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DISEGNO DI LEGGE SULL'IMMIGRAZIONE TITOLO II - DISPOSIZIONI SULL'INGRESSO, IL SOGGIORNO E L'ALLONTANAMENTO DAL TERRITORIO DELLO STATO |
CAPO I.
DISPOSIZIONI SULL'INGRESSO E IL SOGGIORNO.
ART. 4. (Ingresso nel territorio dello Stato).
1. L'ingresso nel territorio dello Stato è consentito allo straniero in
possesso di passaporto valido o documento equipollente e del visto d'ingresso, salvo
i casi di esenzione, e può avvenire soltanto attraverso i valichi di frontiera
appositamente istituiti.
2. Il visto di ingresso è rilasciato dalle rappresentanze
diplomatiche o consolari italiane nello Stato di origine o di stabile residenza
dello straniero. Per soggiorni non superiori a tre mesi, sono equiparati ai visti
rilasciati dalle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane quelli emessi,
sulla base di specifici accordi, dalle autorità diplomatiche o consolari
di altri Stati. Lo straniero regolarmente soggiornante in Italia per periodi superiori
a tre mesi e che desideri allontanarsene per farvi ritorno sarà munito di
una specifica autorizzazione al rientro, rilasciata, alle condizioni e con le modalità
previste dal regolamento di attuazione, dalle competenti autorità di pubblica
sicurezza.
3. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 4,
l'Italia, in armonia con gli obblighi assunti con l'adesione a specifici accordi
internazionali, consentirà l'ingresso nel proprio territorio allo straniero
che dimostri di essere in possesso di idonea documentazione atta a confermare lo
scopo e le condizioni del soggiorno, nonché la disponibilità di mezzi
di sussistenza sufficienti, sia per la durata del soggiorno, sia per il ritorno
nel Paese di provenienza. Non porta essere ammesso in Italia lo straniero che non
soddisfi tali requisiti o che sia considerato una minaccia per l'ordine pubblico
o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l'Italia abbia sottoscritto
accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione
delle persone.
4. L'ingresso in Italia può essere consentito con visti
per soggiorni di breve durata, validi fino a 90 giorni, e per soggiorni di lunga
durata che comportano per il titolare la concessione di un permesso di soggiorno
in Italia con motivazione identica a quella menzionata nel visto. Per soggiorni
inferiori a tre mesi saranno considerati validi anche i motivi esplicitamente indicati
in visti rilasciati da autorità diplomatiche o consolari di altri Stati in
base a specifici accordi internazionali sottoscritti e ratificati dall'Italia.
5.
II Ministero degli affari esteri adotta ogni opportuno provvedimento di revisione
o modifica dell'elenco dei Paesi i cui cittadini siano soggetti ad obbligo di visto,
anche in attuazione di obblighi derivanti da accordi internazionali in vigore.
6.
Non possono fare ingresso nel territorio dello Stato e sono respinti dalla frontiera
gli stranieri espulsi, salvo che abbiano ottenuto la speciale autorizzazione o che
sia trascorso il periodo di divieto di ingresso, gli stranieri che debbono essere
espulsi e quelli segnalati, anche in base ad accordi o convenzioni internazionali
in vigore in Italia, ai fini del respingimento o della non ammissione per gravi
motivi di ordine pubblico, di sicurezza nazionale e di tutela delle relazioni internazionali.
7.
L'ingresso è comunque subordinato alla verifica delle ulteriori condizioni
ed adempimenti, prescritti con il regolamento di attuazione, ovvero stabiliti dalle
disposizioni vigenti, anche di carattere sanitario.
ART. 5. (Permesso di soggiorno).
1. Possono soggiornare nel territorio dello Stato gli stranieri entrati regolarmente
ai sensi dell'articolo 4, che siano muniti di carta di soggiorno o di permesso di
soggiorno rilasciati a norma della presente legge o che siano in possesso di permesso
di soggiorno o titolo equipollente rilasciato dalla competente autorità di
uno Stato appartenente all'Unione europea, nei limiti ed alle condizioni previsti
da specifici accordi.
