Legge 5 febbraio 1992, n. 91 (in Gazz. Uff., 15 febbraio, n. 38).Nuove norme sulla cittadinanza. | ![]() ![]() ![]() |
Art. 1.
E' cittadino per nascita:
a) il figlio di padre o di madre cittadini;
b) chi è nato nel territorio della Repubblica se entrambi i
genitori sono ignoti o apolidi, ovvero se il figlio non segue la
cittadinanza dei genitori secondo la legge dello Stato al quale
questi appartengono.
2. E' considerato cittadino per nascita il figlio di ignoti trovato
nel territorio della Repubblica, se non venga provato il possesso di
altra cittadinanza.
Art. 2.
1. Il riconoscimento o la dichiarazione giudiziale della
filiazione durante la minore età del figlio ne determina la
cittadinanza secondo le norme della presente legge.
2. Se il figlio riconosciuto o dichiarato è maggiorenne conserva il
proprio stato di cittadinanza, ma può dichiarare, entro un anno dal
riconoscimento o dalla dichiarazione giudiziale, ovvero dalla
dichiarazione di efficacia del provvedimento straniero, di eleggere
la cittadinanza determinata dalla filiazione.
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai
figli per i quali la paternità o maternità non può essere dichiarata,
purché sia stato riconosciuto giudizialmente il loro diritto al
mantenimento o agli alimenti.
Art. 3.
1. Il minore straniero adottato da cittadino italiano
acquista la cittadinanza.
2. La disposizione del comma 1 si applica anche nei confronti degli
adottati prima della data di entrata in vigore della presente legge.
3. Qualora l'adozione sia revocata per fatto dell'adottato, questi
perde la cittadinanza italiana, sempre che sia in possesso di altra
cittadinanza o la riacquisti.
4. Negli altri casi di revoca l'adottato conserva la cittadinanza
italiana. Tuttavia, qualora la revoca intervenga durante la maggiore
età dell'adottato, lo stesso, se in possesso di altra cittadinanza o
se la riacquisti, potrà comunque rinunciare alla cittadinanza
italiana entro un anno dalla revoca stessa.
Art. 4.
1. Lo straniero o l'apolide, del quale il padre o la madre
o uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado sono stati
cittadini per nascita, diviene cittadino:
a) se presta effettivo servizio militare per lo Stato italiano e
dichiara preventivamente di voler acquistare la cittadinanza
italiana;
b) se assume pubblico impiego alle dipendenze dello Stato, anche
all'estero, e dichiara di voler acquistare la cittadinanza italiana;
c) se, al raggiungimento della maggiore età, risiede legalmente
da almeno due anni nel territorio della Repubblica e dichiara, entro
un anno dal raggiungimento, di voler acquistare la cittadinanza
italiana.
2. Lo straniero nato in Italia, che vi abbia risieduto legalmente
senza interruzioni fino al raggiungimento della maggiore età, diviene
cittadino se dichiara di voler acquistare le cittadinanza italiana
entro un anno dalla suddetta data.
Art. 5.
1. Il coniuge, straniero o apolide, di cittadino italiano
acquista la cittadinanza italiana quando risiede legalmente da almeno
sei mesi nel territorio della Repubblica, ovvero dopo tre anni dalla
data del matrimonio, se non vi è stato scioglimento, annullamento o
cessazione degli effetti civili e se non sussiste separazione legale.
Art. 6.
1. Precludono l'acquisto della cittadinanza ai sensi
dell'art. 5:
a) la condanna per uno dei delitti previsti nel libro secondo,
titolo I, capi I, II e III, del codice penale;
b) la condanna per un delitto non colposo per il quale la legge
preveda una pena edittale non inferiore nel massimo a tre anni di
reclusione; ovvero la condanna per un reato non politico ad una pena
detentiva superiore ad un anno da parte di una autorità giudiziaria
straniera, quando la sentenza sia stata riconosciuta in Italia;
c) la sussistenza, nel caso specifico, di comprovati motivi
inerenti alla sicurezza della Repubblica.
