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DISEGNO DI LEGGE SULL'IMMIGRAZIONE TITOLO I - PRINCIPI GENERALI |
ART. 1. (Ambito di applicazione).
1. Salvo che sia diversamente disposto, la presente legge si applica ai cittadini
di Stati non appartenenti all'Unione europea e agli apolidi, di seguito indicati
come stranieri.
2. La presente legge non si applica ai cittadini degli Stati
membri dell'Unione europea, se non in quanto si tratti di norme più favorevoli,
e salvo il disposto dell'articolo 43.
3. Quando altre disposizioni di legge fanno
riferimento a istituti concernenti persone di cittadinanza diversa da quella italiana,
il riferimento deve intendersi agli istituti previsti dalla presente legge. Sono
fatte salve le disposizioni più favorevoli comunque vigenti nel territorio
dello Stato.
4. Nelle materie di competenza legislativa delle regioni, le disposizioni
della presente legge costituiscono principi fondamentali ai sensi dell'articolo
117 della Costituzione. Per le materie di competenza delle regioni a statuto speciale
e delle province autonome esse hanno il valore di norme fondamentali di riforma
economico-sociale della Repubblica.
5. Le disposizioni della presente legge non
si applicano qualora sia diversamente previsto dalle norme vigenti per lo stato
di guerra.
6. Il regolamento di attuazione della presente legge, di seguito denominato
regolamento di attuazione, è emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei
ministri, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge.
ART. 2. (Diritti dello straniero).
1. Allo straniero comunque presente nel territorio dello Stato sono riconosciuti
i diritti fondamentali della persona umana previsti dalle norme di diritto interno,
dalle convenzioni internazionali in vigore e dai principi di diritto internazionale
generalmente riconosciuti.
2. Lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio
dello Stato gode dei diritti in materia civile attribuiti al cittadino italiano,
salvo che le convenzioni internazionali in vigore per l'Italia e la presente legge
dispongano diversamente. Nei casi in cui la presente legge o le convenzioni internazionali
prevedano la condizione di reciprocità, essa è accertata secondo i
criteri e le modalità previsti dal regolamento di attuazione.
3. Lo straniero
regolarmente soggiornante partecipa alla vita pubblica locale. Egli esercita l'elettorato
nei limiti e con le modalità previsti dalla presente legge.
4. Allo straniero
è riconosciuta parità di trattamento con il cittadino relativamente
alla tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi, nei rapporti
con la pubblica amministrazione e nell'accesso ai pubblici servizi, nei limiti e
nei modi previsti dalla legge.
5. Ai fini della comunicazione allo straniero
dei provvedimenti concernenti l'ingresso, il soggiorno e l'espulsione, gli atti sono
tradotti, anche sinteticamente, in una lingua comprensibile al destinatario, ovvero,
quando ciò non sia possibile, nelle lingue francese, inglese o spagnola,
con preferenza per quella indicata dall'interessato.
6. La protezione diplomatica
si esercita nei limiti e nelle forme previsti dalle norme di diritto internazionale.
Salvo che vi ostino motivate e gravi ragioni attinenti alla amministrazione della
giustizia e alla tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza nazionale, ogni straniero
presente in Italia ha diritto di prendere contatto con le autorità del Paese
di cui è cittadino e di essere in ciò agevolato da ogni pubblico ufficiale.
Autorità giudiziaria, autorità di pubblica sicurezza e ogni altro
pubblico ufficiale hanno l'obbligo di informare, nei modi e nei termini previsti
dal regolamento di attuazione, la rappresentanza diplomatica o consolare più
vicina del Paese a cui appartiene !- straniero in ogni caso in cui esse abbiano
proceduto ad adottare nei confronti di costui provvedimenti in materia di libertà
personale, di allontanamento dal territorio dello Stato, di tutela dei minori, di
status personale ovvero in caso di decesso dello straniero o di ricovero ospedaliero
urgente e hanno altresì l'obbligo di far pervenire a tale rappresentanza
documenti e oggetti appartenenti allo straniero che non debbano essere trattenuti
per motivi previsti dalla legge. Non si fa luogo alla predetta informazione quando
si tratta di stranieri che abbiano presentato una domanda di asilo, di stranieri
ai quali sia stato riconosciuto lo status di rifugiato, ovvero di stranieri nei
cui confronti sono state adottate misure di protezione temporanea per motivi umanitari.