2. Il permesso di soggiorno deve essere richiesto, secondo
le modalità previste nel regolamento di attuazione, al questore della provincia
in cui lo straniero si trova entro otto giorni dal suo ingresso nel territorio dello
Stato ed è rilasciato per le attività previste dal visto d'ingresso
o dalle disposizioni vigenti. II regolamento di attuazione può prevedere
speciali modalità di rilascio relativamente ai soggiorni brevi er motivi di
turismo ed ai soggiorni in case di cura, ospedali, istituti civili e religiosi e
altre convivenze.
3. La durata del permesso di soggiorno è quella prevista
dal visto d'ingresso, nei limiti stabiliti dalla presente legge o in attuazione
degli accordi e delle convenzioni internazionali in vigore. La durata non può
comunque essere:
a) superiore a tre mesi, per visite, affari e turismo;
b)
superiore a sei mesi, per lavoro stagionale, o nove mesi, per lavoro stagionale
nei settori che richiedono tale estensione;
c) superiore ad un anno, in relazione
alla frequenza di un corso, per studio o per formazione;
d) superiore a due anni,
per lavoro subordinato a tempo indeterminato e per ricongiungimenti familiari;
e)
superiore alle necessità specificamente documentate, negli altri casi consentiti
dalla presente legge o dal regolamento di attuazione.
4. II rinnovo del permesso
di soggiorno deve essere richiesto almeno trenta giorni prima della scadenza ed
è sottoposto alla verifica delle condizioni previste per il rilascio. Fatti
salvi i diversi termini previsti dalla presente legge o dal regolamento di attuazione,
il permesso di soggiorno è rinnovato per una durata non superiore al doppio
di quella stabilita con il rilascio iniziale.
5. II permesso di soggiorno o il
suo rinnovo sono rifiutati e, se il permesso di soggiorno è stato rilasciato,
esso è revocato quando mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti
per l'ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato.
6. II rifiuto o la revoca
del permesso di soggiorno possono essere altresì adottati sulla base di convenzioni
o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, quando lo straniero non soddisfi
le condizioni di soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti, salvo che
ricorrano seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi
costituzionali o internazionali dello Stato italiano.
7. Gli stranieri muniti
del permesso di soggiorno o titolo equipollente rilasciato autorità di uno
Stato appartenente all'Unione europea, valido per il soggiorno in Italia, sono tenuti
a dichiarare la loro presenza al questore con le modalità e nei termini di
cui al comma 2. Agli stessi è rilasciata idonea ricevuta della dichiarazione
di soggiorno. Ai contravventori si applica la sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da lire 200 mila a lire 600 mila. Qualora la dichiarazione non venga
resa entro 60 giorni dall'ingresso nel territorio dello Stato può essere
disposta l'espulsione amministrativa.
8. II permesso di soggiorno, la ricevuta
di dichiarazione del soggiorno e la carta di soggiorno di cui all'articolo 7 sono
rilasciati su modelli a stampa, con caratteristiche anticontraffazione, conformi
ai tipi approvati dal Ministro dell'interno, in attuazione dell'Azione comune adottata
dal Consiglio dell'Unione europea il 16 dicembre 1996.
ART. 6. (Facoltà ed obblighi inerenti al soggiorno).
1. II permesso di soggiorno rilasciato per motivi di lavoro subordinato, lavoro
autonomo e familiari può essere utilizzato anche per le altre attività
consentite. Quello rilasciato per motivi di studio e formazione può essere
convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro nell'ambito delle quote
stabilite a norma dell'articolo 3, comma 4.
2. Fatta eccezione per i provvedimenti
riguardanti attività sportive e ricreative a carattere temporaneo e per quelli
inerenti agli atti di stato civile o all'accesso a pubblici servizi, i documenti
inerenti al soggiorno di cui all'articolo 5 comma 8, devono essere esibiti agli
uffici della pubblica amministrazione ai fini del rilascio di licenze, autorizzazioni,
iscrizioni ed altri provvedimenti di interesse dello straniero comunque denominati.
3.
Lo straniero che, a richiesta degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza, non
esibisce, senza giustificato motivo, il passaporto o altro documento di identificazione,
ovvero il permesso o la carta di soggiorno, è punito con l'arresto fino a
sei mesi e l'ammenda fino a lire ottocentomila.