2. Il riconoscimento della sentenza straniera è richiesto dal
procuratore generale del distretto dove ha sede l'ufficio dello stato
civile in cui è iscritto o trascritto il matrimonio, anche ai soli
fini ed effetti di cui al comma 1, lettera b).
3. La riabilitazione fa cessare gli effetti preclusivi della
condanna.
4. L'acquisto della cittadinanza è sospeso fino a comunicazione
della sentenza definitiva, se sia stata promossa azione penale per
uno dei delitti di cui al comma 1, lettera a) e lettera b), primo
periodo, nonché per il tempo in cui è pendente il procedimento di
riconoscimento della sentenza straniera, di cui al medesimo comma 1,
lettera b), secondo periodo.
Art. 7.
1. Ai sensi dell'art. 5, la cittadinanza si acquista con
decreto del Ministro dell'interno, a istanza dell'interessato,
presentata al sindaco del comune di residenza o alla competente
autorità consolare.
2. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 3 della legge 12
gennaio 1991, n. 13.
Art. 8.
1. Con decreto motivato, il Ministro dell'interno respinge
l'istanza di cui all'art. 7 ove sussistano le cause ostative previste
nell'art. 6. Ove si tratti di ragioni inerenti alla sicurezza della
Repubblica, il decreto è emanato su conforme parere del Consiglio di
Stato. L'istanza respinta può essere riproposta dopo cinque anni
dall'emanazione del provvedimento.
2. L'emanazione del decreto di rigetto dell'istanza è preclusa
quando dalla data di presentazione dell'istanza stessa, corredata
dalla prescritta documentazione, sia decorso il termine di due anni.
Art. 9.
1. La cittadinanza italiana può essere concessa con decreto
del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio di Stato, su
proposta del Ministro dell'interno:
a) allo straniero del quale il padre o la madre o uno degli
ascendenti in linea retta di secondo grado sono stati cittadini per
nascita, o che è nato nel territorio della Repubblica e, in entrambi
i casi, vi risiede legalmente da almeno tre anni, comunque fatto
salvo quanto previsto dall'art. 4, comma 1, lettera c);
b) allo straniero maggiorenne adottato da cittadino italiano che
risiede legalmente nel territorio della Repubblica da almeno cinque
anni successivamente alla adozione;
c) allo straniero che ha prestato servizio, anche all'estero, per
almeno cinque anni alle dipendenze dello Stato;
d) al cittadino di uno Stato membro delle comunità europee se
risiede legalmente da almeno quattro anni nel territorio della
Repubblica;
e) all'apolide che risiede legalmente da almeno cinque anni nel
territorio della Repubblica;
f) allo straniero che risiede legalmente da almeno dieci anni nel
territorio della Repubblica.
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il
Consiglio di Stato e previa deliberazione del Consiglio dei Ministri,
su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro
degli affari esteri, la cittadinanza può essere concessa allo
straniero quando questi abbia reso eminenti servizi all'Italia,
ovvero quando ricorra un eccezionale interesse dello Stato.
Art. 10.
1. Il decreto di concessione della cittadinanza non ha
effetto se la persona a cui si riferisce non presta, entro sei mesi
dalla notifica del decreto medesimo, giuramento di essere fedele alla
Repubblica e di osservare la Costituzione e le leggi dello Stato.
Art. 11.
1. Il cittadino che possiede, acquista o riacquista una
cittadinanza straniera conserva quella italiana, ma può ad essa
rinunciare qualora risieda o stabilisca la residenza all'estero.
Art. 12.
1. Il cittadino italiano perde la cittadinanza se, avendo
accettato un impiego pubblico od una carica pubblica da uno Stato o
ente pubblico estero o da un ente internazionale cui non partecipi
l'Italia, ovvero prestando servizio militare per uno Stato estero,
non ottempera, nel termine fissato, all'intimazione che il Governo
italiano può rivolgergli di abbandonare l'impiego, la carica o il
servizio militare.
