sono abrogati la legge 22 ottobre 1954, n. 1041, ad eccezione dell' art. 1, per quanto concerne l' ufficio centrale stupefacenti, gli articoli 447 e 729 del codice penale e ogni altra forma in contrasto con il presente testo unico.

2. Sono abrogati gli articoli 2, 8, 9, 75, 80, 80-bis, 82 e 83 della legge 22 dicembre 1975, n. 685.

3. Sono abrogati gli articoli 227 e 228 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, recante norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale.

(Allegati omessi)