4. Per le verifiche previste
dalla presente legge o dal regolamento di attuazione, autorità di pubblica
sicurezza può altresì richiedere agli stranieri informazioni e atti
comprovanti la disponibilità di un reddito, da lavoro o da altra fonte legittima,
sufficiente al sostentamento proprio e dei familiari conviventi nel territorio dello
Stato.
5. Le iscrizioni e variazioni anagrafiche dello straniero soggiornante
sono effettuate alle medesime condizioni dei cittadini italiani con le modalità
previste dal regolamento di attuazione. Dell'avvenuta iscrizione o variazione l'ufficio
da comunicazione alla questura territorialmente competente.
6. Fuori dei casi
di cui al comma 5, gli stranieri che soggiornano nel territorio dello Stato devono
comunicare al questore competente per territorio, entro i quindici giorni successivi,
le eventuali variazioni del proprio domicilio abituale.
7. II documento di identificazione
per stranieri è rilasciato su modello conforme al tipo approvato con decreto
del Ministro dell'interno. Esso non è valido per l'espatrio, salvo che sia
diversamente disposto dalle convenzioni o dagli accordi internazionali.
ART. 7. (Carta di soggiorno).
1. Lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato da almeno
sei anni, titolare di un permesso di soggiorno per un motivo che consente il rinnovo
senza limiti di tempo, il quale dimostri di avere un reddito sufficiente per il
sostentamento proprio e dei familiari, può richiedere al questore il rilascio
della carta di soggiorno per se, per il coniuge e per i figli minori conviventi.
La carta di soggiorno è a tempo indeterminato.
2. La carta di soggiorno
può essere richiesta anche dallo straniero coniuge o figlio minore conviventi
di un cittadino italiano o di cittadino di uno Stato dell'Unione europea residente
in Italia.
3. La carta di soggiorno è rilasciata sempre che nei confronti
dello straniero non sia stato disposto il giudizio per taluno dei reati di cui agli
articoli 380 e 381 del codice di procedura penale o pronunciata sentenza di condanna,
anche non definitiva, salvo che abbia ottenuto la riabilitazione. Se le circostanze
di cui al presente comma si verificano successivamente al rilascio della carta di
soggiorno il questore dispone la revoca.
4. Oltre a quanto previsto per lo straniero
regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato, il titolare della carta di
soggiorno può:
a) fare ingresso nel territorio dello Stato in esenzione
di visto;
b) svolgere nel territorio dello Stato ogni attività lecita,
salvo quelle che la legge espressamente vieta allo straniero o comunque riserva
al cittadino;
c) accedere ai servizi ed alle prestazioni erogate dalla pubblica
amministrazione, salvo che sia diversamente disposto;
d) partecipare alla vita
pubblica, esercitando anche l'elettorato nei casi previsti dalla presente legge.
5.
Nei confronti del titolare della carta di soggiorno l'espulsione amministrativa
può essere disposta solo per gravi motivi di ordine pubblico o sicurezza nazionale,
ovvero quando lo stesso appartiene ad una delle categorie indicate dall'articolo
1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ovvero dall'articolo 1 della legge 31 maggio
1965, n. 575, sempre che sia applicata, anche in via cautelare, una delle misure
di cui all'articolo 14 della legge 19 marzo 1990, n. 55.
CAPO II.
CONTROLLO DELLE FRONTIERE, RESPINGIMENTO ED ESPULSIONE.
ART. 8. (Respingimento).
1. La polizia di frontiera respinge gli stranieri che si presentano ai valichi
di frontiera senza avere i requisiti richiesti dalla presente legge per l'ingresso
nel territorio dello Stato.
2. Il respingimento con accompagnamento alla frontiera
è altresì disposto dal questore nei confronti degli stranieri:
a)
che entrano nel territorio dello Stato sottraendosi ai controlli di frontiera;
b)
che, nelle circostanze di cui al comma 1, sono stati temporaneamente ammessi nel
territorio per necessità di pubblico soccorso.