2. Il cittadino italiano che, durante lo stato di guerra con uno
Stato estero, abbia accettato o non abbia abbandonato un impiego
pubblico od una carica pubblica, od abbia prestato servizio militare
per tale Stato senza esservi obbligato, ovvero ne abbia acquistato
volontariamente la cittadinanza, perde la cittadinanza italiana al
momento della cessazione dello stato di guerra.
Art. 13.
1. Chi ha perduto la cittadinanza la riacquista:
a) se presta effettivo servizio militare per lo Stato italiano e
dichiara previamente di volerla riacquistare;
b) se, assumendo o avendo assunto un pubblico impiego alle
dipendenze dello Stato, anche all'estero, dichiara di volerla
riacquistare;
c) se dichiara di volerla riacquistare ed ha stabilito o
stabilisce, entro un anno dalla dichiarazione, la residenza nel
territorio della Repubblica;
d) dopo un anno dalla data in cui ha stabilito la residenza nel
territorio della Repubblica, salvo espressa rinuncia entro lo stesso
termine;
e) se, avendola perduta per non aver ottemperato all'intimazione
di abbandonare l'impiego o la carica accettati da uno Stato, da un
ente pubblico estero o da un ente internazionale, ovvero il servizio
militare per uno Stato estero, dichiara di volerla riacquistare,
sempre che abbia stabilito la residenza da almeno due anni nel
territorio della Repubblica e provi di aver abbandonato l'impiego o
la carica o il servizio militare, assunti o prestati nonostante
l'intimazione di cui all'art. 12, comma 1.
2. Non è ammesso il riacquisto della cittadinanza a favore di chi
l'abbia perduta in applicazione dell'art. 3, comma 3, nonché
dell'art. 12, comma 2.
3. Nei casi indicati al comma 1, lettere c), d) ed e), il
riacquisto della cittadinanza non ha effetto se viene inibito con
decreto del Ministro dell'interno, per gravi e comprovati motivi e su
conforme parere del Consiglio di Stato. Tale inibizione può
intervenire entro il termine di un anno dal verificarsi delle
condizioni stabilite.
Art. 14.
1. I figli minori di chi acquista o riacquista la
cittadinanza italiana, se convivono con esso, acquistano la
cittadinanza italiana, ma, divenuti maggiorenni, possono rinunciarvi,
se in possesso di altra cittadinanza.
Art. 15.
1. L'acquisto o il riacquisto della cittadinanza ha
effetto, salvo quanto stabilito dall'art. 13, comma 3, dal giorno
successivo a quello in cui sono adempiute le condizioni e le
formalità richieste.
Art. 16.
1. L'apolide che risiede legalmente nel territorio della
Repubblica è soggetto alla legge italiana per quanto si riferisce
all'esercizio dei diritti civili ed agli obblighi del servizio
militare.
2. Lo straniero riconosciuto rifugiato dallo Stato italiano secondo
le condizioni stabilite dalla legge o dalle convenzioni
internazionali è equiparato all'apolide ai fini dell'applicazione
della presente legge, con esclusione degli obblighi inerenti al
servizio militare.
Art. 17.
1. Chi ha perduto la cittadinanza in applicazione degli
articoli 8 e 12 della legge 13 giugno 1912, n. 555, o per non aver
reso l'opzione prevista dall'art. 5 della legge 21 aprile 1983, n.
123, la riacquista se effettua una dichiarazione in tal senso entro
due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Resta fermo quanto disposto dall'art. 219 della legge 19 maggio
1975, n. 151.
Art. 18.
1. Le persone già residenti nei territori che sono
appartenuti alla monarchia austro-
ungarica ed emigrate all'estero prima del 16 luglio 1920 ed i loro
discendenti in linea retta sono equiparati, ai fini e per gli effetti
dell'art. 9, comma 1, lettera a), agli stranieri di origine italiana
o nati nel territorio della Repubblica.
Art. 19.