7.
Gli accordi internazionali stipulati per le finalità di cui all'articolo
9, comma 4, possono stabilire situazioni giuridiche più favorevoli per i cittadini
degli Stati interessati a speciali programmi di cooperazione per prevenire o limitare
le immigrazioni clandestine.
ART. 3. (Politiche migratorie).
1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i Ministri interessati,
il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
la Conferenza Stato-città e autonomie locali e le organizzazioni dei lavoratori
e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale, predispone
ogni tre anni il documento programmatico relativo alla politica dell'immigrazione
e degli stranieri nel territorio dello Stato, che è approvato dal Governo
e trasmesso al Parlamento. Le competenti Commissioni parlamentari esprimono il loro
parere entro trenta giorni dal ricevimento del documento programmatico.
2. Il
documento programmatico indica le azioni e gli interventi che lo Stato italiano,
anche in cooperazione con gli altri Stati membri dell'Unione europea, con le organizzazioni
internazionali, con le istituzioni comunitarie e con organizzazioni non governative,
si propone di svolgere in materia di immigrazione, anche mediante la conclusione
di accordi con i Paesi di origine. Esso indica altresì le misure di carattere
economico e sociale nei confronti degli stranieri soggiornanti nel territorio dello
Stato, nelle materie che non debbono essere disciplinate con legge.
3. Il documento
individua inoltre i criteri generali per la definizione dei flussi di ingresso nel
territorio dello Stato, delinea gli interventi pubblici volti a favorire le relazioni
familiari, l'inserimento sociale e l'integrazione culturale degli stranieri residenti
in Italia, nel rispetto delle diversità e delle identità culturali
delle persone, e prevede strumenti per un positivo reinserimento nei Paesi di origine.
4.
Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti
i Ministri interessati, sono definite annualmente, sulla base dei criteri e delle
altre indicazioni del documento programmatico di cui al comma 1, le quote massime
di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato, per lavoro subordinato, anche
per esigenze di carattere stagionale, e per lavoro autonomo, tenuto conto dei ricongiungimenti
familiari e delle misure di protezione temporanea eventualmente disposte a norma
dell'articolo 18. I visti di ingresso per lavoro subordinato, anche stagionale,
e per lavoro autonomo sono rilasciati entro il limite delle quote predette.
5.
Nell'ambito delle rispettive attribuzioni e dotazioni di bilancio, le regioni, le
province, i comuni e gli altri enti locali adottano i provvedimenti concorrenti
al perseguimento dei seguenti obiettivi:
a) rimuovere gli ostacoli che di fatto
impediscono il pieno riconoscimento dei diritti e degli interessi riconosciuti agli
stranieri nel territorio dello Stato;
b) soccorrere gli immigrati nelle difficoltà
d'ordine economico e sociale con particolare riguardo a quelle inerenti all'alloggio,
alla lingua, all'integrazione sociale, nel rispetto dei diritti fondamentali della
persona umana.
6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare
di concerto con il Ministro dell'interno, si provvede all'istituzione di Consigli
territoriali per l'immigrazione, in cui siano rappresentati gli enti locali, con
compiti di analisi delle esigenze e di promozione degli interventi da attuare a
livello locale.
7. Nella prima applicazione delle disposizioni del presente articolo,
il documento programmatico di cui al comma 1 e predisposto entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge. Lo stesso documento indica
la data entro cui sono adottati i decreti di cui al comma 4.