3. Le disposizioni dei
commi 1 e 2 e quelle dell'articolo 4, commi 3 e 6, non si applicano nei casi previsti
dalle disposizioni vigenti che disciplinano l'asilo politico, il riconoscimento
dello status di rifugiato, ovvero l'adozione di misure di protezione temporanea per
motivi umanitari.
4. II vettore che ha condotto alla frontiera uno straniero
privo dei documenti di cui all'articolo 4 o che deve essere comunque respinto a norma
del presente articolo è tenuto a prenderlo immediatamente a carico ed a ricondurlo
nello Stato di provenienza, o in quello che ha rilasciato il documento di viaggio
eventualmente in possesso dello straniero.
ART. 9. (Potenziamento e coordinamento dei controlli di frontiera).
1. Il Ministro dell'interno e il Ministro degli affari esteri adottano il piano
generale degli interventi per il potenziamento ed il perfezionamento, anche attraverso
l'automazione delle procedure, delle misure di controllo di rispettiva competenza,
nell'ambito delle compatibilità con i sistemi informativi di livello extranazionale
previsti dagli accordi o convenzioni internazionali in vigore e dalle disposizioni
vigenti in materia di protezione dei dati personali.
2. Delle parti di piano
che riguardano sistemi informativi automatizzati e dei relativi contratti è
data comunicazione all'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione
.
3. Nell'ambito e in attuazione delle direttive adottate dal Ministro dell'interno,
i prefetti delle province di confine terrestre ed i prefetti dei capoluoghi delle
regioni interessate alla frontiera marittima promuovono le misure occorrenti per
il coordinamento dei controlli di frontiera e della vigilanza marittima e terrestre,
d'intesa con i prefetti delle altre province interessate, sentiti i questori e i
dirigenti delle zone di polizia di frontiera, nonché le autorità marittime
e militari ed i responsabili degli organi di polizia, di livello non inferiore a
quello provinciale, eventualmente interessati, e sovrintendono all'attuazione delle
direttive emanate in materia.
4. Il Ministero degli affari esteri e il Ministero
dell'interno promuovono le iniziative occorrenti, d'intesa con i Paesi interessati,
al fine di accelerare l'espletamento degli accertamenti ed il rilascio dei documenti
eventualmente necessari per migliorare l'efficacia dei provvedimenti previsti dalla
presente legge. A tale fine, le intese di collaborazione possono prevedere la cessione
a titolo gratuito alle autorità dei Paesi interessati di beni mobili ed apparecchiature
specificamente individuate, nei limiti delle compatibilità funzionali e finanziarie
definite d al Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro.
ART. 10. (Disposizioni contro le immigrazioni clandestine).
1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie attività
dirette a favorire l'ingresso degli stranieri nel territorio dello Stato in violazione
delle disposizioni della presente legge è punito con la reclusione fino a
tre anni e con la multa fino a lire trenta milioni.
2. Se il fatto di cui al
comma 1 è commesso a fine di lucro, da tre o più persone in concorso
tra loro, ovvero riguarda l'ingresso di cinque o più persone, la pena e della
reclusione da quattro a dodici anni e della multa da lire trenta milioni a lire
cento milioni. Se il medesimo fatto è commesso al fine di reclutamento di
persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione,
ovvero riguarda l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al
fine di favorirne lo sfruttamento, la pena e della reclusione da cinque a quindici
anni e della multa da lire cinquanta milioni a lire duecento milioni.
3. Nei
casi previsti dai commi 1 e 2 è sempre consentito l'arresto in flagranza ed
è disposta la confisca del mezzo di trasporto utilizzato, salvo che si tratti
di mezzo destinato a pubblico servizio di linea o appartenente a persona estranea
al reato. Nei medesimi casi si procede in ogni caso con giudizio direttissimo, salvo
che siano necessarie speciali indagini.
4. Il vettore aereo, marittimo o terrestre
è tenuto ad accertarsi che lo straniero trasportato sia in possesso dei documenti
richiesti per l'ingresso nel territorio dello Stato, nonché a riferire all'organo
di polizia di frontiera dell'eventuale presenza a bordo dei rispettivi mezzi di
trasporto di stranieri in posizione irregolare. In caso di inosservanza anche di
uno solo degli obblighi di cui al presente comma, si applica la sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da lire duecentomila a lire cinquecentomila per ciascuno
degli stranieri trasportati. Nei casi più gravi è disposta la sospensione
della licenza, autorizzazione o concessione rilasciate autorità amministrativa
italiana, inerenti all'attività professionale svolta e al mezzo di trasporto
utilizzato. Si osservano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.