1. Restano salve le disposizioni della legge 9 gennaio
1956, n. 27, sulla trascrizione nei registri dello stato civile dei
provvedimenti di riconoscimento delle opzioni per la cittadinanza
italiana, effettuate ai sensi dell'art. 19 del Trattato di pace tra
le potenze alleate ed associate e l'Italia, firmato a Parigi il 10
febbraio 1947.
Art. 20.
1. Salvo che sia espressamente previsto, lo stato di
cittadinanza acquisito anteriormente alla presente legge non si
modifica se non per fatti posteriori alla data di entrata in vigore
della stessa.
Art. 21.
1. Ai sensi e con le modalità di cui all'art. 9, la
cittadinanza italiana può essere concessa allo straniero che sia
stato affiliato da un cittadino italiano prima della data di entrata
in vigore della legge 4 maggio 1983, n. 184, e che risieda legalmente
nel territorio della Repubblica da almeno sette anni dopo
l'affiliazione.
Art. 22.
1. Per coloro i quali, alla data di entrata in vigore
della presente legge, abbiano già perduto la cittadinanza italiana ai
sensi dell'art. 8 della legge 13 giugno 1912, n. 555, cessa ogni
obbligo militare.
Art. 23.
1. Le dichiarazioni per l'acquisto, la conservazione, il
riacquisto o la rinunzia alla cittadinanza e la prestazione del
giuramento previste dalla presente legge sono rese all'ufficiale
dello stato civile del comune dove il dichiarante risiede o intende
stabilire la propria residenza, ovvero, in caso di residenza
all'estero, davanti all'autorità diplomatica o consolare del luogo di
residenza.
2. Le dichiarazioni di cui al comma 1, nonché gli atti o i
provvedimenti attinenti alla perdita, alla conservazione e al
riacquisto della cittadinanza italiana vengono trascritti nei
registri di cittadinanza e di essi viene effettuata annotazione a
margine dell'atto di nascita.
Art. 24.
1. Il cittadino italiano, in caso di acquisto o riacquisto
di cittadinanza straniera o di opzione per essa, deve darne, entro
tre mesi dall'acquisto, riacquisto o opzione, o dal raggiungimento
della maggiore età, se successivo, comunicazione mediante
dichiarazione all'ufficiale dello stato civile del luogo di
residenza, ovvero, se residente all'estero, all'autorità consolare
competente.
2. Le dichiarazioni di cui al comma 1 sono soggette alla medesima
disciplina delle dichiarazioni di cui all'art. 23.
3. Chiunque non adempia agli obblighi indicati nel comma 1 è
assoggettato alla sanzione amministrativa pecuniaria da lire
duecentomila a lire due milioni. Competente all'applicazione della
sanzione amministrativa è il prefetto.
Art. 25.
1. Le disposizioni necessarie per l'esecuzione della
presente legge sono emanate, entro un anno dalla sua entrata in
vigore, con decreto del Presidente della Repubblica, udito il parere
del Consiglio di Stato e previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri, su proposta dei Ministri degli affari esteri e
dell'interno, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia.
Art. 26.
1. Sono abrogati la legge 13 giugno 1912, n. 555, la legge
31 gennaio 1926, n. 108, il regio decreto-legge 1è dicembre 1934, n.
1997, convertito dalla legge 4 aprile 1935, n. 517, l'art. 143-ter
del codice civile, la legge 21 aprile 1983, n. 123, l'art. 39 della
legge 4 maggio 1983, n. 184, la legge 15 maggio 1986, n. 180, e ogni
altra disposizione incompatibile con la presente legge.
2. È soppresso l'obbligo dell'opzione di cui all'art. 5, secondo
comma, della legge 21 aprile 1983, n. 123, e all'art. 1, comma 1,
della legge 15 maggio 1986, n. 180.
3. Restano salve le diverse disposizioni previste da accordi
internazionali.
Art. 27.
1. La presente legge entra in vigore sei mesi dopo la sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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