5.
Nel corso di operazioni di polizia finalizzate al contrasto delle immigrazioni clandestine,
disposte nell'ambito delle direttive di cui all'articolo 9, comma 3, gli ufficiali
e agenti di pubblica sicurezza operanti nelle province di confine e nelle acque
territoriali possono procedere al controllo e alle ispezioni dei mezzi di trasporto
e delle cose trasportate, ancorché soggetti a speciale regime doganale, quando,
in relazione a specifiche circostanze di luogo e di tempo, sussistono fondati motivi
di ritenere che possano essere utilizzati per uno dei reati previsti dal presente
articolo. Dell'esito dei controlli e delle ispezioni è redatto processo verbale
in appositi moduli, che è trasmesso entro quarantotto ore al procuratore
della Repubblica, il quale, se ne ricorrono i presupposti, lo convalida nelle successive
quarantotto ore.
ART. 11. (Espulsione amministrativa).
1. Per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato, il Ministro dell'interno
può disporre l'espulsione dello straniero anche non residente nel territorio
dello Stato, dandone preventiva notizia al Presidente del Consiglio dei ministri
e al Ministro degli affari esteri.
2. L'espulsione è disposta dal prefetto
quando lo straniero:
a) è entrato nel territorio dello Stato sottraendosi
ai controlli di frontiera e non è stato respinto ai sensi dell'articolo 8;
b)
si è trattenuto nel territorio dello Stato senza avere richiesto il permesso
di soggiorno nel termine prescritto, salvo che il ritardo sia dipeso da forza maggiore,
ovvero quando il permesso di soggiorno è stato revocato o annullato, ovvero
è scaduto da più di sessanta giorni e non ne è stato chiesto
il rinnovo;
c) appartiene a taluna delle categorie indicate nell'articolo 1 della
legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come sostituito dall'articolo 2 della legge 3 agosto
1988, n. 327, o nell'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575.
3. L'espulsione
è disposta in ogni caso con decreto motivato. Quando lo straniero è
sottoposto a procedimento penale, autorità giudiziaria rilascia nulla osta
salvo che sussistano inderogabili esigenze processuali. Nel caso di arresto in flagranza,
il giudice rilascia il nulla osta all'atto della convalida, salvo che applichi una
misura detentiva ai sensi dell'articolo 391, comma 5, del codice di procedura penale.
Se tale misura non è applicata o è cessata, il questore può
adottare la misura di cui all'articolo 12, comma 1.
4. L'espulsione è
eseguita dal questore con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica,
quando lo straniero:
a) è espulso ai sensi del comma 1 o si è trattenuto
indebitamente nel territorio dello Stato oltre il termine fissato con l'intimazione;
b)
è espulso ai sensi del comma 2 e il prefetto, con il decreto di espulsione,
rilevi, sulla base di circostanze obiettive, il concreto pericolo che lo straniero
medesimo si sottragga all'esecuzione del provvedimento.
5. Negli altri casi,
l'espulsione contiene l'intimazione a lasciare il territorio dello Stato entro il
termine di quindici giorni e ad osservare le prescrizioni per il viaggio e per la
presentazione all'ufficio di polizia di frontiera.
6. Il decreto di espulsione
e il provvedimento di cui al comma 1 dell'articolo 12, nonché ogni altro
atto concernente l'ingresso, il soggiorno e l'espulsione, sono comunicati all'interessato
unitamente all'indicazione delle modalità di impugnazione e ad una traduzione
in una lingua da lui conosciuta, ovvero, ove non sia possibile, in lingua francese,
inglese o spagnola.
7. Avverso il decreto di espulsione può essere presentato
unicamente ricorso al pretore, entro cinque giorni dalla comunicazione del decreto
o del provvedimento. Il termine è di trenta giorni qualora l'espulsione sia
eseguita con accompagnamento immediato.
8. II ricorso è presentato al
pretore del luogo di residenza o di dimora dello straniero. Nei casi di espulsione
con accompagnamento immediato, sempreché sia disposta la misura di cui al
comma 1 dell'articolo 12, provvede il pretore competente per la convalida di tale
misura. Il pretore accoglie o rigetta il ricorso decidendo con unico provvedimento
adottato, in ogni caso, entro dieci giorni dalla data di deposito del ricorso, sentito
l'interessato, nei modi di cui agli articoli 737 e seguenti del codice di procedura
civile.
9. Il ricorso di cui ai commi 7, 8 e 10 può essere sottoscritto
anche personalmente. Nel caso di espulsione con accompagnamento immediato, il ricorso
può essere presentato anche per il tramite della rappresentanza diplomatica
o consolare italiana nello Stato di destinazione, entro trenta giorni dalla comunicazione
del provvedimento. Lo straniero è ammesso al gratuito patrocinio a spese
dello Stato e, qualora sia sprovvisto di un difensore, è assistito da un difensore
designato dal giudice nell'ambito dei soggetti iscritti nella tabella di cui all'articolo
29 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura
penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e successive modificazioni,
nonché, ove necessario, da un interprete.
10. Contro il decreto di espulsione
emanato ai sensi del comma 1 è ammesso ricorso al tribunale amministrativo
regionale del Lazio, sede di Roma.
11. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo
17, lo straniero espulso è rinviato allo Stato di appartenenza, ovvero, quando
ciò non sia possibile, allo Stato di provenienza.
12. Lo straniero espulso
non può rientrare nel territorio dello Stato senza una speciale autorizzazione
del Ministro dell'interno; in caso di trasgressione, è punito con l'arresto
da due mesi a sei mesi ed è nuovamente espulso con accompagnamento immediato
anche in caso di impugnativa.
13. Il divieto di cui al comma 12 opera per un
periodo di cinque anni, salvo che il pretore o il tribunale amministrativo regionale,
con il provvedimento che decide sul ricorso di cui al commi 7 e 10, ne determinino
diversamente la durata per un periodo non inferiore a tre anni, sulla base di motivi
legittimi addotti dall'interessato e tenuto conto della complessiva condotta tenuta
dall'interessato nel territorio dello Stato.
14. L'onere derivante dal comma
9 del presente articolo è valutato in lire 4 miliardi per l'anno 1997 e in
lire 8 miliardi annui a decorrere dall'anno 1998.
ART. 12. (Esecuzione dell'espulsione).
1. Quando non è possibile eseguire con immediatezza l'espulsione mediante
accompagnamento alla frontiera, ovvero il respingimento, perché occorre procedere
al soccorso dello straniero, ad accertamenti supplementari in ordine alla sua identità
o nazionalità, ovvero all'acquisizione di documenti per il viaggio, ovvero
per l'indisponibilità di vettore o altro mezzo di trasporto idoneo, il questore
dispone che lo straniero sia trattenuto per il tempo strettamente necessario presso
il centro di permanenza temporanea e assistenza più vicino, tra quelli individuati
o costituiti, preferibilmente in prossimità del confine, con decreto del
Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri per la solidarietà sociale
e del tesoro.
2. Lo straniero è trattenuto nel centro con modalità
tali da assicurare la necessaria assistenza ed il pieno rispetto della sua dignità.
Oltre a quanto previsto dall'articolo 2, comma 5, è assicurata in ogni caso
la libertà di corrispondenza anche telefonica con l'esterno.
3. II questore
del luogo in cui si trova il centro trasmette copia degli atti al pretore, senza
ritardo e comunque entro le quarantotto ore dall'adozione del provvedimento.
4.
II pretore, ove ritenga sussistenti i presupposti di cui all'articolo 11 ed al presente
articolo, convalida il provvedimento del questore nei modi di cui agli articoli
737 e seguenti del codice di procedura civile, sentito l'interessato. Il provvedimento
cessa di avere ogni effetto qualora non sia convalidato nelle quarantotto ore successive.
Entro tale termine, la convalida può essere disposta anche in sede di esame
del ricorso avverso il provvedimento di espulsione.
5. La convalida comporta
la permanenza nel centro per un periodo di complessivi venti giorni. Su richiesta
del questore, il pretore può prorogare il termine sino a un massimo di ulteriori
dieci giorni, qualora sia imminente l'eliminazione dell'impedimento all'espulsione
o al respingimento. Anche prima di tale termine, il questore esegue l'espulsione
o il respingimento non appena è possibile, dandone comunicazione senza ritardo
al pretore.
6. Contro i decreti di convalida e di proroga di cui al comma 5 è
proponibile ricorso per Cassazione. Il relativo ricorso non sospende l'esecuzione
della misura.
7. Il questore, avvalendosi della forza pubblica, adotta efficaci
misure di vigilanza affinché lo straniero non si allontani indebitamente
dal centro e provvede a ripristinare senza ritardo la misura nel caso questa venga
violata.
8. Ai fini dell'accompagnamento anche collettivo alla frontiera, possono
essere stipulate convenzioni con soggetti che esercitano trasporti di linea o con
organismi anche internazionali che svolgono attività di assistenza per stranieri.
9.
Oltre a quanto previsto dal regolamento di attuazione e dalle norme in materia di
giurisdizione, il Ministro dell'interno adotta i provvedimenti occorrenti per l'esecuzione
del presente articolo, anche mediante convenzioni con altre amministrazioni dello
Stato, con gli enti locali, con i proprietari o concessionari di aree, strutture
e altre installazioni, nonché per la fornitura di beni e servizi. Eventuali
deroghe alle disposizioni vigenti in materia finanziaria e di contabilità
sono adottate di concerto con il Ministro del tesoro. Il Ministro dell'interno promuove
inoltre le intese occorrenti per gli interventi di competenza di altri Ministri.
ART. 13. (Espulsione a titolo di misura di sicurezza).
1. Fuori dei casi previsti dal codice penale, il giudice può ordinare
l'espulsione dello straniero che sia condannato per taluno dei delitti previsti dagli
articoli 380 e 381 del codice di procedura penale, sempre che risulti socialmente
pericoloso.
ART. 14. (Espulsione a titolo di sanzione sostitutiva della detenzione).
1. Il giudice, nel pronunciare sentenza di condanna per un reato non colposo
o nell'applicare la pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura
penale nei confronti dello straniero che si trovi in taluna delle situazioni indicate
nell'articolo 11, comma 2, quando ritiene di dovere irrogare la pena detentiva entro
il limite di due anni e non ricorrono le condizioni per ordinare la sospensione
condizionale della pena ai sensi dell'articolo 163 del codice penale, può
sostituire la medesima pena con la misura dell'espulsione per un periodo non inferiore
a cinque anni.
2. L'espulsione è eseguita dal questore anche se la sentenza
non è irrevocabile, secondo le modalità di cui all'articolo 11, comma
5.
ART. 15 (Diritto di difesa).
1. Lo straniero sottoposto a procedimento penale è autorizzato a rientrare
in Italia per il tempo strettamente necessario per l'esercizio del diritto di difesa,
al solo fine di partecipare al giudizio o al compimento di atti per i quali è
necessaria la sua presenza. L'autorizzazione è rilasciata dal questore anche
per il tramite di una rappresentanza diplomatica o consolare sulla documentata richiesta
dell'imputato o del difensore.
CAPO III
DISPOSIZIONI Dl CARATTERE UMANITARIO.
ART. 16. (Soggiorno per motivi di protezione sociale).
1. Quando, nel corso di operazioni di polizia, di indagini o di un procedimento
per taluno dei reati di cui all'articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75,
o di quelli previsti dall'articolo 380 del codice di procedura penale, ovvero nel
corso di interventi assistenziali dei servizi sociali degli enti locali, siano accertate
situazioni di violenza o di grave sfruttamento nei confronti di uno straniero ed
emergano concreti pericoli per la sua incolumità, per effetto dei tentativi
di sottrarsi ai condizionamenti di un'associazione dedita ad uno dei predetti delitti
o delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari o del giudizio,
il questore, anche su proposta del procuratore della Repubblica, o con il parere
favorevole della stessa autorità, rilascia uno speciale permesso di soggiorno
per consentire allo straniero di sottrarsi alla violenza ed ai condizionamenti dell'organizzazione
criminale e di partecipare ad un programma di assistenza ed integrazione sociale.
2.
Con la proposta o il parere di cui al comma 1, sono comunicati al questore gli elementi
da cui risulti la sussistenza delle condizioni ivi indicate, con particolare riferimento
alla gravita ed attualità del pericolo ed alla rilevanza del contributo offerto
dallo straniero per l'efficace contrasto dell'organizzazione criminale, ovvero per
la individuazione o cattura dei responsabili dei reati indicati nello stesso comma.
Le modalità di partecipazione al programma di assistenza ed integrazione
sociale sono comunicate al sindaco.
3. Con il regolamento di attuazione sono stabilite
le disposizioni occorrenti per l'affidamento della realizzazione del programma a
soggetti diversi da quelli istituzionalmente preposti ai servizi sociali dell'ente
locale e per l'espletamento dei relativi controlli. Con lo stesso regolamento sono
individuati i requisiti idonei a garantire la competenza e la capacita di favorire
l'assistenza e l'integrazione sociale, nonché la disponibilità di
adeguate strutture organizzative dei soggetti predetti.
4. II permesso di soggiorno
rilasciato a norma del presente articolo ha la durata di sei mesi e può essere
rinnovato per un anno, o per il maggior periodo occorrente per motivi di giustizia.
Esso è revocato in caso di interruzione del programma o di condotta incompatibile
con le finalità dello stesso, segnalate dal procuratore della Repubblica
o, per quanto di competenza, dal servizio sociale dell'ente locale, o comunque accertate
dal questore, ovvero quando vengono meno le altre condizioni che ne hanno giustificato
il rilascio.
5. II permesso di soggiorno previsto dal presente articolo consente
l'accesso ai servizi assistenziali e allo studio, nonché l'iscrizione nelle
liste di collocamento e lo svolgimento di lavoro subordinato, fatti salvi i requisiti
minimi di età. Qualora, alla scadenza del permesso di soggiorno, l'interessato
risulti avere in corso un rapporto di lavoro, il permesso può essere ulteriormente
prorogato o rinnovato per la durata del rapporto medesimo o, se questo è
a tempo indeterminato, con le modalità stabilite per tale motivo di soggiorno.
6.
L'onere derivante dal presente articolo è valutato in lire 5 miliardi per
l'anno 1997 e in lire 10 miliardi annui a decorrere dall'anno 1 998.
ART. 17. (Divieti di espulsione).
1. In nessun caso può disporsi l'espulsione verso uno Stato in cui lo
straniero possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di
lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali
o sociali, ovvero possa rischiare di essere rinviato verso un altro Stato nel quale
non sia protetto dalla persecuzione.
2. Neppure è consentita l'espulsione,
salvo che nei casi previsti dall'articolo 11, comma 1, nei confronti:
a) degli
stranieri minori di anni sedici, salvo il diritto a seguire il genitore o l'affidatario
espulsi;
b) degli stranieri in possesso della carta di soggiorno, salvo il disposto
dell'articolo 7;
c) degli stranieri conviventi con parenti entro il quarto grado
o con il coniuge, di nazionalità italiana;
d) delle donne in stato di
gravidanza oltre il terzo mese o nei sei mesi successivi alla nascita del figlio
cui provvedono.
ART. 1 8. (Misure straordinarie di accoglienza per eventi eccezionali).
1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato d'intesa con
i Ministri degli affari esteri, dell'interno, per la solidarietà sociale
e con gli altri Ministri eventualmente interessati, sono stabilite, nei limiti delle
risorse preordinate allo scopo nell'ambito del Fondo di cui all'articolo 42, le
misure di protezione temporanea da adottarsi, anche in deroga a disposizioni della
presente legge, per rilevanti esigenze umanitarie, in occasione di conflitti, disastri
naturali o altri eventi di particolare gravita in Paesi non appartenenti all'Unione
europea.
2. Il Presidente del Consiglio dei ministri o un Ministro da lui delegato
riferiscono annualmente al Parlamento sull'attuazione delle misure adottate.